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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    299. Effetti dell’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza

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    [1] Accertato giudizialmente lo stato d’insolvenza a norma degli articoli 297 e 298, sono applicabili, con effetto dalla data del provvedimento che ha accertato lo stato di insolvenza, le disposizioni del titolo V, capo I, sezione IV, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata, sostituito al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale il deposito della domanda per l’accertamento dello stato di insolvenza.

    [2] L’esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore. Il termine di decadenza di cui all’articolo 170 decorre dalla data del provvedimento di nomina del commissario liquidatore, se successivo al provvedimento che accerta lo stato di insolvenza.

    [3] Il commissario liquidatore presenta al pubblico ministero la relazione prevista dall’articolo 130.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. Gli effetti dell’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza.

    I. Gli effetti dell’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza

    I.Gli effetti dell’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza

    1 Tutti gli effetti, generalmente, si producono dalla data del decreto ministeriale e non sono condizionati dalla dichiarazione dello stato d’insolvenza. Quando, invece, il tribunale pronuncia lo stato d’insolvenza dell’impresa, soccorre la norma di cui all’art. 299 CCII che giustappone la disciplina sugli effetti nei confronti degli atti pregiudizievoli e quella sugli effetti in materia penale.

    B) Giurisprudenza:

    B)Giurisprudenza:

    I. Gli effetti derivanti dall’accertamento dello stato d’insolvenza - II. (Segue) A) il periodo sospetto per le azioni revocatorie.

    I. Gli effetti derivanti dall’accertamento dello stato d’insolvenza

    I.Gli effetti derivanti dall’accertamento dello stato d’insolvenza

    1 Anche nella ipotesi di liquidazione coatta amministrativa di una società di mutua assicurazione, al commissario liquidatore, come al curatore nella procedura fallimentare, spetta la legittimazione attiva all’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria riconosciuta, in generale, “al creditore” dall’art. 2901 c.c. [C. I 13.5.1995, n. 2898, Fall 1995, 1121; T. Sassari 15.9.2017, n. 1190, DeJure].

    2 L’art. 24 l. fall., il quale, in deroga ai comuni canoni sulla competenza, devolve al tribunale che ha dichiarato il fallimento le domande da esso discendenti, come le revocatorie di cui agli artt. 66 e 67 l. fall., non trova applicazione nella liquidazione coatta amministrativa, tenendosi conto che non è incluso fra le disposizioni richiamate dai successivi art. 201 e 203, e che il tribunale che dichiara l’insolvenza non è organo della procedura concorsuale, a differenza del tribunale che apre il fallimento [C. VI 9.2.2021, n. 3055; C. I 15.2.1996, n. 1145, Fall 1996, 565; C. s.l. 20.7.1995, n. 7907, ibidem, 334; C. I 30.3.1994, n. 3151]. In sede di liquidazione coatta amministrativa, ai fini della determinazione della competenza per l’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare dei pagamenti è applicabile il criterio di collegamento di cui all’art. 20 c.p.c. individuabile nel forum destinatae solutionis dettato dall’art. 1182 c.c., ossia il domicilio del creditore corrispondente a quello della sede della liquidazione [C. I 7.4.2004, n. 6893, Fall 2005, 278; C. I 11.5.2001, n. 6544, FI 2001, I, 2517; C. App. Milano 7.9.2021, n. 2581, DeJure].

    II. (Segue) A) il periodo sospetto per le azioni revocatorie

    II.(Segue) A) il periodo sospetto per le azioni revocatorie

    1 Nella liquidazione coatta amministrativa il periodo sospetto per l’esercizio delle azioni revocatorie fallimentari proponibili ai sensi del combinato disposto degli artt. 203 e 67 l. fall., allorquando la dichiarazione dello stato di insolvenza preceda l’adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa, deve essere computato a ritroso a decorrere dal momento nel quale è intervenuta la dichiarazione dello stato di insolvenza e non invece dal momento dell’adozione di detto provvedimento, poiché l’art. 203, laddove dice applicabili le disposizioni in ordine alle revocatorie “dalla data del provvedimento che ordini la liquidazione” deve essere interpretato nel senso che da tale momento quelle azioni divengono esperibili, essendo stato nominato il commissario liquidatore, in precedenza non esistente, e non già nel senso che da quel momento si calcola il periodo sospetto [C. I 11.1.2013, n. 605; C. I 24.7.2007, n. 16383, Fall 2007, 1421; C. I 18.7.2007, n. 15960, ivi 2008, 99; C. I 14.6.1999, n. 5858, ivi 2000, 835; in senso contrario C. I 20.6.2006, n. 14279, Fall 2007, 307]. Nella liquidazione coatta amministrativa, allorché la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza sia successiva al provvedimento amministrativo che dispone la liquidazione coatta, il periodo sospetto ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare decorre (a ritroso) necessariamente dalla data del provvedimento amministrativo, perché è in relazione a tale momento che viene accertato - ancorché con sentenza successiva - lo stato di insolvenza [C. I 13.7.2018, n. 18728, GCM 2018; C. I 27.9.2002, n. 14012, Fall 2003, 634; C. I 10.7.1999, n. 7275, ivi 2000, 835]. In caso di amministrazione straordinaria apertasi nel vigore della l. n. 95/1979, analogamente a quanto previsto dall’art. 49, c. 2, d.lgs. n. 270/1999, allorquando l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza preceda l’emanazione del decreto ministeriale di apertura della procedura, il termine dal quale calcolare a ritroso il periodo sospetto decorre dalla data della sentenza e non da quella di emissione del provvedimento amministrativo. Tale interpretazione si impone sia perché l’art. 203 l. fall. (cui fa rinvio l’art. 1, d.l. n. 26/1979, conv. con modif. dalla l. n. 95/1979), si limita ad estendere all’amministrazione straordinaria le disposizioni concernenti gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori e va inteso nel senso che tali azioni divengono esperibili solo dal momento della nomina del commissario liquidatore con il decreto ministeriale di apertura della procedura, sia perché, diversamente argomentando, la praticabilità dell’azione revocatoria potrebbe essere gravemente compromessa dall’eventuale ritardo nell’emanazione di un provvedimento amministrativo, che interverrebbe, comunque, in una situazione non più di sospetta, ma di già accertata insolvenza [C. I 19.1.2016, n. 803, GCM 2016]. Ai sensi dell’art. 203 l. fall. nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, il c.d. periodo sospetto, ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria, decorre a ritroso dalla data del decreto ministeriale che dispone la procedura, e non dalla sentenza dichiarativa delle stato d’insolvenza, indipendentemente dal fatto che il decreto sia stato pronunciato prima o dopo la sentenza e benché questa ultima costituisca un presupposto indispensabile per l’esperibilità delle azioni revocatorie e l’applicabilità delle norme penali [T. Roma 15.9.2015, n. 18167, DeJure 2016].

    2 Nel procedimento concorsuale di amministrazione straordinaria gli atti di cui all’art. 67 l. fall. sono revocabili dalla data del provvedimento che dispone l’apertura della procedura e la nomina del commissario. Ne consegue che, in aderenza al disposto dell’art. 2935 c.c., il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione revocatoria comincia a decorrere da tale momento, poiché soltanto allora l’azione può in concreto essere esercitata [C. I 13.4.1994, n. 3421, Fall 1994, 1048; C. I 19.2.1993, n. 2036, ivi 1993, 1011]. Nella consecuzione delle procedure concorsuali, delle quali la prima sia un’amministrazione controllata e l’ultima una procedura (quale l’amministrazione straordinaria) il cui presupposto oggettivo sia costituito dallo stato d’insolvenza, il computo a ritroso del c.d. periodo sospetto ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria decorre dalla data del decreto di ammissione all’amministrazione controllata [C. VI 4.12.2020, n. 27900; C. I 9.12.2015, n. 24861; C. I 16.11.1999, n. 12669, GI 2000, 978; C. I 1.10.1997, n. 9581, ivi 1998, 691].

    3 Lo stato di insolvenza di un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, che ricorre allorché l’impresa medesima non sia obiettivamente in grado di fronteggiare regolarmente o con mezzi normali le sue obbligazioni senza alterare lo svolgimento fisiologico della propria attività e che giustifica la dichiarazione giudiziale di cui agli artt. 195 e 202 l. fall., non esige, ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria speciale, un accertamento giudiziale passato in giudicato, essendo al riguardo sufficiente l’esecutività della pronuncia di apertura della procedura concorsuale [C. I 20.6.2006, n. 14279; C. I 9.1.1987, n. 74, DF 1987, II, 349].

    4 Deve ritenersi che i momenti consumativi delle ipotesi criminose previste dagli artt. 216, 219, 223 e 225 l. fall. coincidono con il momento della sentenza dichiarativa dell’insolvenza e non con quello, precedente, in cui è decretata l’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Ciò in forza della disposizione di cui all’art. 203 l. fall. secondo la quale l’applicabilità delle norme penali di cui ai citati articoli della legge fallimentare non subisce alcuna retrodatazione rispetto all’individuato momento consumativo: l’atto giudiziario, infatti, non è una condizione obiettiva di punibilità, ma è elemento costitutivo del reato e come tale non può essere surrogato o sostituito con atti amministrativi ad esso precedenti [C. pen. V 9.12.1999, n. 2136, CP 2001, 1340].

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