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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    298. Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa

    Mostra tutte le note

    [1] Se l’impresa, al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d’insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell’articolo 297, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso del commissario liquidatore o del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.

    [2] Si applicano le norme dell’articolo 297, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

    [3] Restano salve le diverse disposizioni delle leggi speciali relative all’accertamento dello stato di insolvenza successivo all’apertura della liquidazione coatta amministrativa.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. L’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza successivo alla l.c.a.

    I. L’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza successivo alla l.c.a.

    I.L’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza successivo alla l.c.a.

    1 La dichiarazione dello stato d’insolvenza può essere pronunciata anche quando l’autorità governativa ha già disposto l’apertura della liquidazione coatta, ciò che può accadere per il riscontro di irregolarità di gestione. In assenza dell’accertamento dello stato di insolvenza non trovano applicazione né le disposizioni in materia di revocatoria concorsuale, né quelle in materia penale.

    2 Nel corso della procedura di l.c.a. il commissario liquidatore (o il pubblico ministero) richiede al tribunale la dichiarazione dello stato di insolvenza che abbia successivamente accertato dopo la sua nomina; si apre, così, un procedimento incidentale davanti al tribunale che ha come oggetto il medesimo accertamento previsto nell’art. 297 CCII; il procedimento si svolge nel contraddittorio dell’ente. Cfr. [F863] [F864].

    B) Frmule

    B)Frmule
    F863
    RICORSO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE DI IMPRESA AMMESSA ALLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA PER LA PRONUNZIA DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DELLO STATO DI INSOLVENZA

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    ***

    RICORSO DEI COMMISSARI LIQUIDATORI PER LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA DELL’IMPRESA ……… IN L.C.A.

    ***

    I sottoscritti:

    - ………, domiciliato in ………;

    - ………, domiciliato in ………;

    - ………, domiciliato in ………;

    quali commissari liquidatori dell’impresa ……… in l.c.a., con sede legale in ……… e sede amministrativa in ………, nominati con provvedimento del ………, emesso

    da ……… [indicare l’autorità di vigilanza], pubblicato in Gazzetta Ufficiale n………. del ………, ed iscritto presso il registro delle imprese di ……… [riportare estremi dell’iscrizione]

    ESPONGONO QUANTO SEGUE

    1. Con decreto ministeriale in data ………, il Ministero (o l’Autorità di vigilanza) ha disposto l’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa ………, in quanto, come accertato all’esito dell’ispezione ……… [descrivere accertamenti, verifiche e/o documentazione comprovante lo stato di insolvenza], la stessa è risultata versare in stato di grave illiquidità, con una rilevante eccedenza delle passività esigibili a breve, rispetto alle attività di immediata e/o pronta realizzabilità, e più precisamente:

    a) Passività esigibili nei 12 mesi ……… euro ………;

    b) Passività esigibili oltre i 12 mesi ……… euro ………;

    c) Disponibilità liquide ……… euro ………;

    d) Altre attività realizzabili ……… euro ………;

    e) Altre attività immobilizzate ……… euro ………;

    f) Differenza fra passività e disponibilità/realizzabilità ……… euro ………;

    g) Differenza fra passività e attività ……… euro ………;

    2. il grave deficit patrimoniale e lo squilibrio del rapporto fra passività a breve e le attività di pronta o facile realizzabilità sono stati considerati indici di un permanente ed irreversibile stato di insolvenza, come è precisato nel decreto di ammissione del ………;

    3. il ………, all’esito delle operazioni di inventariazione, gli amministratori hanno consegnato ai commissari liquidatori un bilancio straordinario riferito alla data del ………, il quale conferma lo stato di insolvenza dell’impresa alla data di apertura della liquidazione coatta;

    4. le passività dell’impresa sono stimabili in complessivi euro ………, mentre le attività (stimate a valori di realizzo) assommano a non oltre euro ………, con un patrimonio netto negativo di euro ………, di cui euro ……… relativi alla perdita dell’esercizio ………;

    5. tenuto conto che l’impresa ha concesso in affitto a società terze alcuni rami aziendali, i cui canoni di affitto non forniscono i mezzi necessari e sufficienti per costituire idonee risorse da destinare alla copertura dell’eccedenza del passivo sull’attivo;

    6. rilevato che la società non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

    TUTTO CIÒ PREMESSO

    visto l’art. 298 CCII., i sottoscritti commissari liquidatori

    CHIEDONO

    che l’Ill.mo Tribunale, previa audizione del legale rappresentante pro-tempore dell’impresa ……… in l.c.a., signor ………, residente in ………, provveda a dichiarare il suo stato di insolvenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 298 CCII

    Si allegano i seguenti documenti:

    a) decreto di ammissione alla l.c.a……….;

    b) relazione dell’ispettore ………;

    c) visura camerale dell’impresa ……… alla data di ammissione alla l.c.a.;

    d) copia bilancio straordinario dell’impresa ……… alla data del ………

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    I Commissari liquidatori ………

    F864
    SENTENZA DICHIARATIVA DELLO STATO DI INSOLVENZA PRONUNZIATA SUCCESSIVAMENTE ALL’AMMISSIONE DELL’IMPRESA ALLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

    N. Sent. Insolv.

    N. Cron.

    N. Rep.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    ***

    Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

    dott………. Presidente

    dott………. Giudice

    dott………. Giudice

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    avente per oggetto: dichiarazione stato di insolvenza di impresa già assoggetta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

    letto il ricorso in data ………, con il quale i commissari liquidatori della impresa ……… in liquidazione coatta amministrativa hanno chiesto l’accertamento dello stato di insolvenza dell’impresa ex art. 298 CCII;

    vista la documentazione allegata, in particolare il decreto di ammissione alla liquidazione coatta e la relazione dell’ispettore ………, nonché il bilancio straordinario alla data del ………;

    sentito il presidente del consiglio di amministrazione nonché legale rappresentante pro-tempore dell’impresa ………, signor ………, residente in ………, il quale ha confermato lo stato di grave dissesto finanziario dell’impresa;

    sentito il Ministero ……… [indicare l’Autorità di vigilanza], il quale ha espresso parere favorevole alla dichiarazione dello stato di insolvenza, come da comunicazione pervenuta il ………;

    visto il parere del p.m., il quale ha motivato la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza dell’impresa ………;

    ritenuta la propria competenza, in quanto la sede legale ed amministrativa dell’impresa si trova in ………;

    ritenuto che al tempo in cui è stata disposta l’apertura della procedura di liquidazione coatta (decreto ………) l’impresa si trovava in stato di insolvenza, come risulta sia dal decreto di ammissione, sia dalla relazione dell’ispettore di data ……… allegata al ricorso, da cui emergono perdite per oltre euro ……… a fronte di un patrimonio netto contabile di euro ……… (con conseguente perdita integrale del capitale sociale), sia dall’eccedenza del passivo esigibile sull’attivo liquidabile di euro ………, come peraltro confermato anche dai commissari liquidatori in commento al bilancio straordinario ………;

    visto l’art. 298 CCII;

    P.Q.M.

    accerta e dichiara lo stato di insolvenza dell’impresa ………, con sede legale ed amministrativa in ……… posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto di data ……… del Ministero ……… [indicare Autorità di vigilanza].

    Si pubblichi nelle forme di cui all’art. 49 CCII e si comunichi al Ministero ……… [Autorità di vigilanza].

    Luogo, data ………

    Il Giudice estensore ………

    Il Presidente ………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. Il procedimento per dichiarazione d’insolvenza successivo.

    I. Il procedimento per dichiarazione d’insolvenza successivo

    I.Il procedimento per dichiarazione d’insolvenza successivo

    1 In tema di liquidazione coatta amministrativa, gli enti pubblici economici, i quali sono esclusi dall’accertamento preventivo dello stato di insolvenza, ex art. 195, u.c., l. fall. non possono essere assoggettati nemmeno all’accertamento successivo del detto stato, ai sensi dell’art. 202 l. fall., il cui comma 1, presupponendo che l’insolvenza non sia stata preventivamente dichiarata a norma dell’art. 195, consente l’accertamento successivo soltanto nei confronti di quegli enti per i quali è ammissibile, ma in concreto non è stato compiuto, l’accertamento preventivo [C. I 9.10.1993, n. 10008, Fall 1994, 173]. A norma dell’art. 202 l. fall., lo stato di insolvenza deve essere riscontrato con riferimento al momento del decreto di messa in liquidazione, stato che, quindi, essendo estraneo all’attività di amministrazione o di gestione dei liquidatori, la cui funzione è necessariamente successiva, non può che riferirsi alla stessa società ed essere la conseguenza dell’attività gestoria dei suoi organi [C. I 11.10.1997, n. 9881, Fall 1998, 12278].

    2 Ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza di una impresa assicurativa, non è irrilevante il rapporto tra risorse finanziarie e riserve accantonate, con la conseguenza che il pagamento degli indennizzi effettuato utilizzando la liquidità dei premi raccolti, da destinarsi alla copertura di rischi non ancora maturati, costituisce un chiaro indice di incapacità di adempiere regolarmente, o con mezzi normali, alle proprie obbligazioni [C. I 4.7.2013, n. 16476]. In tema di liquidazione coatta amministrativa, ai fini della dichiarazione dello stato di insolvenza dell’impresa, ai sensi dell’art. 202 l. fall., è rilevante l’inadempimento dei debiti tributari inerenti a periodi d’imposta anteriori alla messa in liquidazione, anche qualora sia stata omessa la dichiarazione fiscale e i conseguenti atti di accertamento siano divenuti definitivi solo dopo il provvedimento amministrativo che dispone la liquidazione stessa, atteso che i debiti in questione sorgono già col verificarsi dei presupposti di legge e che l’omissione della dichiarazione fiscale non dispensa l’impresa dall’iscriverli in bilancio, allo stato patrimoniale, fra le passività certe e determinate, anziché nel fondo rischi ed oneri [C. I 24.7.2012, n. 12972, Fall 2013]. Sussiste il potere del tribunale di dichiarare lo stato di insolvenza di impresa di assicurazione anche successivamente alla sottoposizione della stessa a liquidazione coatta amministrativa, a norma dell’art. 202 l. fall., benché l’art. 82 del t.u. sulle assicurazioni private approvato con d.P.R. n. 449/1959 richiami soltanto l’art. 195 relativo all’accertamento dello stato di insolvenza compiuto anteriormente alla liquidazione coatta, poiché l’art. 202 è una norma integrativa dell’art. 195 e ne completa la logica, disponendo che possa e debba essere fatto dopo quel che non era stato fatto prima, onde realizzare una fattispecie che necessariamente implica, qualunque sia l’ordine in cui essi si realizzano, sia l’atto giurisdizionale di accertamento dell’insolvenza che l’atto amministrativo di messa in liquidazione [C. I 9.2.1995, n. 1467, Fall 1995, 936]. Esulano dalla giurisdizione e non rientrano nei limiti dell’istanza per regolamento preventivo le questioni pregiudiziali preliminari o relative all’ammissibilità della domanda giudiziale e alla legittimazione dei soggetti istanti per la dichiarazione dello stato d’insolvenza; tale dichiarazione per le imprese assoggettabili a liquidazione coatta amministrativa e non al fallimento appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; spetta invece alla giurisdizione amministrativa la tutela sia del decreto ministeriale che ordina la liquidazione coatta amministrativa sia dei successivi atti posti in essere dal commissario liquidatore; la tutela giudiziaria ordinaria dello stato passivo sopravviene col suo deposito in cancelleria, al quale consegue l’applicazione delle opposizioni e impugnazioni previste dagli artt. 98 e 100 l. fall. [C. s.u. 30.10.1992, n. 11848, Fall 1993, 354].

    3 In pendenza del procedimento camerale per l’accertamento dello stato d’insolvenza dell’impresa già messa in liquidazione amministrativa, promosso dal commissario liquidatore o dal p.m. a norma dell’art. 202 l. fall., il creditore, che non ha qualità di parte in quella procedura riguardante soltanto i suddetti istanti e l’impresa in liquidazione, non può esperire ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, essendo ad esso legittimati soltanto i soggetti che partecipano al giudizio in relazione al quale viene chiesta una pronuncia sulla giurisdizione [C. 14.6.1985, n. 3567, Fall 1986, 154]. Il tribunale investito di una domanda di liquidazione coatta amministrativa (al pari del tribunale fallimentare) non è vincolato alle deduzioni ed osservazioni - eventualmente dubitative - del soggetto richiedente, essendo chiamato ad accertare l’esistenza dei presupposti per la relativa dichiarazione attraverso l’esame di ogni circostanza emergente dagli atti della procedura (giustificandosi tale potere inquisitorio con l’interesse pubblico che domina ogni vicenda concorsuale), e senza che le peculiarità della liquidazione coatta amministrativa (ove, semmai, il momento pubblicistico risulta vieppiù accentuato) possano escludere o attenuare tale potere, che anzi la limitata legittimazione attiva per essa prevista, rispetto alla ben più ampia legittimazione di cui all’art. 6 l. fall., sottolinea proprio il carattere spiccatamente pubblicistico dell’istituto, mentre l’assenza di ogni discrezionalità sia del Commissario che del p.m. nel promuovere l’accertamento - agendo entrambi in osservanza di norme imperative e rispondendo personalmente in caso di omissione - esclude ogni collegamento tra disponibilità del diritto e disponibilità della domanda posto a base del principio dispositivo del processo[C. I 6.2.1998, n. 1213, Fall 1999, 251]. Il diritto di difesa della società in liquidazione coatta amministrativa spetta a chi ne ha la rappresentanza secondo lo statuto, non essendo applicabile l’art. 200 l. fall. a tale effetto, e pertanto è tale soggetto che è legittimato ad opporsi alla dichiarazione dello stato d’insolvenza e che deve essere convocato in camera di consiglio nella fase che precede tale dichiarazione [C. I 2.12.2010, n. 24546, Fall 2011, 561; C. 10.5.1984, n. 2859, DF 1984, II, 731; C. I 26.8.2004, n. 17014]. A norma dell’art. 202 l. fall., lo stato di insolvenza deve essere riscontrato con riferimento al momento del decreto di messa in liquidazione, stato che, quindi, essendo estraneo all’attività di amministrazione o di gestione dei liquidatori, la cui funzione è necessariamente successiva, non può che riferirsi alla stessa società ed essere la conseguenza dell’attività gestoria dei suoi organi. Da questa configurazione deriva la necessità che il contraddittorio, per l’esercizio del diritto di difesa, venga instaurato nei confronti degli organi esterni della società, quand’anche le loro funzioni siano già cessate (rectius sospese) a norma dell’art. 200 l. fall., dovendosi riconoscere all’imprenditore la legittimazione passiva di fronte ad un procedimento per la dichiarazione dello stato di insolvenza, anche se promosso a norma dell’art. 202 l. fall. [C. I 4.7.2013, n. 16746; C. I 11.11.1997, n. 9881].

    4 Con riguardo alle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, ivi comprese quelle autorizzate all’esercizio dell’assicurazione della responsabilità civile a norma dell’art. 57, l. 10.6.1978, n. 295, le attribuzioni del giudice ordinario, ai sensi degli artt. 195-202 l. fall., circa la dichiarazione dello stato d’insolvenza e la definizione delle opposizioni proposte contro la dichiarazione medesima, non restano limitate od escluse per il fatto che, contro il provvedimento di messa in liquidazione, in precedenza reso dall’autorità amministrativa, sia pendente impugnazione davanti al giudice amministrativo, in considerazione del carattere autonomo ed indipendente dei rispettivi procedimenti, pur se possano implicare l’accertamento e l’esame di elementi comuni o connessi [C. 28.3.1985, n. 2178, Fall 1985, 1131]. Il tribunale investito di una domanda di liquidazione coatta amministrativa (al pari del tribunale fallimentare) non è vincolato alle deduzioni ed osservazioni - eventualmente dubitative - del soggetto richiedente, essendo chiamato ad accertare l’esistenza dei presupposti per la relativa dichiarazione attraverso l’esame di ogni circostanza emergente dagli atti della procedura (giustificandosi tale potere inquisitorio con l’interesse pubblico che domina ogni vicenda concorsuale), e senza che le peculiarità della liquidazione coatta amministrativa (ove, semmai, il momento pubblicistico risulta vieppiù accentuato) possano escludere o attenuare tale potere, che anzi la limitata legittimazione attiva per essa prevista, rispetto alla ben più ampia legittimazione di cui all’art. 6 l. fall., sottolinea proprio il carattere spiccatamente pubblicistico dell’istituto, mentre l’assenza di ogni discrezionalità sia del Commissario che del p.m. nel promuovere l’accertamento - agendo entrambi in osservanza di norme imperative e rispondendo personalmente in caso di omissione - esclude ogni collegamento tra disponibilità del diritto e disponibilità della domanda posto a base del principio dispositivo del processo [C. I 6.2.1998, n. 1213, Fall 1999, 251].

    5 La pendenza, davanti al giudice amministrativo, del giudizio di impugnazione del provvedimento con cui è disposta la liquidazione coatta amministrativa di un’impresa non preclude la dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza della stessa impresa a norma dell’art. 202 l. fall. Conseguentemente non è soggetto a sospensione ex art. 295 c.p.c., in relazione alla pendenza di tale giudizio amministrativo, il procedimento promosso dal commissario liquidatore davanti al tribunale per la dichiarazione dello stato di insolvenza [C. 9.2.1995, n. 1467].

    Fine capitolo
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