[1] Salva diversa disposizione delle leggi speciali, se un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione della liquidazione giudiziale si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso di uno o più creditori o dell’autorità che ha la vigilanza sull’impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza.
[2] Il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell’anno antecedente il deposito della domanda per la dichiarazione dello stato di insolvenza non rileva ai fini della competenza.
[3] Con la stessa sentenza o con successivo decreto, il tribunale adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell’interesse dei creditori fino all’inizio della procedura di liquidazione.
[4] Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all’articolo 40 e l’autorità che ha la vigilanza sull’impresa.
[5] La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell’articolo 136 del codice di procedura civile, all’autorità competente perché disponga la liquidazione o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l’avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE. Essa è inoltre notificata, e resa pubblica a norma dell’articolo 45.
[6] Contro la sentenza può essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma dell’articolo 51.
[7] Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d’insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell’articolo 50.
[8] Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d’insolvenza a norma del presente articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione della liquidazione giudiziale, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica, in ogni caso, il procedimento di cui al comma 4.
[9] Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. L’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla l.c.a. - II. Profili processuali dell’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza - III. Gli esiti dell’accertamento giudiziario.
I. Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla l.c.a.
I.Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla l.c.a.1 Qualora l’apertura della procedura liquidatoria sia preceduta dalla dichiarazione dello stato di insolvenza dell’impresa, il provvedimento con cui si dispone la liquidazione coatta deve considerarsi un atto dovuto per l’Autorità di vigilanza.
2 Quando si discute se un’impresa debba essere sottoposta a liquidazione giudiziale o a l.c.a. in ragione della sua conformazione statutaria, la questione va reputata questione di merito e non di giurisdizione: il tribunale se ritiene che l’ente non sia assoggettabile a liquidazione giudiziale deve rigettare il ricorso e non deve dichiarare la carenza di giurisdizione.
3 Gli interessi pubblici che trovano spazio nella l.c.a. non possono oscurare la tutela del diritto di credito. Pertanto, in presenza di un credito vantato nei confronti di impresa assoggettabile a liquidazione coatta che versi in stato di insolvenza, il creditore può chiedere al tribunale competente ai sensi dell’art. 27 CCII che dichiari lo stato di insolvenza dell’ente/società. La dichiarazione dello stato di insolvenza pronunciata dal tribunale è, infatti, trasmessa all’autorità amministrativa che è tenuta a disporre la liquidazione perché il decreto è atto dovuto per offrire adeguata protezione ai creditori.
4 L’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza deve essere effettuato con riferimento alla data del decreto di ammissione dell’impresa alla l.c.a., risultando irrilevanti eventi sopravvenuti. Laddove la sentenza (successiva) che dichiara lo stato d’insolvenza venga revocata, nessun effetto si produce sulla liquidazione se non l’inapplicabilità degli effetti sugli atti pregiudizievoli e quelli di natura penale. Cfr. [F853] [F854] [F855] [F856].
II. Profili processuali dell’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
II.Profili processuali dell’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza1 Il tribunale deve verificare che l’impresa si trovi in stato d’insolvenza. Poiché l’esigenza primaria è quella dell’eliminazione dell’impresa dal mercato, le dimensioni del dissesto e le dimensioni dell’impresa non assumono un significato rilevante perché ciò che conta è il fatto che ci si trovi in presenza di un’impresa insolvente.
2 La legittimazione attiva a richiedere l’accertamento preventivo dello stato di insolvenza spetta ai creditori e all’autorità di vigilanza, nonché al commissario giudiziale in caso di esito negativo del concordato preventivo e di accertata situazione di insolvenza (art. 297, c. 8, CCII).
3 Quanto alla legittimazione passiva, compete all’impresa insolvente e, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio, tutti i soggetti coinvolti debbono essere ammessi a partecipare al procedimento ai sensi dell’art. 297 CCII; in più anche l’autorità di vigilanza deve essere sentita nel corso dell’istruttoria. Tale previsione si spiega non solo per motivi di completezza informativa ma anche perché una volta che la sentenza d’insolvenza è pronunciata, l’autorità deve disporre la liquidazione, talché se ritiene che non vi siano ragioni per disporla deve far valere queste ragioni nel procedimento di cui all’art. 297 CCII; il parere dell’autorità amministrativa è obbligatorio (a pena di nullità) ma non vincolante.
4 Nel corso dell’istruttoria, se ne ricorrono i presupposti, il tribunale può adottare le misure cautelari di cui agli artt. 2 e 54 CCII; queste misure, anteriori alla pronuncia di merito del giudice, vanno tenute distinte dalle misure conservative di cui fa cenno l’art. 297 CCII e cioè quelle che il tribunale adotta con la sentenza (o con successivo decreto) al fine di evitare il compimento di atti pregiudizievoli nelle more dell’apertura della liquidazione coatta e della nomina degli organi della procedura. Fra i provvedimenti cautelari si possono includere il sequestro conservativo, il provvedimento ex art. 700 c.p.c. (ad esempio, per inibire il pagamento di determinati crediti), la nomina di un custode giudiziario dell’impresa, l’apposizione dei sigilli in applicazione dell’art. 193 CCII. Cfr. [F857] [F858].
5 L’autonomia strutturale e funzionale di queste misure cautelari (tipiche e atipiche), rispetto a quelle previste nel codice di rito è tale da far escludere l’applicabilità delle disposizioni previste dagli artt. 669-bis ss. c.p.c. Tali misure conservative sono finalizzate ad anticipare gli effetti dell’apertura della l.c.a., non necessitano né di un contraddittorio ad hoc, né di un’istanza di parte e possono essere rese con un provvedimento suscettibile di giudicato (la sentenza), che non implica successivi provvedimenti di conferma.
6 L’oggetto del processo è parzialmente differente perché nel caso di cui all’art. 297 CCII la trasformazione della pretesa del creditore interviene solo col provvedimento dell’autorità amministrativa, che, per quanto atto dovuto, è pur sempre estraneo al processo giurisdizionale.
III. Gli esiti dell’accertamento giudiziario
III.Gli esiti dell’accertamento giudiziario1 La sentenza che dichiara lo stato d’insolvenza è una sentenza di accertamento di un mero fatto, e può essere impugnata con reclamo ai sensi dell’art. 51 CCII. Quando viene accolto il reclamo contro la sentenza che ha dichiarato lo stato d’insolvenza, l’effetto non è quello del travolgimento della liquidazione coatta perché la liquidazione coatta è disposta con autonomo e separato decreto dall’autorità governativa. In tal caso la revoca della sentenza che ha accertato l’insolvenza costituisce motivo di revoca (per sopravvenuti motivi) del decreto che ha disposto la l.c.a., salvo che non sussistano autonome ragioni (quelle che afferiscono a crisi di legalità) che giustifichino la permanenza della procedura di liquidazione, previa assunzione di altra motivazione. Cfr. [F859] [F860] [F861] [F862].
2 Ove il ricorso per dichiarazione dello stato di insolvenza venga respinto, può essere proposto il reclamo ai sensi dell’art. 50 CCII; in caso di accoglimento del reclamo la corte d’appello può direttamente dichiarare lo stato d’insolvenza.
3 La sequenza “sentenza-decreto” spiega perché - per espressa disposizione di legge - l’accertamento da parte del tribunale dello stato di insolvenza sia escluso nei riguardi degli enti pubblici, posto che la loro natura non consente di configurare in capo all’autorità amministrativa un obbligo di disporre l’apertura della l.c.a., il quale scaturirebbe dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
RICORSO EX ART. 297 CCII PER LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA
Il sottoscritto ………, quale amministratore unico nonché legale rappresentante pro-tempore della società ……… con sede legale in ………, rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti in calce al presente atto, dall’avvocato ……… del foro di ………, con studio in ………, e presso e nello studio del quale ha eletto domicilio,
PREMESSO CHE
- la ricorrente ……… è creditrice della società [o impresa] ………, con sede legale e amministrativa in ……… della somma di euro ……… (in linea capitale), come risulta dal decreto ingiuntivo di pagamento (non opposto), pronunziato in data ……… dal Tribunale di ……… e notificato il ………;
- nessun pagamento (nemmeno parziale) è avvenuto dopo la notifica del precetto di pagamento, avvenuta in data ………;
- nei confronti della società [o dell’impresa] ……… risultano trascritti più pignoramenti immobiliari e più ipoteche giudiziali di rilevante importo, come risulta dalla visura RR.II………., che si allega;
- l’esame del bilancio dell’esercizio ……… consente di rilevare che le ingenti perdite maturate hanno integralmente intaccato il capitale sociale e che permane una situazione di illiquidità e di grave squilibrio finanziario, la quale dimostra la non transitoria incapacità della società [o dell’impresa] ……… di far fronte alle proprie obbligazioni;
- la società [o dell’impresa] ……… deve ritenersi assoggettabile in via esclusiva alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art………. legge ………;
CHIEDE
che l’Ill.mo Tribunale di ………, visti gli artt. 1, 293, 295 e 297 CCII, ritenuta la propria competenza, previa audizione del legale rappresentate pro-tempore della società [o dell’impresa] debitrice, voglia
DICHIARARE
lo stato di insolvenza della società [o dell’impresa] ………, con sede legale ed amministrativa in ………, esercente l’attività di ………
Si allegano:
1) visura camerale della società ricorrente ………;
2) copia ricorso per ingiunzione, con relativo decreto, notificato il ………;
3) copia precetto di pagamento notificato il ………;
4) copia visura eseguita presso RR.II. di ………;
5) copia del bilancio al ……… dell’impresa debitrice;
6) certificato d’iscrizione società [o d’impresa] ………
Luogo, data ………
Firma ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
riunito in camera di consiglio con la presenza dei signori magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
- visto il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza presentato dal creditore ……… nei confronti dell’impresa ………
- rilevato che il legale rappresentante dell’impresa ……… è comparso all’udienza di cui all’art. 41 CCII ed ha proposto al creditore una definizione transattiva che il ricorrente ha manifestato di voler accettare;
- rilevato che il creditore ha chiesto, a verbale, un rinvio dell’udienza per un periodo non inferiore a ……… mesi;
- ritenuto che tale circostanza appare incompatibile con la volontà di ottenere la dichiarazione dello stato di insolvenza del proprio debitore, dovendo invece essere qualificata come espressione di fiducia tale da rimuovere transitoriamente lo stato di insolvenza;
- [ovvero: rilevato che l’’autorità governativa ha espresso parere negativo in merito alla dichiarazione dello stato di insolvenza, allegando e dimostrando che sono in corso serie trattative per il risanamento dell’impresa, secondo un programma ………];
- rilevato che all’esito degli accertamenti e dell’istruttoria espletata non sembrano emergere ulteriori indici sintomatici dello stato di insolvenza della società ………;
- [ovvero: rilevato che all’esito dell’audizione del legale rappresentante dell’impresa ……… e dopo aver svolto i necessari accertamenti, risulta che l’impresa ……… debba esser ricondotta alla categoria degli Enti pubblici, per i quali, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 297 CCII, è esclusa la dichiarazione dello stato di insolvenza, come confermato anche dal parere dell’Autorità amministrativa ……… di data ………;]
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 293, 295 e 297 CCII, rigetta il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza.
Luogo, data ………
Il Presidente ………
CORTE D’APPELLO DI ………
RECLAMO EX ARTT. 50-297 CCII
La ………, con sede in ………, in persona del legale rappresentante ………, [rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al presente atto, dall’avvocato ………, presso il cui studio in ………, elegge domicilio]
PREMESSO CHE
- con ricorso presentato in data ……… avanti al Tribunale di ………, chiedeva la dichiarazione dello stato di insolvenza dell’impresa ………, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale ed amministrativa in ………, la quale esercitava l’attività di ………;
- il ricorso era corredato di ogni elemento in fatto ed in diritto idoneo a comprovare la sussistenza dello stato di insolvenza in capo alla predetta impresa ………, secondo quanto previsto dagli artt. 2, 293, 295 e 297 CCII;
- in particolare, la ricorrente illustrava e documentava: di avere eseguito prestazioni di ……… per un importo di euro ………, come da fatture prodotte; di avere chiesto ed ottenuto dal Tribunale di ………, in relazione a tale credito, un decreto ingiuntivo di pagamento regolarmente notificato alla debitrice; che tale decreto era divenuto definitivo per mancata opposizione; di avere notificato atto di precetto per euro ………; che, persistendo l’inadempimento, veniva richiesto il pignoramento mobiliare in danno della debitrice; che il pignoramento non era stato eseguito, in quanto presso la sede legale, ove erano peraltro stati regolarmente notificati decreto e precetto, non esistevano beni da pignorare, mentre gli immobili risultavano gravati di numerose ipoteche giudiziali, relative a crediti di importo complessivo superiore al valore presumibilmente attribuibile al compendio immobiliare; anche l’ultimo bilancio d’esercizio aveva registrato una rilevante perdita e mostrava un significativo squilibrio finanziario, che non poteva (e non può) ritenersi di natura transitoria;
- l’insieme di tali circostanze rendeva - e rende - palese lo stato di insolvenza della impresa ………, la quale non era - e non è - in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
- con decreto succintamente motivato, di cui il difensore della ricorrente prendeva visione in data ………, il Tribunale di ……… rigettava l’istanza sull’assunto principale che il credito della ricorrente è di modestissima entità, adducendo ulteriori motivazioni quali: l’assenza di altri creditori istanti, l’inidoneità del bilancio prodotto a dimostrare lo stato di insolvenza della impresa, la mancata deduzione di elementi atti a rendere ipotizzabile l’esercizio di azioni revocatorie ovvero la ricorrenza di fattispecie di reato, la pendenza di una trattativa per il risanamento dell’impresa;
- tale decreto si presta alla più ampia censura poiché:
a) non si può prescindere dal fatto che il giudizio circa la modestissima entità del credito della reclamante appare del tutto arbitrario, tenuto conto che non risulta in alcun modo che la legge concorsuale stabilisca soglie minime circa la misura del credito posto a base dell’azione ex art. 297 CCII, richiamando, invero, l’art. 49 CCII una soglia di indebitamento che nel caso di specie è, seppur di poco, sorpassata;
b) al contrario, ritenuto modesto il credito insoddisfatto, dovrebbe conseguentemente reputarsi assai più grave l’inadempimento e manifesta l’insolvenza dell’impresa ………, che non è in grado di farvi fronte (nemmeno parzialmente);
c) ugualmente privo di significativo rilievo appare l’affermazione della assenza, allo stato, di altri creditori istanti, posto che l’esame del bilancio d’esercizio ……… dell’impresa debitrice, depositato presso il registro delle imprese circa ……… mesi fa, evidenzia un grave squilibrio finanziario di natura non transitoria; nella nota integrativa, relativamente al paragrafo dedicato ai fatti di rilievo verificatesi dopo la chiusura dell’esercizio, nonché nella relazione del collegio sindacale si dà atto dell’esistenza di più azioni espropriative intraprese da altri creditori e per rilevanti importi; si dà atto, altresì, dell’iscrizione di diverse ipoteche giudiziali sui beni sociali, tutti indici, questi, che di per sé comprovano la sussistenza di uno stato di insolvenza dell’impresa ……… assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa;
d) non può pretendersi dal creditore istante - e la relativa richiesta appare assurda, tenuto conto del poteri-doveri che sono attribuiti dalla legge al Tribunale - l’indicazione di elementi che potrebbero rendere configurabile l’esercizio di azioni revocatorie o la sussistenza di fattispecie delittuose, essendo tali circostanze accertabili unicamente dagli organi preposti alla procedura concorsuale;
e) non appare determinante poi l’affermazione contenuta nel parere (negativo) espresso dall’Autorità governativa che vigila sull’impresa, secondo la quale sarebbero «pendenti trattative» per il risanamento dell’impresa, e ciò sia per la ragione che il parere espresso non è vincolante per il Tribunale, sia per la circostanza che non è stata fornita alcuna dimostrazione, né dell’esistenza di queste «trattative» per il risanamento, né tanto meno della loro idoneità ad eliminare lo stato di insolvenza in cui versa l’impresa
TANTO PREMESSO
la ………, come sopra rappresentata, ritenute infondate le motivazioni di cui al decreto impugnato, emesso dal Tribunale di ……… in data ………, e di cui s’è presa visione il ………, propone ai sensi degli artt. 50 e 297 CCII
RECLAMO
a codesta Corte d’Appello avverso il decreto del Tribunale di ………, e chiede che revocato il decreto di rigetto, venga dichiarato lo stato di insolvenza me di poi gli atti vengano rimessi al Tribunale, per i provvedimenti conseguenti in relazione all’impresa ………
Si produce:
1. Fascicolo allegato all’istanza per la dichiarazione dello stato di insolvenza.
2. Copia decreto di rigetto del Tribunale di ………
Luogo, data ………
Firma ………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
ha pronunciato la seguente.
SENTENZA
avente per oggetto: dichiarazione stato di insolvenza;
letto il ricorso presentato dalla società ………, quale creditrice della impresa ………, con sede legale ed amministrativa in ………, nel quale è stato illustrato e documentato come la stessa non sia in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, versando in evidente stato di insolvenza;
rilevato che lo stato di decozione della impresa ……… appare dimostrato, in particolare, dalla grave situazione finanziaria emergente dai bilanci dimessi in atti, nonché dai reiterati e rilevanti inadempimenti alle obbligazioni assunte nell’esercizio della sua attività caratteristica;
ritenuta la propria competenza, posto che l’impresa ……… ha sede legale ed amministrativa in ………;
sentito in camera di consiglio il legale rappresentante protempore della società cooperativa [o l’impresa] ………, il signor ………, il quale ha confermato l’impossibilità dell’impresa di far fronte alle proprie obbligazioni scadute;
ritenuto che l’impresa ……… non sia assoggettabile a liquidazione giudiziale, non ricorrendone i presupposti di legge;
sentito il Ministero [o l’Autorità governativa che ha la vigilanza sull’impresa] ………, il quale [o la quale] ha espresso parere favorevole, come da comunicazione pervenuta il ………;
visto l’art. 297 CCII anche in relazione all’art. 49 CCII;
P.Q.M.
accerta e dichiara lo stato di insolvenza dell’impresa ……… con sede legale ed amministrativa in ………
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 297, c. 5, CCII, dispone che la presente sentenza sia comunicata al Ministero [ovvero all’Autorità governativa che vigila sull’impresa], affinché disponga la liquidazione coatta amministrativa.
Dispone altresì che la presente sentenza sia pubblicata nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 45 e 297 CCII
Luogo, data ………
Il Giudice estensore ………
Il Presidente ………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
ha pronunciato la seguente.
SENTENZA
avente per oggetto: dichiarazione stato di insolvenza;
letto il ricorso presentato dalla società ………, quale creditrice dell’impresa ………, con sede legale ed amministrativa in ………, nel quale è stato illustrato e documentato come la stessa non sia in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, versando in evidente stato di insolvenza;
rilevato che lo stato di decozione dell’impresa ……… appare dimostrato, in particolare, dalla compromessa situazione finanziaria emergente dai bilanci prodotti in atti, nonché dai reiterati e rilevanti inadempimenti alle obbligazioni assunte nell’esercizio della sua attività caratteristica, come segnalato anche nel parere espresso dall’Autorità che vigila sulla medesima impresa;
ritenuta la propria competenza, posto che l’impresa ……… ha sede legale ed amministrativa in ………;
sentito in camera di consiglio il legale rappresentante pro-tempore dell’impresa ………, il signor ………, il quale ha confermato la situazione di grave illiquidità e l’impossibilità dell’impresa ……… di far fronte alle proprie obbligazioni già scadute;
ritenuto che l’impresa ……… non sia assoggettabile a liquidazione giudiziale;
sentito il Ministero [o l’Autorità governativa che ha la vigilanza sull’impresa] ………, il quale [o la quale] ha espresso parere favorevole, coma da comunicazione pervenuta il ………;
rilevato altresì che, nel proprio ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza, il creditore ……… ha fornito precisi elementi probatori che comproverebbero l’imminente intenzione della impresa debitrice di trasferire in blocco alcuni beni immobili di rilevante valore economico, per un prezzo notevolmente inferiore al presumibile loro valore di mercato;
considerato che, nelle more della pronunzia da parte della competente Autorità del decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa, vi è fondato motivo di temere che il patrimonio della debitrice possa esser disperso (ovvero diminuito), con conseguente pericolo di grave danno per la massa dei creditori;
visto l’art. 297 CCII anche in relazione all’art. 49 CCII
P.Q.M.
accerta e dichiara lo stato di insolvenza dell’impresa ………, con sede legale ed amministrativa in ………
Ai sensi dell’art. 297, c. 3, CCII, nomina custode giudiziario della impresa ……… il dottor ………, con studio in ………, Via ………, il quale provvederà all’immediata trascrizione del presente provvedimento nei competenti registri. Al custode giudiziale spetteranno solo i poteri inerenti l’ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione, compresi quelli ……… [indicare i singoli atti], sarà necessaria la preventiva autorizzazione del Tribunale;
[ovvero, ordina
l’immediata trascrizione della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, pronunziata da codesto Tribunale in data ………, nei competenti registri immobiliari];
[ovvero, dispone
il sequestro conservativo di tutti i beni immobili siti in ………, identificati ………, appartenenti all’impresa debitrice ………, nominando custode degli stessi il dottor ………, il quale provvederà all’immediata trascrizione del presente provvedimento nei competenti registri immobiliari];
[ovvero, ordina
l’immediata apposizione dei sigilli ai beni mobili che si trovano presso la sede secondaria dell’impresa insolvente in ……… Via ………, nonché di quelli che sono depositati presso il magazzino di ……… condotto in locazione commerciale
dall’impresa dichiarata insolvente, da eseguirsi secondo le norme del codice di procedura civile];
[ovvero, ordina
che, fino all’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, l’impresa non esegua pagamenti per crediti sorti anteriormente al deposito della presente sentenza, con esclusione dei soli crediti relativi a rapporti di lavoro dipendente, salva in ogni caso l’eventuale autorizzazione di Codesto Tribunale].
Le misure cautelari adottate con il presente provvedimento cesseranno di aver effetto con la nomina del commissario liquidatore.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 297, c. 5, CCII, dispone che la presente sentenza sia immediatamente comunicata al Ministero [ovvero all’Autorità governativa che vigila sull’impresa], affinché disponga la liquidazione coatta amministrativa. Dispone altresì che la presente sentenza sia pubblicata nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 45 e 297 CCII
Si comunichi immediatamente anche al custode ………
Luogo, data ………
Il Giudice estensore ………
Il Presidente ………
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
ha pronunciato il seguente.
DECRETO
- vista l’istanza della società ………, creditrice dell’impresa ……… nei cui confronti codesto Tribunale ha pronunziato, in data ………, la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza ex art. 297 CCII;
- rilevato che la competente Autorità amministrativa ………, ad oggi, come evidenziato anche nell’istanza sopra indicata, non ha ancora provveduto a nominare il commissario liquidatore;
- considerato che gli effetti della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, ai sensi dell’art. 299 CCII, vengono fatti decorrere dalla data di messa in liquidazione coatta amministrativa;
- rilevato altresì che, nelle more della nomina del commissario liquidatore, vi è fondato motivo di temere che possano esser posti in essere atti dispositivi del patrimonio dell’impresa dichiarata insolvente, i quali potrebbero rivolgersi in danno della massa dei creditori in modo tale da compromettere l’effettiva realizzazione del principio della «par condicio creditorum»;
- preso atto che dai sommari accertamenti svolti, risulta che più creditori di rango chirografario hanno ripetutamente sollecitato il pagamento di propri crediti, mentre è stata fornita la prova che sarebbero in corso le formalità per perfezionare il trasferimento in blocco di beni immobili della società insolvente, per un prezzo, tra l’altro, che appare non corrispondente al presumibile valore di mercato dei beni;
- visto l’art. 297, c. 3, CCII;
- ritenuto che i provvedimenti cautelari previsti dall’indicata norma possano essere adottati dal Tribunale d’ufficio, anche in base ad una valutazione di mera opportunità, nell’interesse della massa dei creditori;
- ritenuta altresì l’inapplicabilità della disciplina prevista dagli artt. 669-bis c.p.c.;
- rilevato che il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa devono ritenersi pienamente rispettati, dal momento che è stata ritualmente disposta l’audizione del debitore, ai fini della dichiarazione dello stato di insolvenza [v. C. Cost. 27.6.1972, n. 110];
NOMINA
custode giudiziario della impresa ……… il dottor ………, con studio in ………, Via ………, il quale provvederà all’immediata trascrizione del presente provvedimento nei competenti registri; al custode giudiziale spetteranno solo i poteri inerenti l’ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione, compresi quelli ……… [indicare i singoli atti], sarà necessaria la preventiva autorizzazione del Tribunale;
[ovvero, ordina
l’immediata trascrizione della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, pronunziata da codesto Tribunale in data ………, nei competenti registri immobiliari];
[ovvero, ordina
l’immediata apposizione dei sigilli ai beni mobili che si trovano presso la sede secondaria dell’impresa insolvente in ……… Via ………, nonché di quelli che sono depositati presso il magazzino di ……… condotto in locazione commerciale dall’impresa dichiarata insolvente, da eseguirsi secondo le norme del codice di procedura civile];
DISPONE
altresì che, sino all’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, l’impresa non esegua pagamenti per crediti sorti anteriormente al deposito della presente sentenza, con esclusione dei soli crediti relativi a rapporti di lavoro dipendente, salva in ogni caso l’eventuale autorizzazione di codesto Tribunale.
Le misure cautelari adottate con il presente provvedimento cesseranno di aver effetto con la nomina del commissario liquidatore.
Dispone che il presente decreto sia immediatamente comunicato a cura della Cancelleria all’impresa insolvente, al Ministero [ovvero all’Autorità governativa che vigila sull’impresa], ed al custode giudiziario ……… Dispone altresì che il presente provvedimento sia pubblicato nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 45 e 297 CCII
Luogo, data ………
Il Presidente ………
ALLA CORTE DI APPELLO DI ………
RECLAMO AVVERSO LA SENTENZA DICHIARATIVA DELLO STATO DI INSOLVENZA
La ………, con sede in ………, in persona del legale rappresentante pro-tempore ……… [ovvero il signor ………, quale ex amministratore, ovvero quale socio della società ………] rappresentata e difesa, per procura alle liti in calce al presente atto, dall’avvocato ………, presso il cui studio in ………, elegge domicilio, espone quanto segue.
IN FATTO
1. Su ricorso depositato ex art. 297 CCII dalla ……… il Tribunale di ………, con sentenza pronunciata il ……… [e notificata all’esponente il ………], ha dichiarato lo stato di insolvenza dell’impresa ………
2. Con successivo decreto del ………, vista la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza comunicata dalla competente cancelleria concorsuale, il Ministero [o l’Autorità che ha la vigilanza sull’impresa] ……… ha ammesso l’impresa ……… alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, nominando commissario liquidatore ………
3. Nel proprio ricorso, la creditrice ha allegato di avere infruttuosamente tentato di dare esecuzione al decreto ingiuntivo per euro ………, ottenuto nei riguardi di ……… e divenuto definitivo per mancata opposizione, inferendone l’insolvenza.
4. All’udienza di comparizione davanti al Giudice relatore l’esponente ha depositato una memoria difensiva, corredata dalla documentazione attestante la situazione patrimoniale aggiornata dell’impresa ………, contestando la sussistenza del presupposto oggettivo richiesto dagli artt. 2 e 297 CCII, insistendo, seppur in via subordinata, per la concessione di un termine per consentire l’intervento di altre società del gruppo a cui apparteneva l’impresa ………, le quali avrebbero dovuto consentire la sistemazione delle esposizioni passive e, per conseguenza, anche la pretesa della ricorrente ………
5. Per motivi contingenti, durante detto termine, trascorso il quale il Giudice Relatore s’era riservato di riferire al Collegio, l’impresa ……… non ha raggiunto l’accordo con la ricorrente, riguardo la definizione del proprio credito.
6. La società esponente ritiene tale decisione illegittima, oltre che ingiusta, per i motivi di seguito indicati.
Ciò detto, la società esponente propone reclamo ex artt. 297 e 51 CCII avverso la detta sentenza e senza alcuna inversione dell’onere della prova rappresenta i seguenti
MOTIVI DI DIRITTO
1. Come s’è già avuto modo di rilevare nella memoria difensiva depositata nel corso dell’istruttoria, non sussistono, nel caso di specie, i presupposti per la dichiarazione dello stato di insolvenza in capo all’impresa ………
La laconica motivazione della sentenza di accertamento di tale stato fa esclusivo riferimento alla procedura esecutiva mobiliare infruttuosamente intrapresa dalla ……… Sotto questo profilo, occorre anzitutto sottolineare come difetti un requisito fondamentale della procedura concorsuale, ovverosia la pluralità dei creditori da soddisfare attraverso la liquidazione del patrimonio dell’impresa debitrice.
2. Inoltre, se è pur vero che il credito della ……… è pacifico ed incontestato, risulta altrettanto indiscutibile che, alla stregua delle risultanze dei bilanci e della situazione patrimoniale aggiornata, le prospettive di liquidazione dell’attivo generano fondate aspettative di conseguire risorse tali da permettere, entro un brevissimo termine, l’integrale estinzione delle passività. In particolare, [specificare le poste (crediti, avviamento, mobili, partecipazioni) più significative dell’attivo] ………
Va da sé che la loro liquidazione in chiave «realizzativa», quale tipico momento della procedura concorsuale liquidatoria, risulterebbe inutilmente dispersiva ed antieconomica, senza un apprezzabile vantaggio per gli altri creditori concorsuali.
3. Con riguardo alla situazione finanziaria, si consideri altresì che nei confronti dell’impresa ……… non sono mai stati levati protesti e che la stessa continua a beneficiare del credito da parte del sistema bancario, con il quale intrattiene rapporti.
4. Conseguentemente, anche volendo aderire all’orientamento dottrinale e giurisprudenziale più rigoroso nella valutazione del concetto di insolvenza, le attuali condizioni dell’impresa, che le hanno impedito di adempiere l’obbligazione pecuniaria vantata dalla creditrice procedente, appaiono riconducibili ad uno stato di difficoltà transitorio, non già a quella impotenza sistematica in cui si compendia il concetto di dissesto rilevante ai fini dell’art. 297 CCII
***
Tanto premesso la ……… come sopra rappresentata e difesa,
RICORRE
a Codesta Corte di Appello affinché, previa fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 51 CCII, voglia - respinta ogni contraria eccezione e deduzione avversaria - revocare la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della ………, dichiarato dal Tribunale in data ………;
2 - spese ed onorari di causa rifusi.
- In via istruttoria: disporsi l’acquisizione del fascicolo relativo alla procedura per la dichiarazione dello stato di insolvenza dell’impresa ………
Si producono:
1. Estratto sentenza dichiarativa.
2……….
3……….
4……….
Luogo, data ………
Firma ………
ALLA CORTE DI APPELLO DI ………
RECLAMO AVVERSO LA SENTENZA DICHIARATIVA DELLO STATO DI INSOLVENZA
La ………, con sede in ………, in persona del legale rappresentante pro-tempore ……… [ovvero il signor ………, quale ex amministratore, ovvero quale socio della società ………] rappresentata e difesa, per procura alle liti in calce al presente atto, dall’avvocato ………, presso il cui studio in ………, elegge domicilio, espone quanto segue.
IN FATTO
1. Su ricorso depositato ex art. 297 CCII dalla ……… il Tribunale di ………, con sentenza pronunciata il ……… [e notificata all’esponente il ………], ha dichiarato lo stato di insolvenza dell’impresa ………
2. Dall’esame della sentenza opposta risulta che il Tribunale non ha disposto la previa audizione del legale rappresentante dell’impresa ……… ed ha pure omesso di richiedere ed ottenere il parere dell’Autorità governativa che ha la vigilanza sull’impresa ………
3. La convocazione dell’amministratore delegato nonché legale rappresentante dell’impresa ……… all’udienza in camera di consiglio avrebbe consentito all’impresa ……… l’esercizio del proprio diritto di difesa, permettendole di esporre le proprie ragioni e richieste, in confronto con i creditori istanti. L’aspetto più rilevante è che, all’udienza fissata per l’audizione, il legale rappresentante dell’impresa ……… avrebbe avuto la possibilità di illustrare il programma di ristrutturazione finanziaria in corso di perfezionamento con il gruppo di banche ………, già esaminato e sostanzialmente approvato da ……… [Autorità governativa che ha la vigilanza].
4. Per tale ultima considerazione, come comprova la documentazione che si dimette, vi è il fondato motivo di ritenere che il parere dell’Autorità governativa, in merito alla dichiarazione dello stato di insolvenza, sarebbe stato negativo, principalmente per la ragione che il programma di ristrutturazione e di risanamento è stato predisposto e delineato con l’intervento della medesima Autorità governativa.
5. Pertanto, la reclamante ritiene che la decisione assunta sia illegittima, oltre che ingiusta, per i motivi di seguito indicati.
Ciò detto, la società esponente propone reclamo ex artt. 297 e 51 CCII avverso la detta sentenza e senza alcuna inversione dell’onere della prova rappresenta i seguenti
MOTIVI DI DIRITTO
1. In primo luogo la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza va considerata affetta da nullità insanabile, in quanto non è stata disposta la previa comparizione del legale rappresentante dell’impresa ………, con grave violazione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito. Ne consegue che, prima di pronunciare la sentenza impugnata, il Tribunale aveva il dovere di disporre la comparizione in camera di consiglio del legale rappresentante dell’impresa ………, la cui omissione, come nel caso di specie, determina la nullità della sentenza.
2. Altro motivo di illegittimità della sentenza reclamata deve essere ravvisato nella mancata assunzione del preventivo parere da parte dell’Autorità governativa. Dispone, infatti, l’art. 297, c. 4, CCII, che il Tribunale, prima della pronunzia della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, «deve sentire» l’autorità governativa che ha la vigilanza sull’impresa. Nel caso in esame, il Tribunale ha omesso di richiedere ed ottenere il parere da parte dell’Autorità governativa, la quale, come poc’anzi osservato, si ha ragionevole motivo di ritenere che avrebbe espresso un parere negativo alla dichiarazione di insolvenza, posto che era in corso di perfezionamento il piano di risanamento dell’impresa, già approvato dalla medesima Autorità amministrativa. Sebbene vi siano decisioni che ritengano che il vizio determinato dalla mancanza di parere possa essere eccepito solo dall’Autorità governativa, va osservato che, secondo autorevole opinione dottrinale, non può escludersi la legittimazione della stessa impresa dichiarata insolvente, e ciò a maggior ragione nel caso di specie, ove è comprovato che è in corso l’esecuzione di un programma di risanamento, predisposto e strutturato con l’intervento della medesima Autorità amministrativa.
3. Rilevato che, allo stato, non risulta ancora assunto il provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa, e non è stato conseguentemente nominato il commissario liquidatore, il presente atto verrà notificato solo ai creditori istanti. Qualora nelle more dovesse esser nominato il commissario liquidatore si farà istanza affinché il Giudice, ai sensi dell’art. 102 c.p.c., disponga l’integrazione del contraddittorio.
***
Tanto premesso la ……… [ovvero l’ex amministratore o il socio o altro interessato], come sopra rappresentata e difesa,
RICORRE
a Codesta Corte di Appello affinché, previa fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 51 CCII, voglia - respinta ogni contraria eccezione e deduzione avversaria - revocare la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della ………, dichiarato dal Tribunale in data ………;
con rifusione di spese e onorari.
- In via istruttoria: disporsi l’acquisizione del fascicolo relativo alla procedura per la dichiarazione dello stato di insolvenza dell’impresa ………
Si producono:
1. Estratto sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza
2. Copia del piano di risanamento dell’impresa ………
Luogo, data ………
Firma ………
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
ha pronunciato la seguente.
ORDINANZA
- visto il reclamo contro la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza ex art. 297 CCII dell’impresa ………;
- rilevato che il reclamante ha convenuto in giudizio solo i creditori istanti, in quanto al momento dell’introduzione del presente giudizio la competente Autorità governativa non aveva ancora disposto la messa in liquidazione coatta amministrativa;
- visto il provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa di data gg/mm/aa, con il quale è stato nominato commissario liquidatore il Sig……….;
- ritenuto necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del commissario liquidatore, quale litisconsorte necessario nel presente giudizio;
- ritenuta l’applicabilità dell’art. 331 c.p.c.
DISPONE
l’integrazione del contraddittorio nei confronti del commissario liquidatore ………;
RINVIA
la causa, per l’integrazione del contraddittorio alla udienza del gg/mm/aa, ore ………, con termine perentorio per la notifica del reclamo, unitamente al presente verbale di causa, sino al gg/mm/aa.
………/ gg/mm/aa
Luogo, data ………
Il Presidente ………
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
ha pronunciato la seguente.
ORDINANZA
- visto il reclamo contro la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza dell’impresa ………;
- rilevato che il reclamante ha convenuto in giudizio solo i creditori istanti, in quanto al momento dell’introduzione del presente giudizio la competente Autorità governativa non aveva ancora disposto l’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa;
- ritenuta la necessità che il presente giudizio si svolga anche nei confronti del commissario liquidatore, quale litisconsorte necessario;
- accertato che, ad oggi, l’Autorità amministrativa competente non ha ancora provveduto alla nomina del commissario liquidatore, nonostante vi sia in atti la prova della regolare comunicazione, avvenuta in data gg/mm/aa, della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza ex art. 297 CCII;
DISPONE
la sospensione del presente giudizio in attesa della nomina del commissario liquidatore, nei cui confronti andrà disposta l’integrazione del contraddittorio.
………/ gg/mm/aa
Luogo, data ………
Il Presidente ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. Il procedimento per dichiarazione d’insolvenza - II. Natura, contenuto ed effetti della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza - III. Il reclamo.
I. Il procedimento per dichiarazione d’insolvenza
I.Il procedimento per dichiarazione d’insolvenza1 La questione relativa all’assoggettabilità o meno al fallimento di un imprenditore attiene al merito e non alla giurisdizione, non potendo essa implicare un ipotetico difetto di giurisdizione del tribunale fallimentare adito nemmeno nel caso in cui si prospetti l’assoggettabilità dell’imprenditore stesso a liquidazione coatta amministrativa, poiché l’eventuale fondatezza di tale ipotesi sarebbe destinata ad incidere soltanto sul contenuto della pronuncia del tribunale - che, anziché di fallimento, sarebbe dichiarativa, sic et simpliciter, dello stato di insolvenza della società, ex art. 195 l. fall. [C. s.u. 11.3.2020, n. 7007; C. s.u. 20.10.2010, n. 21497; C. s.u. 19.8.2002, n. 12248, Fall 2003, 618; C. s.u. 23.11.1994, n. 912; C. App. Potenza s.f. 6.2.2017, n. 60, DeJure]. In tema di liquidazione coatta amministrativa, l’accertamento preventivo e l’accertamento successivo dello stato di insolvenza restano ancorati, per effetto delle disposizioni della legge fallimentare, ai medesimi presupposti sostanziali, sicché l’accertamento successivo è ammissibile soltanto nei confronti di quegli enti per i quali risulti ammissibile l’accertamento preventivo, anche se in concreto non compiuto, con conseguente esclusione in entrambi i casi degli enti pubblici [C. I 30.4.2018, n. 10383, GCM 2018].
2 Al fine dell’individuazione del tribunale territorialmente competente per la dichiarazione di fallimento di una società, il riferimento, anziché alla sede legale (presuntivamente coincidente con la sede effettiva), al diverso luogo in cui la società medesima svolga una determinata attività imprenditoriale, sempre che il tribunale di tale luogo venga adito preventivamente, è consentito solo quando detta attività abbia i connotati di un’impresa autonoma, e non anche, pertanto, ove si tratti di uffici dell’unica impresa, pure se muniti di una propria distinta organizzazione [C. I 16.11.1987, n. 8373]. La competenza ad accertare lo stato di insolvenza appartiene al tribunale del luogo in cui la singola impresa ha la sede principale, senza che a tale criterio possa derogarsi per ragioni di connessione con altre procedure relative a società diverse facenti parte del gruppo [C. I 13.10.2015, n. 20559, GComm 2016]. In tema di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione di insolvenza della società cooperativa esclusivamente mutualistica, a norma dell’art. 195 l. fall., non è preclusa dalla circostanza che l’ammontare dei suoi debiti, scaduti e non pagati, sia complessivamente inferiore a trentamila euro, non applicandosi, in questo caso, l’art. 15, u.c., della medesima legge, che ha carattere eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica ad ipotesi diversa dalla dichiarazione di fallimento dell’impresa insolvente [C. I 22.4.2013, n. 9681; C. App. Firenze 23.9.2020, n. 1795, DeJure]. Nell’accertamento dello stato d’insolvenza di una società cooperativa il tribunale deve limitarsi ad accertare il solo requisito oggettivo, restando escluso ogni sindacato valutativo circa i requisiti soggettivi [C. App. Torino 29.9.2010, Fall 2011, 99]. In tema di liquidazione coatta amministrativa di impresa bancaria, l’accertamento sulla sussistenza dello stato di insolvenza alla data di apertura della procedura va verificato in termini di probabilità, secondo il metodo della prognosi postuma, per valutare se la liquidazione del patrimonio della banca consente di soddisfare regolarmente tutti i creditori; tale giudizio è basato sul raffronto prognostico tra attivo e passivo patrimoniale, ma tiene conto delle sorti sia quantitative che temporali della liquidazione, si che occorre verificare se, al momento della dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa, il processo liquidatorio si prospetti tale da assicurare che i valori del realizzo siano pari ai fabbisogni necessari per estinguere le passività e per far fronte alle passività correnti (nella specie, il tribunale ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza in quanto appariva largamente probabile il mancato soddisfacimento dei creditori chirografari in misura pari ad oltre cinquecento milioni di euro) [T. Treviso 27. 6.2018, n. 83, FI 2018, 3279].
3 La liquidazione coatta amministrativa si differenzia dalla procedura concorsuale fallimentare per le sue tipiche finalità pubblicistiche; pertanto, è infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 195, c. 1, l. fall., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sotto il profilo che la citata norma, a differenza di quanto previsto per il fallito, esclude che sia legittimato ad adire il giudice ordinario lo stesso imprenditore dell’impresa, al fine dell’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza e dell’instaurazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa stessa [C. Cost. 27.7.1994, n. 363, Fall 1994, 1115].
4 È costituzionalmente illegittimo l’art. 195, c. 2, l. fall. nella parte in cui non prevede l’obbligo per il tribunale di disporre la compartizione del debitore in camera di consiglio per l’esercizio del diritto di difesa nel corso dell’istruttoria diretta ad accertare lo stato di insolvenza dell’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento. Secondo tale norma infatti l’imprenditore non è posto in grado, nella fase anteriore alla dichiarazione del tribunale, di affermare e dimostrare le proprie ragioni e di avanzare le proprie richieste, eventualmente con assistenza tecnica, in confronto dei creditori istanti e dell’autorità governativa di vigilanza, e a tale carenza, sul terreno delle garanzie della difesa, non si supplisce con il riconoscimento del diritto alla opposizione, operato con il comma 4 dello stesso art. 195 l. fall. [C. Cost. 27.6.1972, n. 110]. Nel giudizio di opposizione, avverso la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza di un’impresa soggetta a liquidazione coatta, l’accertamento della nullità della sentenza medesima per ragioni di rito assorbe e preclude ogni indagine di merito sulla ricorrenza o meno dello stato di insolvenza [C. I 2.6.1978, n. 2763, DF 1978, II, 523].
5 Il tribunale investito di una domanda di liquidazione coatta amministrativa (al pari del tribunale fallimentare) non è vincolato alle deduzioni ed osservazioni - eventualmente dubitative - del soggetto richiedente, essendo chiamato ad accertare l’esistenza dei presupposti per la relativa dichiarazione attraverso l’esame di ogni circostanza emergente dagli atti della procedura (giustificandosi tale potere inquisitorio con l’interesse pubblico che domina ogni vicenda concorsuale), e senza che le peculiarità della liquidazione coatta amministrativa (ove, semmai, il momento pubblicistico risulta vieppiù accentuato) possano escludere o attenuare tale potere, che anzi la limitata legittimazione attiva per essa prevista, rispetto alla ben più ampia legittimazione di cui all’art. 6 l. fall., sottolinea proprio il carattere spiccatamente pubblicistico dell’istituto, mentre l’assenza di ogni discrezionalità sia del Commissario che del p.m. nel promuovere l’accertamento - agendo entrambi in osservanza di norme imperative e rispondendo personalmente in caso di omissione - esclude ogni collegamento tra disponibilità del diritto e disponibilità della domanda posto a base del principio dispositivo del processo. Va, pertanto, respinta la doglianza di ultrapetizione mossa alla declaratoria dello stato di insolvenza di una società fiduciaria operata dal giudice di merito nonostante la proposizione della relativa domanda in termini dubitativi da parte del Commissario incaricato [C. I 6.2.1998, n. 1213, Fall 1999, 251].
6 L’autorità governativa che ha la vigilanza sull’impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa deve essere sentita ai sensi dell’art. 195, c. 2, l. fall. davanti al giudice ordinario che deve dichiarare nel giudizio camerale lo stato di insolvenza della suddetta impresa, ma non ha la qualità nel relativo giudizio [C. I 31.5.2012, n. 8767; C. I 10.10.1992, n. 11085, Fall 1993, 354]. In tema di liquidazione coatta amministrativa, poiché lo stato d’insolvenza si riferisce alla attività di gestione anteriore alla nomina del commissario liquidatore e quindi alla società, il contraddittorio sul relativo accertamento deve costituirsi nei confronti degli ultimi titolari dell’organo esterno della società medesima, in grado di validamente interloquire su tali vicende indipendentemente dal fatto che, alla data del relativo d.m., le loro funzioni ordinarie, anche di rappresentanza, siano cessate, o, meglio, sospese; ove, peraltro, la sottoposizione alla predetta procedura concorsuale sia stata preceduta, come nella specie, dalla sottoposizione a gestione commissariale straordinaria a norma della l. 12.8.1982, n. 576, si giustifica l’estensione del contraddittorio nei confronti del commissario straordinario, con riguardo alle vicende inerenti tale gestione, piuttosto che l’attribuzione della legittimazione ad un soggetto estraneo, quale il curatore speciale ex art. 78 c.p.c. il cui intervento costituisce extrema ratio di chiusura del sistema [C. I 27.1.2014, n. 1645; C. I 4.7.2013, n. 16746; C. I 2.12.2010, n. 24547, Fall 2011, 561].
7 Nell’espressione “cause relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti”, contenuta nell’art. 92 Ord. giud. di cui al r.d. 30.1.1941, n. 12, richiamato dall’art. 3, l. 7.10.1969, n. 742, che indica gli affari esclusi dalla sospensione dei termini processuali in periodo feriale disposta dall’art. 1 della stessa l. n. 742/1969, sono comprese anche le cause relative alla dichiarazione ed alla revoca della dichiarazione dello stato di insolvenza per le imprese assoggettabili o assoggettate a liquidazione coatta amministrativa, alle quali perciò non si applica la predetta sospensione [C. VI 23.12.2011, n. 28561, GCM 2011; C. s.u. 10.12.1993, n. 12156, Fall 1994, 575]. In tema di liquidazione coatta amministrativa, gli enti pubblici economici, i quali sono esclusi dall’accertamento preventivo dello stato di insolvenza, ex art. 195, u.c., l. fall. non possono essere assoggettati nemmeno all’accertamento successivo del detto stato, ai sensi dell’art. 202 l. fall., il cui comma 1, presupponendo che l’insolvenza non sia stata preventivamente dichiarata a norma dell’art. 195, consente l’accertamento successivo soltanto nei confronti di quegli enti per i quali è ammissibile, ma in concreto non è stato compiuto, l’accertamento preventivo [C. I 30.4.2018, n. 10383; C. I 9.10.1993, n. 10008, Fall 1994, 485] .
II. Natura, contenuto ed effetti della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza
II.Natura, contenuto ed effetti della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza1 Nel giudizio di opposizione avvero l’accertamento giudiziale dello stato d’insolvenza di impresa in liquidazione coatta amministrativa, le deduzioni di ragioni d’illegittimità del decreto di messa in liquidazione, al fine di un’eventuale disapplicazione del provvedimento, integrano eccezioni, come tali non rilevabili d’ufficio [C. I 17.3.1989, n. 1321, Fall 1989, 614; C. 21.7.1978, n. 3615, GC 1978, I, 130].
2 Il decreto con il quale il tribunale, a norma dell’art. 195, c. 1, l. fall., dopo avere dichiarato l’insolvenza di una impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni, avendo la funzione di assicurare provvisoriamente la conservazione del patrimonio dell’impresa insolvente, ed essendo sempre revocabile e modificabile, è sprovvisto dei caratteri della definitività e della decisorietà e pertanto non può essere impugnato con un ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. [C. I 11.3.1996, n. 1976, Fall 1996, 1085].
3 Lo stato di insolvenza della società finanziaria cooperativa, dichiarato ai sensi dell’art. 195 l. fall., non è assimilabile a una delle ipotesi tipiche che, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., determinano l’interruzione del processo, né appare condivisibile la tesi dell’interruzione del processo per analogia con l’art. 43, r.d. 16.3.1942, n. 267, che fa derivare questo effetto in via automatica dall’apertura del fallimento, in mancanza di un provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa [TAR Roma 16.1.2020, n. 521, DeJure 2020].
III. Il reclamo
III.Il reclamo1 L’opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza di una società cooperativa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, se proposta oltre il termine perentorio previsto dall’art. 195 l. fall., deve essere dichiarata inammissibile [C. I 5.3.1996, n. 1713, DF 1997, II, 87].
2 L’atto di opposizione a sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza di una società cooperativa soggetta a liquidazione coatta amministrativa deve essere notificato a tutti i creditori istanti ed al commissario liquidatore, determinandosi fra codesti soggetti un litisconsorzio necessario [C. I 5.3.1996, n. 1713, cit., 87].
3 In tema di amministrazione straordinaria, la sentenza di revoca della dichiarazione dello stato di insolvenza è appellabile, ex art. 195 l. fall., nella formulazione anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. n. 169/2007, e non ricorribile per cassazione, trovando applicazione, nel silenzio serbato dall’art. 10, d.lgs. n. 270/1999 sul relativo regime impugnatorio, il rinvio fisso, contenuto nell’art. 36, d.lgs. n. 270, alle disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, nella versione precedente alla riforma di cui al cit. d.lgs. n. 169 [C. I 23.2.2018, n. 4452, GCM 2018].