[1] Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere sempre ammesse alla procedura di concordato preventivo, osservato, per le imprese non assoggettabili a liquidazione giudiziale, l’articolo 297, comma 8.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. La compatibilità con il concordato preventivo
I.La compatibilità con il concordato preventivo1 La liquidazione coatta amministrativa, salvo che per le società cooperative commerciali, è alternativa alla liquidazione giudiziale ma può essere compatibile con il concordato preventivo, nel senso che vi sono imprese che, anche quando sono escluse dalla liquidazione giudiziale, possono nondimeno proporre una domanda di concordato preventivo (art. 296 CCII); a maggior ragione per queste imprese sono praticabili anche gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il piano soggetto ad omologazione, il piano attestato di risanamento.