[1] Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:
a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v’è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere riconosciuto solo all’esito del relativo procedimento;
b) non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione;
e) non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Il presupposto temporale - II. Il comportamento “corretto e collaborativo”.
I. Il presupposto temporale
I.Il presupposto temporale1 Il presupposto temporale è rappresentato dal fatto che l’esdebitazione può essere concessa a partire dal compimento del triennio successivo alla dichiarazione di liquidazione giudiziale oppure dalla chiusura della procedura se anteriore al triennio.
II. Il comportamento “corretto e collaborativo”
II.Il comportamento “corretto e collaborativo”1 L’esdebitazione assume un chiaro valore premiale e dunque merita di essere concessa soltanto a quei debitori che prima e durante la liquidazione giudiziale abbiano tenuto un comportamento che potremmo genericamente definire “corretto e collaborativo”.
2 Per essere ammesso all’esdebitazione il debitore, prima della liquidazione giudiziale, non deve avere compiuto atti penalmente rilevanti, ancorché per questi atti non sia stata accertata una responsabilità penale. Rilevano la condanna per bancarotta fraudolenta e per altre fattispecie criminose (v. art. 280, c. 1, lett. a, CCII), ma non solo: anche condotte distrattive, di aggravamento del passivo, di falsa esposizione di attività (in verità poi accertate come insussistenti) che siano emerse durante lo svolgimento della procedura si pongono come fatti impeditivi. Affinché l’esdebitazione possa essere concessa occorre che nessuna delle condotte sia stata perpetrata da parte di chi rappresenta l’ente, non essendo stato previsto come impedimento l’accertamento della responsabilità penale dell’ente secondo il modello di cui al d.lgs. n. 231/2000, né la condotta ascrivibile ad altri soggetti, come ad es. l’amministratore di fatto
3 Occorre poi che il debitore durante la procedura abbia tenuto un comportamento collaborativo e cioè che abbia sempre fatto in modo di agevolare l’attività del curatore non frapponendo ostacoli e offrendo al curatore tutto il supporto necessario per un ordinato, rapido e corretto svolgimento della procedura, ivi compresa la messa a disposizione di documenti.
4 Infine, onde evitare un abuso del beneficio, si è escluso che possano usufruirne i debitori che già abbiano goduto dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione e non abbiano già beneficiato dell’esdebitazione per due volte.
5 Non costituisce presupposto oggettivo per la concessione dell’esdebitazione il fatto che nell’ambito della procedura i creditori siano stati, almeno parzialmente, soddisfatti. In verità, il tessuto normativo non lo pone come elemento ostativo esplicito ma vi sono disposizioni che potrebbero lasciar intendere la persistente presenza di un presupposto (oggettivo) di risultato, da considerare, però, non come profilo formale impediente, ma come elemento di valutazione del tribunale.
B) Giurisprudenza:
B)Giurisprudenza:I. Rinvio
I.Rinvio1 V., sub art. 278.