[1] L’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Con l’esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all’apertura della liquidazione giudiziale. (1)
[2] Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.
[3] Possono accedere all’esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all’articolo 1, comma 1.
[4] Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell’articolo 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti. (2)
[5] L’esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
[6] Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso.
[7] Restano esclusi dall’esdebitazione:
a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
(1) Comma così modificato dall’art. 30, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020, e, successivamente, dall’art. 34, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dalla medesima data del 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del citato D.Lgs. n. 83/2022.
(2) Comma così sostituito dall’art. 30, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. La definizione e gli effetti della esdebitazione - II. I presupposti soggettivi - III. I crediti esclusi dalla inesigibilità.
I. La definizione e gli effetti della esdebitazione
I.La definizione e gli effetti della esdebitazione1 Per esdebitazione si deve intendere, vista la precisazione di cui all’art. 278 CCII, «inesigibilità» del credito dal debitore e non del debitore, con l’effetto che i creditori restano tali nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso.
2 Il fatto che i debiti residui vengano dichiarati inesigibili, ma nei soli confronti dell’ex-debitore, induce a ritenere che l’esdebitazione non produce l’estinzione del diritto di credito perché i principi generali in tema di obbligazioni solidali dovrebbero portare ad una diversa regolamentazione. Il debito non si estingue con l’esdebitazione ma diviene inesigibile, il che significa che l’obbligazione viene trasformata in semplice obbligazione naturale priva di coercibilità. In tal senso il debitore viene liberato dalla coercibilità della prestazione.
3 L’esdebitazione si estende a tutti i crediti concorsuali e non ai soli crediti concorrenti. Pertanto, quei creditori che non hanno partecipato al concorso possono pretendere dall’ex-debitore solo quella porzione del credito che avrebbero ricevuto se si fossero insinuati al passivo; per l’eccedenza opera la dichiarazione di inesigibilità; altrimenti, i creditori estranei verrebbero a trovarsi in una condizione di vantaggio senza alcuna giustificazione.
4 La disposizione va coordinata con le regole sullo stato passivo (v. art. 204 CCII) ed in particolare con quella che stabilisce che i risultati della formazione dello stato passivo hanno effetto solo ai fini del concorso. Dobbiamo, quindi, chiederci quale sia la sorte dei crediti che non sono stati ammessi al passivo: la tesi preferibile vuole che se la domanda è stata respinta perché il credito non esiste, non vi è nulla da esdebitare; se, invece, la domanda viene respinta perché il credito è inopponibile o inefficace, per evitare il rischio che il creditore sia sfornito di tutela, una volta chiusa la liquidazione giudiziale deve essere trattato non diversamente da coloro che non hanno partecipato al concorso ma sono pur sempre creditori concorsuali.
II. I presupposti soggettivi
II.I presupposti soggettivi1 L’esdebitazione non incontra limiti soggettivi perché tutti i debitori di cui all’art. 1 CCII possono godere dell’esdebitazione: anche i debitori, purché diversi dallo Stato e dagli enti pubblici, per i quali non è applicabile il codice della crisi, come accade per le imprese soggette all’amministrazione straordinaria.
2 Quando il debitore è una società o altro ente, le condizioni soggettive stabilite nell’art. 280 CCII devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (se ci sono) e dei legali rappresentanti dell’ente.
3 Se è posta in liquidazione giudiziale una società con soci illimitatamente responsabili, anch’essi sottoposti a liquidazione giudiziale, l’esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili ma limitatamente ai debiti della società.
III. I crediti esclusi dalla inesigibilità
III.I crediti esclusi dalla inesigibilità1 Si tratta dei debiti che derivano da obbligazioni contratte per rapporti estranei all’esercizio dell’impresa e in particolare dei debiti che attengono ad obblighi alimentari e di mantenimento. Questi debiti di carattere personale concorrono con quelli che originano da rapporti d’impresa visto che la loro causa è diversa e che rispetto ad essi non hanno ragione d’essere quei benefici che sono funzionali ad una re-immissione del debitore nel circuito produttivo; pertanto, l’esdebitazione non si irradia ai crediti alimentari.
2 Alla stessa sorte soggiacciono i debiti, pur essi concorsuali, che si riferiscono ad obbligazioni extracontrattuali da fatto illecito (e a sanzioni penali e amministrative non accessorie di debiti estinti); in questo caso la ratio dell’esclusione è dovuta alla volontà di non incentivare un soggetto a tenere certi comportamenti che sono lesivi dell’altrui sfera giuridica, nell’auspicio che le obbligazioni risarcitorie possano essere “condonate” dalla concessione dell’esdebitazione.
3 Per questi crediti esclusi dal beneficio connotato unificante è la circostanza che sono crediti rispetto ai quali non è estranea una valutazione etica o morale, sì che pare riprovevole consentirne la liberazione senza il pagamento. Quando il tribunale dispone l’esdebitazione ciò accade senza compiere un’indagine sulla qualità dei crediti e sul fatto che per taluni di essi il beneficio non possa operare: l’estensione oggettiva dell’esdebitazione è un problema che si presenta dinanzi al giudice ordinario qualora un creditore proponga un giudizio chiedendo la condanna al pagamento di una somma di denaro. È in quella sede, e solo lì, che il giudice deve stabilire se quel tipo di obbligazione è compresa od esclusa dal novero di quelle di cui all’art. 278 CCII.
B) Giurisprudenza:
B)Giurisprudenza:I. L’istituto della esdebitazione - II. Il decreto di inesigibilità.
I. L’istituto della esdebitazione
I.L’istituto della esdebitazione1 L’istituto dell’esdebitazione, previsto dagli artt. 142 ss. l. fall., nel testo introdotto dal d.lgs. 9.1.2006, n. 5 e modificato dal d.lgs. 12.9.2007, n. 169, trova applicazione, secondo quanto disposto dalla disciplina transitoria, anche alle procedure di fallimento aperte prima dell’entrata in vigore d.lgs. n. 5/2006, purché ancora pendenti a quella data (16.7.2006), e, tra quest’ultime, a quelle chiuse alla data di entrata in vigore d.lgs. n. 169/2007 (1.1.2008), sempre che, in quest’ultimo caso, la relativa domanda sia presentata entro un anno dalla medesima data. La circostanza che l’esdebitazione non sia ammissibile per i fallimenti chiusi prima dell’entrata in vigore d.lgs. n. 5/2006 non giustifica, peraltro, alcun dubbio di legittimità costituzionale della disciplina transitoria: né per contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto, come già statuito da C. Cost. nell’ordinanza 24.2.2010, n. 61, l’applicabilità “ratione temporis” dell’istituto corrisponde ad una scelta non arbitraria del legislatore, costituendo il tempo un valido elemento di diversificazione tra le situazioni giuridiche; né per contrarietà alle norme antidiscriminatorie della C.e.d.u., posto che, a seguito della sentenza della C. Cost. 27.2.2008, n. 39, la chiusura del fallimento, seppur dichiarata con decreto anteriore al 16.7.2006, determina la cessazione delle generali incapacità personali derivanti al fallito dall’apertura del fallimento [C. I 4.12.2015, n. 24727, GCM 2015; C. I 13.7.2015, n. 14594, GCM 2015; C. I 9.9.2011, n. 18541; C. I 1.12.2010, n. 24395, Fall 2011, 631; C. I 13.11.2009, n. 24121, ivi 2010, 673]. La ratio dell’esdebitazione si concreta nel c.d. discharge per la porzione di ciascun credito non soddisfatta nell’ambito della procedura concorsuale, il che presuppone - per non divenire totale esonero dalla ordinaria responsabilità patrimoniale - che un pur minimo pagamento sia stato rivolto a vantaggio di tutti i creditori, anche di quelli privi di privilegio generale o speciale [T. Ravenna 10.1.2011]. L’applicazione in via analogica dell’istituto della esdebitazione alla procedura di amministrazione straordinaria è fondata sulla identità di ratio sottesa ad entrambe le procedure, le quali prevedono lo spossessamento dei beni del soggetto coinvolto e sono tese all’apertura del concorso tra i creditori del medesimo, non opponendovisi ragionevoli motivi di differenziazione del trattamento giuridico [T. Torino 12.2.2019, DeJure 2019]. Non è meritevole del beneficio dell’esdebitazione il fallito che abbia compiuto prima del fallimento e nella consapevolezza del dissesto atti idonei a rendere più complicata la liquidazione fallimentare e che, dopo il fallimento, abbia proposto azioni giudiziarie rivelatesi infondate e pretestuose [C. I 23.5.2011, n. 11279, FI 2011, I, 2032].
2 Il beneficio dell’esdebitazione è ammissibile anche per i soci persone fisiche illimitatamente responsabili di società di persone, dichiarati falliti a seguito del fallimento della società [T. Udine 13.1.2012, Fall 2012, 476]. Nel caso di fallimento del socio accomandatario dichiarato in estensione per il fallimento della società, l’esdebitazione può essere concessa a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale irrisoria. La valutazione della “irrisorietà” del soddisfacimento è rimessa al prudente apprezzamento del giudice il quale non può però considerare - a tal fine - unicamente quanto sia stato possibile soddisfare con la liquidazione dell’attivo del solo fallimento individuale [C. VI 30.7.2020, n. 16263, D&G 2020]. L’ambito soggettivo dell’esdebitazione, per quanto circoscritto dall’art. 142 l. fall., al fallito persona fisica, deve essere riferito anche al socio illimitatamente responsabile di una società, fallito in estensione. Ne consegue che, al fine di valutare il presupposto di cui al comma 2, ossia l’avvenuto soddisfacimento almeno in parte dei creditori concorsuali, occorre considerare che tali sono, per il socio fallito in estensione, anche e necessariamente quelli della società, in quanto, pur rimanendo distinte le diverse procedure, il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per intero anche nel fallimento dei singoli soci [C. VI 30.7.2020, n. 16263, GCM 2020]. Per l’accertamento delle condizioni ostative dell’esdebitazione non occorre attendere l’esito di un processo penale eventualmente pendente, né tanto meno il giudicato, quando le fattispecie in esame, penalistica e civilistica, non coincidano [T. Vicenza 8.3.2012]. Perché il fallito possa ottenere l’esdebitazione, l’art. 142, c. 1, n. 2, l. fall. richiede che «non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura». L’espressione deve intendersi in senso ampio: “ritardare” è sinonimo di “ostacolare” la specificazione “in alcun modo” è idonea a comprendere qualsiasi azione o comportamento che abbia determinato o contribuito a determinare un’irragionevole durata della procedura fallimentare [C. I 23.5.2011, n. 11279, GI 2011, 2095]. Le disposizioni di cui all’art. 142, c. 1, nn. 5 e 6, l. fall. si pongono fra loro in rapporto di alternatività; ne consegue che il giudice dell’esdebitazione - qualora il fallito sia stato condannato in via definitiva per uno dei delitti elencati al n. 6 ma abbia poi conseguito la riabilitazione, od altro provvedimento ad essa equiparato - può rigettare la domanda ai sensi del n. 5 solo se taluno dei fatti ivi contemplati, tutti astrattamente configurabili come reato, di cui abbia accertato la commissione da parte dell’istante, non abbia già formato oggetto di imputazione e non sia pertanto compreso fra quelli in ordine ai quali si sono prodotti gli effetti di cui all’art. 178 c.p. [C. I 10.9.2021, n. 24509, D&G 2021]. In tema di fallimento, il disposto dell’art. 142, c. 1, n. 6, l. fall., nella parte in cui prevede, quale condizione di esclusione per il fallito dal beneficio dell’esdebitazione, la condanna per delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività di impresa, va interpretato nel senso che il delitto deve essere stato commesso non in semplice rapporto di occasionalità, ma in stretto collegamento finalistico o funzionale con l’attività di impresa, ovvero in legame di presupposizione tra il reato e l’attività suddetta. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha escluso la rilevanza del reato di diffamazione commesso dal fallito ai danni di una banca creditrice, consistito nell’invio di mail con le quali il c.d.a. dell’istituto di credito veniva accusato di ricattarlo in relazione all’assegnazione di alcuni lavori ed alla mancata concessione di credito) [C. VI 10.4.2019, n. 10080, GCM 2019].
3 Non può essere concesso il beneficio dell’esdebitazione al socio illimitatamente responsabile di una società di persone quando nessun creditore sociale viene soddisfatto, a prescindere dal soddisfo, in tutto o in parte, dei creditori particolari del socio a seguito della liquidazione delle attività del medesimo [T. Mantova 12.7.2012, ilcaso]. In tema di esdebitazione, a condizione del soddisfacimento parziale dei crediti concorsuali deve intendersi realizzata anche quando taluni creditori non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto, essendo invece sufficiente che con i riparti, almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto [C. I 10.3.2022, n. 7775; C. I 14.6.2012, n. 9767, Fall 2012, 1313]. L’art. 142, c. 2, l. fall., laddove prevede che l’esdebitazione non possa essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali, deve essere interpretato nel senso di ammettere l’accesso del debitore già fallito al beneficio suddetto nell’ipotesi in cui venga pagata ai creditori una percentuale comunque significativa in riferimento all’entità del passivo sia privilegiato che chirografario accertato [T. Udine 18.5.2012, ilcaso]. Il presupposto oggettivo per il conseguimento del beneficio dell’esdebitazione consiste nella circostanza che i creditori siano stati soddisfatti almeno in parte, ma non è necessario che tutti i creditori siano stati soddisfatti risultando sufficiente che il pagamento sia stato effettuato ai soli creditori privilegiati, in tutto o in parte [C. I 31.12.2013, n. 28804; C. s.u. 10.11.2011, 24214, FI 2011, 1, 3272]. In tema di esdebitazione prevista dall’art. 142 l. fall., la valutazione del presupposto oggettivo relativo al soddisfacimento “almeno parziale” dei creditori, pur rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, deve essere operata secondo un’interpretazione coerente con il “favor debitoris” che ispira la norma, sicché ove ricorrano gli altri presupposti, il beneficio dell’esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale “affatto irrisoria”. [C. I 12.5.2022, n. 15246, GCM 2022; C. I 27.3.2018, n. 7550, GCM 2018] È di competenza del giudice valutare la significatività dei versamenti effettuati: in materia di esdebitazione prevista dalla legge fallimentare non c’è infatti alcun automatismo nella concessione dei benefici e la valutazione dell’autorità giudiziaria è necessaria e ineludibile ed è, in ogni caso, indispensabile un pagamento almeno significativo dei creditori [C. I 1.9.2015, n. 17386, D&G 2015]. Ai fini del riconoscimento del beneficio dell’esdebitazione, l’art. 142 l. fall., riferendosi alla soddisfazione almeno parziale dei creditori concorsuali, attribuisce al prudente apprezzamento del giudice la valutazione discrezionale sull’effettiva portata satisfattiva delle ripartizioni, valutazione che non può riferirsi al mero dato quantitativo dei creditori soddisfatti e che, dunque, si sottrae a qualsiasi automatismo [C. I 1.9.2015, n. 17386, Ilfallimentarista.it 2016; C. App. Brescia 28.4.2016, Ilfallimentarista.it 2016]. In tema di esdebitazione, la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dall’art. 142, c. 2, l. fall., deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto [C. I 08.8.2016, n. 16620, GCM 2016].
4 I debiti previdenziali, pur sorgendo al di fuori di ogni scelta imprenditoriale e comunque volontaristica del datore di lavoro, sono strettamente collegati all’esercizio dell’impresa di quest’ultimo, costituendone una necessaria conseguenza, sicché non sono esclusi dal beneficio dell’esdebitazione previsto dall’art. 142 l. fall. [C. I 11.3.2016, n. 4844, GCM 2016].
II. Il decreto di inesigibilità
II.Il decreto di inesigibilità1 In tema di esdebitazione ex art. 142 l. fall., il termine di decadenza annuale dev’essere temporalmente parametrato alla sola circostanza dell’avvenuta chiusura dello specifico fallimento in relazione al quale è invocato il beneficio, dal momento che, valendo quest’ultimo a comportare la liberazione dai beni residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti in quello specifico fallimento, è escluso possa rilevare il parallelo coinvolgimento della persona fisica (quale socio illimitatamente responsabile di una società di persone) in altra procedura fallimentare [C. I 12.5.2022, n. 15246, GCM 2022; C. VI 21.1.2021, n. 1070, GCM 2021]. Il termine annuale per la presentazione della domanda di esdebitazione, ex art. 143 l. fall., deve intendersi previsto a pena di decadenza, per ragioni sia di certezza dei rapporti giuridici che di effettività del procedimento, caratterizzato da specifiche interlocuzioni con gli organi di una procedura ormai chiusa, chiamati ad esprimere il parere sulle condizioni previste dall’art. 142 l. fall. [C. VI 21.1.2021, n. 1070, GCM 2021]. Il procedimento per l’esdebitazione, ancorché non possa dirsi nuovo nell’ordinamento fallimentare, deve essere applicato in funzione dell’articolato introdotto con la riforma di cui al d.lgs. n. 5/2003, dovendo l’interprete mediare fra l’esigenza della responsabilità patrimoniale del debitore (fallito) e la possibilità per l’imprenditore di intraprendere una nuova attività senza il pregresso di crediti non soddisfatti. È devoluto al giudice di merito apprezzare il punto di equilibrio fra le contrapposte istanze - del debitore e dei creditori - al fine di consentire ampia applicazione dell’istituto [C. s.u. 10.11.2011, n. 24214, cit., 3272]. In tema di esdebitazione la domanda con cui il debitore chiede di essere ammesso a tale beneficio va notificata, unitamente al decreto col quale il giudice fissa l’udienza in camera di consiglio, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 ss. c.p.c., ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, in applicazione della sentenza della C. Cost. 30.5.2008, n. 181, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 143 l. fall. [C. I 25.10.2010, n. 21864, Fall 2011, 494]. Nel procedimento di esdebitazione del fallito, la domanda ed il decreto di fissazione dell’udienza innanzi al tribunale vanno notificati a tutti i creditori non integralmente soddisfatti, quali litisconsorti necessari, in applicazione della sentenza della C. Cost. n. 181/2008, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua l’art. 143 l. fall.; nondimeno, il litisconsorte pretermesso non potrà ritenere inefficace la pronuncia così emessa ma dovrà invece necessariamente proporre opposizione di terzo nella procedura fallimentare, restandogli preclusa ogni tutela, anche cautelare, avverso l’efficacia esecutiva o gli effetti esecutivi o accertativi derivanti dalla decisione inter alios non opposta sino al passaggio in giudicato della sentenza che riconosca la situazione come da lui dedotta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inopponibile all’INPS, creditore concorrente non integralmente soddisfatto, il provvedimento di esdebitazione) [C. s.l. 12.11.2021, n. 34016, GCM 2021; C. I 9.6.2014, n. 12951, GD 2014].
2 In tema di esdebitazione, il decreto con cui il tribunale decide sulla relativa istanza del debitore, ai sensi dell’art. 143 l. fall., è reclamabile avanti alla corte d’appello entro novanta giorni, decorrenti dalla data di deposito in cancelleria del provvedimento, soltanto allorché l’impugnativa sia proposta da soggetti che, per il richiamo previsto dalla citata norma all’art. 26 l. fall., siano definibili quali «altri interessati», cioè soggetti terzi che assumono di subire effetti pregiudizievoli indirettamente derivanti da detta pronuncia di natura decisoria [C. s.u. 18.11.2011, n. 24215].