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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

277. Creditori posteriori

[1] I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell’esecuzione della pubblicità di cui all’articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.

[2] I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. Ambito di applicazione - II. Il concorso tra prededuzione e privilegio.

I. Ambito di applicazione

I.Ambito di applicazione

1 Ai sensi dell’art. 277, c. 1, i creditori con causa o titolo posteriore all’esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui all’art. 270, c. 2, lett. f) non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, principio già insito dall’applicazione dell’art. 150 CCII, disposizione espressamente richiamata dall’art. 270, c. 5.

2 Con riferimento agli imprenditori commerciali, soggetti ad entrambe le forme di pubblicità previste dall’art. 270, c. 2, lett. f), deve ritenersi che la formalità pubblicitaria rilevante ai fini dell’art. 277, c. 1, sia quella dell’iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.

3 Dopo la chiusura della procedura, ove all’esito della liquidazione residuino ancora dei beni, gli stessi saranno liberamente aggredibili anche dai creditori posteriori.

II. Il concorso tra prededuzione e privilegio

II.Il concorso tra prededuzione e privilegio

1 L’art. 277, c. 2 prevede una regola sulla distribuzione delle somme, laddove prescrive che i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione, essendo di natura prededucibile, vanno soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e di ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Norma che si presta ad una duplice lettura, potendosi intendere la stessa sia come riferita alla procedura di liquidazione controllata che alla fase di liquidazione della procedura medesima. A prescindere dall’interpretazione che si ritiene preferibile, si tratterebbe comunque di una distinzione formale che avrebbe scarsa rilevanza in concreto, essendo ben difficile individuare dei crediti funzionali alla liquidazione che non siano comunque sorti in occasione della procedura. Comunque la si voglia interpretare la norma costituisce, in ogni caso, un’eccezione alla regola generale stabilita per tutte le altre procedure concorsuali dall’art. 6 CCII, laddove afferma la prededucibilità dei crediti funzionali che possono all’evidenza sorgere anche anteriormente all’apertura della procedura, anche ove si intenda la norma riferita alla liquidazione in senso stretto. Invero il richiamato art. 6 CCII esclude la prededucibilità dei crediti funzionali con la sola eccezione dei crediti professionali nei limiti del 75% ed a condizione dell’apertura della procedura di concordato preventivo ovvero dell’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Medesima divergenza dalla regola fissata dall’art. 6 CCII si rinviene con riferimento al requisito dell’occasionalità, non limitato, in questo caso, ai “crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi”.

2 La norma rappresenta comunque una limitazione alle ipotesi di prededucibilità previste dalla precedente disciplina, in attuazione, di una delle direttive della l.d. n. 155/2017. Invero l’art. 14-duodecies, c. 2, l. n. 3/2012, in relazione alla conversione nella procedura di liquidazione controllata prevedeva la prededucibilità, nella procedura liquidatoria, anche dei crediti sorti in esecuzione o in funzione dell’accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore (la norma parlava infatti di «crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione»). In applicazione della regola generale di cui all’art. 6 CCII, in caso di conversione di procedure, saranno prededucibili nella successiva liquidazione controllata soltanto i crediti legalmente sorti durante il piano attestato del consumatore ovvero il concordato minore “per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi”.

3 Pur in assenza di un espresso richiamo deve ritenersi applicabile alla liquidazione controllata la norma di cui all’art. 223, c. 3, con la conseguenza che ai creditori privilegiati speciali potrà essere imputata anche una quota delle spese generali secondo un criterio proporzionale.

B) Giurisprudenza:

B)Giurisprudenza:

I. Il concorso tra prededuzione e privilegio.

I. Il concorso tra prededuzione e privilegio

I.Il concorso tra prededuzione e privilegio

1 Gli artt. 111-bis e 111-ter l. fall. sono applicabili anche alle procedure disciplinate dalla legge sul sovraindebitamento. Le spese di OCC sono spese generali da considerare alla stregua delle spese dell’ausiliario del giudice (e nello scenario fallimentare, assimilabili al compenso del curatore) e, pertanto, con riconoscimento della prededuzione e con soddisfacimento prioritario rispetto al credito ipotecario. Ad analoghe conclusioni in termini di “spese generali” di procedura si perviene anche per le spese del legale [T. Milano 11.4.2022].

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