[1] La procedura si chiude con decreto. Si applica l’articolo 233, in quanto compatibile. (1)
[2] Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell’articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.
(1) Comma così modificato dall’art. 29, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. La chiusura della procedura
I.La chiusura della procedura1 Una volta terminata la fase del riparto la procedura di liquidazione controllata si chiude con decreto ai sensi dell’art. 276, c. 1. La liquidazione controllata si chiude, come previsto dall’art. 276 CCII, con decreto nei casi previsti dall’art. 233 CCII. La disciplina della liquidazione controllata non prevede una durata minima della procedura. Pur in assenza di un’espressa previsione di legge, deve ritenersi che vi sia una durata minima della liquidazione controllata e che essa coincida con il triennio necessario per conseguire l’esdebitazione, dato che altrimenti, ove si addivenisse ad una chiusura in un momento antecedente, coincidente con l’effettiva cessazione delle attività liquidatorie, il debitore tornato in bonis si troverebbe nella situazione di dover rispondere con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell’art. 2740 c.c., nei confronti dei creditori insoddisfatti.
2 Con riferimento all’organo giudiziario deputato ad emettere il decreto, il comma 2 della disposizione parla di giudice, ma evidenti ragioni sistematiche, di necessaria omogeneità tra apertura della procedura e sua definizione, fanno ritenere che la chiusura debba essere pronunciata dal tribunale in composizione collegiale.
3 Il decreto del tribunale seguirà, di norma, ad un’istanza in tal senso del liquidatore cfr. [F821], l’applicazione analogica dell’art. 235, c. 1, CCII non esclude che la chiusura sia dichiarata d’ufficio o su richiesta del debitore.
4 Il decreto correttivo è intervenuto sul comma 1 dell’art. 276 CCII, integrando la disciplina della chiusura della liquidazione controllata attraverso il rinvio, nei limiti della compatibilità, alla disciplina dell’art. 233 CCII sulla liquidazione giudiziale.
5 Sicuramente applicabili sono le ipotesi di chiusura di cui all’art. 233, c. 1, lett. a), b) e c). Cfr. [F822]. A medesime conclusioni deve giungersi con riferimento a quella della lett. d) quando, cioè, nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura cfr. [F823], anche se l’art. 233, c. 1, lett. d) secondo periodo richiede che “Tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all’art. 130”. Invero pur non essendo previsti nella liquidazione controllata i rapporti riepilogativi ex art. 130 CCII, la funzione informativa loro demandata è comunque assolta dalle relazioni semestrali sullo stato della liquidazione previste dall’art. 275, c. 1. Anche i commi 2 e 3 dell’art. 233 CCII sono sicuramente applicabili alla liquidazione controllata.
6 Non può, al contrario, ritenersi applicabile, in assenza di un espresso richiamo, l’ipotesi di chiusura disciplinata dall’art. 234 CCII.
7 Il tribunale può naturalmente rigettare l’istanza ove non sussistano i presupposti per la chiusura della procedura. Cfr. [F824].
8 Ai sensi del comma 2 dell’art. 276 con il decreto di chiusura, il Tribunale autorizza il pagamento del compenso del liquidatore, lo svincolo delle somme eventualmente accantonate e la cancellazione dei vincoli, come il pignoramento o le iscrizioni relative a diritti di prelazione.
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE DI ………
Sezione concorsuale
Liquidazione controllata di ………
R.G. n……….
Giudice Delegato dott……….
Liquidatore dott./avv……….
RICORSO PER LA CHIUSURA DELLA PROCEDURA
Ill.mo Signor Giudice Delegato, il sottoscritto liquidatore,
PREMESSO
- che sono decorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione controllata del sig……….;
- che il rendiconto è stato approvato in data ………;
- che in data ……… la S.V. ha autorizzato l’esecuzione del riparto finale dell’attivo;
- che lo scrivente ha dato corso ai pagamenti come risulta dalle quietanze allegate;
- che sono stati predisposti i pagamenti del compenso del liquidatore e delle spese della procedura;
- che sono state compiute tutte le attività previste nel programma di liquida-zione e dunque si può procedere alla chiusura della procedura per avvenuta ripartizione finale dell’attivo.
Tanto premesso
CHIEDE
che la S.V. dichiari la chiusura della procedura di liquidazione ai sensi degli artt. 276 e 233, c. 1, lett. c), CCII, autorizzando il pagamento del compenso del sottoscritto Liquidatore.
Con osservanza.
Luogo e data ………
Il liquidatore ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
Vista l’istanza presentata dal liquidatore della liquidazione controllata ………
………, dichiarata con sentenza in data ………;
sentito il Giudice Delegato;
visto il piano di riparto finale reso esecutivo dal G.D. con decreto del ………, avverso il quale non sono state proposte impugnazioni;
ritenuto che sussistono i presupposti richiesti dall’art. 233, lett. c), CCII
DICHIARA
la chiusura della liquidazione controllata sopra indicata per ripartizione finale dell’attivo; autorizza l’estinzione del conto corrente [del deposito bancario] intestato alla procedura;
MANDA
alla cancelleria per l’espletamento delle formalità di cui all’art. 45 CCII
Luogo, data ………
Il Presidente ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
Vista l’istanza presentata dal liquidatore della liquidazione controllata ………, dichiarata con sentenza in data ………;
sentito il Giudice Delegato;
ritenuto che sussistono i presupposti richiesti dall’art. 233, lett. d), CCII;
DICHIARA
la chiusura della liquidazione controllata sopra indicata per insufficienza di attivo; autorizza l’estinzione del conto corrente [del deposito bancario] intestato alla procedura;
MANDA
alla cancelleria per l’espletamento delle formalità di cui all’art. 45 CCII
Luogo, data ………
Il Presidente ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. ri
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
Vista l’istanza presentata dal ………in relazione alla liquidazione controllata ………, dichiarata con sentenza in data ………;
sentito il Giudice Delegato;
ritenuto che non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 233, lett. d), CCII, in quanto esistono ancora beni che giustificano la prosecuzione dell’attività di liquidazione
RIGETTA
L’istanza di chiusura della liquidazione controllata e dispone che il liquidatore proceda al completamento dell’attività di liquidazione dell’attivo.
Luogo, data ………
Il Presidente ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. La chiusura della procedura
I.La chiusura della procedura1 Nella liquidazione controllata è interesse del debitore mantenere aperta la procedura per la durata minima di tre anni, perché, se fosse possibile la sua chiusura al momento della cessazione dell’attività di liquidazione in epoca antecedente ai tre anni, il debitore medesimo “tornato in bonis” si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell’art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non abbiano trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell’ambito della procedura concorsuale [T. Verona 20.10.2022].
2 Va disposta la chiusura anticipata della liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter, l. n. 3/2012, in caso di decesso del debitore ammesso alla procedura, in presenza di erede legittimo a sua volta ammesso alla medesima liquidazione del patrimonio, con la conseguenza che tutti i beni e i debiti facenti parte del patrimonio del de cuius - e quindi della procedura - devono necessariamente confluire in quella facente capo all’erede, avendo ad oggetto, la liquidazione del patrimonio, tutti i beni presenti e futuri che entrano nel patrimonio del sovraindebitato; ciò, malgrado l’art. 14-novies, c. 5, l. n. 3/2012 disciplini espressamente la chiusura della procedura solo una volta che sia stata accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione, non prevedendo detta disposizione, alcun caso di chiusura “anticipata”, per il quale soccorrono tuttavia i principi generali dell’ordinamento [T. Ascoli Piceno 28.3.2022].