[1] Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso.
[2] Il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo.
[3] Terminata l’esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso del liquidatore.
[4] Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonché un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilità di escludere in tutto o in parte il compenso stesso.
[5] Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l’esecuzione.
[6] Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilità di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. L’esecuzione del programma di liquidazione - II. Le vendite - III. Il rendiconto - IV. Il riparto.
I. L’esecuzione del programma di liquidazione
I.L’esecuzione del programma di liquidazione1 Ai sensi del comma 1 dell’art. 275 CCII l’esecuzione del programma è affidata al liquidatore che, ogni sei mesi, deve riferire al giudice. Cfr. [F814].
2 Le relazioni semestrali rappresentano il necessario corredo informativo che il liquidatore deve fornire al giudice delegato ed hanno la finalità di consentire il controllo del rispetto del programma di liquidazione oltre che dei tempi della procedura e della sua ragionevole durata.
3 La rilevanza del controllo del giudice delegato sulle relazioni semestrali si evince dalla considerazione che non è prevista l’autorizzazione del giudice per il compimento dei singoli atti della liquidazione. Il controllo del giudice è, quindi, soltanto successivo sulla corretta attuazione del contenuto del programma, mediante la verifica della conformità dell’atto al piano.
4 Il mancato deposito delle relazioni costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso. Dalla portata della norma pare che il giudice non possa valutare la rilevanza concreta di tale inadempimento dato che il mancato deposito delle relazioni sembrerebbe imporre comunque la revoca dell’incarico del liquidatore. Deve ritenersi che il giudice possa comunque invitare il liquidatore al deposito della relazione concedendo allo stesso un termine, al cui inutile spirare collegare la revoca dell’incarico.
II. Le vendite
II.Le vendite1 Ai sensi dell’art. 275, c. 2, alla liquidazione controllata “si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili”. Poiché, dunque, l’art. 216, c. 2, stabilisce che “le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive”, anche nella liquidazione controllata il programma deve prevedere che tutte le cessioni avvengano a mezzo di procedure competitive.
2 In applicazione analogica dell’art. 216, c. 3, CCII il liquidatore può proporre nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.
3 Ai sensi dell’art. 275, c. 2, CCII eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo. Cancellazione che avverrà con il decreto di trasferimento ove le vendite siano state effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile, altrimenti con un separato provvedimento purgativo.
4 Il richiamo alle disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili e, quindi, come detto essenzialmente all’art. 216 CCII, comporta l’applicazione alla liquidazione controllata anche del comma 10 della disposizione che prevede che “se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi”. Norma dettata per la liquidazione giudiziale, ma il richiamo alle “vendite” contenuto nell’art. 275, c. 2, CCII la estende anche alla liquidazione controllata, in quanto compatibile. E ciò in quanto la prosecuzione dell’esecuzione è finalizzata alla vendita coattiva del bene staggito, all’acquisizione del relativo ricavo che entra a far parte dei beni acquisiti alla massa al fine di ripartire il ricavato tra i creditori ammessi al passivo. Ne consegue che intervenuta la sentenza di apertura della liquidazione controllata e la nomina del liquidatore giudiziale, quest’ultimo assume la legittimazione processuale attiva in sostituzione del debitore e può subentrare nella procedura esecutiva in corso promossa originariamente dal debitore medesimo. Una diversa interpretazione apparirebbe del tutto irragionevole, tenuto conto che l’art. 272 CCII richiama l’art. 213, c. 3 che parla di “subentro nelle liti pendenti”. Con il che, ove non si ritenesse applicabile alla liquidazione controllata l’art. 216, c. 10, CCII, si arriverebbe all’assurda conclusione di ritenere che il liquidatore possa subentrare nelle liti pendenti ma non nelle procedure esecutive pendenti.
III. Il rendiconto
III.Il rendiconto1 Ai sensi del comma 3 della disposizione, terminata la liquidazione, prima della ripartizione dell’attivo, il liquidatore deve presentare al giudice il rendiconto. Cfr. [F815]. Rendiconto che costituisce l’atto informativo finale del liquidatore volto ad evidenziare che l’incarico è stato svolto in conformità della legge e delle prescrizioni del programma di liquidazione. Oltre che naturalmente con la necessaria diligenza richiesta dall’incarico. Diligenza che il comma 4 richiama con riferimento alla liquidazione del compenso, ma che costituisce naturalmente in canone per valutare tutta l’attività del liquidatore. Nell’ipotesi di violazione del dovere giuridico di presentare il rendiconto, il liquidatore potrà essere revocato per giusta causa.
2 Il procedimento, a differenza di quanto previsto dall’art. 231 CCII per la liquidazione giudiziale, non prevede la partecipazione dei creditori essendo rimesso al solo giudice delegato il giudizio finale sul rendiconto al fine della sua eventuale approvazione. Ricevuto il conto, il giudice quindi deve procedere alla sua approvazione ove ne condivida i contenuti.
3 L’art. 275, c. 3 prevede che, approvato il rendiconto, il giudice delegato liquida il compenso del liquidatore valutando la diligenza prestata nell’espletamento dell’attività. Cfr. [F816].
4 Diversamente, il giudice prescrive al liquidatore gli adempimenti che ritiene necessari e il termine, prorogabile, per adempiere. Se le prescrizioni non sono tempestivamente adempiute, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e il compenso, tenuto conto della diligenza prestata, può essere ridotto o anche escluso .
IV. Il riparto
IV.Il riparto1 Ai sensi del comma 5 della disposizione il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo.
2 Pur non facendo l’art. 275 CCI riferimento alla possibilità di riparti parziali, non sembrano esservi ragioni per escludere la loro ammissibilità.
3 Il progetto di riparto viene formato dal liquidatore cfr. [F817] e comunicato al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. Cfr. [F818].
4 In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l’esecuzione.
5 Ai sensi del comma 6 se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilità di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato cfr. [F819], reclamabile ai sensi dell’art. 124. Cfr. [F820]. Laddove non siano state proposte osservazioni deve ritenersi che i creditori non siano legittimati a reclamare il decreto con cui il giudice delegato autorizza l’esecuzione del piano di riparto predisposto dal liquidatore.
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE DI ………
Sezione concorsuale
Liquidazione Controllata di ………
Ruolo Generale: ………
Sentenza di apertura: ………
Giudice Delegato: ………
Liquidatore………
RELAZIONE INFORMATIVA SEMESTRALE
1. Il programma di liquidazione
Il programma di liquidazione approvato prevede il versamento a favore dei creditori (per tre anni dalla data di apertura della procedura) della differenza tra la retribuzione mensile ed euro ……… e la somma necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia, pari ad di euro ………, come stabilito dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata.
Nel corso dell’ultimo semestre, il debitore ha provveduto regolarmente a versare, con cadenza mensile, la suddetta somma sul deposito bancario intestato alla procedura.
Come previsto, lo scrivente procederà annualmente a distribuire ai creditori l’attivo realizzato a mezzo di riparti parziali.
2. Stato passivo
In assenza di osservazioni al progetto redatto dall’esponente, lo stato passivo della procedura in epigrafe è divenuto definitivo in data ………, ed è stato depositato in cancelleria.
Il passivo accertato ammonta a complessivi crediti per euro ……… ammessi al privilegio e per euro ……… ammessi al chirografo.
3. Entrate ed uscite
Come risulta dall’ultimo estratto conto allegato (doc. 1) le disponibilità liqui-de ammontano ad euro ………
Con osservanza.
Luogo e data
Il liquidatore ………
TRIBUNALE DI ………
Sezione concorsuale
Liquidazione Controllata di ………
Ruolo Generale: ………
Sentenza di apertura: ………
Giudice Delegato: ………
Liquidatore………
RENDICONTO EX ART. 275, C. 3, CCII
Ill.mo Sig. Giudice Delegato, il sottoscritto Liquidatore
PREMESSO
- che con sentenza del ……… veniva aperta la procedura di liquidazione controllata di ………;
- che in data ……… veniva depositato lo stato passivo in cancelleria;
- che, con decreto del ………, veniva approvato il programma di liquida-zione;
- che, essendo terminata ogni attività liquidatoria, nulla osta all’avvio delle operazioni di chiusura della procedura.
Tanto premesso,
ESPONE
il conto della gestione.
1. Entrate ed uscite
Come risulta dagli estratti conto allegati (doc. 1) e dal prospetto che segue, le disponibilità liquide ammontano ad euro ………:
Data Movimento Entrate Uscite
SALDO FINALE AL ………
2. Stato Passivo
Lo stato passivo della procedura può essere rappresentato come segue:
Crediti ammessi Prededuzione Privilegio Chirografo
- In via tempestiva
- In via tardiva
TOTALE
3. Note sulla gestione
Il sottoscritto, in accordo con quanto previsto nel programma di liquidazione approvato, ha distribuito l’attivo ricavato dai versamenti mensili del debito-re, quantificati sulla scorta di quanto stabilito dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata.
Ciò premesso, essendo trascorso il termine indicato nel programma di liqui-dazione e in assenza di ulteriori attività liquidatorie da compiere, il sottoscritto liquidatore presenta
ISTANZA
affinché la S.V. Ill.ma, apportate le variazioni che ritiene convenienti, voglia approvare il suesteso conto della gestione.
Con osservanza.
Il liquidatore ………
TRIBUNALE DI ………
Sezione concorsuale
Liquidazione Controllata di ………
Ruolo Generale: ………
Sentenza di apertura: ………
Giudice Delegato: ………
Liquidatore………
RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DEL LIQUIDA-TORE
Ill.mo Sig. Giudice Delegato, il sottoscritto Liquidatore
PREMESSO
- che con sentenza del ……… veniva aperta la procedura di liqui-dazione controllata di ………;
- che in data ……… veniva depositato lo stato passivo in cancelleria;
- che, con decreto del ………, veniva approvato il programma di liquidazione;
- che, con decreto del ………, veniva approvato il conto della gestione dello scrivente;
- che il passivo accertato ammonta ad euro ……… (doc. 1);
- che l’attivo realizzato nel corso della procedura è pari ad euro ……… (doc. 2);
- che l’importo complessivo delle spese sostenute nel corso del mandato ammonta ad euro ………, come da giustificativi allegati (doc. 3);
Tanto premesso,
CHIEDE
che venga liquidato il compenso dovuto al liquidatore, oltre al rimborso delle spese sostenute.
Con osservanza.
Il Liquidatore ………
TRIBUNALE DI ………
Sezione concorsuale
Liquidazione Controllata di ………
Ruolo Generale: ………
Sentenza di apertura: ………
Giudice Delegato: ………
Liquidatore………
PROGETTO RIPARTO FINALE DELL’ATTIVO
Ill.mo Sig. Giudice Delegato, il sottoscritto Liquidatore
PREMESSO
- che con decreto del ……… è stato liquidato il compenso dello scrivente (doc. 1);
- che non sono stati eseguiti riparti parziali;
- che, come più analiticamente riportato in seno al rendiconto, le disponibilità liquide della procedura, al netto delle spese sostenute, ammontano ad euro ………;
- che da oggi alla chiusura della procedura in epigrafe si dovranno sostenere le seguenti spese:
spese bancarie e di chiusura c/c ………
Compenso del liquidatore ………
(di cui euro ……… per compenso, euro ……… spese forfettarie, euro ……… per C.P.A. ed euro ……… per I.V.A.)
Spese anticipate liquidate ………
Totale ………
Tanto premesso, lo scrivente presenta il seguente
PROGETTO DI RIPARTIZIONE FINALE DELL’ATTIVO
Al netto delle spese ancora da sostenere, la somma disponibile per il riparto, pari ad euro ………, consente di soddisfare interamente i creditori prededucibili ed i creditori assistiti da privilegio generale mobiliare.
1. Creditori prededucibili
Trattasi del compenso residuo dell’Organismo di Composizione della Crisi di importo pari ad euro ………
2. Creditori privilegiati
Si tratta dei crediti degli ex dipendenti dell’impresa individuale del sovraindebitato, ammesso al passivo a titolo di TFR.
Con riferimento a detti crediti, si è provveduto a sommare al capitale le somme maturate sino alla data odierna a titolo di interessi legali e rivaluta-zione monetaria.
3. Creditori chirografari
La residua somma di euro ………, consente di soddisfare i creditori chirografari nella misura del ………%, come da seguente prospetto:
Creditore Credito ammesso Ripartito Percentuale
Totale
***
In conclusione, la somma disponibile per il riparto finale va distribuita secondo il seguente prospetto.
Creditore Ammesso Prededuzione Privilegio Chirografo Ripartito
Totale
***
Tanto premesso il sottoscritto liquidatore,
COMUNICA
ai creditori ed al debitore il suesteso programma di ripartizione finale dell’attivo, avvisandoli che potranno proporre osservazioni e contestazioni nel termine perentorio di 15 giorni, decorsi i quali verrà depositato presso il Tribunale, ai fini della relativa esecuzione.
Con osservanza.
Il liquidatore ………
Luogo e data ………
TRIBUNALE DI ………
Sezione concorsuale
Liquidazione controllata di ………
R.G. n……….
Data apertura: ………
Giudice Delegato dott……….
Liquidatore: dott./avv……….
Il sottoscritto creditore ………,
OSSERVAZIONI AL PROGETTO DI RIPARTO
Il sottoscritto creditore ………,
Premesso che
In data ………, il sottoscritto ha ricevuto la comunicazione del progetto di riparto finale dell’attivo predisposto dal Liquidatore.
In seno al suddetto progetto di riparto si prevede il pagamento integrale del credito ammesso al passivo in sorte capitale, mentre non vengono conteggiati gli interessi maturati in data successiva alla formazione dello stato passivo.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto formula le seguenti
Osservazioni
Il sottoscritto risulta ammesso al passivo in via privilegiata mobiliare.
Ne consegue che, ai sensi dell’art. 268, u.c., CCII, il corso degli interessi legali sul proprio credito non risulta sospeso dal deposito della do-manda di accesso alla procedura di liquidazione controllata.
Si chiede pertanto che il riparto venga modificato con il riconoscimento al sottoscritto degli interessi maturati dalla data di ammissione al passivo alla data di deposito del progetto di riparto.
Con osservanza.
Luogo e data ………
TRIBUNALE DI………
Sezione concorsuale
Liquidazione controllata di ………
R.G. n……….
Data apertura: ………
Giudice Delegato dott……….
Liquidatore: dott./avv……….
Il Giudice Delegato,
visti gli atti del fascicolo R.G. n………., relativo alla procedura di liquidazione controllata di ………;
lette le osservazioni al progetto di riparto formulate da ………;
letto l’atto con il quale il Liquidatore ha rimesso gli atti al Giudice Delegato e le motivazioni sottese al mancato accoglimento delle osservazioni;
considerato che le osservazioni con le quali il creditore, assistito da prelazione ipotecaria sull’immobile liquidato in corso di procedura, pretende il pagamento dell’ulteriore importo di euro ……… ricavato dalla vendita dell’immobile oggetto di prelazione, e che il Liquidatore ha invece destinato al rimborso pro quota delle spese generali di procedura, appaiono infondate in quanto ………
P.Q.M.
Non accoglie le osservazioni, conferma il progetto di riparto predisposto dal Liquidatore e ne autorizza l’esecuzione.
Si comunichi.
Luogo e Data ………
Il Giudice delegato ………
TRIBUNALE DI ………
RECLAMO EX ART. 124 CCII
Liquidazione Controllata di ………
Ruolo Generale: ………
Sentenza di apertura: ………
Giudice Delegato: ………
Liquidatore………
Il signor ……… (C.F……….), residente in……… rappresentato e difeso, per procura allegata al presente atto (doc. 1), dall’avvocato……… (C.F……….), presso il cui studio in ………, via ………, è elettivamente domiciliato (PEC ………)
PREMESSO CHE
- in data ………, riceveva il progetto di riparto finale dell’attivo, con il quale si prevede il soddisfacimento del credito del sottoscritto nella misura di euro ………;
- nel termine di legge il sottoscritto formulava osservazioni al progetto di riparto (doc. 1);
- il Liquidatore, verificata l’impossibilità di componimento, rimetteva gli atti al Giudice Delegato;
- con decreto del ………, il Giudice Delegato non accoglieva le osservazioni e confermava il progetto di riparto autorizzandone l’esecuzione, motivando come segue: “………”;
***
Con il presente atto il signor ………, intende proporre reclamo avverso il suddetto decreto del Giudice Delegato (doc. 2), comunicato a mezzo PEC in data ………, per i seguenti
MOTIVI
………
Ciò premesso, il signor………, a mezzo del sottoscritto difensore,
CHIEDE
che il Tribunale adito, in riforma del decreto del Giudice Delegato, voglia modificare il progetto di riparto prevedendo il pagamento del credito di ……… nella maggior misura di euro ………
Con osservanza
……… lì
(avv……….)
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. Le vendite
I.Le vendite1 È opportuno che la pubblicità della vendita dei beni nell’ambito del procedimento di liquidazione del patrimonio sia effettuata sul portale delle vendite pubbliche gestito dal Ministero della Giustizia, dal momento che è lo strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso su tutto il territorio nazionale [T. Mantova 16.2.2018].
II. Il riparto
II.Il riparto1 La liquidazione di cui agli artt. 14-ter ss., l. n. 3/2012 è una procedura concorsuale, con la conseguenza che ad essa deve ritenersi applicabile l’art. 111-ter l. fall. benché non espressamente richiamato [T. Milano 26.5.2022].
2 I compensi dell’OCC e dell’advisor legale nelle procedure di liquidazione del patrimonio sono prededucibili e antergati ex art. 111-ter l. fall. ai crediti ipotecari sorti prima dell’apertura della liquidazione, anche se il debitore non trae in concreto alcun vantaggio dalla procedura di liquidazione [T. Milano 11.4.2022].