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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    274. Azioni del liquidatore

    Mostra tutte le note

    [1] Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

    [2] Il liquidatore, sempre con l’autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

    [3] Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. Le azioni del liquidatore - II. L’autorizzazione del giudice delegato.

    I. Le azioni del liquidatore

    I.Le azioni del liquidatore

    1 Ai sensi dell’art. 274 CCII il liquidatore esercita, con l’autorizzazione del giudice delegato, ogni azione prevista dalla legge per conseguire la disponibilità dei beni e il recupero dei crediti del debitore. Legittimazione che è la naturale conseguenza dell’apertura della procedura di liquidazione controllata e, quindi, della perdita della disponibilità e dell’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio della liquidazione (cfr. art. 275, c. 2, CCII). Il debitore da quel momento e sino alla chiusura della procedura, perde anche la capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale, attiva e passiva, per i giudizi a venire e per quelli in corso, esclusivamente al liquidatore.

    2 Fortemente innovativa è la norma contenuta nel comma 2 in forza della quale viene attribuita espressamente al liquidatore la legittimazione ad esercitare, con l’autorizzazione del giudice delegato, le azioni volte a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

    3 In forza dell’art. 274, c. 2, CCII il liquidatore può quindi anche esercitare le azioni revocatorie ordinarie già spettanti ai creditori o proseguire le azioni revocatorie ordinarie pendenti, al fine di rendere inopponibili ai creditori concorsuali gli atti dispositivi compiuti dal debitore.

    4 Il riferimento alle “azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile” da una parte include tutti gli strumenti revocatori previsti dal codice civile e quindi anche la c.d. revocatoria semplificata di cui all’art. 2929-bis c.c., dall’altra esclude la possibilità che il liquidatore possa esercitare la revocatoria di cui all’art. 166 CCII.

    II. L’autorizzazione del giudice delegato

    II.L’autorizzazione del giudice delegato

    1 Ai sensi del comma 3 il giudice delegato autorizza il liquidatore “quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori”. L’autorizzazione del giudice delegato comporta quindi un vaglio sia di legittimità che di merito dell’iniziativa del liquidatore, della determinazione di costituirsi in giudizio. Nell’autorizzare l’esercizio delle azioni, il giudice delegato dovrà tener conto non solo della loro verosimile fondatezza, ma anche dell’utilità concreta che l’esercizio vittorioso di tali azioni potrebbe arrecare ai creditori, sia in termini quantitativi che temporali. Cfr. [F812] [F813]. L’azione che si intende autorizzare deve essere prevista nel programma di liquidazione, dovendo altrimenti il liquidatore preventivamente predisporre e far approvare dal giudice un supplemento del programma.

    B) Frmule

    B)Frmule
    F812
    RICORSO DEL LIQUIDATORE PER L’AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO

    TRIBUNALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    Liquidazione controllata della ……… s.a.s.

    R.G. n……….

    Giudice Delegato dott.- ………

    Liquidatore dott./avv……….

    Il sottoscritto dott.-/avv………., Liquidatore nominato con sentenza di apertura della Liquidazione controllata della ……… s.a.s.,

    PREMESSO

    - che, con atto del ……… il debitore ha donato alla moglie l’immobile di cui era esclusivo proprietario sito in ………;

    - che la suddetta donazione risulta evidentemente disposta in frode ai creditori, essendo il donante consapevole del pregiudizio che l’atto, compiuto allorquando già da tempo versava in stato di insolvenza, avrebbe procurato ai creditori;

    - che con atto di citazione del ………, il creditore ……… ha introdotto l’azione revocatoria ordinaria, volta a far dichiarare inefficace nei suoi confronti la suddetta disposizione patrimoniale;

    - che all’udienza del ………, fissata per la precisazione delle conclusioni, il processo è stato dichiarato interrotto ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 143, c. 3, CCII;

    - che l’azione appare fondata, avendo l’attore offerto prova dei presupposti indicati dall’art. 2901 c.c. per la dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito;

    - che, come riferito in seno al programma di liquidazione approvato, l’esponente ritiene conveniente coltivare l’azione revocatoria nell’interesse della massa dei creditori, secondo quanto previsto dall’art. 274, c. 2, CCII;

    - che, infatti, l’accoglimento della domanda consentirebbe al sottoscritto liquidatore di incrementare significativamente e in tempi ragionevoli l’attivo da destinare ai creditori;

    - che l’avv………. ha manifestato la propria disponibilità ad assistere la procedura al costo indicato nel preventivo allegato (doc. 1).

    Tanto premesso, il sottoscritto liquidatore presenta

    ISTANZA

    affinché la S.V. Ill.ma, per le causali di cui in premessa, voglia autorizzare il sottoscritto liquidatore a proseguire il processo interrotto R.G. n………., pendente davanti al Tribunale di ………, con il patrocinio dell’avv……….

    Con osservanza.

    Il Liquidatore ………

    Luogo e data ………

    F813
    DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO

    TRIBUNALE DI ………

    Sezione concorsuale

    Liquidazione controllata di ………

    R.G. n……….

    Data apertura: ………

    Giudice Delegato dott……….

    Liquidatore: dott./avv……….

    Il Giudice Delegato,

    visti gli atti del fascicolo R.G. n………., relativo alla procedura di liquidazione controllata di ………;

    letto il ricorso con cui il Liquidatore chiede di essere autorizzato a proseguire il giudizio di revocatoria ordinaria R.G. n………., pendente davanti al Tribunale di ………;

    tenuto conto della verosimile fondatezza dell’azione revocatoria ordinaria e dell’utilità concreta che l’accoglimento della domanda giudiziale potrebbe arrecare ai creditori, sia in termini quantitativi che temporali,

    P.Q.M.

    Autorizza il Liquidatore a proseguire il processo interrotto R.G. n………., pendente davanti al Tribunale di ………, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia nei confronti della massa dei creditori dell’atto di donazione del ………, avente ad oggetto l’immobile sito in ………

    Si comunichi.

    Luogo e Data ………

    Il Giudice delegato ………

    Fine capitolo
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