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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    269. Domanda del debitore

    Mostra tutte le note

    [1] Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC.

    [2] Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall’OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

    [3] L’OCC, entro sette giorni dal conferimento dell’incarico da parte del debitore, ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. Il ricorso - II. La relazione dell’OCC.

    I. Il ricorso

    I.Il ricorso

    1 Ai sensi dell’art. 270, c. 5, CCII al procedimento di liquidazione controllata si applicano, in quanto compatibili e non diversamente disposto, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III del CCI. Con riferimento alla giurisdizione trova, quindi, piena applicazione l’art. 26 CCII. Medesime considerazioni valgono per la competenza. Trova quindi applicazione l’art. 27, c. 2, CCII in forza del quale la competenza appartiene al Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. Si tratta di un foro esclusivo ed inderogabile. Il richiamo alle norme del procedimento unitario consente di affermare l’operatività anche dell’art. 28 CCII, in caso di eventuali trasferimenti di residenza (o di sede) nell’anno antecedente al deposito della domanda.

    2 Nel CCII al fine di contenere i costi della procedura, è previsto che la presentazione del ricorso contenente la domanda di liquidazione sia effettuata personalmente dal debitore, senza il patrocinio di un legale cfr. [F786], in quanto l’assistenza è assicurata dall’intervento obbligatorio dell’OCC, che, in persona del Gestore della crisi, deve redigere una relazione, da allegarsi al ricorso, in cui espone la situazione economico finanziaria del debitore (dalla quale deve risultare la sussistenza dello stato di crisi o insolvenza) ed esprime una valutazione sull’attendibilità della documentazione fornita dal debitore. Per la domanda del creditore, mancando un’apposita deroga all’art. 9, c. 2, CCII, è invece necessario il ministero di un difensore. Cfr. [F787].

    II. La relazione dell’OCC

    II.La relazione dell’OCC

    1 Il debitore può quindi presentare la domanda personalmente, ovvero avvalersi di un difensore, in entrambi i casi deve comunque avere l’assistenza dell’OCC, posto che alla domanda del sovraindebitato deve, essere allegata la relazione redatta dall’OCC. Cfr. [F788]. La norma non specifica il contenuto della relazione che può essere anche circoscritto all’esposizione di una “valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda” ed all’illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore istante (art. 269, c. 2). Per la domanda dei creditori non è, invece, necessaria l’allegazione della relazione dell’OCC.

    2 Altrettanta vaghezza si rinviene nella mancata indicazione dei documenti da allegare alla domanda del debitore. La lacuna normativa può essere colmata facendo riferimento all’art. 39 CCII in tema di accesso alle procedure ad iniziativa del debitore. Con le ovvie differenze derivanti dalla natura del soggetto sovraindebitato. Con la conseguenza che le imprese agricole, le start-up innovative e le imprese minori dovranno depositare tutta la documentazione dell’art. 39 CCII, mentre il consumatore o il professionista potranno avvalersi di un corredo documentale assai più snello.

    3 Ai sensi del comma 3 è compito esclusivo dell’OCC, entro sette giorni dal conferimento dell’incarico da parte del debitore, finalizzato al deposito del ricorso, darne notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, compresi quelli degli enti locali, competenti in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore. Cfr. [F789]. La disposizione è volta a consentire agli uffici di predisporre tempestivamente la documentazione necessaria per far valere eventuali crediti nella liquidazione e a far conoscere la situazione debitoria all’OCC, in modo che l’organismo ne possa tener conto nella redazione della relazione.

    4 Sempre per le medesime necessità l’OCC, in forza dell’art. 15, c. 10, l. n. 3/2012, poteva chiedere l’autorizzazione al giudice, ex art. 492-bis c.p.c., agli archivi informativi delle banche dati pubbliche per la completa ricostruzione del patrimonio del soggetto richiedente la procedura compositiva. Norma che non è stata riproposta nel CCII. Il citato comma 10 faceva riferimento, quale finalità dell’accesso alle banche dati pubbliche, allo svolgimento dei compiti e delle attività “previsti dal presente capo”, ovverosia ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio. La norma non è stata espressamente abrogata con l’entrata in vigore del CCII, per cui potrebbe ritenersi che tale riferimento vada inteso come riferito e riferibile anche alle attuali procedure di sovraindebitamento. Altrimenti opinando, poiché tale accesso è sicuramente indispensabile al Gestore della crisi per poter verificare lo stato patrimoniale e reddituale dei ricorrenti alle procedure di sovraindebitamento, sarà necessario che il debitore autorizzi e deleghi espressamente il professionista.

    B) Frmule

    B)Frmule
    F786
    ISTANZA PER L’APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 269 CCII

    TRIBUNALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    RICORSO PER L’APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

    ***

    Il signor ……… nato a ………, residente in ……… C.F……….

    Premessa

    Con istanza del ……… il sottoscritto ricorrente chiedeva all’Organismo di Composizione della Crisi presso ………, costituito nel circondario del tribunale competente, la nomina di un professionista ai fini dell’assolvimento dei compiti e delle funzioni ad esso attribuite dalla Legge.

    Il predetto organismo nominava Gestore della crisi il dott./avv………. in data ………

    Instaurato un proficuo confronto con il Gestore della crisi è stato possibile ricostruire la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, rispetto alle quali possibile formulare le seguenti considerazioni.

    Documentazione allegata

    Il sottoscritto allega la seguente documentazione:

    - documento di identità e tessera sanitaria con codice fiscale;

    - certificato di residenza e di stato di famiglia;

    - elenco di tutti i creditori, con PEC, sede legale, indicazione delle somme dovute e titolo;

    - elenco dei beni di cui è proprietario;

    - elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;

    - dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

    - contratto di lavoro subordinato e buste paga degli ultimi tre anni;

    - estratti conto del conto corrente bancario degli ultimi 5 anni;

    - indicazione della composizione del nucleo famigliare corredata del certificato contestuale di residenza e stato famiglia;

    - elenco spese correnti necessarie al sostentamento proprio e della famiglia;

    - certificato dei carichi pendenti presso l’Agenzia delle Entrate;

    - estratto di ruolo dell’Agenzia delle Entrate Riscossione;

    - copia contratto di locazione dell’abitazione in cui risiede;

    - certificato di proprietà dell’autoveicolo di cui è proprietario;

    - certificato Centrale Rischi della Banca d’Italia;

    - certificato Centrale Rischi Consorzio per la Tutela del Credito;

    - visura catastale;

    - visura PRA;

    - bollette energia elettrica, gas e telefonia mobile, giustificativi spese mensa scolastica del figlio minore;

    - giustificativi spese automobile (bollo auto, polizza responsabilità civile, carburante);

    - relazione particolareggiata del Gestore della crisi.

    Resta ferma la piena disponibilità del sottoscritto, in qualunque fase della presente procedura, ad offrire tutti i dati, i documenti e le informazioni di propria reperibilità, che verranno di volta in volta ritenuti utili o necessari.

    Competenza Territoriale

    Come documentato, il sottoscritto è residente nel Comune di ……… sicché, trattandosi di persona fisica non esercente l’attività di impresa, è competente il Tribunale di ……… a norma dell’art. 27, c. 2, CCII.

    Situazione familiare

    Come risulta dai certificati prodotti, il sottoscritto ha contratto matrimonio con ……… in data ………

    Dall’unione dei coniugi è nato il figlio ……… in data ………

    Il nucleo famigliare è residente in ……… presso l’abitazione condotta in locazione dal sottoscritto con contratto stipulato in data ……… con ………, di durata quadriennale con scadenza al ………

    Requisiti oggettivi e soggettivi

    Il sottoscritto dichiara di versare in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. c), CCII, in quanto percepisce un reddito netto medio mensile di euro ……… a fronte del passivo a suo carico di euro ……… e risulta privo di beni di valore utilmente liquidabili.

    Il sottoscritto dichiara inoltre di non essere assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza.

    Cause del sovraindebitamento

    Gran parte dell’esposizione debitoria del ricorrente è maturata nei confronti degli istituti di credito finanziatori, al quale il sottoscritto si era rivolto per fare fronte alle spese resesi necessarie per il mantenimento della moglie, signora ……… e del figlio minore nato il ………, a seguito dell’evento che ha determinato un esborso straordinario occorso in data ………

    Inoltre, la coniuge, peraltro impegnata ad accudire il figlio in tenera età, non è mai riuscita a trovare un lavoro stabile ed è attualmente disoccupata, sicché il reddito disponibile, al netto delle spese necessarie al sostentamento della famiglia, non risulta sufficiente a fare fronte alla restituzione dei predetti finanziamenti.

    ATTIVO: SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE

    Contratto di lavoro dipendente

    Il sottoscritto, con decorrenza dal ……… e fino al ……… (allorquando veniva assunto dall’odierno datore di lavoro) ha svolto attività di ………

    In data ……… il sottoscritto è stato assunto da ……… con contratto di lavoro a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio netto medio mensile di circa euro ……… (già decurtato il pignoramento del quinto dello stipendio di circa euro ……… mensili).

    Rapporti bancari correnti

    Il sottoscritto intrattiene il seguente rapporto bancario: conto corrente n………. presso la Filiale di ……… della Banca ………, di cui allega gli estratti conto dell’ultimo quinquennio.

    Altri redditi e proprietà

    Il sottoscritto non percepisce altri redditi e non possiede beni immobili o mobili degni di nota, eccezion fatta per automobile acquistata in data ……… per esigenze familiari e lavorative, che si chiede venga esclusa dalla liquidazione ovvero, in subordine, venduta al termine della procedura in quanto di scarso valore e necessaria per l’attività lavorativa del ricorrente.

    Gli atti di disposizione

    Per quanto riguarda gli atti di disposizione, si richiama innanzitutto la vendita del precedente automezzo e l’acquisto, in data ………, del nuovo automezzo immatricolato in data ………, targato ………, necessario al sottoscritto per recarsi al lavoro.

    Centrale Rischi e CRIF

    In Centrale Rischi e in seno alla certificazione CRIF risulta segnalato il debito verso ……… quale cessionaria di Banca ………, relativo al finanziamento del ……… di euro ………, nonché il residuo debito verso la società finanziaria ………

    Attivo disponibile

    Il sottoscritto propone di mettere a disposizione dei creditori l’importo mensile di euro ………, quale differenza tra le sue disponibilità mensili, individuate in circa euro ……… (stipendio netto medio mensile) ed il fabbisogno familiare individuato in euro ………

    Ipotizzando che la procedura liquidatoria abbia una durata di tre anni, il suddetto importo, moltiplicato per i 36 mesi di presumibile durata della procedura di liquidazione controllata, origina un attivo complessivo pari ad euro ………

    L’attivo consentirebbe il soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili e parziale (nella misura del ………%) dei creditori chirografari.

    In relazione all’automobile (di assai modico valore), si chiede sin d’ora che rimanga al sottoscritto, in quanto è l’unico mezzo di trasporto con cui il debitore può effettuare i suoi spostamenti, anche in considerazione del fatto che trattasi di nucleo familiare di 3 persone, di cui un figlio minore.

    Ovvero in subordine si chiede che la sua vendita avvenga al termine della procedura.

    Oltre a quanto sopra, negli anni di durata della liquidazione dei beni, qualora eventuali futuri redditi consentissero - al netto di quanto occorrente al fabbisogno familiare e personale - un margine libero, quale attivo disponibile, il sottoscritto è sin d’ora irrevocabilmente disponibile a conferirlo nella procedura, a beneficio del ceto creditorio.

    PASSIVO E SPESE DI SUSSISTENZA

    Spese di sussistenza personali e familiari

    Per quanto riguarda le spese di sussistenza, ovvero quanto occorre per il mantenimento del sottoscritto debitore e della sua famiglia composta dalla moglie disoccupata e dal figlio minore, esse ammontano a euro ……… mensili, come da allegato elenco, che viene riportato nel seguente prospetto.

    Alimentari  euro ………

    Utenze  euro ………

    Abbigliamento e calzature euro ………

    Igiene personale e cura della persona euro ………

    Spese mediche  euro ………

    Trasporti (spese auto)  euro ………

    Imprevisti  euro ………

    Locazione immobile  euro ………

    Spese accessorie locazione, salvo conguaglio annuale  euro ………

    Totale spese mensili  euro ………

    Il passivo

    Per quanto riguarda il passivo, si rimanda all’elenco nominativo dei creditori e delle somme dovute.

    Gli importi inseriti sono puramente indicativi, in quanto essi saranno opportunamente precisati ed aggiornati in sede di formazione del progetto di stato passivo da parte del Liquidatore nominando.

    Le prededuzioni

    Nell’ambito delle prededuzioni sono state inseriti i compensi dell’OCC, come da preventivo accettato dal sottoscritto ed al netto dell’acconto già versato.

    Debiti verso erario ed enti locali

    Dalla lista delle cartelle e degli avvisi estratta dal cassetto fiscale in data ……… risulta un debito complessivo pari ad euro ………

    Il pessimo andamento dell’attività precedente del sottoscritto, dall’anno ……… all’anno ………, ha purtroppo generato numerosi debiti tributari e debiti nei confronti degli enti locali, con particolare riferimento agli importi dovuti ai vari comuni lombardi (dove si tenevano i mercati frequentati dal debitore) a titolo di occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP); nonché importi per TARI e multe impagate.

    Debiti verso istituti di credito

    Si tratta dei debiti emersi dalla Centrale Rischi di Banca d’Italia e dal CRIF, per un importo totale approssimativo di circa euro ………

    PRESUPPOSTI DELLA ESDEBITAZIONE

    Preliminarmente si osserva che il legislatore della riforma ha inteso limitare il requisito della meritevolezza, che aveva inciso sull’effettiva applicazione della l. n. 3/2012 e sulla diffusione della composizione della crisi da sovraindebitamento dei soggetti sottosoglia, non assoggettabili alla liquidazione giudiziale.

    Nell’ottica, quindi, di favorire la diffusione della presente procedura, “si è deciso di non esigere… requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell’eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari… dall’altro, della oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili… senza rischiare… di restringere a tal punto la portata dell’istituto, da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese” (Relazione illustrativa del 10.1.2019 al nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza).

    Ciò premesso, si ribadisce che nella fattispecie le cause del sovraindebitamento derivano unicamente da eventi sfortunati e non prevedibili: ovvero l’insuccesso della precedente attività svolta dal sottoscritto e la oggettiva difficoltà da parte della moglie a trovare un lavoro stabile e contrattualizzato.

    Si è quindi verificata una concomitanza di fattori sfortunati, indipendenti dalla volontà dello scrivente che hanno frustrato la sua capacità di far fronte alle obbligazioni.

    È comunque di tutta evidenza che l’insuccesso dell’attività del sottoscritto non possa essere ascrivibile a malafede, e nemmeno i debiti e le difficoltà economiche che ne sono derivate.

    Ricorrono pertanto i presupposti stabiliti dall’art. 282, c. 2, CCII, nonché le condizioni per l’esdebitazione di cui all’art. 280 CCII.

    CONCLUSIONI

    ***

    Tutto quanto sopra descritto, il sottoscritto ………,

    CHIEDE

    che il Tribunale di ………,

    1) dichiari aperta la procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ex art. 268 CCII;

    2) disponga, che, sino alla chiusura della procedura, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

    3) escluda dal patrimonio liquidabile l’autovettura ……… targata ……… ovvero, in subordine, ne disponga la liquidazione al termine della procedura;

    4) con il decreto di chiusura della procedura ovvero anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, dichiari l’esdebitazione del sottoscritto ai sensi dell’art. 282 CCII.

    Luogo, data ………

    Con osservanza (………)

    F787
    RICORSO DEL CREDITORE PER L’APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 269 CCII

    TRIBUNALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    RICORSO PER L’APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

    ***

    Il signor ……… C.F………., rappresentato e difeso, per procura allegata al presente ricorso, dall’avvocato ……… (PEC ………).

    Espone

    Nel mese di ……… del ……… l’esponente conveniva in giudizio ……… davanti al Tribunale di ……… e ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di euro ………, oltre interessi legali. Con sentenza del ……… il Tribunale di ……… condannava il debitore al pagamento di euro ……… oltre interessi e spese di lite.

    - La sentenza, munita di formula esecutiva, veniva notificata al debitore unitamente all’atto di precetto in data ……… (doc. 1).

    - In data ……… si dava corso a pignoramento mobiliare nei confronti del debitore, che tuttavia sortiva esito negativo (doc. 2).

    ***

    Sussistono tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata su iniziativa del creditore ai sensi degli artt. 268 ss. CCII, e segnatamente:

    - Il debitore (in quanto persona fisica che non svolge attività imprenditoriale) non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;

    - Il debitore versa in manifesto stato di insolvenza, non essendo in grado di fare fronte al debito nei confronti dell’esponente ed essendo risultata infruttuosa l’esecuzione forzata sul suo patrimonio;

    - L’ammontare dei debiti scaduti e non pagati non è inferiore ad euro 50.000,00, giacché il solo credito dell’esponente, accertato con sentenza definitiva, risulta superiore a tale somma.

    Tutto ciò premesso, ……… come sopra rappresentato e difeso,

    CHIEDE

    che questo Tribunale, eseguiti i più opportuni accertamenti, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, voglia

    DICHIARARE

    l’apertura della procedura di liquidazione controllata di ………, nato a ………, residente in ……… C.F……….

    Si producono

    1. Sentenza del Tribunale di ……… con atto di precetto notificato;

    2. Verbale di pignoramento negativo.

    Con osservanza.

    ………

    (avv……….)

    F788
    RELAZIONE DEL’OCC

    TRIBUNALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    TRIBUNALE DI ………

    PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO EX ART. 268 CCII

    RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA EX ART. 269, C. 2, CCII

    ISTANTE: ………

    GESTORE DELLA CRISI: ………

    INDICE

    Premesse  pag.

    1. La Domanda  pag.

    1.1 La condizione di sovraindebitamento  pag.

    1.2 Ragioni dell’incapacità di adempiere  pag.

    1.3 Il passivo e l’attivo liquidabile  pag.

    1.4 Il fabbisogno  pag.

    1.5 La domanda  pag.

    2. Gli accertamenti svolti dal Gestore della crisi  pag.

    2.1 Lo stato di sovraindebitamento  pag.

    2.2 Cause dell’indebitamento e diligenza del debitore  pag.

    2.3 Ragioni della incapacità di adempiere  pag.

    2.4 Atti in frode  pag.

    2.5 Completezza e attendibilità della documentazione  pag.

    2.6 Situazione debitoria e fabbisogno  pag.

    2.7 Attivo liquidabile  pag.

    2.8 Esdebitazione  pag.

    2.9 Conclusioni  pag.

    Ill.mo Tribunale,

    il sottoscritto ………

    PREMESSO CHE

    - in data ……… il signor ……… ha presentato all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) presso l’Ordine degli Avvocati di Milano istanza di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento al fine di accedere ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e, in particolare, alla liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII (doc. 1);

    - il predetto OCC, con provvedimento del ………, ha nominato quale Gestore della crisi il sottoscritto (doc. 2);

    - nel ricorso all’uopo presentato l’istante ha dedotto di versare in una situazione di sovraindebitamento, così come descritta dall’art. 2, c. 1, lett. b, CCII;

    - il signor ………, ha fornito all’esponente la collaborazione ed il supporto necessari per la ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale, producendo i documenti prescritti dalla legge;

    TUTTO CIÒ PREMESSO

    il sottoscritto ……… deposita la relazione particolareggiata di cui all’art. 269, c. 2, CCII

    ***

    Esigenze di chiarezza espositiva suggeriscono di suddividere la relazione in due parti.

    Nella prima si riferirà sinteticamente il contenuto della domanda e, nella seconda, verranno esposti i riscontri, gli accertamenti e le valutazioni del gestore.

    1. LA DOMANDA

    1.1 LA CONDIZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

    Come anticipato in premessa, il ricorrente ha dedotto di versare in una situazione di sovraindebitamento, nella accezione di cui dall’art. 2, c. 1, lett. b), CCII.

    All’uopo, ha rappresentato un’esposizione debitoria di euro ………, costituita quasi esclusivamente da prestiti personali concessigli da varie società finanziarie.

    Il signor ……… deduce di essere del tutto incapiente sotto il profilo patrimoniale e di trarre il proprio sostentamento esclusivamente dal proprio reddito da lavoro dipendente, che risulta peraltro oggetto di una cessione del quinto, disposta in favore di una delle finanziarie sue creditrici, di ammontare pari ad euro ……… mensili.

    A fronte della predetta esposizione, l’attivo disponibile per l’intera durata della procedura, indicata in anni tre, viene stimato in euro ………, pari alla differenza tra lo stipendio netto mensile di euro ……… ed il fabbisogno personale mensile di euro ………

    1.2 RAGIONI DELL’INCAPACITÀ DI ADEMPIERE

    Secondo quanto esposto in seno al ricorso introduttivo, le ragioni della condizione di sovraindebitamento in cui risulta trovarsi l’istante vanno ricondotte essenzialmente all’eccessiva sproporzione esistente tra le proprie capacità reddituali e le obbligazioni assunte facendo ricorso al credito al consumo.

    Inoltre, la diminuzione dei redditi dell’istante nel corso dell’ultimo triennio ha condotto quest’ultimo a far sempre più ricorso a prestiti e finanziamenti di carattere personale, così da poter, al contempo, far fronte al proprio sostentamento e saldare il proprio precedente carico debitorio.

    Da ciò si è originata una cronica sproporzione tra la capacità reddituale dell’istante e le passività da esso accumulate, che l’hanno condotto all’attuale situazione di sovraindebitamento, dalla quale scaturisce la domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata.

    1.3 IL PASSIVO E L’ATTIVO LIQUIDABILE

    Come si è accennato, il passivo concorsuale rassegnato dal ricorrente ammonta ad euro ………, tutto di collocazione chirografaria.

    Quanto all’attivo il signor ………, deducendo di essere privo di beni liquidabili, mette a disposizione dei propri creditori una parte del proprio reddito, pari ad euro ……… mensili, ipotizzando una durata triennale della procedura di liquidazione controllata.

    1.4 IL FABBISOGNO

    L’istante, da quanto dedotto nel proprio ricorso introduttivo, risulta vivere con la moglie ed il figlio minore.

    Tanto premesso il signor ……… espone un fabbisogno mensile personale pari all’importo medio di euro ………, come da dettaglio riportato nella tabella a pag………. del predetto ricorso.

    Il tema verrà ovviamente ripreso ed approfondimento nel prosieguo della relazione.

    1.5 LA DOMANDA

    Alla stregua dell’ammontare del passivo, dell’attivo realizzabile, e considerata l’entità del fabbisogno personale, l’istante mette a disposizione la somma complessiva di euro ………

    La durata della procedura viene determinata, come detto, in anni tre.

    2. GLI ACCERTAMENTI SVOLTI DAL GESTORE DELLA CRISI

    2.1 LO STATO DI SOVRAINDEBITAMENTO

    Sotto il profilo oggettivo, lo scrivente ha verificato anzitutto che l’istante versi effettivamente in uno stato di sovraindebitamento, nell’accezione di cui dall’art. 2, c. 1, lett. c), CCII.

    Nel dettaglio si è provveduto, dapprima, ad accertare l’assenza dei presupposti per l’assoggettamento alle procedure concorsuali previste per le imprese commerciali.

    L’istante, come si evince dalla visura estratta dai registri camerali (doc. 3), non risulta aver mai esercitato alcuna attività d’impresa, non possiede partecipazioni né riveste cariche che comportino responsabilità limitata.

    In ogni caso, l’ammontare delle passività esposte, e riscontrate, sottrae il ricorrente dai presupposti per l’assoggettamento a liquidazione giudiziale.

    Parimenti alcun dubbio può sussistere in merito allo “stato di crisi o insolvenza” in cui il ricorrente deduce di versare attualmente.

    Difatti, come verrà più dettagliatamente esposto infra, appare sufficiente confrontare l’ammontare del patrimonio disponibile all’istante con le passività da questi accumulate per avere chiara la situazione di dissesto finanziario in cui egli figura versare.

    Infine, preme precisare che la documentazione rassegnata dal ricorrente ha consentito di ricostruirne la situazione economica e patrimoniale.

    2.2 CAUSE DELL’INDEBITAMENTO E DILIGENZA DEL DEBITORE

    Come già precedentemente esposto, il ricorrente imputa le ragioni del proprio stato di sovraindebitamento all’eccessiva sproporzione esistente tra le proprie capacità reddituali e le obbligazioni assunte facendo ricorso al credito al consumo, divario che si sarebbe fatto insostenibile, in particolare, a causa del periodo di cassa integrazione imposto al signor ……… dalla società presso cui lavora.

    Tale ricostruzione, però, non appare del tutto corretta.

    Invero, dall’analisi del complessivo carico debitorio del ricorrente è facilmente intuibile come la maggior parte di esso trovi la propria radice genetica negli anni tra il ……… ed il ………

    Ancora, è lo stesso signor ………, nel descrivere la causale economica dei finanziamenti stipulati con ……… nel mese di ……… del ………, con ……… nel mese di ……… del ……… (cfr. tabella a pag………. del ricorso introduttivo) per complessivi euro ………, ad imputarli al parziale consolidamento della propria situazione debitoria.

    Se ne deduce, atteso anche l’ammontare complessivo dei finanziamenti ottenuti dall’istante, che nel ……… la situazione economica di quest’ultimo fosse ormai compromessa.

    Lo stato di crisi del signor ………, pertanto, trova conferma nella documentazione prodotta ed appare frutto di un eccessivo ricorso al credito al consumo, a cui egli, in assenza di un’adeguata base reddituale, faceva fronte stipulando ulteriori finanziamenti, a copertura di quelli sottoscritti in precedenza.

    Ferme tali considerazioni, lo scrivente tiene a segnalare che, in seguito all’entrata in vigore del Codice della Crisi, l’accesso alla liquidazione controllata risulta affrancato da ogni valutazione circa la condotta e la meritevolezza del ricorrente.

    Tali valutazioni, difatti, presiedono non tanto all’ammissione della procedura ma, come si vedrà nel proseguo, all’esdebitazione del soggetto sovraindebitato, a norma di quanto previsto dagli artt. 282 ss. CCII.

    2.3 RAGIONI DELLA INCAPACITÀ DI ADEMPIERE E SOLVIBILITÀ

    Come già anticipato, le ragioni della incapacità di adempiere, e più in generale della situazione di sovraindebitamento dell’istante, appaiono di immediata evidenza.

    È infatti sufficiente raffrontare l’ammontare complessivo dell’esposizione debitoria con il patrimonio disponibile ed il reddito percepito per individuare i motivi della impotenza finanziaria.

    Quanto alla solvibilità nell’ultimo quinquennio, si rileva quanto segue.

    Innanzitutto, si precisa che, come meglio si esporrà nel proseguo, le passività dedotte dall’istante nel proprio ricorso introduttivo trovano puntuale riscontro in quanto estratto dallo scrivente dal sistema CRIF (doc. 4) e dagli archivi della Centrale Rischi di Banca d’Italia (doc. 5), mentre non risultano dati riferibili al signor ……… negli archivi della Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI) (doc. 6).

    Si è poi provveduto ad analizzare gli estratti conto relativi ai rapporti di conto corrente intrattenuti dal signor ……… presso vari istituti di credito e quelli afferenti i numerosi strumenti di pagamento utilizzati da quest’ultimo.

    Quanto ai primi, l’esame ha interessato in particolare il conto corrente n………., aperto dal ricorrente presso la Banca ………, indicato dal medesimo quale “conto principale” sino all’inizio del ……… ed ora estinto, ed il rapporto n………., intrattenuto dal signor ……… presso ………, che risulta essere attivo e, attualmente, rappresenta il conto su cui l’istante intrattiene le proprie principali movimentazioni finanziarie.

    Da tali accertamenti si è potuto constatare che, come già precedentemente rilevato, il ricorrente trae il proprio sostentamento in via principale dal quanto percepito in virtù della propria attività lavorativa.

    Sempre dai medesimi estratti figurano però anche accrediti ulteriori rispetto a quelli eseguiti dal datore di lavoro del ricorrente, disposti in favore del signor ……… da vari conti correnti esteri.

    Rispetto ad essi l’istante, dietro esplicita richiesta di chiarimenti da parte del gestore, ha chiarito di aver eseguito egli stesso tali operazioni, mediante giroconti e disposizioni dalle proprie carte di credito, al fine di appianare le passività che saltuariamente si originavano sui rapporti di conto corrente descritti sopra.

    Quanto alle movimentazioni in uscita, si rileva, anzitutto, che le varie spese sostenute dal signor ……… presso vari esercizi commerciali al di fuori del territorio nazionale non configurano alcuna anomalia.

    Per dovere di completezza lo scrivente ha poi analizzato, oltre agli estratti dei conti correnti già richiamati, anche quelli relativi ai rapporti estinti dall’istante, trovando conferma delle considerazioni svolte sopra.

    Infine, come anticipato, sono stati altresì esaminati anche gli estratti dei vari strumenti di pagamento detenuti dal ricorrente, ovvero sia delle carte di credito collegate ai proprio conti correnti, sia di quelle emesse da società finanziarie quali ………

    Anche quest’ultima documentazione ha asseverato quanto già esposto sopra in merito alle movimentazioni finanziarie del signor ………

    2.4 ATTI IN FRODE

    Nell’atto introduttivo la difesa dell’istante riferisce circa l’assenza di atti in frode.

    In esso lo stesso signor ……… riferisce altresì di aver alienato, con atto del ……… (doc. 7), la propria autovettura ……… targata ………, al prezzo di euro ………, al fine di ridurre, almeno parzialmente, la propria esposizione debitoria.

    Lo scrivente, all’esito dell’analisi della documentazione prodotta dal ricorrente, ritiene non vi sia alcuna anomalia da segnalare in merito a tale operazione.

    La vendita in esame, difatti, è stata conclusa dal signor ……… con una concessionaria parte di una delle maggiori società specializzate nella rivendita di autovetture usate in Italia ed, inoltre, ha avuto ad oggetto un’auto incidentata; il prezzo versato al ricorrente, pertanto, appare del tutto congruo.

    Tanto premesso, e ribadito quanto già emerso al paragrafo precedente in merito alle movimentazioni finanziarie intrattenute dal signor ……… nei cinque anni anteriori al deposito della domanda, gli ulteriori accertamenti espletati dall’esponente non hanno fatto emergere alcuna condotta fraudolenta addebitabile al ricorrente.

    Più nel dettaglio hanno dato esito negativo le ricerche catastali (doc. 8), il casellario giudiziale (doc. 9) il certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica (doc. 10) ed i certificati delle procedure esecutive mobiliari (doc. 11) e immobiliari (doc. 12).

    È appena il caso di osservare, peraltro, che, secondo quanto ritenuto della giurisprudenza e della dottrina maggioritarie, già in occasione dell’entrata in vigore della l. n. 176/2020, che espressamente sanciva il potere del liquidatore, nelle procedure di sovraindebitamento, di agire in giudizio al fine di far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei propri creditori, il requisito in esame doveva considerarsi implicitamente abrogato.

    Opinione che ha poi trovato definitiva conferma nel Codice della Crisi oggi in vigore, nel quale l’assenza del compimento di atti in frode non figura più quale presupposto per l’accesso alla liquidazione controllata del sovraindebitato.

    2.5 COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE

    Pur con le oggettive difficoltà legate alle caratteristiche delle procedure di sovraindebitamento, che riguardano persone fisiche non tenute all’obbligo di registrazione contabile, lo scrivente ritiene di avere potuto ricostruire la situazione economica e patrimoniale del ricorrente sulla scorta della documentazione messagli a disposizione e di quella autonomamente acquisita.

    Va poi dato atto che il signor ……… ha assecondato tutte le richieste del gestore.

    Preme altresì precisare, a conferma della attendibilità della documentazione e della rappresentazione offerte, che la situazione debitoria accertata attraverso l’attività istruttoria dell’OCC è risultata sostanzialmente corrispondente a quella rassegnata dall’istante.

    2.6 SITUAZIONE DEBITORIA E FABBISOGNO

    Di seguito viene riportato il passivo oggetto della domanda di liquidazione, con indicazione dei valori rassegnati dal ricorrente e delle rettifiche apportate dall’esponente, nonché l’ammontare del fabbisogno necessario al sostentamento del debitore.

    Debiti prededucibili

    Nel ricorso introduttivo non vengono esposti crediti di natura prededucibile.

    I compensi del difensore dell’istante, difatti, risultano essere già stati integralmente versati.

    A quanto consta allo scrivente residuano, invece, compensi ancora da corrispondere all’OCC per complessivi euro ………, al lordo degli accessori di legge.

    Sicché le passività prededucibili figurano ammontare, come anticipato, ad euro ………

    Debiti concorsuali

    Si premette che, in questa sede, non si prende posizione in ordine alla collocazione dei crediti posto che, trattandosi di liquidazione controllata, è previsto il procedimento di formazione del passivo.

    Né la classificazione rileva ai fini dell’ammissione alla procedura.

    L’esposizione segue l’ordine adottato dall’istante.

    BANCA ………

    Trattasi di passività sorte in ragione dell’utilizzo, da parte del ricorrente, di varie carte di credito emesse in suo favore dalla predetta società finanziaria.

    Il residuo dovuto viene esposto in complessivi euro ………

    La creditrice ha in linea di massima confermato quanto esposto dall’istante, precisando il credito in euro ………

    BANCA ………

    Il credito viene esposto per euro ……… e si riferisce a due contratti di finanziamento erogati in favore del ricorrente.

    La finanziaria, riscontrando la richiesta di precisazione avanzata dallo scrivente, ha escluso l’esistenza delle predette passività.

    Di conseguenza tale credito dev’essere considerato quale interamente soddisfatto.

    Sempre a tal proposito, infine, occorre precisare che dalle risultanze della visura estratta presso il CRIF e relativa all’istante, l’importo residuo relativo ad uno fra i due predetti contratti di finanziamento risulta pari ad euro ………

    SOCIETÀ FINANZIARIA ………

    Debito pari ad euro ……… derivane da un prestito personale richiesto dal ricorrente.

    La finanziaria ha sostanzialmente confermato l’importo esposto, precisando il credito per euro ………

    ***

    Per compiutezza di esposizione, va dato atto che INAIL, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate - Riscossione, INPS ed il comune di ……… hanno reso dichiarazioni negative.

    Fabbisogno personale

    Il ricorrente ha indicato in euro ……… mensili l’ammontare del proprio fabbisogno personale.

    A tal riguardo preme osservare che, come già anticipato, il signor ……… vive con moglie e figlio minore nell’appartamento concessogli in locazione da ……… dietro regolare contratto concluso il ……… e di durata quadriennale (doc. 13).

    Conseguentemente, l’istante versa mensilmente al proprio locatore un canone di importo pari ad euro ………, comprensivi di oneri ed accessori contrattuali.

    Risultano inoltre a suo carico le spese relative alle utenze della predetta abitazione, che vengono stimate in complessivi euro ……… mensili.

    Il signor ………, infine, ricomprende fra le spese necessarie al proprio mantenimento quelle relative al vestiario ed ai generi alimentari (euro ……… mensili), alle utenze telefoniche (euro ……… mensili) ed a quanto necessario a recarsi presso la propria sede lavorativa e non oggetto di rimborso da parte del proprio datore di lavoro (euro ……… mensili).

    Ciò premesso, e fermo restando che la definitiva determinazione compete al Tribunale si rammenta, nel silenzio della legge, come vi siano alcuni riferimenti, legislativi e non, per orientare la quantificazione delle “spese necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia”.

    Potrebbe in effetti applicarsi il disposto di cui all’art. 68 CCII laddove, nella valutazione del merito creditizio, si fa salvo il “dignitoso tenore di vita”, da quantificarsi in misura “non inferiore all’ammontare dell’assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”.

    Si ritiene tuttavia in via teorica più corretto fare applicazione del criterio di cui all’art. 283 CCII (ripreso integralmente dal disposto normativo dell’art. 14-quaterdecies, c. 2, l. n. 3/2012), relativo all’esdebitazione del debitore incapiente, ove si stabilisce che “la valutazione di rilevanza [dei redditi sopravvenuti] di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”.

    Tesi che, peraltro, risulta aver trovato seguito anche in recenti pronunce di merito (ovviamente ancora inerenti alla liquidazione del patrimonio, così come disciplinata dalla l. n. 3/2012).

    Tuttavia, secondo ancora più recente giurisprudenza di merito ai fini della valutazione del fabbisogno nelle procedure di sovraindebitamento possono utilizzarsi anche i parametri ISTAT relativi alla spesa media, escludendosi che trovino applicazione i criteri sopra indicati giacché “l’espressa previsione normativa di due parametri, peraltro tra loro differenti (in quanto il criterio dettato per il debitore incapiente è rapportato all’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà, mentre quello dettato per il merito creditizio è indicato con riferimento al solo ammontare dell’assegno sociale, senza previsione dell’aumento della metà), conforta nel ritenere che essi debbano essere applicati alle sole fattispecie per le quali sono stati specificamente e distintamente introdotti”.

    Tanto premesso ed indipendentemente dal criterio scelto, le spese esposte dal signor ……… appaiono corrette, in quanto inerenti al proprio quotidiano sostentamento.

    Ferme tali considerazioni, si rimette ovviamente al Giudicante ogni determinazione in merito al fabbisogno personale del ricorrente, in ossequio a quanto disposto dall’art. 268, c. 4, lett. b), CCII.

    2.7 ATTIVO LIQUIDABILE

    Come anticipato, l’istante espone, quale attivo l’attivo disponibile, unicamente una quota parte del reddito che egli percepisce quale dipendente a tempo indeterminato.

    Più nel dettaglio, nel proprio ricorso, il signor ……… riferisce di percepire uno stipendio netto pari ad euro ………, escludendo da tale importo quanto corrispostogli dal proprio datore di lavoro a titolo di rimborsi per le spese sostenute durante la propria attività lavorativa (cosiddetta diaria estero o diaria italiana).

    A tal riguardo lo scrivente tiene a precisare come tali indennità non appaiono in alcun modo riconducibili ad una delle categorie di crediti, frutti o beni che, a norma di quanto disposto dall’art. 268, c. 4, CCII, devono ritenersi esclusi dalla procedura di liquidazione controllata.

    Va da sé, pertanto, che in caso di apertura di tale procedura, la quota di redditi realmente liquidabile sarà superiore rispetto a quella esposta sopra.

    In ogni caso, a tali importi occorrerà sommare anche le mensilità aggiuntive percepite dall’istante, che verranno destinate interamente al soddisfacimento dei creditori concorrenti.

    Si noti, peraltro, che con l’apertura della procedura, verrà meno anche la cessione del quinto dello stipendio del ricorrente, disposta in favore della società ………

    Doverosamente dato atto di quanto sopra, ipotizzando di tener fede a quanto esposto nel ricorso introduttivo, e che quindi lo stipendio netto dell’istante sia pari ad euro ……… mensili e venga confermato il fabbisogno personale descritto nel precedente paragrafo, la somma ripartibile fra i creditori ammonterebbe ad euro ………, oltre alle mensilità aggiuntive.

    Da ultimo l’esponente tiene a segnalare che, a corredo del ricorso presentato dal ricorrente, figura allegata una dichiarazione sottoscritta da quest’ultimo, in cui vengono elencati i beni mobili di sua proprietà (doc. 14).

    Stando a quanto contenuto in tale documento, il ricorrente figura proprietario di varie apparecchiature elettroniche (un laptop, uno smartphone ed una smart TV) di considerevole valore economico, nonché di una bicicletta del valore pari ad euro ………

    Con riguardo a tali beni l’esponente, rilevato che essi non paiono essere necessari all’espletamento dell’attività lavorativa svolta dall’istante, ritiene che anch’essi debbano essere ricompresi nel complesso dell’attivo liquidabile.

    2.8 ESDEBITAZIONE

    Come noto, l’art 282 CCII disciplina l’istituto dell’esdebitazione del sovraindebitato ammesso alla procedura di liquidazione controllata.

    A mente di tale disposto normativo, al contrario di quanto previsto dal previgente art. 14-terdecies, l. n. 3/2012, una volta trascorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione controllata, o in concomitanza con il provvedimento che ne sancisce la chiusura, “l’esdebitazione opera di diritto…ed è dichiarata con decreto motivato del Tribunale”.

    Ovviamente, anche tale disposizione normativa, al pari della previgente, individua alcune cause ostative alla concessione di tale privilegio; esse sono rappresentate, oltre dall’aver determinato la propria situazione di sovraindebitamento “con colpa grave, malafede o frode”, dal configurarsi di una fra le ipotesi previste dall’art. 280 CCII.

    È tuttavia assente dalla disciplina positiva ogni riferimento in merito alle modalità con cui gli organi della procedura, con particolare riferimento al gestore, possano relazionare all’autorità giudiziaria in merito all’esistenza o meno delle cause ostative descritte sopra.

    Di conseguenza lo scrivente ritiene doveroso esprimere i propri rilievi in merito sin dalla presente relazione e, a tal proposito, osserva quanto segue.

    Anzitutto occorre dar atto che, dagli accertamenti svolti, non consta che il signor ………, con la propria condotta, abbia integrato una delle ipotesi previste dal comma 1 dell’art 280 CCII.

    Alcuni rilievi, invece, possono essere mossi in merito all’origine della situazione di sovraindebitamento del ricorrente; come già si è avuto modo di rilevare, difatti, l’origine della condizione di dissesto economico di quest’ultimo deve ricondursi principalmente al ricorso eccessivo al credito al consumo, a cui egli attingeva sia per far fronte alle proprie spese quotidiane, sia per mantenere un tenore di vita non sempre in linea con le proprie capacità reddituali.

    A tal riguardo lo scrivente, naturalmente rimettendo ogni definitiva valutazione in merito all’organo Giudicante, non ritiene però che tali condotte possano dirsi caratterizzate da “colpa grave, malafede o frode”.

    2.9 CONCLUSIONI

    Alla stregua delle circostanze e delle considerazioni che precedono, ad avviso del gestore ricorrono i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata.

    Pur con le riserve espresse in merito all’origine della condizione del sovraindebitamento del signor ……… e con riguardo alla concessione del beneficio dell’esdebitazione, sussistono i requisiti per l’apertura della predetta procedura e l’attivo risulta realisticamente realizzabile.

    ………

    Il Gestore della crisi ………

    ………

    Si allega:

    1. Istanza OCC

    2. Nomina Gestore della crisi

    3. Visura camerale negativa

    4. Visura CRIF

    5. Estratto Centrale Rischi Banca d’Italia

    6. Estratto C.A.I.

    7. Atto di vendita autovettura

    8. Visura Catastale

    9. Casellario giudiziale

    10. Certificato assenza carichi pendenti

    11/12. Certificato assenza esecuzioni mobiliari/immobiliari

    13. Contratto di locazione

    14. Elenco beni mobili

    F789
    COMUNICAZIONE EX ART. 269, C.3, CCII

    Via PEC

    Spettabile

    Agenzia delle Entrate Riscossione

    Via PEC

    Spettabile

    INPS

    Via PEC

    Spettabile

    INAIL

    Via PEC

    Spettabile

    Comune di

    Procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato Signor ……… - OCC - n……….

    In ottemperanza al disposto dell’art. 269, c. 3, CCII, informo di essere stato nominato Gestore della crisi, con provvedimento del Referente dell’OCC istituito presso ………, a seguito di istanza di nomina presentata dal signor ……… (C.F……….) in data ………

    Ai fini della corretta predisposizione del ricorso per accesso alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, Vi invito a confermare l’esistenza di un diritto di credito nei confronti del ricorrente ed a precisarne l’ammontare ed eventuali cause di prelazione, allegando i relativi conteggi nonché documenti giustificativi.

    Invito altresì a comunicarmi gli eventuali accertamenti pendenti.

    Confido in un sollecito riscontro e resto a disposizione.

    Distinti saluti.

    Il Gestore della Crisi ………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. Il ricorso.

    I. Il ricorso

    I.Il ricorso

    1 Il richiedente, allorquando debitore persona fisica non esercente attività di impresa, deve allegare al ricorso i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni, dovendo in questi termini intendersi il riferimento allo stato particolareggiato ed estimativo delle attività di cui all’art. 39, c. 1, CCII; 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché elenco dei terzi titolari di diritti sui beni in suo possesso, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendo in questi termini intendersi il riferimento dell’art. 39, c. 2, CCII, agli atti di straordinaria amministrazione); 5) stato di famiglia e elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia [T. Verona 20.9.2022].

    2 In tema di sovraindebitamento, il ricorso ex art. 14-ter, l. n. 3/2012 deve prevedere la liquidazione di tutti i beni del debitore con esclusione soltanto di quelli indicati nel comma 6 della medesima norma, così come l’OCC, nella relazione particolareggiata, deve allegare l’inventario “di tutti i beni del debitore” [T. Trani 27.9.2021].

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