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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

268. Liquidazione controllata (1)

[1] Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma 2, l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

[2] Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è inferiore a euro cinquantamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d). (2)

[3] Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie. All’attestazione sono allegati i documenti di cui all’articolo 283, comma 3.

[4] Non sono compresi nella liquidazione:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;

c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 del codice civile;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

[5] Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 29, comma 1, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.

(2) Comma così modificato dall’art. 33, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. Natura giuridica - II. Legittimazione - III. (Segue) i creditori - IV. Presupposti - V. I beni non compresi nella liquidazione - VI. Gli interessi.

I. Natura giuridica

I.Natura giuridica

1 La procedura di liquidazione controllata presenta delle evidenti analogie con la liquidazione giudiziale, essendo anch’essa fondata sulla liquidazione del patrimonio, condotta da un organo della procedura che amministra i beni e su un riparto preceduto da una fase di accertamento delle passività.

2 Il CCII utilizza la tecnica del rimando a singole norme ovvero della riproposizione di principi della liquidazione giudiziale adattati al caso di specie. A tal proposito appare poco comprensibile la scelta del legislatore di non operare un rimando esplicito, sia pure con il limite della compatibilità (come quello operato dall’art. 74, c. 4 al concordato preventivo), alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale. Un richiamo in blocco avviene, infatti, solo con riferimento al procedimento unitario, nei limiti della compatibilità (cfr. art 270, c. 5, CCII). Il che imporrà comunque, di volta in volta, in caso di omessa disciplina della fattispecie concreta, l’esame circa l’applicabilità o meno in via analogica dei corrispondenti istituti della liquidazione controllata pur non espressamente richiamati.

II. Legittimazione

II.Legittimazione

1 Per quanto riguarda il presupposto soggettivo, nel CCII la liquidazione controllata è l’unica procedura alla quale possono accedere senza distinzioni tutti i debitori che si trovino in una situazione di «sovraindebitamento» assimilabile alla definizione contenuta all’art. 2, c. 1, lett. c). Si tratta, cioè, di tutti i debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale.

2 Possono accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio i soggetti non fallibili (imprenditori commerciali “minori”, startup, professionisti, enti non commerciali, imprenditori agricoli, consumatori) che risultano sovraindebitati, previa apposita domanda da proporre al Tribunale del luogo di residenza o del luogo ove l’impresa ha la sede principale.

3 L’art. 9, l.d. n. 155/2017 indicava al legislatore delegato il criterio direttivo di includere nella procedura di sovraindebitamento i soci illimitatamente responsabili. Nel CCII il socio illimitatamente responsabile ha accesso alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato.

4 Le start up innovative sono considerate, di regola, soggetti non fallibili, anche qualora superino i parametri dimensionali di cui all’art. 2, c. 1, lett. d), CCII e pertanto assoggettabili alla sola procedura di sovraindebitamento. Il CCII ribadisce l’esenzione della start up innovative da procedure concorsuali diverse dal sovraindebitamento. Il che si evince chiaramente dall’art. 2, c. 1, lett. c), CCII in cui si definisce “sovraindebitamento”: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start up innovative di cui al d.l. 18.10.2012, n. 179 e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

5 Nell’ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è ipotizzabile l’applicazione del concordato minore e la procedura di liquidazione controllata, mentre risulta esclusa per ovvie ragioni l’applicabilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, poiché non è immaginabile che una società di capitali operi al di fuori dei suoi scopi professionali.

6 L’assoggettamento alle procedure di sovraindebitamento e la conseguente esclusione delle start up dalle altre procedure concorsuali presenta profili assai problematici non soltanto con riferimento all’effettiva sussistenza dei presupposti che giustificano l’esenzione, ma anche riguardo ai profili temporali, data la natura temporanea dell’esenzione medesima.

7 Deve ritenersi che l’iscrizione nel registro speciale dell’impresa start up, costituisca un elemento necessario ma non sufficiente ai fini del riconoscimento dell’esenzione di cui all’art. 31, dovendo verificarsi in concreto la sussistenza dei requisiti richiesti per l’insorgenza ed il mantenimento dello status di start up innovativa. L’esonero dall’assoggettamento alle procedure concorsuali non può quindi ritenersi incondizionato, venendo meno quando siano insussistenti, di fatto, i requisiti richiesti dalla norma di cui al comma 2, lett. h) dell’art. 25.

8 Con riferimento al riparto dell’onere della prova il criterio distributivo deve essere risolto nel rispetto del canone della prossimità della prova che identifica, nel caso di specie, nell’imprenditore la parte onerata della dimostrazione di fatti o qualità esimenti a lui propri: a pena, in caso contrario, di imposizione di una probatio diabolica, inesigibile dal creditore, impossibilitato ad accedere ad informazioni interne allo svolgimento della vita aziendale (si pensi, ad esempio al requisito di cui al punto 2 relativo ai dipendenti e/o quello del punto 3 concernente la privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, ecc.).

9 Anche l’imprenditore agricolo, in forza del richiamato art. 2, c. 1, lett. d), CCII è assoggettato alle sole procedure di sovraindebitamento e quindi anche alla liquidazione controllata.

III. (Segue) i creditori

III.(Segue) i creditori

1 Nel CCII in attuazione dello specifico criterio di delega di cui all’art. 9, c. 1, lett. h), l. n. 155/2017, tale legittimazione è stata estesa ai creditori i quali possono presentare la relativa domanda “anche in pendenza di procedure esecutive” (e, dunque non solo se a carico del debitore pendono procedure esecutive individuali).

2 Si è precisato che mentre il debitore può proporre istanza in proprio di apertura della liquidazione controllata anche quando si trovi in stato di crisi, l’istanza può essere formulata dai creditori solo se il debitore sia in stato di insolvenza.

3 A tal proposito va rammentato che, sebbene limitatamente ai casi di frode e di inadempimento del debitore, i creditori ed anche il pubblico ministero, ricorrendo tale presupposto oggettivo, possono pure chiedere la conversione in liquidazione controllata della ristrutturazione dei debiti (artt. 70, c. 11 e 73, c. 2) e del concordato minore (artt. 80, c. 6, ed 83, c. 2).

IV. Presupposti

IV.Presupposti

1 Si è prevista inoltre una soglia minima di rilevanza della situazione debitoria, come accade anche per la liquidazione controllata e per le stesse ragioni, si è stabilito che non si possa far luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è inferiore a euro cinquantamila.

2 Come si legge nella relazione illustrativa, l’innalzamento a cinquantamila euro della soglia debitoria oltre la quale la liquidazione controllata può essere aperta “rappresenta un intervento di semplificazione e coordinamento che intende privilegiare la soluzione stragiudiziale della crisi delle imprese di minori dimensioni, sul presupposto del minore impatto che l’insolvenza di tali imprese produce sul mercato di riferimento e sul sistema economico in generale”. In realtà pare poco giustificabile la differenza rispetto all’importo fissato dall’art. 49 CCII per la liquidazione giudiziale, considerato che sono assoggettabili alla procedura, su istanza dei creditori, anche i consumatori, in relazione ai quali l’importo di trentamila euro appariva già significativo di una situazione debitoria preoccupante.

3 Si è inoltre previsto che quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata, se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie. All’attestazione deve essere allegata la documentazione di cui all’art. 283, c. 3, ovverosia quella che deve accompagnare la domanda di esdebitazione del sovraindebitato incapiente.

4 La ratio della disposizione è in sostanza la medesima che giustifica la previsione dell’art. 209 (previsione di insufficiente realizzo) nella liquidazione controllata: evitare i costi che derivano alla collettività dall’apertura di una procedura concorsuale quando sia già chiaro che essa non potrebbe portare al creditore alcun vantaggio. Anche nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato deve quindi tenersi conto, ai fini della ammissibilità, della economicità della procedura, cioè della sua utilità prospettica rispetto allo scopo, che è quello di distribuire ai creditori un qualche attivo di liquidazione, in relazione ai costi professionali che l’attività liquidatoria e distributiva comporta.

5 Il debitore, pur in assenza di beni mobili registrati o immobili da liquidare, può essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, anche se vi siano solo crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro e di finanza fornita da soggetti esterni alla procedura di sovraindebitamento. L’istituto della liquidazione è strutturato secondo lo schema della liquidazione giudiziale, procedura la cui apertura non è preclusa dall’assenza di beni in capo al debitore. Per le medesime ragioni si deve ritenere che la liquidazione controllata non è preclusa se il sovraindebitato non sia titolare di beni mobili o immobili, purché, se persona fisica, sia possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.

V. I beni non compresi nella liquidazione

V.I beni non compresi nella liquidazione

1 In forza del comma 4 sono esclusi dalla liquidazione i “crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c.”. A differenza di quanto accade nell’ambito della liquidazione giudiziale, dunque, nel procedimento della liquidazione, è contenuto un espresso richiamo ai limiti di impignorabilità previsti nell’art. 545 c.p.c., fissati in quattro quinti dello stipendio o della pensione.

2 Richiamo che nella vigenza della precedente disciplina era inteso dalla giurisprudenza come un parametro preciso per la determinazione delle somme destinate al mantenimento del debitore e della sua famiglia, cui il giudice doveva attenersi. Nel senso che nella determinazione della parte di reddito o di pensione da destinare al sovraindebitato in occasione dell’apertura della liquidazione dei beni dovevano essere rispettati i limiti prescritti dall’art. 545, c. 4 e 5, c.p.c.

3 Se si ritiene che l’art. 268, c. 4, CCII richiami l’intera disciplina prevista dal codice di rito civile sul tema dell’impignorabilità dei beni ne deriva che anche sui beni necessari al lavoro devono applicarsi i limiti previsti dal codice di rito civile. Tra le cose mobili relativamente impignorabili vi rientrano, ai sensi dell’art. 515 c.p.c., gli strumenti, gli oggetti, e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore, i quali possono essere pignorati nei limiti di un quinto “quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro”.

4 Norma in tema di pignoramenti dei beni del professionista o dell’autonomo che va interpretata in senso assai rigoroso, stante il favor per le procedure di sovraindebitamento, nel senso di ritenere che essa esprima un divieto assoluto di espropriazione laddove non sussiste una pluralità di beni strumentali all’attività. Sarà quindi possibile apprendere alla massa tali beni solo entro stretti limiti ossia qualora vi sia una pluralità di beni strumentali all’attività lavorativa. Infatti, nel caso in cui i beni lavorativi siano diversi, perderne una parte non comporterebbe perdere anche ogni possibilità di lavorare e produrre reddito (sebbene ciò dipenda molto dalle caratteristiche dei beni stessi e dalla loro funzionalità). Solo in questi casi gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere liquidati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni non appaia sufficiente per la soddisfazione dei creditori.

VI. Gli interessi

VI.Gli interessi

1 Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, c. 2 e 3, c.c.

2 La disposizione non richiama espressamente l’art. 153 CCII e quindi manca nella liquidazione controllata l’espressa previsione del termine finale della decorrenza degli interessi assistiti da privilegio generale, così come l’esatta indicazione dell’estensione del privilegio speciale. Una lettura costituzionalmente orientata della norma conduce all’applicazione analogica dell’art. 153, c. 3, 4 e 5, onde evitare ingiustificabili disparità di trattamento rispetto ai creditori privilegiati della liquidazione giudiziale.

3 Pur in mancanza di un espresso rinvio all’art. 154, c. 2, CCII anche nella liquidazione controllata, come in quella giudiziale, tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell’apertura della procedura.

B) Giurisprudenza:

B)Giurisprudenza:

I. Natura giuridica - II. La legittimazione - III. I presupposti - IV. (Segue) finanza esterna - V. (Segue) economicità della procedura - VI. Liquidazione e procedure esecutive - VII. I beni esclusi dalla liquidazione.

I. Natura giuridica

I.Natura giuridica

1 La liquidazione del patrimonio, regolata dagli artt. 14-ter ss., l. n. 3/2012, è una procedura concorsuale che può essere assimilata al fallimento sia strutturalmente sia per gli effetti che conseguono all’ammissione: lo spossessamento, la creazione di una massa separata attiva destinata ai creditori concorsuali e la nomina di un liquidatore giudiziale con il compito di verificare il passivo e distribuire il ricavato ai creditori. Il soddisfacimento dei creditori si realizza con la messa a disposizione da parte del sovraindebitato dell’intero suo patrimonio, ad eccezione dei crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, degli stipendi, dei salari e delle pensioni nei limiti di quanto occorre per i bisogni propri e della propria famiglia [T. Roma 19.4.2021].

II. La legittimazione

II.La legittimazione

1 Il consorzio intercomunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, quale ente pubblico economico, non è assoggettabile a fallimento, ma può essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento della liquidazione dei beni ex art. 14-ter, l. n. 3/2012 [T. Salerno 24.7.2020].

2 Gli imprenditori agricoli possono accedere al procedimento di liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14-ter ss., l. n. 3/2012 anche in assenza di espressa previsione dell’art. 7, c. 2-bis, potendo la liquidazione seguire ad una vicenda patologica dell’accordo relativo al sovraindebitamento, per conversione, ed anche a richiesta dello stesso debitore ex art. 14-quater, per cui appare evidente che gli imprenditori agricoli possono accedere ad entrambi gli istituti di composizione della crisi da sovraindebitamento in modo diretto [T. Ravenna 15.2.2016].

III. I presupposti

III.I presupposti

1 Versa in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 2, lett. c) e 268 CCII, tale da giustificare l’apertura della procedura di liquidazione controllata, il debitore che: non disponga di patrimonio liquidabile; sia soggetto ad esecuzioni infruttuose; non possa beneficiare di credito e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni; il totale delle proprie attività patrimoniali sia inferiore a quello delle passività, in sostanza, l’attivo patrimoniale depurato delle attività non prontamente liquidabili sia inferiore al totale dei debiti scaduti o scadenti a breve [T. Genova 22.8.2022].

2 Ai fini dell’apertura della liquidazione controllata non rilevano le cause e le modalità del sovraindebitamento, né l’assenza di atti in frode ai creditori nell’ultimo quinquennio, non essendo stata riprodotta nel CCII la norma dettata dall’art. 14-quinquies, c. 1, l. n 3/2012, in ragione dell’estensione della legittimazione a richiedere l’apertura della procedura ai creditori e tenuto conto che non esistono ragioni plausibili per escludere dall’ammissione a detta procedura liquidatoria il debitore che abbia posto in essere atti fraudolenti o che abbia assunto in modo imprudente o negligente le proprie obbligazioni [T. Roma 1.12.2022].

3 Deve ritenersi ammissibile l’accesso diretto alla liquidazione con messa a disposizione a favore dei creditori di parte dei crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro [T. Bologna 4.8.2020; T. Matera 24.7.2019; T. Verona 21.12.2018].

4 In assenza di beni mobili e immobili, l’attivo funzionale alla liquidazione del patrimonio del debitore deriva dalle eccedenze del reddito da lavoro, rispetto alla somma in detrazione da destinare alle esigenze di vita dello stesso [T. Bologna 29.4.2020; Contra: T. Bergamo 9.112019; T. Mantova 18.6.2018, per cui la liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ss., l. n. 3/2012 presuppone la sussistenza di un patrimonio comprensivo di immobili o mobili e/o crediti recuperabili, non potendosi accedere alla procedura in parola qualora il sovraindebitato possegga unicamente redditi da lavoro, come tali non liquidabili, ma tutt’al più immediatamente ripartibili].

5 La procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, c. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulati dal debitore e che la determinazione dei limiti di reddito compete al giudice, il quale terrà conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare [T. Forlì 22.11.2022].

IV. (Segue) finanza esterna

IV.(Segue) finanza esterna

1 La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato, prevista dall’art. 14-ter, l. n. 3/2012, può essere aperta anche quando il debitore sia privo di beni mobili o immobili da liquidare, crediti da realizzare, redditi o pensioni da mettere a disposizione dei creditori, e la domanda di accesso alla procedura si fondi unicamente sull’apporto di c.d. nuova finanza da parte di un terzo [T. Brindisi 19.12.2022].

2 Deve considerarsi inammissibile la domanda di liquidazione del patrimonio proposta ai sensi degli art. 14-ter ss., l. n. 3/2012 ove l’attivo da distribuire ai creditori risulti costituito unicamente dal contributo messo a disposizione da un soggetto esterno e difetti un patrimonio dell’istante da liquidare [T. Mantova 23.6.2022] .

V. (Segue) economicità della procedura

V.(Segue) economicità della procedura

1 La apertura di una liquidazione senza beni neppure in prospettiva - o con una esigua somma liquida inidonea a coprire perfino le spese della procedura - è contraria ai principi di efficienza e di economicità che devono ispirare l’attività processuale esecutiva [T. Rimini 22.4.2021].

2 Non possono essere aperte procedure di sovraindebitamento che, di fatto, comportino unicamente la maturazione di debiti prededucibili, in evidente pregiudizio delle ragioni dei creditori ed in violazione dei principi di efficienza e di economicità che devono ispirare l’attività processuale, anche esecutiva/concorsuale [T. Piacenza 20.6.2022].

3 È inammissibile una proposta che sia volta solo a consentire al debitore di continuare a svolgere, direttamente e senza controllo, non potendo il liquidatore svolgere una tale funzione, la sua attività d’impresa, non per un certo periodo di tempo ma per tutta la durata della liquidazione e anche oltre, con la prospettiva di riservare ai creditori una percentuale dell’ipotizzato reddito mensile che, seppur allo stato quell’impresa risultasse decotta, il suo titolare ipotizzi di poter, indimostrabilmente, conseguire [nello specifico, la proponente confidava di poter continuare a svolgere l’attività di estetista, che essendo caratterizzata dall’intuitus personae, non risultava potesse presumibilmente costituire, in termini di valore dell’avviamento, una sicura posta dell’attivo in caso di vendita competitiva dell’impresa] [T. Ferrara 22.12.2021].

VI. Liquidazione e procedure esecutive

VI.Liquidazione e procedure esecutive

1 È ammissibile l’apertura della liquidazione ex art. 14-ter, l. n. 3/2012 quando il debitore metta a disposizione della massa dei creditori il ricavato della vendita forzata di un immobile, al netto dei compensi spettanti agli ausiliari dei giudici nella predetta esecuzione, in una procedura esecutiva immobiliare in cui è già stata disposta l’aggiudicazione. Riguardo alla sospensione della procedura esecutiva pendente, è principio generalmente condiviso quello secondo cui ove l’inibitoria intervenga successivamente al decreto di approvazione del progetto di distribuzione (e, analogicamente, dopo l’ordinanza di assegnazione nel procedimento di espropriazione presso terzi), quando ancora non sia stata consegnata o incassata, materialmente, la somma, l’effetto inibitorio si produrrà egualmente, precludendo la soddisfazione del creditore [cfr. T. Monza 14.12.2015], dovendosi ritenere, che l’ordinanza di distribuzione e di attribuzione riceve concreta attuazione soltanto col mandato di pagamento compilato dal cancelliere e riscosso dall’avente diritto [T. Reggio Emilia 17.5.2022; per medesime considerazioni T. Rieti 13.4.2022; T. Ancona 28.3.2022; T. Varese 20.4.2019; T. Trani 17.12.2019].

2 Aperto il procedimento di liquidazione del patrimonio, ex art. 14-quinquies, l. n. 3/2012, il liquidatore giudiziario ha facoltà di depositare istanza di improcedibilità della esecuzione immobiliare pendente, che deve essere accolta dal giudice designato alla procedura [T. Livorno 5.1.2017].

3 Il liquidatore, se, aperto il procedimento di liquidazione, sia stata dichiarata improcedibile l’espropriazione forzata a carico del debitore, può ottenere la revoca del provvedimento di improcedibilità e la continuazione del processo esecutivo, se questa risulti più conveniente per i creditori e per il debitore [T. Firenze 23.1.2018].

4 Nella procedura di liquidazione dei beni ex artt. 14-ter ss., l. 27.1.2012, n. 3 ove l’attivo che il debitore mette a disposizione della massa dei creditori provenga dalla vendita forzata di un immobile in una procedura esecutiva immobiliare ancora pendente, le somme da destinare alla procedura di sovraindebitamento saranno al netto dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice dell’anzidetta esecuzione immobiliare [T. Bari 21.11.2022].

VII. I beni esclusi dalla liquidazione

VII.I beni esclusi dalla liquidazione

1 Dal momento che l’apertura della procedura di liquidazione controllata determina lo spossessamento del debitore a vantaggio dei creditori concorrenti, questi non può prevedere che dei beni rimangano esclusi dalla liquidazione salvo che non trattasi di quelli previsti dall’art. 268, c. 4, CCII [T. Forlì 20.10.2022].

2 Il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, che il giudice è chiamato a fissare, non può comunque essere inferiore ai quattro quinti dello stipendio [T. Rimini 5.3.2020, T. Pesaro 13.5.2019].

3 L’art. 14-ter, l. n. 3/2012, nel prevedere che la liquidazione ha ad oggetto tutti i beni del debitore con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 6 (quali redditi e stipendi), va interpretato alla luce della ratio che ispira l’intero impianto normativo della l. n. 3/2012 (favor debitoris) per cui le quote sociali della s.r.l. da cui deriva il sostentamento del debitore ben possono rientrare tra le eccezioni contemplate dal predetto comma, al fine di consentire al debitore di continuare a percepire reddito [T. Reggio Emilia 5.2.2021].

4 La necessità di consentire al debitore di organizzare la propria vita quotidiana, rispetto alla quale la disponibilità dell’autoveicolo riveste una indubbia rilevanza, giustifica al più la non immediata apprensione del bene mobile registrato ai sensi dell’art. 14-quinquies, lett. e), l. n. 3/2012, che potrà essere successivamente acquisito ai fini della ineludibile liquidazione sulla scorta del programma di liquidazione predisposto dal Gestore [T. Busto Arsizio 18.3.2021].

5 Tra i beni che sono ricompresi nel procedimento di liquidazione del patrimonio rientra anche l’autoveicolo di proprietà del debitore, visto che tra i beni esclusi di cui all’art. 14-ter, c. 6, l. n. 3/2012, non può farsi rientrare l’automobile [T. Firenze 23.1.2018].

6 L’art. 14-quaterdecies (l. 18.12.2020, n. 176) indica un parametro preciso per la determinazione delle somme destinate al mantenimento del debitore e della sua famiglia, per cui il giudice può fissare l’importo delle spese necessarie per il sostentamento del debitore e della sua famiglia, di cui all’art. 14-ter, c. 6, lett. b), l. n. 3/2012, alla stregua di detto criterio [T. Rovigo 9.7.2021].

7 Nella determinazione della parte di reddito da destinare al sovraindebitato in occasione dell’apertura della liquidazione dei beni devono essere rispettati i limiti prescritti dall’art. 545, c. 4 e 5, c.p.c., richiamato espressamente dall’art. 14-ter, c. 6, l. 27.1.2012, n. 3 [T. Lagonegro 4.10.2021].

8 La determinazione dell’importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI, pur potendo il tribunale provvedere al riguardo in via provvisoria e sulla base degli atti, tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall’OCC, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, c. 4, lett. b), CCI una volta aperta la procedura ed espletati a tal fine dal liquidatore i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente e della sua famiglia, da sottoporre all’attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro trenta giorni dalla sentenza [T. Bologna 29.11.2022].

9 La richiesta del debitore di fissare l’ammontare del reddito non rientrante nella liquidazione, tenendo conto sia di quanto necessario al soddisfacimento delle spese correnti proprie e della famiglia sia al regolare versamento delle imposte, non può trovare accoglimento in sede di apertura della procedura da parte del tribunale, in quanto l’art. 268, c. 4, lett. b), CCII demanda “al giudice” la determinazione della parte del reddito da lavoro o pensione non acquisibile alla liquidazione, mentre l’apertura della procedura compete al “tribunale” che nomina il giudice delegato con sentenza al cui contenuto, indicato dall’art. 270 CCII, è estranea la citata determinazione, che compete, pertanto, al giudice delegato, analogamente a quanto previsto dall’art. 146 CCII per la liquidazione giudiziale [T. Udine 26.10.2022].

10 L’art. 47 l. fall., secondo cui “se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia”, non è applicabile analogicamente al procedimento di liquidazione del patrimonio ex lege n. 3/2012 [T. Rimini 18.5.2020].

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