[1] La liquidazione giudiziale aperta nei confronti di uno o più soci illimitatamente responsabili non determina l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Rinvio all’art. 256
I.Rinvio all’art. 2561 La liquidazione giudiziale del socio illimitatamente responsabile non produce la liquidazione giudiziale della società, ma l’esclusione del socio dalla società di persone con conseguente diritto del curatore a riscuotere il valore della partecipazione sociale.
B) Giurisprudenza:
B)Giurisprudenza:I. Il fallimento del socio illimitatamente responsabile
I.Il fallimento del socio illimitatamente responsabile1 Ai fini della dichiarazione di fallimento, il passaggio dall’esercizio della impresa in forma individuale a quello in forma collettiva, pur nell’assunto della responsabilità della società di persone rispetto all’intera esposizione debitoria già facente capo al singolo imprenditore, non necessariamente comporta che all’insolvenza di quest’ultimo corrisponda quella della società, la cui sussistenza deve, invece, essere concretamente accertata dal giudice [C. I 16.1.1999, n. 397, Fall 1999, 1317].
2 In tema di fallimento, qualora una persona fisica sia socio (illimitatamente responsabile) di più società operanti in luoghi diversi, il conflitto di competenza eventualmente insorto in relazione alla dichiarazione di fallimento della persona fisica deve essere risolto, - in base al generale principio della prevenzione, che esige unicità di procedura concorsuale nei confronti del medesimo soggetto - dichiarando la competenza del giudice che, per primo, ne ebbe a dichiarare il fallimento, mentre il conflitto insorto con riguardo alla dichiarazione di fallimento delle società va risolto secondo il criterio indicato dall’art. 9 l. fall., tenuto conto che la competenza - inderogabile - stabilita in tale disposizione risponde ad esigenze funzionali, che possono essere assolte nel modo più conveniente solo dal giudice del luogo ove ha sede l’impresa, e che prevalgono, pertanto, su quelle considerate dall’art. 148 l. fall. [C. I 24.3.1998, n. 3105, Fall 1998, 1257].
3 La duplice dichiarazione di fallimento dello stesso soggetto presso due diversi tribunali, egualmente competenti per territorio in conseguenza della sua qualità di imprenditore individuale e, nel contempo, di socio illimitatamente responsabile di una società di persone, dà luogo ad un conflitto positivo reale di competenza, che va risolto attribuendo l’intera cognitio dei procedimenti all’autorità giudiziaria che, per prima, ebbe a dichiarare il fallimento, in applicazione del principio della prevenzione, operante anche in deroga alle ragioni di connessione (tra fallimento della società e contestuale fallimento del socio illimitatamente responsabile) qualora sia stato già dichiarato, da un diverso tribunale, il fallimento della medesima persona fisica quale imprenditore individuale, ed in ossequio alle esigenze di unitarietà e concentrazione delle procedure concorsuali [C. I 9.9.1997, n. 8795, Fall 1998, 505; C. I 5.8.1997, n. 7208, ibidem, 277; C. I 20.7.1995, n. 7884, ivi 1996, 332].