[1] Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell’udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. La nuova proposta
I.La nuova proposta1 Una volta riaperta la liquidazione giudiziale dopo la risoluzione o l’annullamento del concordato il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato nella liquidazione giudiziale dopo che è stato reso esecutivo il nuovo stato passivo. In questo caso la domanda di concordato deve necessariamente essere accompagnata dalla presenza delle garanzie a sostegno della proposta e ciò perché la legge presume una inaffidabilità del debitore cfr. [F770]. Si vogliono cioè evitare rischi per il ceto creditorio in modo che, ove d’accordo sulla nuova proposta, sia certo anche l’adempimento. Non si può escludere che nella nuova proposta sia contenuta una clausola di assunzione del passivo da parte di un terzo, ma poiché questa non sarebbe sufficiente a garantire i creditori, si deve immaginare che l’assuntore presenti una controgaranzia tale da assicurare il soddisfacimento dei creditori.
2 In assenza di espresse deroghe o eccezioni deve ritenersi che alla nuova proposta si applichino tutte le norme dettate dagli artt. 240 ss. CCII. Con la conseguenza, ad esempio, che troverà applicazione, quanto ai tempi di presentazione della proposta, il termine iniziale di un anno limitativo delle prerogative del debitore e la disposizione che consente di presentare la proposta prima dell’esecutività dello stato passivo.
B) Frmule
B)FrmuleIL GIUDICE DELEGATO
considerato che la liquidazione giudiziale è stata riaperta a seguito della risoluzione ex art. 250 CCII (dell’annullamento ex art. 251 CCII) del concordato;
vista la nuova proposta di concordato proposta da ……… (debitore/creditore/curatore/terzo) con ricorso del ………;
rilevato che, ai sensi dell’art. 253 CCII, costituisce condizione essenziale per l’omologazione del nuovo concordato il deposito delle somme (la presentazione di garanzie equivalenti alle somme) occorrenti per il suo integrale adempimento;
ritenuto che l’importo di cui sopra sia pari ad euro ………;
visti l’art. 253 CCII.
DISPONE
che il proponente ……… depositi l’importo, sopra indicato, di euro ……… sul conto corrente intestato alla procedura presso la Banca ……… (mediante deposito in cancelleria di assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura) entro il termine di giorni ……… da oggi.
Luogo, data ………
Il Giudice delegato ………