[1] La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all’omologazione o da quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall’articolo 245. (1)
[2] Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell’articolo 231 e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale.
(1) Comma così modificato dall’art. 27, comma 2, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. L’efficacia del decreto - II. Il conto della gestione - III. La chiusura della liquidazione giudiziale .
I. L’efficacia del decreto
I.L’efficacia del decreto1 Il giudizio di omologazione del concordato nella liquidazione giudiziale termina con il decreto del tribunale, in composizione collegiale, con il quale la proposta può essere accolta, nel qual caso il concordato viene omologato e diviene obbligatorio per tutti i creditori, ovvero può essere respinta con la conseguenza che in questa ipotesi prosegue la procedura di liquidazione giudiziale. L’art. 246 CCII tratta dell’efficacia del decreto e dispone che il medesimo provvedimento acquisti efficacia dal momento in cui scadono i termini per presentare opposizione all’omologazione ovvero da quelli in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall’art. 245 CCII.
2 Il termine impugnazioni, non utilizzato in nessun’altra norma della sezione, non può che riferirsi alle opposizioni di cui all’art. 245 CCII. Il decreto di omologazione produce i propri effetti in momenti diversi, a seconda che non siano proposte opposizioni (in tal caso la proposta è efficace al momento di scadenza del termine per proporre opposizione) ovvero che le opposizioni vi siano (allora, l’efficacia è condizionata all’esaurimento delle impugnazioni ex art. 245 CCII); in questo secondo caso il decreto non è immediatamente esecutivo. La proposta di concordato diviene efficace nel momento in cui diviene definitivo il decreto di omologa, non essendo ipotizzabile la possibilità, da parte del tribunale di dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto emesso in esito al giudizio di primo grado.
3 In tale scelta, pur astrattamente corretta e forse inevitabile, non può però non intravedersi un elemento negativo collegato all’incertezza dei tempi di esecuzione e, quindi, alla possibile sostanziale alterazione economica della soddisfazione assicurata ai creditori, dato che è di tutta evidenza che la corresponsione di una data percentuale dopo il decreto di omologa non equivale alla corresponsione della medesima percentuale al termine di tutto l’iter processuale, iter che in caso di ricorso in cassazione può essere piuttosto lungo. Da tale momento, pertanto, si ha la sospensione della liquidazione concorsuale, se essa non è stata precedentemente disposta dal giudice delegato, in seguito al deposito della proposta di concordato e scatta, comunque, il divieto del compimento di atti incompatibili con il concordato. Il concordato comporta per il debitore l’estinzione definitiva della differenza tra l’ammontare di tutti i suoi debiti e la percentuale offerta, oppure, la sua liberazione immediata, qualora il decreto di omologazione la preveda in relazione all’intervento di un assuntore. Dopo l’omologazione il debitore ritorna nella piena disponibilità del patrimonio qualora i beni stessi non siano stati oggetto di trasferimento. Quando il decreto di omologazione diviene definitivo e quindi efficace il debitore ritorna in bonis e gli organi della procedura assumono funzioni di vigilanza sull’esecuzione del concordato. Peraltro, il tribunale può prevedere che alcune modalità di attuazione del concordato siano rimesse a successivi interventi del giudice delegato.
4 Il trasferimento dei beni in favore dell’assuntore trova normalmente titolo diretto ed immediato, quale corrispettivo dell’accollo dei debiti del debitore, nel provvedimento di omologazione, rispetto al quale i successivi decreti del giudice delegato, ivi compresi quelli recanti la specifica descrizione di tali beni necessaria per la trascrizione di detto titolo, nonché l’ordine di cancellazione delle iscrizioni gravanti sui cespiti ai sensi dell’art. 249, c. 3, CCII, rivestono carattere meramente esecutivo, in quanto resi nell’esercizio del potere-dovere di sorveglianza sull’attuazione del concordato. L’immediatezza dell’effetto traslativo non rappresenta una caratteristica imprescindibile della fattispecie, dal momento che esso costituisce soltanto uno dei possibili effetti del provvedimento di omologazione, da coordinarsi con quello principale e tipico che consiste nella composizione giudiziale del dissesto dell’imprenditore mediante un regolamento negoziato ed omologato che ponga termine alle operazioni di liquidazione giudiziale, deve ritenersi valida, in virtù del principio di autonomia negoziale, la clausola che differisca il trasferimento dei beni all’assuntore, subordinandolo all’adempimento, da parte sua, degli obblighi cui si è assoggettato. Può quindi accadere tanto che il trasferimento dei diritti in favore dell’assuntore coincida con il passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione, nonostante la necessità di successivi provvedimenti attuativi o integrativi, quanto che il predetto effetto si produca soltanto a seguito dell’esecuzione del concordato, ove in tal senso si sia orientata la volontà manifestata con la proposta concordataria e recepita dal provvedimento di omologazione, ancorché quest’ultimo non abbia richiamato specificamente la relativa clausola. In assenza di una precisa indicazione contenuta nel provvedimento di omologazione, non più contestabile una volta che lo stesso sia passato in giudicato, l’individuazione del momento in cui è destinato a prodursi l’effetto traslativo dipende dunque dall’interpretazione della proposta di concordato e del provvedimento che vi abbia dato seguito, la quale si risolve in una quaestio voluntatis, configurandosi quindi come una indagine di fatto, riservata al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e adeguatamente motivata.
5 Nel caso in cui il decreto di omologazione del concordato disponga il trasferimento di tutti i beni inventariati all’assuntore, rimettendo al giudice delegato di adottare eventuali provvedimenti di esecuzione, il trasferimento dei beni della liquidazione giudiziale nel patrimonio dell’assuntore trova il suo titolo, diretto ed immediato, esclusivamente nel decreto di omologazione, rispetto al quale eventuali successivi provvedimenti integrativi o attuativi del giudice delegato - ivi compresa la specifica descrizione dei beni trasferiti, necessaria per la trascrizione - si pongono come atti meramente esecutivi, pienamente consentiti ed anzi dovuti dal giudice delegato medesimo nell’esercizio del potere-dovere di sorvegliare sull’esecuzione del concordato, che permane finché questo non abbia avuto integrale attuazione, anche dopo l’adozione del decreto di cui all’art. 249, c. 3, CCII. Nel concordato con assuntore il decreto di omologazione attua a favore di quest’ultimo, come corrispettivo dell’accollo del passivo del debitore, il trasferimento dei beni che sino a quel momento erano assoggettati al vincolo di indisponibilità a favore dei creditori dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, sicché, anche se per effetto di valida clausola del concordato detto trasferimento risulti differito sino alla esecuzione da parte dell’assuntore delle prestazioni cui si è obbligato, deve escludersi un reingresso medio tempore del debitore nella titolarità e disponibilità dei beni caduti nella liquidazione giudiziale, con la conseguenza della persistenza del detto vincolo di indisponibilità di essi e del correlativo divieto di azioni esecutive individuali sugli stessi.
II. Il conto della gestione
II.Il conto della gestione1 In analogia a quanto il CCII dispone con riguardo alla chiusura della liquidazione giudiziale, l’art. 246 CCII, sul presupposto che il procedimento di concordato costituisca una causa atipica di chiusura della liquidazione giudiziale, impone al curatore la formazione del rendiconto. Una volta che il decreto di omologazione del concordato è divenuto definitivo, il curatore ha l’obbligo di presentare il proprio rendiconto, con le stesse modalità di contenuto e di forma previste dall’art. 231 CCII. L’obbligo del curatore non può essere anticipato poiché solo con il decreto di omologazione il curatore perde l’amministrazione del patrimonio del debitore.
2 Si ritiene che la comunicazione dell’avvenuto deposito del conto e della fissazione dell’udienza, ai sensi del comma 3 dell’art. 231 CCII, debba essere fatta solo al debitore e non anche ai creditori. È discusso, nel caso il concordato preveda un assuntore che abbia rilevato il patrimonio con liberazione del debitore, se la comunicazione debba essere fatta esclusivamente all’assuntore stesso ed ai suoi eventuali fideiussori, con la conseguente possibilità, per questi, di presentare osservazioni ed intervenire nel giudizio di rendiconto. Se è previsto l’intervento del curatore nella fase esecutiva del concordato, scaturisce la necessità per il curatore di includere nel rendiconto anche tale attività, divenendo così al contempo organo di controllo ed esecutivo. Il termine di deposito del rendiconto, in tal caso, andrà posticipato sino alla completa esecuzione del concordato. Se vi sono contestazioni, in virtù del rinvio recettizio, si deve ritenere che si apra il giudizio di rendiconto di cui all’art. 231 CCII.
III. La chiusura della liquidazione giudiziale
III.La chiusura della liquidazione giudiziale1 L’art. 246 CCII prevede l’emissione di uno specifico decreto del tribunale che dichiari chiusa la procedura di liquidazione giudiziale: decreto che sarà emesso nel momento in cui il decreto di omologazione diviene definitivo cfr. [F755]. Momento che in assenza di opposizioni coincide con l’emanazione del decreto stesso ovvero, con quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall’art. 245 CCII. La liquidazione giudiziale è chiusa come procedura, anche se permane una fase esecutiva caratterizzata dall’esigenza di realizzare gli impegni assunti con il concordato. Il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell’art. 235, c. 5, CCII, detta le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione relativi alla cessazione della procedura, mentre il decreto di omologazione le modalità di esecuzione del concordato.
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE DI ………
Sezione concorsuale
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riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Oggetto: chiusura della liquidazione giudiziale
visti gli atti della liquidazione giudiziale ……… dichiarata con sentenza in data ………;
visto il decreto di omologazione del concordato proposto da ………;
considerato che detto decreto è divenuto definitivo;
visto il rendiconto presentato dal curatore ed approvato;
visto l’art. 246, c. 2, CCII.
DICHIARA
la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale per intervenuta definitività del decreto di omologazione del concordato.
Luogo, data ………
Il Presidente ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. La chiusura del fallimento
I.La chiusura del fallimento1 In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la procedura di concordato fallimentare è strutturalmente connessa al più ampio procedimento fallimentare in quanto fase e attività eventuale che inerisce al giudizio concorsuale principale. Ne consegue che il dies a quo per valutare la tempestività della proposizione del ricorso, ai sensi dell’art. 4, l. n. 89/2001, coincide con il momento in cui il decreto di chiusura del fallimento diviene definitivo, ovvero con il termine di improponibilità del reclamo [C. 14.1. 2021, n. 521].