[1] La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l’articolo 10, comma 3.
[2] Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest’ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all’approvazione dei creditori. Su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l’articolo 140, comma 4.
[3] Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui ai commi 1 e 2, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all’articolo 240, comma 2, lettere a) e b), tenendo conto della relazione giurata di cui al comma 4, dello stesso articolo.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. I pareri del curatore e del comitato dei creditori - II. Il controllo giurisdizionale - III. La comunicazione della proposta.
I. I pareri del curatore e del comitato dei creditori
I.I pareri del curatore e del comitato dei creditori1 Il giudice delegato al quale sia stata sottoposta la proposta di concordato deve acquisire cfr. [F723] il parere del curatore cfr. [F724] [F725] e del comitato dei creditori cfr. [F726] [F727] con particolare riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte in modo tale che i creditori possano valutare la convenienza della proposta. La norma indica chiaramente quale sia l’ordine da seguire nella richiesta e nell’emissione dei suddetti pareri: per primo deve essere espresso il parere preliminare del curatore, obbligatorio ma non vincolante, riferito specificamente “ai presumibili risultati della liquidazione”, cui segue un parere obbligatorio e vincolante del comitato dei creditori, tanto che in presenza di un parere negativo del comitato dei creditori il procedimento di concordato si arresta. Ordine che ha una sua chiara logica dato che il parere del curatore ha anche il fine di consentire al comitato dei creditori, cui spetta l’ultima e definitiva parola sulla fattibilità del concordato e sulla sua convenienza per i creditori, una valutazione adeguatamente informata della proposta alla luce di tutti i dati rilevanti e, quindi, in primo luogo, appunto, del parere del curatore. Il parere del curatore non è comunque rivolto in via esclusiva al comitato dei creditori o al giudice delegato, che pure è uno dei destinatari dello stesso, avendo il giudice richiesto tale adempimento preliminare, ma si rivolge, anche e soprattutto, ai creditori che devono pronunciarsi, con il voto, sulla convenienza del concordato nella liquidazione giudiziale.
2 Il parere del curatore e quello del comitato dei creditori devono essere motivati. Quello del comitato dei creditori può essere motivato succintamente, alla luce del disposto dell’art. 140, c. 1, CCII. L’intervenuta approvazione da parte dei creditori, ai quali spetta la valutazione di convenienza della proposta, determina la sanatoria di ogni irregolarità del parere reso dal comitato dei creditori, ivi compresa la mancanza di una succinta motivazione, che non ne comporta la inesistenza, ma soltanto una nullità relativa. A medesime conclusioni deve giungersi ove il parere sia affetto da vizi formali inerenti alle modalità di espressione del parere. Il parere espresso da un creditore in seno al comitato dei creditori non ha alcuna ripercussione sul voto che il medesimo creditore esprimerà in sede di approvazione del concordato.
3 Il parere del comitato dei creditori è obbligatorio e vincolante per l’ammissibilità del concordato. Qualora il comitato ci sia, ma non esprima il parere, il giudice delegato dovrebbe sostituire i membri del comitato, dato che tale omissione costituisce senz’altro un “giustificato motivo” che, ai sensi dell’art. 138, c. 1, CCII, autorizza la modifica della composizione del comitato dei creditori. La manifestazione del parere favorevole del comitato dei creditori costituisce una condizione di procedibilità. La prescrizione legislativa circa la necessaria acquisizione di un parere favorevole da parte del comitato dei creditori vuol significare che il parere negativo del comitato dei creditori impedisce la comunicazione della proposta ai creditori, ma non che per portare in votazione una proposta di concordato occorre, sempre e necessariamente, il preventivo parere favorevole del comitato dei creditori. Altrimenti opinando si arriverebbe alla paradossale conclusione di ritenere che il concordato nella liquidazione giudiziale non sia una soluzione possibile in tutte le liquidazioni giudiziali, essendo tale strada non percorribile in quelle procedure nelle quali il numero dei creditori ammessi non consente la formazione del comitato, dovendo questo, ai sensi dell’art. 138 CCII, essere composto da almeno tre creditori, ovvero pur astrattamente consentendolo, la nomina del comitato è resa concretamente impraticabile dal rifiuto dei creditori ammessi di farvi parte. Con il risultato che l’inesistenza o il cattivo funzionamento del comitato dei creditori priverebbe i creditori del diritto di votare e quindi scegliere una proposta concordataria che potrebbe essere ben più favorevole della prosecuzione della liquidazione concorsuale. Soluzione che presenterebbe degli evidenti profili di illegittimità costituzionale dell’art. 241 CCII così interpretato in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., con riferimento alla tutela delle ragioni dei creditori oltre che dello stesso debitore, ove proponente, soggetti che vedrebbero il diritto ad una soluzione concordataria alternativa alla prosecuzione della liquidazione astrattamente assicurato solo nel caso che in quella procedura un comitato dei creditori esista e funzioni. Poiché l’oggetto del parere del comitato è la valutazione della convenienza della proposta pare ammissibile che in quest’ipotesi il giudice delegato, valutata la ritualità della proposta, e la sua non manifesta inidoneità a realizzare la soddisfazione dei creditori nella percentuale promessa, ne ordini comunque la comunicazione ai creditori, cui spetterebbe, in definitiva ogni valutazione di merito sulla proposta medesima.
4 Il parere del curatore deve evidenziare il presumibile attivo che la massa potrebbe realizzare a fronte dell’esaurimento della liquidazione nei confronti di quanto invece messo a disposizione della proposta concordataria tenendo conto dell’adeguatezza delle garanzie da questa prestate, il parere del comitato dei creditori, obbligatorio e vincolante, costituisce una valutazione preventiva di convenienza da parte dei creditori. Giudizio di convenienza che presuppone una valutazione positiva sulla concreta fattibilità della proposta. Il giudizio demandato al curatore nel concordato della liquidazione giudiziale si rivela meno complesso delle analoghe attività valutative demandate all’attestatore nel concordato preventivo, posto che l’impresa in liquidazione giudiziale ha, di regola, cessato la propria attività e gli organi della procedura procedono alle attività conseguenti, quindi sia alla formazione dello stato passivo che alla predisposizione del programma di liquidazione ed alle azioni di recupero, con attività tutta documentata dagli atti della procedura e pienamente disponibile per i creditori. Giudizio prognostico di più difficile formulazione nel caso in cui la proposta sia depositata in epoca anteriore alla predisposizione del programma di liquidazione. Il riferimento alle garanzie offerte costituisce un sicuro elemento sintomatico del fatto che, come detto, oggetto di tale parere non sia soltanto la convenienza della proposta ma anche la sua fattibilità, ovverosia il grado di probabilità di adempimento del concordato. Il parere del curatore ha lo scopo di chiarire ed illustrare, in modo approfondito, tutte le caratteristiche della proposta concordataria, ivi compresa la percentuale di soddisfacimento ipotizzata a favore dei creditori chirografari. Più in generale il parere del curatore può evidenziare qualsiasi situazione di fatto rilevante, sempre allo scopo di consentire ai creditori di esprimere un consenso informato sulla proposta. Eventuali irregolarità formali del parere del curatore, ovvero difetti di motivazione dello stesso, devono ritenersi sanate dalla successiva approvazione dei creditori, tranne che il parere sia venuto meno alla sua funzione essenziale informativa del ceto creditorio in vista dell’espressione di voto. Di talché deve ritenersi che rientri nel controllo di legittimità del tribunale in sede di omologa il rilievo del vizio del parere del curatore che integri il travisamento ovvero l’omissione di informazioni essenziali al fine del consenso informato dei creditori sulla proposta.
5 Fermo restando il successivo controllo di legittimità affidato al giudice delegato, il curatore ed il comitato dei creditori, sia pur con la differente rilevanza dei rispettivi pareri, appaiono altresì legittimati ad eccepire, nei suddetti pareri, l’inammissibilità della proposta di concordato presentata prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, qualora i dati contabili e le altre notizie disponibili non consentano la predisposizione di un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all’approvazione del giudice delegato che rappresenti un quadro attendibile del passivo del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale.
II. Il controllo giurisdizionale
II.Il controllo giurisdizionale1 La vincolatività del parere del comitato dei creditori è limitata ai profili di merito attinenti alla fattibilità ed alla convenienza della proposta, con esclusione di ogni profilo di legittimità della stessa. Dato che pur essendo in astratto ipotizzabile che il parere del comitato dei creditori non si limiti ad una valutazione di fattibilità e/o convenienza della proposta, ma ne analizzi anche la legittimità, deve ritenersi che quest’ultimo profilo sia tuttora riservato all’esclusiva competenza dell’organo giurisdizionale. I poteri del giudice sono limitati alla sua funzione di garante della regolarità della procedura e custode dell’osservanza dei principi fondanti dell’ordinamento, nonché di organo delegato alla soluzione dei conflitti che possono derivare dalla procedura; resta, invece, affidata agli altri organi della procedura o direttamente ai creditori uniti in adunanza la decisione in ordine al merito delle scelte che attengono alle modalità con cui pervenire alla liquidazione del patrimonio del debitore e, quindi, al soddisfacimento dei creditori L’art. 241 CCII affida al giudice delegato il compito di valutare la ritualità della proposta e cioè la sua legittimità. In capo al giudice delegato permane quindi il potere di operare una verifica preliminare della legittimità cioè della sussistenza degli elementi indispensabili, caratterizzanti la proposta di concordato. Il giudice delegato può quindi ancora dichiarare inammissibile una proposta di concordato priva dei requisiti formali richiesti dalla legge. Cfr. [F728].
2 Nel caso in cui la proposta preveda la suddivisione in classi, deve pronunciarsi anche il tribunale dopo l’acquisizione dei pareri cfr. [F729]. Ai sensi del comma 3 dell’art. 241 CCII al tribunale spetta il compito di verificare il corretto utilizzo dei criteri previsti dall’art. 240, c. 2, lett. a) e b), CCII, quando la proposta contiene condizioni differenziate per singole classi di creditori. Il controllo preventivo del tribunale è quindi innanzitutto rivolto alla verifica della correttezza dei parametri utilizzati per l’individuazione dell’effettiva sussistenza di posizioni giuridiche ed interessi economici omogenee. Deve ritenersi che la verifica del corretto utilizzo dei criteri comprenda anche una valutazione delle motivazioni poste alla base della diversità dei trattamenti prospettati. Nell’ambito del giudizio di legittimità rimesso al tribunale rientra anche la verifica del rispetto del principio per il quale il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause di prelazione. Giudizio che, con riferimento ai creditori privilegiati speciali, riguarda anche la relazione del professionista (“tenendo conto della relazione giurata di cui al comma 4, dello stesso articolo”). Con riferimento all’ambito di tale giudizio deve ritenersi che il tribunale non possa operare un giudizio di merito sulla relazione, ma debba limitarsi a valutare la comprensibilità logica della relazione e l’adeguatezza dei controlli tecnici eseguiti. Al tribunale, in caso di formazione di classi è affidato un ampio controllo di legittimità “sostanziale” sulla proposta, al giudice delegato un preventivo controllo di mera legittimità formale.
3 Deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale confermativo del provvedimento con cui il giudice delegato abbia escluso la ritualità della proposta di concordato della liquidazione giudiziale. Così come di fronte al giudizio negativo del tribunale sulle classi, può essere immaginata la proponibilità del reclamo alla corte d’appello, ma non il successivo ricorso per cassazione.
III. La comunicazione della proposta
III.La comunicazione della proposta1 Qualora sussistano i presupposti di ammissibilità, il giudice delegato ordina cfr. [F730] la comunicazione a tutti i creditori ammessi al passivo cfr. [F731] [F732], della proposta del parere espresso dal curatore e di quello del comitato dei creditori. Pertanto, i creditori, a questo punto, avendo la disponibilità della proposta, del parere preliminare del curatore, del parere obbligatorio e vincolante del comitato dei creditori, nonché di tutta la documentazione agli atti del fascicolo della procedura, possono esprimere il proprio voto nella assoluta consapevolezza. La comunicazione deve essere fatta dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Si ritiene che il rimando contenuto nella comunicazione alle modalità con le quali possono essere reperiti i dati per una migliore valutazione della proposta faccia ritenere ammissibile anche una comunicazione per estratto degli elementi essenziali e non necessariamente integrale della proposta medesima.
2 Per espressa previsione legislativa alla comunicazione del curatore si applica l’art. 10, c. 3, CCII. Il richiamato comma 3 responsabilizza i destinatari delle comunicazioni e prevede che, nell’ipotesi di mancata istituzione o comunicazione del domicilio digitale, le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un domicilio digitale sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede al deposito in cancelleria delle comunicazioni anche nel caso di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, e ciò con riferimento sia alle comunicazioni effettuate ai soggetti tenuti a munirsi di domicilio digitale, che a quelle inviate a soggetti cui sia stato assegnato un domicilio digitale dal curatore. La comunicazione va inviata a tutti i creditori ammessi al passivo, anche se con riserva o provvisoriamente, i quali, ai sensi dell’art. 243, c. 1, CCII hanno diritto al voto ovvero a quelli indicati nell’elenco provvisorio in caso di proposta presentata prima del decreto di esecutività dello stato passivo. Poiché il novero dei destinatari della comunicazione si identifica con quello dei votanti ex art. 243 CCII si ritiene che tra essi vadano computati anche i creditori ammessi successivamente al decreto, prima del termine per manifestare il voto. La mancata comunicazione, a tanti creditori il cui voto possa influenzare la determinazione delle maggioranze, costituisce vizio di nullità del procedimento. Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni
3 Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti né superiore a trenta giorni entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale le loro eventuali dichiarazioni di dissenso. Termine che decorre dalla comunicazione del provvedimento. Pur nel silenzio del legislatore circa la natura del termine finale entro cui devono pervenire le suddette dichiarazioni è del tutto prevalente l’opinione secondo cui si tratti di termine perentorio. Al giudice delegato non è consentito derogare ai limiti temporali stabiliti dalla norma. La comunicazione deve contenere, come detto, l’espressa indicazione delle modalità con le quali possono essere reperiti i dati per la valutazione della proposta, nonché l’avvertenza che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole.
4 L’art. 241 CCII disciplina anche l’ipotesi in cui siano proposte più domande di concordato attribuendo al comitato dei creditori il potere di scelta tra le diverse proposte. Il che ribadisce il ruolo centrale del comitato dei creditori nella disciplina del concordato nella liquidazione giudiziale. Scelta del tutto coerente nel contesto della disciplina del concordato, in quanto, sempre ai sensi dell’art. 241 CCII è stato demandato esclusivamente al comitato dei creditori il potere di esprimere un parere in relazione alla prosecuzione del procedimento Potere di scelta che sarà esercitato proprio in occasione della formulazione del parere ex art. 241 CCII ovvero con una successiva integrazione, qualora l’ulteriore proposta arrivi successivamente, prima comunque che il giudice delegato ordini la comunicazione della prima cfr. [F733]. Il richiamo all’art. 140, c. 4, CCII rende esplicita la possibilità che, in caso di inerzia o di impossibilità di funzionamento del comitato, tale scelta sia demandata al giudice delegato. Opportuna appare la scelta di fissare un termine finale per la presentazione di ulteriori proposte. Il decreto con cui il giudice delegato, ai sensi dell’art. 241, c. 2, CCII, dispone le comunicazioni e fissa il termine per le votazioni costituisce il limite temporale e procedurale per la valida presentazione di altre proposte. Più problematica è l’interpretazione della novella nella parte in cui attribuisce al curatore il potere di chiedere al giudice delegato la comunicazione ai creditori di una o altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti cfr. [F734]. Potere attinente al merito, alla convenienza della proposta, che va a sovrapporsi, in posizione quasi sovraordinata, a quello già esercitato dal comitato dei creditori. Così come risulta ben poco convincente la successiva previsione di un intervento del giudice delegato che decide se e quali delle proposte indicate dal curatore debbano essere sottoposte ai creditori cfr. [F735]. Giudice delegato che, in forza di questa espressa previsione di legge, riacquista un potere di tutela del ceto creditorio in relazione alla convenienza della proposta concordataria. Potere il cui esercizio sarà sindacabile ex art. 124 CCII.
5 La norma non fa riferimento ai criteri di valutazione cui debbano attenersi i vari organi chiamati ad esprimersi sulla selezione delle due o più proposte presentate. In particolare, bisogna domandarsi se il comitato dei creditori scelga la proposta da comunicare ai creditori in base alla sola convenienza o anche tenuto conto della concreta fattibilità delle proposte. Il legislatore, con riferimento al parere che il curatore è chiamato ad esprimere ai sensi del comma 1 dell’art. 241 CCII, fa riferimento “ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte” essendo quindi evidente che il comitato dei creditori nell’esprimere il suo successivo parere debba tener conto di entrambi i profili. Orbene deve ritenersi che anche la scelta tra le varie proposte deve far riferimento ai medesimi parametri di valutazione. Né d’altra parte sarebbe ipotizzabile una diversa soluzione per la quale nel caso di unica proposta il comitato dei creditori è chiamato ad esprimere un parere vincolante sulla prosecuzione della procedura fondato sia sulla convenienza che sulla fattibilità, mentre in caso di pluralità di proposte attribuisce alla sola convenienza il criterio di scelta. Ancora più problematica si presenta la questione con riferimento alla proposta del curatore ed alla decisione del giudice delegato. In questo caso il recupero di una o più proposte scartate dal comitato dei creditori è fondato infatti sul criterio del “parimenti conveniente”. Deve ritenersi che il curatore possa chiedere ed il giudice delegato ordinare la comunicazione ai creditori di proposte parimenti convenienti rispetto a quella prescelta dal comitato dei creditori, purché accompagnate da equivalenti garanzie.
6 Il potere del giudice delegato va poi coordinato con quello attribuito al tribunale di verifica del corretto utilizzo dei criteri di cui all’art. 240 CCII in caso di proposta che preveda condizioni differenziate per singole classi di creditori. In questo caso il controllo necessario di legittimità sostanziale da parte del tribunale sembra essere logicamente antecedente a quello eventuale di merito del giudice delegato. Con la conseguenza che, in caso di due o più proposte contenenti condizioni differenziate per singole classi di creditori, tutte dovrebbero passare comunque per il controllo di legittimità del tribunale in composizione collegiale. Il vaglio del tribunale sarà comunque limitato alla valutazione della correttezza dei criteri utilizzati per la formazione (o non formazione) delle classi, mentre il giudice delegato, su sollecitazione del curatore, potrà poi recuperare una o più proposte scartate dal comitato dei creditori, fra quelle comunque reputate legittime dal tribunale.
7 Il legislatore, fissando il termine finale per il deposito di ulteriori proposte ad un momento antecedente al decreto di comunicazione ai creditori della prima proposta, ha quindi inteso favorire la contemporaneità della votazione. Soluzione che sarà quindi ancora da preferire ove concretamente realizzabile. Nel caso di pluralità di proposte, qualora il giudice delegato abbia disposto la comunicazione di ulteriori proposte ai creditori, disponendo la contemporanea votazione sulle stesse, il curatore, nella comunicazione indirizzata ai creditori dovrebbe richiamare la loro attenzione sull’opportunità di far pervenire dichiarazioni di dissenso “mirate” sulle proposte non preferite cfr. [F736]. Il principio da adottare per individuare la proposta preferita dai creditori è quello maggioritario. Soluzione questa necessitata dall’ampliamento del novero dei soggetti legittimati che però lascia aperti molti problemi in relazione alla tutela dei diritti dei creditori che dalla proposta più votata traggano minori benefici rispetto ad un’altra che ha incontrato minori consensi. Deve riconoscersi al proponente concorrente escluso la possibilità di ricorrere al reclamo di cui all’art. 124 CCII per far valere i vizi del procedimento selettivo.
8 Entro il termine discrezionale fissato dal giudice tra i venti ed i trenta giorni dal deposito del provvedimento presso la cancelleria, i creditori devono fare pervenire la propria dichiarazione di dissenso cfr. [F737]. Ciò significa che in mancanza di tale dichiarazione il creditore silente si presume consenziente. Il voto può anche essere espresso per procura, rilasciata senza formalità in calce alla comunicazione della proposta. Non è sufficiente un generico mandato alle liti ex art. 84 c.p.c. Non è validamente espressa la comunicazione di dissenso sulla proposta di concordato nella liquidazione giudiziale comunicata non alla cancelleria del tribunale, come prevede l’art. 241, c. 2, CCII bensì al curatore a mezzo PEC.
9 La dichiarazione di dissenso può essere revocata prima della scadenza del termine per l’espressione di voto. Il verbale nel quale sono annotate le dichiarazioni di dissenso ha natura riepilogativa e strumentale [e non costitutiva]. Esso può, quindi, essere integrato e modificato senza particolari formalità. Cfr. [F738].
10 Non è più prevista la possibilità per il giudice delegato di sospendere la liquidazione a seguito della presentazione della proposta di concordato. Poiché la sospensione della liquidazione costituisce, nella maggior parte dei casi, un presupposto essenziale della domanda, deve ritenersi che la soluzione si può rinvenire o nell’inserimento della proposta nel programma di liquidazione in cui il curatore chieda espressamente di soprassedere temporaneamente all’esecuzione del programma in attesa dell’esito della proposta, ovvero nel disposto dell’art. 217 CCII.
11 Nel caso in cui vi siano obbligazionisti vi è l’obbligo della comunicazione della proposta a chi ha il potere di convocare l’assemblea perché venga espresso un eventuale dissenso.
B) Frmule
B)FrmuleIL GIUDICE DELEGATO
Vista la proposta di concordato presentata da ………
………
………
Visto l’art. 241 CCII
DISPONE
che il Curatore esprima il proprio parere sulla proposta di concordato sopra ricordata.
Luogo, data ………
Il Giudice delegato ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
GIUDICE DELEGATO ………
CURATORE ………
PARERE EX ART. 241 CCII
Il sottoscritto dott………., Curatore della procedura in epigrafe,
CONSIDERATO
che il Sig………., debitore sottoposto a liquidazione giudiziale, (in qualità di legale rappresentante della società ……… presentava in data ……… proposta di concordato nella liquidazione giudiziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 240 CCII; [oppure] il Sig………., [creditore/terzo] rappresentato e difeso dall’avv………., presentava in data ……… proposta di concordato nella liquidazione giudiziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 240 CCII;
che unitamente alla proposta veniva depositata una fideiussione della Banca ……… per l’importo complessivo di euro ……… [………];
che il Giudice Delegato, come disposto dall’art. 241 CCII chiedeva il parere del Curatore.
Tutto ciò premesso, si espone il parere ex art. 241 CCII articolato come segue:
- PROPOSTA DI CONCORDATO: ATTIVITÀ E PASSIVITÀ
- OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DI CONCORDATO E GARANZIE OFFERTE
PROPOSTA DI CONCORDATO: ATTIVITÀ E PASSIVITÀ
La proposta di concordato prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati e nella percentuale del ………% dei creditori chirografari. La rinunzia al credito di euro ………, da parte di ………, subordinatamente al passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato.
Prevede inoltre il pagamento integrale delle spese di procedura e del compenso al Curatore.
I pagamenti verranno effettuati nel termine di ……… giorni dal deposito del decreto di omologazione del concordato.
ATTIVITÀ
Le attività della procedura sono rappresentate dall’unità immobiliare sita in ………, Via ………, n………., già periziata per un importo complessivo di euro ………; nonché dall’importo giacente in banca, che alla data del ……… ammonta ad euro ……… [………].
La procedura riceverà dal Tribunale di ………, per l’incasso effettuato in seno all’esecuzione immobiliare relativa ad un immobile del debitore, l’importo di euro ………
Inoltre la procedura sta incassando regolarmente gli affitti dai n………. conduttori dello stabile, per un importo di euro ……… [IVA inclusa] complessivi trimestrali.
PASSIVITÀ
La situazione riassuntiva dei debiti privilegiati e chirografari allo stato attuale, incluse le istanze di insinuazione tardiva del credito già ammesse, risulta dalle tabelle allegate. [predisporre una stampa aggiornata dello stato passivo incluse le insinuazioni tardive ammesse]
Quindi i crediti ammessi, incluse le tardive ancora in trattazione ed al netto dell’importo di euro ……… pari alla rinunzia del creditore ………, ammontano a complessivi euro ………
Inoltre debbono essere considerate le seguenti somme che scaturiscono da cartelle esattoriali pervenute e non ancora formalizzate in istanze tardive di ammissione del credito da parte dell’esattore. Tali somme sono così suddivise:
cartella n………. per euro ………
cartella n………. per euro ………
cartella n………. per euro ………
per complessivi euro ………
Infine il Curatore precisa che non è stato possibile acquisire ancora copia della dichiarazione dei redditi del Socio illimitatamente responsabile sottoposto a liquidazione giudiziale, pertanto non è possibile indicare l’importo dovuto dallo stesso all’Erario. [capoverso eventuale]
Non è stato possibile appurare neppure le eventuali imposte e tasse non versate negli anni precedenti. [capoverso eventuale]
Per quanto riguarda le spese di procedura le stesse sono state quantificate, per quanto riguarda le spese legali e dei periti, richiedendo agli Avvocati ed ai Periti l’invio di una nota pro-forma con l’indicazione delle loro spettanze; per quanto riguarda il compenso del curatore [indicato nella misura massima a solo titolo prudenziale], lo stesso è stato calcolato avendo come riferimento lo stato passivo completo delle tardive anche se non ancora discusse e delle cartelle notificate, mentre per quanto riguarda l’attivo lo stesso è stato indicato pari al passivo determinato includendo anche le tardive non ancora discusse e le cartelle esattoriali pervenute [al netto del compenso stesso].
Pertanto, le spese legali e di procedura ammontano ad euro ……… mentre il compenso del Curatore è pari ad euro ………, per un totale complessivo di euro ………
Visto quanto esposto sopra e tenuto conto della mancanza dell’ultimo dato sopra riportato, il sottoscritto è in grado, quindi, di ricostruire il prospetto delle disponibilità e del fabbisogno della procedura di concordato della società nella liquidazione giudiziale.
ATTIVO
Importo offerto dalla società
euro ………B.ca ……… [c/c intestato alla procedura] euro ………
Somme da incassare dalle esecuzioni euro ………
Totale disponibilità euro ………
PASSIVO
Crediti Insinuati al privilegio [al netto della rinunzia] euro ………
Crediti insinuati al chirografo al ………% euro ………
Cartelle esattoriali ricevute euro ………
Spese legali euro ………
Compenso Curatore euro ………
Imposte non versate euro ………
Totale passivo euro ………
OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DI CONCORDATO E GARANZIE OFFERTE
In considerazione delle osservazioni sopra descritte è possibile affermare che, allo stato attuale, alla luce dell’avvenuto deposito della fideiussione di cui alle premesse, delle somme già disponibili e giacenti sul conto corrente bancario, del perdurare dei contratti di locazione in corso, che consentono di incassare i relativi canoni, e nonostante la mancanza del dato relativo alle imposte dovute a titolo personale dal Sig………. sia possibile procedere al pagamento integrale delle spese di procedura, del compenso al Curatore, dei creditori privilegiati e di quelli chirografari nelle percentuali indicate dalla proposta, incluse le istanze tardive e le ultime cartelle giunte al Curatore, compresi i relativi interessi dalla data di apertura della procedura ad oggi.
***
Per quanto sopra esposto, il sottoscritto Curatore
ESPRIME
il proprio parere favorevole relativamente alla proposta di concordato presentata dalla ………
Luogo, data ………
Il Curatore ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
GIUDICE DELEGATO ………
CURATORE ………
PARERE EX ART. 241 CCII
Il sottoscritto dott………., Curatore della procedura in epigrafe,
CONSIDERATO
che il Sig………., debitore sottoposto a liquidazione giudiziale, (in qualità di legale rappresentante della società) ……… presentava in data ……… proposta di concordato nella liquidazione giudiziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 240 CCII; [oppure] il Sig………., [creditore/terzo] rappresentato e difeso dall’avv………., presentava in data ……… proposta di concordato nella liquidazione giudiziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 240 CCII;
che unitamente alla proposta veniva depositata una fideiussione della Banca ……… per l’importo complessivo di euro ……… [………] rilasciata dalla società ………;
che il Giudice Delegato, come disposto dall’art. 241 CCII chiedeva il parere del Curatore.
Tutto ciò premesso, si espone il parere ex art. 241 CCII articolato come segue:
- PROPOSTA DI CONCORDATO: ATTIVITÀ E PASSIVITÀ
- OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DI CONCORDATO E GARANZIE OFFERTE
PROPOSTA DI CONCORDATO: ATTIVITÀ E PASSIVITÀ
La proposta di concordato prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati e nella percentuale del ………% dei creditori chirografari. La rinunzia al credito di euro ………, da parte di ………, subordinatamente al passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato.
Prevede inoltre il pagamento integrale delle spese di procedura e del compenso al Curatore.
I pagamenti verranno effettuati nel termine di ……… giorni dal deposito del decreto di omologazione del concordato.
ATTIVITÀ
Le attività della procedura sono rappresentate dall’unità immobiliare sita in ………, Via ………, n………., già periziata per un importo complessivo di euro ………; nonché dall’importo giacente in banca, che alla data del ……… ammonta ad euro ……… [………].
La procedura riceverà dal Tribunale di ………, per l’incasso effettuato in seno all’esecuzione immobiliare relativa ad un immobile del debitore, l’importo di euro ………
Inoltre, la procedura sta incassando regolarmente gli affitti dai n………. inquilini dello stabile, per un importo di euro ……… [IVA inclusa] complessivi trimestrali.
PASSIVITÀ
La situazione riassuntiva dei debiti privilegiati e chirografari allo stato attuale, incluse le istanze di insinuazione tardiva del credito già ammesse, risulta dalle tabelle allegate. [predisporre una stampa aggiornata dello stato passivo incluse le insinuazioni tardive ammesse]
Quindi i crediti ammessi, incluse le tardive ancora in trattazione ed al netto dell’importo di euro ……… pari alla rinunzia del creditore ………, ammontano a complessivi euro ………
Inoltre, debbono essere considerate le seguenti somme che scaturiscono da cartelle esattoriali pervenute e non ancora formalizzate in istanze tardive di ammissione del credito da parte dell’esattore. Tali somme sono così suddivise:
cartella n………. per euro ………
cartella n………. per euro ………
cartella n………. per euro ………
per complessivi euro ………
Infine, il Curatore precisa che non è stato possibile acquisire ancora copia della dichiarazione dei redditi del Socio illimitatamente responsabile sottoposto a liquidazione giudiziale, pertanto non è possibile indicare l’importo dovuto dallo stesso all’Erario. [capoverso eventuale]
Non è stato possibile appurare neppure le eventuali imposte e tasse non versate negli anni precedenti. [capoverso eventuale]
Per quanto riguarda le spese di procedura le stesse sono state quantificate, per quanto riguarda le spese legali e dei periti, richiedendo agli Avvocati ed ai Periti l’invio di una nota pro-forma con l’indicazione delle loro spettanze, per quanto riguarda il compenso del curatore [indicato nella misura massima a solo titolo prudenziale], lo stesso è stato calcolato avendo come riferimento lo stato passivo completo delle tardive anche se non ancora discusse e delle cartelle notificate, mentre per quanto riguarda l’attivo lo stesso è stato indicato pari al passivo determinato includendo anche le tardive non ancora discusse e le cartelle esattoriali pervenute [al netto del compenso stesso].
Pertanto le spese legali e di procedura ammontano ad euro ……… mentre il compenso del Curatore è pari ad euro ………, per un totale complessivo di euro ………
Visto quanto esposto sopra e tenuto conto della mancanza dell’ultimo dato sopra riportato, il sottoscritto è in grado, quindi, di ricostruire il prospetto delle disponibilità e del fabbisogno della procedura di concordato nella liquidazione giudiziale della Società.
ATTIVO
Importo offerto dalla società
euro ………B.ca ……… [c/c intestato alla procedura] euro ………
Somme da incassare dalle esecuzioni euro ………
Totale disponibilità euro ………
PASSIVO
Crediti Insinuati al privilegio [al netto della rinunzia] euro ………
Crediti insinuati al chirografo al ………% euro ………
Cartelle esattoriali ricevute euro ………
Spese legali euro ………
Compenso Curatore euro ………
Imposte non versate euro ………
Totale passivo euro ………
OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DI CONCORDATO E GARANZIE OFFERTE
In considerazione delle osservazioni sopra descritte è possibile affermare che allo stato attuale, nonostante l’avvenuto deposito della fideiussione di cui alle premesse, nonostante le somme già disponibili e giacenti sul conto corrente bancario ed il perdurare dei contratti di locazione in corso, che consentono di incassare i relativi canoni, non sia possibile procedere al pagamento integrale delle spese di procedura, del compenso al Curatore, dei creditori privilegiati e di quelli chirografari nelle percentuali indicate dalla proposta, tenendo conto anche delle istanze tardive e delle ultime cartelle giunte al Curatore, compreso i relativi interessi dalla data di apertura della procedura ad oggi.
Infatti, anche considerando la rinuncia del creditore ………, la garanzia del pagamento del corrispettivo per la cessione dell’attivo e quindi del corretto adempimento del concordato è basata sulla fideiussione rilasciata dalla società ………, società estera che non risulta avere alcuna attività in Italia, il che renderebbe quanto mai difficoltoso, se non addirittura impossibile, l’escussione della fideiussione medesima [oppure] analizzando le offerte di acquisto del bene immobile ad oggi pervenute è possibile affermare che l’importo offerto e garantito dal proponente non è assolutamente congruo e che quindi il risultato della liquidazione può rivelarsi sicuramente più conveniente per i creditori chirografari rispetto alla proposta concordataria.
***
Per quanto sopra esposto, il sottoscritto Curatore
ESPRIME
il proprio parere negativo relativamente alla proposta di concordato nella liquidazione giudiziale presentata dalla ………
Luogo, data ………
Il Curatore ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
GIUDICE DELEGATO ………
CURATORE ………
PARERE EX ART. 241 CCII
PARERE DEL COMITATO DEI CREDITORI
Ill.mo Sig. Giudice Delegato,
in relazione alla proposta di concordato presentata dalla società debitrice in data ……… condividendo le motivazioni che hanno indotto la curatela ad esprimere il proprio parere favorevole in merito alla convenienza della stessa, rispetto all’ipotesi di continuazione della procedura, in quanto ……… nonché in merito alla serietà delle garanzie offerte e quindi alla concreta possibilità che il concordato sia adempiuto, in quanto ……… lo scrivente comitato dei creditori
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ai sensi dell’art. 241 CCII
Con osservanza
Luogo, data ………
[Presidente] ………
[Componente] ………
[Componente] ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
GIUDICE DELEGATO ………
CURATORE ………
PARERE EX ART. 241 CCII
PARERE DEL COMITATO DEI CREDITORI
Ill.mo Sig. Giudice Delegato,
in relazione alla proposta di concordato presentata dalla società in data ……… condividendo le motivazioni che hanno indotto la curatela ad esprimere il proprio parere negativo in merito alla convenienza della stessa, rispetto all’ipotesi di continuazione della procedura, in quanto ……… [oppure: in merito alla serietà delle garanzie offerte e quindi alla concreta possibilità che il concordato sia adempiuto, in quanto ………] [oppure: le considerazioni svolte dal curatore che ha espresso parere favorevole alla proposta, non possono essere condivise in quanto………] lo scrivente comitato dei creditori
ESPRIME PARERE NEGATIVO
ai sensi dell’art. 241 CCII
Con osservanza
Luogo, data ………
[Presidente] ………
[Componente] ………
[Componente] ………
IL GIUDICE DELEGATO
Vista la proposta di concordato nella liquidazione giudiziale presentata dal Sig………., in qualità di legale rappresentante della società ………; [oppure] dal Sig………., [creditore/terzo] rappresentato e difeso dall’avv……….; [oppure] dal Sig……….
………
………;
visto il parere favorevole/contrario del curatore;
considerato il parere favorevole/negativo espresso dal comitato dei creditori;
rilevato che nel concordato nella liquidazione giudiziale, la valutazione di convenienza spetta esclusivamente al comitato dei creditori e al curatore, ai quali solo compete di valutare la preferibilità della soluzione concordataria rispetto alla liquidazione concorsuale;
rilevato che se, quindi, è vero che il giudice delegato non dispone più del potere di valutare la convenienza della proposta, egli può comunque arrestare il procedimento, anche prima del giudizio di omologazione del tribunale qualora la proposta sia illegittima e, quindi, inammissibile;
ritenuta la non sussistenza dei presupposti di ammissibilità richiesti dalla legge, in quanto ………
………
visto l’art. 241 CCII
PQM
dichiara inammissibile la proposta di concordato formulata da ………
………
Luogo, data ………
Il Giudice delegato ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
Riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
sulla proposta di concordato nella liquidazione giudiziale presentata da
………
in relazione alla liquidazione giudiziale ……… dichiarata con sentenza del ………
rilevato che la proposta di concordato prevede la suddivisione dei creditori in classi;
rilevato che il proponente ha previsto una classe di creditori muniti di privilegio generale, una classe di creditori muniti di privilegio speciale, nonché due classi di creditori chirografari, trattati diversamente, in relazione al fatto che i primi sono selezionati secondo il criterio ……… e i secondi in base a quello ………;
ritenuto che il criterio utilizzato per suddividere i creditori in classi corrisponda al rispetto della legge, nel senso che il trattamento risulta differenziato in relazione alla situazione giuridica e agli interessi economici
dà atto del corretto utilizzo dei criteri di cui all’art. 240 CCII ed invita pertanto il Giudice delegato a dar corso agli adempimenti di cui all’art. 241 CCII.
Luogo, data ………
Il Presidente ………
IL GIUDICE DELEGATO
Vista la proposta di concordato nella liquidazione giudiziale presentata da………
………
………
Visto il parere del curatore;
considerato il parere favorevole espresso dal comitato dei creditori;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti che consentono la prosecuzione del procedimento,
letti gli artt. 240 e 241 CCII [e 242 CCII da aggiungere in caso di numerosi creditori]
DISPONE
- che la proposta di concordato, corredata dei pareri, sia comunicata a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata, precisando agli stessi che i dati per la sua valutazione possono essere reperiti presso lo studio del Curatore/presso la Cancelleria/presso la sede della società [indicare quella più appropriata];
- che la proposta di concordato, stante la presenza di obbligazioni [o altri strumenti finanziari] oggetto della proposta stessa, sia inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso negli stessi termini di cui oltre; [capoverso da aggiungere in presenza di obbligazioni o altri strumenti finanziari]
fissa il termine, perentorio, del ………, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del Tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso;
poiché si è in presenza di un rilevante numero di destinatari della comunicazione, autorizza il Curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima sui seguenti quotidiani a diffusione nazionale/locale: ……… [da aggiungere nel caso di numerosi destinatari della comunicazione]
si riserva gli ulteriori provvedimenti all’esito della votazione.
Luogo, data ………
Il Giudice delegato ………
E-mail certificata (P.E.C.)
Ai signori creditori
loro indirizzi
Oggetto: proposta di concordato nella liquidazione giudiziale ………
Egregi Signori,
in esecuzione del decreto emesso dal Giudice Delegato, Vi comunico che ……… [la società /il creditore ………/un terzo………] ha proposto un concordato ai sensi dell’art. 240 CCII.
Tale proposta prevede:
[inserire in modo puntuale la proposta di concordato nella liquidazione giudiziale, se eccessivamente articolata si suggerisce di inviare in allegato la domanda integrale]
………
………
………
Vi comunico, inoltre, che, in merito alla suesposta proposta, il Curatore ed il comitato dei creditori hanno espresso parere favorevole [anche in questo caso valutare se non sia più opportuno inviare in allegato entrambi i pareri].
A norma dell’art. 241 CCII, comunico altresì che i dati per la valutazione della proposta di concordato sono reperibili presso ……… [la Cancelleria del tribunale/lo Studio del Curatore/altro luogo].
Il Giudice Delegato ha fissato al ……… il termine perentorio entro il quale i creditori potranno far pervenire alla Cancelleria del Tribunale Concorsuale di ……… la propria eventuale dichiarazione di dissenso [anche compilando la dichiarazione in calce alla presente], in mancanza della quale il creditore sarà ritenuto consenziente.
Ricordo che sono ammessi al voto tutti i creditori non muniti di privilegio o cause di prelazione e che i creditori privilegiati, pignoratizi ed ipotecari non hanno diritto di voto, salvo rinuncia alla prelazione ex art. 243, c. 2, CCII, rinuncia che può essere anche parziale purché non inferiore alla terza parte del credito ed, infine, che sono esclusi dal voto i creditori indicati all’art. 243, c. 5, CCII.
[capoverso eventuale] Poiché la proposta di concordato prevede, ai sensi dell’art. 240 CCII, la soddisfazione non integrale dei creditori muniti di prelazione, gli stessi sono considerati chirografari per la parte residua del credito.
Ritengo opportuno evidenziare che, ai sensi dell’art. 244 CCII, il concordato sarà approvato se riporterà il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto [da aggiungere ove la proposta preveda diverse classi di creditori: che, essendo state previste diverse classi di creditori, il concordato sarà approvato se, nel maggior numero delle classi, la proposta riporterà inoltre il voto favorevole dei creditori che rappresentino, in ciascuna di esse, la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Preciso che ciascuna classe sarà considerata favorevole alla proposta se non saranno pervenute dichiarazioni di dissenso da creditori ad essa appartenenti che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto].
Con i miei migliori saluti
Il Curatore ………
DICHIARAZIONE DEL CREDITORE DI DISSENSO
Al Sig. Giudice delegato del Tribunale di ………
OGGETTO: PROPOSTA DI CONCORDATO
Il sottoscritto ………, creditore ammesso allo stato passivo della liquidazione giudiziale ……… per l’importo di euro ……… in via chirografaria
MANIFESTA
il proprio dissenso all’approvazione della proposta di concordato della liquidazione giudiziale.
Con osservanza
Luogo, data ………
Il creditore ………
LA PRESENTE DEVE ESSERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA CONCORSUALE SOLO IN CASO DI VOTO CONTRARIO ALLA PROPOSTA DI CONCORDATO.
IN CASO DI APPROVAZIONE NULLA DEVE ESSERE DEPOSITATO.
Registered letter
Attn: The creditors of the company
………[insert creditors’ addresses]
Dear Sirs,
Proposal for Composition with Creditors during bankruptcy proceedings
following the enforcement of the Court order rendered by the appointed Judge, notice is hereby given that ……… [the insolvent company/ creditor……… /a third party ………] has proposed a Composition with Creditors, pursuant to s240, Corporate Crisis and Insolvency Code (hereinafter “the Code”)
The main points of the Composition proposal are the following:
[fill in with a detailed Composition proposal]
………
………
………
Notice is hereby given that, the aforesaid proposal has been approved by the Official Receiver and by the Creditors’ Committee and that, under s241 of the Bankruptcy Act of Italy, the data to examine the Composition proposal can be requested at the ……… [Bankruptcy/Insolvency Dept/OR’s office/ ………] (i.e. Cancelleria Concorsuale del Tribunale).
The appointed Judge has set a peremptory deadline of………[DD/MM/YYYY] for the creditors willing to send their statement of dissent [also by filling in the enclosed form] to the Bankruptcy/Insolvency Dept of………Law Court. . (i.e. Cancelleria Concorsuale del Tribunale).
Should the creditors fail to send the statement of dissent, they shall be considered favourable to the proposal.
I would like to underline that all non.privileged/unsecured creditors or creditors without reasons for pre.emption are entitled to vote whereas preferential/secured creditors and mortagees are not entitled to vote provided that they release their pre.emption right, pursuant to subsection II of §243, of the Code. The waiver may be partial yet not inferior to a third of the credit.
Lastly, creditors, as identified in subsections V, VI, VII of §243, of the Code are excluded from voting.
[possible paragraph] Since the Composition proposal includes, in pursuance of subsection III of §240 of the Code, the partial payment to preferential/secured creditors, such creditors shall be deemed unsecured with reference to the residual credit.
I would also like to highlight that, in compliance with s244, of the Code, the Composition shall be approved if voted favourably by creditors representing the majority, in value, of claims admitted to vote [possible paragraph: and, since different classes have been taken into consideration, the Court may approve the composition proposal provided [i] either all or the majority of classes have approved the proposal; and [ii] the court believes that the creditors in the dissenting classes shall be in a not worse position under the composition that they would be in case of another viable alternative. I would like to emphasize that each class shall be considered favourable to the proposal if the composition is voted favourably by the creditors belonging to that class and representing the majority, in value, of claims admitted to vote].
Looking forward to hearing from you.
Yours faithfully,
Official Receiver’s signature
CREDITOR’S STATEMENT OF DISSENT
His/Her Honour Judge ……… [lastname]
……… Law Court
RE: PROPOSAL FOR COMPOSITION WITH CREDITORS DURING BANKRUPTCY PROCEEDINGS
The undersigned ………, as a creditor included in the list of creditors of ……… and having a non privileged/unsecured credit of Euros ………
EXPRESSES
his/her dissent from approving the proposal for Composition with creditors during bankruptcy proceedings
………/[DD/MM/YYYY]
The creditor ………
THIS STATEMENT SHALL BE SERVED ON THE LAW COURT BANKRUPTCY/INSOLVENCY DEPARTMENT ONLY ON CONDITION THAT THE VOTE IS NOT FAVOURABLE TO THE PROPOSAL FOR COMPOSITION WITH CREDITORS DURING BANKRUPTCY.
SHOULD THE VOTE BE FAVOURABLE TO THE PROPOSAL, THE STATEMENT SHALL NOT BE FILED
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
GIUDICE DELEGATO ………
CURATORE ………
PARERE EX ART. 241 CCII
PARERE DEL COMITATO DEI CREDITORI
Ill.mo Sig. Giudice Delegato,
in relazione alla nuova proposta di concordato presentata dalla società……… in data ……… condividendo le motivazioni che hanno indotto la curatela ad esprimere il proprio parere favorevole in merito alla convenienza della stessa, rispetto all’ipotesi di continuazione della procedura, in quanto ……… nonché in merito alla serietà delle garanzie offerte e quindi alla concreta possibilità che il concordato sia adempiuto, in quanto ……… lo scrivente comitato dei creditori
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ai sensi dell’art. 241 CCII.
Inoltre, ai sensi dell’art. 241, c. 2, CCII tra le n………. proposte presentate/essendo sopraggiunta una nuova proposta [scegliere quale condizione si sta verificando], ma non avendo il Giudice Delegato ancora ordinato la comunicazione di alcuna, lo scrivente comitato dei creditori sceglie che venga sottoposta all’approvazione dei creditori la proposta n………. presentata da ………
Con osservanza
Luogo, data ………
[Presidente] ………
[Componente] ………
[Componente] ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
GIUDICE DELEGATO ………
CURATORE ………
RICHIESTA COMUNICAZIONE AI CREDITORI DELLA NUOVA PROPOSTA DÌ CONCORDATO
Ill.mo Sig. Giudice Delegato,
in relazione alla nuova proposta di concordato presentata dalla società in data ………;
in relazione alle proposte n………. e n………. di concordato presentate, rispettivamente, da ……… in data ……… e da ……… in data ………;
visto il parere favore del sottoscritto;
visto il parere favorevole del Comitato dei Creditori, con il quale ha chiesto che venga sottoposta all’approvazione dei creditori la proposta della società ………
chiede
che venga disposta, ai sensi dell’art. 241, c. 2, CCII la comunicazione della proposta concordataria……… [oppure: delle proposte concordatarie ………] a tutti creditori, [esplicare le ragioni della richiesta] fissando termine entro il quale i creditori devono far pervenire alla Cancelleria Concorsuale eventuali dichiarazioni di dissenso.
Con osservanza
Luogo, data ………
Il Curatore ………
IL GIUDICE DELEGATO
Vista la proposta di concordato nella liquidazione giudiziale presentata da ………
………
………
Vista l’ulteriore proposta di concordato nella liquidazione giudiziale presentata da ………
………
………
Visti i pareri favorevoli espressi dal curatore e dal comitato dei creditori su entrambe le proposte.
Ritenuta la sussistenza dei presupposti che consentono la contemporaneità della votazione sulle due proposte in quanto non è stato ancora emesso il decreto con cui, ai sensi dell’art. 241, c. 2, CCII viene disposta la comunicazione della proposta ai creditori e fissato il termine per le votazioni;
letti gli artt. 240 e 241 CCII [e 242 CCII da aggiungere in caso di numerosi creditori]
DISPONE
- che le proposte di concordato, siano comunicate a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata, precisando agli stessi che i dati per la loro valutazione possono essere reperiti presso lo studio del Curatore/presso la Cancelleria/presso la sede della società debitrice [indicare quella più appropriata];
- che le proposte di concordato, stante la presenza di obbligazioni [o altri strumenti finanziari] oggetto delle proposte stesse, siano inviate agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso negli stessi termini di cui oltre; [capoverso da aggiungere in presenza di obbligazioni o altri strumenti finanziari]
fissa il termine, perentorio, del ………, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria Concorsuale del Tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso, precisando che le eventuali dichiarazioni di dissenso dovranno obbligatoriamente contenere l’indicazione della proposta a cui si riferiscono; termine prolungato per consentire l’espletamento delle assemblee degli obbligazionisti, assemblee che si dovranno tenere perentoriamente entro il ………; [da aggiungere in presenza di obbligazioni o altri strumenti finanziari]
poiché vi è la presenza di un rilevante numero di destinatari della comunicazione, autorizza il Curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima sui seguenti quotidiani a diffusione nazionale/locale: ……… [da aggiungere nel caso di numerosi destinatari della comunicazione]
si riserva gli ulteriori provvedimenti all’esito della votazione.
Luogo, data ………
Il Giudice delegato ………
Indirizzo posta certificata
Ai signori creditori
loro indirizzi di posta certificata
Oggetto: proposte di concordato nella liquidazione giudiziale ………
Egregi Signori,
in esecuzione all’ordinanza emessa dal Giudice Delegato, Vi comunico che
……… [la società/il creditore ………/un terzo ………] ha proposto un concordato ai sensi dell’art. 240 CCII [Proposta n. 1]
……… [la società /il creditore ………/un terzo ………] ha proposto un concordato ai sensi dell’art. 240 CCII [Proposta n. 2]
La proposta n. 1 prevede:
[inserire in modo puntuale la proposta di concordato, se eccessivamente articolata si suggerisce di inviare in allegato la domanda integrale]
………
………
………
Vi comunico, inoltre, che, in merito alla suesposta proposta, il Curatore ed il comitato dei creditori hanno espresso parere favorevole.
La proposta n. 2 prevede:
[inserire in modo puntuale la proposta di concordato, se eccessivamente articolata si suggerisce di inviare in allegato la domanda integrale]
………
………
………
Vi comunico, inoltre, che, in merito alla suesposta proposta, il Curatore ed il comitato dei creditori hanno espresso parere favorevole [anche in questo caso valutare se non sia più opportuno inviare in allegato entrambi i pareri].
A norma dell’art. 241 CCII, comunico altresì che i dati per la valutazione delle proposte di concordato sono reperibili presso ……… [la Cancelleria Concorsuale/lo Studio del Curatore/altro luogo].
Il Giudice Delegato ha fissato al ……… il termine perentorio entro il quale i creditori potranno far pervenire alla Cancelleria Concorsuale del Tribunale di ……… la propria eventuale dichiarazione di dissenso [anche compilando la dichiarazione in calce alla presente], in mancanza della quale il creditore sarà ritenuto consenziente. Stante la presenza di n………. proposte di concordato si precisa che la dichiarazione di dissenso dovrà necessariamente contenere l’indicazione della proposta a cui si riferisce.
Ricordo che sono ammessi al voto tutti i creditori non muniti di privilegio o cause di prelazione e che i creditori privilegiati, pignoratizi ed ipotecari non hanno diritto di voto, salvo rinuncia alla prelazione ex art. 243, c. 2, CCII, rinuncia che può essere anche parziale purché non inferiore alla terza parte del credito ed, infine, che sono esclusi dal voto i creditori indicati all’art. 243, c. 5, CCII.
[capoverso eventuale] Poiché le proposte di concordato prevedono, ai sensi dell’art. 240 CCII, la soddisfazione non integrale dei creditori muniti di prelazione, gli stessi sono considerati chirografari per la parte residua del credito.
Ritengo opportuno evidenziare che, ai sensi dell’art. 244 CCII, il concordato sarà approvato se riporterà il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto [da aggiungere ove la proposta preveda diverse classi di creditori: che essendo state previste diverse classi di creditori il concordato sarà approvato se, nel maggior numero delle classi, la proposta riporterà inoltre il voto favorevole dei creditori che rappresentino, in ciascuna di esse, la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Preciso che ciascuna classe sarà considerata favorevole alla proposta se non saranno pervenute dichiarazioni di dissenso da creditori ad essa appartenenti che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto].
Stante la presenza di n………. proposte di concordato, sarà approvata quella che avrà ottenuto il maggior numero di adesioni, ossia il minor numero di dichiarazioni di dissenso. Pertanto si invita i Signori Creditori a prestare la massima attenzione nell’indicazione delle proposte non preferite.
Con i miei migliori saluti.
Il Curatore ………
DICHIARAZIONE DEL CREDITORE DI DISSENSO
Al Sig. Giudice delegato del
Tribunale di ………
OGGETTO: PROPOSTA DI CONCORDATO
Il sottoscritto ………, creditore ammesso allo stato passivo della liquidazione giudiziale ……… per l’importo di euro ……… in via chirografaria
MANIFESTA
il proprio dissenso dalla approvazione della proposta n………. [ove occorresse: e della proposta n. ………] di concordato nella liquidazione giudiziale.
Con osservanza
Luogo, data ………
Il creditore ………
LA PRESENTE DEVE ESSERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA CONCORSUALE SOLO IN CASO DI VOTO CONTRARIO ALLA PROPOSTA DI CONCORDATO.
IN CASO DI APPROVAZIONE NULLA DEVE ESSERE DEPOSITATO.
Al Sig. Giudice delegato del
Tribunale di ………
OGGETTO: PROPOSTA DI CONCORDATO
Il sottoscritto ………, creditore ammesso allo stato passivo della liquidazione giudiziale ……… per l’importo di euro ……… in via chirografaria
MANIFESTA
il proprio dissenso all’approvazione della proposta di concordato depositata da……… [ovvero: di entrambe/tutte le proposte di concordato].
Con osservanza
Luogo, data ………
Il creditore ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
GIUDICE DELEGATO ………
CURATORE ………
VERBALE VOTAZIONE CONCORDATO
Il sottoscritto Curatore della liquidazione giudiziale di cui sopra, come disposto dagli artt. 241 ss. CCII.
REDIGE
il presente verbale delle votazioni relative al concordato proposto:
entro la data del ………:
- non è pervenuta alcuna dichiarazione di dissenso da parte dei creditori;
- sono pervenute n………. dichiarazioni di dissenso da parte dei n………. crediti ammessi al voto [capoverso eventuale];
- sono pervenute n………. dichiarazioni di dissenso da parte dei creditori della classe n………. che conta un totale di crediti ammessi al voto di n……….; [capoverso eventuale, da ripetere tante volte quante sono le classi]
Pertanto, al termine delle votazioni la situazione può essere così riassunta:
- il concordato ha riportato il voto favorevole di tutti i creditori
- il concordato ha riportato il voto favorevole di n………. creditori per euro ……… su n………. di crediti ammessi al voto per euro ………; [capoverso eventuale]
- il concordato prevedeva la suddivisione dei creditori in classi e, per ogni singola classe, le risultanze del voto sono state le seguenti: [capoverso eventuale]
classe n. 1, voti favorevoli n………. per euro ……… su n………. crediti ammessi al voto nella classe per euro ………
classe n. 2, voti favorevoli n………. per euro su n………. crediti ammessi al voto nella classe per euro ………
classe n. 3, voti favorevoli n………. per euro ……… su n………. crediti ammessi al voto nella classe per euro ………
pertanto, il concordato è stato approvato anche da tutte le classi/dalla maggioranza delle classi [scegliere l’opzione applicabile al caso]
Luogo, data ………
Il Curatore ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. I pareri del curatore e del comitato dei creditori - II. Il controllo giurisdizionale - III. La comunicazione della proposta.
I. I pareri del curatore e del comitato dei creditori
I.I pareri del curatore e del comitato dei creditori1 La relazione del curatore sulla proposta di concordato, benché indirizzata al giudice delegato, è destinata alla valutazione unitaria da parte dei creditori, unitamente alla proposta e al parere obbligatorio e vincolante del comitato dei creditori, nonché a tutta la documentazione agli atti del fascicolo fallimentare, al fine di consentire ai creditori di esprimere consapevolmente il proprio voto, e può anche chiarire e illustrare approfonditamente tutte le caratteristiche della proposta, ivi compresa la percentuale di soddisfacimento ipotizzata a favore dei creditori [C. 11.5.2022, n. 15047].
2 L’eventuale parere negativo del comitato dei creditori non impedisce la presentazione di una nuova proposta contenente elementi significativamente diversi e migliorativi [C. 1.4.1992, n. 3916].
3 Il parere favorevole del comitato dei creditori consente di dar luogo agli adempimenti di cui all’art. 125 l. fall., e si pone quale condizione di procedibilità della proposta concordataria. Una volta che il comitato dei creditori si sia espresso in siffatta maniera, non è previsto altro pronunciamento al riguardo da parte di tale organo, ad eccezione dell’ipotesi prevista dall’art. 129, c. 2, l. fall. di deposito da parte del comitato di una relazione motivata con il suo parere definitivo, relazione che, per essere acquisita al procedimento, deve essere depositata in cancelleria [T. Roma 27.10.2011].
4 Poiché l’assemblea dei creditori è il solo soggetto cui è definitivamente rimessa la valutazione della convenienza della proposta concordataria, come si evince dall’art. 129, una volta che sia intervenuta l’approvazione del concordato ai sensi dell’art. 128, ogni irregolarità del parere del comitato dei creditori [tra le quali deve annoverarsi la mancanza di una succinta motivazione, che non comporta la inesistenza del parere, ma soltanto una nullità relativa dello stesso] deve ritenersi sanata, avuto riguardo alla nuova configurazione dell’istituto del concordato fallimentare [C. 29.7.2011, n. 16738; C. 26.11.2010, n. 24026].
5 In tema di concordato fallimentare, proposto (nella specie, da un terzo) nella vigenza del d.lgs. n. 5/2006 e prima del d.lgs. n. 169/2007, in una procedura di fallimento disciplinata, ad ogni altro effetto, dal testo originario del r.d. n. 267/1942, perché aperta anteriormente all’entrata in vigore del cit. d.lgs. n. 5 ed ai sensi dell’art. 150 dello stesso, trovano immediata applicazione - al fine di evitare insanabili contraddizioni sistematiche - e disposizioni della l. fall., come modificate, che siano implicitamente richiamate dalla disciplina del concordato e rilevanti per la nuova conformazione dell’istituto, come il novellato art. 40 l. fall., che prevede il dovere di astensione per il componente del comitato dei creditori in conflitto di interessi. Ne consegue che il voto espresso da tale componente, pur implicando violazione del predetto obbligo, non comporta, tuttavia, conseguenze sulla regolarità del procedimento laddove resti indimostrata l’esistenza di un danno cagionato da tale partecipazione e qualora la delibera, con cui è stato espresso il parere, non sia stata fatta oggetto di un tempestivo reclamo ex art. 36 l. fall. [C. 10.2.2011, n. 3274].
6 In presenza di più proposte di concordato fallimentare il comitato dei creditori può motivatamente scegliere di ammetterle tutte al voto, in ogni caso gli eventuali vizi di irregolare trasmissione ai creditori di più proposte in luogo di una e di trasmissione di più proposte senza richiesta del curatore sono sanati e superati dal voto espresso dai creditori [C. App. L’Aquila 2.4.2020].
7 Nel caso in cui la domanda di concordato fallimentare sia proposta da un creditore della società fallita, poi diventato acquirente di tutti i crediti ammessi al passivo, il comitato dei creditori già nominato decade automaticamente, non essendo più alcuno dei componenti legittimato a rivestire la funzione, e non può essere ricostituito, non potendo esso risultare formato da un solo creditore, con la conseguenza che il parere del comitato dei creditori ex art. 125, c. 2, l. fall., non può essere reso ed ogni determinazione preliminare riguardo alla proposta di concordato è rimessa al giudice delegato, ai sensi dell’art. 41, c. 4, l. fall. [T. Milano 18.1.2011] .
II. Il controllo giurisdizionale
II.Il controllo giurisdizionale1 Il giudice, investito della decisione in ordine all’ammissibilità dell’istanza di concordato fallimentare ai sensi dell’art. 125 l. fall., può e deve rilevare eventuali irregolarità formali attinenti alla formazione del parere. [T. Monza 10.12.2015].
2 Quando il Giudice delegato, ai sensi dell’art. 125 l. fall., dopo aver ottenuto il parere del curatore e il parere favorevole del comitato dei creditori, ordina la comunicazione della proposta di concordato ai creditori per il voto, deve limitarsi ad una verifica di mera legittimità della procedura concordataria fino a quel punto seguita, essendo invece esclusa qualsiasi valutazione di merito e in particolare con riferimento alla scelta operata dal comitato dei creditori [T. Pordenone 9.12.2010].
3 In tema di concordato fallimentare, proposto dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 9.1.2006, n. 5, pendente all’entrata in vigore del successivo d.lgs. 12.9.2007, n. 169, il provvedimento del tribunale che, in sede di reclamo, confermi il decreto con cui il giudice delegato ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza manca del carattere sia di decisorietà su diritti soggettivi, sia di definitività e pertanto non essendo immodificabile, né precludendo la riproponibilità della stessa, o di altra emendata, proposta di concordato non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.; inoltre, non implicando la delibazione, all’esito della quale è emesso il predetto provvedimento, la risoluzione di una controversia su diritti soggettivi suscettibile di acquistare, in difetto di impugnazione, autorità di giudicato in ordine a tali diritti ma limitandosi ai sensi del novellato art. 125 l. fall. alla verifica meramente processuale dei requisiti formali prescritti dalla legge, cioè del regolare svolgimento della procedura e dell’idoneità dei suoi atti a produrre gli effetti previsti dalla norma, nemmeno assume rilievo l’individuazione della normativa applicabile, se anteriore o posteriore alle citate disposizioni riformatrici [C. 20.5.2011, n. 11178].
4 In tema di concordato fallimentare (proposto dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 12.9.2007, n. 169), il provvedimento del tribunale che, in sede di reclamo, confermi il decreto con cui il giudice delegato ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza manca del carattere sia di decisorietà su diritti soggettivi, sia di definitività, e pertanto - non essendo immodificabile, né precludendo la riproponibilità della stessa, o di altra emendata, proposta di concordato - non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. [C. 11.11.2020, n. 25316].
III. La comunicazione della proposta
III.La comunicazione della proposta1 Il termine ultimo per la comunicazione ai creditori della proposta di concordato fallimentare (sia questa l’unica presentata o quella scelta dal comitato dei creditori in caso di pluralità di proposte) deve essere individuato nel provvedimento con il quale il giudice delegato dispone tale comunicazione. Decorso detto termine, non possono essere depositate nuove proposte, le quali potranno tuttavia acquisire rilevanza nell’ipotesi in cui il procedimento regredisca a seguito di un evento sopravvenuto, quale la mancata approvazione od omologazione della proposta sottoposta al voto dei creditori o l’annullamento a seguito di reclamo ai sensi dell’art. 26 l. fall., del decreto del giudice delegato che ha avviato l’iter di approvazione.
2 Il decreto che dispone la comunicazione ai creditori della proposta di concordato fallimentare può essere revocato dallo stesso giudice delegato che lo ha emesso esclusivamente per ragioni di legittimità attinenti alla sussistenza dei presupposti formali ed alla regolarità della procedura; il potere di arresto del procedimento non potrà, invece, essere esercitato dal giudice delegato nell’ipotesi in cui sopravvenga una nuova proposta di concordato più favorevole di quella comunicata ai creditori, posto che la valutazione di convenienza da parte del giudice delegato è palesemente incompatibile con la nuova ripartizione dei poteri degli organi del concordato fallimentare dopo la riforma, la quale attribuisce ai creditori (direttamente tramite il voto ed indirettamente tramite il potere di diritto di scelta attribuiti al comitato) le valutazioni aventi ad oggetto la convenienza della proposta di sottrarre al giudice delegato il controllo di merito sulla stessa [T. Pordenone 8.11.2010].
3 Non è validamente espressa la comunicazione di dissenso sulla proposta di concordato fallimentare comunicata non alla cancelleria del tribunale, come prevede l’art. 125, c. 2, l. fall., bensì al curatore a mezzo PEC [C. 12.12.2016, n. 25416].