[1] In caso di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale, per le azioni revocatorie relative agli atti del debitore, compiuti dopo la chiusura della procedura, i termini stabiliti dagli articoli 164, 166 e 167, sono computati dalla data della sentenza di riapertura.
[2] Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all’articolo 169, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura della procedura.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. I casi di riapertura della liquidazione giudiziale - II. Il procedimento di riapertura - III. Il concorso tra nuovi e vecchi creditori - IV. Gli effetti della riapertura della liquidazione sugli atti pregiudizievoli ai creditori.
I. I casi di riapertura della liquidazione giudiziale
I.I casi di riapertura della liquidazione giudiziale1 La liquidazione giudiziale in precedenza chiusa può essere riaperta - sempre che non sia stata dichiarata l’esdebitazione - su ricorso del debitore o di un creditore, vecchio o nuovo; non invece su istanza del curatore o d’ufficio; la norma di cui all’art. 237 CCII prevede la riapertura solo se la chiusura è stata disposta (i) per mancanza di attivo o (ii) per ripartizione integrale dell’attivo realizzato e se sussiste per i creditori vecchi e nuovi una convenienza economica.
2 La riapertura non è una revoca del decreto di chiusura, ma il proseguimento della liquidazione giudiziale precedente e presuppone il rinvenimento di nuove attività (non, però, le risorse che derivano dalla conclusione delle liti attive che vanno distribuite fra i creditori ex art. 234 CCII), atte a rendere utile un ulteriore riparto a favore dei creditori vecchi e nuovi.
3 Alla domanda di riapertura va allegato un elenco dei creditori per porre il tribunale in condizione di verificarne il presupposto. Perché possa essere riaperta la liquidazione giudiziale non deve essere stata iniziata una nuova attività di impresa nel qual caso sarebbe necessario valutare l’esistenza degli autonomi presupposti di una nuova liquidazione giudiziale. Del pari la riapertura della liquidazione giudiziale dovrebbe ritenersi preclusa laddove sia trascorso, nel frattempo, un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese ma a questa conclusione potrebbe essere opposto che la previsione del termine quinquennale contenuta nell’art. 237 potrebbe avere il valore di deroga rispetto all’art. 33 CCII. Cfr. [F711] .
II. Il procedimento di riapertura
II.Il procedimento di riapertura1 Il ricorso per la riapertura deve essere depositato nella cancelleria del tribunale che ha pronunciato la chiusura e il procedimento - analogamente a quello di dichiarazione - presuppone la comparizione del debitore per l’esercizio del diritto di difesa.
2 Il procedimento si svolge in camera di consiglio e, se sussistono i presupposti, il tribunale pronuncia con sentenza la riapertura della procedura dando conto in motivazione della ragione per la quale si ritiene utile la riapertura, sì che questa potrebbe essere negata anche sulla base di valutazioni di opportunità.
3 La sentenza, provvisoriamente esecutiva, produce i suoi effetti dal momento del deposito in cancelleria ed è impugnabile con il reclamo ai sensi dell’art. 51 CCII. Il rigetto dell’istanza può essere impugnato col mezzo del reclamo e, per analogia, il reclamo va proposto ai sensi dell’art. 50 CCII. Cfr. [F712].
4 La sentenza di riapertura deve essere pronunciata nel termine di cinque anni dal decreto di chiusura, non valendo come effetto interruttivo del termine la sola presentazione dell’istanza; successivamente alla riapertura si applicano le norme comuni della procedura concorsuale.
III. Il concorso tra nuovi e vecchi creditori
III.Il concorso tra nuovi e vecchi creditori1 In caso di riapertura della liquidazione giudiziale la massa passiva è unica e formata da nuovi e vecchi creditori; questi ultimi non dovranno proporre una nuova domanda di credito salvo che intendano richiedere gli interessi maturati nel periodo intercorrente tra l’originaria sentenza e la riapertura o l’ammissione di ulteriori crediti non insinuati o successivi alla liquidazione giudiziale.
2 I precedenti provvedimenti di ammissione sono immutabili; quindi, i creditori esclusi nella fase precedente restano tali salvo che non siano intervenute sentenze che accertano la sussistenza di crediti non ammessi. A seguito della riapertura della liquidazione giudiziale verrà quindi a crearsi una massa passiva unica che terrà conto delle eventuali cause di prelazione.
3 I vecchi creditori partecipano alle ripartizioni per le sole somme loro spettanti al momento della riapertura, al netto di precedenti ripartizioni. Le somme già corrisposte possono essere annotate sulle domande di credito su segnalazione dello stesso creditore. Cfr. [F713].
IV. Gli effetti della riapertura della liquidazione sugli atti pregiudizievoli ai creditori
IV.Gli effetti della riapertura della liquidazione sugli atti pregiudizievoli ai creditori1 Il legislatore ha fissato la decorrenza dei termini delle azioni di cui agli artt. 164, 166 e 167 per tutti gli atti posti in essere dal debitore dopo la chiusura della liquidazione giudiziale. Il fatto che la norma regoli solo la decorrenza di alcune azioni non impedisce che anche le azioni di cui agli artt. 165, 167 e 168 siano esperibili. Sempre in tema di azioni di ripristino del patrimonio del debitore, è pacifico che possano essere riassunte azioni revocatorie già iniziate prima della chiusura ed interrottesi, purché nelle more non estinte, mentre controversa è la possibilità di iniziare revocatorie nuove sempre relative alla liquidazione giudiziale chiusa. In tale ipotesi, il termine per la proposizione delle azioni deve essere computato con riferimento alla sentenza disposta ex art. 49.
2 L’art. 239 CCII contiene una rigida limitazione in capo al debitore della disponibilità del proprio patrimonio, maggiormente penalizzante rispetto a quanto disposto dall’art. 163 CCII; sono infatti privi di efficacia nei confronti di vecchi e nuovi creditori tutti gli atti a titolo gratuito dallo stesso posti in essere nel periodo intercorrente tra la chiusura e riapertura della liquidazione giudiziale; ovviamente l’inefficacia può essere fatta valere solo se la liquidazione giudiziale è riaperta.
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
G.D.: dr……….
Curatore: ………
Sent. n.: ………
***
Il Sig………. [La Società ………] rappresentato e difeso dall’Avv………. presso il cui studio in ……… Via ……… ha eletto domicilio come da delega in calce al [a margine del] presente atto [ovvero: in forza di procura speciale per atto di Notaio ……… n. ……… Rep. in data ……… qui allegata in copia conforme],
PREMESSO
- che codesto Tribunale in data ……… dichiarava la liquidazione giudiziale ………, ed in data ……… ne dichiarava la chiusura a norma dell’art. 233, lett………., CCII.;
- che dalla chiusura della liquidazione giudiziale sono trascorsi ………;
- che nel patrimonio del debitore esistono ancora le seguenti attività ………, come risulta dalla allegata documentazione (v.doc. n………., n……….);
- che il presumibile valore di tali beni (euro ………) comporterebbe, ove liquidati, la corresponsione ai creditori privilegiati [chirografari] di una percentuale non inferiore al ………% dei rispettivi crediti;
- che l’istante è creditore del debitore per euro ……… come risulta dagli atti della procedura [ovvero: dalla allegata documentazione, v. doc. n. ………, n. ………];
- che non è intervenuta l’esdebitazione
CHIEDE
che codesto Tribunale, previa fissazione dell’udienza di cui all’art. 41 CCII voglia ordinare con sentenza la riapertura della liquidazione giudiziale in oggetto.
Allega: ………
Luogo, data ………
Firma ………
N………. Sent.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
riunito in camera di consiglio con l’intervento dei sigg. magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto: riapertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ………
Visto il ricorso con il quale il creditore ………
………
……… [i creditori] ha [nno] chiesto la riapertura della liquidazione giudiziale dell’impresa sopra indicata;
[Vista la richiesta con la quale il sig. ……… nella sua qualità di legale rappresentante della società ……… ha chiesto la riapertura in proprio della liquidazione giudiziale].
Ritenuta la competenza del giudice adito in quanto la procedura concorsuale originaria è stata aperta e chiusa da questo Tribunale.
Rilevato che il debitore è stato posto nelle condizioni di difendersi e di contraddire in udienza come risulta dal ricorso notificato ………
Rilevato che il fallimento è stato chiuso ai sensi dell’art. 233, lett………., CCII e che pertanto sussiste l’ipotesi prevista dall’art. 237, c. 1, CCII
Rilevato che non sono ancora decorsi cinque anni dal decreto di chiusura.
Ritenuto che nel patrimonio del debitore esistono attività in misura di euro ……… [ovvero liquidabili con un presumibile ricavato di euro ………], sì che tenuto conto dei crediti rimasti insoddisfatti per euro ………, è verosimile che si pervenga ad una utile distribuzione ………
………
Ritenuto che nel caso di specie non opera l’esdebitazione in quanto ………
Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la riapertura della liquidazione giudiziale
P.Q.M.
Visto l’art. 237 CCII
ORDINA
la riapertura della liquidazione giudiziale dell’impresa ………, con sede in ………;
NOMINA
il dott………. Giudice delegato alla procedura;
NOMINA
Il ……… [dott.-rag.-avv.], con studio in ………, curatore della liquidazione giudiziale ………;
ORDINA
ordina a ……… il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei
casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’art. 39 CCII
STABILISCE
che si procederà all’esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato all’udienza del ………, ad ore ………
ASSEGNA
ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza fissata per l’esame dello stato passivo per l’inoltro delle domande di insinuazione al curatore con le modalità di cui all’art. 201 CCII
AUTORIZZA
Il curatore con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’art. 21, d.l. 31.5.2010, n. 78, convertito dalla l. 30.7.2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice
DICHIARA
la sentenza immediatamente produttiva di effetti.
Così deciso in camera di consiglio in data ………
Il Giudice est……….
Il Presidente ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
G.D.: dr……….
Curatore: ………
Sent. n.: ………
***
Il Sig………. [La Società ………] rappresentato e difeso dall’Avv………. presso il cui studio in ……… Via ……… ha eletto domicilio come da delega in calce al [a margine del] presente atto [ovvero: in forza di procura speciale per atto di Notaio ……… n. ……… Rep. in data ……… qui allegata in copia conforme],
PREMESSO
- che codesto Tribunale in data ……… ha dichiarato la liquidazione giudiziale ………, ed in data ……… ne ha dichiarato la chiusura a norma dell’art. 233, lett………., CCII;
- che con sentenza del ……… il Tribunale di ……… ha disposto la riapertura della liquidazione giudiziale;
- che il sottoscritto creditore aveva presentato domanda di ammissione al passivo nella liquidazione giudiziale chiusa formulando una richiesta di ammissione in via chirografaria per euro ………;
- che il Giudice delegato ha accolto la domanda e ha dichiarato esecutivo lo stato passivo con decreto del ………;
- che contro tale decreto non è stata proposta impugnazione;
- che, pertanto, è interesse del sottoscritto confermare la domanda di ammissione al passivo non avendo altri crediti da vantare;
CHIEDE
La conferma dell’ammissione al passivo in via chirografaria del proprio credito per euro ………
Allega: ………
Luogo, data ………
Firma ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. La riapertura del fallimento - II. La formazione di un’unica massa passiva - III. Le nuove azioni revocatorie.
I. La riapertura del fallimento
I.La riapertura del fallimento1 Qualora emergano nuove sopravvenienze attive ovvero attività preesistenti, dopo la cancellazione dal registro delle imprese di una società già dichiarata fallita, può ammettersi la riapertura del fallimento entro il termine quinquennale di cui all’art. 121 l. fall., quindi anche oltre il termine di un anno dalla cancellazione, ex art. 10 l. fall., al fine di evitare un’ingiustificata compressione dei diritti dei creditori e garantire, così, la par condicio creditorum [T. Prato 25.2.2014, n. 3885, Ilfallimentarista.it 2014]. La sentenza che dispone la riapertura del fallimento non costituisce provvedimento dichiarativo ex novo dell’avvio della procedura concorsuale; conseguentemente, non occorre effettuare una nuova valutazione dei criteri di collegamento per stabilire il foro competente in quanto l’effetto è circoscritto alla reviviscenza del precedente iter illo tempore conchiuso il quale, pur distinto, non veste carattere di autonomia [C. s.u. 2.11.2007, n. 23032, I 2007, 1723]. Il fallimento riaperto non può essere considerato né una mera prosecuzione del fallimento precedentemente chiuso né un procedimento nuovo e diverso tout court, bensì deve esservi attribuita natura mista, quale procedura in parte connessa alla vecchia e in parte autonoma; in particolare, il nesso di continuità consiste, e si esaurisce, nel fatto che tutte le acquisizioni derivanti dal fallimento precedentemente chiuso assumono la rilevanza di accertamenti non più discutibili; mentre, per il resto, l’ulteriore attività da svolgere nel fallimento riaperto non può che essere libera da vincoli, ricadendo dunque tutte le nuove evenienze sotto il regime disciplinare vigente al momento della riapertura [T. Roma 1.7.2009, Fall 2010, 723]. La riapertura del fallimento integra una riviviscenza della procedura originaria; ne consegue che il debito assunto dal fallito in costanza della fase iniziale del suo fallimento rimane inefficace rispetto ai creditori anche nella fase successiva [C. I 20.9.2017, n. 21846, D&G 2017; C. I 13.9.2017, n. 21219, RDottComm 2017, 588]. La riapertura del fallimento, nei casi espressamente previsti dall’art. 121 l. fall., può essere ordinata esclusivamente su istanza del debitore o di qualunque creditore, restando esclusa l’ammissibilità della riapertura d’ufficio, ovvero su istanza del p.m. oppure dell’ex curatore [C. I 4.5.2005, n. 9257].
2 Il decreto con cui la Corte d’Appello, in sede di reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza del creditore di riapertura del fallimento, conferma il predetto diniego, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poiché tale provvedimento non incide in via sostanziale e definitiva sul diritto del creditore stesso, il quale può riproporre la propria istanza ovvero anche agire in sede ordinaria, con azione di accertamento o di condanna [C. I 19.6.2008, n. 16656, Fall 2008, 1349]. Il provvedimento con il quale la Corte d’Appello, accogliendo il reclamo proposto contro il decreto di diniego di riapertura del fallimento, disponga la trasmissione degli atti al tribunale per la nuova dichiarazione di fallimento, in quanto privo dei requisiti della definitività e della decisorietà, non può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione [C. I 14.12.2006, n. 26831, FI 2007, I, 1172; C. App. Palermo 5.10.2021, n. 1598, DeJure].
3 La sentenza di riapertura del fallimento deve essere pubblicata, a sensi dell’art. 121, c. 1, l. fall., entro il termine improrogabile di cinque anni decorrente dal decreto di chiusura. Ai fini del rispetto della norma citata, non rileva il deposito, entro il suddetto termine quinquennale, dell’istanza di riapertura del fallimento, effettuato dal debitore o da un creditore [C. I 25.11.1993, n. 11654, FI 1994, I, 741] .
II. La formazione di un’unica massa passiva
II.La formazione di un’unica massa passiva1 La riapertura del fallimento conseguente alla risoluzione del concordato fallimentare comporta la reviviscenza dell’originaria procedura concorsuale, e non una nuova, autonoma procedura. Ne consegue che ove tale risoluzione, benché pronunciata successivamente all’entrata in vigore dei d.lgs. 9.1.2006, n. 5 e 12.9.2007, n. 169, riguardi un concordato fallimentare omologato anteriormente ad essi, si producono gli effetti di cui agli artt. 122 e 123 l. fall., nei rispettivi testi previgenti, ed al fallimento riaperto, in quanto nuova fase di una procedura che era stata definita secondo la legge anteriore, continuano ad applicarsi le norme preesistenti, atteso il chiaro tenore testuale dell’art. 22 del citato d.lgs. n. 169/2007 [C. I 29.3.2016, n. 6043; C. I 5.4.2013, n. 8427]. La riapertura del fallimento costituisce un fenomeno di reviviscenza, ovvero di prosecuzione nel segno dell’unitarietà, della procedura originaria, atteso che la riapertura prescinde dall’accertamento dell’attuale sussistenza dei presupposti del fallimento, senza che in proposito rilevi la dimensione temporale stabilita dall’art. 10 l. fall., e il debito assunto dal fallito in costanza della fase iniziale del suo fallimento rimane inefficace, ex art. 44 l. fall., rispetto ai creditori anche nella fase successiva, essendo il disposto dell’art. 122 l. fall. riferibile ai soli crediti sorti per l’attività del debitore successiva alla chiusura del suo fallimento, come pure anteriore alla riapertura del medesimo [C. I 13.9.2017, n. 21219, GCM 2017]. L’obbligazione assunta dal fallito in costanza di procedura, ancorché inefficace rispetto alla massa ex art. 44 l. fall., è perfettamente valida inter partes e quindi, una volta chiusa la procedura concorsuale, il creditore può azionarla nei confronti del suo debitore; se, per una qualsiasi ragione (anche per risoluzione del concordato fallimentare omologato), il fallimento viene riaperto, il nuovo creditore potrà legittimamente insinuarsi nello stesso, concorrendo al riparto ai sensi dell’art. 122 l. fall. [T. Taranto 10.10.2012, Fall 2013, 617].
III. Le nuove azioni revocatorie
III.Le nuove azioni revocatorie1 La riapertura del fallimento conseguente alla risoluzione del concordato fallimentare comporta la reviviscenza dell’originaria procedura concorsuale, e non una nuova, autonoma procedura. Ne consegue che ove tale risoluzione, benché pronunciata successivamente all’entrata in vigore dei d.lgs. 9.1.2006, n. 5 e 12.9.2007, n. 169, riguardi un concordato fallimentare omologato anteriormente ad essi, si producono gli effetti di cui agli artt. 122 e 123 l. fall., nei rispettivi testi previgenti, ed al fallimento riaperto, in quanto nuova fase di una procedura che era stata definita secondo la legge anteriore, continuano ad applicarsi le norme preesistenti, atteso il chiaro tenore testuale dell’art. 22 del citato d.lgs. n. 169/2007 [C. I 29.3.2016, n. 6043; C. I 5.4.2013, n. 8427].