[1] Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.
[2] Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.
[3] Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del debitore non ancora rimborsati.
[4] Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l’ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell’articolo 131. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia.
[5] Il giudice, anche se è intervenuta l’esdebitazione del debitore, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al comma 4, dispone la distribuzione delle somme non riscosse fra i soli richiedenti e in base all’articolo 221.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Il rendiconto della gestione - II. Il procedimento per l’approvazione del rendiconto di gestione - III. La ripartizione finale.
I. Il rendiconto della gestione
I.Il rendiconto della gestione1 Il curatore è un soggetto che amministra il patrimonio del debitore e come in tutte le ipotesi di amministrazione di beni altrui è previsto che alla cessazione dell’incarico colui che ha gestito cose di altri debba dare il conto della gestione. Nella liquidazione giudiziale il rendiconto viene presentato dal curatore prima della chiusura e prima della predisposizione del riparto finale (nonché in ogni altro caso in cui cessi dalle funzioni prima della chiusura).
2 Il curatore presenta il conto della propria gestione dando atto analiticamente, col supporto documentale, dell’amministrazione del patrimonio, fornendo una «esposizione analitica delle operazioni contabili e delle attività di gestione della procedura». L’atto del curatore non è un semplice rendiconto di cassa bensì una particolareggiata descrizione dell’attività svolta con evidenziazione delle entrate ed uscite di denaro che la stessa ha comportato, al fine di dare la prova che l’incarico è stato gestito con diligenza, affinché possa essere operato un sindacato sul merito della gestione; il rendiconto deve essere predisposto in modo tale da consentire un esame di legittimità e di merito dell’opera del curatore. Cfr. [F684] [F685].
3 Il rendiconto va redatto in ogni caso e quindi anche quando vi sia mancanza di attivo e tanto è confermato dal tenore della norma che usa l’espressione «in ogni caso», nonché dal fatto che il curatore è tenuto a giustificare il perché non sia stato acquisito attivo.
4 Il Curatore deposita il rendiconto al giudice delegato che può richiedere le opportune integrazioni o, semplicemente, fissare l’udienza nella quale ogni interessato potrà presentare le proprie osservazioni.
II. Il procedimento per l’approvazione del rendiconto di gestione
II.Il procedimento per l’approvazione del rendiconto di gestione1 Il procedimento per l’approvazione del conto prende avvio con l’inoltro da parte del curatore dell’avviso di deposito del conto, a mezzo posta elettronica certificata, in modo che i creditori abbiano almeno quindici giorni di tempo fra la comunicazione e l’udienza. Cfr. [F686] [F687].
2 Debbono essere avvisati i creditori ammessi al passivo, coloro che hanno proposto opposizione, i creditori in prededuzione non soddisfatti ed il debitore (o l’amministratore della società in liquidazione giudiziale); l’avviso contiene l’invito a prendere visione del conto, nonché della documentazione relativa, per le eventuali osservazioni e contestazioni che vanno presentate almeno cinque giorni prima dell’udienza con atto da trasmettere al curatore a mezzo posta elettronica certificata. Cfr. [F688] [F689].
3 Se all’udienza non sono sollevate contestazioni, il giudice delegato approva il rendiconto con decreto. L’approvazione del rendiconto preclude ogni ulteriore possibilità (a qualunque titolo) di agire nei confronti del curatore anche in sede extraconcorsuale per ciò che attiene ai profili della gestione, salvo che il decreto di approvazione non sia impugnato con reclamo ex art. 124 CCII. Il decreto con cui la corte di appello provvede in sede di reclamo ex art. 124 può essere gravato con ricorso straordinario per cassazione qualora in relazione alle statuizioni adottate il provvedimento assuma natura «decisoria» e, per altro verso, si qualifichi con carattere di «definitività», perché non altrimenti impugnabile.
4 I soggetti legittimati a proporre le osservazioni o contestazioni sono il debitore (o il legale rappresentante della società in procedura), i creditori ammessi e quelli che pur non ammessi abbiano proposto opposizione allo stato passivo, nonché il curatore subentrato; è privo di legittimazione il creditore non ammesso in quanto carente di interesse, essendo estraneo ai risultati dell’amministrazione del patrimonio e non essendo previsti accantonamenti a garanzia dei crediti contestati.
5 Se all’udienza si raggiunge un accordo sulle osservazioni/contestazioni il conto viene approvato, eventualmente anche apportandovi delle modifiche. Altrimenti, il giudice fissa un’udienza davanti al collegio per la trattazione del procedimento secondo le regole di cui agli artt. 737 ss. c.p.c. Nel giudizio che si instaura ai sensi dell’art. 231, in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione del curatore, l’oggetto del processo può non essere limitato alla censura sugli errori materiali, le omissioni ed i criteri di conteggio adottati, ma può espandersi anche all’accertamento delle responsabilità del curatore medesimo.
III. La ripartizione finale
III.La ripartizione finale1 Quando è ultimata la liquidazione dell’attivo il curatore deve procedere al riparto finale; peraltro, poiché nel riparto finale debbono essere precisate le risorse liquide che debbono essere destinate, definitivamente, ai creditori, il procedimento presuppone che il curatore abbia presentato il rendiconto di gestione e abbia chiesto la liquidazione del proprio compenso. Non è, invece, necessario che tutte le contestazioni sui crediti siano risolte. Cfr. [F690].
2 La struttura del progetto ed il suo iter di approvazione seguono le regole del riparto parziale già evidenziate con una sola parziale eccezione per gli accantonamenti. Infatti, nel riparto finale gli accantonamenti precedentemente effettuati vengono distribuiti per intervenuta definizione delle contestazioni, eccettuati i crediti sottoposti ancora a condizione sospensiva all’atto della ripartizione, per i quali all’accantonamento si sostituisce un deposito vincolato specifico a favore del creditore.
3 Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono, siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del debitore non ancora rimborsati. Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l’ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell’art. 131 CCII. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all’entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Cfr. [F691] [F692] [F693] [F694].
4 Un ulteriore accantonamento a garanzia può essere operato a favore dei creditori per i quali, all’atto del riparto, è pendente un giudizio di opposizione anche se il giudice delegato non ha emesso alcun provvedimento cautelare, là dove non sia stata prestata la garanzia da parte del creditore, garanzia che permette l’inclusione nel piano di riparto.
5 Per evitare strascichi successivi alla chiusura della liquidazione giudiziale, si prevede che le somme disposte a favore dei creditori che dovessero risultare irreperibili vengano depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato, con ciò consentendosi al creditore di rivendicare la somma di cui è titolare entro il termine di cinque anni dalla chiusura della procedura; trascorso tale termine, le somme sono distribuite ai creditori che ne facciano richiesta, ovvero incamerate dallo Stato. Cfr.[F695].
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
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LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
G.D……….
Curatore ………
Sentenza del ………
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CONTO DELLA GESTIONE
Ill.mo Signor Giudice Delegato
il sottoscritto ………, designato Curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe
PREMESSO
- che tutte le posizioni creditorie sono state definite;
- che la curatela ha realizzato tutte le attività acquisite e che non sussistono possibilità concrete di acquisirne neppure in futuro attraverso azioni giudiziali;
- che in particolare ……… (esporre le attività di gestione della procedura).
PRESENTA
alla S.V. Ill.ma il conto della gestione, come previsto dall’art. 231 CCII:
ENTRATE
Ricavi vendite beni immobili euro ………
Ricavi vendite beni mobili euro ………
Realizzo crediti euro ………
Interessi attivi su c/c sino al giorno ……… euro ………
IVA su realizzo vendite euro ………
euro ………
Totale euro ………
USCITE
Spese di gestione immobili euro ………
Compensi e spese legali euro ………
Compensi e spese a periti incaricati vari euro ………
Compensi e spese al curatore euro ………
Riparti parziali: al privilegio (………%) euro ………
Riparti parziali: al chirografo (………%) euro ………
Accantonamenti ex art. 113 CCII euro ………
Ritenute fiscali su interessi euro ………
IVA a debito euro ………
euro ………
Totale euro ………
Riepilogo:
Entrate: euro ………
Uscite: euro ………
Differenza euro ………
Tale somma si trova depositata sul conto corrente della procedura presso la Banca ……… e sarà utilizzata - dedotte le competenze e le spese del Curatore, nonché le spese successive - per pagare i creditori nella proporzione risultante dal piano di riparto definitivo.
Il curatore illustra, altresì, lo svolgimento della procedura ………
Il sottoscritto curatore
In data……… ha provveduto a trascrivere la sentenza ………
In data ……… ha avviato le operazioni di inventario che sono terminate ………
In data ………ha depositato il progetto di stato passivo………
In data ……… ha depositato la relazione ex art. 130 CCII
In data ……… ha presentato il programma di liquidazione la cui esecuzione è iniziata ………
L’attività di liquidazione si è svolta con le seguenti modalità ………
In data ………è stato depositato il primo riparto parziale ………
Tutto ciò premesso
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma voglia ordinare il deposito in cancelleria del conto che precede, fissando l’udienza nella quale ogni interessato potrà presentare le sue osservazioni o contestazioni.
Con osservanza
Luogo, data ………
Il Curatore ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
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LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
G.D……….
Curatore ………
Sentenza del ………
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CONTO DELLA GESTIONE
Ill.mo Signor Giudice Delegato
il sottoscritto ………, designato Curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe
PREMESSO
- che è ormai scaduto il termine di cui all’art. 206 CCII, senza che sia stata proposta opposizione alcuna allo stato passivo reso esecutivo;
- che la curatela non ha potuto acquisire attività alcuna né esistono possibilità concrete di acquisirne neppure in futuro attraverso azioni giudiziali. Infatti ………
- che nessuna altra iniziativa può essere utilmente adottata;
- che per una più approfondita valutazione rinvia a quanto contenuto nella Relazione ex art. 130 CCII
PRESENTA
alla S.V. Ill.ma il conto della gestione, come previsto dall’art. 231 CCII:
ENTRATE euro ………
USCITE euro ………
e rispettosamente
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma voglia ordinare il deposito in cancelleria del conto che precede, fissando l’udienza nella quale ogni interessato potrà presentare le sue osservazioni o contestazioni.
Con osservanza
Luogo, data ………
Il Curatore ………
IL GIUDICE DELEGATO
letto il rendiconto di gestione presentato dal curatore,
visti gli artt. 231 CCII e 737 c.p.c.
ORDINA
il deposito in cancelleria del rendiconto in data [………].
MANDA
al Curatore di dare comunicazione a mezzo PEC a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso un giudizio di opposizione, impugnazione o revocazione ex art. 206 CCII, nonché per i creditori in prededuzione non ancora soddisfatti
FISSA
L’udienza per l’approvazione del conto per il giorno………
Luogo, data ………
Il Giudice delegato ………
Raccomandata a/r
Avviso a mezzo PEC
Luogo, data ………
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
***
Ai sensi dell’art. 231 CCII comunico che l’Ill.mo Signor Giudice Delegato alla procedura ha ordinato il deposito in Cancelleria del rendiconto presentato dal sottoscritto Curatore, del quale è possibile prendere visione.
Ha inoltre fissato l’udienza del giorno ……… alle ore ………; gli interessati possono presentare osservazioni o contestazioni non oltre cinque giorni prima dell’udienza, mediante trasmissione di comunicazione con le modalità di cui all’art. 201, c. 2, CCII.
Distinti saluti
Il Curatore ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
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LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
G.D……….
Curatore ………
Sentenza del ………
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Addì ……… del mese di ……… dell’anno ……… avanti l’Ill.mo Signor Giudice Delegato Dott………. sono comparsi:
il Curatore ………
Il Curatore esibisce la prova delle comunicazioni inviate a mezzo ……… ai creditori ed all’Amministratore della Società debitrice per avviso di deposito del conto della gestione e della fissazione della presente udienza.
Nessuno dei creditori è oggi presente.
Preso atto che nessuna contestazione risulta pervenuta né viene qui sollevata
IL GIUDICE DELEGATO
Letto l’art. 231 CCII
DICHIARA APPROVATO
il suddetto conto della gestione.
Luogo, data ………
Il Giudice delegato ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
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LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
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Addì ……… del mese di ……… dell’anno ……… avanti l’Ill.mo Signor Giudice Delegato dott………. sono comparsi:
il Curatore ………
Il Curatore esibisce la prova delle comunicazioni a mezzo ……… inviate ai creditori ed all’Amministratore della Società debitrice per avviso di deposito del conto della gestione e della fissazione della presente udienza.
Sono altresì presenti ………
………
………
i quali svolgono le seguenti osservazioni: ………
………
In particolare, il creditore ……… contesta che ………
………
IL GIUDICE DELEGATO
Preso atto che sono state presentate contestazioni al rendiconto e che non è possibile risolverle in questa sede, visto l’art. 231, c. 4, CCII fissa per il giorno ……… ore ……… l’udienza dinanzi al collegio ai sensi dell’art. 737 c.p.c.
Invita il curatore e coloro che hanno depositato le osservazioni contestando l’operato del curatore, a depositare note illustrative almeno cinque giorni prima dell’udienza.
Luogo, data ………
Il Giudice delegato ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
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LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
G.D……….
Curatore ………
Sentenza del ………
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PROGETTO DI RIPARTIZIONE FINALE
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Ill.mo Signor Giudice Delegato
il sottoscritto ………, designato Curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe
PREMESSO
- che è stato approvato il conto della gestione e liquidato il compenso al curatore;
- che le somme disponibili risultano dal seguente prospetto:
a) somma disponibile
- come risultante dal rendiconto euro ………
- ulteriori interessi maturati sino al giorno ……… euro ………
b) somme da detrarre per:
- spese della procedura euro ………
- spese successive al rendiconto e preventivate sino alla chiusura euro ………
- compenso e spese al curatore euro ………
Totale euro ………
- che possono essere distribuite le somme già oggetto di accantonamento per euro ………;
- che dunque il saldo disponibile ammonta a euro ……… (a-b) e va distribuito secondo il seguente
DEPOSITA
Il seguente
PROGETTO DI RIPARTO FINALE DELL’ATTIVO
La somma disponibile consente il pagamento [integrale dei crediti in prededuzione ed il pagamento integrale dei crediti privilegiati secondo gli importi ammessi]:
a ……… euro ………
a ……… euro ………
a ……… euro ………
Totale euro ………
L’importo residuo di euro ……… va così ripartito tra i creditori chirografari nella misura del ………%:
a ……… euro ………
a ……… euro ………
a ……… euro ………
Totale euro ………
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma ordini il deposito in cancelleria, disponendo l’avviso ai creditori.
Con osservanza
Luogo, data ………
Il Curatore ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
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LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
G.D……….
Curatore ………
Sentenza del ………
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VERBALE DI DEPOSITO DI LIBRETTO GIUDIZIARIO NOMINATIVO
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Ill.mo Signor Giudice Delegato,
il sottoscritto ………, Curatore nella Procedura di Liquidazione giudiziale di cui in epigrafe
PREMESSO
- che in data ……… è stato dichiarato esecutivo il piano di riparto finale della liquidazione giudiziale;
- che il sottoscritto ha provveduto in data ……… all’invio ai creditori delle somme loro spettanti in base al predetto piano di riparto per mezzo di assegni circolari non trasferibili con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- che una raccomandata è ritornata al mittente in quanto il creditore destinatario risulta irreperibile;
- che pertanto si rende necessario, previa autorizzazione della S.V. Ill.ma, provvedere al deposito della somma spettante al Sig………., mediante istituzione di libretto giudiziario;
- che occorre altresì provvedere al pagamento dell’imposta di registro per la registrazione del verbale di deposito del predetto libretto;
- tutto ciò premesso ed esposto il sottoscritto
FA ISTANZA
perché la S.V. Ill.ma voglia autorizzarlo a dare disposizioni alla Banca ……… perché provveda a valere sulle somme di pertinenza del Sig………. portate da assegno circolare n………. emesso dal predetto Istituto a:
- pagare l’imposta di registro di mediante Mod. F23;
- consegnare il residuo a mani del curatore, in contanti, ai fini di potere procedere con il deposito giudiziario postale.
Con osservanza
Luogo, data ………
Il Curatore ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
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LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
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Il Giudice Delegato,
letta l’istanza che precede,
visto l’art. 232, u.c., CCII
DISPONE
che il curatore provveda a depositare le somme non riscosse su libretti di risparmio nominativi, intestati singolarmente ad ogni interessato, presso l’Istituto ………
Luogo, data ………
Il Giudice delegato ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
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LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
G.D……….
Curatore ………
Sentenza del ………
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Il sottoscritto ………, designato Curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe
PREMESSO
- che in data ……… è stato dichiarato esecutivo il piano di riparto finale della liquidazione giudiziale;
- che il sottoscritto ha provveduto in data ……… all’invio ai creditori delle somme loro spettanti in base al predetto piano di riparto per mezzo di assegni circolari non trasferibili con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- che una raccomandata è ritornata al mittente in quanto il creditore destinatario risulta irreperibile;
- che pertanto si è reso necessario, previa autorizzazione della S.V. Ill.ma, provvedere al deposito della somma spettante al Sig………., mediante istituzione di libretto giudiziario postale n……….;
tutto ciò premesso ed esposto il sottoscritto
DEPOSITA
il libretto giudiziario n………. per conto del Sig……….
Con osservanza
Luogo, data ………
Il Curatore ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
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LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
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Il Giudice Delegato,
letta l’istanza che precede,
rilevata la cessazione dello stato di irreperibilità che ha reso necessario il deposito di cui all’ultimo comma dell’art. 117 CCII
AUTORIZZA
lo svincolo della somma depositata presso l’Istituto ……… a favore di ………
Luogo, data ………
Il Giudice delegato ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
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LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
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Il Giudice Delegato,
letta l’istanza con la quale il creditore ……… chiede che gli venga assegnata la somma di euro ……… depositata su libretto ……… intestato al creditore irreperibile ……… come da decreto del G.D. del ………;
rilevato che sono decorsi più di cinque anni dalla costituzione del deposito;
rilevato che il creditore richiedente era stato ammesso in via privilegiata per euro ……… ed era rimasto insoddisfatto per euro ………;
ritenuto che l’importo versato sul libretto è inferiore al credito residuo di ………;
rilevato che dal piano di riparto a suo tempo reso esecutivo si ricava che non esistevano creditori poziori;
AUTORIZZA
lo svincolo della somma depositata presso l’Istituto ……… a favore di ………
Luogo, data ………
Il Giudice delegato ………
Raccomandata A.R.
PEC
Luogo, data ………
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LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
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Il sottoscritto creditore ……… dichiara di ricevere la somma di euro ……… a titolo di quota del maggior credito vantato nei confronti del debitore in conformità del piano di riparto finale, reso esecutivo con decreto del ………
Distinti saluti
Luogo, data ………
Firma ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. Il rendiconto del curatore. - II. L’approvazione del rendiconto. - III. La ripartizione finale e gli accantonamenti.
I. Il rendiconto del curatore
I.Il rendiconto del curatore1 In tema di fallimento, il curatore è tenuto a presentare, oltre ad una relazione strettamente contabile sul proprio operato - in cui vengono inserite una serie di entrate ed uscite - una relazione che indichi gli eventi storici che hanno generato tali effetti, illustrando anche le motivazioni e le ragioni che hanno supportato il proprio “modus operandi”, soprattutto alla luce dell’impatto che gli atti di gestione e conservazione hanno avuto sugli interessi di tutti i creditori. Il curatore, pertanto, deve dettagliare tutta la propria attività, compresa quella di natura amministrativa. Infatti, essendo la procedura concorsuale protratta per molto tempo, il curatore non si limita solo a liquidare l’eventuale attivo disponibile, ma compie tutta una serie di atti, a ciò prodromici, di gestione e conservazione del patrimonio dell’imprenditore fallito [T. Roma 20.9.2016, n. 17223, RG 2016]. In tutti i casi in cui da un rapporto discenda l’obbligo di un soggetto di fare conoscere i risultati dalla propria attività, in quanto influente (anche e solo) nella sfera di interessi patrimoniali altrui, l’avente diritto ha diritto a ottenere il relativo rendiconto che rinvia propriamente a quello disciplinato dagli artt. 263 ss. c.p.c. le cui disposizioni si pongono come schema generale di riferimento per il genere dei procedimenti di rendiconto. Deriva da quanto precede, pertanto, che non può condividersi l’assunto che nega la possibilità di equiparare il rendiconto ex art. 116 l. fall. al rendimento dei conti che è previsto e disciplinato negli artt. 263 ss. c.p.c. [C. I 25.1.2021, n. 1461, GD 2021]. L’obbligo di effettuare la comunicazione del rendiconto incombe sul curatore, malgrado il tenore dell’art. 116, c. 3, l. fall., applicabile ratione temporis, non avesse la stessa chiarezza che caratterizza l’attuale disposto della norma [C. I 28.11.2018, n. 30821, RCP 2019, 1187]. In caso di sostituzione del curatore nel corso della procedura fallimentare, il curatore subentrato è legittimato a contestare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 116 l. fall., il conto presentato dal curatore cessato, giacché egli agisce - così come nel correlato giudizio di responsabilità, che può introdurre ai sensi dell’art. 38 l. cit. - nell’interesse dell’intera massa concorsuale, comprensiva non solo dei creditori concorrenti, ma anche di quelli non ancora insinuati al passivo e che pertanto non hanno acquisito il titolo a contestare il conto [C. I 29.11.2004, n. 22472].
II. L’approvazione del rendiconto
II.L’approvazione del rendiconto1 Il decreto con cui il tribunale, in sede di reclamo ex art. 26 l. fall., decide sulla ritualità dello svolgimento del procedimento prefigurato dall’art. 116 l. fall., incidente su diritti delle parti e, in particolare, sul diritto del fallito a partecipare al giudizio medesimo, è impugnabile da quest’ultimo con ricorso straordinario per cassazione, dal momento che il provvedimento stesso ha, per un verso, natura decisoria sul predetto diritto attribuitogli dalla legge e, per altro verso, carattere definitivo, perché non altrimenti impugnabile [C. I 28.3.2000, n. 3696, Fall 2001, 47]. In tema di fallimento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale di approvazione del rendiconto del curatore, perché avverso tale provvedimento è esperibile il reclamo alla corte d’appello ai sensi dell’art. 26 l. fall. [C. I 20.6.2022, n. 19889, GCM 2022]. In tema di liquidazione coatta amministrativa, analogamente a quanto disposto dall’art. 116 l. fall. in materia di approvazione del rendiconto del curatore fallimentare, l’opposizione al piano di riparto di cui all’art. 213 l. fall., viene definita con provvedimento che, prescindendo dalla sua veste formale, ha natura di sentenza e soggiace, pertanto, all’ordinario regime impugnatorio, con la conseguente appellabilità ed inammissibilità del ricorso immediato per cassazione [C. I 20.9.2012, n. 15949, Fall 2013, 899]. In tema di rendiconto del curatore del fallimento, non è ricorribile per cassazione, ex art. 111 Cost., l’ordinanza del tribunale fallimentare che abbia dichiarato inammissibile il reclamo contro il provvedimento con cui il giudice delegato - in presenza di osservazioni del nuovo curatore sul rendiconto presentato dal curatore revocato - non abbia approvato il conto ed abbia fissato l’udienza davanti al collegio, a norma dell’art. 116, u.c. e dell’art. 189 c.p.c., atteso che tale provvedimento ha solo natura ordinatoria, essendo destinato a regolare lo svolgimento del processo in vista della (futura) decisione [C. I 17.5.1995, n. 5435, Fall 1996, 33].
2 Fra i soggetti legittimati a impugnare il rendiconto del curatore deve essere compreso anche il legale rappresentante della società fallita purché agisca prospettando tale qualifica, posto che altrimenti può presentare osservazioni ma non anche contestazioni [C. I 25.2.2005, n. 4086, FI 2005, I, 2048]. Il creditore non ammesso al passivo fallimentare - pur potendo, come ogni interessato, presentare - non è legittimato a proporre contestazioni al rendiconto predisposto dal curatore, a norma dell’art. 116 l. fall., perché non ha un interesse concreto ed attuale ad interloquire nella fase della procedura che tende a rendere edotti i creditori ammessi ed il fallito sui risultati dell’amministrazione del patrimonio di quest’ultimo [C. I 24.3.1993, n. 3500, GC 1993, I, 2713]. Nel giudizio sul rendiconto fallimentare, ex art. 116, c. 4, l. fall., il soggetto passivamente legittimato resta sempre il curatore in proprio, tenuto conto che l’oggetto del giudizio attiene comunque al controllo della gestione, fonte di eventuale responsabilità personale, del patrimonio del fallito da parte del curatore stesso [C. I 9.5.2014, n. 10111, D&G 2014].
3 Il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto, ai sensi dell’art. 116 l. fall., la verifica contabile e l’effettivo controllo di gestione, cioè la valutazione della correttezza dell’operato del curatore, della sua corrispondenza a precetti legali e ai canoni di diligenza professionale richiesta per l’esercizio della carica e degli esiti che ne sono conseguiti [C. VI 17.5.2017, n. 12346], la cui contestazione esige la deduzione e la dimostrazione dell’esistenza di pregiudizio almeno potenziale recato al patrimonio del fallito o agli interessi dei creditori, difettando altrimenti un interesse idoneo a giustificare l’impugnazione del conto stesso, mentre non occorre che già in tale giudizio sia fornita la prova del danno effettivamente concretizzatosi a seguito della dedotta mala gestio; le contestazioni rivolte a tale conto debbono a loro volta essere dotate di concretezza e specificità, non potendo consistere in un’enunciazione astratta delle attività cui il curatore si sarebbe dovuto attenere, ma piuttosto indicare puntualmente le vicende ed i comportamenti in relazione ai quali il soggetto legittimato imputa al curatore di essere venuto meno ai propri doveri, nonché le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da consentire la corretta individuazione della materia del contendere e l’efficace esplicazione del diritto di difesa del curatore cui gli addebiti siano rivolti [C. I 5.3.2019, n. 6377; C. I 13.4.2016, n. 7320; C. I 21.10.2010, n. 21653, Fall 2011, 494; C. I 13.6.2008, n. 16019, ivi, 2008, 1470; T. Roma 6.6.2018, n. 11489, RG 2018]. Il giudizio che s’instaura, ai sensi dell’art. 116 l. fall., in caso di mancata approvazione del rendiconto della gestione del curatore può avere ad oggetto non solo gli errori materiali, le omissioni ed i criteri di conteggio, ma anche il controllo della gestione del curatore stesso e l’accertamento delle sue personali responsabilità per il compimento di atti che abbiano arrecato pregiudizio alla massa o ai diritti dei singoli creditori [C. I 5.3.2019, n. 6377; C. 19.1.2000, n. 547, Fall 2000, 48; C. I 14.10.1997, n. 10028, ivi, 1998, 1123]. In tema di giudizio di rendiconto del curatore, ai sensi dell’art. 116 l. fall. - nel testo, ratione temporis vigente, anteriore al d.lgs. n. 5/2006 - la contestazione svolta dal debitore avanti al giudice delegato preclude che questi possa dichiarare l’approvazione del rendiconto stesso, essendo necessario rimettere le parti avanti al collegio, cui solo compete pronunciare in sede contenziosa [C. I 13.4.2016, n. 7320; C. I 6.8.2010, n. 18436]. Nel giudizio di impugnazione del rendiconto del curatore l’oggetto non è solo la verifica della gestione contabile della procedura in quanto il controllo può estendersi a sindacare l’opera prestata, i risultati ottenuti e la sollecitudine nel compimento delle attività che gli competono [C. I 29.11.2004, n. 22472, FI 2005, I, 2048; C. I 5.10.2000, n. 13274]. È manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale - in relazione all’art. 25 Cost. - dell’art. 116, u.c., l. fall., che consente al giudice delegato, in deroga alle disposizioni generali sulla designazione del giudice istruttore, di assumere “ipso iure” la veste di giudice istruttore nel giudizio contenzioso, che si instaura a seguito della mancata approvazione del conto presentato dal curatore [C. I 5.3.2019, n. 6377, GD 2019]. È ammissibile l’azione di responsabilità nei confronti del cessato curatore fallimentare, pur in assenza della previa revoca dell’incarico e nonostante l’avvenuta approvazione del rendiconto, in quanto, da un lato, nonostante l’art. 38 l. fall. preveda l’ipotesi della revoca del curatore prima dell’esercizio dell’azione di responsabilità, tale indicazione non deve considerarsi tassativa, bensì solo normale secondo l’id quod plerumque accidit, con esclusione, quindi, di ogni effetto preclusivo in dipendenza di dimissioni volontarie e preventive, accettate dall’ufficio e seguite da sostituzione, e dall’altro lato, perché l’approvazione del rendiconto non ha effetto preclusivo di detta azione, che ha la sua sede naturale, ma non esclusiva, nel giudizio di rendiconto, attesa l’ammissibilità della scissione del controllo gestionale da quello contabile [C. I 8.9.2011, n. 18438, GC 2012, I, 1019; T. Bari 18.7.2018, n. 3154, RD 2019; T. Salerno 16.5.2018, n. 1705, DeJure]. È giustificata la mancata approvazione del conto della gestione, reso dal curatore fallimentare, in presenza di condotte anche solo potenzialmente produttive di danno per la massa dei creditori, risultando irrilevante che tale danno potenziale sia stato in concreto evitato dall’esperimento, da parte di un curatore subentrato, dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore della società fallita, trascurata dal curatore originario a causa di omesse verifiche o controlli irregolari [C. I 16.2.2022, n. 5129, GCM 2022]. Qualora la curatela contesti il conto della gestione presentato dal curatore cessato per negligenza nella conduzione della procedura, senza, tuttavia, chiedere la sua condanna al risarcimento dello specifico danno così cagionato alla massa, il relativo giudizio, riguardando la sola domanda di non approvazione del rendiconto, non si pone in rapporto di pregiudizialità logico-giuridica, ex art. 295 c.p.c., rispetto all’azione di responsabilità autonomamente proposta nei confronti del medesimo curatore, atteso che il giudice del rendiconto valuta la sussistenza della contestata negligenza in via meramente incidentale e senza efficacia di giudicato, ai fini di quanto richiestogli, sicché l’eventuale sentenza di approvazione del rendiconto non preclude uno specifico autonomo accertamento da parte del giudice investito dell’azione di responsabilità [C. VI 14.1.2016, n. 529, GCM 2016].
III. La ripartizione finale e gli accantonamenti
III.La ripartizione finale e gli accantonamenti1 La ripartizione finale dell’attivo fallimentare non può aver luogo senza una opportuna disposizione di deposito o accantonamento per i crediti per i quali penda, in qualsiasi grado, giudizio di opposizione all’esclusione o di impugnazione della loro ammissione, pur se non vi sia alcun provvedimento cautelare provvisorio [C. 21.5.1984, n. 3114, Fall 1984, 1364; in senso contrario, C. I 24.5.2004, n. 9901, DF 2005, II, 406]. In tema di ripartizione dell’attivo nel fallimento, posto che il decreto di approvazione dello stato passivo, di cui all’art. 96 l. fall., se non impugnato, preclude ogni questione relativa all’esistenza del credito, alla sua entità, all’efficacia del titolo da cui deriva e all’esistenza di cause di prelazione, la sua intangibilità non ammette il riesame del credito da parte del giudice delegato in sede di finale distribuzione, mediante degradazione a chirografo, di un credito già ammesso in via ipotecaria [C. VI 14.5.2018, n. 11710; C. III 7.7.2016, n. 13941; C. I 1.4.2011, n. 7570, Fall 2001, 1318].
2 Nelle procedure fallimentari per le quali è applicabile ratione temporis l’art. 117 l. fall. nella versione ante d.lgs. n. 5/2006 non è possibile per i creditori rimasti insoddisfatti richiedere l’assegnazione delle somme non riscosse dai creditori che non si presentano o che sono irreperibili come oggi invece previsto dall’art. 117, c. 4, l. fall. (articolo modificato appunto con il d.lgs. 9.1.2006, n. 5 ed in vigore dal 16.7.2006). L’art. 117, c. 3, l. fall. nella versione ante modifica stabilisce infatti che le somme dovute ai creditori irreperibili vengono depositate presso un istituto di credito ed il relativo certificato di deposito equivale a quietanza con effetti analoghi al deposito liberatorio di cui all’art. 1210, c. 2, c.c. [C. I 28.2.2020, n. 5618, D&G 2020]. Nel caso di dichiarazione di fallimento anteriore all’entrata in vigore dell’art. 117, c. 5, l. fall., i depositi rimangono un tema interno al rapporto tra creditore irreperibile e depositario e quindi, in caso di prolungata inerzia del primo, sono passibili di prescrizione ordinaria, non essendo soggetti alla particolare disciplina di cui all’art. 2, d.l. n. 143/2008 sul Fondo Unico di Giustizia (FUG) che fanno comunque rientrare a favore del fondo (gestito da Equitalia Giustizia) i depositi non riscossi entro cinque anni [T. Milano 8.12.2020, RG 2021]. In ambito fallimentare, la disciplina in base alla quale le somme rivenienti dalla liquidazione dell’attivo ed assegnate, in sede di riparto, ai creditori irreperibili, sono versate, se da questi non reclamate, al Fondo Unico Giustizia, non vìola alcuna disposizione costituzionale né si pone in contrasto con l’art. 1 del Primo Protocollo aggiuntivo alla C.e.d.u., in quanto tali somme, dopo l’assegnazione, fuoriescono dalla disponibilità del fallimento e non possono formare oggetto di alcun diritto né dei creditori rimasti insoddisfatti né, a maggior ragione, del debitore fallito o dell’assuntore del concordato fallimentare [C. VI 22.11.2021, n. 36050, GCM 2022]. Ai sensi dell’art. 117, c. 3, l. fall., per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l’ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell’art. 34 l. fall. e, decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia [C. App. Venezia 26.1.2017, RG 2017]. È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto con il quale il tribunale fallimentare, in sede di reclamo, abbia confermato il decreto del G.D., adottato dopo la chiusura della procedura, che abbia rigettato la domanda di restituzione delle somme accantonate in favore dei creditori irreperibili proposta dal debitore, trattandosi di atto giudiziale assunto al di fuori delle competenze ormai cessate del tribunale fallimentare e privo dei connotati della decisorietà e definitività, potendo le istanze del fallito in relazione alle somme accantonate e mai riscosse dai creditori irreperibili essere fatte valere solo mediante l’introduzione di un giudizio di cognizione ordinario avanti al giudice competente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli eredi del fallito avverso il provvedimento con cui il G.D. aveva rigettato la richiesta di restituzione dei libretti di deposito intestati ai creditori irreperibili, ai sensi dell’art. 117, c. 3, l. fall. nel testo applicabile ratione temporis) [C. I 15.11.2018, n. 29466, GCM 2018; C. I 18.6.2018, n. 16072, GD 2018]. È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il giudice delegato rigetta le osservazioni al progetto di riparto finale dell’attivo, essendo il provvedimento reclamabile innanzi al tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’art. 26, c. 1, l. fall. [C. VI 5.10.2015, n. 19847, GCM 2015].