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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    216. Modalità della liquidazione

    Mostra tutte le note

    [1] I beni acquisiti all’attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal curatore ai sensi dell’articolo 129, comma 2. La relazione di stima deve essere depositata con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I modelli informatici delle relazioni di stima sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e, quando la stima riguarda un bene immobile, deve contenere le informazioni previste dall’articolo 173-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile. L’inosservanza della disposizione di cui al secondo periodo costituisce motivo di revoca dell’incarico. La stima può essere omessa per i beni di modesto valore. Il compenso dell’esperto è liquidato a norma dell’articolo 161, terzo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.

    [2] Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base delle stime effettuate ai sensi del comma 1, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Il curatore informa il giudice delegato dell’andamento delle attività di liquidazione nelle relazioni di cui all’articolo 130, comma 9. Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno tre esperimenti di vendita all’anno. Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo può essere ribassato fino al limite della metà rispetto a quello dell’ultimo esperimento. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 147, comma 2, il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore. Il provvedimento è attuato dal curatore secondo le disposizioni del giudice delegato, senza l’osservanza di formalità diverse da quelle stabilite dal giudice, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicatario se questi non lo esenta. Per l’attuazione dell’ordine di liberazione il giudice delegato può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il curatore intima di asportarli alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal curatore. Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il curatore, salvo diversa disposizione del giudice delegato, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene. (1)

    [3] Il curatore può proporre nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili. (4)

    [4] Le vendite di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche, salvo che tali modalità siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.

    [5] Il curatore effettua la pubblicità, sul portale delle vendite pubbliche, dell’avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico o della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile e può ricorrere anche a ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. Il termine può essere ridotto, previa autorizzazione del giudice delegato, esclusivamente nei casi di assoluta urgenza. (5)

    [6] Gli interessati a presentare l’offerta di acquisto formulano tramite il portale delle vendite pubbliche la richiesta di esaminare i beni in vendita. Essi hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato. La richiesta non può essere resa nota a persona diversa dal curatore o dal delegato alla vendita. L’esame dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell’identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro. (2)

    [7] L’offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito nell’avviso di cui al comma 5 o nell’ordinanza di vendita o se l’offerente non presta cauzione nella misura indicata. Le offerte di acquisto sono efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito nell’avviso di cui al comma 5 o nell’ordinanza di vendita e sono presentate tramite il portale delle vendite pubbliche. (6)

    [8] Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, 585 e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

    [9] Il curatore informa il giudice delegato e il comitato dei creditori dell’esito della procedura di vendita o liquidazione di ciascun bene entro cinque giorni dalla sua conclusione mediante deposito nel fascicolo informatico della documentazione relativa alla vendita. (3)

    [10] Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell’esecuzione dichiara l’improcedibilità dell’esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.

    [11] I dati delle relazioni di stima di cui al comma 1 sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell’ambito di rilevazioni statistiche nazionali e pubblicati sul portale delle vendite pubbliche.

    [12] Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del comma 2. (7)

    (1) Comma sostituito dall’art. 25, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020, e, successivamente, così modificato dall’art. 30, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dalla medesima data del 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del citato D.Lgs. n. 83/2022.

    (2) Comma così modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.

    (3) Comma così modificato dall’art. 25, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020, e, successivamente, dall’art. 30, comma 1, lett. e), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dalla medesima data del 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del citato D.Lgs. n. 83/2022.

    (4) Comma così sostituito dall’art. 30, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.

    (5) Comma così sostituito dall’art. 30, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.

    (6) Comma così modificato dall’art. 30, comma 1, lett. d), nn. 1) e 2), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.

    (7) Comma aggiunto dall’art. 30, comma 1, lett. f), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. La scelta delle modalità di vendita - II. La vendita dei beni immobili - III. Le regole specifiche della procedura competitiva.

    I. La scelta delle modalità di vendita

    I.La scelta delle modalità di vendita

    1 Per qualunque atto di liquidazione il curatore può organizzare il procedimento di vendita a sua discrezione purché all’interno del paradigma delle procedure competitive. Si tratta di una formula alquanto vaga che possiamo declinare in tre sub-paradigmi: (i) prima di avviare il procedimento di vendita, occorre che il curatore proceda alla stima del bene rivolgendosi a soggetti esperti del settore; soggetti che poi possono anche essere incaricati di procedere alla vendita; (ii) la decisione di porre in vendita il bene va adeguatamente pubblicizzata nelle forme ritenute più opportune a seconda della tipologia del bene; (iii) il procedimento deve essere governato dall’efficienza e dalla trasparenza: gli adempimenti previsti devono essere orientati a garantire il miglior realizzo possibile e in ogni caso quando vi sono più candidati all’acquisto è opportuno prestabilire dei meccanismi di gara.

    2 Nel contesto di questi principi che vanno già espressi nel programma di liquidazione, il curatore può poi scegliere modalità diverse, considerando che è opportuno, per quanto possibile, prevedere procedimenti che, con tutte le garanzie necessarie, simulino le vendite negoziali in modo che la platea dei possibili interessati sia quanto più vicina a quella che si muove sul libero mercato. La preferenza è data al modello delle cc.dd. vendite telematiche, ovverosia quelle “ospitate sul portale delle vendite pubbliche”. Cfr. [F657].

    3 Gli interessati a presentare l’offerta di acquisto possono formulare tramite il portale la richiesta di esaminare i beni in vendita e hanno diritto di esaminarli purché con mezzi idonei a garantire la riservatezza delle operazioni. A pena di inefficacia l’offerta deve pervenire entro il termine stabilito nell’ordinanza di vendita e deve essere cauzionata. Le offerte di acquisto sono efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito nell’avviso di vendita; il bando di vendita può prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente con applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

    II. La vendita dei beni immobili

    II.La vendita dei beni immobili

    1 Considerata la maggiore importanza e, di solito, il maggior valore, la legge prescrive un procedimento particolarmente formalizzato per la vendita dei beni immobili. Per questi il curatore deve porre in essere almeno tre esperimenti di vendita all’anno e, dopo il terzo esperimento andato deserto, il prezzo può essere ribassato fino al limite della metà rispetto a quello dell’ultimo esperimento. Per agevolare l’interesse del mercato è utile che gli immobili siano consegnati liberi da cose e da persone e in tal senso il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore. Cfr. [F658].

    2 Il provvedimento è attuato dal curatore secondo le disposizioni del giudice delegato, senza l’osservanza di formalità diverse da quelle stabilite dal giudice, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicatario se questi non lo esenta. Se nell’immobile si trovano beni mobili il curatore intima di asportarli alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal curatore. Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il curatore, salvo diversa disposizione del giudice delegato, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Cfr. [F659] [F660] [F661].

    III. Le regole specifiche della procedura competitiva

    III.Le regole specifiche della procedura competitiva

    1 La circostanza che la procedura competitiva si possa concludere con un atto traslativo di matrice negoziale (e non con il classico decreto di trasferimento tipico della procedura esecutiva singolare) impone determinate prescrizioni, tipiche del procedimento espropriativo. Così, il curatore deve sempre dare specifica comunicazione ai creditori muniti di una prelazione speciale sul bene, prima di avviare la procedura di vendita e ciò al fine di consentire a tali creditori di poter partecipare al concorso (ove non l’abbiano ancora fatto), posto che la vendita forzata ha effetto purgativo delle cause di prelazione. Dopo che si è concluso il procedimento di vendita, una volta riscosso l’intero prezzo, il giudice con decreto ordina la cancellazione delle iscrizioni prelatizie, dei pignoramenti e dei sequestri; il bene viene infatti trasferito all’acquirente libero da ‘pesi’. Cfr. [F662].

    B) Frmule

    B)Frmule
    F657
    AVVISO DI VENDITA COMPETITIVA ASINCRONA

    TRIBUNALE DI ………

    Sezione ………

    ***

    Liquidazione giudiziale n………./ ………

    Giudice delegato: ………

    Curatore: ………

    AVVISO DI VENDITA MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA ASINCRONA

    Il sottoscritto Avv………, con studio in ………, ………, curatore della procedura di liquidazione giudiziale in epigrafe,

    PREMESSO

    - che con sentenza n………, pubblicata ………, il Tribunale di ……… ha dichiarato la procedura di liquidazione giudiziale della società nominando Giudice delegato la Dott………. e curatore l’Avv……….

    - che con provvedimento d.d………. il Giudice delegato ha autorizzato il curatore ad esperire la procedura competitiva ex art. 216, c. 2, CCII per la vendita dei beni mobili e mobili registrati appresi alla massa attiva, in forma asincrona (d.m. n. 32/2015, art. 25);

    - che il valore dei beni in vendita veniva stimato nella consulenza estimativa giudiziaria predisposta dal tecnico incaricato dalla curatela, ……… ing……….;

    AVVISA

    che dal giorno ……… si darà luogo alla vendita telematica dei lotti mobiliari sotto descritti, individuati nella consulenza estimativa giudiziaria d.d………., alle condizioni e modalità di seguito indicate;

    FISSA

    quale prezzo base di vendita la somma stabilita per i singoli lotti come di seguito indicati, oltre IVA (22%) se e ove dovuta, con offerte in aumento non inferiori a quanto indicato di seguito.

    LOTTO 1

    Arredi officina + utensili + macchinari e attrezzatura officina + arredi ufficio

    Prezzo base: euro ………

    Cauzione: pari al 10% del prezzo offerto

    Rilancio minimo in gara: euro ………

    Inizio gara alle ore ……… e chiusura alle ore ………

    LOTTO 2

    Materia prima + materiale vario + materia di consumo + scaffalature

    Prezzo base………

    Cauzione: pari al 10% del prezzo offerto

    Rilancio minimo in gara: euro ………

    Inizio gara alle ore ……… e chiusura alle ore ………

    LOTTO 3

    Furgone ………

    Prezzo base: ………

    Cauzione: pari al 10% del prezzo offerto

    Rilancio minimo in gara: euro ………

    Inizio gara alle ore ……… e chiusura alle ore ………

    LOTTO 4

    Autocarro Prezzo base: euro ………

    Cauzione: pari al 10% del prezzo offerto

    Rilancio minimo in gara: euro ………

    Inizio gara alle ore ……… e chiusura alle ore ………

    DETERMINA

    di seguito le modalità di svolgimento della procedura competitiva e le principali condizioni di vendita.

    1 - Contenuto dell’offerta ed allegati

    Per partecipare alla procedura competitiva di vendita ciascun interessato dovrà depositare un’offerta di acquisto per lo specifico lotto che intende acquistare, come meglio sopra individuato, ad un prezzo non inferiore al prezzo base di vendita.

    La gara si svolgerà nella modalità asincrona così come definita dall’art. 25, d.m. n. 32/2015 che prevede che i rilanci possono essere formulati esclusivamente in modalità telematica in un lasso temporale predeterminato e senza la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura. L’offerta di acquisto può essere presentata esclusivamente in modalità telematica, previa registrazione al sito www………

    È quindi necessario selezionare il bene di interesse, cliccare il bottone “Fai un’offerta” e compilare i campi richiesti.

    Per assistenza in merito alla presentazione delle offerte in modalità telematica si potrà contattare il numero ……… o scrivere all’indirizzo ………

    La gara avrà inizio all’orario indicato nel presente avviso di vendita, salvo eventuali modifiche che verranno tempestivamente comunicate dal curatore/commissario/delegato al termine dell’apertura delle buste a tutti gli offerenti ammessi alla gara.

    L’offerta potrà contenere anche l’eventuale riserva di nomina di un terzo (artt. 571, 579 e 583 c.p.c.). La dichiarazione di nomina dovrà redigersi in forma di scrittura privata autenticata e, oltre che dall’offerente, dovrà essere sottoscritta anche dal terzo per accettazione della nomina stessa, sia delle condizioni di vendita di cui infra. La riserva dovrà essere sciolta e fatta pervenire alla curatela non oltre i tre giorni successivi all’aggiudicazione. Le previsioni relative al contenuto e agli allegati dell’offerta sono stabilite a pena d’invalidità della stessa e di esclusione dell’offerente dal successivo svolgimento della procedura competitiva.

    2 - Termine e modalità di deposito dell’offerta e della cauzione

    L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari almeno al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a “LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ……… SRL NO………./2022 TRIB.” presso la Banca ……… iban ………; Tale importo sarà trattenuto in caso di decadenza dell’aggiudicatario ex art. 587 c.p.c. Il deposito dell’offerta dovrà avvenire entro almeno 2 giorni prima dell’inizio del lasso temporale fissato per lo svolgimento delle operazioni di vendita, cioè entro il ……… alle ore ……… Il bonifico, con causale “CAUZIONE LOTTO n……….”, dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo entro il termine fissato per l’esame delle offerte (cioè il giorno ……… alle ore ………).

    Qualora il giorno fissato per l’udienza di vendita telematica non venga riscontrato l’accredito delle

    somme sul conto corrente indicato per il versamento delle cauzioni, l’offerta sarà considerata inammissibile.

    All’offerta dovranno essere allegati:

    - copia del documento d’identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente;

    - l’importo offerto per l’acquisto del bene;

    - la documentazione, attestante il versamento (segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento)

    - se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d’identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l’offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione;

    - se il soggetto offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno, copia del documento d’identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l’offerta, nonché copia del provvedimento di nomina del sottoscrittore e dell’autorizzazione del giudice tutelare;

    - se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia del documento (ad esempio, certificato del registro delle imprese) da cui risultino i poteri ovvero la procura o l’atto di nomina che giustifichi i poteri;

    - se l’offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del presentatore.

    3 - Apertura delle buste ed eventuale gara tra gli offerenti

    L’esame delle offerte sarà svolto dal curatore il giorno ……… alle ore ……… tramite il portale www………

    La partecipazione degli offerenti all’udienza di vendita avrà luogo esclusivamente tramite l’area riservata del sito www………, accedendo alla stessa con le credenziali personali ed in base alle istruzioni ricevute al momento dell’abilitazione alla partecipazione.

    La gara, quindi, avrà inizio subito dopo l’apertura delle buste di offerte ed il vaglio di ammissibilità di tutte le offerte ricevute.

    Le offerte giudicate regolari abiliteranno automaticamente l’offerente alla partecipazione alla gara.

    Modalità di rilanci in modalità asincrona: le singole gare avranno la durata di un’ora, ovvero dalle ore ……… alle ore ……… del giorno ……… per il lotto 1, dalle ore ……… alle ore ……… del giorno ……… per il lotto 2, dalle ore ……… alle ore ……… del giorno ……… per il lotto 3 e dalle ore ……… alle ore ……… del giorno ……… per il lotto 4.

    Il gestore della vendita telematica comunica ai partecipanti ogni rilancio all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione per la presentazione dell’offerta e con sms.

    Qualora vengano effettuate offerte negli ultimi 5 minuti prima del predetto termine, la scadenza della gara sarà prolungata, automaticamente, di 5 minuti per dare la possibilità a tutti gli offerenti di effettuare ulteriori rilanci, e così di seguito fino a mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo del prolungamento.

    Entro il giorno successivo alla scadenza della gara, comprensiva degli eventuali prolungamenti, il curatore procederà all’aggiudicazione, stilando apposito verbale (con esclusione del sabato e dei giorni festivi).

    Nel caso in cui non vi siano state offerte in aumento in fase di gara (dimostrando così la mancata volontà di ogni offerente di aderire alla gara), l’aggiudicazione avverrà sulla scorta degli elementi di seguito elencati (in ordine di priorità):

    - maggior importo del prezzo offerto;

    - a parità di prezzo offerto, maggior importo della cauzione versata;

    - a parità altresì di cauzione prestata, minor termine indicato per il versamento del prezzo;

    - a parità altresì di termine per il versamento del prezzo, priorità temporale nel deposito dell’offerta.

    Gli interessati all’acquisto possono visionare il compendio pignorato collegandosi al Portale delle Vendite e utilizzando l’apposito form di “richiesta prenotazione visita”.

    4 - Trasferimento e ritiro dei beni

    L’aggiudicatario dovrà depositare mediante bonifico bancario sul conto corrente della procedura il

    residuo prezzo (detratto l’importo già versato a titolo di cauzione), oltre IVA come prevista per legge, nel termine di 15 giorni dall’aggiudicazione (termine non soggetto a sospensione feriale).

    In caso di rifiuto o inadempimento dell’obbligo di versare quanto sopra, nel termine indicato di 15 giorni, da parte dell’aggiudicatario o del terzo dallo stesso nominato, l’aggiudicazione si intenderà automaticamente revocata e la cauzione a corredo dell’offerta sarà trattenuta dalla procedura a titolo di penale per l’inadempimento, salvo il risarcimento del maggior danno. In tale caso, il curatore fallimentare potrà, a suo insindacabile giudizio, indire un nuovo esperimento di vendita ovvero dar luogo all’aggiudicazione a favore del soggetto che abbia presentato la seconda offerta di importo più elevato rispetto a quella formulata dall’aggiudicatario decaduto.

    Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario, così come tutte le spese

    connesse al trasferimento del bene (passaggio di proprietà) o all’esportazione dello stesso all’estero. In caso di vendita di beni mobili registrati al PRA che per finalità connesse alla vendita debbano essere esportati all’estero, ogni ulteriore onere e/o attività per l’adeguamento del mezzo alla normativa italiana (d.lgs. 29.5.2017, n. 8, modifica all’art. 103 Codice della Strada, entrata in vigore il 1.1.2020) sarà ad esclusivo carico dell’aggiudicatario.

    Il ritiro ed asporto dei beni aggiudicati dovrà avvenire entro e non oltre il termine di giorni 20 dall’aggiudicazione, previo integrale pagamento del saldo prezzo.

    In caso di mancato pagamento del saldo prezzo da parte dell’aggiudicatario o del terzo dallo stesso nominato nel termine sopra indicato, l’aggiudicazione si intenderà automaticamente revocata e la cauzione a corredo dell’offerta sarà trattenuta dalla procedura a titolo di penale per l’inadempimento, salvo il risarcimento del maggior danno.

    5 - Foro competente

    La partecipazione alla vendita implica:

    - la lettura integrale della relazione di stima dei beni formanti il lotto unico;

    - l’accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente avviso.

    Per ogni e qualsiasi controversia relativa al presente avviso di vendita, alla sua interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, nonché per ogni altra controversia comunque connessa al medesimo e/o alla presente procedura competitiva sarà competente in via esclusiva il Foro di ………

    6 - Pubblicazione e pubblicità

    La pubblicità sarà effettuata a norma dell’art. 490 c.p.c. secondo le seguenti modalità:

    - pubblicazione dell’avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia;

    - pubblicazione sul sito www……… sito abilitato alla pubblicazione degli avvisi ex art. 490, c. 2, c.p.c.;

    - pubblicazione sul sito internet del Tribunale di………;

    - pubblicazione sul portale dei fallimenti del Tribunale di………

    Il presente avviso di vendita non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c.

    Il trattamento dei dati personali comunicati dagli offerenti si svolgerà in conformità alle disposizioni del reg. UE 2016/679.

    7 - Garanzie

    La procedura di liquidazione giudiziale non è responsabile della mancata o parziale corrispondenza delle descrizioni del lotto presente in asta.

    Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni, generali e specifiche, si rimanda alle norme del c.p.c. e del CCII.

    Il lotto viene venduto visto e piaciuto nello stato in cui si trova. La visione del lotto in asta è fortemente raccomandata e la procedura fallimentare declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni ed imprecisioni nelle foto e nelle descrizioni ed in ogni altro dettaglio relativo ai beni formanti il lotto in vendita. Per tale motivo la visione è fortemente raccomandata in modo da verificare la reale condizione dei beni in asta.

    In relazione ai beni mobili/attrezzature/macchinari/autoveicoli non viene prestata alcuna garanzia e l’acquirente, accettando le presenti condizioni, manleva la procedura da ogni garanzia o pretesa di terzi.

    Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi o mancanza di qualità o difformità dei beni formanti il lotto non potranno dare luogo a risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

    In relazione ai macchinari che non sono rispondenti alla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (privi del marchio CE), l’offerente prende atto che i medesimi non sono utilizzabili, né rivendibili all’interno dell’Unione europea e si obbliga ad attenersi rigorosamente alla relativa normativa, manlevando la procedura da ogni responsabilità in merito ed impegnandosi alla sottoscrizione di relativa dichiarazione d’impegno all’esito dell’aggiudicazione.

    8 - Informazioni e visite

    Per informazioni sulla vendita giudiziaria e per visionare i beni contattare il curatore Avv………. al n. tel………., mail

    Data/luogo ………

    Il Curatore………

    F658
    DISCIPLINARE DI VENDITA

    TRIBUNALE DI ………

    Sezione………

    Liquidazione giudiziale n………. /……… SRL IN LIQUIDAZIONE

    Giudice delegato ………

    Curatore ……… ………

    AVVISO E DISCIPLINARE DI VENDITA DI BENI IMMOBILI

    MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA

    CON MODALITÀ TELEMATICA ASINCRONA

    LOTTO N……….

    Il curatore della liquidazione giudiziale dott., nominata con sentenza del Tribunale di ………, n………. con studio ……… via ………, PEC della procedura ………, in esecuzione di quanto autorizzato dal G.D. ai sensi del settimo comma dell’art. 213 CCII

    AVVISA CHE

    il giorno ……… alle ore ……… presso lo studio del curatore in ……… via ……… si procederà alla vendita competitiva, senza incanto, con modalità telematica asincrona tramite il portale ………- del seguente bene immobile

    LOTTO N.

    Piena proprietà dell’appartamento sito in ……… Via ……… s.n.c. censita al Catasto Fabbricati del comune di ……… al foglio ………, particella ……… sub ………, categoria

    ………/ ………, piano 4°, classe ………, zona censuaria ………, consistenza ……… vani, superficie lorda circa mq ………

    L’appartamento è (segue descrizione dell’immobile)

    Il tutto come meglio descritto nella perizia di stima redatta dall’arch………. e consultabile sul sito ……… e nel relativo banner e sul sito www.pvp.giustizia.it.

    Al prezzo base d’asta di euro ……… (………/euro), oltre i.v.a. se dovuta.

    In caso di gara il rilancio minimo delle eventuali offerte in aumento: euro ………

    Cauzione: pari al 10% del prezzo offerto.

    Gli interessati all’acquisto potranno visionare l’immobile previa richiesta da inviare alla PEC della procedura ……… sottoscrivendo sia l’impegno alla riservatezza che l’apposito form di “richiesta di prenotazioni visita” come da modello allegato.

    Premesso quanto sopra, il curatore della liquidazione giudiziale

    DETERMINA

    di seguito le modalità di presentazione delle offerte, di svolgimento della procedura competitiva di vendita e le principali condizioni di vendita.

    1. PROCEDURA DI VENDITA

    La vendita verrà espletata mediante procedura competitiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 216, c. 2, CCII

    2. CONTENUTO DELL’OFFERTA

    L’offerta dovrà contenere:

    a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta);

    b) in caso di offerta da parte di persona giuridica, la denominazione o la ragione sociale, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese, la sede legale, il codice fiscale e/o la partita IVA;

    c) l’anno e il numero della sentenza di fallimento;

    d) il numero identificativo del lotto;

    e) la data e l’ora fissata per l’inizio delle operazioni di vendita;

    f) il prezzo offerto espresso in cifre e lettere (qualora tra l’importo espresso in cifre e quello indicato in lettere vi fosse differenza, si intenderà valida l’indicazione più vantaggiosa per la procedura);

    g) il termine di pagamento del saldo prezzo nei ……… giorni successivi alla data di aggiudicazione;

    h) l’importo versato a titolo di cauzione, in misura pari o superiore al 10% del prezzo offerto, importo che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto;

    i) la data, l’orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;

    l) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;

    m) l’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l’offerta e per ricevere le comunicazioni previste ed il recapito di telefonia mobile ove ricevere le eventuali comunicazioni previste;

    n) la dichiarazione in termini di proposta ferma, irrevocabile ed incondizionata per la durata di almeno 180 giorni dalla scadenza del termine per il deposito dell’offerta, della volontà di acquistare quanto oggetto della stessa ai termini e condizioni tutti indicati nel presente disciplinare e l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima.

    L’offerta dovrà contenere la dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare le condizioni dell’offerta indicate nel presente disciplinare.

    Le dichiarazioni ed i dati richiesti non previsti dal modulo ministeriale dovranno essere oggetto di separata dichiarazione da allegare telematicamente all’offerta.

    3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’OFFERTA

    Unitamente all’offerta dovranno essere allegati i seguenti documenti: - copia del documento di identità dell’offerente e copia del codice fiscale dell’offerente persona fisica, ovvero del legale rappresentante dell’offerente, se soggetto diverso da persona fisica; - copia della contabile di versamento della cauzione costituita mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla

    procedura; in difetto - laddove la cauzione non potesse essere abbinata all’offerta (es. per errori di digitazione del CRO) - l’offerta sarà dichiarata inammissibile;

    - il presente disciplinare di gara sottoscritto in ogni pagina in segno di accettazione;

    - l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e dei relativi allegati;

    - certificato o visura camerale nei casi in cui il soggetto offerente sia una società, aggiornata di non oltre tre mesi, dal quale risultino anche i poteri della persona fisica che abbia sottoscritto l’offerta ovvero che abbia rilasciato al medesimo procura speciale notarile (che dovrà essere parimenti allegata), ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato;

    - ricevuta di pagamento del bollo effettuata in via telematica.

    Non saranno ritenute ammissibili in nessun caso: le offerte per titolo diverso dall’acquisto, offerte condizionate, offerte per prezzo inferiore a quello base d’asta indicato.

    4. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL’OFFERTA TELEMATICA

    4.1 Le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed i contenuti previsti dagli artt. 12 ss. del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26.2.2015.

    4.2 Le offerte di acquisto (in bollo) potranno essere presentate unicamente dall’offerente (o dal legale rappresentante della società offerente), esclusivamente in via telematica all’interno del portale: https://pvp.giustizia.it/pvp/ seguendo le indicazioni ivi riportate e inviandole all’indirizzo di posta certificata del Ministero della Giustizia.

    Il modulo web “Offerta telematica” resa disponibile dal Ministero della Giustizia e raggiungibile cliccando sul pulsante “ invia offerta” presente all’interno della scheda di dettaglio del bene, secondo le indicazioni riportate nel “Manuale Utente”; al termine della compilazione, il modulo web genera automaticamente un file in formato zip.p7m, contenente l’offerta telematica e gli allegati all’offerta dovrà essere inviato all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Saranno dichiarate inammissibili le offerte provenienti da “presentatori” diversi dai soggetti suindicati.

    4.3 A pena d’inammissibilità l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori accreditati e trasmessa a mezzo casella di posta elettronica certificata (dell’offerente o del suo procuratore legale). In caso di mancato funzionamento dei servizi telematici del sistema giustizia l’offerta dovrà essere depositata ai sensi dell’art. 15 d.m. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l’attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.

    4.4 Quando l’identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell’art. 26.

    4.5 Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un’apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

    5. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE

    L’offerente dovrà versare anticipatamente a titolo di cauzione, una somma pari almeno al 10% del prezzo offerto e di euro 16,00 per marca da bollo, mediante bonifico sul conto corrente della procedura fallimentare intestato alla liquidazione giudiziale ………, S.r.l., con il seguente codice IBAN: ………; specificando nella causale “ Asta del ……… versamento cauzione LOTTO N. (senza ulteriori specificazioni di dati identificativi); la cauzione, a pena di inefficacia della offerta, dovrà risultare accreditata sul conto entro il giorno precedente alla vendita e dovrà essere di importo pari almeno al 10 per cento del prezzo offerto. In caso di aggiudicazione ad un prezzo superiore a quello indicato nell’offerta, la cauzione dovrà essere integrata, entro 5 giorni lavorativi, fino alla concorrenza del 10% del prezzo di aggiudicazione. In caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata integrazione della CAUZIONE ai sensi del comma precedente, si potrà dare luogo a una nuova aggiudicazione in favore del secondo maggior offerente. In tale ultima ipotesi il nuovo aggiudicatario dovrà integrare la CAUZIONE nella misura del 10% del prezzo di aggiudicazione entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione pervenuta dal curatore a mezzo pec.

    6. APERTURA DELLE BUSTE E SVOLGIMENTO DELLA VENDITA

    La gara si svolgerà nella modalità asincrona telematica così come definito dall’art. 25, d.m. n. 32/2015 che prevede che i rilanci possano essere formulati esclusivamente in modalità telematica in un lasso temporale predeterminato.

    L’apertura delle buste telematiche e l’esame delle offerte avverranno il giorno ……… alle ore ……… orario di inizio delle operazioni di vendita tramite il portale www………

    Gli offerenti parteciperanno in via telematica alle operazioni di vendita esclusivamente collegandosi tramite l’area riservata del sito del gestore della vendita telematica accedendo alla stessa con le credenziali personali a loro trasmesse almeno 30 minuti prima dell’inizio delle operazioni di vendita alla casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l’offerta. Il ritardo sui tempi indicati nell’avviso per l’inizio delle operazioni di apertura buste non può costituire motivo di doglianza da parte degli offerenti.

    Il curatore, verificata la regolarità delle offerte, darà inizio alle operazioni di vendita.

    Qualora per l’acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta, che avrà durata di 2 ore a partire dal suo inizio.

    Si potrà procedere all’aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita.

    Durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell’importo minimo stabilito dall’avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 5 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 5 minuti in modo da dare la possibilità a tutti gli offerenti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento ma comunque fino ad un massimo di dodici prolungamenti (quindi per un totale di ulteriori 60 minuti).

    In difetto di offerte in aumento, il curatore disporrà l’aggiudicazione a favore del migliore offerente.

    All’offerente che non risulterà aggiudicatario sarà restituita la cauzione mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata.

    7. CORRESPONSIONE DEL SALDO PREZZO

    L’aggiudicatario dovrà corrispondere il saldo prezzo, in alternativa,

    a) o in una unica soluzione, entro il termine massimo e improrogabile di 90 (novanta) giorni dalla data in cui verrà comunicata a mezzo PEC l’aggiudicazione provvisoria, a pena di decadenza. Il pagamento del suddetto saldo del prezzo dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente della liquidazione, previa imputazione in conto prezzo di quanto già versato alla procedura a titolo di cauzione. Qualora l’aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato, le somme dovranno essere erogate nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, direttamente dall’istituto di credito mutuante con le modalità indicate dal curatore mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura di liquidazione giudiziale

    b) o, ai sensi del comma 8 dell’art. 216 CCII, ratealmente; si applicano in tale caso le disposizioni di cui agli artt. 569, c. 3, terzo periodo, 574, c. 1, secondo periodo, 585 e 587, c. 1, secondo periodo, c.p.c.

    In ogni caso gli effetti contrattuali si produrranno solo al momento della stipula dell’atto di compravendita avanti al notaio indicato dal curatore.

    Nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l’aggiudicatario è tenuto anche al versamento del fondo degli oneri fiscali e tributari conseguenti all’acquisto del bene nella misura che sarà tempestivamente comunicata dal curatore successivamente all’aggiudicazione, salvo conguaglio.

    8. DECADENZA

    Il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall’aggiudicazione e la perdita della cauzione, salvo il diritto al maggior danno.

    In tal caso la procedura potrà, previa autorizzazione del giudice delegato, indire una nuova asta. In tale ultima ipotesi, il maggior danno dovuto dall’aggiudicatario inadempiente è costituito dalla differenza tra il prezzo di aggiudicazione non versato ed il prezzo della nuova aggiudicazione, tenuto conto della cauzione trattenuta.

    Gli effetti traslativi si produrranno solo al momento dell’emissione del decreto di trasferimento da parte del Giudice Delegato, previa verifica del corretto ed integrale versamento del saldo e delle spese di vendita.

    Con l’emissione del decreto di trasferimento verrà altresì trasferito all’aggiudicatario il possesso giuridico dell’immobile; da tale data, pertanto andranno a favore ed a carico dell’aggiudicatario tutti i relativi vantaggi ed oneri.

    Il Giudice Delegato, su istanza del curatore, provvederà con decreto alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, trascrizioni di pignoramenti e di sequestri conservativi e di ogni altro vincolo gravante sull’immobile ricompreso nel lotto di riferimento, ai sensi dell’art. 217, c. 2, CCII.

    9. GARANZIE

    L’immobile acquisito alla massa della liquidazione giudiziale viene posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trova, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno mai dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

    La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

    Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l’aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell’art. 40, l. 28.2.1985, n. 47 come integrato e modificato dall’art. 46, d.P.R. 6.6.2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del contratto di compravendita.

    Grava su ciascun soggetto che presenti offerte, l’onere di prendere preventiva ed accurata visione dei beni costituenti il lotto n. 1 in vendita e di tutta la documentazione inerente.

    10. FORO COMPETENTE

    Per ogni e qualsiasi controversia relativa al presente disciplinare di gara e dalle condizioni generali di vendita, alla sua interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, nonché per ogni altra controversia comunque connessa al medesimo e/o alla presente procedura competitiva sarà competente in via esclusiva il foro di ………

    11. PUBBLICITÀ DELLA PROCEDURA COMPETITIVA DI VENDITA

    Della vendita sarà data pubblica notizia, almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte:

    a) mediante l’inserimento sul Portale delle vendite pubbliche dell’avviso di vendita e del disciplinare di vendita www.pvp.giustizia.it;

    b) sul sito ……… sul quale verrà creato un banner pubblicitario

    c) sul quotidiano “………” per una volta.

    Il presente avviso di vendita non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c.

    ***

    Gli interessati che intendono visitare l’immobile nella dovuta riservatezza e nel rispetto di eventuali prescrizioni di natura sanitaria in tempo utile per il deposito dell’offerta dovranno sottoscrivere l’impegno alla riservatezza e la richiesta di visita che troveranno nel banner sul sito ……… Invieranno la documentazione alla PEC della procedura ……… e il curatore fisserà le visite all’immobile accompagnandoli di persona e tramite un proprio delegato.

    F659
    ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    G.D.: dr……….

    Curatore: ………

    Sent. n.: ………

    ***

    ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA

    Ill.mo Signor Giudice Delegato,

    il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,

    ESPONE

    quanto segue.

    La società debitrice è proprietaria di immobile sito in ……… - ……… [Via - Viale - Piazza], n……….;

    Nel programma di liquidazione, approvato con deliberazione del Comitato dei creditori in data ………, si era previsto farsi luogo a procedura competitiva di vendita come da regolamento, par……….;

    Poiché sono state acquisite tutte le informazioni necessarie per procedere alla liquidazione del bene immobile, occorre munirsi della autorizzazione della S.V.

    Alla luce di quanto sopra esposto, il sottoscritto

    FA ISTANZA

    perché la S.V., verificata la conformità della procedura di liquidazione a quanto approvato nel programma redatto ai sensi dell’art. 213 CCII, autorizzi il curatore a procedere alla liquidazione del bene immobile ……… secondo quanto previsto sub par……….

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Il curatore ………

    F660
    ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE A NON PROSEGUIRE L’ESECUZIONE PENDENTE

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione………

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    G.D.: dr……….

    Curatore: ………

    Sent. n.: ………

    ***

    ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE A NON SUBENTRARE IN PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE PROMOSSA DAL CREDITO FONDIARIO

    ***

    Ill.mo Signor Giudice Delegato,

    il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,

    ESPONE

    quanto segue.

    - La società debitrice è proprietaria di immobile sito in ……… - ……… [Via - Viale - Piazza], n……….;

    - in epoca precedente alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, la Banca ……… - Sezione Credito Fondiario - aveva promosso procedura esecutiva immobiliare a carico della debitrice per il recupero di propri crediti derivanti da rate di mutuo non pagate, attualmente pendente avanti al G.E. Dott………. - R.G………., prossima udienza ………;

    - allo stato, non risulta ancora depositata la perizia di stima disposta dal Giudice dell’Esecuzione.

    - Il sottoscritto, peraltro, ha già acquisito tutta la documentazione ipocatastale occorrente e la perizia di stima dell’immobile risulta già depositata agli atti della presente procedura da parte del perito stimatore designato dalla S.V.

    - Alla luce di quanto sopra esposto, il sottoscritto segnala che non pare opportuno il subentro del curatore nella procedura esecutiva pendente, considerato che i relativi di tempi di realizzo del bene appaiono di gran lunga superiori a quelli prevedibili in caso di cessione dell’immobile in ambito della liquidazione giudiziale.

    Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto;

    FA ISTANZA

    perché la S.V., ravvisatane l’opportunità e la convenienza per la massa dei creditori, voglia autorizzarlo a non intervenire nella procedura esecutiva pendente di cui in premesse e a chiedere la Giudice dell’esecuzione la declaratoria di improcedibilità.

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Il curatore ………

    F661
    ISTANZA DEL CURATORE PER ASSEGNAZIONE SOMME RICAVATE NELL’ESECUZIONE PENDENTE

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione………

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    G.D.: dr……….

    Curatore: ………

    Sent. n.: ………

    ***

    ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE A RICHIEDERE L’ASSEGNAZIONE DELLE SOMME RICAVATE DALLA VENDITA IN PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE PROMOSSA DAL CREDITO FONDIARIO

    ***

    Ill.mo Signor Giudice Delegato,

    il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,

    ESPONE

    quanto segue.

    - La società debitrice è proprietaria di immobile sito in ……… - ……… [Via - Viale - Piazza], n……….;

    - in epoca precedente alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, la Banca ……… - Sezione Credito Fondiario - aveva promosso procedura esecutiva immobiliare a carico della debitrice per il recupero di propri crediti derivanti da rate di mutuo non pagate, attualmente pendente aventi al G.E. Dott………. - R.G………., prossima udienza ………;

    - allo stato, l’immobile è stato venduto ed è tuttora in corso la procedura esecutiva in attesa che venga assegnato il netto ricavo della vendita dell’immobile.

    - La Banca ……… - Sezione Credito Fondiario - ha presentato domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale ed il relativo credito è stato ammesso per l’importo di euro ……… in via privilegiata.

    - Alla luce di quanto sopra esposto, il sottoscritto segnala che pare opportuno il subentro del curatore nella procedura esecutiva pendente, al fine di richiedere l’assegnazione del netto ricavo della vendita che andrà quindi, successivamente assegnata al creditore ipotecario, previo concorso alle spese di procedura comuni (pagamento spese di procedura, anticipazioni sostenute dal curatore, compenso curatore) e previa detrazione degli oneri inerenti l’immobile sostenuti in pendenza di liquidazione giudiziale.

    Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto

    FA ISTANZA

    perché la S.V., ravvisatane l’opportunità e la convenienza per la massa dei creditori, voglia autorizzarlo ad intervenire nella procedura esecutiva pendente di cui in premesse al fine di ottenere l’assegnazione del netto ricavo derivante dalla vendita dell’immobile.

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Il curatore ………

    F662
    NOTA DI PRECISAZIONE DEL CREDITO NELL’ESECUZIONE IMMOBILIARE

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI………

    Procedura esecutiva immobiliare n………. R.G.E.

    G.E.: ………

    NOTA DI PRECISAZIONE DEL CREDITO DEL CURATORE CONCORSUALE

    Ex art. 216 CCII e art. 41, c. 2, d.lgs. n. 385/1993 (t.u.b.)

    per la liquidazione giudiziale……… C.F………. - n………. Reg………. con sede in ………in persona del curatore ……… rappresentato e difeso ………

    NELL’ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA

    DA

    ………

    - creditrice procedente -

    CONTRO

    ………

    - debitore esecutato -

    Professionista delegato: ………

    ***

    ESPOSIZIONE DEI FATTI SUCCESSIVI ALL’INTERVENTO

    Con comunicazione a mezzo PEC del ……… il Professionista delegato ha esposto quanto segue: “Gentili Colleghi mi riferisco alla procedura esecutiva immobiliare in oggetto per comunicarvi e chiederVi quanto segue. All’asta odierna le unità immobiliari pignorate sono state vendute per il prezzo complessivo di €………. come da verbale che si allega. Si invita pertanto il Creditore Fondiario a inviare entro 90 giorni dal ricevimento della presente - qualora non abbia già provveduto - nota di precisazione del credito (con allegato piano di ammortamento del mutuo azionato), riportante: 1) l’indicazione separata delle somme dovute per capitale, interessi e spese; 2) l’indicazione dei criteri adoperati per quantificare la parte del capitale e la parte degli interessi ai quali si estende la garanzia ipotecaria; 3) la data in cui il mutuo è stato risolto o il creditore si è avvalso della decadenza del beneficio del termine; comunicare al sottoscritto delegato le modalità e, in particolare, i dati bancari ove effettuare il pagamento ai sensi dell’art. 41 TUB. Si precisa che si tratterà di assegnazione provvisoria in quanto il riparto definitivo dovrà avvenire ai sensi di legge in sede concorsuale.”

    Con il presente atto la Curatela intende precisare l’entità del credito della Liquidazione giudiziale limitatamente a quelle voci che sono direttamente correlate all’immobile venduto e alla procedura espropriativa e ciò al fine di consentire che in sede di distribuzione del ricavato, ancorché provvisoria, al Creditore esecutante sia assegnata una somma che tenga già conto dei costi della procedura concorsuale

    CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

    L’art. 41 t.u.b. introduce un privilegio (meramente) processuale e, dunque, legittima ……… a continuare l’esecuzione individuale, nonostante il generale divieto posto dall’art. 150 CCII senza però derogare al concorso sostanziale ed alla regola della necessaria verifica dei crediti davanti al giudice delegato ex art. 151 CCII.

    Come è noto, in estrema sintesi, l’art. 41 t.u.b., conferisce sì al creditore la possibilità di proseguire l’esecuzione immobiliare, tuttavia, non consente un suo soddisfacimento al di fuori delle regole del concorso: l’eventuale assegnazione “extraconcorsuale” ha natura provvisoria, poiché è in sede di verifica del passivo che avviene il definitivo accertamento dei crediti e la loro graduazione nei confronti del debitore ai sensi dell’art. 150 CCII L’assegnazione, qualora intervenga in un momento in cui la procedura concorsuale è ancora in corso, non può dunque essere definitiva, assumendo tale carattere solo al momento della chiusura della procedura concorsuale [e ciò per ragioni di economia processuale e, dunque, di evitare, o comunque ridurre, il rischio che gli organi della procedura concorsuale debbano esercitare azioni di natura recuperatoria nei confronti del creditore fondiario; in tal senso: C. 28.9.2018, n. 23482].

    Ciò implica che, in sede di esecuzione individuale, non si può prescindere dalle vicende della procedura né può essere, eventualmente, contestata dalla relativa graduazione dei crediti, essendo quella concorsuale la sede esclusiva di tale accertamento: in altre parole, il privilegio del creditore rileva solo in sede di distribuzione, seppur provvisoria. Non a caso, infatti, per C. 28.9.2018, n. 23482, “La distribuzione delle somme ricavate dalla vendita di un immobile pignorato dall’istituto di credito fondiario in una procedura esecutiva individuale proseguita o iniziata dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale del debitore deve essere operata dal giudice dell’esecuzione sulla base dei provvedimenti emessi in sede concorsuale ai fini dell’accertamento, della determinazione e della graduazione di detto credito fondiario; la distribuzione del giudice dell’esecuzione ha carattere provvisorio e può stabilizzarsi solo all’esito degli accertamenti definitivi operati in sede concorsuale, legittimando in tal caso il curatore ad ottenere la restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza”;

    L’attivo ricavato dalla liquidazione dell’immobile confluisce virtualmente in un’unica massa sulla quale concorrono tutti i creditori secondo l’ordine previsto dall’art. 221 CCII.

    La porzione del ricavato della vendita da riconoscere al procedente fondiario deve essere considerata al netto dei crediti che trovano collocazione anteriore rispetto al privilegio del creditore ipotecario, ossia i crediti prededucibili ex artt. 6 e 220 CCII - sorti in occasione della procedura concorsuale - e gli, eventuali, privilegi immobiliari ex 2748, c. 2, c.c.

    Orbene, tra i crediti prededucibili si differenziano a) le spese specificamente e direttamente ricollegabili all’amministrazione o gestione dell’immobile, di cui può essere chiesta dal curatore l’integrale riscossione dell’ammontare dalla liquidazione del bene ipotecato; b) le spese di carattere generale, comportanti un’utilità concreta per l’intera massa dei creditori, che vengono determinate in sede concorsuale (per il pagamento delle spese di carattere generale si utilizza, invece, il criterio dell’imputazione proporzionale, ossia quello del rapporto tra il ricavato dalla vendita di un bene e il realizzo complessivo della procedura).

    Tra le “spese specifiche” si annoverano, a titolo esemplificativo: (a) IMU. Importo che sarà quantificato in base alla sua maturazione calcolata nel periodo intercorso fra la sentenza di liquidazione giudiziale e la data del deposito del decreto di trasferimento; (b) eventuali oneri condominiali correlati al cespite. Importo quantificato in base alla sua maturazione calcolata nel periodo intercorso fra la sentenza di liquidazione giudiziale e la data del deposito del decreto di trasferimento; (c) spese di manutenzione ed assicurazione dell’immobile; (d) spese occorse per l’intervento del curatore nella procedura esecutiva individuale intrapresa dal fondiario, quali in particolar modo le spese legali di intervento ex art. 216 CCII.

    Tra le “spese generali”, si annoverano, invece, sempre a titolo esemplificativo (a) il Compenso spettante al curatore concorsuale; (b) pagamento del campione concorsuale come quantificato dalla Cancelleria; (c) oneri per l’utilizzo del software di gestione della Procedura; (d) ulteriori e diverse spese generali della procedura concorsuale.

    Quanto agli eventuali privilegi immobiliari ex art. 2748, c. 2, c.c., dovranno essere imputati sulla somma riveniente dall’assegnazione per come quantificati in sede di accertamento dello stato passivo di ………

    A fronte di tali considerazioni, sulla quota riveniente dall’assegnazione del bene in sede di esecuzione individuale e, in tesi, spettante a ……… nella sua qualità di creditore fondiario, dovrà essere scomputata una percentuale dei costi data dal rapporto tra l’attivo ……… conseguito e il quantum ricavato dalla vendita dell’immobile gravato dal privilegio fondiario e ciò in quanto la graduazione endoconcorsuale dei crediti dalla sede concorsuale si proietta in quella individuale, condizionando la misura della quota di ricavato che il fondiario è legittimato a conseguire.

    L’ancor più recente C. 17.11.2022, n. 33977 ha stabilito che “Del resto, che sul ricavato della vendita degli immobili gravati da ipoteca, di natura fondiaria, debbano gravare in prededuzione non solo le spese riconducibili alla conservazione e liquidazione del bene ipotecato, ma anche - sia pure in misura proporzionale - il compenso del curatore e le spese generali della procedura, è un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. 11500/2010, 23482/2018, 12673/2022, 18882/2022), che peraltro risponde a logica, prima ancora che a diritto, tenuto conto che l’attività di curatore, coadiutore e legali eventualmente nominati a tutela della massa è prevista dalla legge nell’interesse dell’intero ceto creditorio (compreso il creditore fondiario, ex art. 52 l.fall.): si pensi, esemplificativamente, alle relazioni informative, alla formazione dello stato passivo, alla liquidazione dell’attivo (anche mediante intervento nelle procedure esecutive pendenti), all’elaborazione del progetto di ripartizione, alla presentazione del conto della gestione e alla chiusura della procedura, adempimenti tutti necessari ex lege, senza i quali il creditore fondiario, munito di privilegio meramente processuale e perciò assegnatario solo in via provvisoria del ricavato della vendita immobiliare, non potrebbe essere soddisfatto in via definitiva”.

    In ogni caso, l’attivo residuo, trattandosi di somme di spettanza del debitore dovrà essere rimesso al curatore, nella sua veste di organo deputato all’amministrazione del patrimonio liquidato.

    ***

    I costi prededucibili che dovranno essere accantonati rispetto alla assegnazione disposta a favore del Creditore fondiario sono i seguenti:

    (A) Decreto di liquidazione del compenso del curatore………

    (B) Costi ………

    (C) Costi visure e trascrizioni ………

    (D) Costi visure ………

    (E) Modello F24 ………

    (F) Parcella avv………. e decreto di liquidazione del GD ………

    (G) Conteggio IMU sino al ………

    ***

    Tanto premesso, la liquidazione giudiziale come sopra rappresentata e difesa, ai sensi degli artt. 216 CCII e art. 499 c.p.c., come anche consentito dall’art. 41, c. 2, t.u.b.,

    CHIEDE

    Ai fini della assegnazione provvisoria al Creditore procedente si tenga conto del credito poziore ……… per l’importo complessivo di euro ………

    Si producono i seguenti documenti………

    Con osservanza.

    Luogo/data ………

    Firma ………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. Le procedure competitive - II. Il subentro del curatore nelle procedure esecutive individuali - III. L’inadempimento dell’acquirente - IV. La sospensione delle operazioni di vendita.

    I. Le procedure competitive

    I.Le procedure competitive

    1 La vendita forzata, attuando un trasferimento coattivo che prescinde dalla volontà del debitore proprietario del bene, non è equiparabile alla vendita volontaria, onde deve ritenersi il carattere eccezionale delle norme codicistiche che, per taluni aspetti, quanto alla disciplina, equiparano i due tipi di vendita [C. III 27.8.2014, n. 18312]; pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l’offerente ed il giudice, produttivo dell’effetto traslativo, essendo l’atto di autonomia privata incompatibile con l’esercizio della funzione giurisdizionale, l’offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell’atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell’espropriazione forzata, quale l’art. 1477 c.c. [C. I 17.3.2015, n. 5257; C. I 18.6.2010, n. 14760, Fall 2010, 1142]. In tema di liquidazione dell’attivo fallimentare, la vendita di beni mobili a regime competitivo disposta ai sensi dell’art. 107 l. fall., nel testo novellato dal d.lgs. n. 5/2006, anche in mancanza di un decreto di trasferimento del giudice delegato non può equipararsi a quella volontaria, sicché l’effetto traslativo del bene non dipende dal consenso del curatore (che non assume il ruolo di parte), ma, in ragione della natura di vendita coattiva, si verifica esclusivamente con l’integrale pagamento del prezzo [C. I 25.10.2017, n. 25329, GCM 2017]. La vendita fallimentare effettuata dal curatore ai sensi dell’art. 107 l. fall., è a tutti gli effetti equiparabile alla vendita effettuata nell’ambito della procedura esecutiva e poiché il curatore riveste qualifica di pubblico ufficiale, si deve ritenere che i verbali di aggiudicazione delle vendite da lui effettuate costituiscano titolo idoneo per la trascrizione delle medesime nei registri immobiliari [T. Pescara 3.4.2012].

    2 L’art. 107 l. fall., pur attribuendo al curatore ampia discrezionalità circa le modalità di vendita dei beni del fallimento, esige che la vendita avvenga previa adeguata pubblicità e tramite procedure competitive, sia che si tratti di vendita con incanto, ovvero per offerte private od in altre forme, ed esclude quindi, in ogni caso, che essa avvenga a trattativa privata diretta tra il curatore e il terzo, senza che altri soggetti abbiano avuto la possibilità di partecipare alla liquidazione con le proprie offerte [C. I 26.6.2018, n. 16866; C. I 20.12.2011, n. 27667, Fall 2012, 1254]. In tema di liquidazione dell’attivo fallimentare, qualora il curatore opti per una procedura competitiva deformalizzata ex art. 107, c. 1, l. fall., l’avviso di vendita costituisce nondimeno la lex specialis di essa, fissando regole inderogabili di trasparenza e correttezza anche a salvaguardia della parità fra gli offerenti, il che postula che, ove lo stesso preveda la decadenza dell’aggiudicatario per mancato versamento del saldo prezzo nel termine indicato, non sia concedibile una proroga ex post, a richiesta dell’interessato, salvo che questi non dimostri di essere incorso nella decadenza per causa non imputabile, secondo quanto previsto dall’art. 153, c. 2, c.p.c. [C. I 5.9.2022, n. 26076, GCM 2022].

    3 L’art. 107 l. fall., così come riformato e corretto, nel prevedere che le operazioni di vendita e liquidazione del compendio immobiliare possano essere disposte direttamente dal curatore senza ricorrere al giudice delegato, non impone alcun vincolo che non sia quello di adottare procedure competitive sulla base di un prezzo di stima, che assicurino la massima partecipazione possibile di interessati, posti su un piano di parità informativa conseguito con adeguata pubblicità, non essendo tenuto il curatore a seguire, a pena d’invalidità, le forme previste dal codice di procedura civile. Ne consegue che la mancata fissazione di un termine entro il quale possa essere disposta la sospensione della vendita in presenza di un’offerta migliorativa (applicandosi l’art. 107, c. 4), non costituisce violazione di legge, atteso che un ingiustificabile ritardo dell’organo della procedura concorsuale nel procedere alle operazioni di trasferimento del bene può essere censurato dall’aggiudicatario mediante reclamo al giudice delegato ai sensi dell’art. 36 l. fall., previa diffida ad adempiere, sotto il profilo della violazione dell’obbligo di correttezza e buona fede derivante da una condotta meramente dilatoria [C. I 19.10.2011, n. 21654, Fall 2012, 878].

    4 In tema di liquidazione dei beni fallimentari tramite procedure competitive, sussiste l’interesse ad impugnare l’atto finale del procedimento in capo al partecipante non aggiudicatario, che deduca l’irregolare svolgimento della gara, anche quando i beni siano ormai venduti, poiché l’ampia discrezionalità riconosciuta al curatore dall’art. 107 l. fall. non esonera dal rispetto delle regole minime di correttezza e trasparenza, normalmente consacrate nell’avviso di vendita, e la loro inosservanza, inficiando la validità delle operazioni, si traduce nell’illegittimità dell’aggiudicazione, la quale, a sua volta, determina l’invalidità derivata dell’atto conclusivo della procedura, consentendone l’impugnazione da parte di tutti gli interessati. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha cassato l’ordinanza che, in sede di reclamo, aveva escluso l’interesse a far valere, quando era ormai intervenuta la cessione dei beni fallimentari, l’illegittima aggiudicazione a favore di un soggetto che era stato ammesso alla gara nonostante la sua offerta non rispettasse tutti i requisiti richiesti nell’avviso di vendita) [C. I 1.7.2022, n. 21007, GCM 2022].

    II. Il subentro del curatore nelle procedure esecutive individuali

    II.Il subentro del curatore nelle procedure esecutive individuali

    1 Il mancato intervento del curatore ex art. 107 l. fall. della procedura esecutiva già promossa nei confronti del fallito non esclude l’impossibilità per il singolo creditore di proseguire o iniziare un’azione esecutiva individuale [T. Pesaro 6.6.2013]. La conservazione, in favore della massa dei creditori, degli effetti sostanziali del pignoramento previsti dall’art. 2913 c.c., a seguito del fallimento del debitore pignorato non richiede l’effettivo subentro del curatore nella procedura esecutiva individuale iniziata con il pignoramento [C. II 17.9.2019, n. 23130; C. I 24.9.2002, n. 13862, FI 2003, I, 1536].

    2 In ipotesi di esecuzione immobiliare pendente alla data di dichiarazione di fallimento che veda il curatore subentrare in posizione di creditore ex art. 107 l. fall., l’esecutato poi fallito non è legittimato alle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. [T. Roma 8.6.2010, REF 2011, 1; in senso contrario C. III 5.4.2012, n. 5538].

    3 Non hanno effetto nei confronti del curatore del fallimento, che subentri nella posizione del creditore pignorante ex art. 107 l. fall., gli atti di alienazione di beni sottoposti a pignoramento, applicandosi il disposto dell’art. 2913 c.c., con conseguente irrilevanza dell’azione revocatoria intrapresa dal fallimento, attesa la priorità temporale del pignoramento [T. Napoli 4.11.2016, n. 12015, DeJure; C. I 12.7.2011, n. 15249, Fall 2012, 474].

    4 Nell’ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l’espropriazione di uno o più immobili del fallito, a norma dell’art. 107 l. fall., il curatore si sostituisce al creditore istante e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell’esecuzione [C. I 26.2.2019, n. 5655]. Quando il Curatore sceglie di subentrare nell’esecuzione immobiliare pendente nei confronti del fallito, a mente dell’art. 107, c. 6, l. fall., il giudice dell’esecuzione deve limitarsi a proseguire la vendita secondo le norme del c.p.c. e ad assegnare il ricavato al Fallimento non potendo derogarsi per l’effettuazione del riparto alla disciplina in materia d’accertamento del passivo. Le spese dell’originario creditore procedente nell’ambito del processo d’esecuzione proseguito dal Curatore, sono assistite in sede fallimentare dal beneficio della prededuzione ex art. 2770 c.c. in quanto effettuate nell’interesse della massa dei creditori [T. Mantova 5.7.2018, DeJure 2018]. Se non sia stato nominato un custode diverso dal debitore, anche la custodia dei beni pignorati si trasferisce immediatamente al curatore fallimentare, in sostituzione del debitore fallito, a norma dell’art. 42 l. fall. e dell’art. 559 c.p.c., indipendentemente dalla sua scelta circa la prosecuzione dell’esecuzione, individuale o concorsuale, sui beni pignorati; tutti i beni del fallito, infatti, vengono inclusi nell’attivo fallimentare, anche se già sottoposti ad esecuzione individuale. Per tale motivo, il curatore, che è custode dei beni inventariati anche quando siano solo nella mera detenzione del fallito, risponde, nei confronti di chi ne sia proprietario, di tutti i danni da essi subiti, anche quando si tratti degli acquirenti cui i beni siano stati aggiudicati nella procedura di liquidazione dell’attivo fallimentare; il relativo credito per risarcimento danni va ammesso al passivo in prededuzione a norma dell’art. 111 l. fall. [C. I 8.5.2009, n. 10599, S 2009, 1103; C. I 10.7.2005, n. 15103, Fall 2006, 218; C. I 24.2.2002, n. 13865, ivi, 2003, 631].

    III. L’inadempimento dell’acquirente

    III.L’inadempimento dell’acquirente

    1 In tema di liquidazione dell’attivo fallimentare, qualora, dopo una prima aggiudicazione provvisoria, un diverso offerente in aumento sia rimasto inadempiente per non aver versato il saldo del prezzo nel termine stabilito, deve essere disposta, da parte del giudice delegato, la condanna nei confronti dell’offerente, aggiudicatario decaduto, al pagamento della differenza tra il prezzo inferiore, ricavato in successivo incanto, e quello da lui proposto in aumento, oltre all’incameramento della cauzione, così come stabilito nell’art. 587 c.p.c., non potendo essere assunto come termine di comparazione il prezzo della prima aggiudicazione provvisoria, in quanto il procedimento di espropriazione deve ritenersi unico e retto dall’unica ordinanza di vendita che si conclude con l’aggiudicazione all’ultimo offerente [T. Bologna 20.1.2017, n. 142, DeJure; C. I 5.3.2012, n. 3405, Fall 2013, 123].

    IV. La sospensione delle operazioni di vendita

    IV.La sospensione delle operazioni di vendita

    1 Il potere di sospensione di cui all’art. 107 l. fall. ha natura discrezionale e la valutazione circa l’effettiva convenienza del suo esercizio non può basarsi su un mero calcolo matematico, ben potendo riguardare anche considerazioni di natura non strettamente economica, purché non fondate su presupposti palesemente errati o su motivazioni manifestamente illogiche o arbitrarie [T. Trento 10.7.2017, DeJure 2017].

    2 È ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di sospensione della vendita di un compendio immobiliare in sede fallimentare, ancorché disposta dal curatore, ai sensi dell’art. 107, c. 4, l. fall. (nella versione riformata e corretta) successivamente confermata dal giudice delegato, in sede di reclamo e, quindi, dal tribunale, in quanto l’attribuzione di tale potere anche al curatore non modifica la natura decisoria e definitiva del provvedimento impugnato [C. I 19.10.2011, n. 21645, Foroplus; C. I 11.4.2018, n. 9017].

    3 Tenuto conto della libertà delle forme nella scelta delle regole della procedura di vendita immobiliare più competitiva, il curatore - pur facendo riferimento alla vendita senza incanto - può derogare parzialmente a tale modello e riservarsi il potere di sospenderla in relazione ad una offerta irrevocabile di acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto ai sensi dell’art. 107, c. 4, l. fall. [T. Pordenone 2.2.2010, Fall 2010, 1447].

    Fine capitolo
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    Successivo 217. Poteri del giudice delegato