[1] La liquidazione dei singoli beni ai sensi delle disposizioni del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.
[2] La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all’articolo 216, in conformità a quanto disposto dall’articolo 2556 del codice civile.
[3] Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento.
[4] Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell’azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuali in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell’alienante prevista dall’articolo 2560 del codice civile.
[5] La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.
[6] I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario.
[7] Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell’azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell’alienante ai sensi dell’articolo 2560 del codice civile e osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Le azioni o quote della società che riceve il conferimento possono essere attribuite, nel rispetto delle cause di prelazione, a singoli creditori che vi consentono. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.
[8] Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell’acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Il favor per la vendita unitaria dell’azienda - II. La cessione in blocco - III. La costituzione di società da collocare sul mercato .
I. Il favor per la vendita unitaria dell’azienda
I.Il favor per la vendita unitaria dell’azienda1 Nel programma il curatore deve illustrare le ragioni per le quali, visto il criterio di priorità fissato nell’art. 214 CCII, reputa possibile e vantaggioso procedere alla liquidazione dell’azienda o di suoi rami, o quanto meno di procedere a cessioni in blocco di crediti e più in generale di rapporti giuridici attivi.
2 Nella liquidazione giudiziale non solo è espressamente stabilita la vendita dell’azienda, ma questa modalità di liquidazione dell’attivo è quella che va considerata con preferenza, così come vanno preferite le modalità di cessioni unitarie di rapporti (i più vari). Soltanto quando non è possibile procedere a liquidazioni unitarie o “compattate” il curatore può liquidare i beni singolarmente.
3 La vendita unitaria favorita dal legislatore è la vendita dell’intero complesso aziendale e subordinatamente quella di suoi rami. La vendita unitaria è preferita in quanto in questo modo oltre al valore dei singoli cespiti che concorrono a comporla il curatore dovrebbe riuscire a realizzare, anche, il c.d. valore di avviamento.
4 Il trasferimento dell’azienda è soggetta a regole in parte diverse da quelle previste dagli artt. 2556-260 c.c. I vantaggi competitivi nella liquidazione dell’azienda sono costituiti da agevolazioni in ordine: (i) all’applicazione al trasferimento di azienda nell’ambito delle procedure di liquidazione giudiziale degli artt. 47, l. 29.12.1990, n. 428, 11, d.l. 23.12.2013, n. 145, convertito nella l. 21.2.2014, n. 9; (ii) all’esclusione della responsabilità dell’acquirente per i debiti pregressi che afferiscono all’azienda, debiti di cui continua a rispondere, in via esclusiva, il debitore. Peraltro, poiché questa disposizione è volta a favorire l’acquirente, le parti possono convenire, in deroga, che il compratore, in tutto o in parte, si accolli il pagamento dei debiti del debitore, purché in questo modo non venga alterata la graduazione dei crediti ammessi al passivo (art. 214, u.c., CCII).
5 In sostanza, se per ipotesi l’acquirente si accollasse il pagamento dei debiti aziendali e questi fossero tutti debiti chirografari, in presenza di crediti ammessi al passivo di natura privilegiata non riferibili all’azienda, l’accollo non potrebbe essere consentito perché così verrebbe ribaltato l’ordine di soddisfacimento dei crediti.
6 Per quanto concerne la gestione dei rapporti di lavoro, la previsione sopra ricordata, in combinato con quanto stabilito nell’art. 47, l. n. 428/1990, consente un trasferimento solo parziale dei lavoratori (v., anche, l’art. 189 CCII). Ma il problema più delicato è quello che scaturisce dal normale rapporto di continuità debitoria nelle fattispecie di circolazione dell’azienda. Dalla lettura combinata delle varie disposizioni, e tenuto conto che la procedura di informazione e consultazione è prevista per le imprese socialmente rilevanti (cioè qualificate quantitativamente sul piano lavoristico), va precisato che qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale, nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario. Tuttavia, in tali ipotesi, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, possono comunque stipularsi, con finalità di salvaguardia dell’occupazione, contratti collettivi; resta altresì salva la possibilità di accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscriversi nelle sedi di cui all’art. 2113, u.c., c.c.
7 Infatti, diversamente da quanto è previsto nell’amministrazione straordinaria, l’acquirente dell’azienda non è tenuto ad impegnarsi a salvaguardare i livelli occupazionali per almeno un biennio; quindi, l’acquirente dell’azienda in liquidazione giudiziale potrebbe acquisirla al solo scopo di distruggerla ed impedire che se ne appropri un concorrente. In secondo luogo, a differenza di quanto stabilito nell’art. 212 CCII a proposito dell’affitto d’azienda, nella scelta del compratore non è necessario valutare la volontà di mantenere i livelli occupazionali. Questa differenza si spiega posto che l’affitto è solo un momento interlocutorio della procedura e sino alle scelte definitive in materia di liquidazione è opportuno che la consistenza dell’azienda non venga modificata.
8 La vendita dell’azienda avviene in base alle procedure competitive e solo a queste in quanto, non essendo prevista la vendita forzata dell’azienda, va escluso che il curatore possa procedere alla vendita dell’azienda invocando il procedimento esecutivo.
9 Il contratto di trasferimento dell’azienda viene stipulato per iscritto dal curatore ed è soggetto alle forme di cui all’art. 2556 c.c.; sicché dovrà assumere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, con l’intervento del notaio che deve poi provvedere a curare l’adempimento delle relative formalità pubblicitarie, compresa l’iscrizione nel registro delle imprese.
II. La cessione in blocco
II.La cessione in blocco1 La preferenza per le vendite unitarie si traduce nell’opzione subordinata quando non è possibile cedere l’azienda o suoi rami; prima di passare alla liquidazione dei singoli beni il curatore deve cercare di isolare fasci di beni o di rapporti omogenei per addivenire ad una «vendita in blocco»; le vendite in blocco si ispirano a modelli di cessione praticati, soprattutto, nelle liquidazioni coatte delle banche.
2 Il curatore può accorpare beni e venderli unitariamente, ma può anche raggruppare rapporti giuridici e procedere alla loro liquidazione. Quando oggetto della cessione è un rapporto giuridico è normale che ad esso accedano anche obbligazioni che gravano sul cedente; questo spiega la ragione per la quale pure in questa ipotesi è esclusa ogni responsabilità dell’alienante (cioè del curatore).
III. La costituzione di società da collocare sul mercato
III.La costituzione di società da collocare sul mercato1 Un’ulteriore alternativa liquidatoria decisamente innovativa è rappresentata dalla facoltà attribuita al curatore di estrapolare beni e rapporti giuridici dall’attivo concorsuale per convogliarli, come attivo, in una nuova società (c.d. newco) di cui socio unico dovrebbe essere, proprio, il curatore, e ciò allo scopo di porre sul mercato le quote o le azioni della società.
2 Questa disposizione in apparenza compressiva dei diritti dei soci trova oggi piena corrispondenza in una norma più generale (art. 264 CCII) in base alla quale nel programma di liquidazione si può stabilire che i poteri della assemblea della società, in liquidazione giudiziale, siano attribuiti al curatore.
B) Giurisprudenza:
B)Giurisprudenza:I. La valutazione preferenziale sulle vendite unitarie - II. (Segue) A) effetti della cessione dell’azienda .
I. La valutazione preferenziale sulle vendite unitarie
I.La valutazione preferenziale sulle vendite unitarie1 Il provvedimento con il quale il G.D. abbia autorizzato la vendita di beni fallimentari a trattativa privata è, al tempo stesso, revocabile da parte dello stesso giudice e reclamabile dinanzi al tribunale fallimentare ex art. 26 l. fall., essendone, per converso, esclusa l’impugnabilità con i mezzi esperibili avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione previsti dal codice di procedura civile [C. I 17.9.2002, n. 13583, Fall 2003, 403]. Il provvedimento di aggiudicazione di un bene immobile del giudice delegato ha natura decisoria e non meramente amministrativa, in quanto ad esso conseguono posizioni giuridiche soggettive prima inesistenti in favore dell’aggiudicatario, il quale diventa titolare del diritto a contrarre ed a vedersi trasferire il bene oggetto della vendita all’asta, con la conseguenza che tale provvedimento deve essere impugnato ai sensi dell’art. 26 l. fall. entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dalla sua conoscenza [C. I 17.7.2008, n. 19737, Fall 2009, 683; C. I 11.5.2007, n. 10925, ivi, 2007, 1163].
II. (Segue) A) effetti della cessione dell’azienda
II.(Segue) A) effetti della cessione dell’azienda1 In materia di cessione di azienda all’interno del fallimento, salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento [T. Torino I 10.9.2021, n. 4016, DeJure], con ciò derogando espressamente alla disposizione contenuta nell’art. 2560 c.c. che al contrario prevede che l’alienante non sia liberato dai debiti, inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito e di seguito che nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri obbligatori. Il creditore che vanti un diritto di credito verso la prima non può dunque agire esecutivamente contro la seconda [T. Catanzaro 17.3.2012].