[1] Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all’articolo 213, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l’affitto dell’azienda del debitore a terzi, anche limitatamente a specifici rami, quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell’azienda o di parti della stessa.
[2] La scelta dell’affittuario è effettuata dal curatore a norma dell’articolo 216, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell’affittuario deve tenere conto, oltre che dell’ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.
[3] Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall’articolo 2556 del codice civile deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell’affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che può essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all’affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere in prededuzione.
[4] La durata dell’affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.
[5] Il diritto di prelazione a favore dell’affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell’azienda o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all’affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
[6] La retrocessione alla liquidazione giudiziale di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Il vantaggio competitivo dell’affitto di azienda - II. La negoziazione - III. La clausola di prelazione a favore dell’affittuario - IV. La responsabilità per debiti e i contratti pendenti.
I. Il vantaggio competitivo dell’affitto di azienda
I.Il vantaggio competitivo dell’affitto di azienda1 Anche l’affitto d’azienda è uno strumento per conservare l’azienda e dunque per mantenere un complesso produttivo in attività, ma la stipulazione di un contratto ha senso soltanto se le utilità che da esso si possono ritrarre sono importanti perché, altrimenti, l’affitto può risolversi in un rallentamento della fase della liquidazione.
2 In linea di principio il vantaggio competitivo dell’affitto rispetto all’esercizio provvisorio è costituito dal fatto che la procedura non corre un rischio imprenditoriale e al contrario riceve un corrispettivo del godimento che è rappresentato da un canone; il rischio che il curatore deve assumersi è dato dal fatto che l’affittuario potrebbe non conservare i valori attivi dell’impresa debitrice e potrebbe, anche, precostituirsi una posizione di privilegio in funzione dell’acquisto dell’azienda. Per ovviare a tali inconvenienti, il legislatore ha così stabilito una serie di clausole negoziali che debbono essere incluse nei contratti e che vanno dichiaratamente nella direzione della protezione degli interessi della procedura. Cfr. [F647] [F648] [F649].
II. La negoziazione
II.La negoziazione1 Per l’affitto di azienda non si può parlare di un vero e proprio procedimento perché l’affitto nasce da un contratto e non da un provvedimento del giudice e tuttavia per giungere alla stipulazione del contratto occorre passare per alcuni snodi formali.
2 Anche nell’affitto d’azienda si parte da una proposta del curatore e dal consenso del comitato dei creditori: se questo consenso manca il giudice delegato non può autorizzare l’affitto. L’affittuario va selezionato tramite una c.d. procedura competitiva (v. art. 212 che richiama l’art. 216 CCII) e cioè da una procedura complessa data dalla formazione di una stima e da adeguate forme di pubblicità al fine di ampliare il mercato dei possibili offerenti. Cfr. [F650].
3 Nel caso in cui pervengano più offerte, la scelta dell’affittuario va condotta sulla base di più parametri: (i) l’importo del canone offerto; (ii) la consistenza delle garanzie offerte (sono prestate nel momento della eventuale conclusione del contratto); (iii) l’attendibilità del programma di prosecuzione dell’attività, con specifico riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali. Quest’ultimo parametro è particolarmente significativo perché questa è l’unica norma, nell’intero codice della crisi, che prende in considerazione esplicitamente il problema della tutela dell’occupazione (e che trova come ascendente l’art. 63, d.lgs. n. 270/1999).
4 La base negoziale non è lasciata all’autonomia piena delle parti; infatti, una porzione delle condizioni del contratto sono imposte: (i) il curatore deve avere il diritto di ispezionare l’azienda; (ii) per le obbligazioni che si assume l’affittuario deve essere prestata idonea garanzia; (iii) al curatore deve essere attribuito il diritto di recesso. Il diritto di recesso è una clausola negoziale volta a favorire la curatela e in particolare volta ad agevolare la liquidazione.
5 Poiché una cessazione anticipata del rapporto potrebbe essere di pregiudizio per l’affittuario, in caso di recesso è dovuto un giusto indennizzo e non il risarcimento del danno. Il giusto indennizzo, che va corrisposto in prededuzione e sentito il comitato dei creditori, è nient’altro che il “prezzo” del recesso. Diversamente da quanto è previsto nella disciplina dell’affitto d’azienda ante liquidazione giudiziale (art. 184 CCII), la misura dell’indennizzo non è stabilita dal giudice ma è il frutto della negoziazione fra le parti. Cfr. [F651].
6 Il contratto va stipulato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata (art. 2556 c.c.) ai fini della prova, e deve contenere la durata dell’affitto; la durata, salvo il diritto di recesso del curatore, va commisurata all’esigenza di pervenire alla liquidazione del cespite.
III. La clausola di prelazione a favore dell’affittuario
III.La clausola di prelazione a favore dell’affittuario1 Per incentivare possibili soggetti interessati, nel contratto può essere inserita una clausola di prelazione a favore dell’affittuario che, dunque, in caso di successiva vendita potrà venirsi a trovare in una posizione di vantaggio rispetto ad altri competitori. L’inserzione della clausola di prelazione, proprio perché delicata in quanto può orientare decisivamente la successiva alienazione, deve essere espressamente autorizzata dal giudice delegato e deve ricevere il consenso del comitato dei creditori.
2 Quando si procede alla vendita il curatore entro dieci giorni dalla scelta del contraente deve dare avviso all’affittuario che entro cinque giorni può esercitare il diritto di prelazione, pareggiando la proposta contrattuale del terzo offerente.
3 La disciplina del contratto di affitto d’azienda si giustappone alla normativa già presente nel sistema, ancorché originata da esigenze giuslavoristiche; in particolare, va tenuto conto della l. n. 223/1991, là dove all’art. 3 si stabilisce un analogo diritto di prelazione a favore dell’affittuario di azienda decotta avente diritto all’istituto della cassa integrazione guadagni. Ferma restando l’operatività dei meccanismi sostitutivi della cassa integrazione e del regime di mobilità, il contratto di affitto deve essere omologato a quanto previsto nell’art. 212. Così pure resta in vigore per le aziende che occupano più di quindici dipendenti il sistema della consultazione sindacale (art. 47, l. n. 428/1990). Cfr. [F652].
IV. La responsabilità per debiti e i contratti pendenti
IV.La responsabilità per debiti e i contratti pendenti1 Poiché l’impresa viene gestita dall’affittuario e cioè da un soggetto terzo rispetto al curatore, le obbligazioni contratte dall’affittuario restano a suo carico. Tuttavia, quando l’azienda viene retrocessa al curatore al termine del contratto o a seguito di recesso, occorre chiedersi quale sia la sorte delle obbligazioni sorte nel periodo di affitto e non adempiute.
2 Allo scopo di incentivare le curatele a stipulare contratti di affitto si è previsto che in deroga alle norme del diritto privato (artt. 2122 e 2560 c.c.), i debiti non si trasferiscono al curatore, con l’effetto che la procedura di liquidazione giudiziale non è appesantita dagli oneri derivanti da una gestione non oculata da parte dell’affittuario.
3 Per ciò che attiene al regime dei contratti pendenti, l’art. 212 CCII si limita a prevedere che con la retrocessione dell’azienda si applicano le regole di cui agli artt. 172 ss. CCII. I contratti per i quali opera lo scioglimento automatico a seguito della liquidazione giudiziale non possono essere oggetto di trasferimento in quanto la stipulazione dell’affitto non può far rivivere un contratto già cessato; analogamente, deve ritenersi che non siano trasferibili i contratti dai quali il curatore abbia deciso di sciogliersi. Per converso sono oggetto di trasferimento sia i contratti che proseguono ex lege, sia quelli che proseguono per effetto della dichiarazione di subentro del curatore; qui, però, si sovrappone la disciplina civilistica perché se ricorre una giusta causa, il contraente in bonis può recedere.
4 Resta da vedere cosa accada per i contratti che al momento della stipulazione dell’affitto sono sospesi ex art. 172 CCII. La facoltà di optare fra subentro e scioglimento è tipica espressione di una prerogativa non negoziale ma legale e come tale non può essere trasferita in capo all’affittuario. Il curatore e l’affittuario possono stabilire di regolare convenzionalmente cosa deve fare il curatore (ma sempre nel rispetto delle concorrenti competenze del comitato dei creditori), in modo che l’affittuario si giovi, oppure no, di certi rapporti pendenti. Se, però, questo accordo manca, i contratti in regime di sospensione non vanno traslati all’affittuario e restano applicabili solo le regole della liquidazione giudiziale.
5 Quando l’azienda viene retrocessa al curatore, potrebbero residuare dei rapporti in regime di sospensione ed ecco allora che ha un senso tornare all’applicazione dell’art. 172 CCII; così pure al curatore viene restituita la facoltà di recesso nei contratti per i quali opera la regola della prosecuzione automatica, salvo, appunto, il recesso.
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione………
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
G.D.: dr……….
Curatore: ………
Sent. n.: ………
***
ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE ALL’AFFITTO DELL’AZIENDA
***
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
il sottoscritto ………, quale curatore nella procedura di liquidazione giudiziale di cui in epigrafe
ESPONE
Affinché nel programma di liquidazione sia possibile prevedere l’alternativa della cessione di azienda è necessario che ne sia continuato l’esercizio, visto che altrimenti i valori aziendali ne sarebbero pregiudicati.
A tal proposito, tenuto conto anche delle offerte pervenute, pare conveniente l’affitto di azienda piuttosto che una continuazione ex art. 211 CCII con l’esercizio provvisorio.
Difatti ………
Tuttavia affinché l’operazione sia realizzabile nel rispetto dell’art. 214 è necessario che l’affittuario sia scelto sulla base di stime ………
A tal fine il corrispettivo dell’affitto sarà stimato da ………
Considerato che in data ……… è stato acquisito il parere favorevole, di seguito allegato, del comitato dei creditori all’affitto dell’azienda.
Alla luce di quanto sopra esposto, il sottoscritto
FA ISTANZA
affinché la S.V., valutatane l’opportunità e la convenienza ai fini della più proficua vendita dell’azienda o di parti della stessa, sentito il parere del comitato dei creditori, autorizzi l’affitto dell’azienda ai sensi dell’art. 212 CCII, disponendo le misure più opportune per consentire a più interessati di formulare offerte………
Luogo, data ………
Il curatore ………
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
Il Giudice Delegato
Vista l’istanza con la quale il curatore ha rappresentato l’opportunità e la convenienza nell’interesse del ceto creditorio della stipulazione di un contratto di affitto d’azienda;
visto il prospetto del contenuto del contratto esposto dal curatore;
vista la stima effettuata ………;
considerato che l’affitto dell’azienda consente la conservazione del valore di mercato in funzione di un più proficuo realizzo;
rilevato che sono pervenute n………. offerte………
ritenuto che l’offerta più vantaggiosa sia quella presentata da ………perchè, pur non inclusiva del miglior canone, consente il mantenimento per intero dei dipendenti e la prosecuzione dei contratti così favorendo una successiva migliore allocazione dell’azienda
visto il parere favorevole del comitato dei creditori;
visto l’art. 212 CCII
AUTORIZZA
il curatore a stipulare contratto di affitto d’azienda con ………per la durata di ………;
AUTORIZZA
il curatore ad inserire nel contratto la previsione della clausola di prelazione a favore dell’affittuario per la successiva alienazione concorsuale, a condizione che ………
Luogo, data ………
Il Giudice delegato ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Liquidazione giudiziale:
Giudice Delegato:
Curatore:
PARERE EX ART. 212 CCII
Ill.mo Sig. Giudice Delegato,
in relazione alla richiesta del curatore di essere autorizzato a stipulare contratto di affitto d’azienda con ………;
considerato che il curatore ha provveduto ad effettuare idonea pubblicità;
rilevato che il canone offerto, per la durata di ………, consente alla procedura di acquisire un sicuro attivo nelle more della definizione delle procedure di liquidazione;
rilevato che all’affittuario può essere attribuito il diritto di prelazione sull’acquisto, a condizione che il medesimo ………
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Con osservanza
Luogo, data ………
(Presidente) ………
(componente) ………
(componente) ………
BANDO PER PROCEDURA COMPETITIVA PER L’AFFITTO DELL’AZIENDA
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
Giudice delegato ………
Curatore ………
Sentenza del ………
1) oggetto dell’affitto
L’azienda è costituita dal complesso dei diritti, rapporti giuridici e beni (materiali ed immateriali) finalizzati all’esercizio dell’attività di ………
L’azienda è ubicata nell’opificio industriale sito in ………
Fanno parte dell’azienda l’immobile, gli impianti, i macchinari, gli arredi, i marchi e il magazzino ………
2) condizioni per l’affitto
a) durata
L’affitto avrà durata pari a ……… con possibilità di eventuale proroga per un uguale periodo e possibilità per l’affittuaria di disdire il contratto per gli anni successivi al primo con preavviso da notificare entro ……… giorni dalla data di scadenza. La decorrenza del contratto di affitto inizia a far data dalla consegna del compendio aziendale.
Il contratto si intenderà risolto di diritto nel momento in cui la curatela procederà alla vendita del compendio industriale e in tal senso l’affittuaria, anche per
l’ipotesi di mancato esercizio del diritto di prelazione, si obbliga al rilascio dell’azienda entro ……… giorni dal pagamento del prezzo di acquisto da parte dell’acquirente definitivo.
b) canone di affitto
Il canone di affitto per il primo anno dovrà essere non inferiore a euro ……… oltre IVA ed imposte come per legge, da pagarsi ……… Il canone per il periodo di eventuale proroga sarà incrementato del ………%.
c) disciplina dei rapporti con il personale dipendente
L’aggiudicataria assumerà l’impegno ………
d) oneri ed obblighi a carico della parte affittuaria
d.1) accettazione di tutti i beni costituenti l’azienda nello stato di fatto in cui si trovano;
d.2) rinuncia a qualsiasi forma di indennizzo in caso di recesso o risoluzione del contratto;
d.3) rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta e senza possibilità di opporre eccezione alcuna a garanzia del pagamento dell’ulteriore canone semestrale. In caso di proroga la fideiussione dovrà essere integrata per i relativi successivi canoni;
d.4) rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta e senza possibilità di opporre eccezione alcuna a garanzia del pagamento delle differenze inventariali di magazzino o, in alternativa, immediato acquisto in blocco dello stesso con contestuale pagamento del prezzo. Il tutto riferito alla merce e alle materie prime realmente utilizzabili dall’affittuario;
d.5) rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta e senza possibilità di opporre eccezione alcuna a garanzia di una penale di euro ……… per la puntuale riconsegna dell’azienda al termine del contratto;
d.6) esclusione di ogni diritto dell’affittuaria ad eventuali indennità per i miglioramenti apportati all’azienda che comunque ed in ogni caso dovranno ottenere specifica autorizzazione preventiva della curatela della liquidazione giudiziale. Restano a carico dell’affittuaria le manutenzioni ordinarie sui beni mobili ed immobili oggetto del contratto di affitto e quanto necessario al corretto ed efficiente funzionamento dei beni concessi in affitto, escluse le spese di straordinaria manutenzione e/o di sostituzione macchinari e attrezzature obsolete;
d.7) stipula di polizze assicurative con compagnia di primaria importanza ed operante sul territorio nazionale a copertura dei seguenti rischi:
A. responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro ………
B. responsabilità civile verso terzi da difetto di prodotto;
C. responsabilità civile per danno ambientale anche graduale;
D. incendio e rischi accessori del fabbricato e di quanto in esso contenuto con la previsione che l’assicurazione deve essere stipulata nella forma “all risks”.
Le polizze tutte avranno i massimali ed i requisiti derivanti dagli elementi che le compagnie assicurative prenderanno a base delle loro proposte di copertura. Ai sensi dell’art. 1891 c.c. avranno quale “assicurato” anche la curatela della liquidazione giudiziale e saranno conformi a schemi approvati dal curatore.
d.8) rilascio di idonea garanzia che escluda ogni rischio a carico della curatela per il vincolo di solidarietà per eventuali debiti nei confronti dei dipendenti;
d.9) impegno a sviluppare un adeguato programma di pubblicità.
e) prelazione
Espressa previsione del diritto di prelazione a favore dell’affittuaria sull’acquisto dell’azienda debitrice, da esercitarsi anche sui singoli beni materiali ed immateriali componenti l’azienda ove ceduti separatamente, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell’azienda, del singolo ramo o di singoli beni, a fronte della comunicazione del curatore ex art. 212, c. 5, CCII
f) garanzie a favore dell’affittuario
f.1) esclusione da qualsiasi forma di subentro o di solidarietà passiva nei debiti dell’azienda, ivi compresi quelli verso i dipendenti;
f.2) esclusione da qualsiasi forma di subentro automatico nei contratti in essere, ad eccezione delle utenze e delle licenze funzionali all’esercizio dell’attività.
3) offerte e modalità di partecipazione
I soggetti interessati dovranno far pervenire presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di ……… entro e non oltre le ore ……… del giorno ………, a pena di inefficacia, busta chiusa contenente una Offerta recante l’indicazione “OFFERTA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………”, in modo da garantire l’integrità e la segretezza del contenuto;
4) contenuto Offerta Migliorativa
L’offerta dovrà contenere, a pena di inammissibilità:
a) se l’offerente è una persona giuridica, l’indicazione della ragione sociale, della sede legale, del numero di iscrizione al Registro Imprese o equivalente estero, delle generalità del legale rappresentante, della fonte dalla quale è derivato il potere del legale rappresentante, nonché la documentazione in originale attestante la vigenza del relativo potere di firma e comunque certificazione in originale di iscrizione al Registro Imprese, con produzione giurata in italiano se redatta in lingua straniera. L’offerta dovrà anche essere corredata dal documento di identità del legale rappresentate, dal certificato fallimentare e dall’autocertificazione della comunicazione antimafia. L’offerta potrà essere presentata personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale;
b) se l’offerente è una persona fisica, l’indicazione delle generalità complete, con certificazione in originale di iscrizione al Registro Imprese o equivalente estero. L’offerta dovrà anche essere corredata dal documento di identità dell’offerente, dal certificato fallimentare e dall’autocertificazione della comunicazione antimafia. L’offerta potrà essere presentata personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale;
c) il piano industriale per la prosecuzione dell’attività, corredato da una presentazione del proponente che evidenzi l’affidabilità in termini di capacità di rispettare il predetto piano industriale nonché l’offerta proposta; ove l’offerta sia presentata da una newco, dovrà essere chiaramente esplicitato ovvero identificabile sia il soggetto giuridico sia il soggetto economico di riferimento;
d) l’indicazione dell’indirizzo PEC cui effettuare le comunicazioni;
e) l’indicazione del canone relativo al primo anno e a quello eventualmente successivo, entrambi superiori a quelli indicati nell’Offerta;
f) assegno circolare non trasferibile, emesso da una banca italiana, intestato a “Liquidazione giudiziale ………”, per un importo pari al 20% del canone offerto, a titolo di deposito cauzionale infruttifero;
i) l’indicazione degli istituti bancari e delle compagnie assicurative disponibili al rilascio delle fideiussioni bancarie e delle polizze assicurative di cui all’Offerta presentata;
j) dichiarazione di ben conoscere l’azienda da affittare, di aver attentamente visionato tutte le condizioni del presente bando e di non aver nulla da osservare.
5) modalità e termini dello svolgimento della procedura competitiva
a) le Offerte Migliorative pervenute nei termini e con le modalità di cui sopra, saranno esaminate il giorno ………, alle ore ………, innanzi al ………;
b) le Offerte presentate sono irrevocabili per un periodo di ……… giorni dalla scadenza di cui al punto 3;
d) in caso di presentazione di una o più Offerte ………, subito dopo l’apertura delle buste, dinanzi al ………, nella data e nell’ora indicate, si farà luogo ad una gara tra l’offerente che ha presentato l’Offerta ……… e il soggetto o i soggetti cha abbiano presentato ………;
e) l’offerente che avrà presentato l’Offerta ……… più alta all’esito della procedura di cui sopra sarà dichiarato aggiudicatario provvisorio e ne sarà data comunicazione a mezzo PEC all’indirizzo risultante dall’Offerta Migliorativa stessa;
f) l’aggiudicazione provvisoria si intende condizionata:
f.1) al perfezionamento degli accordi sindacali ai sensi sia dell’art. 47, l. n. 428/1990;
f.2) all’effettivo rilascio di tutte le fideiussioni bancarie di cui al punto 2, lett. d);
g) il mancato avveramento di una o più delle condizioni di cui alla precedente lett. f) entro ……… giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria comporterà l’automatica revoca dell’aggiudicazione stessa, senza riconoscimento di alcuna pretesa da parte dell’aggiudicatario;
h) entro ……… giorni dall’avveramento delle condizioni di cui alla precedente lett. f), il Curatore e l’aggiudicatario procederanno alla stipula del contratto di affitto presso il Notaio ……… tutte le spese e imposte connesse alla stipulazione dell’atto notarile saranno a carico dell’aggiudicatario.
6) contenuto del contratto
il contratto di affitto d’azienda prevederà:
a) il diritto del curatore di accedere all’azienda, anche a mezzo di personale da questi autorizzato, al fine di eseguire periodiche verifiche sullo stato dei beni mobili ed immobili, nonché far visionare l’azienda medesima a potenziali acquirenti, previo adeguato preavviso;
b) il diritto del curatore, anche mediante auditor all’uopo incaricati, di effettuare periodiche verifiche sulla documentazione contabile ed amministrativa dell’affittuario tese ad accertare l’aderenza della relativa gestione alle previsioni del piano proposto di prosecuzione delle attività imprenditoriali (piano industriale) e del programma di pubblicità. Tanto al fine di garantire, in un’ottica di successiva proficua alienazione, il mantenimento dei valori degli assets aziendali locati, avuto particolare riguardo a quelli immateriali, nonché al fine di verificare il rispetto del programma delle assunzioni. Della incidenza di detto onere si è già tenuto conto nella determinazione del canone di locazione.
c) il diritto del curatore di poter disporre di idonei spazi attrezzati all’interno dell’opificio e precisamente nell’area riservata agli uffici di n. 2 locali ubicati al piano 1°, per consentire, anche con proprio personale, (i) il normale svolgimento delle attività amministrative e contabili connesse alla liquidazione giudiziale, (ii) il deposito e la conservazione della documentazione contabile ed amministrativa della liquidazione giudiziale. Sarà consentito altresì alla Curatela di fruire delle utenze dell’affittuario senza addebito di alcun costo in quanto, dell’incidenza di detto onere, si è già tenuto conto nella determinazione del canone di locazione;
d) il divieto da parte dell’affittuario di compiere atti o attività tendenti a rendere difficoltosa o antieconomica la visione dei beni dell’azienda da parte di terzi o scoraggiarne le iniziative per l’acquisto;
e) l’obbligo da parte dell’affittuario di rilasciare immediatamente l’azienda al termine del contratto di affitto ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso anticipato da parte della curatela e/o di risoluzione di diritto. Nell’ipotesi di mancato esercizio del diritto di prelazione al momento della vendita del compendio aziendale, l’affittuario sarà obbligato a rilasciare l’azienda entro ……… giorni dal pagamento del prezzo di acquisto da parte dell’acquirente definitivo. La fideiussione bancaria a garanzia di una penale di euro ……… per la puntuale riconsegna dell’azienda dovrà prevedere tutte le ipotesi di cui innanzi.
f) l’obbligo da parte dell’affittuaria di riconsegnare l’azienda e i beni che la compongono in buono stato di conservazione e funzionamento salvo il deperimento derivante dall’uso ordinario e normale;
g) il divieto assoluto da parte dell’affittuaria di subaffitto e di cessione a qualsiasi titolo dei beni oggetto del contratto di affitto;
7) varie
a) il presente avviso costituisce un mero invito a formulare un’offerta per l’affitto di azienda e non un’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. Esso, inoltre, non comporta per la procedura di liquidazione giudiziale e per i suoi Organi alcun obbligo od impegno di affitto nei confronti di eventuali offerenti sino al momento della comunicazione dell’accettazione dell’offerta di affitto, e per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia rimborso, indennizzo o prestazione;
b) l’affitto dell’azienda sarà disposto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni che la compongono, con tutte le eventuali pertinenze, accessori, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; eventuali differenze non potranno dare luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
c) il presente avviso e l’intera procedura di affitto sono regolati dalla legge italiana e per ogni controversia ad essa attinente sarà competente in via esclusiva il Foro di ………;
8) pubblicità ed accesso alle informazioni
Il presente avviso sarà inserito nel sito internet www ……… almeno ……… giorni prima della data fissata per la presentazione delle “Offerte” ed inviato a mezzo raccomandata a/r o equivalente all’offerente e ai soggetti che avevano formalizzato manifestazione di interesse; inoltre, almeno ……… giorni prima della data fissata per la presentazione delle Offerte sarà pubblicato per una volta e per estratto sui quotidiani “………” e “………” e sarà visionabile presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di ……… Ciascun interessato, previo appuntamento con il Curatore, potrà procedere con la visita dell’azienda ed ottenere ogni informazione in merito. Ogni altro documento citato nel presente bando per la conoscenza dei beni, dei diritti e di qualsiasi altra informazione facente parte dell’azienda da locare, previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza, sarà a disposizione degli interessati e visionabile presso il Curatore ………
Luogo/data ………
Il curatore ………
……… data del timbro postale
LETTERA RACCOMANDATA A/R [oppure PEC
Spett.le ……… Via ……… CAP ………
Liquidazione giudiziale della ………
In relazione al contratto di affitto d’azienda stipulato in data ………, come da autorizzazione del Sig. Giudice delegato, il sottoscritto curatore intende avvalersi della facoltà di recesso ai sensi dell’art. 212 CCII e per l’effetto comunica che il contratto dovrà intendersi sciolto a partire dal ………
L’azienda dovrà essere riconsegnata nei seguenti termini:
………
………
………
All’affittuario, in virtù dell’anticipato recesso, compete un giusto indennizzo che la curatela determina in complessivi euro ………, considerato il tempo mancante alla scadenza naturale del contratto.
In caso di adesione, l’importo sarà corrisposto entro il ………
Distinti saluti
Il curatore ………
……… data del timbro postale
LETTERA RACCOMANDATA A/R [oppure PEC]
Spett.le ……… R.S.U./R.S.A.
………
Spett.le
OO.SS.
………
Spett.le
……… CGIL
Spett.le
……… CISL
Spett.le
……… UIL
Oggetto: Comunicazione ai sensi dell’art. 47, l. n. 428/1990
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, l. n. 428/1990 come modificato dall’art. 368, c. 4, CCII si comunica l’intenzione della liquidazione giudiziale………, dichiarata con sentenza del………, dal Tribunale di………, di voler procedere all’affitto del ramo di azienda consistente in………, ai sensi dell’art. 212 CCII
L’affitto del ramo di azienda verrà attuato all’esito di una procedura competitiva come descritta nel bando allegato.
L’affitto del ramo di azienda consentirà la prosecuzione dei rapporti di lavoro con l’affittuario in numero di………
Il rapporto di lavoro proseguirà con applicazione del CCLN………
Con il trasferimento dell’azienda a titolo di affitto l’affittuario non subentrerà nei debiti della società debitrice e con la retrocessione dell’azienda alla Liquidazione giudiziale al termine del contratto, la Procedura non assumerà i debiti maturati in capo all’affittuario.
Per il resto trova applicazione l’art. 2112 c.c.
Per i lavoratori “eccedentari” continuerà ad applicarsi la CIGS.
………
Distinti saluti
Il curatore ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. L’affitto d’azienda - II. Il contenuto del contratto di affitto di azienda - III. Il diritto di prelazione.
I. L’affitto d’azienda
I.L’affitto d’azienda1 La stipulazione del contratto di affitto d’azienda posto in essere a mente dell’art. 104-bis, c. 1, l. fall., non è reclamabile avanti al Giudice Delegato al fine di dichiararne l’annullamento o l’inefficacia [T. Roma 22.1.2008, GI 2008, 1714].
II. Il contenuto del contratto di affitto di azienda
II.Il contenuto del contratto di affitto di azienda1 L’individuazione dell’affittuario dell’azienda fallita va effettuata con riferimento ai tre criteri di cui all’art. 104-bis, c. 2, l. fall., potendo in questa fase il giudizio di solvibilità fondarsi sulle garanzie prestate (oltre che sulla valutazione della garanzia generica della offerente) senza necessità che le stesse coprano gli obblighi nascenti dal contratto, occorrendo che questa esigenza sia soddisfatta in sede di stipulazione del contratto, stante la disposizione dell’art. 104-bis, c. 3, l. fall., che individua un contenuto minimo inderogabile dello stesso [T. Roma 22.1.2008, cit., 1714]. Il provvedimento del giudice delegato, che conceda al curatore l’autorizzazione all’affitto dell’azienda della fallita, è espressione del potere ordinatorio di quel giudice, in virtù del quale questi esercita le funzioni di direzione connesse all’amministrazione e gestione dei beni acquisiti al fallimento, e, perciò, dà luogo ad un atto privo dei caratteri di definitività e di decisorietà, avverso il quale è proponibile il reclamo al tribunale ai sensi dell’art. 26 l. fall., mentre è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto che decide sul reclamo, anch’esso non diretto a risolvere controversie su diritti, ma afferente alle funzioni di controllo sull’esercizio di poteri gestori e sulle eventuali misure integrative adottate dal giudice delegato, come tale dunque privo dei caratteri di decisorietà e definitività [C. I 13.3.2018, n. 6093; C. I 18.1.2013, n. 1240]. La retrocessione al fallimento di aziende o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, anche in applicazione dell’art. 104-bis, u.c., l. fall. [C. I 9.10.2017, n. 23581, D&G 2017].
III. Il diritto di prelazione
III.Il diritto di prelazione1 Il diritto di prelazione riconosciuto all’imprenditore che abbia, a titolo di affitto, assunto la gestione (anche parziale) di aziende appartenenti ad imprese assoggettate a procedure fallimentari costituisce uno speciale incentivo, di carattere sociale, previsto dall’art. 3, l. n. 223/1991 per la sola ipotesi in cui l’intervento dell’affittuario, garantendo la prosecuzione dell’attività lavorativa dei dipendenti dell’impresa fallita, valga ad evitare l’erogazione, da parte dello Stato, di provvidenze di carattere sociale a favore dei lavoratori medesimi, e non può, pertanto (non costituendo istituto di carattere generale suscettibile di applicazione a qualsiasi procedura concorsuale), essere riconosciuto all’affittuario medesimo quando, per difetto dei necessari presupposti di legge, all’impresa fallita non risulti applicabile il trattamento di intervento straordinario previsto dalla ricordata l. n. 223/1991 [C. I 20.7.2007, n. 16157, GD 2007; C. I 14.5.1998, n. 4852, Fall 1999, 593, C. III 11.6.2014, n. 13241]. In tema di affitto di azienda, presupposto necessario perché l’affittuario eserciti il diritto di prelazione all’acquisto, previsto dalla l. n. 223/1991, art. 3, c. 4, nel caso in cui il concedente sia assoggettato a procedura concorsuale, è la sussistenza della qualità di affittuario, de jure, al momento della definitiva determinazione del prezzo di vendita: dovendosi, per contro, escludere quando il contratto di affitto sia cessato, pur se l’affittuario sia rimasto nella materiale detenzione dell’azienda, in carenza di un diritto di proroga ex lege del contratto [C. I 16.4.2015, n. 7753; C. III 22.6.2009, n. 14546]. L’art. 3, c. 4, l. n. 223/1991 relativo al diritto di prelazione sancito a favore dell’affittuario dell’azienda fallita va interpretato restrittivamente, nel senso che si tratta di un istituto a carattere premiale nei confronti di tale soggetto che, avendo rilevato il bene comprensivo della forza lavoro, evitando il ricorso alla cassa integrazione guadagni, debba essere avvantaggiato, in caso di alienazione coattiva del cespite fallimentare, rispetto agli altri eventuali offerenti che non hanno sostenuto tali oneri [T. Bergamo 10.6.1997, Fall 1998, 402]. L’affittuario di azienda di impresa assoggettata a fallimento, che eserciti il diritto di prelazione ex art. 104-bis, c. 5, l. fall. non si trova, rispetto alle vicende della procedura, in una posizione di terzietà, tale da non subire l’incidenza delle offerte presentate secondo le modalità previste dall’art. 584 c.p.c. poiché, per effetto dell’esercizio del diritto di prelazione, egli subentra nella posizione dell’aggiudicatario, non essendo scindibili gli effetti favorevoli di tale sua posizione, quale l’aspettativa al trasferimento del bene, da quelli sfavorevoli, tra cui anche l’eventualità che un terzo presenti un’offerta in aumento [C. I 11.4.2018, n. 9017, GCM 2018].