[1] Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell’articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all’attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell’udienza di cui all’articolo 207, può modificare l’originaria domanda e chiedere l’ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.
[2] Sono salve le disposizioni dell’articolo 1706 del codice civile.
[3] Il decreto che accoglie la domanda di rivendica di beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a forme di pubblicità legale deve essere reso opponibile ai terzi con le medesime forme.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. L’ambito di applicazione
I.L’ambito di applicazione1 L’articolo in esame disciplina in modo sostanzialmente analogo al testo previgente i procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione. Anche le pretese non pecuniarie, ma riferite ai diritti su beni mobili, e con la riforma, anche immobili, confluiscono nella verifica del passivo, di modo che l’istanza di rivendicazione è l’unico strumento processuale, da molti assimilato alla opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., concesso al soggetto i cui beni vengano in qualche modo ricompresi nella liquidazione giudiziale per evitare che vengano destinati alla soddisfazione dei creditori; al preteso titolare del diritto è precluso l’avvio e la prosecuzione di altre iniziative processuali, anche endoconcorsuali ovvero cognitive, di condanna e, ovviamente, esecutive, ivi comprese le azioni costitutive ex art. 2932 c.c. o quelle di risoluzione.
2 La disposizione ha codificato taluni principi giurisprudenziali formatisi nella vigenza della precedente disciplina, stabilendo innanzitutto che al procedimento di rivendicazione si applica il regime probatorio previsto dall’art. 621 c.p.c. Pertanto, con tale azione possono essere fatti valere sia diritti reali, sia anche meramente obbligatori, fondandosi in tal caso la domanda sulla dimostrazione di un obbligo del debitore alla restituzione o alla consegna del bene all’interessato non proprietario. In definitiva risulta quindi eliminata ogni distinzione fra domande di insinuazione di crediti e domande di rivendicazione o di restituzione di beni mobili e immobili determinati, con la conseguenza che ogni pretesa diretta a recuperare i beni in natura, ivi compresi i beni immobili, deve essere azionata con la domanda di ammissione al passivo.
3 Può prescindersi dalla suddetta regola, con riguardo ai beni mobili, unicamente in presenza dei presupposti individuati dall’art. 196 CCII. Le domande di rivendicazione, restituzione o separazione, previste dall’art. 210 CCII, sono ammissibili soltanto se la cosa è stata determinata nella sua specifica e precisa individualità. Principio che si applica anche alla domanda di rivendicazione di un’azienda.
4 Se oggetto del procedimento sono i beni mobili, fra questi vanno compresi quelli registrati e le aziende, con l’unica esclusione, secondo una tesi, dei beni fungibili, la cui confusione nel patrimonio del debitore ridurrebbe il diritto restitutorio alla pretesa del tantundem, tesi peraltro sovvertita dal legislatore per la rivendica di valori mobiliari ove ne risulti la proprietà in capo al fiduciante. In sostanza ove la res rivendicata abbia natura di bene fungibile la conseguente verifica dell’impossibilità della sua restituzione consegue all’accertamento, nel merito, oltre che della sua natura di bene fungibile, anche dell’inesistenza di un fatto che ne abbia impedito la confusione col patrimonio del debitore. Domanda che deve quindi essere accolta ove sia intervenuto un fatto che ne abbia determinato l’individuazione ed impedito la confusione nel patrimonio del debitore.
5 Deve trattarsi, poi, a pena di inammissibilità della domanda, di beni presenti nel patrimonio del debitore al momento della liquidazione giudiziale o recuperabili dal curatore con le azioni riservate alla procedura. In caso di beni concessi in pegno dal debitore o da questi trasferiti, il curatore non ha l’obbligo di liberazione dal vincolo o del recupero.
II. Il procedimento
II.Il procedimento1 La pretesa viene avanzata, a seconda che sia tempestiva, tardiva o supertardiva cfr. [F634] [F635] [F636] [F637], con la normale domanda ex art. 201 CCII, ovvero con ricorso ex art. 208 CCII nelle stesse forme previste per l’ammissione dei crediti pecuniari. La domanda di ammissione per equivalente monetario potrà essere formulata in via subordinata nella stessa domanda di rivendica, che tuttavia prevale sempre così come, in forza del principio di cui all’art. 1453 c.c., alla domanda di pagamento delle rate di prezzo residuo, potrà sostituirsi la richiesta di restituzione, previa risoluzione. Il terzo può chiedere, unitamente alla domanda di restituzione o di rivendicazione, la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda (art. 201, c. 7, CCII), può richiedere al giudice delegato l’emissione di un provvedimento di natura cautelare finalizzato a scongiurare il danno irreparabile della perdita della res nelle more dell’accertamento. Cfr. [F638].
2 Alla domanda di rivendica può comunque essere abbinata anche un’ordinaria domanda di ammissione al passivo di crediti pecuniari diversi. Il legislatore ha ora espressamente previsto che se il bene non è stato acquisito all’attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell’udienza di cui all’art. 203 CCII, può modificare l’originaria domanda e chiedere l’ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. La norma, nell’ammettere la possibilità della conversione della domanda di rivendica o restituzione in domanda di ammissione al passivo fino all’udienza di verifica, chiaramente pone una eccezione al principio di cui al comma 1 dell’art. 208 CCII escludendo la tardività di tale domanda anche se presentata dopo il trentesimo giorno prima dell’udienza.
3 Quanto alla legittimazione, si ritiene che spetti ai terzi e non al debitore a tutela dei beni non compresi nella liquidazione giudiziale ex art. 146 CCII. Nell’ipotesi che la restituzione del bene rivendicato non sia possibile, l’avente diritto farà valere il credito sul prezzo che può essere preteso anche in prededuzione nel caso in cui il possesso del bene sia stato perso dalla liquidazione giudiziale. Cfr. [F639] [F640]. Più precisamente se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.
4 Quanto all’onere processuale, nell’ambito del procedimento il rivendicante dovrà allegare e dimostrare documentalmente non solo il diritto di proprietà, ma anche il titolo di detenzione da parte del debitore, diverso dalla proprietà, non essendo ammessa la prova per testi e vigendo in caso contrario la presunzione di cui all’art. 621 c.p.c.
5 La curatela, poi, potrà contestare il diritto di proprietà ove non risulti provato con atto avente data certa; in opposizione alla domanda di rivendica può anche essere eccepita la revocabilità del titolo su cui si fonda la domanda, e ciò ai fini di escludere il diritto alla restituzione. All’esito delle domande, il curatore deve formare uno stato passivo separato per le rivendiche ed è avverso tale atto, dichiarato esecutivo ex art. 204 CCII, che il rivendicante non soddisfatto potrà proporre opposizione ai sensi dell’art. 206 CCII, secondo l’identico modello processuale previsto per l’opposizione all’esclusione del credito.
6 Alla luce della diversa natura dell’accertamento sulle domande di rivendica, al fine di garantire l’opponibilità del giudicato ai terzi, all’art. 210 è stato aggiunto, rispetto alla formulazione del vigente art. 103 l. fall., un ulteriore comma (comma 3), che stabilisce la pubblicità legale del decreto che accoglie la domanda di rivendica nelle stesse forme cui il trasferimento è soggetto. Fermo restando che l’aggiudicatario sarà sempre esposto al rischio dell’evizione ove il terzo che abbia diritti da rivendicare non abbia svolto alcuna pretesa in sede di liquidazione giudiziale, il cui esito negativo avrebbe avuto il valore di giudicato opponibile ai terzi al di fuori del concorso.
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
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LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
SENTENZA N………. DEL ………
GIUDICE DELEGATO ………
CURATORE ………
***
ISTANZA DI RIVENDICAZIONE DI BENI MOBILI EX ART. 210 CCII
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
il sig………., residente in ………, via ……… - C.F………. (in qualità di legale rappresentante della società ………, con sede in ………, via ……… - C.F./P.IVA ………), [eventualmente: rappresentato e difeso giusta delega a margine [in calce del presente atto] dall’avv………. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in ………, via ………, tel………. fax ……… Posta Elettronica Certificata - PEC ………;]
PREMESSO CHE
- l’istante è proprietario [ovvero: indicare altro titolo legittimante la domanda di rivendicazione] dei seguenti beni mobili che risultano appresi dalla curatela della liquidazione giudiziale di cui in epigrafe e inseriti nell’inventario delle attività di pertinenza della procedura: ……… (descrizione identificativa dei beni rivendicati);
- il diritto di proprietà [ovvero: indicare altro titolo legittimante] su detti beni in capo all’istante risulta dai seguenti documenti: ………;
- la detenzione dei beni in capo alla debitrice è giustificato dal titolo costituito da: ……… [ovvero: non è giustificato da titolo alcuno/è riconducibile ad un rapporto precario];
- non esiste quindi titolo per la prosecuzione della detenzione [detto titolo è quindi venuto meno in quanto ………];
- pertanto, sussiste il diritto dell’istante alla restituzione dei beni sopra elencati;
- [eventuale] la liquidazione del bene nelle more dell’accertamento determinerebbe un danno irreparabile all’istante in quanto ………
Tutto ciò premesso, l’istante
CHIEDE
che la S.V. voglia disporre la restituzione dei beni stessi che dichiara di rivendicare ai sensi dell’art. 210 CCII in piena e incondizionata proprietà, [previa sospensione della liquidazione del bene oggetto della domanda].
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che le copie dei documenti inviati a mezzo PEC e indicati nell’elenco redatto SONO CONFORMI ALL’ORIGINALE
Con osservanza
Luogo, data ………
Firma ………
Si producono: [elencare i documenti che si allegano all’istanza]
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Sezione concorsuale
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LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
SENTENZA N………. DEL ………
GIUDICE DELEGATO ………
CURATORE ………
***
ISTANZA DI RESTITUZIONE DI BENI MOBILI EX ART. 210 CCII
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
il sig………., residente in ………, via ……… - C.F………. (in qualità di legale rappresentante della società ………, con sede in ………, via ……… - C.F./P.IVA ………), [eventualmente: rappresentato e difeso giusta delega a margine [in calce del presente atto] dall’avv………. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in ………, via ………, tel………. fax ……… Posta Elettronica Certificata - PEC ………;]
PREMESSO CHE
- l’istante ha diritto a ottenere la consegna [ovvero: la restituzione] dei seguenti beni mobili che risultano appresi dalla curatela della liquidazione giudiziale di cui in epigrafe e inseriti nell’inventario delle attività di pertinenza della procedura: ……… (descrizione identificativa dei beni rivendicati);
- il diritto a possedere detti beni in capo all’istante risulta dai seguenti documenti: ………;
- la detenzione dei beni in capo alla debitrice è giustificato dal titolo costituito da: ……… [ovvero: non è giustificato da titolo alcuno/è riconducibile ad un rapporto precario];
- non esiste quindi titolo per la prosecuzione della detenzione [detto titolo è quindi venuto meno in quanto ………];
- pertanto, sussiste il diritto dell’istante alla restituzione dei beni sopra elencati;
- [eventuale] la liquidazione del bene nelle more dell’accertamento determinerebbe un danno irreparabile all’istante in quanto ………
Tutto ciò premesso, l’istante
CHIEDE
che la S.V. voglia disporre la restituzione e la consegna dei beni stessi in forza del titolo dedotto in premessa, ai sensi dell’art. 210 CCII [previa sospensione della liquidazione del bene oggetto della domanda].
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che le copie dei documenti inviati a mezzo PEC e indicati nell’elenco sopra redatto SONO CONFORMI ALL’ORIGINALE
Con osservanza
Luogo, data ………
Firma ………
Si producono: [elencare i documenti che si allegano all’istanza]
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
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LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
SENTENZA N………. DEL ………
GIUDICE DELEGATO ………
CURATORE ………
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RICORSO PER RIVENDICAZIONE IN VIA TARDIVA DI BENI MOBILI (IMMOBILI) EX ARTT. 208 E 210 CCII
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
il sig………., residente in ………, via ……… - C.F………. (in qualità di legale rappresentante della società ………, con sede in ………, via ……… - C.F./P.IVA ………), [eventualmente: rappresentato e difeso giusta delega a margine [in calce del presente atto] dall’avv………. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in ………, via ………, tel………. fax ……… Posta Elettronica Certificata - PEC ………;]
PREMESSO CHE
- l’istante è proprietario [ovvero: indicare altro titolo legittimante la domanda di rivendicazione] dei seguenti beni mobili (immobili) che risultano appresi dalla curatela della liquidazione giudiziale di cui in epigrafe e inseriti nell’inventario delle attività di pertinenza della procedura: ……… (descrizione identificativa dei beni rivendicati);
- il diritto di proprietà [ovvero: indicare altro titolo legittimante] su detti beni in capo all’istante risulta dai seguenti documenti: ………;
- la detenzione dei beni in capo alla debitrice è giustificato dal titolo costituito da: ……… [ovvero: non è giustificato da titolo alcuno/è riconducibile ad un rapporto precario];
- non esiste quindi titolo per la prosecuzione della detenzione [detto titolo è quindi venuto meno in quanto ………];
- in data ……… è stato dichiarato esecutivo lo stato passivo della liquidazione giudiziale;
- che il ritardo nel deposito della domanda di rivendica è dipeso da causa non imputabile al creditore ricorrente in quanto non ha avuto conoscenza dell’esistenza della liquidazione giudiziale in tempo utile per partecipare alla verifica del passivo a causa di ……… [indicare le motivazioni della mancata conoscenza dell’intervenuto liquidazione giudiziale l’eventuale sussistenza della causa non
imputabile: ad esempio perché il creditore istante non ha ricevuto la comunicazione di cui all’art. 200 CCII; indicando i mezzi di prova di cui intende avvalersi per dimostrare la non imputabilità del ritardo], sì da essere costretto a far valere il proprio diritto in forma “ultratardiva”;
- di essere venuto a conoscenza della apertura della liquidazione giudiziale soltanto in data……… a seguito della comunicazione del………;
- pertanto, sussiste il diritto dell’istante alla restituzione dei beni sopra elencati;
— [eventuale] la liquidazione del bene nelle more dell’accertamento determinerebbe un danno irreparabile all’istante in quanto ………
Tutto ciò premesso, l’istante
CHIEDE
che la S.V., previa la sospensione della liquidazione del cespite, voglia disporre la restituzione dei beni stessi che dichiara di rivendicare ai sensi dell’art. 210 CCII in piena e incondizionata proprietà.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che le copie dei documenti inviati a mezzo PEC e indicati nell’elenco redatto SONO CONFORMI ALL’ORIGINALE
Con osservanza
Luogo, data ………
Firma ………
Si producono: [elencare i documenti che si allegano all’istanza]
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
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LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
SENTENZA N………. DEL ………
GIUDICE DELEGATO ………
CURATORE ………
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RICORSO PER RESTITUZIONE IN FORMA SUPERTARDIVA DI BENI MOBILI (IMMOBILI) EX ARTT. 208 e 210 CCII
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
il sig………., residente in ………, via ……… - C.F………. (in qualità di legale rappresentante della società ………, con sede in ………, via ……… - C.F./P.IVA ………), [eventualmente: rappresentato e difeso giusta delega a margine [in calce del presente
atto] dall’avv………. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in ………, via ………, tel………. fax ……… Posta Elettronica Certificata - PEC ………;]
PREMESSO CHE
- l’istante ha diritto a ottenere la consegna [ovvero: la restituzione] dei seguenti beni mobili (immobili) che risultano appresi dalla curatela della liquidazione giudiziale di cui in epigrafe e inseriti nell’inventario delle attività di pertinenza della procedura: ……… (descrizione identificativa dei beni rivendicati);
- il diritto a possedere detti beni in capo all’istante risulta dai seguenti documenti: ………;
- la detenzione dei beni in capo alla debitrice è giustificato dal titolo costituito da: ……… [ovvero: non è giustificato da titolo alcuno/è riconducibile ad un rapporto precario];
- non esiste quindi titolo per la prosecuzione della detenzione [detto titolo è quindi venuto meno in quanto ………];
- in data ……… è stato dichiarato esecutivo lo stato passivo della liquidazione giudiziale;
- che il ritardo nel deposito della domanda di restituzione è dipeso da causa non imputabile al creditore ricorrente in quanto non ha avuto conoscenza dell’esistenza della liquidazione giudiziale in tempo utile per partecipare alla verifica del passivo a causa di ……… [indicare le motivazioni della mancata conoscenza dell’intervenuto liquidazione giudiziale l’eventuale sussistenza della causa non imputabile: ad esempio perché il creditore istante non ha ricevuto la comunicazione di cui all’art. 200 CCII; indicando i mezzi di prova di cui intende avvalersi per dimostrare la non imputabilità del ritardo], sì da essere costretto a far valere il proprio diritto in forma “ultratardiva”;
- di essere venuto a conoscenza della apertura della liquidazione giudiziale soltanto in data……… a seguito della comunicazione del………;
- pertanto, sussiste il diritto dell’istante alla restituzione dei beni sopra elencati;
- [eventuale] la liquidazione del bene nelle more dell’accertamento determinerebbe un danno irreparabile all’istante in quanto ………
Tutto ciò premesso, l’istante
CHIEDE
che la S.V., previa sospensione della liquidazione del cespite, voglia disporre la restituzione dei beni stessi in forza del titolo dedotto in premessa, ai sensi dell’art. 210 CCII
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che le copie dei documenti inviati a mezzo PEC e indicati nell’elenco redatto SONO CONFORMI ALL’ORIGINALE
Con osservanza
Luogo, data ………
Firma ………
Si producono: [elencare i documenti che si allegano all’istanza]
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
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Il Giudice delegato ………
vista l’istanza che precede
AUTORIZZA
quanto richiesto.
Luogo, data ………
Il Giudice delegato ………
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SENTENZA N………. DEL ………
GIUDICE DELEGATO ………
CURATORE ………
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ISTANZA PER LA MODIFICA DELLA DOMANDA DI RIVENDICAZIONE O DI RESTITUZIONE EX ART. 210 CCII
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
il sig………., residente in ………, via ……… - C.F………. (in qualità di legale rappresentante della società ………, con sede in ………, via ……… - C.F./P.IVA ………), [eventualmente: rappresentato e difeso giusta delega a margine [in calce del presente atto] dall’avv………. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in ………, via ………, tel………. fax ……… Posta Elettronica Certificata - PEC ………;]
PREMESSO CHE
- in data ……… l’istante ha depositato la domanda di restituzione [ovvero: di rivendicazione] del bene ……… [indicare la descrizione del bene] che si allega in copia;
- il bene di cui è stata richiesta la restituzione [ovvero: la rivendica] non è ancora stato ancora appreso all’attivo della procedura e nemmeno ne è prevedibile l’acquisizione successiva.
Tutto ciò premesso, l’istante
CHIEDE
di essere ammesso al passivo della liquidazione giudiziale in oggetto in via chirografaria, in modifica dell’originaria domanda di restituzione [ovvero: di rivendicazione], ai sensi dell’art. 210 CCII, per complessivi euro ………, pari al controvalore del bene alla data di dichiarazione di liquidazione giudiziale.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che le copie dei documenti inviati a mezzo PEC e indicati nell’elenco redatto SONO CONFORMI ALL’ORIGINALE
Con osservanza
Luogo, data ………
Firma ………
Si producono: [elencare i documenti che si allegano all’istanza]
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
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LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
SENTENZA N………. DEL ………
GIUDICE DELEGATO ………
CURATORE ………
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ISTANZA DI CORRESPONSIONE DEL CONTROVALORE DEL BENE DI CUI È STATA RICHIESTA LA RIVENDICAZIONE O LA RESTITUZIONE EX ART. 210 CCII
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
il sig………., residente in ………, via ……… - C.F………. (in qualità di legale rappresentante della società ………, con sede in ………, via ……… - C.F./P.IVA ………), [eventualmente: rappresentato e difeso giusta delega a margine [in calce del presente atto] dall’avv………. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in ………, via ………, tel………. fax ……… Posta Elettronica Certificata - PEC ………;]
PREMESSO CHE
- in data ……… l’istante ha depositato la domanda di restituzione [ovvero: di rivendicazione] del bene ……… [indicare la descrizione del bene], allegata in copia, che è stata accolta allo stato passivo della liquidazione giudiziale in epigrafe;
- il bene di cui al punto precedente è stato realizzato dal curatore nel corso della procedura [ovvero: è stato acquisito all’attivo della procedura e in seguito perduto];
- ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all’art. 210 CCII
Tutto ciò premesso, l’istante
CHIEDE
la corresponsione in prededuzione del controvalore del bene pari all’importo di euro ………
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che le copie dei documenti inviati a mezzo PEC e indicati nell’elenco redatto SONO CONFORMI ALL’ORIGINALE
Con osservanza
Luogo, data ………
Firma ………
Si producono: [elencare i documenti che si allegano all’istanza]
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. L’ambito di applicazione
I.L’ambito di applicazione1 Dal momento che lo spossessamento del fallito colpisce ai sensi dell’art. 42 l. fall., tutti i beni rinvenuti nella disponibilità del fallito a qualsiasi titolo alla data del fallimento, tale condizione legittima ex se l’acquisizione del bene alla massa attiva se esso appartiene effettivamente al debitore, ovvero la sua apprensione alla massa mediante la sigillatura, se si tratti di bene rinvenuto presso il fallito ma di terzi che, in quella sede, non abbiano sollevato contestazioni. Il corollario comporta l’onere del terzo, che intende opporre il proprio diritto reale o personale sul bene, ad agire per la sua restituzione a mente dell’art. 103 l. fall., nonché, in quell’alveo, dell’allegazione della prova del suo diritto [C. 17.1.2012, n. 607].
2 L’art. 103 l. fall., prevede che devono effettuarsi tramite insinuazione al passivo le domande di rivendicazione, restituzione o separazione di beni mobili in possesso del fallimento ma non prevede in alcun modo che debbano effettuarsi tramite la detta procedura le domande di inibitoria che non comportano una riconsegna del bene. Nel caso all’esame della Suprema Corte era stata proposta una azione dichiarativa della nullità di un contratto di edizione a cui non conseguiva alcun obbligo restitutorio ma soltanto l’inibizione ad effettuare lo sfruttamento delle opere, ragion per cui le disposizioni dell’art. 103 l. fall., non risultavano in alcun modo applicabili [C. 23.7.2010, n. 17279].
3 L’azione possessoria che tenda alla restituzione di un bene immobile nei confronti del fallimento deve essere proposta avanti al giudice delegato nelle forme di cui agli artt. 93 e 103 l. fall. L’azione possessoria fondata sulla detenzione qualificata di un immobile in base ad un contratto di comodato deve essere proposta nelle forme di cui agli artt. 93 e 103 l. fall. [T. Ancona 12.12.2009] .
II. Il procedimento
II.Il procedimento1 L’accoglimento della domanda di restituzione presentata ai sensi dell’art. 103 l. fall. impone al giudice di verificare l’avvenuta dimostrazione, anche secondo i principi di efficacia del regime concorsuale, da un lato del titolo dell’affidamento del bene al fallito e dall’altro del titolo della disponibilità attuale del bene in capo all’istante, tale da giustificare la restituzione in suo favore e con prevalenza rispetto al curatore [C. 4.11.2022, n. 32565].
2 In tema di rivendica fallimentare di beni mobili ex art. 103 l. fall. al negativo riscontro della rivendicabilità del bene consegue una pronuncia di rigetto per infondatezza della domanda, in quanto la natura di bene fungibile della res rivendicata e la conseguente verifica dell’impossibilità della sua restituzione qualora non sia intervenuto un fatto che ne abbia determinato l’individuazione e, quindi, impedito la confusione nel patrimonio del fallito costituiscono accertamenti di fatto, inerenti al merito della decisione, e non questioni da vagliare in limine, perché integranti presupposti processuali o condizioni dell’azione [C. 28.2.2011, n. 4813].
3 Nel caso in cui l’attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari da parte delle società d’intermediazione (sim), sia stata realizzata in violazione del principio della doppia separazione patrimoniale, nel senso che, pur essendo stato rispettato il principio per quel che riguarda la separazione del patrimonio della società da quello gestito per conto e nell’interesse dei clienti, non risultano essere stati separati beni e valori appartenenti a ciascuno degli investitori, la rivendica nei confronti del fallimento delle somme di danaro rispettivamente depositate ha ad oggetto un diritto di credito, e, in caso d’insufficienza dei fondi di fronte alle richieste dei vari clienti fiduciari, è accoglibile soltanto “pro quota” a causa della indistinzione e dell’incapienza del patrimonio separato [C. 12.6.2007, n. 13762].
4 Al terzo che agisca in rivendicazione è consentito avvalersi della prova testimoniale o di presunzioni semplici per provare il suo diritto di proprietà soltanto quando appaia verosimile, in base ad un giudizio di comparazione tra la professione e il commercio rispettivamente esercitati dal terzo opponente e dal debitore, necessariamente differenti, che a cagione della diversa attività svolta i beni rinvenuti presso l’abitazione del debitore siano di proprietà del terzo [C. 28.2018, n. 13275].
5 Poiché la dichiarazione di fallimento attua un pignoramento generale dei beni del debitore, le rivendiche dei beni inventariati proposte nei confronti del fallimento hanno la stessa natura e soggiacciono alla stessa disciplina dell’opposizione di terzo all’esecuzione, regolate per l’esecuzione individuale dagli artt. 619 ss. c.p.c. Di conseguenza, il terzo che rivendichi la proprietà o alto diritto reale sui beni compresi nell’attivo fallimentare deve dimostrare con atto di data certa anteriore al fallimento di aver acquisito in passato la proprietà del bene ed altresì che il bene non era di proprietà del debitore per essere stato a lui affidato per un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale, trovando applicazione l’art. 621 c.p.c., che esclude che il terzo opponente possa provare con testimoni il proprio diritto sui beni pignorati nell’azienda o della casa del debitore, consentendo di fornire la prova tramite testimoni solo nel caso in cui l’esercizio del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore. Incombe inoltre al rivendicante dimostrare che il possesso del bene al momento del fallimento trova origine nell’allegato titolo diverso da quello di proprietà. La certezza della data, seguita da regolare fattura, dell’acquisto del bene concesso in leasing e oggetto di rivendica nei confronti del fallimento nonché l’indicazione del contratto di leasing e del locatario consentono di ritenere dimostrata la anteriorità al fallimento della data di stipula di tale contratto di acquisto. In sede di rivendica nei confronti del fallimento di un bene concesso in leasing, è possibile far ricorso alle presunzioni, in applicazione della deroga al divieto di prova testimoniale prevista dall’art. 621 c.p.c., per dimostrare la persistenza della persistenza della locazione finanziaria al momento della dichiarazione di fallimento [C. App. Venezia 1.4.2011].
6 Le registrazioni sul P.R.A. relative all’acquisto dell’autoveicolo da parte della società di leasing ed al contestuale affidamento all’utilizzatore in leasing forniscono valida prova, sia pure per fatti equipollenti, della stipulazione del contratto di leasing automobilistico in data coeva alle annotazioni medesime; ove esse siano rimaste immutate fino alla data del fallimento dell’utilizzatore - così da escludere che, medio tempore, lo stato giuridico dell’autoveicolo possa aver subito variazioni - sono opponibili alla massa dei creditori [T. Vicenza 29.10.2009].