[1] Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell’udienza per l’esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell’udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il debitore, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l’ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.
[2] Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche quando la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo.
[3] Il curatore comunica il decreto di cui al comma 1 trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 201 e 208 i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo, a norma dell’articolo 124, alla corte di appello, che provvede sentiti il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Procedimento
I.Procedimento1 Nell’articolo in esame è stata riprodotta la disciplina dell’omissione dell’accertamento del passivo per la previsione di insufficiente realizzo precedentemente disciplinata dall’art. 102 l. fall. Nel contesto di diverse disposizioni volte a semplificare i vari snodi del procedimento, con la riforma si è anche stabilito che non sempre si debba procedere all’esame dello stato passivo e ciò accade quando si prevede che non vi siano risorse da distribuire a favore dei creditori concorsuali.
2 La competenza a decidere di non farsi luogo al giudizio di verificazione del passivo spetta al tribunale, equiparandosi sostanzialmente tale provvedimento a quello di chiusura della liquidazione giudiziale, di competenza, appunto, del collegio. Il procedimento è promosso dal curatore che rivolge un’istanza al tribunale cfr. [F624] [F625] corredata da una relazione cfr. [F626] sulle prospettive della liquidazione. L’istanza deve essere depositata almeno venti giorni prima dell’udienza di verifica dello stato passivo, previa acquisizione del parere del comitato dei creditori. Il curatore deve raccogliere il parere del comitato dei creditori e sentire il debitore. Tale termine è stato ritenuto evidentemente congruo dal legislatore per consentire al tribunale di vagliare l’istanza e per provvedere con decreto motivato. Termine per il deposito dell’istanza da parte del curatore che non può comunque ritenersi perentorio dato che l’unica preclusione all’emanazione del decreto è data dall’esecutività dello stato passivo, tanto che la pronuncia del tribunale può intervenire anche qualora le operazioni di verifica non si esauriscano in un’unica udienza.
3 Il provvedimento del tribunale cfr. [F627] [F628] [F629] con il quale si dispone non farsi luogo all’esame dello stato passivo, deve essere comunicato cfr. [F630] ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo a norma degli artt. 201 e 208 CCII (il richiamo ai creditori tardivi vuole intendere che devono essere interpellati anche quei creditori le cui domande non sarebbero esaminate perché depositate in ritardo), i quali possono proporre reclamo cfr. [F631] alla corte d’appello entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di accoglimento del reclamo cfr. [F632] da parte della corte d’appello il tribunale dovrà fissare una nuova udienza di verificazione dello stato passivo. Cfr. [F633].
4 Se vi sono creditori prededucibili, la liquidazione giudiziale prosegue ma senza che si dia corso alla verifica del passivo, il che pone dei problemi una volta che tale procedimento è stato reso obbligatorio anche per i creditori prededucibili il cui titolo sia contestato.
5 Secondo indirizzo consolidato della Corte, il lavoratore può conseguire il pagamento del t.f.r. dal Fondo di garanzia costituito presso l’INPS, ai sensi della l. n. 297/1982, art. 2, ove, accertata l’insolvenza del datore con sentenza dichiarativa di fallimento, dimostri di essere stato ammesso al passivo ovvero, in mancanza, che l’esame della domanda tardiva di insinuazione sia stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, sempre che, in tal caso, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l’azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato in bonis e il patrimonio di quest’ultimo sia risultato incapiente [C. 22.5.2007, n. 11945; C. 7.6.2007, n. 13305; C. 17.4.2015, n. 7877: tutte anche in caso di impedimento dell’esame di domanda di insinuazione per la previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo; ultimamente ribadito da: C. 9.12.2021, n. 39157]. In particolare, è stato ritenuto che la previsione della l. n. 297/1982, art. 2, c. 5, debba trovare applicazione anche nel caso in cui il giudice fallimentare, essendo emerso che non poteva essere acquisito attivo alcuno da distribuire ai creditori, abbia disposto con decreto la chiusura del fallimento del datore di lavoro prima ancora dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo: essendo sufficiente al riguardo rilevare che, comportando la chiusura del fallimento il ritorno del datore di lavoro in bonis, ben possa il lavoratore procurarsi un titolo esecutivo e promuovere la conseguente azione esecutiva nei confronti della società, ovvero, a seguito della sua cancellazione, nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione [così C. s.u. n. 6070/2013]. E che, in casi del genere, il previo esperimento di un’azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutilmente dispendioso, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l’accertamento giurisdizionale della misura del t.f.r. dovuto in esito all’ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l’individuazione della misura stessa dell’intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l’ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul t.f.r. maturato in costanza di rapporto di lavoro [C. 24.2.2022, n. 6208; C. 28.1.2020, n. 1886; C. 19.2.2021, n 4061; C. 9.12.2021, n. 39157].
B) Frmule
B)FrmuleG.D.: dr……….
Curatore: ………
Sent. n.: ………
Del: ………
Istanza: n……….
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
RICORSO PER NON FARSI LUOGO ALL’ACCERTAMENTO DEL PASSIVO EX ART. 209 CCII
***
Ill.mo Tribunale concorsuale,
il sottoscritto ……… curatore della liquidazione giudiziale indicato in epigrafe
PREMESSO
- che non è prevedibile l’acquisizione alla massa di attivo da realizzare in misura tale da permettere una qualsivoglia successiva ripartizione in favore dei creditori che hanno richiesto la partecipazione al concorso, come emerge più ampiamente dalla relazione del curatore sulle prospettive negative della liquidazione, allegata alla presente istanza;
- che ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall’art. 209 CCII;
- che è stato acquisito il parere del comitato dei creditori e il debitore è stato sentito, senza che siano state fatte osservazioni [ovvero: hanno esposto le seguenti osservazioni].
Tutto ciò esposto e considerato
CHIEDE
che il Tribunale voglia disporre non farsi luogo al procedimento di verificazione dello stato passivo già fissato per l’udienza del ……… ore ………
Con osservanza
Luogo, data ………
Il curatore ………
Si producono: [elencare i documenti che si allegano all’istanza]
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
RELAZIONE DEL CURATORE SULLE PROSPETTIVE NEGATIVE DI LIQUIDAZIONE
***
Il sottoscritto ……… curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe espone quanto segue:
nell’ambito delle attività poste in essere nell’esercizio delle proprie funzioni ha accertato che non vi sono attività da inventariare e realizzare ……… [indicare le ragioni della mancata acquisizione di attività];
[ovvero: che le attività inventariate non risultano neppure sufficienti a coprire le spese della procedura]
Anche le prospettive per il futuro non paiono tali da alterare i termini della vicenda, posto che non vi sono azioni giudiziali da promuovere.
Ritiene, pertanto, che non è prevedibile l’acquisizione alla massa di attivo da realizzare in misura tale da permettere una qualsivoglia successiva ripartizione in favore dei creditori che hanno richiesto la partecipazione al concorso.
Ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall’art. 209 CCII.
Si fa presente che l’udienza di verifica dello stato passivo è fissata per il giorno ……… alle ore ……… e, allo stato, risultano depositate le domanda dei seguenti creditori ………
Luogo, data ………
Il Curatore ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
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LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
***
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
letta l’istanza depositata dal curatore della liquidazione giudiziale ……… e la relazione sulle prospettive negative di liquidazione;
acquisito il parere del comitato dei creditori e sentito il debitore;
rilevata l’assoluta insussistenza di attivo da realizzare in misura tale da permettere una qualsivoglia ripartizione a favore dei creditori che hanno richiesto di partecipare al concorso;
rilevato, in particolare, che le disponibilità liquide pari a euro ……… e quelle ricavabili pari a euro ……… risultano inferiori alle già formate spese di procedura in misura di euro ………
visto l’art. 209 CCII;
DISPONE
non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo; dispone che ne sia data comunicazione ai creditori avvisandoli che contro il presente decreto può essere proposto reclamo alla Corte d’Appello di ……… entro il termine di 15 giorni dalla ricezione dell’avviso.
Luogo, data ………
Il Presidente ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
***
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
letta l’istanza depositata dal curatore della liquidazione giudiziale ……… e la relazione sulle prospettive negative di liquidazione;
acquisito il parere del comitato dei creditori e sentito il debitore;
rilevato che a seguito di ……… [indicare azioni o eventi che potrebbero produrre attivo concorsuale] potrebbero emergere ulteriori attività da apprendere alla massa;
ritenuto che, contrariamente a quanto esposto nella relazione del curatore, è oggettivamente prevedibile che le attività inventariate possano essere realizzate in misura tale da permettere la ripartizione a favore dei creditori che hanno richiesto di partecipare al concorso;
visto l’art. 209 CCII;
RIGETTA
l’istanza depositata dal curatore di non farsi luogo al giudizio di verificazione del passivo e conferma l’udienza di verifica dello stato passivo già fissata per il giorno ………
Luogo, data ………
Il Presidente ………
G.D.: dr……….
Curatore: ………
Sent. n.: ………
Del: ………
Istanza: n……….
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
RICORSO PER NON FARSI LUOGO ALL’ACCERTAMENTO DEL PASSIVO EX ART. 209 CCII
***
Ill.mo Tribunale,
il sottoscritto curatore della liquidazione giudiziale indicato in epigrafe
PREMESSO
- che non è prevedibile l’acquisizione alla massa di attivo da realizzare in misura tale da permettere una qualsivoglia successiva ripartizione in favore dei creditori che hanno richiesto la partecipazione al concorso, come emerge più ampiamente dalla relazione del curatore sulle prospettive negative della liquidazione, allegata alla presente istanza;
- che ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall’art. 209 CCII;
- che le operazioni di verifica dei crediti sono iniziate ma non si sono ancora esaurite atteso che il giudice delegato ha rinviato l’udienza di verificazione dello stato passivo avanti a sé al giorno ……… alle ore ………;
- che sono stati sentiti il comitato dei creditori ed il debitore i quali non hanno fatto osservazioni [ovvero: hanno esposto le seguenti osservazioni].
Tutto ciò esposto e considerato,
CHIEDE
che il Tribunale voglia disporre non farsi luogo alla prosecuzione del procedimento di verificazione dello stato passivo.
Con osservanza
Luogo, data ………
Il Curatore ………
Si producono: [elencare i documenti che si allegano all’istanza]
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
***
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
letta l’istanza depositata dal curatore della liquidazione giudiziale ……… e la relazione sulle prospettive negative di liquidazione;
acquisito il parere del comitato dei creditori e sentito il debitore;
rilevata l’assoluta insussistenza di attivo da realizzare in misura tale da permettere una qualsivoglia ripartizione a favore dei creditori che hanno richiesto di partecipare al concorso;
considerato che la verifica dei crediti non si è ancora esaurita e, pertanto, lo stato passivo non è stato reso esecutivo;
visto l’art. 209 CCII;
DISPONE
di sospendere la verificazione dei crediti e di non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo.
Luogo, data ………
Il Presidente ………
……… data invio messaggio PEC
A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - PEC
Spett.le ……… Via ……… CAP ………
Liquidazione giudiziale della ………
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 209 CCII, si comunica che, con decreto, di cui si allega copia, del ………, il Tribunale di ……… ha disposto non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo in quanto si prevede che non saranno realizzate attività tali da permettere una qualsivoglia ripartizione a favore dei creditori che hanno chiesto di partecipare al concorso.
I creditori che lo riterranno opportuno potranno presentare reclamo in Corte di Appello entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della presente, a norma dell’art. 209, c. 3, CCII.
Distinti saluti
Il Curatore ………
Si producono: [copia decreto del tribunale]
ALLA CORTE D’APPELLO DI ………
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LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
SENTENZA N………. DEL ………
GIUDICE DELEGATO ………
CURATORE ………
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RECLAMO AVVERSO IL DECRETO DEL TRIBUNALE DI NON FARSI LUOGO ALL’ESAME DELLO STATO PASSIVO
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La ………, in persona del legale rappresentante, con sede in ………, [eventualmente: rappresentata e difesa dall’Avv. ……… per procura a margine del presente atto], elettivamente domiciliata in ………, via ……… n………., tel……….; fax ………, Posta Elettronica Certificata - PEC ………
PROPONE RECLAMO
avverso il decreto del Tribunale di ……… in data ……… che ha disposto di non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo della liquidazione giudiziale per i seguenti motivi: ……… [elencare]
Ritenuto che, contrariamente a quanto è emerso dalla relazione del curatore sulle prospettive negative di liquidazione, sussistano attività da apprendere alla massa della liquidazione giudiziale tali da garantire, oggettivamente, che il curatore, una volta realizzate, possa dare luogo a una ripartizione a favore dei creditori che hanno richiesto di partecipare al concorso.
Ritenuto, in particolare, che come era già emerso in un primo momento nel programma di liquidazione, è possibile pronosticare l’avvio di azioni giudiziali per ………
Visto l’art. 209 CCII, il sottoscritto
CHIEDE
che codesta Corte di Appello, in riforma al decreto emesso dal Tribunale ……… in data ………, voglia [se non è già stato approvato il passivo: dar luogo al procedimento di accertamento del passivo e conseguentemente] disporre la prosecuzione della procedura di liquidazione giudiziale e per l’effetto voglia rimettere gli atti al Tribunale di ……… per la fissazione dell’adunanza dei creditori.
Con osservanza
Luogo, data ………
Firma ………
Si producono: [elencare i documenti che si allegano all’istanza]
CORTE D’APPELLO DI ………
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LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
***
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
letto il reclamo che precede;
ritenuta la legittimazione del creditore ……… a proporre il reclamo;
sentiti il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori e il debitore;
considerato che le motivazioni del reclamante appaiono fondate, in quanto ……… [indicare la motivazione, esempio è pendente un’azione revocatoria il cui esito positivo potrebbe apportare liquidità alla procedura]
considerato che il realizzo di tali attività è oggettivamente prevedibile e sufficiente a dare luogo a una ripartizione a favore dei creditori che hanno richiesto di partecipare al concorso;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, revoca il decreto del Tribunale di ……… emesso in data ……… con il quale è stata dichiarato il non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo e dispone la comunicazione del presente decreto al Tribunale di ……… per la prosecuzione della procedura di liquidazione giudiziale e per la trasmissione degli atti al giudice delegato perché provveda a fissare l’udienza per l’esame delle domande di ammissione al passivo.
Si comunichi.
Luogo, data ………
Il Presidente ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
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LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
***
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
letto il reclamo che precede;
letto il reclamo del creditore ……… depositato alla Corte di Appello di ………;
letto il decreto della Corte di Appello che ha accolto il reclamo avverso il decreto di questo Tribunale che aveva disposto non farsi luogo alla verificazione del passivo della liquidazione giudiziale ………;
DISPONE
La prosecuzione della procedura con l’esame dello stato passivo e
RIMETTE
Gli atti al giudice delegato perché proceda a fissare l’udienza per l’esame dello stato passivo;
Luogo, data ………
Il Presidente ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. Procedimento
I.Procedimento1 Nella impossibilità di costituire il comitato dei creditori, il cui parere è richiesto (inter alia) dal comma 1 dell’art. 102 l. fall. ai fini del decreto con cui il tribunale disponga di non farsi luogo all’accertamento del passivo, provvede in via vicaria il giudice delegato ex art. 41, c. 4, l. fall. [C. App. Venezia 7.3.2012].
2 In presenza delle condizioni indicate dall’art. 102 l. fall. (mancanza di attivo da distribuire ad alcuno dei creditori, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura), il tribunale deve astenersi dal procedere alla verifica del passivo. In proposito, va precisato che tale decisione non può pregiudicare il diritto del lavoratore all’accesso al fondo di garanzia dell’INPS, poiché l’art. 2, l. n. 297/1982 non prevede l’ammissione al passivo della liquidazione giudiziale come requisito per l’accesso al fondo [C. App. Reggio Calabria 18.11.2010; negli stessi termini C. App. Brescia 17.11.2010; C. App. Torino 7.5.2010].
3 Ove dalla relazione del curatore emerga con certezza l’impossibilità di acquisire attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che hanno chiesto l’ammissione al passivo, deve ritenersi che il provvedimento di cui all’art. 102 l. fall., nonostante la lettera della legge, possa essere adottato anche in un momento successivo alla già intervenuta verifica tempestiva dei crediti atteso che obiettivo della norma è quello di evitare un protrarsi antieconomico del procedimento fallimentare, sollevando il curatore dall’obbligo di redigere il programma di liquidazione e rendendo il più possibile celeri le operazioni fallimentari [T. Roma 22.9.2007].