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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    207. Procedimento

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    [1] Le impugnazioni di cui all’articolo 206 si propongono con ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 205 ovvero, nel caso di revocazione, dalla scoperta della falsità, del dolo, dell’errore o del documento di cui all’articolo 206, comma 5.

    [2] Il ricorso deve contenere:

    a) l’indicazione del tribunale, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;

    b) le generalità dell’impugnante e l’elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale;

    c) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione e le relative conclusioni;

    d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

    [3] Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa con decreto l’udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

    [4] Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore e all’eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

    [5] Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

    [6] Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.

    [7] La costituzione si effettua mediante deposito di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti contestualmente prodotti. L’impugnazione incidentale tardiva si propone, a pena di decadenza, nella memoria di cui al presente comma.

    [8] Se è proposta impugnazione incidentale tardiva il tribunale adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il contraddittorio.

    [9] L’intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

    [10] In caso di mancata comparizione delle parti si applicano gli articoli 181 e 309 del codice di procedura civile. Il curatore, anche se non costituito, partecipa all’udienza di comparizione fissata ai sensi del comma 3, per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali. (1)

    [11] Il giudice provvede all’ammissione e all’espletamento dei mezzi istruttori.

    [12] Il giudice delegato alla liquidazione giudiziale non può far parte del collegio.

    [13] Il collegio provvede in via definitiva sull’opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato, entro sessanta giorni dall’udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie.

    [14] Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.

    [15] Gli errori materiali contenuti nel decreto sono corretti con decreto dal tribunale senza necessità di instaurazione del contraddittorio se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione. Se è chiesta da una delle parti, il presidente del collegio, con decreto da notificarsi insieme con il ricorso, fissa l’udienza nella quale le parti debbono comparire davanti al giudice designato come relatore. Sull’istanza il collegio provvede con decreto, che deve essere annotato sull’originale del provvedimento.

    [16] Le impugnazioni di cui all’articolo 206 sono soggette alla sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

    (1) Comma così sostituito dall’art. 23, comma 3, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. Il ricorso - II. Il procedimento.

    I. Il ricorso

    I.Il ricorso

    1 L’art. 207 CCII disciplina la forma degli atti e del procedimento di impugnazione. La norma chiarisce che tutte le impugnazioni si propongono con ricorso.

    2 In passato si era ritenuta nulla l’opposizione proposta con citazione, ma la tesi, già contestata in nome della libertà di forme, pare oggi a maggior ragione in contrasto con la riforma del processo; in analogia a quanto avviene nel diritto del lavoro, ove l’opposizione venga radicata con atto di citazione, si dovrebbe ritenere che la tempestività debba essere valutata non solo con riguardo alla notifica nei termini ma anche con riguardo al successivo deposito in cancelleria.

    3 Deve ritenersi la necessità di rappresentanza tecnica in forza della regola generala sancita dall’art. 9 CCII in forza della quale salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nelle procedure disciplinate dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio. Con la conseguenza che il ricorso introduttivo deve essere sottoscritto da un procuratore legalmente esercente fornito di procura alle liti.

    4 Nel giudizio di opposizione a stato passivo, in forza del chiaro disposto dell’art. 128, c. 2, CCII, il curatore non necessita di previa autorizzazione del giudice delegato per la costituzione in giudizio, potendo direttamente rilasciare la procura alle liti al difensore.

    5 Con riferimento al contenuto dell’atto, il legislatore, in linea con la precedente disciplina, prescrive nell’art. 207 CCII che il ricorso in opposizione deve contenere:

    a) l’indicazione del tribunale, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;

    b) le generalità dell’impugnante e l’elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale;

    c) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione e le relative conclusioni;

    d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

    6 Questione problematica è quella che attiene alla corretta definizione dell’espressione “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione” ed alla possibile sanzione ricollegata alla mancata indicazione delle ragioni dell’impugnazione. Con riferimento al primo profilo l’opponente (creditore o curatore che sia) non può limitarsi riproporre le medesime ragioni di fatto e di diritto già esaminate e rigettate (totalmente o parzialmente) dal giudice delegato con il decreto di esecutività dello stato passivo, ma deve precisare la parte di provvedimento oggetto di censura e le ragioni della censura medesima. Conclusione che appare in linea con la previsione di un unico modello d’impugnazione dello stato passivo, modello uniforme che abbraccia le tre species dell’opposizione, dell’impugnazione propriamente detta e della revocazione. Invero nell’impugnazione dei crediti ammessi e, ancor più, nella revocazione (rimedio, quest’ultimo, di natura tipicamente rescindente esperibile soltanto quando siano già decorsi i termini per la proposizione delle altre impugnazioni dello stato passivo, il cui accesso è subordinato alla specifica censura di vizi predefiniti dalla legge) l’opponente deve necessariamente individuare il vizio del provvedimento del giudice delegato. Con riferimento al secondo profilo la mancata indicazione delle ragioni dell’impugnazione, così previamente definite, dovrebbe determinare l’inammissibilità dell’opposizione allo stato passivo, e la conseguente definitività, ai fini del concorso, dell’accertamento contenuto nel decreto di esecutività dello stato passivo conseguente. Inammissibilità che pare prescindere dall’individuazione del modello di riferimento di tale impugnazione (appello o reclamo), in quanto tale sanzione e prevista sia nel giudizio d’appello nel caso della mancata indicazione dei motivi specifici d’impugnazione sia nel reclamo ex art. 739 c.p.c. nel caso in cui il reclamo si risolva nella mera riproposizione delle questioni già affrontate e risolte dal primo giudice, senza contenere specifiche critiche al provvedimento impugnato ed esporre le ragioni per le quali se ne chiede la riforma.

    7 Il legislatore ha ritenuto altresì necessaria la specifica indicazione dei mezzi istruttori di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. L’opposizione costituisce il termine ultimo per la deduzione dei mezzi di prova. Il legislatore della riforma, pur avendo affermato che il giudice delegato pronuncia su ciascuna domanda “nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio e a quelle formulate dagli altri interessati…”, ha però mantenuto la caratteristica di giudizio a cognizione sommaria dell’accertamento del passivo, in cui non è obbligatoria l’assistenza tecnica a favore del creditore ed ove è previsto che il giudice possa procedere “ad atti di istruzione a richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento”. Limitazione del diritto alla prova che conferma la natura sommaria della fase necessaria dell’accertamento e impone di ritenere che, con l’opposizione contro il provvedimento pronunciato a seguito di cognizione sommaria, il diritto predetto - compresso per esigenze di celerità della procedura concorsuale - si riespanda, consentendo al creditore escluso un grado di merito a cognizione piena, non condizionata da preclusioni istruttorie maturate nella fase sommaria, perché non previste espressamente dalla legge e, anzi, espressamente escluse dal tenore dell’art. 207 CCII, il cui testo prevede sin dagli atti introduttivi (ricorso e memoria difensiva) l’onere, a pena di decadenza, di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti “prodotti” di cui la parte intendeva avvalersi, così segnando quale termine preclusivo quello della proposizione dell’opposizione. Il ricorrente deve produrre i documenti di cui intende avvalersi nel termine stabilito, a pena di decadenza, dall’art. 207, c. 6, CCII, la cui inosservanza è rilevabile di ufficio inerendo a materia sottratta alla disponibilità delle parti. Principio che non si applica a quella già prodotta in sede di verifica, che deve essere solo “richiamata”. Deve ritenersi che una volta inserito nel fascicolo concorsuale - un tempo mediante il deposito cartaceo e oggi per via esclusivamente telematica -, il documento di natura probatoria prodotto dal creditore istante, entri a fare parte dell’unico fascicolo della procedura (tenuto all’attualità in modalità informatica) e come tale sia destinato, in caso di successiva impugnazione dello stato passivo, ad essere acquisito - com’è proprio di qualsivoglia atto contenuto nel fascicolo d’ufficio - nella sfera di cognizione del giudice dell’impugnazione, alla sola condizione che esso sia stato espressamente indicato dalla parte che impugna in seno al ricorso in opposizione. Ne deriva che nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente è tenuto, a pena di decadenza, solo ad indicare specificatamente in seno al ricorso i documenti già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato; ne consegue che, in difetto di produzione del documento indicato specificatamente in ricorso, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo della liquidazione giudiziale ove esso è custodito. La domanda di ammissione al passivo, non può essere qualificata come documento probatorio del credito ed è quindi sottratta al regime decadenziale di cui all’art. 207, c. 6, CCII. Il decreto di esecutività emesso ai sensi dell’art. 204 CCII, una volta depositato, entra a far parte del fascicolo della procedura e, al pari degli altri documenti della medesima natura ivi contenuti, rimane acquisito nella sfera conoscitiva dell’autorità giudiziaria preposta al procedimento, che nel giudizio di opposizione lo può consultare direttamente e senza alcun impedimento, anche se non prodotto [con riferimento all’art. 96 l. fall., cfr. C. 22.10.2020, n. 23138]. L’acquisizione al fascicolo del giudizio di opposizione del decreto del giudice delegato e, ove necessario ai fini della decisione sull’opposizione medesima, anche della proposta del curatore formulata nel progetto di stato passivo, ben può avvenire ad opera di parte, “officiosamente” sollecitata dal giudice dell’opposizione, ovvero, in mancanza, ad opera del giudice medesimo, in considerazione dell’“unicità” del fascicolo della procedura concorsuale sopra menzionata.

    8 Il giudizio di opposizione allo stato passivo costituisce un mezzo di impugnazione avente carattere “devolutivo” e come tale ha per oggetto la revisione della decisione di primo grado nei limiti del devolutum e delle censure formulate ed in correlazione alle domande enunciate in quella sede. Ne consegue che in esso, mentre possono essere allegati fatti nuovi, non possono essere proposte domande nuove, in quanto queste ultime snaturerebbero la natura del reclamo quale mezzo di impugnazione e, come tale, avente la funzione di rimuovere vizi del precedente provvedimento. Già nella vigenza della precedente disciplina si riteneva che il giudizio fosse retto dal principio dell’immutabilità della domanda, il quale escludeva che potessero essere prese in considerazione questioni, non rilevabili d’ufficio, dedotte solo in quella fase dall’opponente, anche in considerazione delle preminenti esigenze di celerità che caratterizzavano lo svolgimento del giudizio di opposizione allo stato passivo. Esigenze di celerità oggi ancora più manifeste, a fronte di una legge delega che stabiliva quale principio e criterio direttivo quello di “modificare la disciplina dell’accertamento del passivo, abbreviando i tempi della procedura”. Principio dell’immutabilità della domanda rafforzato altresì dalla diversa e più puntuale regolamentazione che oggi assume la fase necessaria dell’accertamento del passivo. Dal maggiore formalismo del procedimento d’insinuazione al passivo, evidente sia con riferimento al contenuto necessario della domanda che in relazione ai termini di proposizione delle prove a supporto della domanda medesima, deriva che anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo riformato, il ricorrente non potrà ampliare né il petitum, né la causa petendi, né far valere un credito di maggiore ammontare rispetto a quello indicato in sede di verifica e neppure addurre una diversa connotazione dello stesso credito. Se si ammettesse la possibilità per il creditore di introdurre nuove questioni si pregiudicherebbe inoltre la posizione degli altri creditori concorrenti i quali, dopo la decisione assunta in contraddittorio in merito ad una certa domanda, potrebbero trovarsi di fronte all’ammissione di un credito fondato su ragioni del tutto diverse da quelle dedotte in precedenza. Considerazione quest’ultima che assume un peso maggiore alla luce della diversa e consistente rilevanza che oggi assumono le eccezioni sollevate dagli altri creditori perché il giudice delegato all’udienza fissata per la formazione dello stato passivo decide su ciascuna domanda nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio ed a quelle, appunto, formulate dagli altri (creditori) interessati.

    9 A tal proposito, inoltre, va rilevato come il legislatore abbia affermato la centralità ed indifferibilità del metodo della verifica in contraddittorio dei crediti, assumendo il modello “collettivo” di accertamento necessario del passivo a modello unico e generale per la verificazione dei crediti. L’inammissibilità della proposizione di domande nuove avanzate in sede di opposizione allo stato passivo rispetto a quelle proposte con la domanda di insinuazione al passivo è rilevabile d’ufficio secondo le regole generali di tutti i giudizi d’impugnazione, non potendosi attribuire alcun rilievo alla mancata eccezione di parte o all’eventuale accettazione del contraddittorio da parte del curatore. Novità della domanda che va valutata con i consueti parametri del petitum e della causa petendi, anche alla luce del disposto dell’art. 201 CCII, che impone, a pena di inammissibilità, che debbano essere indicati precisamente la procedura cui si intende partecipare, le generalità del creditore, la causa petendi (la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda) ed il petitum (la determinazione della somma da insinuare ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione). Cfr. [F599] [F600] [F601].

    10 L’opposizione allo stato passivo, propria di un sistema impugnatorio, per quanto non assimilabile del tutto all’appello, si correla a specifiche istanze difensive che l’art. 207 CCII descrive tra le prerogative del curatore, tra cui la opposizione in senso stretto, la impugnazione di crediti ammessi o la loro revocazione, oltre che le eccezioni anche nuove, ma non la domanda riconvenzionale, inammissibile, sia essa tempestiva o tardiva. Le eccezioni, anche riconvenzionali, restano a loro volta funzionali al rigetto delle domande di insinuazione al passivo, come anche quella di compensazione o d’inefficacia. Nel giudizio di opposizione la disciplina circa le eccezioni proponibili deve ricercarsi esclusivamente nell’ art. 207 CCII, il quale, descrivendo il contenuto della memoria difensiva di costituzione della parte resistente, fa menzione, tra l’altro, delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, senza porre altre limitazioni, di modo che risulta del tutto legittimo il contegno processuale della curatela che sollevi eccezioni non rappresentate in sede di verifica, ivi compresa l’eccezione revocatoria. A fronte della proposizione di nuove eccezioni, sollevate dal curatore per la prima volta nella memoria di costituzione, deve riconoscersi il diritto dell’opponente di controdedurre e produrre documentazione probatoria, anche successivamente al deposito del ricorso in opposizione allo stato passivo. In forza del chiaro disposto dell’art. 207, c. 7, CCII il curatore che non si costituisce in giudizio nel termine di dieci giorni prima dell’udienza decade dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio Ciò nondimeno occorre considerare che anche nel giudizio di verificazione dello stato passivo è pienamente efficace la regola del giudicato endoconcorsuale. Ragion per un verso va certamente escluso che il curatore sia tenuto ad avanzare una autonoma impugnazione, ove intenda formulare eccezioni o difese in precedenza non articolate nell’ambito della verifica dei crediti innanzi al giudice delegato, restando nella sua facoltà di proporre, senza limitazioni di sorta, nuove difese ed eccezioni per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo; per altro verso, tuttavia, deve anche ritenersi che ove il giudice delegato in sede di verifica abbia ammesso - sia pure in parziale accoglimento della domanda di insinuazione presentata - taluni crediti vantati dal ricorrente, sulla base di determinati fatti storici posti a fondamento della domanda, è onere del curatore, il quale intenda contestare detti fatti, impugnare lo stato passivo nei termini di rito, al fine di impedire che si formi il giudicato endoconcorsuale; in altri termini il principio secondo cui il curatore può sollevare in sede di opposizione eccezioni non formulate al momento della verifica delle domande di insinuazione va coordinato con la natura impugnatoria del medesimo giudizio, di modo che se l’eccezione introdotta ex novo mira a sovvertire l’accertamento del credito già compiuto dal G.D. o i presupposti su cui lo stesso si fonda, la sua proposizione presuppone lo svolgimento dell’attività processuale a ciò necessaria, cioè l’impugnazione del provvedimento già assunto. Va dunque data continuità al principio, già affermato dalla Corte nella vigenza della legge fallimentare [C. 6.10.2020, n. 21490; C. 30.1.2019, n. 2663], secondo cui in tema di verificazione dello stato passivo, ove il credito dell’istante sia stato ammesso al concorso solo parzialmente, il curatore che intenda contestare il relativo accertamento del giudice delegato deve impugnare lo stato passivo nel termine di rito, non essendo sufficiente la proposizione di una mera eccezione sul punto nel giudizio di opposizione promosso dal medesimo creditore istante. Impugnazione che potrà ora assumere anche le forme di un’impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell’art. 99, c. 7, CCII. Essendo comunque precluso che il giudice dell’opposizione allo stato passivo possa rivalutare ex officio la parziale ammissione del credito dell’opponente [C. 14.3.2017, n. 6524; C. 6.10.2015, n. 19960].

    II. Il procedimento

    II.Il procedimento

    1 Ai sensi dell’art. 207 CCII le impugnazioni di cui all’art. 206 CCII si propongono con ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all’art. 205 CCII ovvero, nel caso di revocazione, dalla scoperta della falsità, del dolo, dell’errore o del documento di cui all’art. 206, c. 5, CCII. Tale termine si ritiene perentorio, pur nel silenzio della norma al riguardo, in considerazione delle esigenze di certezza e celerità del procedimento di verifica dello stato passivo.

    2 Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l’udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Cfr. [F602] [F603] [F604].

    3 Il CCII ha omologato, quanto al rapporto tra il collegio ed il giudice relatore, il procedimento ex art. 207 CCII a quanto previsto in sede di istruttoria per la dichiarazione di liquidazione giudiziale. Il presidente può infatti delegare al singolo componente del collegio la “trattazione del procedimento” trattazione che riguarda non soltanto l’assunzione dei mezzi di prova, ma anche la loro ammissione. Ove si sia optato per questa modalità, l’investitura del collegio per la decisione - possibile anche in via breve da parte del giudice designato, in coerenza con la deformalizzazione tipica del nuovo rito speciale, ispirata ad esigenze di celerità, e senza la concessione dei termini previsti dall’art. 207, c. 13, CCII, puramente eventuale e facoltativa - non è disciplinata dalle norme del c.p.c., che riguardano il rito ordinario e non sono applicabili, neppure per ragioni logico-sistematiche, allo speciale rito delle impugnazioni dello stato passivo della liquidazione giudiziale.

    4 L’iter da seguire per l’’instaurazione del contraddittorio comprende le seguenti fasi:

    a) la comunicazione al creditore opponente del decreto di fissazione dell’udienza a cura della cancelleria del tribunale cfr. [F605];

    b) la decorrenza da tale comunicazione del termine di dieci giorni per la notifica al curatore (se non impugnante) del ricorso e del decreto;

    c) la concessione di un termine dilatorio di almeno 30 gg. liberi tra la data fissata per l’udienza e la data di notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza medesima al curatore.

    5 La disposizione in esame, nel testo risultante dopo la riforma, postula che il decreto di fissazione dell’udienza sia comunicato all’opponente per rendere effettiva la sua informazione; tale modalità costituisce la fonte di conoscenza legale del provvedimento, dalla quale decorrono i termini per gli ulteriori adempimenti posti a suo carico dalla legge. Il sistema delineato garantisce sia un’adeguata tutela del diritto di difesa del creditore opponente come del curatore, al quale è assegnato un termine congruo per la predisposizione delle proprie repliche e deduzioni.

    6 La parte nei confronti della quale la domanda è proposta deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti cfr. [F606]. Il curatore nel giudizio di opposizione allo stato passivo, ovvero il creditore convenuto nel giudizio di impugnazione dei crediti ammessi o di revocazione potranno proporre quindi nuove eccezioni. Il silenzio o l’inerzia mantenuti dal curatore nella fase necessaria dell’accertamento del passivo non comportano alcuna decadenza (né possono in nessun caso costituire comportamenti obiettivamente valutabili come rinuncia alla volontà di avvalersi delle eccezioni) dal potere di proporre nuove eccezioni, siano esse riconvenzionali o meno, la cui proponibilità è dunque sempre consentita sino a dieci giorni dall’udienza.

    7 La possibilità di proporre nuove eccezioni nel ricorso ex art. 207 CCII o nella memoria di costituzione non vale a snaturare il tipo di giudizio che si viene ad instaurare, in quanto i giudizi di impugnazione possono essere “aperti” ai nova o “chiusi”. Va ricordato, ad esempio, che il giudizio di appello ante riforma del 1990 era aperto ai nova e nondimeno era un giudizio di impugnazione.

    8 Per ciò che concerne la disciplina della costituzione in giudizio del curatore convenuto, è, in primo luogo, pacifico che lo stesso debba essere assistito da un difensore. L’obbligo di costituzione dieci giorni prima dell’udienza in camera di consiglio è collegato alla possibilità di proporre eccezioni in senso stretto, di chiedere l’ammissione di mezzi di prova o di produrre documenti. La norma prevede che la memoria difensiva deve contenere a pena di decadenza solo le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, non prevede altre decadenze, onde la possibilità del convenuto di avanzare questioni che non si risolvano in un’eccezione in senso stretto anche oltre quel termine. Con la conseguenza che, ad esempio, il curatore opposto potrebbe eccepire la titolarità del diritto affermato dall’attore opponente, non costituendo eccezione in senso stretto, anche in un momento successivo rispetto alla tempestiva costituzione in giudizio.

    9 In ossequio al criterio di concentrazione contenuto nella delega è innovativamente previsto, al comma 4 dell’art. 206 CCII, che, nei casi di opposizione allo stato passivo e di impugnazione dei crediti ammessi, la parte contro cui l’impugnazione è proposta può avanzare impugnazione incidentale tardiva sempre nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento (non potendosi derogare al divieto di introdurre domande nuove in sede di opposizione) e ciò anche se è decorso il termine fissato dall’art. 207 CCII per la proposizione dell’impugnazione in via principale. In questo caso il tribunale adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il contraddittorio.

    10 Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi i creditori che intendono intervenire nel giudizio. L’art. 207 CCII ammette quindi ancora la possibilità che nel giudizio di opposizione allo stato passivo, in quello di impugnazione dei crediti ammessi ed in quello di revocazione possano intervenire in causa gli altri creditori cfr. [F607]. Anche nella fase impugnatoria, il curatore non si sostituisce al debitore ma assume una posizione di terzietà dovendo regolare il concorso fra creditori anteriori e posteriori e il conflitto tra debitore e creditori; in questo senso, anche ai fini dell’istruttoria, il curatore può sempre far valere l’inopponibilità degli atti privi di data certa con i quali i creditori pretendano di provare il credito o il titolo di prelazione; l’inopponibilità è, peraltro, «assoluta» per i negozi a forma vincolata, laddove negli altri casi la prova della data può essere anche fornita per equipollenti. L’eccezione di inopponibilità per difetto di data certa è comunque rilevabile d’ufficio dal giudice.

    11 Il giudizio di opposizione allo stato passivo è devoluto alla competenza del tribunale in composizione collegiale cfr. [F608], anche se, come detto il presidente può delegare ad un componente del collegio la trattazione del procedimento. Il giudice delegato non può far parte del collegio. In attuazione del criterio di delega diretto all’accelerazione del procedimento, l’art. 207 CCII prevede che, se nessuna delle parti costituite compare alla prima udienza, si applicano gli artt. 181 e 309 c.p.c. È previsto che il curatore, anche quando decide di non costituirsi in giudizio, ad esempio perché la procedura è priva di attivo e quindi è, in qualche misura, disinteressata all’esito dell’opposizione o in quanto la controversia verte unicamente su questioni di diritto, sicché può essere utile non affrontare i costi della difesa tecnica e rimettersi alla decisione del tribunale, debba comunque partecipare personalmente all’udienza per essere interrogato liberamente e fornire così al tribunale ed alla controparte informazioni sullo stato e sulle prospettive della procedura. La disposizione risponde a finalità deflattive, giacché è possibile che il creditore opponente, informato in modo circostanziato e tempestivo del fatto che l’attivo della procedura non consentirà il soddisfacimento del suo credito, decida di non coltivare oltre l’impugnazione o che, in ogni caso, il contatto tra le parti agevoli l’individuazione del reale thema decidendum. Nel corso dell’udienza, il tribunale assume, in contraddittorio tra le parti, i mezzi di prova ammessi, anche delegando uno dei suoi componenti cfr. [F609] (nel caso in cui, ovviamente, il relatore non sia stato già delegato dal presidente alla trattazione dell’intero procedimento con il decreto di fissazione dell’udienza).

    12 Nonostante sia stato eliminato l’obbligo di notifica del ricorso al debitore, deve ritenersi che quest’ultimo abbia ancora il diritto di chiedere di essere sentito nel corso del giudizio. Il che appare del tutto coerente anche con la nuova previsione legislativa che esclude il debitore dal novero dei destinatari della notificazione del ricorso e del decreto in quanto tale previsione pare più ricollegata alla necessità di ribadire che egli non è parte in senso formale del procedimento, ma che il ruolo del debitore rimane quello di mera fonte di informazioni (pur se talora in dottrina è stata anche di recente prospettata una lettura che valorizza la posizione del debitore).

    13 Secondo un condivisibile arresto delle Sezioni Unite della Corte, ove sia configurabile un rapporto di pregiudizialità tra un giudizio di opposizione allo stato passivo pendente dinanzi al tribunale fallimentare e un giudizio di cognizione pendente dinanzi al giudice competente secondo le regole ordinarie, e la questione non possa trovare soluzione mediante l’applicazione dei criteri generali in tema di connessione, la sospensione deve riguardare necessariamente il giudizio ordinario, non potendosi sottrarre alla sede fallimentare l’accertamento del credito da far valere nel concorso dei creditori [cfr. C. s.u. 12.11.2004, n. 21499]. Soluzione, questa, ripetutamente dichiarata incompatibile con i principi che presiedono all’accertamento del passivo fallimentare, anche alla luce della disciplina riformata [C. n. 7547/2018; C. n. 5255/2017]. Interpretazione cui deve darsi continuità anche dopo l’entrata in vigore del codice.

    14 La chiusura della liquidazione giudiziale determina il venir meno della legittimazione processuale del curatore e provoca l’improcedibilità del giudizio di opposizione allo stato passivo. Medesimo effetto deve ricollegarsi al passaggio in giudicato della sentenza di revoca della liquidazione giudiziale. Non avrebbe infatti alcun senso prevedere la possibilità della riassunzione del giudizio da parte del creditore o del debitore tornato in bonis, entrambi privi di interesse ad ottenere una pronuncia definitiva di accertamento dell’esistenza o dell’inesistenza del credito ai fini del concorso, che resterebbe priva di efficacia al di fuori di esso.

    15 Il procedimento d’impugnazione si chiude quindi con un decreto non reclamabile, ma ricorribile in cassazione. Il decreto può contenere o la conferma dell’esclusione del credito o l’accoglimento della domanda e conseguente modifica dello stato passivo cfr. [F610] [F611]; il tribunale provvede anche sulle spese giudiziali, che eccezionalmente potrebbero non seguire la soccombenza, ove la mancata ammissione del credito poi ammesso a seguito di opposizione, derivi dalla mancata presentazione di documenti o comunque da colpa dell’istante. Il decreto è il provvedimento che chiude anche il procedimento per impugnazione dei crediti ammessi e per revocazione. Cfr. [F612] [F613] [F614].

    16 Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione. Tenuto conto del generale principio di conoscenza delle ordinanze pronunciate in udienza per le parti presenti [C. n. 4929/2004; C. n. 837/1999], nel caso, non espressamente previsto ma consentito dalla legge, in cui il Collegio emetta il decreto in udienza in presenza delle parti il termine di cui all’art. 207, c. 14, CCII per proporre ricorso per cassazione decorre dalla pronuncia in udienza solo se del decreto è stata data lettura integrale alle parti in udienza, e la presenza delle parti sia attestata dal verbale.

    17 Ai sensi del comma 16 dell’art. 207 CCII le impugnazioni di cui all’art. 206 sono soggette alla sospensione feriale dei termini di cui all’art. 1, l. 7.10.1969, n. 742. Si tratta di un’eccezione al principio generale di cui all’art. 9, c. 1, CCII, giustificata, nella Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, dal richiamo al principio generale di delega di cui all’art. 2, c. 1, lett. m), l. n. 155/2017 (superamento dei contrasti interpretativi). Rimando che appare incongruo posto che la giurisprudenza di legittimità aveva costantemente ritenuto applicabile la sospensione feriale al procedimento per la formazione dello stato passivo ed alle relative opposizioni. Ne deriva la permanente attualità dell’orientamento giurisprudenziale in forza del quale la sospensione feriale non si applica ai procedimenti concernenti l’ammissione allo stato passivo di crediti nascenti da rapporto di lavoro ed in particolare alle relative impugnazioni, in quanto esentati dall’art. 3 della citata legge in ragione della loro specifica natura. Le sezioni unite a Suprema Corte ha affermato, infatti, che l’esonero dalla sospensione feriale è previsto dalla legge in ragione delle esigenze di speditezza e di concentrazione connesse all’oggetto sostanziale di tali procedimenti, indipendentemente dal rito ad essi applicabile, sicché è da escludere che i crediti di lavoro di cui sia richiesta l’ammissione al passivo perdano la loro connotazione oggettiva per effetto del prevalere della disciplina concorsuale che li attrarrebbe nel proprio ambito [C. s.u. 5.5.2017, n. 10944; C. s.u. 24.11.2009, n. 24665].

    B) Frmule

    B)Frmule
    F599
    RICORSO DEL CREDITORE PER L’OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    Sentenza n………. del ………

    G.D.: dr……….

    Curatore: ………

    ***

    RICORSO IN OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO EX ART. 206, COMMA 2, CCII

    ***

    Il sig………., residente in ………, via ……… - C.F………. (in qualità di legale rappresentante della società ………, con sede in ………, via ……… - C.F./ P. IVA ………), rappresentato e difeso giusta delega a margine [in calce del presente atto] dall’avv………. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in ………, via ………, tel………. fax ……… Posta Elettronica Certificata - PEC ………

    PREMESSO CHE

    - l’esponente ha depositato in data ……… domanda di ammissione al passivo per il credito di euro ……… [oppure: per la rivendica del seguente bene………], chiedendo altresì il riconoscimento della natura privilegiata del credito [per l’importo di

    euro ………] ai sensi dell’art………., trattandosi di credito ……… [indicare la natura del privilegio];

    - tenutasi l’udienza di verifica crediti, il Giudice Delegato in data ……… dichiarava esecutivo lo stato passivo della liquidazione giudiziale e ha così provveduto sulla domanda presentata dalla ricorrente: [trascrivere il provvedimento del Giudice Delegato];

    - il provvedimento del Giudice Delegato veniva comunicato al sottoscritto procuratore con comunicazione a mezzo PEC trasmessa il ………;

    - è interesse della scrivente difesa proporre opposizione avverso il suddetto provvedimento per i seguenti

    MOTIVI

    - [indicare le ragioni di fatto e di diritto a supporto della domanda e i documenti probatori].

    Tutto ciò premesso, il sig.re/ra (la società) ………, come sopra rappresentato/a e difeso/a, formula le seguenti.

    CONCLUSIONI

    voglia l’Ill.mo Tribunale

    - fissare con decreto l’udienza per la comparizione del ricorrente e del curatore, ai sensi dell’art. 207 CCII, con il termine di giorni dieci dalla comunicazione, per la notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento al curatore;

    nel merito

    - ammettere (l’opponente) allo stato passivo della liquidazione giudiziale in epigrafe in via [chirografaria/privilegiata ai sensi dell’art. ………] per la somma di euro ……… oltre agli interessi dalla data della debenza a quella della dichiarazione di liquidazione giudiziale, che si quantificano in euro ………, e agli interessi successivi nella misura e nei limiti previsti dagli artt. 153 e 154 CCII e 2749 c.c., il tutto oltre alla rifusione delle spese di lite.

    [Oppure in caso di rivendica:

    - disporre la restituzione e la consegna del bene sopra indicato in favore dell’opponente;

    - sospendere la vendita del suddetto bene].

    in via istruttoria

    - disporre che venga acquisito al presente procedimento il fascicolo della verifica dei crediti limitatamente alla posizione della creditrice

    Si chiede, inoltre, l’ammissione dei seguenti capitoli di prova: [da elencare]

    D.V.C……….

    D.V.C……….

    Si producono: [elencare i documenti che si allegano all’istanza]

    Luogo, data ………

    Firma ………

    F600
    RICORSO PER L’IMPUGNAZIONE DEL CREDITO AMMESSO ALLO STATO PASSIVO

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    Sentenza n………. del ………

    G.D.: dr……….

    Curatore: ………

    ***

    RICORSO PER IMPUGNAZIONE DI CREDITO AMMESSO AL PASSIVO DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE EX ART. 206 CCII

    ***

    il sig………., residente in ………, via ……… - C.F………. (in qualità di legale rappresentante della società ………, con sede in ………, via ……… - C.F./ P.IVA ………), rappresentato e difeso giusta delega a margine [in calce del presente atto] dall’avv………. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in ………, via ………, tel………. fax ……… Posta Elettronica Certificata - PEC ………;

    [oppure

    il sottoscritto curatore, rappresentato e difeso giusta delega a margine del presente atto dall’avv. ……… ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in ………, via ……… tel. ……… fax ……… Posta Elettronica Certificata - PEC ………;]

    PREMESSO CHE

    - [nel caso di ricorso depositato da un creditore ammesso: il/la ricorrente è creditore/creditrice ammesso/a al passivo della liquidazione giudiziale in epigrafe, come risulta dallo stato passivo reso esecutivo dall’Ill.mo Giudice Delegato in data ………];

    - dall’esame dello stato passivo, reso esecutivo dall’Ill.mo Giudice delegato in data ………, e comunicato in data ……… risulta essere stata accolta la domanda presentata dalla società ……… per euro ……… [oppure: la domanda di rivendica del bene ………];

    - il provvedimento del Giudice Delegato veniva comunicato al sottoscritto procuratore con comunicazione a mezzo PEC trasmessa il ………;

    - l’ammissione al passivo del credito relativo alla suddetta domanda deve ritenersi illegittima per ……… [oppure la domanda di rivendica]

    ……… [indicare i motivi preesistenti già allegati con le osservazioni, nonché eventuali errori del giudice delegato];

    Tutto ciò premesso, il sig.re/ra (la società), come sopra rappresentato/a e difeso/a,

    IMPUGNA

    il provvedimento di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale del credito vantato da ……… formulando sin d’ora le seguenti:

    CONCLUSIONI

    voglia l’Ill.mo Tribunale

    - fissare con decreto l’udienza per la comparizione del ricorrente, del creditore ammesso e del curatore [se non impugnante], ai sensi dell’art. 207 CCII, con il termine di giorni dieci dalla comunicazione, per la notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento al curatore;

    nel merito

    escludere dallo stato passivo dell’emarginata liquidazione giudiziale il credito [oppure rigettare la domanda di rivendica] vantato dalla società ……… pari a euro ………

    in via istruttoria

    - disporre che venga acquisito al presente procedimento il fascicolo della verifica dei crediti limitatamente alla posizione del creditore impugnato

    Si chiede, inoltre, l’ammissione dei seguenti capitoli di prova: [da elencare]

    1) D.V.C……….

    2) D.V.C……….

    Si producono: [elencare i documenti che si allegano all’istanza]

    Con vittoria di spese ed onorari.

    Luogo, data ………

    Firma ………

    F601
    RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CREDITO AMMESSO ALLO STATO PASSIVO

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    Sentenza n………. del ………

    G.D.: dr……….

    Curatore: ………

    ***

    RICORSO PER REVOCAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO EX ART. 206, C. 4, CCII

    ***

    il sig………., residente in ………, via ……… - C.F………. (in qualità di legale rappresentante della società ………, con sede in ………, via ……… - C.F./P.IVA ………), rappresentato e difeso giusta delega a margine [in calce del presente atto] dall’avv………. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in ………, via ………, tel………. fax ……… Posta Elettronica Certificata - PEC ………;

    [oppure

    il sottoscritto curatore, rappresentato e difeso giusta delega a margine dall’avv. ……… ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in ………, via ……… tel. ……… fax ……… Posta Elettronica Certificata - PEC ………;

    PREMESSO CHE

    [nel caso di ricorso depositato da un creditore ammesso: il/la ricorrente è creditore/creditrice ammesso/a al passivo della liquidazione giudiziale in epigrafe, come risulta dallo stato passivo reso esecutivo dall’Ill.mo Giudice Delegato in data ………];

    dall’esame dello stato passivo, reso esecutivo dall’Ill.mo Giudice delegato in data ………, risulta essere stata accolta la domanda presentata dalla società ……… per euro ……… [oppure: la domanda di rivendica del bene ………];

    - l’ammissione del credito della società [oppure l’accoglimento della domanda di rivendica] ……… è stata determinata da falsità/dolo/errore essenziale di fatto in quanto: [esporre le motivazioni];

    ………

    ………

    ………

    [oppure]

    - successivamente all’indicato provvedimento, in data ……… sono state apprese le seguenti circostanze che integrano le ragioni di revocazione del credito ammesso di seguito individuate: [esporre le circostanze];

    Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato/a e difeso/a, formula le seguenti

    CONCLUSIONI

    voglia l’Ill.mo Tribunale concorsuale

    fissare con decreto l’udienza per la comparizione del ricorrente, del creditore ammesso e del curatore [se non impugnante], ai sensi dell’art. 207 CCII, con il termine di giorni dieci dalla comunicazione, per la notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento al curatore; (e al curatore se istante è un creditore);

    nel merito

    disporre ai sensi e per gli effetti dell’art. 206, c. 4, CCII la revocazione del decreto del Giudice Delegato che ha dichiarato l’esecutività dello stato passivo nella parte in cui è stato ammesso al passivo della liquidazione giudiziale in epigrafe il credito della società ………, in via privilegiata per euro ……… ed in via chirografaria per

    euro ………, (in cui è stata accolta la rivendica del bene) con conseguente modificazione dello stato passivo.

    In via istruttoria

    disporre che venga acquisito al presente procedimento il fascicolo della verifica dei crediti limitatamente alla posizione del creditore revocando;

    Si chiede, inoltre, l’ammissione dei seguenti capitoli di prova: [da elencare]

    1) D.V.C……….

    2) D.V.C……….

    Si producono: [elencare i documenti che si allegano all’istanza]

    Luogo, data ………

    Avv……….

    F602
    DECRETO DEL TRIBUNALE DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE EX ART. 206, C. 2, CCII

    IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Il Presidente

    Visto il ricorso in opposizione allo stato passivo della liquidazione giudiziale ………, ex art. 206, c. 2, CCII. depositato dal creditore [ovvero dal titolare di diritti su beni mobili o immobili]……….;

    rilevato che lo stato passivo è stato reso esecutivo;

    visto l’art. 207 CCII

    DESIGNA

    Giudice relatore il dott……….

    FISSA

    per la comparizione del ricorrente e del curatore, l’udienza del ……… ore ………

    DISPONE

    Che l’istante provveda a notificare al curatore copia del ricorso unitamente al presente decreto entro giorni dieci dalla comunicazione dell’odierno provvedimento; avvisa il resistente che se intende svolgere eccezioni di merito e processuali non rilevabili d’ufficio, indicare mezzi di prova e produrre documenti, deve costituirsi a pena di decadenza almeno dieci giorni prima dell’udienza depositando in cancelleria una memoria difensiva.

    Si comunichi al ricorrente.

    Luogo, data ………

    Il Presidente ………

    F603
    DECRETO DEL TRIBUNALE DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE EX ART. 206, C. 3, CCII

    IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Il Presidente

    Visto il ricorso per impugnazione allo stato passivo della liquidazione giudiziale ………, ex art. 206, c. 3, CCII depositato dal curatore [ovvero dal creditore o titolare di diritti su beni mobili o immobili di ………];

    visto l’art. 207 CCII

    DESIGNA

    Giudice relatore, il dott……….

    FISSA

    per la comparizione del creditore ricorrente [ovvero dal titolare di diritti su beni mobili o immobili], del creditore concorrente e del curatore, l’udienza del ……… ore ………

    DISPONE

    Che l’istante provveda a notificare al creditore concorrente, e al curatore (se l’istante è un creditore) copia del ricorso e del presente decreto entro giorni dieci dalla comunicazione dell’odierno provvedimento; avvisa il resistente che se intende svolgere eccezioni di merito e processuali non rilevabili d’ufficio, indicare mezzi di prova e produrre documenti, deve costituirsi a pena di decadenza almeno dieci giorni prima dell’udienza depositando in cancelleria una memoria difensiva.

    Si comunichi al ricorrente.

    Luogo, data ………

    Il Presidente ………

    F604
    DECRETO DEL TRIBUNALE DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA NEL GIUDIZIO DI REVOCAZIONE EX ART. 206, C. 5, CCII

    IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Il Presidente

    Visto il ricorso per revocazione allo stato passivo della liquidazione giudiziale ………, ex art. 206, c. 5, CCII depositato dal curatore [ovvero dal creditore o titolare di diritti su beni mobili o immobili di ………];

    rilevato che lo stato passivo è stato reso esecutivo;

    considerato che è decorso il termine per la proposizione della opposizione e della impugnazione;

    visto l’art. 207 CCII

    DESIGNA

    Giudice relatore il dott……….

    FISSA

    per la comparizione del/i creditore/i istante/i [ovvero dal titolare di diritti su beni mobili o immobili], del creditore concorrente e del curatore, l’udienza del ……… ore ………

    DISPONE

    Che l’istante provveda a notificare al creditore concorrente, e al curatore (se l’istante è un creditore) copia del ricorso e del presente decreto entro giorni dieci dalla comunicazione dell’odierno provvedimento; avvisa il resistente che se intende svolgere eccezioni di merito e processuali non rilevabili d’ufficio, indicare mezzi di prova e produrre documenti, deve costituirsi a pena di decadenza almeno dieci giorni prima dell’udienza depositando in cancelleria una memoria difensiva.

    Si comunichi al ricorrente.

    Luogo, data ………

    Il Presidente ………

    F605
    COMUNICAZIONE AL CREDITORE OPPONENTE DEL DECRETO DEL TRIBUNALE DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA PER L’OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    Sentenza n………. del ………

    G.D.: dr……….

    Curatore: ………

    ***

    COMUNICAZIONE DI DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA DA PARTE DELLA CANCELLERIA

    ***

    Creditore istante: ……… con sede in ……… via ……… n………., elettivamente domiciliato presso ……… in ……… via ……… n……….

    Si comunica che il Presidente, letto il ricorso in opposizione allo stato passivo della liquidazione giudiziale in epigrafe depositato ex art. 206 CCII in data ………, visto l’art. 207 CCII ha fissato il giorno ……… alle ore ……… per la comparizione dell’istante e del curatore per il giudizio di opposizione allo stato passivo innanzi

    al Tribunale in composizione collegiale [ovvero: al giudice delegato dott. ………]; tutto ciò premesso si avvisa che il termine per il ricorrente per la notificazione al Curatore [e all’eventuale controinteressato] del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza medesima è di dieci giorni dalla presente comunicazione.

    Luogo, data ………

    Il Cancelliere ………

    F606
    MEMORIA DI COSTITUZIONE E DI RISPOSTA DEL CURATORE CONVENUTO

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    Sentenza n………. del ………

    G.D.: dr……….

    Curatore: ………

    ***

    Nel giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 206, c………., CCII promosso da ………:

    [creditore istante]

    - OPPONENTE -

    contro

    Liquidazione giudiziale ………, in persona del curatore ………

    - OPPOSTO -

    La Liquidazione giudiziale ………, in persona del curatore ………, rappresentato e difeso dall’avv………. per delega [a margine della memoria di costituzione - in calce alla memoria di costituzione - in calce al ricorso notificato], con elezione di domicilio presso il suo studio in ……… via ……… n……….

    si costituisce in giudizio e deposita la seguente

    MEMORIA DI COSTITUZIONE

    Con ricorso ex art. 206, c. 2, CCII, depositato in Cancelleria il giorno ………, il [creditore istante] ha proposto opposizione contro lo stato passivo comunicato dal curatore della liquidazione giudiziale ……… in data ……… per i seguenti motivi ………

    ………

    ………

    A seguito del deposito del ricorso il Tribunale ha fissato l’udienza del ……… per la comparizione del/i creditore/i e del curatore avanti a sé.

    Con il presente atto il curatore contesta le avverse pretese e conclusioni ed espone i seguenti fatti: ………

    ………

    ………

    Considerati i fatti così come esposti, la curatela intende svolgere le seguenti eccezioni, di rito e di merito: ………

    ………

    [Esporre le motivazioni e conclusioni della liquidazione giudiziale]

    Su tali premesse, la liquidazione giudiziale ………, come sopra rappresentato e difeso, così precisa le proprie

    CONCLUSIONI

    Voglia l’Ill.mo Tribunale di ………, ogni contraria istanza rigettata, così giudicare:

    nel rito:

    ………

    nel merito

    rigettare l’opposizione in quanto infondata, condannando parte opponente alla rifusione delle spese, competenze e onorari di causa

    in via istruttoria

    Si producono: [elencare i documenti che si allegano all’istanza]

    Si chiede, inoltre, il rigetto delle istanze istruttorie e svolte dall’opponente e l’ammissione dei seguenti capitoli di prova: [da elencare]

    Si producono:

    1. ricorso in opposizione ex art. 207, c………., CCII notificato;

    2.

    [elencare eventuali altri documenti che si allegano]

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Firma ………

    F607
    ATTO DI INTERVENTO DEL CREDITORE

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    Sentenza n………. del ………

    G.D.: dr……….

    Curatore: ………

    ***

    Nel giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 206, c. 2, CCII promosso da ………:

    [creditore istante]

    - OPPONENTE -

    contro

    Liquidazione giudiziale ………, in persona del curatore ………

    - OPPOSTO -

    Il ricorrente ……… [creditore ricorrente] rappresentato e difeso dall’avv………. e per delega [a margine della comparsa di risposta - in calce alla comparsa di risposta - in calce al ricorso notificato], con elezione di domicilio presso il suo studio in ……… via ……… n……….

    Si costituisce in giudizio e deposita

    ATTO DI INTERVENTO

    Con ricorso ex art. 206, c. 2, CCII depositato in Cancelleria il giorno ………, il [creditore istante] ha proposto opposizione contro lo stato passivo comunicato dal curatore della liquidazione giudiziale ……… in data ……… per i seguenti motivi ………

    A seguito del deposito del ricorso ex art. 206 CCII il Curatore della liquidazione giudiziale ……… si è costituito nel giudizio chiedendo il rigetto del ricorso affermando che ……… [esporre le motivazioni e conclusioni della liquidazione giudiziale opposto].

    Interviene nel giudizio il ricorrente per chiedere il rigetto del ricorso che è infondato per le seguenti ragioni ……… [esporre le motivazioni e conclusioni].

    Su tali premesse, il creditore intervenuto ………, come sopra rappresentato e difeso, così precisa le proprie

    CONCLUSIONI

    Voglia l’Ill.mo Giudice del Tribunale di ………, ogni contraria istanza rigettata, così giudicare

    nel merito

    rigettare la proposta opposizione in quanto infondata.

    in via istruttoria

    Si chiede l’ammissione dei seguenti capitoli di prova: [da elencare]

    Si producono: [Elencare eventuali documenti che si allegano]

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Firma ………

    F608
    VERBALE DI PRIMA UDIENZA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO

    N………./……… R.G.

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    dott………. Presidente

    dott………. Giudice

    dott………. Giudice

    VERBALE DI CAUSA

    Oggi ………, davanti al collegio, sono presenti:

    - per l’opponente ………, l’avv……….;

    - per il Liquidazione giudiziale ……… l’avv………. [nonché personalmente il curatore] che si costituisce depositando fascicolo con procura ……… [a margine della comparsa di risposta - in calce alla comparsa di risposta - in calce al ricorso notificato] e comparsa di risposta che scambia [ovvero, già costituito in cancelleria];

    - [ovvero] personalmente il solo curatore il quale dichiara che ………

    - il debitore nella persona del sig……….

    L’avv………. per l’opponente insiste nell’ammissione dei mezzi di prova richiesti nell’opposizione.

    L’avv………. per la Liquidazione giudiziale chiede ………

    Il debitore sig………., ai sensi dell’art. 207 CCII, dichiara che ………

    IL TRIBUNALE

    Preso atto delle istanze, si riserva di decidere sulle istanze istruttorie delle parti al ………;

    [oppure]

    Ammette i mezzi di prova dedotti dall’opponente e dispone procedersi alla loro immediata assunzione.

    [oppure]

    Ammette le prove dedotte dall’opponente e rinvia la causa al ……… per la loro assunzione

    [oppure]

    Ammette le prove dedotte dall’opponente e delega per la loro assunzione il dr……….

    [capoverso eventuale]

    Dispone l’assunzione di informazioni dalla p.a. e precisamente: ………

    Il Presidente ………

    F609
    DECRETO DEL TRIBUNALE DI DELEGA ALL’ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    ***

    Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

    dott………. Presidente

    dott………. Giudice

    dott………. Giudice

    visto il ricorso ex art. 206, c. 2, CCII presentato dal signor ………;

    viste le difese del curatore e del creditore intervenuto, signor ………;

    visto l’art. 207 CCII;

    vista la riserva assunta all’udienza collegiale del ………

    rilevato che la prova testimoniale richiesta dall’opponente appare ammissibile e rilevante ai fini del decidere in quanto ………

    AMMETTE

    le prove dedotte dall’opponente

    DELEGA

    all’assunzione dei mezzi di prova il dott………., il quale, all’esito della prova rimetterà le parti davanti al Collegio per la discussione della causa.

    Luogo, data ………

    Il Presidente ………

    F610
    DECRETO DI ACCOGLIMENTO DELL’OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    ***

    Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

    dott………. Presidente

    dott………. Giudice

    dott………. Giudice

    visto il ricorso ex art. 206, c. 2, CCII depositato da ………, rappresentata e difesa dall’avv………., come da procura [a margine del ricorso - in calce al ricorso - generale alle liti ………], con domicilio eletto presso ………;

    vista la memoria di costituzione del curatore rappresentato e difeso dall’avv………. come da procura [a margine della comparsa di risposta - in calce al ricorso notificato - in calce alla comparsa di risposta], con domicilio eletto presso ………;

    [capoverso eventuale]

    visto l’intervento del creditore signor ………, rappresentato e difeso dall’avv………., come da procura [a margine del ricorso - in calce al ricorso - generale alle liti ………], con domicilio eletto presso ………;

    ha pronunciato il seguente

    DECRETO

    ELEMENTI DI FATTO E DI DIRITTO

    Con ricorso depositato in data ………, il creditore ……… ha proposto opposizione avverso lo stato passivo reso esecutivo in data ……… e comunicato al creditore in data ………

    Nel ricorso, il creditore, dopo avere descritto i fatti dai quali assume l’esistenza del credito, ha formulato le seguenti ragioni di impugnazione:

    ………

    ………

    ………

    Il curatore, nel costituirsi nel giudizio ha confermato la propria opposizione alla ammissione del credito e, dopo avere ribadito l’eccezione ………, ha altresì introdotto un nuovo mezzo di difesa, eccependo che ………

    Su richiesta delle parti si è dato ingresso alle prove ………

    All’esito dell’istruttoria orale e valutati i documenti prodotti, il Tribunale ritiene che il ricorrente abbia fornito la prova piena del suo credito ………

    ………

    ………

    Per converso non appare fondata l’eccezione svolta dal curatore in sede di formazione dello stato passivo, in quanto……….

    ………

    ………

    Così pure, va disattesa l’eccezione preliminare formulata nel corso del presente giudizio, posto che ………

    ………

    ………

    La domanda di ammissione al passivo, in via ………, deve essere accolta in misura di euro ………

    Le spese del procedimento vanno regolate secondo il criterio della soccombenza e si liquidano in euro ……… (di cui euro ……… per spese, euro ……… per diritti ed euro ……… per onorari)

    P.Q.M.

    ACCOGLIE

    l’opposizione e

    AMMETTE

    l’opponente ……… allo stato passivo della liquidazione giudiziale ……… per la somma di euro ……… in via chirografaria e di euro ……… in via privilegiata ai sensi dell’art……….

    DISPONE

    che il curatore provveda alla variazione dello stato passivo depositando nel fascicolo della liquidazione giudiziale copia autentica del ricorso e del presente decreto ed annotando lo stesso in calce all’originale dello stato passivo;

    CONDANNA

    la liquidazione giudiziale e il creditore intervenuto, in via solidale tra loro, alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro ………

    Luogo, data ………

    Il Presidente ………

    F611
    DECRETO DI RIGETTO DELL’OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    ***

    Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

    dott………. Presidente

    dott………. Giudice

    dott………. Giudice

    visto il ricorso ex art. 206, c. 2, CCII depositato da ………, rappresentata e difesa dall’avv………., come da procura [a margine del ricorso - in calce al ricorso - generale alle liti ………], con domicilio eletto presso ………;

    vista la memoria di costituzione del curatore rappresentato e difeso dall’avv………. come da procura [a margine della comparsa di risposta - in calce al ricorso notificato - in calce alla comparsa di risposta], con domicilio eletto presso ………;

    [capoverso eventuale]

    visto l’intervento del creditore signor ………, rappresentato e difeso dall’avv………., come da procura [a margine del ricorso - in calce al ricorso - generale alle liti ………], con domicilio eletto presso ………;

    ha pronunciato il seguente

    DECRETO

    ELEMENTI DI FATTO E DI DIRITTO

    Con ricorso depositato in data ………, il creditore ……… ha proposto opposizione avverso lo stato passivo reso esecutivo in data ……… e comunicato al creditore in data ………

    Nel ricorso, il creditore, dopo avere descritto i fatti dai quali assume l’esistenza del credito, ha formulato le seguenti ragioni di impugnazione:

    ………

    ………

    ………

    Il curatore, nel costituirsi nel giudizio ha confermato la propria opposizione alla ammissione del credito e, dopo avere ribadito l’eccezione ………, ha altresì introdotto un nuovo mezzo di difesa, eccependo che ………

    Su richiesta delle parti si è dato ingresso alle prove ………

    All’esito dell’istruttoria orale e valutati i documenti prodotti, il Tribunale ritiene che l’eccezione svolta dal curatore in sede di formazione dello stato passivo sia fondata e come tale idonea ad escludere l’ammissione al passivo del credito.

    Infatti,

    ………

    ………

    La domanda di ammissione al passivo, in via ………, deve essere respinta.

    Le spese del procedimento vanno regolate secondo il criterio della soccombenza e si liquidano in euro ……… (di cui euro ……… per spese, euro ……… per diritti ed euro ……… per onorari).

    P.Q.M.

    RIGETTA

    l’opposizione e

    CONDANNA

    l’opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della curatela, liquidate in euro ………

    Luogo, data ………

    Il Presidente ………

    F612
    DECRETO DI ACCOGLIMENTO DELL’IMPUGNAZIONE DI CREDITO AMMESSO ALLO STATO PASSIVO

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    ***

    Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

    dott………. Presidente

    dott………. Giudice

    dott………. Giudice

    visto il ricorso ex art. 206, c. 3, CCII depositato da ………, rappresentata e difesa dall’avv………., come da procura [a margine del ricorso - in calce al ricorso - generale alle liti ………], con domicilio eletto presso ………;

    vista la memoria di costituzione del curatore rappresentato e difeso dall’avv………. come da procura [a margine della comparsa di risposta - in calce al ricorso notificato - in calce alla comparsa di risposta], con domicilio eletto presso ………;

    vista la memoria di costituzione del creditore opposto signor ………, rappresentato e difeso dall’avv………., come da procura [a margine del ricorso - in calce al ricorso - generale alle liti ………], con domicilio eletto presso ………;

    ha pronunciato il seguente

    DECRETO

    ELEMENTI DI FATTO E DI DIRITTO

    Con domanda depositata in data ………, il creditore XXX ……… chiedeva al G.D. della liquidazione giudiziale ……… di essere ammesso al passivo in via ……… per l’importo di euro ………

    Il curatore formava il progetto di stato passivo e chiedeva che la prelazione venisse esclusa in quanto mancava del tutto la prova della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2751-bis, n………., c.c.

    Anche il creditore YYY, formulando all’adunanza dei creditori analoga eccezione, chiedeva che la prelazione del creditore XXX, fosse esclusa.

    Il Giudice delegato ha, invece, respinto l’eccezione ed ha ammesso il credito al passivo in via privilegiata per l’importo di euro ………

    Con ricorso depositato in data ………, il creditore YYY ……… ha proposto impugnazione avverso lo stato passivo reso esecutivo in data ……… e comunicato al creditore in data ………

    Nel ricorso, il creditore YYY, dopo avere descritto i fatti dai quali assume l’inesistenza della prelazione, ha formulato le seguenti ragioni di impugnazione:

    ………

    ………

    ………

    Il curatore, nel costituirsi nel giudizio ha confermato la propria opposizione alla ammissione della prelazione.

    Il creditore XXX si è costituito nel giudizio ed ha, invece, insistito per l’ammissione al passivo del privilegio di cui ………, producendo ulteriore documentazione.

    All’esito dell’istruttoria documentale, il Tribunale ritiene che l’eccezione svolta dal curatore e dal creditore YYY, in sede di formazione dello stato passivo, sia fondata e come tale idonea ad escludere l’ammissione al passivo del privilegio che assisterebbe il credito.

    Infatti ………

    ………

    ………

    L’impugnazione va dunque accolta e per l’effetto il credito di euro ……… del creditore XXX ……… va ammesso al passivo in via chirografaria, esclusa la prelazione.

    Le spese del procedimento vanno regolate secondo il criterio della soccombenza e si liquidano in euro ……… (di cui euro ……… per spese, euro ……… per diritti ed euro ……… per onorari)

    P.Q.M.

    ACCOGLIE

    l’impugnazione [il ricorso depositato dal sig……….] e

    MODIFICA

    lo stato passivo della liquidazione giudiziale ……… e, previa esclusione del privilegio di cui ……… ammette il creditore ……… [indicare creditore impugnato] in via chirografaria per l’importo di euro ………

    DISPONE

    che il curatore provveda alla variazione lo stato passivo depositando nel fascicolo della liquidazione giudiziale copia autentica del ricorso e del presente decreto ed annotando lo stesso in calce all’originale dello stato passivo;

    CONDANNA

    il creditore XXX ……… [indicare creditore impugnato] alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessive euro ………, di cui euro ……… per spese, euro ……… per diritti ed euro ……… per onorari

    Luogo, data ………

    Il Presidente ………

    F613
    DECRETO DI RIGETTO DELL’IMPUGNAZIONE DI CREDITO AMMESSO ALLO STATO PASSIVO

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    ***

    Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

    dott………. Presidente

    dott………. Giudice

    dott………. Giudice

    visto il ricorso ex art. 206, c. 3, CCII depositato da ………, rappresentata e difesa dall’avv………., come da procura [a margine del ricorso - in calce al ricorso - generale alle liti ………], con domicilio eletto presso ………;

    vista la memoria di costituzione del curatore rappresentato e difeso dall’avv………. come da procura [a margine della comparsa di risposta - in calce al ricorso notificato - in calce alla comparsa di risposta], con domicilio eletto presso ………;

    vista la memoria di costituzione del creditore opposto signor ………, rappresentato e difeso dall’avv………., come da procura [a margine del ricorso - in calce al ricorso - generale alle liti ………], con domicilio eletto presso ………;

    ha pronunciato il seguente

    DECRETO

    ELEMENTI DI FATTO E DI DIRITTO

    Con domanda depositata in data ………, il creditore XXX ……… chiedeva al G.D. della liquidazione giudiziale ……… di essere ammesso al passivo in via ……… per l’importo di euro ………

    Il curatore formava il progetto di stato passivo e chiedeva che la prelazione venisse esclusa in quanto mancava del tutto la prova della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2751-bis, n………., c.c.

    Anche il creditore YYY, formulando all’adunanza dei creditori analoga eccezione, chiedeva che la prelazione del creditore XXX, fosse esclusa.

    Il Giudice delegato ha, invece, respinto l’eccezione ed ha ammesso il credito al passivo in via privilegiata per l’importo di euro ………

    Con ricorso depositato in data ………, il creditore YYY ……… ha proposto impugnazione avverso lo stato passivo reso esecutivo in data ……… e comunicato al creditore in data ………

    Nel ricorso, il creditore YYY, dopo avere descritto i fatti dai quali assume l’inesistenza della prelazione, ha formulato le seguenti ragioni di impugnazione:

    ………

    ………

    ………

    Il curatore, nel costituirsi nel giudizio ha confermato la propria opposizione alla ammissione della prelazione.

    Il creditore XXX si è costituito nel giudizio ed ha, invece, insistito per l’ammissione al passivo del privilegio di cui ………, producendo ulteriore documentazione.

    All’esito dell’istruttoria documentale, il Tribunale ritiene che il creditore XXX abbia fornito una piena prova della sussistenza del privilegio di cui all’art………., in quanto ………

    Infatti,

    ………

    ………

    ………

    Al contrario, le prove hanno smentito la tesi del curatore, secondo la quale ………

    ………

    ………

    L’impugnazione va dunque respinta e per l’effetto il credito di euro ……… del creditore XXX ……… resta ammesso al passivo in via privilegiata.

    Le spese del procedimento vanno regolate secondo il criterio della soccombenza e si liquidano in euro ……… (di cui euro ……… per spese, euro ……… per diritti ed euro ……… per onorari).

    P.Q.M.

    RIGETTA

    l’impugnazione [il ricorso depositato dal sig……….] e

    CONFERMA

    lo stato passivo della liquidazione giudiziale ………

    CONDANNA

    il curatore e il creditore YYY ……… alla rifusione delle spese di lite in favore di ………, liquidate in complessivi

    Luogo, data ………

    Il Presidente ………

    F614
    DECRETO DI REVOCAZIONE DI UN CREDITO AMMESSO

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    ***

    Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

    dott………. Presidente

    dott………. Giudice

    dott………. Giudice

    visto il ricorso ex art. 206, c. 5, CCII depositato da ………, rappresentata e difesa dall’avv………., come da procura [a margine del ricorso - in calce al ricorso - generale alle liti ………], con domicilio eletto presso ………;

    vista la memoria di costituzione del curatore rappresentato e difeso dall’avv………. come da procura [a margine della comparsa di risposta - in calce al ricorso notificato - in calce alla comparsa di risposta], con domicilio eletto presso ………;

    vista la memoria di costituzione del creditore opposto signor ………, rappresentato e difeso dall’avv………., come da procura [a margine del ricorso - in calce al ricorso - generale alle liti ………], con domicilio eletto presso ………;

    ha pronunciato il seguente

    DECRETO

    ELEMENTI DI FATTO E DI DIRITTO

    Con domanda depositata in data ………, il creditore XXX ……… chiedeva al G.D. della liquidazione giudiziale ……… di essere ammesso al passivo in via ……… per l’importo di euro ………

    Il curatore formava il progetto di stato passivo e non si opponeva alla ammissione del credito nella misura richiesta.

    Il Giudice delegato ha provveduto in conformità ed ha ammesso il credito al passivo in via privilegiata per l’importo di euro ………

    Con ricorso depositato in data ………, il creditore YYY ……… ha proposto domanda di revocazione avverso lo stato passivo reso esecutivo in data ……… e comunicato al creditore in data ………

    Nel ricorso, il creditore YYY, ha esposto che in data ……… era venuto a conoscenza del fatto che il credito vantato dal creditore XXX ……… era stato estinto mediante pagamento effettuato da un terzo, in epoca precedente alla dichiarazione di liquidazione giudiziale. Ha, pertanto, esposto a conforto del proprio ricorso la sussistenza dei presupposti per la revocazione del credito ammesso.

    ………

    ………

    ………

    Il curatore, nel costituirsi nel giudizio ha aderito alla domanda del ricorrente.

    Il creditore XXX si è costituito nel giudizio ed ha, invece, insistito per la conferma del credito ammesso al passivo, sostenendo che il fatto del pagamento non era provato e che in ogni caso ………

    ………

    ………

    Il Tribunale osserva che il ricorrente ha fornito prova piena del fatto che l’ammissione del credito del sig………. è stata determinata dalla mancata conoscenza della seguente documentazione ……… dalla quale si evince che lo stesso aveva ricevuto il pagamento integrale del suo credito.

    Il ricorrente ha dimostrato che detta documentazione è entrata nella sua materiale disponibilità solo successivamente al decreto di esecutività dello stato passivo e allo scadere del termine per le impugnazioni.

    Va quindi ritenuto che se i documenti ora acquisiti fossero stati conosciuti, il credito di ……… non avrebbe potuto essere ammesso, stante la prova in ordine al pagamento ricevuto da ………

    L’ammissione al passivo del creditore XXX va, dunque, revocata.

    Le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza e si liquidano in complessivi euro ………, di cui euro ……… per spese, euro ……… per diritti ed euro ……… per onorari.

    P.Q.M.

    REVOCA

    il provvedimento di ammissione del sig………. allo stato passivo della liquidazione giudiziale ………

    DISPONE

    che il curatore provveda a far variare lo stato passivo depositando nel fascicolo della liquidazione giudiziale copia autentica del ricorso e del presente decreto ed annotando lo stesso in calce all’originale dello stato passivo.

    CONDANNA

    il sig………. alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro ………

    Luogo, data ………

    Il Presidente ………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. Il procedimento.

    I. Il procedimento

    I.Il procedimento

    1 Il reclamo avverso lo stato passivo del fallimento non è un giudizio d’appello, pur avendo natura impugnatoria [C. 18.5.2012, n. 7918; C. 25.2.2011, n. 4708; ord. 22.2.2012, n. 2677], sicché la disciplina applicabile deve essere ricercata nello stesso art. 99 l. fall. [C. 22.3.2010, n. 6900].

    2 Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza al curatore, secondo quanto previsto dall’art. 99 l. fall., nel testo come sostituito dall’art. 6, d.lgs. 12.9.2007, n. 169, ratione temporis applicabile, ha natura perentoria e tuttavia la sua osservanza presuppone che alla parte opponente sia stato previamente comunicato il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza, non essendo sufficiente il suo mero deposito in cancelleria e pertanto non producendosi, in difetto, alcuna decadenza. (Nell’affermare detto principio, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con cui il tribunale aveva rigettato il ricorso in opposizione in quanto notificato al curatore oltre il termine di rito, computato dal predetto deposito, anziché dalla comunicazione, mai attuata dalla cancelleria) [C. 8.2.2011, n. 3082].

    3 L’art. 99 l. fall., nel testo novellato dal d.lgs. n. 5/2006 e dal d.lgs. n. 169/2007, configurando il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso impugnatorio, esclude l’ammissibilità di domande nuove, non proposte nel grado precedente, e di nuovi accertamenti di fatto, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione che solleciti l’esame di questioni, di fatto o di diritto, non prospettate, ritualmente e tempestivamente, nel giudizio di opposizione [C. 8.6.2012, n. 9341].

    4 L’art. 99 l. fall., nel testo novellato dapprima dal d.lgs. n. 5/2006, e successivamente dal d.lgs. n. 169/2007, configurando il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso inequivocabilmente impugnatorio, esclude l’ammissibilità di domande nuove, non proposte nel grado precedente, quali le domande riconvenzionali, non essendo tali domande previste dal comma 5 di tale disposizione, il quale contiene la precisa indicazione del contenuto della memoria difensiva del curatore fallimentare e specificamente delle difese che in quella sede devono essere svolte a pena di decadenza, comprensiva delle eccezioni e delle prove, mentre non fa menzione di eventuali domande riconvenzionali [C. 23.3.2010, n. 6900].

    5 Il procedimento di opposizione allo stato passivo di carattere impugnatorio sebbene non assimilabile all’appello è strutturato in modo tale da non consentire l’introduzione di domande nuove, né lo svolgimento di una mera emendatio libelli poiché ciò finirebbe per stravolgerne la natura stessa e costringerebbe il Tribunale a reiterare lo scrutinio di fondatezza già effettuato dal giudice delegato nella fase di verifica crediti [C. 7.11.2022, n. 32750].

    6 Se in sede di opposizione allo stato passivo non è possibile modificare l’originaria domanda di insinuazione, a maggior ragione è precluso integrarla attraverso indicazioni che, ove mancanti, la rendevano originariamente inammissibile [C. 9.1.2019, n. 278].

    7 In tema di intervento di terzi nell’opposizione allo stato passivo, gli eventuali interessati sono tenuti a verificare costantemente presso la cancelleria del tribunale l’eventuale instaurazione di giudizi di opposizione nell’immediatezza dell’avvenuta comunicazione ex art. 97 l. fall. del decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo, ai fini dell’ammissibilità dell’intervento, che deve avvenire nel rispetto del termine per la costituzione delle parti resistenti ai sensi dell’art. 99, c. 8, l. fall [C. 17.9.2020, n. 19422].

    8 Il legislatore della riforma pur avendo ampiamente mutato la natura del giudizio di verifica, soprattutto attribuendo al curatore il ruolo di parte ed affermando all’art. 95, c. 3, che il giudice delegato pronuncia su ciascuna domanda “nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio e a quelle formulate dagli altri interessati …”, ne ha però mantenuto la caratteristica di giudizio a cognizione sommaria, in cui non è obbligatoria l’assistenza tecnica a favore del creditore ed ove è previsto che il giudice possa procedere “ad atti di istruzione a richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento” (art. 95, c. 3, ult. parte). Tale ultima limitazione del diritto alla prova depone per la natura sommaria della fase necessaria dell’accertamento e impone di ritenere (come d’altra parte si desume dal testo normativo: cfr. art. 99 l. fall.) che, con l’opposizione contro il provvedimento pronunciato a seguito di cognizione sommaria, il diritto predetto - compresso per esigenze di celerità della procedura fallimentare - si riespanda, consentendo al creditore escluso un grado di merito a cognizione piena, non condizionata da preclusioni istruttorie maturate nella fase sommaria, perché non previste espressamente dalla legge e, anzi, espressamente escluse dal tenore dell’art. 99 l. fall., il cui testo, già prima del decreto correttivo prevedeva sin dagli atti introduttivi (ricorso e memoria difensiva) l’onere, a pena di decadenza, di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti “prodotti” di cui la parte intendeva avvalersi, così segnando quale termine preclusivo quello della proposizione dell’opposizione [C. 25.2.2011, n. 4708; negli stessi termini C. 9.5.2013, n. 11026; C. 4.6.2012, n. 8929; con riferimento a fattispecie concernente il c.d. “regime intermedio”, C. 11.9.2009, n. 19697 secondo cui “fuori luogo ogni richiamo alla disciplina della produzione dei documenti in appello e all’art. 345 c.p.c., perché … si è qui al di fuori del giudizio ordinario di cognizione né l’opposizione può essere qualificata come appello”].

    9 La struttura del procedimento di accertamento dello stato passivo, connotata da una prima fase di cognizione sommaria dove non è prevista la formale costituzione del curatore a mezzo di difensore tecnico, implica che il curatore stesso possa proporre le eccezioni in senso stretto, non sollevate in sede di verificazione del passivo, nel giudizio di opposizione allo stato passivo [C. 4.4.2013, n. 8246].

    10 Nel giudizio d’impugnazione proposto contro il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento, il curatore è ammesso a proporre, a norma dell’art. 99, c. 7, l. fall. eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio anche nuove rispetto a quelle sollevate in sede di verifica del passivo, rimanendo affidato al tribunale del reclamo il compito di garantire il diritto di difesa del reclamante, nelle forme compatibili con il rito camerale [C. 23.7.2020, n. 15838; C. 14.7.2020, n. 14952; C. 18.5.2012, n. 7918].

    11 In tema di opposizione allo stato passivo, qualora con la memoria di costituzione il curatore sollevi in modo specifico eccezioni sollevate genericamente in sede di verifica dei crediti, il rispetto del principio del contraddittorio esige che all’opponente sia concesso termine per spiegare le proprie difese e produrre documentazione probatoria idonea a supportarle [C. 10.6.2021, n. 16324].

    12 In tema di opposizione allo stato passivo, secondo i principi generali dei procedimenti che iniziano con ricorso, quest’ultimo ed il fascicolo di parte contenente i documenti prodotti devono essere depositati contestualmente, stante il disposto dell’art. 99, c. 2, n. 4, l. fall., sicché, ove la costituzione avvenga mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata eccedente la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche, il deposito degli atti o dei documenti può avvenire mediante gli invii di più messaggi, purché gli stessi siano coevi - cioè strettamente consecutivi - al deposito del ricorso ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza (nella specie, la suprema corte ha confermato la pronuncia del tribunale nella quale si era tenuto conto soltanto della documentazione depositata dall’opponente lo stesso giorno della costituzione in giudizio, escludendo invece quella trasmessa, in maniera non immediatamente successiva, a distanza di alcuni giorni) [C. 27.10.2020, n. 23489].

    13 Il giudizio di opposizione allo stato passivo è regolato ai sensi dell’art. 99 l. fall., novellato dal d.lgs. n. 169/2007 dal principio dispositivo, come qualunque ordinario giudizio di cognizione a natura contenziosa, per cui il materiale probatorio che lo concerne è quello prodotto dalle parti o acquisito dal giudice, ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., ed è solo quel materiale che ha titolo a restare nel processo; tale principio opera sin dalla fase della verifica dei crediti avanti al giudice delegato decidendo tale organo, ex art. 95 l. fall., nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio e a quelle formulate dagli altri interessati [C. 8.11.2010, n. 22711].

    14 Quando l’opponente venga ammesso al passivo solo sulla base della documentazione prodotta in sede di opposizione, le spese del giudizio non possono gravare sulla curatela, ma devono quantomeno essere compensate, dovendo essere valutata la condotta dell’opponente e la sua eventuale responsabilità nell’aver dato causa al giudizio in questione [T. Udine 7.12.2012].

    15 In sede di opposizione allo stato passivo l’opponente può produrre documenti nuovi che non abbia provveduto a depositare unitamente alla domanda di insinuazione al passivo o comunque nel procedimento svoltosi innanzi al giudice delegato. Tuttavia, qualora la produzione di documenti che la parte avrebbe potuto produrre in precedenza abbia determinato la necessità dell’ulteriore gravame e di ulteriori spese a carico del fallimento, il giudice potrà tenerne conto nel regolamento delle spese [T. Mantova 17.5.2011].

    16 Il giudizio di opposizione allo stato passivo è regolato dal principio dispositivo, in quanto l’art. 99 l. fall. prevede espressamente che le parti resistenti debbano costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima dell’udienza, depositando memoria contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio (nella specie, relativa all’insinuazione nel fallimento di un credito per prestazioni professionali, la Corte ha cassato la decisione del Tribunale che aveva rilevato d’ufficio un’eccezione di inadempimento che avrebbe, invece, dovuto essere proposta dal curatore, rimasto invece contumace nel giudizio, in tal modo violando il principio della domanda) [C. 18.7.2012, n. 12416].

    17 Nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, l’anteriorità del credito di cui si chieda l’ammissione al passivo, essendo un elemento costitutivo del diritto di partecipare al concorso e, quindi, alla distribuzione dell’attivo, non forma oggetto di eccezione in senso stretto riservata alla sola iniziativa di parte, ossia del curatore o dei creditori concorrenti [C. 21.11.2011, n. 24432].

    18 In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, il termine di sessanta giorni entro il quale il collegio deve provvedere sull’opposizione in via definitiva, previsto dall’art. 99 l. fall. nel testo come sostituito dall’art. 6, d.lgs. 12.9.2007, n. 169, ratione temporis applicabile, in difetto di espressa previsione di perentorietà, deve considerarsi ordinatorio [C. 5.10.2011, n. 20363].

    19 Nell’evenienza della mancata comparizione della parte in udienza, il giudice dell’opposizione provvederà piuttosto ai sensi dell’art. 309 c.p.c. e art. 181, c. 1, c.p.c. posto che la disciplina generale del rito contenzioso civile ben può venire a integrare - entro il limite della specifica compatibilità, ovviamente - quella dettata per il giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare [C. 10/04/2019, n. 10086].

    20 Nell’ordinamento processuale civile vige il principio generale della consumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, una volta che la parte abbia esercitato tale potere, esaurisce la facoltà di critica della decisione che lo pregiudica, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo però che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge [C. 29.11.2016, n. 24332]. Ne consegue che ove lo stesso provvedimento di mancata ammissione al passivo del Giudice delegato venga impugnato con due coeve opposizioni, quella ritualmente proposta deve essere senza dubbio esaminata, tanto per l’impossibilità di stabilire un ordine di priorità cronologica fra le impugnazioni, quanto in ragione della constatata improcedibilità dell’altra in epoca (28.11.2011) posteriore alla presentazione della prima (22.9.2008) [C. 10.10.2018, n. 25067].

    21 La censura è invece fondata nella parte riguardante la condanna al pagamento dell’ulteriore importo previsto dal d.P.R. n. 115/2002, art. 13, c. 1-quater, in quanto l’opposizione allo stato passivo, pur configurandosi, a seguito delle modifiche apportate dal r.d. 16.3.1942, n. 267, artt. 98 ss., dal d.lgs. 9.1.2006, n. 5 e dal d.lgs. 12.9.2007, n. 169, come un giudizio a carattere impugnatorio, avente ad oggetto il riesame a cognizione piena della decisione adottata sulla base di una cognizione sommaria in sede di verifica, costituisce a tutti gli effetti un giudizio di primo grado [cfr. C. VI 30.11.2016, n. 24489; 26.1.2016, n. 1342; C. I 6.11.2013, n. 24972], con la conseguenza che non si pone, rispetto ad esso, l’esigenza di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose, che costituisce la ratio dell’introduzione della predetta sanzione [cfr. C. VI 2.7.2015, n. 13636] [C. 19.6.2017 n. 15143].

    22 In sede di opposizione allo stato passivo, il creditore che, in sede di insinuazione, aveva chiesto l’ammissione del proprio credito in forza di un titolo di credito scaduto, può per la prima volta chiedere l’ammissione al passivo in virtù del rapporto causale sottostante [C. 28.1.2021, n. 1826].

    23 In tema di opposizione allo stato passivo, nel caso non espressamente previsto, ma consentito dalla legge, in cui il collegio emetta il decreto in udienza in presenza delle parti, il termine di cui all’art. 99, c. 12, l. fall. per proporre ricorso per cassazione decorre dalla pronuncia in udienza solo se del decreto è stata data lettura integrale, attestata a verbale, mentre, in difetto di tale requisito, detto termine decorre dalla successiva comunicazione da parte della cancelleria. [C. 9.12. 2021, n. 39125].

    24 In tema di opposizione allo stato passivo, trova applicazione la regola generale della fungibilità delle forme processuali, qualora non impedita dallo spirare di un termine di decadenza, sicché, sebbene il rito applicabile postuli la riassunzione nei confronti del fallimento mediante ricorso, il giudizio di rinvio può ritenersi validamente riassunto quand’anche l’opponente abbia provveduto con citazione [C. 20.4.2022, n. 12668].

    25 La verifica della tempestività della opposizione allo stato passivo è questione che è rilevabile d’ufficio, a prescindere dall’eccezione di parte ovvero, come nella specie, della eventuale mancata costituzione in giudizio del curatore. L’oggetto del controllo, da svolgersi ad opera del tribunale, è dunque la data di ricezione dell’avviso di ricevimento della raccomandata che riporta la comunicazione, inviata dal curatore, dell’esito dell’accertamento del passivo, secondo una verifica da condurre direttamente sul fascicolo fallimentare (da acquisire) o sullo stesso ricorso in opposizione della parte (ove risulti), trattandosi di termine, quello previsto dall’art. 98 l. fall., fissato a pena di decadenza. L’eventuale riscontro della tardività, in sede di legittimità (per effetto dell’impugnazione del curatore), conduce, con l’accoglimento del ricorso, alla cassazione senza rinvio del decreto del tribunale, poiché il relativo giudizio non poteva essere così proposto [C. 20.12.2022, n. 37175].

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