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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    205. Comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo (1)

    Mostra tutte le note

    [1] Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

    [2] La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.

    (1) Articolo così sostituito dall’art. 23, comma 2, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. La comunicazione del curatore.

    I. La comunicazione del curatore

    I.La comunicazione del curatore

    1 L’art. 205 disciplina, in modo del tutto analogo all’attuale art. 97 l. fall. la comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo ai creditori concorrenti cfr. [F596] ai fini della proposizione di eventuali impugnazioni. Il termine per l’impugnazione dello stato passivo della liquidazione giudiziale decorre dalla data della ricezione della comunicazione di copia dello stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato.

    2 La norma non indica con quale mezzo tale comunicazione debba essere effettuata, di talché si deve fare riferimento alla regola base posta dall’art. 10 CCII per il quale le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo e assistenza delle procedure sono effettuate, allo scopo di semplificarle e velocizzarle, con modalità telematiche al domicilio digitale attivato dai medesimi organi ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni che non hanno l’obbligo di munirsene; ai soggetti che hanno sede o che risiedono all’estero; al debitore e al legale rappresentante della società o ente sottoposti a una delle procedure disciplinate dal CCII.

    3 In forza del comma 3 del richiamato art. 10 CCII le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale.

    4 Sempre in forza dell’art. 10, c. 4, CCII per tutta la durata della procedura e per i due anni successivi alla relativa chiusura, il curatore sarà tenuto a conservare i messaggi elettronici inviati e ricevuti.

    5 Onere di conservazione correlato a quello di dimostrare, in caso di contestazione, l’invio e la ricezione della comunicazione telematica al creditore opponente. Fermo restando che rimane incerto, se l’onere di dimostrare il ricevimento della comunicazione gravi sul curatore, oppure se, valutato il giudizio di cui all’art. 207 CCII come un giudizio di impugnazione, non sia onere del creditore fornire la prova della tempestività della impugnazione onde evitare una declaratoria di inammissibilità. È discusso se il tribunale in sede di impugnazione abbia il potere-dovere di acquisire d’ufficio il fascicolo della liquidazione giudiziale, allo scopo di accertare se la comunicazione sia allegata agli atti di detto fascicolo (tutt’altro è il discorso che coinvolge l’acquisizione del fascicolo del ricorso tempestivo del singolo creditore, acquisizione verosimilmente giustificata dalla qualificazione del nuovo giudizio di opposizione/impugnazione, come giudizio di gravame).

    6 La norma sembra escludere l’ammissibilità di forme di comunicazione equipollenti all’invio della comunicazione telematica ovvero del deposito in cancelleria di copia del provvedimento in caso di omessa indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata da parte del creditore, ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

    7 A ben vedere la norma generale di cui all’art. 10 CCII, applicabile al caso di specie, non contempla l’ipotesi, pure possibile, che la mancata consegna del messaggio non dipenda da cause imputabili al destinatario, ma al mittente, oppure, caso assai più comune al terzo gestore della rete o al malfunzionamento dei sistemi operativi di una delle parti. In queste ipotesi, ove il problema persista e non sia risolvibile in tempi brevi, dovendosi escludere che la comunicazione possa essere validamente effettuata con il deposito dell’atto in cancelleria, deve ritenersi che il curatore possa effettuare la comunicazione con ogni altro mezzo che consenta la prova dell’avvenuta ricezione.

    8 La nuova norma non ha chiarito se possa essere considerata equivalente dell’[omessa] comunicazione, la conoscenza del deposito dello stato passivo che per altra via possa avere avuto l’interessato. Se, cioè, alla luce della nuova configurazione delle impugnazioni dello stato passivo, vada attribuita rilevanza alla sola comunicazione effettuata dal curatore nelle modalità prescritte dall’art. 205 CCII, con la conseguenza che la mancata produzione da parte del creditore della prova della comunicazione effettuata dal curatore all’indirizzo di posta elettronica certificata da lui indicato, precluda al tribunale di verificare l’osservanza del termine di 30 gg. per proporre opposizione e comporti la sua inammissibilità, rilevabile di ufficio. La comunicazione deve contenere l’avviso al creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

    B) Frmule

    B)Frmule
    F596
    AVVISO AI CREDITORI DI DEPOSITO DELLO STATO PASSIVO E DELLA DECISIONE SUL CREDITO INSINUATO

    ……… data invio messaggio PEC

    A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - PEC

    Spett.le ……… Via ……… CAP ………

    Liquidazione giudiziale della ………

    In adempimento di quanto previsto nell’art. 205 CCII, si trasmette copia dello stato passivo che con decreto del ……… il Giudice Delegato alla liquidazione giudiziale in oggetto, dott………., ha dichiarato esecutivo.

    Sulla domanda della S.V., il Giudice Delegato ha adottato il seguente provvedimento:

    ………

    ……… [riportare testualmente la motivazione del provvedimento sul credito].

    In caso di mancato accoglimento della domanda, in tutto o in parte, i creditori esclusi possono proporre opposizione, ai sensi dell’art. 206 CCII, entro trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione presentando ricorso al Tribunale.

    Entro il medesimo termine, i creditori possono impugnare gli altri crediti ammessi.

    Distinti saluti

    Il Curatore ………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. La comunicazione del curatore.

    I. La comunicazione del curatore

    I.La comunicazione del curatore

    1 La comunicazione del curatore va effettuata a tutti i creditori menzionati nello stato passivo, e la data del suo ricevimento segna il dies a quo per il decorso dei termini previsti dagli artt. 98 e 99 l. fall. [C. Cost. 22.4.1986, n. 102].

    2 In tema di formazione dello stato passivo, l’omissione della informazione sul diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda non costituisce motivo di nullità della comunicazione ex art. 97 l. fall. e non impedisce la decorrenza del termine di cui all’art. 99 l. fall., in quanto tale diritto nasce direttamente dalla legge e la comunicazione di copia dello stato passivo dichiarato esecutivo ha la mera natura di “provocatio ad opponendum” [C. 11.11.2021, n. 33622].

    Fine capitolo
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