[1] Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell’articolo 201. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.
[2] Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:
a) i crediti condizionati e quelli indicati all’articolo 154, comma 3;
b) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, a condizione che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;
c) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.
[3] Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.
[4] Terminato l’esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.
[5] Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all’esito dei giudizi di cui all’articolo 206, limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca a garanzia di debiti altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorso.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Il contenuto
I.Il contenuto1 L’art. 204 CCII prevede, in modo del tutto analogo all’art. 96 l. fall., la disciplina della formazione ed esecutività dello stato passivo stabilendo che il giudice delegato, con decreto concisamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta. L’art. 204 CCII disciplina la formazione e l’esecutività dello stato passivo. Il decreto costituisce il momento finale della fase di verifica del passivo, la sintesi di tutte le decisioni assunte dal giudice delegato sulle domande tempestive dei creditori. Il decreto di esecutività dello stato passivo costituisce l’esclusivo e tipico provvedimento di contenuto precettivo, che attribuisce forza autoritativa alle decisioni assunte nelle fasi che lo hanno preceduto e preparato, fattispecie esclusiva dell’effetto esecutivo dello stato passivo. In forza del richiamo operato dall’art. 208 CCII agli artt. 201-207 CCII il decreto di esecutività dello stato passivo si forma con le medesime modalità anche per le domande di insinuazione tardiva. Decisioni che, all’interno dell’unico provvedimento rappresentato dal decreto, mantengono intatta la loro autonomia, anche ai fini delle impugnazioni. Cfr. [F592].
2 La formulazione della norma sembra non lasciar dubbi sul fatto che ogni decisione assunta dal giudice delegato debba essere motivata, prescindere dalla possibilità di una sua impugnazione e quindi anche nei casi di accoglimento integrale della domanda a seguito di mancanza di contestazioni. Con riferimento al contenuto di tale obbligo deve ritenersi che esso non comporti, tuttavia, la necessità di una motivazione espressa ed analitica per tutte le decisioni assunte, essendo legittima una motivazione sommaria per relationem alle ragioni, di fatto e di diritto dedotte con la domanda e fatte proprie dal curatore nelle sue conclusioni. Purché, ovviamente, la sommarietà della motivazione non incida sulla chiarezza del provvedimento. L’eventuale nullità del provvedimento per difetto di motivazione può essere fatta valere esclusivamente come motivo di opposizione allo stato passivo, con il mezzo d’impugnazione di cui all’art. 206 CCII. La soluzione va poi coordinata con l’art. 203 CCII laddove è stato delimitato il potere decisorio del giudice delegato, che può, ora, esercitarsi solo nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio e a quelle formulate dagli altri interessati. Questa limitazione significa che il giudice, se non rileva la presenza di eccezioni rilevabili d’ufficio, in assenza di contestazioni da parte del curatore e dei creditori, deve ammettere il credito nella misura in cui, peraltro, la prova del credito sussista, posto che la non contestazione può operare solo sul fronte della prova e non sul piano del riconoscimento della domanda, istituto non riconosciuto dal nostro ordinamento processuale; in particolare, nonostante la non contestazione, il credito non dovrà essere ammesso se dai fatti allegati dalle parti, si ricavi che quel credito non esiste.
3 I provvedimenti resi dal giudice delegato possono essere di ammissione, di rigetto o di ammissione con riserva. Un’altra formula decisoria espressamente prevista è quella del decreto di inammissibilità della domanda, ipotesi ricollegata a vizi processuali del ricorso; in questo caso il creditore può proporre la domanda tardiva senza alcuna preclusione, ma se ritiene viziato il decreto di inammissibilità, può proporre opposizione ex art. 206 CCII (in questa evenienza, otterrebbe il risultato di beneficiare del trattamento previsto per i creditori tempestivi).
4 La prima ipotesi di ammissione con riserva riguarda i crediti condizionati cfr. [F593] e quelli indicati all’art. 154, c. 3. Il tenore letterale della norma non pare ammettere una distinzione tra condizione sospensiva e condizione risolutiva. Ai sensi del comma 3 dell’art. 154 CCII sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono essere fatti valere contro il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non previa escussione di un obbligato principale. Il credito di regresso del fideiussore, prima dell’intervenuto pagamento in favore del creditore garantito, non rientra nella categoria dei crediti condizionati in senso proprio né in quella di cui all’art. 154, c. 3, CCII, e non può quindi essere ammesso con riserva, atteso che il pagamento in favore del creditore garantito, piuttosto che condizione sospensiva del credito di regresso, deve intendersi quale fatto costitutivo del diritto di credito che, dunque, prima di esso non può dirsi esistente. Assimilabile alla riserva condizionata è l’ammissione del credito con riserva dell’esito del giudizio la cui giurisdizione sia devoluta ad un giudice speciale. Secondo quanto affermato dalla S.C., nella vigenza della precedente disciplina, nell’ipotesi di richiesta di ammissione al passivo di un credito contestata dal curatore, se le questioni relative all’esistenza e liquidità del credito stesso siano devolute alla giurisdizione esclusiva di altro giudice, non viene meno il potere del giudice delegato di ammettere con riserva il credito stesso considerandolo come condizionale, sciogliendo poi tale riserva all’esito della definizione del giudizio amministrativo, contabile che sia. A tale soluzione, alla quale deve darsi continuità anche nella vigenza della nuova disciplina del CCII, la Corte è pervenuta alla luce del duplice rilievo per cui, da un canto, va garantita al titolare del credito contestato la possibilità di partecipare al riparto mediante accantonamento in attesa della decisione del giudice competente (decisione che potrebbe intervenire quando la procedura concorsuale è già chiusa, o comunque quando il riparto dell’attivo sia già in tutto o in parte avvenuto); dall’altro, trova comunque applicazione il principio generale per cui, in caso di controversia sul credito sottratta alla cognizione del giudice concorsuale (perché quest’ultimo è carente di giurisdizione, o perché sussiste una competenza inderogabile di altro giudice), gli organi della liquidazione giudiziale devono considerare il credito assimilabile ai crediti condizionati, con facoltà di ammetterlo con riserva, da sciogliersi dopo la definizione del processo dinanzi al giudice giurisdizionalmente competente, in relazione all’esito di tale giudizio.
5 La norma sull’ammissione con riserva di presentazione dei documenti appare peggiorativa rispetto alla vecchia (e già discussa) formulazione, dato che sembra incongruo il riferimento al titolo in luogo dei documenti giustificativi ed assai poco tecnico il concetto di “riferibilità del ritardo al debitore” in luogo di imputabilità del ritardo medesimo. Il riferimento al “titolo” che compare nella lett. b) del comma 2 dell’art. 204 CCII deve comunque essere ancora inteso, in continuità con la vecchia disciplina, come qualsiasi documento giustificativo del credito. La disposizione introduce la possibilità che “la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice”, ma non chiarisce se, a seguito di concessione del termine, la produzione debba intervenire prima della chiusura della verifica o anche successivamente. La formulazione letterale della norma fa ritenere che la concessione del termine da parte del giudice delegato debba precedere il provvedimento di ammissione con riserva, e ciò al fine di consentire, in caso di deposito del titolo, un provvedimento di ammissione in via definitiva. Il che però non chiarisce quando il giudice delegato possa o debba esercitare tale facoltà, dato che ove il termine fosse concesso in sede di udienza fissata per l’esame dello stato passivo, ovverosia nel primo momento in cui il giudice viene in contatto con le parti, ciò determinerebbe un ingiustificato ritardo nell’esecutività dello stato passivo per la totalità dei creditori.
6 L’art. 204, c. 2, lett. c) prevede ancora l’ammissione con riserva dei “crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale” cfr. [F594]. Qualora si tratti di sentenza resa secondo il rito del lavoro, è necessario e sufficiente per l’applicabilità della norma che sia anteriore alla liquidazione giudiziale la lettura del dispositivo in udienza, mentre resta irrilevante l’eventuale posteriorità del deposito della motivazione.
7 La norma è riferita all’ipotesi di accoglimento della domanda del creditore, ma la giurisprudenza ha sempre ritenuto che tale principio, fosse applicabile anche al caso di sentenza, non ancora passata in giudicato, che abbia rigettato, in tutto o solo in parte, la domanda del creditore. Era del tutto pacifico, nella giurisprudenza della Suprema Corte, che l. fall., art. 96, c. 2, n. 3, al pari del previgente art. 95, c. 3, dovesse essere interpretato estensivamente, in modo da comprendere anche i crediti oggetto di accertamento negativo da parte della sentenza di merito non passata in giudicato [ex multis C. 22.7.2013, n. 17783; C. 8.5.2012, n. 7025; C. 23.12.2010, n. 26041; C. 27.2.2008, n. 5113; C. 27.8.2007, n. 18088; C. 1.6.2005, n. 11692 con riferimento all’art. 95, c. 3. Con riferimento all’art. 96, cfr. C. 9.2.2021, n. 3165; C. 10.5.2018, n. 11362; C. 13.4.2015, n. 7426, in motivazione]. Ne conseguiva che il creditore, per evitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato della decisione di merito, doveva proporre impugnazione in via ordinaria nei confronti della curatela, e la sentenza di accertamento del credito, eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado, spiegava efficacia nei confronti della procedura, allo stesso modo di quella di rigetto dell’impugnazione proposta o proseguita dal curatore in caso di accoglimento della domanda in primo grado. La cognizione di tali crediti rimaneva quindi di spettanza del giudice dell’appello, dovendo il creditore presentare proprio per questo la sua domanda di ammissione al passivo fallimentare con riserva. Interpretazione che appare attuale anche dopo l’entrata in vigore del Codice a fronte dell’identità di ratio delle varie norne che si sono succedute nel tempo: evitare che la sentenza pronunciata prima della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale diventi irretrattabile per effetto della mancata impugnazione. Interpretazione che appare in linea con due precetti di valenza costituzionale, quello della ragionevole durata del processo, per il quale deve ritenersi preferibile una soluzione che escluda la necessità che una causa già decisa nella sua sede naturale sia posta nuovamente in discussione in un altro giudizio di primo grado, quello di eguaglianza perché non vi sarebbero valide ragioni per ritenere che un medesimo credito sia assoggettato ad un diverso regime processuale, in caso di accoglimento o rigetto della domanda. La norma trova applicazione anche nel caso in cui la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sia successiva alla sentenza, di accoglimento o di rigetto, anche parziale, della pretesa del creditore del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale.
8 Altra questione delicata si pone con riferimento alla pendenza del giudizio di cassazione, nell’ipotesi di intervenuta dichiarazione di fallimento/liquidazione giudiziale. Giudizio che, come è ben noto, non si interrompeva a seguito dell’apertura del fallimento e che non si interromperà con la dichiarazione di liquidazione giudiziale. Giudizio nel quale è inammissibile l’intervento di terzi che non hanno partecipato alle pregresse fasi di merito e quindi anche del curatore, A fronte della pendenza del giudizio di cassazione il credito dovrà essere ammesso con riserva. D’altra parte l’accertamento di un credito nei confronti della liquidazione giudiziale è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 151 e 201 CCII con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d’ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l’inammissibilità o l’improcedibilità, a seconda che il fallimento o la liquidazione giudiziale sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione litis ingressus impedientes. Con la conseguenza che, ove la cassazione non giunga ad una decisione di merito, il creditore dovrebbe essere ammesso al passivo in via definitiva, pur insinuando il credito sulla base di una sentenza di secondo grado non passata in giudicato ed anche se l’improcedibilità è stata dichiarata proprio perché il credito va accertato avanti al giudice delegato. E ciò in quanto, per le medesime ragioni già esposte con riferimento all’ambito di applicazione dell’ammissione con riserva, deve escludersi che il giudice delegato debba procedere all’esame nel merito della domanda originariamente ammessa con riserva.
9 L’ammissione con riserva di cui all’art. 204, c. 2, lett. c) non si applica al decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale, di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, formatasi nella vigenza della legge fallimentare, solo in virtù della dichiarazione giudiziale di esecutorietà il decreto passa in giudicato, non rilevando l’avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. o la mancata tempestiva opposizione alla data della dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione; né ciò viola l’art. 1, protocollo n. 1, della C.e.d.u. (che tutela sia i “beni” che i valori patrimoniali, compresi i crediti) poiché l’aspettativa dell’ingiungente di tutela del diritto di credito in via privilegiata non ha base legale di diritto interno alla luce della suddetta consolidata giurisprudenza [cfr. C. 3.9.2018, n. 21583]. Principi che troveranno applicazione anche nella vigenza del Codice.
10 L’ammissione con riserva deve disporsi anche nei casi stabiliti da ulteriori disposizioni di legge, diverse da quelle di cui alle lett. a), b) e c) del comma 2 dell’art. 204 CCII, come in ipotesi di accertamento dei crediti tributari iscritti a ruolo in virtù di quanto previsto dall’art. 88, d.P.R. 602/1973, al fine di preservare l’esercizio della giurisdizione tributaria in materia.
11 Lo scioglimento delle ammissioni con riserva è espressamente regolato dopo la riforma dall’art. 228 CCII.
12 In tema di formazione dello stato passivo, ferma l’immediata impugnabilità del decreto di ammissione del credito con riserva, adottato ai sensi dell’art. 204 CCII, tanto da parte del creditore che abbia chiesto l’ammissione pura e semplice, quanto del curatore e degli altri creditori, il decreto di scioglimento della riserva ex art. 228 CCII è soggetto, per tutto quanto non divenuto incontestabile in esito alla adozione dell’iniziale provvedimento di ammissione con riserva, all’impugnazione mediante l’opposizione allo stato passivo di cui all’art. 206 CCII, in quanto momento terminale della fase di accertamento ed ammissione al passivo [cfr. C. 21.6.2022, n. 20068].
II. Il procedimento
II.Il procedimento1 Ove le operazioni non possano esaurirsi in una sola udienza il giudice delegato può disporre la prosecuzione “a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti”. Il termine di otto giorni è meramente ordinatorio non derivando alcuna conseguenza sul procedimento e sulla validità degli atti dalla fissazione di un rinvio più lungo. Il rinvio dell’adunanza per l’esame dello stato passivo provvisorio non deve essere comunicato ai creditori, ancorché assenti al momento della pronuncia del relativo provvedimento; di conseguenza, l’omessa comunicazione del rinvio non inficia in alcun modo la validità del provvedimento col quale viene approvato lo stato passivo definitivo della liquidazione giudiziale.
2 L’art. 204 CCII ha confermato l’eliminazione della possibilità per il giudice di riservare la definitiva formazione dello stato passivo ad un momento successivo alla chiusura dell’adunanza dei creditori, con la conseguenza che ogni decisione va oramai necessariamente assunta all’udienza, la cui chiusura costituisce il termine ultimo sino al quale possono essere apportate eventuali variazioni allo stato passivo formato dal curatore.
3 Il provvedimento di esecutività dello stato passivo segue all’esame di tutte domande di ammissione, essendo il relativo procedimento unitario. Il decreto di esecutività dello stato passivo presuppone che sia stato completato l’esame di tutte le domande, restando escluso che, in relazione alle domande man mano esaminate nella prima udienza e nelle successive udienze di rinvio, possano essere adottati altrettanti decreti di esecutività, unico essendo il provvedimento contro il quale sono ammesse le impugnazioni di cui all’art. 206 CCII. La procedura di accertamento del passivo è destinata a chiudersi e ad acquistare giuridica rilevanza solo con il decreto di esecutività emesso dopo l’esame di tutte le domande e la formazione dello stesso passivo.
4 Lo stato passivo col decreto del giudice è depositato in cancelleria, ove i creditori possono prenderne visione cfr. [F595]. Deposito che sancisce la giuridica esistenza del provvedimento Deposito che riguarda non soltanto il decreto di esecutività, ma anche, ovviamente, lo stato passivo. In sostanza dopo la riforma si ha una scissione tra giuridica esistenza del provvedimento, sancita ancora dal deposito in cancelleria e immodificabilità dello stato passivo, dato che nessuna variazione può essere apportata allo stato passivo in un momento successivo alla chiusura dell’adunanza dei creditori.
III. L’efficacia
III.L’efficacia1 Il decreto di esecutività dello stato passivo ha efficacia preclusiva in ambito endoconcorsuale, di ogni questione relativa all’esistenza del credito, alla sua entità, alla validità ed efficacia del titolo da cui esso deriva e all’esistenza delle eventuali cause di prelazione. L’accertamento posto in essere in sede concorsuale non spiega effetto sul giudizio ordinario coltivato dal creditore e dal debitore con riguardo al singolo rapporto di obbligazione tra loro intercorso, onde non esiste la possibilità che quest’ultimo sia vanificato dagli esiti della verifica dello stato passivo o dei giudizi di impugnazione o di opposizione che si svolgono avanti al tribunale concorsuale. L’oggetto dell’accertamento del passivo è dunque il diritto al concorso ed il soddisfacimento propiziato dalla domanda d’insinuazione concerne la porzione concorsuale dei crediti vantati. Il c.d. giudicato endoconcorsuale ex art. 204 CCII riguarda solo l’an, il quantum e l’eventuale esistenza di un titolo di prelazione ad assistere il credito, non già la graduazione dei vari privilegi accertati, poiché il giudice delegato non è tenuto ad accertare l’eventuale collocazione privilegiata del credito in modo “comparativo”, cioè indicando anche la graduazione dei crediti secondo l’ordine delle prelazioni stabilite dagli artt. 2777 ss. c.c., la quale resta riservata alla successiva fase del riparto [cfr. con riferimento all’art. 96 l. fall. C. 21.10.2020, n. 22954]. In attuazione della delega (art. 7, c. 8, lett. d), l. n. 155/2017), l’ultimo comma dell’art. 204 CCII prevede che l’efficacia meramente endoconcorsuale del decreto che rende esecutivo lo stato passivo e delle decisioni assunte dal tribunale all’esito delle impugnazioni sia limitata all’accertamento dei crediti mentre hanno efficacia di giudicato le decisioni sulle domande di rivendica o restituzione. Ne deriva che le decisioni prese in sede di accertamento o di successiva impugnazione sulle domande di rivendica e restituzione di beni mobili (questi non presi in considerazione dalla legge delega) e immobili hanno efficacia di giudicato con effetto extra concorsuale, opponibili pertanto anche all’aggiudicatario del bene che era stato oggetto della rivendica rigettata.
2 L’art. 7, c. 8 della legge delega chiedeva di assicurare stabilità “alle decisioni sui diritti reali immobiliari”, mentre il comma 5 dell’art. 204 CCII attribuisce effetti extra concorsuali a tutte le decisioni riguardanti rivendica e restituzione di beni, comprese, quindi, quelle attinenti i beni mobili ed anche a quelle basate su un diritto di carattere obbligatorio, quale, ad esempio, la domanda del locatore o del depositante. Efficacia extra concorsuale che presuppone, naturalmente, l’intervento in giudizio del terzo che avanzi diritti incompatibili con quelli del rivendicante e che veda la sua pretesa definitivamente rigettata in sede di liquidazione giudiziale.
3 Uno dei riflessi più rilevanti del giudicato endoconcorsuale è quello della c.d. irrevocabilità del titolo costitutivo della pretesa fatta valere con l’insinuazione al passivo, questione che attiene all’oggetto del provvedimento che definisce lo stato passivo della liquidazione giudiziale, che oltre ad investire gli elementi del credito attinenti alla sua esistenza, al suo ammontare o alle cause di prelazione, si estende necessariamente e logicamente al titolo da cui il credito stesso deriva, alla sua efficacia e validità, talché l’ammissione, presupponendo l’accertamento positivo di tali elementi, preclude nell’ambito della liquidazione giudiziale, una volta che essa sia divenuta definitiva, ogni azione che tenda a contestarli.
4 Dall’altra nessun limite è posto all’esperibilità di azioni revocatorie e recuperatorie degli atti solutori parziali in quanto atti autonomi rispetto al negozio da cui il credito deriva. La preclusione endoconcorsuale posta dal decreto, con riferimento al riconoscimento delle cause di prelazione, non concerne l’individuazione del bene su cui deve essere esercitato il privilegio, posto che tale circostanza si risolve in un giudizio di fatto, suscettibile di modificazioni causate da eventi non sempre prevedibili alla chiusura dello stato passivo. Decisione, quindi, che deve essere assunta successivamente, nel momento in cui si tratta di collocare quel credito nel contesto del piano di riparto.
5 A tal proposito va tuttavia rammentato che nella ripartizione dell’attivo della liquidazione giudiziale, le osservazioni dei creditori possono investire soltanto la graduazione dei privilegi e la collocazione di ciascun credito rispetto a quelli concorrenti, posto che il decreto di approvazione dello stato passivo, di cui all’art. 204 CCII, se non impugnato, preclude ogni questione relativa all’esistenza del credito, alla sua entità, all’efficacia del titolo da cui deriva e all’esistenza di cause di prelazione. L’unico caso in cui il creditore è esonerato dall’onere dell’impugnazione del provvedimento di esclusione totale o parziale del proprio credito è quello, previsto dall’ultimo comma dell’art. 206 CCII, in cui tale esclusione sia dovuta ad un mero errore materiale contenuto nello stato passivo, emendabile con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata. Pertanto, se non escluso o rimosso dallo stato passivo in seguito all’esperimento o dell’opposizione o della revocazione, il credito già ammesso allo stato passivo reso definitivo dal giudice delegato non può essere escluso - sul piano dell’astratta concorsualità e salva, in concreto, l’incapienza - dal piano di riparto.
6 Un altro effetto extraconcorsuale del decreto di esecutività dello stato passivo sembra potersi rinvenire nel disposto dell’art. 236, c. 4, CCII, che attribuisce al decreto o la sentenza con il quale il credito è stato ammesso al passivo il valore di prova scritta per gli effetti di cui all’art. 634 c.p.c. ai fini, quindi, dell’emissione di un decreto ingiuntivo. Né effetti analoghi a quelli di una sentenza, dunque cosa giudicata in senso sostanziale, sono attribuiti al provvedimento emesso in esito a un giudizio che definisca l’eventuale controversia a seguito di opposizione allo stato passivo, di revocazione o di insinuazione tardiva contestata. Il legislatore ha quindi inteso equiparare gli effetti di tutte le decisioni assunte sulle istanze dei creditori, indipendentemente dal fatto che le domande siano tempestive o tardive, che le decisioni siano assunte dal giudice delegato o dal tribunale in composizione collegiale, che il provvedimento finale giunga in esito ad un giudizio contenzioso sorto a seguito di un’originaria o successiva contestazione del credito.
B) Frmule
B)Frmule-
si ammette al chirografo per euro ………, come da domanda
-
si ammette al privilegio per euro ………, come da domanda
-
si dichiara inammissibile la domanda ex art. 201 CCII in quanto è stata [sono stati] omessa (/i) [/i] o è [sono] assolutamente incerta [/i]:
- l’indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
- la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
- la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
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si ammette la domanda al chirografo per euro ………, anziché al privilegio poiché è stato [/a, sono stati] omesso [/a, /i] o è [sono] assolutamente incerto [/a, /i]:
- il titolo di prelazione;
- la descrizione del bene sul quale si intende esercitare la prelazione di carattere speciale
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si rigetta la domanda in quanto il debitore è soggetto diverso
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si rigetta la domanda in quanto il ricorrente non è creditore del debitore
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si dichiara inammissibile la domanda per nullità della stessa causa difetto di sottoscrizione
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si rigetta la domanda perché il credito è stato estinto con pagamento del ………
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si rigetta la domanda perché il credito è prescritto, come prontamente eccepito dal curatore all’udienza del ………
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si rigetta la domanda perché il credito è estinto per compensazione con maggior credito vantato dal debitore, come prontamente eccepito dal curatore all’udienza del ………
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si rigetta la domanda perché si contesta l’esatta esecuzione della prestazione
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credito di lavoro: si ammette al privilegio per euro ………, di cui euro ……… per trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria fino alla data del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo e oltre interessi sulla somma così rivalutata fino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito sarà soddisfatto anche se parzialmente, con il medesimo privilegio, al lordo delle ritenute fiscali e al netto di quelle previdenziali
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credito di lavoro: si respinge la domanda perché manca la prova della esistenza del rapporto di lavoro subordinato
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credito di lavoro: si respinge la domanda per la parte di lavoro straordinario perché manca la prova della prestazione
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credito del professionista: si ammette al privilegio per euro ……… per compensi degli ultimi due anni di prestazione; oltre interessi sino alla data della dichiarazione di liquidazione giudiziale, oltre agli interessi successivi nella misura legale fino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito sarà soddisfatto anche se parzialmente, con il medesimo privilegio; si ammette al chirografo per euro ……… per i crediti relativi a prestazioni anteriori al biennio e per euro ……… per spese anticipate e per spese generali; si ammette al privilegio l’IVA e il contributo previdenziale
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credito del professionista: si respinge la domanda in quanto manca la prova del conferimento dell’incarico
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credito dell’agente: si ammette al privilegio per euro ……… per le provvigioni dell’ultimo anno, per euro ……… per indennità di preavviso, per euro ……… per indennità suppletiva di clientela; oltre interessi sino alla data della dichiarazione di liquidazione giudiziale, oltre agli interessi successivi nella misura legale fino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito sarà soddisfatto anche se parzialmente, con il medesimo privilegio; si ammette al chirografo per euro ……… per spese; si ammette al chirografo l’IVA
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credito dell’agente: si respinge la domanda per mancata prova della iscrizione all’albo speciale
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credito dell’agente: si ammette al chirografo per euro ………, escluso il privilegio in quanto il ricorrente è costituito in forma di società di capitali, soggetto non tutelato dall’art. 2751-bis, n. 3, c.c.
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credito dell’artigiano: si ammette al privilegio per euro ………; oltre interessi successivi alla dichiarazione di liquidazione giudiziale sino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito sarà soddisfatto anche se parzialmente; si ammette al chirografo per euro ……… per IVA di rivalsa non essendo stati rinvenuti o comunque individuati i beni
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credito dell’artigiano: si ammette al chirografo per euro ………, escluso il privilegio in quanto, dovendosi fare applicazione della I. n. 443/1985, non si riscontra la «funzione preminente» del lavoro sul capitale, che ai sensi dell’art. 3, c. 2, I. n. 443/1985 rileva al fine dell’individuazione dell’impresa artigiana
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credito della cooperativa: si ammette al privilegio per euro ………; oltre interessi successivi alla dichiarazione di liquidazione giudiziale sino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito sarà soddisfatto anche se parzialmente; si ammette al chirografo per euro ……… per IVA di rivalsa non essendo stati rinvenuti o comunque individuati i beni
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credito della cooperativa di produzione e lavoro: si ammette al chirografo escluso il privilegio ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 5, c.c. dato che non risulta provato che il credito risulti pertinente ed effettivamente correlato al lavoro dei soci e l’apporto lavorativo di questi ultimi sia prevalente rispetto al lavoro dei dipendenti non soci
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credito del consorzio: si ammette al chirografo per euro ………, escluso il privilegio in quanto trattandosi di ente di “secondo grado”, non ricorre l’esigenza di tutela del lavoro di cui all’art. 2751-bis c.c.
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credito del locatore: si ammette al privilegio per euro ……… per canoni di locazione e indennità di occupazione; oltre interessi legali dalla dichiarazione di liquidazione giudiziale fino alla data di vendita dei beni, con il medesimo privilegio; si ammette al chirografo per euro ……… escluso il privilegio sugli oneri accessori e sull’IVA di rivalsa
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credito per spese conservative: si ammette al privilegio per euro ……… per spese conservative oltre interessi successivi alla dichiarazione di liquidazione giudiziale sino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito sarà soddisfatto anche se parzialmente;
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credito per spese conservative: si ammette al privilegio per euro ……… per spese conservative, limitatamente alle spese del pignoramento; oltre interessi successivi alla dichiarazione di liquidazione giudiziale sino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito sarà soddisfatto anche se parzialmente; si ammette al chirografo per euro ……… per le altre spese legali non aventi un immediato effetto conservativo
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credito per spese conservative: si ammette al chirografo per euro ……… escluso privilegio per spese conservative non essendo stati inventariati i beni pignorati [sequestrati]
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credito per spese conservative: si ammette al chirografo per euro ……… per spese legali non avendo natura conservativa
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credito per spese del ricorso per liquidazione giudiziale: si ammette al privilegio per euro ………
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credito ipotecario: si ammette al privilegio ipotecario per euro ………, compresi interessi convenzionali del triennio, oltre interessi al tasso legale dal [gg/mm/aa] al decreto di trasferimento
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credito ipotecario: si ammette al chirografo per euro ………, esclusi interessi successivi alla liquidazione giudiziale, escluso privilegio ipotecario in quanto la garanzia è inefficace ai sensi dell’art. 166 CCII; escluse spese di iscrizione ipotecaria inerenti a garanzia inefficace
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credito pignoratizio: si ammette al privilegio pignoratizio per euro ………, compresi interessi convenzionali, oltre interessi al tasso legale dal [gg/mm/aa] alla vendita del bene
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credito pignoratizio: si ammette al chirografo per euro ………, esclusi interessi successivi alla liquidazione giudiziale, escluso privilegio pignoratizio in quanto la garanzia è inefficace ai sensi dell’art. 166 CCII
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credito prededucibile: si ammette in prededuzione per euro ………, [con il privilegio di cui ………] oltre interessi legali dalla data del……… [del deposito dell’istanza] al saldo, sempre in prededuzione
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credito prededucibile: si ammette al chirografo per euro ………, esclusa la prededuzione in quanto il titolo sul quale si fonda il credito è anteriore alla liquidazione giudiziale
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credito fondato su scrittura privata: si respinge la domanda in quanto la scrittura privata sulla quale si fonda il presunto credito non è opponibile alla liquidazione giudiziale per mancanza di data certa ex art. 2704 c.c.
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credito fondato su assegno o cambiale: si respinge la domanda in quanto il credito si fonda su un titolo non protestato e comunque privo di data certa anteriore alla liquidazione giudiziale ex art. 2704 c.c.
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credito bancario: si respinge la domanda in quanto manca la prova del credito posto che non è stato prodotto l’estratto conto integrale contenente il riassunto delle operazioni dal sorgere del rapporto contrattuale, ma solo un saldaconto
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rivendica di società di leasing: si accoglie la domanda di rivendica [restituzione] del bene ……… in quanto fondata su titoli opponibili alla massa
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credito di società di leasing: si ammette al chirografo per euro ………, relativo alla differenza fra il credito vantato alla data della liquidazione giudiziale, pari ai canoni scaduti e non pagati ante liquidazione giudiziale ed ai canoni a scadere, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione e quello di stima del bene
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credito dell’amministratore o liquidatore sociale: si ammette al chirografo per euro ………, escluso il privilegio in quanto il credito si fonda su attività di gestione non qualificabile come incarico professionale
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credito su decreto ingiuntivo non definitivo: si ammette al chirografo per euro ………, escluse le spese del procedimento monitorio non opponibili perché il decreto non è divenuto definitivo ex art. 647 c.p.c. prima della liquidazione giudiziale [escluso privilegio ipotecario perché iscritto su titolo non opponibile]
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credito condizionale: si ammette al chirografo per euro ………, in via condizionale all’esito ………
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credito tributario: si ammette al chirografo [privilegio] per euro ……… con riserva della definizione del contenzioso tributario pendente
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credito tributario: si respinge la domanda in quanto il credito è stato estinto per condono fiscale
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credito derivante da sentenza: si ammette la domanda al passivo con riserva in quanto il credito si fonda su sentenza non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale
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credito del concessionario: si ammette al chirografo [privilegio] per euro ……… con riserva in attesa dell’inutile decorso dei termini di impugnazione del ruolo [in attesa del giudizio per decisione irrevocabile del Giudice competente o per altra causa]
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credito del concessionario: si respinge la domanda per mancanza della prova di definitività in quanto è onere del creditore istante provare la mancata opposizione alla cartella, il fatto che essa si fondi su un titolo certo (qual è l’imposta dichiarata ma non versata) ovvero che l’eventuale accertamento è divenuto definitivo
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rivendica/restituzione: si ammette la domanda di rivendica (restituzione) in quanto fondata su titoli opponibili alla massa
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rivendica/restituzione: si rigetta la domanda di rivendica (restituzione) in quanto il titolo posto a fondamento della richiesta è privo di data certa ex artt. 2704 c.c. e 145 CCII e, pertanto, non opponibile alla massa
G.D.: dr……….
Curatore: ………
Sent. n.: ………
Del: ………
Istanza: n……….
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
***
DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
***
La ………, in persona del legale rappresentante, con sede in ………, [eventualmente: rappresentata e difesa dall’avv. ……… per procura a margine del presente atto], elettivamente domiciliata in ………, via ……… n………., tel……….; fax ………, Posta Elettronica Certificata - PEC ………
PREMESSO
- che la società ……… apriva presso la sede di ……… della Banca un conto corrente bancario assistito da linea di credito;
- che la debitrice, a garanzia del fido concesso alla società ………, rilasciava a favore della banca istante fideiussione non solidale sino alla concorrenza di euro ………;
- che tale credito sorto prima della liquidazione giudiziale non è ancora attuale essendo l’esigibilità subordinata ad un evento futuro ed incerto nel suo verificarsi (l’escussione dell’obbligato principale e l’insoddisfazione del creditore, nel caso di specie della banca istante);
- che la Banca è allo stato creditrice verso la società ……… di euro ………;
- che, nonostante tale credito sia già da tempo maturato, la Banca non ha ancora richiesto al debitore principale il pagamento di tale somma;
- che fino alla scadenza della garanzia prestata, la Banca può escutere la debitrice come fideiussore non solidale sicché il medesimo chiede al Tribunale adito di essere ammesso con riserva al passivo della liquidazione giudiziale de quo in chirografo per il dato importo;
tutto ciò premesso, il sig……….,
CHIEDE
di essere ammesso al passivo della liquidazione giudiziale in oggetto, in via chirografaria condizionale [eventualmente: con riserva] per l’importo di euro ………
ICHIARA
sotto la propria responsabilità che le copie dei documenti inviati a mezzo PEC e indicati nell’elenco redatto SONO CONFORMI ALL’ORIGINALE
Luogo, data ………
Firma ………
Si producono: [elencare i documenti che si allegano all’istanza]
G.D.: dr……….
Curatore: ………
Sent. n.: ………
Del: ………
Istanza: n……….
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
***
Il sig………., residente in ………, via ………, [eventualmente: rappresentato e difeso dall’avv. ……… per procura a margine del presente atto], elettivamente domiciliato in ………, via ……… n………., tel……….; fax ………, Posta Elettronica Certificata - PEC ………
PREMESSO
- di essere creditore nei confronti della società debitrice, a titolo di [inserire il titolo da cui il credito si assume derivare], per l’importo di euro ………;
- che il credito è stato accertato con sentenza n………. resa in data [………] dal Tribunale di ………;
- che tale decisione risale alla data del [………], prima cioè del deposito in cancelleria della sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale;
- che a tale data pendevano ancora i termini per l’appello [per il ricorso per cassazione], non essendo stata la sentenza ritualmente notificata;
tutto ciò premesso, il sottoscritto ………,
CHIEDE
di essere ammesso al passivo della liquidazione giudiziale in oggetto, in via chirografaria condizionale [eventualmente: con riserva] per l’importo di euro ………
ICHIARA
sotto la propria responsabilità che le copie dei documenti inviati a mezzo PEC e indicati nell’elenco redatto SONO CONFORMI ALL’ORIGINALE
Luogo, data ………
Firma ………
Si producono: [elencare i documenti che si allegano all’istanza]
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
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DECRETO DI ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO
Oggi [………] ad ore ………, a seguito del rinvio disposto all’udienza del ………, avanti il dott………., Giudice Delegato alla procedura in oggetto, alla presenza del curatore ………, del debitore ………, nonché, dei seguenti creditori:
………
………
il Giudice Delegato forma definitivamente lo stato passivo come segue:

Motivazione: ………

Motivazione: ………
Non essendovi altre domande da esaminare, il
GIUDICE DELEGATO
visto lo stato passivo come sopra definitivamente formato,
visto l’art. 204 CCII,
ICHIARA
esecutivo lo stato passivo come sopra formulato, ne ordina il deposito in Cancelleria e dispone che venga fatto avviso ai creditori ai sensi di legge.
Luogo, data ………
Il Giudice delegato ………
Il Cancelliere ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. Il contenuto
I.Il contenuto1 L’ammissione con riserva è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge, e non sono consentite riserve «atipiche», che vanno considerate tamquam non essent [C. 20.2.2004, n. 3397; C. 2.2.2000, n. 7329; C. 9.10.1996, n. 8835].
2 Nelle ipotesi in cui venga chiesta l’ammissione al passivo di un credito il cui accertamento è devoluto alla giurisdizione della Corte dei conti, o a quella di altro giudice, “non viene meno il potere del giudice fallimentare di ammettere il credito con riserva, essendo gli organi fallimentari tenuti a considerare il credito come condizionale e a sciogliere la riserva in relazione all’esito del processo dinanzi al giudice competente, sì da consentire al creditore la partecipazione al riparto mediante accantonamento” [C. 31.7.2017, n. 19107; C. s.u. 16.5.2008, n. 12271].
3 Deve, pertanto, ritenersi che tale regola costituisca espressione di un principio più generale, secondo il quale, nel caso in cui l’accertamento sull’esistenza e liquidità del credito sia sottratto alla cognizione del giudice fallimentare (perché quest’ultimo è carente di giurisdizione, o perché sussiste una competenza inderogabile di altro giudice ordinario), gli organi del fallimento devono considerare il credito assimilabile ai crediti condizionati, e quindi possono ammetterlo con riserva, da sciogliersi dopo la definizione del processo dinanzi al giudice competente, e in relazione all’esito di tale giudizio. Pur essendo arduo sostenere la giuridica assimilabilità dell’accertamento nella sede giurisdizionale sua propria al verificarsi di una condizione o al venire in essere di un documento, l’utilizzazione del modulo procedimentale dell’insinuazione con riserva dà una ragionevole soluzione pratica al problema dei crediti non accertabili in sede fallimentare, evitando agli stessi un pregiudizio (mancata fruizione degli accantonamenti nei riparti parziali), contrastante col principio della par condicio concorsuale [C. 29.1.1999, n. 789].
4 L’insinuazione al passivo del credito del coobbligato può aver luogo solo se e nella misura in cui sia già avvenuto il pagamento, che configura il fatto costitutivo del diritto al regresso o della modifica in sede di surrogazione o della sua assunzione, nel rapporto principale, della veste di unico creditore, in quanto l’ammissione al passivo dei crediti con riserva esige una situazione soggettiva non dispiegabile con pienezza soltanto per difetto di elementi accidentali esterni, diversi dal pagamento futuro al creditore comune [C. 6.9.2019, n. 22382; C. 4.8.2017, n. 19609; C. 11.5.2013, n. 613].
5 La norma che dispone l’ammissione al passivo con riserva non si applica nel caso del decreto ingiuntivo non ancora divenuto definitivo alla data della dichiarazione di fallimento [C. 1.4.2005, n. 6918; C. 23.7.1998, n. 7221; C. 22.9.1997, n. 9346], con la conseguenza che è indifferente il fatto che il provvedimento monitorio sia munito della clausola di provvisoria esecutorietà; alla mancata efficacia del decreto ingiuntivo si accompagna, secondo la giurisprudenza assolutamente consolidata, l’inopponibilità della eventuale ipoteca giudiziale iscritta [C. 27.1.2014, n. 1650; C. 5.11.2010, n. 22549; C. 1.4.2005, n. 6918].
6 La contemporanea pendenza di un’azione di responsabilità, instaurata dal curatore fallimentare nei confronti di un amministratore o di un sindaco della società fallita, e di una opposizione allo stato passivo, instaurata dal medesimo amministratore o sindaco per il riconoscimento del compenso per l’attività svolta, non giustifica né l’ammissione del credito con riserva, che è consentita solo nei casi tassativamente indicati nell’art. 96, c. 2, l. fall., né la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione al passivo, in quanto in sede di verifica del passivo il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere dal creditore [C. 7.2.2022, n. 3804].
7 Ove in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l’esaurimento del potere impositivo, viene in considerazione un fatto estintivo dell’obbligazione tributaria di cui deve conoscere il giudice delegato in sede di verifica dei crediti e il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, e non il giudice tributario [C. s.u. 24.12. 2019, n. 34447].
II. Il procedimento
II.Il procedimento1 Il rinvio dell’adunanza per l’esame dello stato passivo provvisorio non deve essere comunicato ai creditori, ancorché assenti al momento della pronuncia del relativo provvedimento; di conseguenza, l’omessa comunicazione del rinvio non inficia in alcun modo la validità del provvedimento col quale viene approvato lo stato passivo definitivo del fallimento [C. 17.6.1995, n. 6863].
2 Contro il decreto non è ammesso reclamo ex art. 26 l. fall. [C. 17.1.2003, n. 650; C. 20.6.1996, n. 5719], né ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. [C. 4.1.1995, n. 103] .
III. L’efficacia
III.L’efficacia1 Il decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo ha natura decisoria per i crediti insinuati [C. 3.12.1991, n. 12987], ma non anche per quelli che non lo siano stati, per i quali è possibile l’insinuazione tardiva ex art. 101 l. fall. [C. 25.10.1999, n. 11969]. Esso ha efficacia meramente interna al procedimento fallimentare, e, se non è contestato nelle forme di legge, preclude ogni questione relativa all’esistenza e all’entità del credito ammesso, all’efficacia del titolo dal quale esso deriva e all’esistenza delle cause di prelazione [C. 22.12.2000, n. 16153; C. 30.7.1998, n. 7481; C. 1.10.1997, n. 9580], anche se non implica che al di fuori del fallimento, ed in pendenza della procedura, sia possibile contestare in sede di cognizione ordinaria la validità e/o l’efficacia degli stessi titoli posti a fondamento delle domande di ammissione al passivo [C. 22.1.1997, n. 664]. L’ammissione di un credito, sancita poi dalla definitività dello stato passivo, una volta che questo sia stato reso esecutivo con il decreto emesso dal giudice delegato, acquisisce all’interno della procedura concorsuale un grado di stabilità assimilabile al giudicato, tant’è che al decreto si riconosce un’efficacia preclusiva di ogni questione che riguardi l’esistenza, l’entità del credito, le eventuali cause di prelazione che lo assistono, così come anche la validità e l’opponibilità del titolo dal quale il credito stesso deriva [C. 3.9.2003, n. 12823; C. 16.3.2001, n. 3830]. Nel caso in cui il giudice delegato non abbia provveduto d’ufficio al riconoscimento in privilegio della rivalutazione monetaria e degli interessi postfallimentari sui crediti di lavoro [dovuto, ai sensi dell’art. 54 l. fall., a seguito della sentenza della C. Cost. 28.5.2001, n. 162], e tale vizio non sia stato fatto valere con l’opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall., il creditore non può più far valere tali pretese in sede di reclamo avverso il decreto di esecutività del piano di riparto, predisposto in conformità alle risultanze del predetto stato passivo [C. 7.8.2009, n. 18105].
2 È stata riconosciuta tuttavia la possibilità di far valere, a mezzo di dichiarazione tardiva di credito ex art. 101 l. fall., interessi e rivalutazione monetaria successivi al fallimento, non richiesti in sede di verifica, qualora questi risultino dovuti a seguito di una sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale resa inter alios [C. 29.1.1998, n. 906].
3 Quando il creditore richiede l’ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l’esame del giudice delegato investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza. Ne consegue che il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i sopra indicati profili dell’esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione.
4 L’effetto preclusivo determinato dal decreto di esecutività dello stato passivo fallimentare non più impugnabile ha per oggetto oltre che la domanda, il titolo da cui origina il credito, sotto i concorrenti profili della validità, dell’efficacia e della consistenza; pertanto, dedotta la compensazione da parte della banca con un controcredito del fallito avente ad oggetto alcuni accreditamenti, il curatore non può in separato giudizio contestare l’efficacia degli accreditamenti sul presupposto della loro revocabilità [C. 14.7.2010, n. 16508].
5 L’esercizio della facoltà di compensazione fatta valere dal curatore nella verifica dello stato passivo e conformemente asseverata dal giudice di merito, realizzando, come è ben possibile proprio in tale sede, il fenomeno estintivo e fino al limitare delle reciproche pretese, pacificamente scadute prima del fallimento e, come tali, accertate dal giudice fallimentare con gli effetti di cui alla l. fall., art. 96 determina, l’esclusione del credito insinuato perché compensato. La compensazione è causa estintiva della pretesa, con preclusione endofallimentare ma operante altresì in ogni diverso giudizio promosso per impugnare, sotto i medesimi profili, il titolo da cui promana il credito opposto in compensazione. Si tratta cioè di una rilevanza decisoria cui è assoggettato anche, il curatore, che non può più far valere lo stesso credito, in sede attiva, in altro giudizio e con finalità recuperatorie, avendolo già dedotto avanti al tribunale fallimentare come mezzo di estinzione del credito altrui [C. 27.4.2022, n. 13823].
6 Gli accertamenti eseguiti in sede di verificazione dei crediti non fanno stato nel giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento e non precludono in modo assoluto l’attività di chi nega lo stato di insolvenza, a meno che su qualche credito definitivamente ammesso al passivo fallimentare non sia intervenuta sentenza passata in cosa giudicata [C. 26.11.2004, n. 22343].
7 Il decreto del giudice delegato di ammissione di un credito allo stato passivo del fallimento, emesso ai sensi dell’art. 96 l. fall. ha natura giurisdizionale e da esso deriva un’efficacia preclusiva esclusivamente endofallimentare, ma non spiega alcuna efficacia nel giudizio promosso dal creditore nei confronti di persona coobbligata del fallito [C. 11.3.2003, n. 3550].
8 L’efficacia del decreto non impugnato, infine, rende bensì incontestabile il fatto costitutivo, ma non preclude la proponibilità di altre pretese che da questo discendano [C. 5.7.2000, n. 8965].
9 In tema di definitiva formazione dello stato passivo, l’accertamento dei diritti dei creditori conseguente al decreto di esecutività emesso ex art. 97 l. fall. dal giudice delegato non ha valore di giudicato al di fuori del fallimento, in quanto detto provvedimento ha effetto preclusivo soltanto durante la procedura fallimentare, implicando che, in corso di essa, non possono essere proposte dal creditore e dal debitore, ad un giudice diverso da quello fallimentare, le questioni riconducibili al credito ammesso al passivo, come pure alla validità ed opponibilità del titolo da cui esso deriva; peraltro, ciò non comporta che, al di fuori del fallimento e nel corso della sua pendenza, sia possibile contestare in sede di cognizione ordinaria - in contrasto con l’art. 52 l. fall. - la validità o l’efficacia degli stessi titoli posti a fondamento delle domande di ammissione al passivo e, quindi, necessariamente oggetto di esame e di valutazione ai fini della formazione dello stato passivo. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha confermato l’inammissibilità della domanda di rideterminazione degli interessi convenzionali ultralegali, proposta in via subordinata e dunque per l’ipotesi di rigetto dell’azione revocatoria fallimentare, e ha evidenziato che, in tesi, l’accoglimento di quest’ultima, conducendo alla dichiarazione d’inefficacia delle operazioni poste in essere sul conto corrente, comporterebbe di per sé il diritto alla restituzione degli interessi legali) [C. 9.6.2011, n. 12638].