[1] Il curatore esamina le domande di cui all’articolo 201 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l’inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.
[2] Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il debitore possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall’articolo 201, comma 2, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell’udienza.
[3] All’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l’udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.
[4] Il debitore può chiedere di essere sentito.
[5] Delle operazioni si redige processo verbale.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Il progetto di stato passivo - II. Le osservazioni dei creditori - III. L’udienza di verifica.
I. Il progetto di stato passivo
I.Il progetto di stato passivo1 L’art. 203 CCII reca, come l’art. 95 l. fall., la disciplina riguardante il progetto di stato passivo redatto dal curatore e l’udienza di discussione. Il mutamento delle modalità di presentazione ed invio delle domande di insinuazione non influisce sul contenuto delle prestazioni demandate al curatore per la formazione del progetto di stato passivo. La norma ribadisce come il curatore, una volta ricevute le domande all’indirizzo di posta elettronica comunicato ai creditori, debba formare due elenchi separati: uno per le domande di insinuazione l’altro per quelle di rivendica e restituzione e debba formulare le sue conclusioni su ciascuna domanda.
2 Il curatore al quale il legislatore ha assegnato il ruolo di parte processuale, attribuendogli il potere di impugnare i crediti ammessi, mantiene pur sempre una posizione di terzietà rispetto ai rapporti sostanziali, non potendo essere considerato un mero successore del debitore o dei creditori; in tale veste può ancora eccepire la mancanza della data certa del documento su cui si fonda la pretesa del creditore. Il curatore deve sollevare le eccezioni non rilevabili d’ufficio (si discute, invece, se tali eccezioni possano, in una sorta di “eccezione surrogatoria” essere formulate anche dai creditori concorrenti).
3 Nell’ambito delle eccezioni in senso stretto - sottratte al rilievo officioso - rientrano unicamente quelle per le quali la legge (anche se con formula implicita) richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, oltre quelle che corrispondono alla titolarità di un’azione costitutiva; tutte le altre ragioni, invece, che possono portare al rigetto della domanda per difetto delle sue condizioni di fondatezza, o per la successiva caducazione del diritto con essa fatto valere, possono essere rilevate anche d’ufficio, come nel caso del fatto estintivo sopravvenuto che emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite.
4 Fra le eccezioni rilevabili ad iniziativa di parte, v’è anche la c.d. eccezione revocatoria; così, quando un credito è fondato su un titolo che si ritiene revocabile, ovvero quando è la causa di prelazione che si reputa inefficace, il curatore si limita ad eccepire l’inefficacia del negozio o della garanzia, lasciando al creditore l’onere di proporre eventuale opposizione allo stato passivo per rimuovere l’effetto dell’eccezione. L’eccezione revocatoria può essere sollevata pur se la relativa azione non avrebbe più potuto essere promossa per intervenuta prescrizione o decadenza.
5 Il progetto di stato passivo cfr. [F586] si forma confrontando le domande dei creditori con le conclusioni motivate del curatore che possono essere organizzate in forma analitica, al modo di una memoria difensiva, o in forma sintetica, al modo di prospetto cfr. [F587] e [F588]; al giudice delegato sarà così offerto il quadro fattuale e le ragioni di diritto, sulle quali fondare la decisione.
6 Prima della novella del 2012 il curatore non doveva più dare comunicazione ai creditori ed al debitore dell’avvenuto deposito del progetto di stato passivo in quanto il legislatore aveva eliminato tale prescrizione, foriera di inutili rinvii dell’udienza di verifica nel caso in cui il curatore non fosse stato in grado di provare l’adempimento dell’onere informativo prescritto dalla vecchia formulazione dell’art. 95 l. fall. Una volta introdotto un sistema di trasmissione diretta in via telematica delle domande e della documentazione al curatore, il legislatore ha correttamente ritenuto di dare continuità a questo rapporto informativo. L’art. 203, c. 2, CCII ribadisce quindi l’obbligo del curatore di trasmettere, nello stesso termine di quindici giorni anteriori all’udienza, il progetto di stato passivo ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo.
7 In definitiva il curatore, una volta scaduto il termine per l’invio delle domande e della relativa documentazione in via telematica deve, depositare telematicamente in cancelleria il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande almeno quindici giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, e deve trasmettere, nello stesso termine, ai creditori e terzi il solo progetto di stato passivo.
8 Il curatore dovrà comunque depositare in cancelleria una copia cartacea del progetto di stato passivo e delle domande qualora vi siano creditori e terzi aventi diritti sui beni ai quali non sia pervenuto il progetto non avendo essi comunicato l’indirizzo PEC o la variazione dello stesso.
9 Il deposito (telematico o cartaceo che sia) riguarda espressamente il solo progetto e le domande, mentre la norma non menziona la documentazione inviata a corredo delle domande di insinuazione. Lacuna che deve essere colmata facendo ricorso ai principi generali della nuova disciplina dell’accertamento del passivo fondata sulla verifica in contraddittorio tra le parti. Verifica che presuppone che i documenti allegati alle domande siano nella disponibilità sia del giudice (in modo da poter essere consultati il giorno dell’udienza di verifica, unitamente al progetto di stato passivo ed alle domande), che dei creditori, in quanto il loro esame è evidentemente indispensabile per formulare eventuali osservazioni alle proposte del curatore sulle domande presentate da altri creditori.
10 Per consentire l’esercizio del potere decisionale di verifica del giudice e quello di eventuale impugnazione dei creditori deve quindi ritenersi che il curatore debba depositare anche la documentazione allegata alle domande di insinuazione a lui pervenute ed inserite nel progetto di stato passivo o che comunque tale documentazione sia altrimenti messa a disposizione delle parti contestualmente al deposito del progetto. Se il progetto di stato passivo non viene depositato e trasmesso ai creditori nel termine prescritto dalla legge è necessario disporre il rinvio dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. Peraltro, poiché il legislatore ha voluto imprimere un’accelerazione al procedimento, imponendo alle parti incisivi oneri sul versante delle domande di ammissione, l’inerzia del curatore, se non adeguatamente giustificata, deve essere valutata ai fini della revoca.
II. Le osservazioni dei creditori
II.Le osservazioni dei creditori1 La novella del 2012 ha reintrodotto la possibilità concessa ai creditori (così come al debitore) di presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni dall’udienza, con le modalità indicate dall’art. 93, c. 2, l. fall. e, quindi, sempre inviando le stesse al curatore a mezzo di posta elettronica certificata. L’art. 203 CCII ha mantenuto sostanzialmente inalterata tale disciplina. I creditori, come detto, possono formulare osservazioni cfr. [F589]. Il termine utilizzato dal legislatore sembra evocare la possibilità dei creditori di formulare un sollecito al giudice delegato, affinché adotti determinate decisioni; viceversa, se si vuole riconoscere al creditore concorrente un’effettiva possibilità di condizionare i risultati dell’accertamento del passivo, allora tale espressione deve essere rettamente intesa come equipollente a quella di “eccezione” (che così è lo si ricava dal comma 3, art. 203 CCII, lì dove dispone che il giudice decide “… avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati”). Il mancato invio di osservazioni e documenti integrativi nei cinque giorni anteriori all’udienza non preclude comunque la facoltà di tutti i creditori, anche di quelli rimasti silenti, di sollevare eccezioni, non rilevabili di ufficio, fino all’udienza di verifica dello stato passivo.
2 In ogni caso la presentazione anche tardiva di osservazioni scritte e documenti integrativi deve avvenire nelle forme previste dal CCII. Il deposito in cancelleria o in udienza dovrebbe quindi essere considerato inammissibile perché la legge impone la trasmissione all’indirizzo PEC del curatore. Il che espone il creditore al rischio derivante dalla tardività dell’invio, non essendo certamente ipotizzabile un onere a carico del curatore di esaminare, nel corso dell’udienza di verifica, la posta elettronica del suo indirizzo PEC. In caso di invio tardivo da parte dei creditori di osservazioni scritte e/o documenti integrativi o di osservazioni rilevanti, ovvero (ove si ritengano ammissibili) di eccezioni od osservazioni esposte oralmente all’udienza di verifica, in quella sede il curatore avrà diritto di chiedere un termine per poter effettuare, a sua volta, osservazioni sulle nuove eccezioni o osservazioni o sui documenti tardivamente trasmessi. Rinvio che potrà essere richiesto anche dagli altri creditori per garantire l’effettività del c.d. contraddittorio incrociato. Infatti con la riforma si è voluto consentire a tutti i creditori di poter prendere conoscenza tempestivamente delle altre domande e di poter sindacare le conclusioni del curatore.
3 In tale cornice ai creditori concorrenti è quindi offerta la possibilità di svolgere eccezioni anche prima dell’udienza che si sovrappongono alle conclusioni ed eccezioni del curatore e che potrebbero essere sia quelle rilevabili ad iniziativa di parte (le eccezioni in senso stretto), sia quelle attinenti alla inefficacia del titolo del credito o della prelazione, non potendosi ritenere che il curatore abbia il monopolio non solo delle azioni ma anche delle eccezioni revocatorie. Osservazioni/eccezioni che possono riguardare sia il proprio credito che le altre domande di insinuazione esaminate dal curatore e riportate nel progetto di stato passivo.
III. L’udienza di verifica
III.L’udienza di verifica1 Una volta depositato il progetto di stato passivo, all’udienza fissata, il giudice delegato deve procedere all’esame di tutte le domande, delle difese del curatore e delle osservazioni/eccezioni presentate dai creditori, sentito il debitore. Sia delle osservazioni/eccezioni scritte inviate telematicamente al curatore, sia di quelle svolte oralmente per la prima volta all’udienza di verifica del passivo, ove si ritengano ammissibili. La decisione del giudice si forma, dunque, sulla base delle richieste delle parti, fermo restando il potere del giudice di sollevare le eccezioni, di rito e di merito rilevabili d’ufficio. La rilevazione d’ufficio dell’eccezione determina la necessità di disporre la relativa comunicazione alle parti per eventuali osservazioni e richieste e subordina la decisione nel merito all’effettuazione del detto adempimento, non potendo il giudice decidere a riguardo senza una preventiva instaurazione del contraddittorio tra le parti sul punto. Principio del necessario rispetto del contraddittorio espresso in costituzione dall’art. 111, recepito in specifiche norme del codice di rito (artt. 183 e, soprattutto, 101, c. 2, c.p.c.), che deve trovare piena applicazione anche nell’ambito dell’accertamento del passivo [C. s.u. 20.2.2013, n. 4213].
2 Il principio di non contestazione ha il carattere della tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, e in tal guisa è certamente applicabile alla verifica dei crediti, anche al curatore, risultando perciò irrilevante la sua posizione di terzietà. Tuttavia, tale principio deve necessariamente coordinarsi con i poteri del giudice delegato quanto al regime delle eccezioni rilevabili d’ufficio, sì che la non contestazione del curatore può non comportare l’automatica ammissione del credito allo stato passivo, attesa la competenza del giudice delegato a sollevare a sua volta, in via ufficiosa, eccezioni circa l’ammissibilità del credito. Anche in tale prospettiva comunque, la posizione assunta dal curatore, in ordine ai fatti incidenti sull’ammissione del credito allo stato passivo, resta rilevante, poiché non può essere disattesa dal giudice delegato in via astratta e generalizzata, in assenza, cioè, di ulteriori fatti che impongano di formulare eccezioni ufficiose rispetto agli elementi che risultino già in possesso del curatore, o senza che tali elementi siano specificamente verificati, eventualmente nel contraddittorio delle parti.
3 Nel corso dell’udienza il giudice valuta le domande e le eccezioni sulla base delle prove documentali offerte dalle parti, ma può anche disporre che si svolgano atti istruttori nel corso dell’udienza cfr. [F590], ove li ritenga compatibili con le esigenze di celerità del procedimento, considerando che la posizione del singolo creditore deve essere armonizzata con quella di tutti i creditori. È pertanto certamente possibile far luogo ad attività istruttoria catalogabile come “prove costituende”, assunte queste in forma semplificata, senza le rigidità del modello previsto per il processo a cognizione piena. L’eventuale diniego delle istanze istruttorie formulate dalle parti non è motivo ostativo alla riproposizione nei giudizi impugnatori ex art. 206 CCII.
4 Il giudice delegato non ha l’obbligo di attribuire, in sede di accertamento del passivo anche il grado del privilegio, anche se non è di certo precluso al giudice delegato esaurire ogni questione circa la graduazione del credito nel decreto di esecutività dello stato passivo. Attribuzione, resa possibile dall’obbligo posto al creditore di indicare il bene cui afferisce la prelazione, che consentirebbe di evitare ogni successiva obiezione in sede di riparto.
5 Le attività che vengono svolte in udienza debbono essere rappresentate nel verbale cfr. [F591] che raccoglie, dunque, le richieste e le istanze delle parti e i provvedimenti interlocutori del giudice delegato. Il verbale è atto separato rispetto al decreto con il quale viene formato e reso esecutivo lo stato passivo, ancorché possano essere contenuti nello stesso documento. In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l’udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
***
PROGETTO DI STATO PASSIVO
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,
DEPOSITA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 203 CCII, il progetto di stato passivo
[elenco creditori]

[elenco rivendicanti]

Con osservanza
Luogo, data ………
Il curatore ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
***
DOMANDA DEL CREDITORE:
OSSERVAZIONI E CONCLUSIONI DEL CURATORE
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
in relazione alla domanda presentata da ………, residente in ………, via ………, con domicilio eletto in ………
avente ad oggetto: “ammissione al passivo dell’importo di euro ……… in via privilegiata ex art. 2764 c.c., per i canoni di locazione scaduti e non onorati relativi al periodo dal ……… al ………, nonché l’importo di euro ……… per oneri condominiali”
il sottoscritto curatore, intende rappresentare alla S.V. le seguenti
OSSERVAZIONI
- il credito di euro ……… non va ammesso in quanto è stato pagato in data ……… come da quietanza ………
- il credito di euro ……… va ammesso in via chirografaria e non privilegiata in quanto ………;
Si propone dunque l’ammissione al passivo per euro ……… in via chirografaria.
Con osservanza
Luogo, data ………
Il curatore ………
-
si propone l’ammissione al chirografo per euro ………, come da domanda
-
si propone l’ammissione al privilegio ex art………. c.c. per euro ………, come da domanda
-
si propone l’inammissibilità della domanda ex art. 201 CCII in quanto è stata [sono stati] omessa [/i] o è [sono] assolutamente incerta [/i]:
- l’indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
- la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
- l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda
-
si propone il declassamento al chirografo per euro ………, anziché al privilegio richiesto poiché è stato [/a, sono stati] omesso [/a, /i] o è [sono] assolutamente incerto [/a, /i]:
- il titolo di prelazione;
- la descrizione del bene sul quale si intende esercitare la prelazione di carattere speciale
-
si propone l’esclusione della domanda in quanto il debitore è soggetto diverso dal debitore
-
si propone l’esclusione della domanda in quanto il ricorrente non è creditore del debitore
-
si propone l’esclusione della domanda per nullità della stessa causa difetto di sottoscrizione
-
si propone l’esclusione della domanda perché il credito è stato estinto con pagamento del [gg/mm/aa]
-
si propone l’esclusione della domanda perché il credito è prescritto
-
si propone l’esclusione della domanda perché il credito è estinto per compensazione con maggior credito vantato dal debitore
-
si propone l’esclusione della domanda perché si contesta l’esatta esecuzione della prestazione
-
credito di lavoro: si propone l’ammissione al privilegio per euro ………, di cui euro ……… per trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria fino alla data del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo e oltre interessi sulla somma così rivalutata fino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito sarà soddisfatto anche se parzialmente, con il medesimo privilegio, al lordo delle ritenute fiscali e al netto di quelle previdenziali
-
credito di lavoro: si propone il rigetto della domanda perché manca la prova della esistenza del rapporto di lavoro subordinato
-
credito di lavoro: si propone il rigetto della domanda per la parte di lavoro straordinario perché manca la prova della prestazione
-
credito del professionista: si propone l’ammissione al privilegio per euro ……… per compensi degli ultimi due anni di prestazione; oltre interessi sino alla data della dichiarazione di liquidazione giudiziale, oltre agli interessi successivi nella misura legale fino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito sarà soddisfatto anche se parzialmente, con il medesimo privilegio: si propone l’ammissione al chirografo per euro ……… per i crediti relativi a prestazioni anteriori al biennio e per euro ……… per spese anticipate e per spese generali; si propone l’ammissione al privilegio dell’IVA e del contributo previdenziale
-
credito del professionista: si propone il rigetto della domanda in quanto manca la prova del conferimento dell’incarico
-
credito dell’agente: si propone l’ammissione al privilegio per euro ……… per le provvigioni dell’ultimo anno, per euro ……… per indennità di preavviso, per euro ……… per indennità suppletiva di clientela; oltre interessi sino alla data della dichiarazione di liquidazione giudiziale, oltre agli interessi successivi nella misura legale fino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito sarà soddisfatto anche se parzialmente, con il medesimo privilegio; si propone l’ammissione al chirografo per euro ……… per spese; si propone l’ammissione al chirografo dell’IVA
-
credito dell’agente: si propone il rigetto della domanda per mancata prova della iscrizione all’albo speciale
-
credito dell’agente: si propone l’ammissione al chirografo per euro ………, escluso il privilegio in quanto il ricorrente è costituito in forma di società di capitali, soggetto non tutelato dall’art. 2751-bis, n. 3, c.c.
-
credito dell’artigiano: si propone l’ammissione al privilegio per euro ………; oltre interessi successivi alla dichiarazione di liquidazione giudiziale sino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito sarà soddisfatto anche se parzialmente; si propone l’ammissione al chirografo per euro ……… per IVA di rivalsa non essendo stati rinvenuti o comunque individuati i beni
-
credito dell’artigiano: si propone l’ammissione al chirografo per euro ………, escluso il privilegio in quanto, dovendosi fare applicazione della I. n. 443/1985, non si riscontra la «funzione preminente» del lavoro sul capitale, che ai sensi dell’art. 3, c. 2, I. n. 443/1985 rileva al fine dell’individuazione dell’impresa artigiana
-
credito della cooperativa: si propone l’ammissione al privilegio per euro ………; oltre interessi successivi alla dichiarazione di liquidazione giudiziale sino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito sarà soddisfatto anche se parzialmente; si propone l’ammissione al chirografo per euro ……… per IVA di rivalsa non essendo stati rinvenuti o comunque individuati i beni
-
credito della cooperativa di produzione e lavoro: si propone l’ammissione al chirografo escluso il privilegio ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 5, c.c. dato che non risulta provato che il credito risulti pertinente ed effettivamente correlato al lavoro dei soci e l’apporto lavorativo di questi ultimi sia prevalente rispetto al lavoro dei dipendenti non soci
-
credito del consorzio: si propone l’ammissione al chirografo per euro ………, escluso il privilegio in quanto, trattandosi di ente di “secondo grado”, non ricorre l’esigenza di tutela del lavoro di cui all’art. 2751-bis c.c.
-
credito del locatore: si propone l’ammissione al privilegio per euro ……… per canoni di locazione e indennità di occupazione; oltre interessi legali dalla dichiarazione di liquidazione giudiziale fino alla data di vendita dei beni, con il medesimo privilegio; si propone l’ammissione al chirografo per euro ……… escluso il privilegio sugli oneri accessori e sull’IVA di rivalsa
-
credito per spese conservative: si propone l’ammissione al privilegio per Euro ……… per spese conservative, oltre interessi successivi alla dichiarazione di liquidazione giudiziale sino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito sarà soddisfatto anche se parzialmente;
-
credito per spese conservative: si propone l’ammissione al privilegio per euro ……… per spese conservative, limitatamente alle spese del pignoramento; oltre interessi successivi alla dichiarazione di liquidazione giudiziale sino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito sarà soddisfatto anche se parzialmente; si propone l’ammissione al chirografo per euro ……… per le altre spese legali non aventi un immediato effetto conservativo
-
credito per spese conservative: si propone l’ammissione al chirografo per euro ……… escluso privilegio per spese conservative non essendo stati inventariati i beni pignorati [sequestrati]
-
credito per spese conservative: si propone l’ammissione al chirografo per euro ……… per spese legali non avendo natura conservativa
-
credito per spese del ricorso per liquidazione giudiziale: si propone l’ammissione al privilegio per euro ………
-
credito ipotecario: si propone l’ammissione al privilegio ipotecario per euro ………, compresi interessi convenzionali del triennio, oltre interessi al tasso legale dal [gg/mm/aa] alla vendita del bene
-
credito ipotecario: si propone l’ammissione al chirografo per euro ………, esclusi interessi successivi alla liquidazione giudiziale, escluso privilegio ipotecario in quanto la garanzia è inefficace ai sensi dell’art. 166 CCII; escluse spese di iscrizione ipotecaria inerenti a garanzia inefficace
-
credito pignoratizio: si propone l’ammissione al privilegio pignoratizio per euro ………, compresi interessi convenzionali, oltre interessi al tasso legale dal [gg/mm/aa] alla vendita del bene
-
credito pignoratizio: si propone l’ammissione al chirografo per euro ………, esclusi interessi successivi alla liquidazione giudiziale, escluso privilegio pignoratizio in quanto la garanzia è inefficace ai sensi dell’art. 166 CCII
-
credito prededucibile: si propone l’ammissione in prededuzione per euro ………, [con il privilegio di cui ………] oltre interessi legali dalla data del ……… [del deposito dell’istanza] al saldo, sempre in prededuzione
-
credito prededucibile: si propone l’ammissione al chirografo per euro ………, esclusa la prededuzione in quanto il titolo sul quale si fonda il credito è anteriore alla liquidazione giudiziale
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credito fondato su scrittura privata: si propone il rigetto della domanda in quanto la scrittura privata sulla quale si fonda il presunto credito non è opponibile alla liquidazione giudiziale per mancanza di data certa ex art. 2704 c.c.
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credito fondato su assegno o cambiale: si propone il rigetto della domanda in quanto il credito si fonda su un titolo non protestato e comunque privo di data certa anteriore alla liquidazione giudiziale ex art. 2704 c.c.
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credito bancario: si propone il rigetto della domanda in quanto manca la prova del credito posto che non è stato prodotto l’estratto-conto integrale contenente il riassunto delle operazioni dal sorgere del rapporto contrattuale, ma solo un saldaconto
-
rivendica di società di leasing: si propone l’accoglimento della domanda di rivendica [restituzione] del bene ……… in quanto fondata su titoli opponibili alla massa
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credito di società di leasing: si propone l’ammissione al chirografo per euro ………, relativo alla differenza fra il credito vantato alla data della liquidazione giudiziale, pari ai canoni scaduti e non pagati ante liquidazione giudiziale ed ai canoni a scadere, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione e quello di stima del bene
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credito dell’amministratore o liquidatore sociale: si propone l’ammissione al chirografo per euro ………, escluso il privilegio in quanto il credito si fonda su attività di gestione e non è qualificabile come incarico professionale
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credito su decreto ingiuntivo non definitivo: si propone l’ammissione al chirografo per euro ………, escluse le spese del procedimento monitorio non opponibili perché il decreto non è divenuto definitivo ex art. 647 c.p.c. prima della liquidazione giudiziale [escluso privilegio ipotecario perché iscritto su titolo non opponibile]
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credito condizionale: si propone l’ammissione al chirografo per euro ………, in via condizionale all’esito ………
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credito tributario: si propone l’ammissione al chirografo [privilegio] per euro ……… con riserva della definizione del contenzioso tributario pendente
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credito tributario: si propone il rigetto della domanda in quanto il credito è stato estinto per condono fiscale
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credito derivante da sentenza: si propone l’ammissione al passivo con riserva in quanto il credito si fonda su sentenza non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale
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credito del concessionario: si propone l’ammissione al chirografo [privilegio] per euro ……… con riserva in attesa dell’inutile decorso dei termini di impugnazione del ruolo [in attesa del giudizio per decisione irrevocabile del Giudice competente o per altra causa]
-
credito del concessionario: si propone il rigetto della domanda per mancanza della prova di definitività in quanto è onere del creditore istante provare la mancata opposizione alla cartella, il fatto che essa si fondi su un titolo certo (qual è l’imposta dichiarata ma non versata) ovvero che l’eventuale accertamento è divenuto definitivo
-
rivendica/restituzione: si propone l’accoglimento della domanda di rivendica [restituzione] del bene ……… in quanto fondata su titoli opponibili alla massa
-
rivendica/restituzione: si propone l’esclusione della domanda di rivendica [restituzione] del bene ……… in quanto il titolo posto a fondamento della richiesta è privo di data certa ex art. 2704 c.c. e 145 CCII e, pertanto, non opponibile alla massa
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
***
OSSERVAZIONI/CONTESTAZIONI SUL PROGETTO DI STATO PASSIVO
La ………, in persona del legale rappresentante, con sede in ………, [eventualmente: rappresentata e difesa dall’avv. ………], elettivamente domiciliata in ………, via ……… n………., tel……….; fax ………, Posta Elettronica Certificata - PEC ………
PREMESSO
- che il curatore, a norma dell’art. 203, c. 2, CCII, il giorno ……… ha depositato nella cancelleria del Tribunale e trasmesso ai creditori il progetto di stato passivo della liquidazione giudiziale in oggetto;
- che dal progetto di stato passivo risulta che il curatore ha proposto l’ammissione del credito insinuato da ……… [indicare il nome del creditore il cui credito è oggetto di osservazioni/contestazioni] al passivo per l’importo di euro ……… in via privilegiata, a titolo di [inserire il titolo per cui risulta ammessa] e per l’importo di euro ……… in via chirografaria;
tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 203, c. 2, CCII in difformità delle conclusioni formulate dal Curatore della liquidazione giudiziale, la ……… [indicare il proprio nominativo]
OSSERVA/CONTESTA
che ……… [formulare le proprie osservazioni/contestazioni in merito alle conclusioni del curatore sulle domande degli altri creditori concorrenti];
chiede che le prove documentali allegate alla presente siano inserite nel fascicolo della procedura e che in forza dei predetti documenti la domanda del creditore ………, venga respinta.
Con osservanza
Luogo, data ………
Firma ………
Si producono: [elencare i documenti che si allegano all’istanza]
IL GIUDICE DELEGATO
Visto l’art. 203, c. 3, CCII;
letta la domanda depositata da ……… e le eccezioni avanzate da ……… [indicare le domande e le eccezioni presentate dalle parti] in sede di adunanza per l’esame dello stato passivo della liquidazione giudiziale ………;
valutate le prove documentali offerte dalle parti [eventualmente indicare le prove documentali];
considerata l’esigenza di speditezza del procedimento;
ritenuto, tuttavia, necessario svolgere atti istruttori in merito a ……… [eventualmente indicare la motivazione];
osservato che lo stato passivo non è ancora stato reso esecutivo;
P.Q.M.
Dispone procedersi ai seguenti atti istruttori con le seguenti modalità: ………
Luogo, data ………
Il Giudice delegato ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
***
PROCESSO VERBALE DELL’UDIENZA DI DISCUSSIONE
Oggi, [………], ad ore ………, avanti il Giudice Delegato dott………. della liquidazione giudiziale in oggetto, sono presenti il curatore ………, il debitore ………, nonché i seguenti creditori:
………
………
Il curatore dà atto che in data [………] ha depositato in Cancelleria e trasmesso ai creditori il progetto di stato passivo e che sono state depositate, le seguenti osservazioni da parte di ……… [inserire le osservazioni/contestazioni] [che all’odierna udienza sono state proposte le seguenti osservazioni ……… e depositati i seguenti documenti ………].
Il creditore ……… [eventualmente: rappresentato e difeso per ……… dall’avv. ………] insiste sulle proprie osservazioni e chiede di ……… [indicare le richieste avanzate]
Il debitore, in merito a tali osservazioni, dichiara che ………
Il curatore, a seguito delle proprie indagini esperite, osserva che ……… [non si oppone all’ammissione del credito così come richiesto/chiede termine per poter formulare le sue conclusioni alla luce dei nuovi documenti e delle deduzioni presentate all’udienza dal creditore ………].
IL GIUDICE DELEGATO
preso atto di quanto sopra dispone che ……… [inserire eventuali atti istruttori disposti nel corso dell’udienza] [rinvia la prosecuzione delle operazioni all’udienza del ………]
Giudice Delegato ………
Il Cancelliere ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. Il procedimento di accertamento del passivo
I.Il procedimento di accertamento del passivo1 Gli effetti sostanziali della domanda di ammissione sono stabiliti dall’art. 94 l. fall. ed il dato testuale, di estrema chiarezza, secondo cui essa produce gli effetti della domanda giudiziale per l’intera durata del fallimento, non appare superabile e non consente di attribuire alla stessa, secondo quanto ritenuto dalla Corte territoriale, una funzione meramente sollecitatoria dell’intervento del giudice.
2 La natura giurisdizionale e decisoria del procedimento di accertamento del passivo, strutturato sullo schema del processo ordinario, sia pure con gli adattamenti imposti dal carattere sommario della cognizione, era stata affermata dalla Corte già nella vigenza della disciplina anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006 [fra molte, C. nn. 18935/2003, 664/1997]. Tale natura risulta indubbiamente accresciuta a seguito delle modifiche apportate al procedimento dal predetto decreto, e dal c.d. decreto correttivo n. 169/2007, con le quali (per rimanere alle principali novità) è stata attribuita al curatore la qualità di vera e propria parte processuale, legittimata a sollevare eccezioni in senso stretto e ad impugnare il provvedimento di esecutività dello stato passivo, ed è stata rafforzata la posizione di terzietà e di imparzialità del giudice delegato, che è tenuto al rispetto del principio dispositivo e che, una volta che si sia pronunciato sulle contrapposte domande ed eccezioni, non può far parte del collegio investito dell’impugnazione. Non contrasta, infine, con l’inquadrabilità del procedimento di verifica fra quelli a carattere contenzioso, fondati sul principio del contraddittorio, il fatto che esso non contempli la necessità della difesa tecnica: è stato, in proposito, correttamente rilevato in dottrina che il nostro ordinamento conosce altri tipi di controversie (quelle di cui all’art. 82 c.p.c., che si svolgono dinanzi al giudice di pace, nonché quelle di cui all’art. 417, c. 1, c.p.c.) che, pur avendo sicura natura giurisdizionale contenziosa, prevedono la possibilità per le parti di stare in giudizio personalmente [C. 24.7.2012, n. 12960].
3 Con le osservazioni al progetto di stato passivo è legittimo formulare la richiesta di ammissione delle spese legali liquidate nel titolo esecutivo già allegato a corredo della domanda, ma non fatte oggetto della inziale richiesta di collocazione al concorso, non essendovi in tal caso alcuna mutatio del thema decidendum in relazione a fatti già allegati ab origine [C. 4.2.2022, n. 3613 in relazione all’art. 95 l. fall.].
4 La domanda di ammissione al passivo fallimentare, pur potendo essere precisata attraverso le osservazioni scritte di cui all’art. 95, c. 2, l. fall., nella fase che precede la formazione dello stato passivo non può essere modificata attraverso un ampliamento del petitum o una variazione della causa petendi, ma può essere ridotta, ricorrendo in tal caso un’ipotesi di rinuncia parziale della pretesa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata, che aveva ritenuto inammissibile variare la domanda di insinuazione, sostituendo il titolo della pretesa da rivalsa Iva a compenso per l’attività prestata) [C. 27.12.2022, n. 37802].
5 Il sede di accertamento del passivo, nell’ipotesi in cui sia stato insinuato un credito fondato su decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo anteriormente alla dichiarazione di fallimento, al curatore è precluso opporre in compensazione controcrediti che avrebbero potuto fondare un’eccezione di compensazione in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., stante il principio secondo il quale il giudicato si estende anche alle ragioni di fatto o di diritto che si presentano come antecedente logico necessario della pronuncia resa nel provvedimento [C. 17.5.2021, n. 13218].
6 Nell’ambito del procedimento di accertamento del passivo, l’elemento della data certa di una scrittura privata non integra un fatto costitutivo del credito, con la conseguenza che l’onere probatorio incombente sul creditore istante può ritenersi soddisfatto con la produzione della documentazione idonea a dimostrare la fondatezza della pretesa formulata, mentre l’eventuale mancanza di data certa di detta documentazione costituisce un semplice fatto impeditivo del riconoscimento del diritto fatto valere. La mancanza di data certa, la quale costituisce non un elemento costitutivo del credito, ma un semplice fatto impeditivo dell’accoglimento della pretesa creditoria, costituisce eccezione in senso lato, rilevabile dal giudice anche in mancanza di specifica eccezione del curatore [C. s.u. 20.2.2013, n. 4213].
7 La ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l’esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova - il cui onere grava sul curatore fallimentare - della sua inesistenza o invalidità [C. 9.12.2021, n. 39123].
8 Salvo il caso di cessione ai sensi dell’art. 58 t.u.b., in ipotesi di cessione di credito garantito da ipoteca l’annotazione del trasferimento dell’ipoteca a margine dell’iscrizione della stessa ha valore costitutivo e si configura perciò come un elemento integrativo indispensabile della fattispecie del trasferimento medesimo, per cui, ove non effettuata, comporta l’inefficacia del trasferimento stesso nei confronti dei creditori concorrenti. Il pagamento con surrogazione, analogamente alle altre forme di successione - in senso ampio - del credito, quale la cessione del credito, dà luogo ad una successione nel rapporto obbligatorio per cui, trattandosi di una vicenda concernente esclusivamente la posizione attiva del creditore originario, al quale si sostituisce il cessionario ovvero il solvens, resta immutato nella sua oggettività il rapporto obbligatorio. Non può a tale proposito utilmente invocarsi l’art. 45 l. fall., a mente del quale sono inopponibili alla massa le “formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi” se compiute dopo la dichiarazione di fallimento. Ne segue che, nel caso di cessione del credito munito di ipoteca, l’annotazione di detta cessione può essere opponibile al fallimento anche se annotata successivamente. Una volta accertato che l’annotazione della cessione del credito ipotecario può intervenire in qualunque momento sia prima, che dopo la dichiarazione di fallimento, ciò che conta è che la detta annotazione intervenga comunque nel corso della procedura di insinuazione al passivo o nella successiva fase di opposizione costituendo essa una condizione dell’azione [C. 12.2.2013, n. 3402].
9 La rinuncia stragiudiziale all’opposizione a decreto ingiuntivo che non si traduca in una rinuncia agli atti del giudizio formalizzata dall’opponente ai sensi dell’art. 306 c.p.c., non determina né l’estinzione del giudizio né la definitività dell’ingiunzione. Pertanto, sopravvenuto il fallimento dell’opponente, la formale pendenza del giudizio di opposizione determina l’inopponibilità al fallimento dell’intervenuta rinuncia, avendo il credito azionato in via monitoria ancora natura di “res litigiosa” e dovendo, conseguentemente disporsene l’ammissione al passivo in chirografo anche quando sia stata iscritta, in virtù della provvisoria esecuzione del decreto opposto, ipoteca giudiziale anteriormente al fallimento [C. 5.11.2010, n. 22549].
10 La cartella esattoriale relativa a crediti previdenziali, ancorando la giurisdizione ordinaria allo scrutinio del relativo credito, consente che lo stesso curatore possa invocarne la prescrizione, formulando in proposito la relativa eccezione in sede sommaria, pur in assenza di previa impugnazione del fallito. Infatti, la scadenza del termine per proporre opposizione alla cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 24, d.lgs. n. 46/1999, determina solo la decadenza dal potere di impugnare, con irretrattabilità del credito contributivo ma senza alcuna conversione del termine di prescrizione breve (introdotto dall’art. 3, l. n. 335/1995 e dunque con decorrenza dal 1.1.1996) in quello ordinario codicistico decennale. L’art. 2953 c.c. trova infatti applicazione ai soli titoli giudiziali divenuti definitivi, diversamente dalla cartella, che è atto amministrativo [C. 24.10.2022, n. 31297].
11 Il giudice delegato ai fallimenti, in mancanza di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato il credito maturato a titolo di interessi moratori, dovuti ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, deve compiere lui il detto accertamento in sede di ammissione al passivo del credito in esame, secondo le regole stabilite dalla legge speciale, attuativa della direttiva comunitaria; e parimenti tale accertamento deve compiere il tribunale nella eventuale sede dell’opposizione al passivo [C. 25.3.2022, n. 9730].