[1] Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l’indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell’articolo 201, anche senza l’assistenza di un difensore;
b) la data, l’ora e il luogo fissati per l’esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l’avvertimento delle conseguenze di cui all’articolo 10, comma 3, nonché della sussistenza dell’onere previsto dall’articolo 201, comma 3, lettera e);
d) che possono chiedere l’assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell’articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale assegnato alla procedura. (1)
[2] Se il creditore ha sede o risiede all’estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.
(1) Comma così sostituito dall’art. 23, comma 1, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. L’accertamento del passivo
I.L’accertamento del passivo1 L’art. 200 CCII disciplina, analogamente a quanto precedentemente previsto dall’art. 92 l. fall., il contenuto dell’avviso ai creditori e agli altri interessati. Come accennato sub art. 151 CCII, le regole sull’accertamento del passivo esprimono il principio dell’esclusività del procedimento e della specialità del rito. Le questioni concernenti l’autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore assoggettato a liquidazione giudiziale costituiscono questioni attinenti al rito, che non implicano questioni di competenza, quando il tribunale concorsuale coincida con il tribunale ordinario; pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adìto è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza, bensì, secondo i casi, l’inammissibilità, l’improcedibilità o l’improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito, configurando detta questione una vicenda litis ingressum impediens, concettualmente distinta dalla incompetenza, che deve essere esaminata e rilevata dal giudice di merito prima ed indipendentemente dall’esame della questione di competenza che, eventualmente, concorra con essa.
2 Deve considerarsi questione di rito quella sulla possibilità o meno, dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale - o dello stato di insolvenza -, della tutela dei diritti nei confronti dell’impresa nelle forme ordinarie, piuttosto che in quelle dello speciale procedimento di accertamento del passivo di cui agli artt. 151 e 200 CCII, essendo evidente che siffatta questione non implica una pronuncia sulla competenza del tribunale ordinario piuttosto che di quello concorsuale (o viceversa) con gli effetti della translatio iudicii propri della eventuale pronuncia di incompetenza, bensì un accertamento dell’ammissibilità o meno della domanda proposta nell’una invece che nell’altra forma, la quale costituisce, appunto, questione di rito, pregiudiziale anche a quella sulla competenza.
II. L’avviso ai creditori
II.L’avviso ai creditori1 L’avviso ai creditori cfr. [F572] [F573] ed a coloro che sono legittimati a proporre domande ai sensi degli artt. 201 e 210 CCII, previsto dalla norma in esame (che ha ad oggetto le disposizioni della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale, vale a dire il termine perentorio, per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e il luogo, giorno ed ora dell’adunanza di verifica dello stato passivo), costituisce un atto dovuto per il curatore (necessario anche qualora non si faccia poi luogo al procedimento di accertamento del passivo ai sensi dell’art. 209 CCII), destinato ad una mera provocatio ad agendum verso coloro che risultino creditori in base alle scritture contabili del debitore; in esso il curatore non esprime alcun giudizio preventivo sulla fondatezza dell’eventuale futura richiesta di ammissione al passivo, e non può esservi pertanto ravvisato un contenuto negoziale, abdicativo della potestà di contestare il vantato credito. Il CCII allarga il novero dei destinatari dell’avviso, dovendo esso essere indirizzato anche al titolare dell’ipoteca data dal soggetto ammesso alla liquidazione giudiziale a garanzia di debito altrui.
2 Nell’avviso, che va spedito senza indugio, il curatore deve altresì indicare tutto ciò che può rivelarsi utile per il creditore in funzione di agevolare la presentazione della domanda di ammissione al passivo. Disposizione quest’ultima di carattere generale che può e deve assumere una grande rilevanza, traducendosi nell’invio ai creditori di modelli di domande. Il che appare ancor più necessario dopo l’introduzione di un sistema di trasmissione delle domande per via telematica. Modifica delle modalità di trasmissione che ha determinato l’integrazione della comunicazione con l’avvertimento delle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura. La comunicazione del curatore dovrebbe altresì contenere l’avviso che tutti i ricorsi inviati tramite il PCT direttamente in Cancelleria risulteranno irricevibili e le domande ivi contenute non saranno esaminate, al pari delle domande inviate o depositate in formato cartaceo nella Cancelleria del Tribunale o presso lo studio del Curatore.
3 Merita una qualche precisazione l’avvertimento di cui al comma 1, lett. c) “delle conseguenze di cui all’articolo 10, comma 3, nonché della sussistenza dell’onere previsto dall’articolo 201, comma 3, lettera e)”. In via generale va rammentato che ai sensi dell’art. 10, c. 1, CCII le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo e assistenza delle procedure, allo scopo di semplificarle e velocizzarle, sono effettuate con modalità telematiche al domicilio digitale risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, quando i destinatari hanno l’obbligo di munirsene; altrimenti al domicilio digitale attivato dai medesimi organi ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni che non hanno l’obbligo di munirsene; ai soggetti che hanno sede o che risiedono all’estero; al debitore ed al legale rappresentante della società o ente sottoposti a una delle procedure disciplinate dal CCII. Dell’attivazione (con costi a carico della procedura ex art. 10, u.c.) l’organo preposto alla procedura deve dare tempestiva comunicazione all’interessato. I creditori di cui alla lett. a) del comma 2 dell’art. 10 ed i soggetti esteri di cui alla lett. b) sono tratti dall’elenco dei creditori di cui all’art. 198 CCII. In definitiva, ai soggetti che hanno obbligo di fornirsi di un domicilio digitale, l’avviso ex art. 200 CCII va fatto presso l’indirizzo risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, e, in mancanza di tale indirizzo, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario; agli altri soggetti la comunicazione va effettuata mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario, con l’indicazione del domicilio digitale attribuito dalla procedura al quale saranno effettuate tutte le altre successive comunicazioni. A meno che, per quanto riguarda i creditori esteri, questi non abbiano un rappresentante in Italia. Norma che trova un preciso riscontro nel comma 2 dell’art. 200 CCII il quale dispone, infatti, che “se il creditore ha sede o risiede all’estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente”.
4 Il curatore comunica ai creditori anche il domicilio digitale assegnato alla procedura, indirizzo digitale che non è più scelto dal curatore, a differenza di quel che accadeva nella vigenza della legge fallimentare, dove il curatore comunicava al Registro delle Imprese, la PEC che avrebbe utilizzato per il fallimento che gli era stato assegnato. Il CCII prevede infatti, ai sensi dell’art. 126, c. 2, che, intervenuta l’accettazione del curatore, “l’ufficio comunica telematicamente al curatore le credenziali per l’accesso al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero”. La riforma va a sostituire l’attuale disciplina che ha posto come interlocutore diretto dei creditori e dei terzi il curatore, meccanismo che non ha creato problemi di sorta, ed ha determinato un oggettivo vantaggio per le cancellerie, che sono state sgravate da tutta l’attività relativa al deposito delle domande di insinuazione al passivo. Rimane quindi qualche dubbio sull’opportunità di tale innovazione, se, quindi, il nuovo meccanismo dell’indirizzo digitale scelto dal Ministero, trasmesso alla Cancelleria e da questa comunicato al curatore possa effettivamente agevolare la presentazione telematica delle domande tempestive di creditori e terzi, come espressamente auspicato dalla legge delega (art. 7, c. 8, lett. a, l. n. 155/2017). In forza dell’art. 38, c. 4, d.l. 24.2.2023 (recante disposizioni di attuazione del P.N.R.R.) l’assegnazione del domicilio digitale da parte della cancelleria prevista dall’art. 199, c. 1 è stata rinviata di diciotto mesi dall’entrata in vigore del suddetto decreto. Per cui sino a quel momento il curatore dovrà continuare a scegliere un proprio indirizzo PEC, diverso da quello personale e da quello del debitore, da rendere noto ai creditori e al debitore o società ammessa alla liquidazione giudiziale per tutte le successive comunicazioni.
5 La spedizione delle domande (tempestive o tardive) al domicilio digitale della procedura, sia sottoscritte in forma digitale, sia con sottoscrizione apposta manualmente e successiva scansione digitale, deve essere effettuata da un indirizzo PEC, anche non di titolarità del ricorrente (per es. di un professionista). L’omissione dell’avviso non è motivo sufficiente per fondare il ricorso per cassazione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo da parte dei creditori non insinuati, atteso che si tratta di provvedimento privo di carattere decisorio rispetto ai loro crediti; pertanto, possono proporre domanda di insinuazione tardiva, e possono aspirare a non dover sopportare il carico delle eventuali maggiori spese.
6 Il decreto correttivo è intervenuto sull’art. 200 CCII riformulandone il comma 1, al fine di inserire, alla lett. c), la previsione secondo la quale il curatore, nel comunicare a quanti risultino creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, le informazioni necessarie e utili per la presentazione della domanda di ammissione al passivo, debba anche avvertirli della possibilità di chiedere l’assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell’art. 232, c. 4. Tale facoltà era già prevista dalla legge fallimentare e tuttavia il numero dei creditori che se ne sono avvalsi è molto esiguo. Si vuole in questo modo accrescere la possibilità, per i creditori, di ottenere il soddisfacimento dei loro crediti, privilegiando quanti vigilino sull’andamento della procedura, rispetto a chi se ne disinteressa
B) Frmule
B)Frmule……… data invio messaggio PEC
A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - PEC
Spett.le ……… Via ……… CAP ………
Liquidazione giudiziale della ………
In adempimento del disposto dell’art. 200 CCIl comunico che il Tribunale di ………, con sentenza in data ……… n ………, ha dichiarato la liquidazione giudiziale della ………, con sede in ………, via ………
Giudice delegato è stato nominato il dott………., e curatore il sottoscritto dr………
L’adunanza dei creditori per l’esame dello stato passivo avrà luogo, avanti il Giudice Delegato, il giorno ……… alle ore ………
Le domande di ammissione al passivo, anche relative alla titolarità di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso compresi nella liquidazione giudiziale, devono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza di cui sopra e quindi entro il giorno ………, unitamente ai relativi allegati, a mezzo PEC al seguente domicilio digitale della procedura………
Ogni altra diversa trasmissione del ricorso e degli allegati renderà irricevibile la domanda. Unica eccezione è costituita dal deposito in cancelleria, in originale, dei titoli di credito.
Nella stessa domanda i creditori dovranno necessariamente indicare un proprio domicilio PEC (che non deve necessariamente essere intestato al creditore), al quale il ricorrente desidera ricevere ogni futura comunicazione inerente la procedura, in assenza del quale ogni successiva comunicazione sarà effettuata mediante deposito cartaceo in cancelleria. I creditori sono, altresì, tenuti a comunicare al Curatore ogni eventuale variazione dell’indirizzo PEC.
Le domande presentate successivamente a detto termine, e non oltre il termine di sei mesi [o dodici in caso di complessità della procedura] dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, sono considerate tardive a norma dell’art. 208 CCII.
Decorso questo ultimo termine e, comunque, fino all’esaurimento di tutte le ripartizioni dell’attivo, le domande tardive saranno ancora ammissibili purché venga dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore.
Nei termini indicati, il ricorso contenente la domanda di ammissione al passivo deve essere presentato con le medesime modalità previste per il ricorso tempestivo.
Il ricorso deve contenere:
1) l’indicazione della procedura cui si intende partecipare, del Giudice Delegato al quale saranno dirette nonché le generalità del creditore (nome e cognome ovvero denominazione sociale, numero di codice fiscale e partita I.V.A. nonché le coordinate bancarie dell’istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall’accredito in conto corrente bancario);
2) la determinazione della somma (capitale e relativi interessi) che si intende insinuare al passivo, oppure la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; ovvero l’ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d’ipoteca;
3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
4) l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
5) l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata ai fini delle successive comunicazioni. In difetto di tale indicazione tutte le comunicazioni e le notificazioni successive si effettueranno presso la Cancelleria del Tribunale.
Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nn. 1, 2 o 3 di cui sopra. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4, il credito è considerato chirografario.
Il ricorso deve essere corredato dai documenti giustificativi del diritto vantato, in regola con le vigenti disposizioni fiscali (in particolare, gli effetti cambiari devono essere allegati in originale), tuttavia i documenti non presentati con la domanda potranno essere depositati sino dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.
I creditori che siano lavoratori subordinati dovranno evidenziare quanto richiesto per retribuzioni arretrate, quanto per Tfr e per mancato preavviso avendo cura di fornire tutti i giustificativi e i conteggi dettagliati.
Le imprese artigiane, per ottenere l’ammissione al privilegio, dovranno allegare documentazione adeguata (certificato di iscrizione all’albo rilasciato dalla C.C.I.A.A. in data recente, copia dichiarazioni dei redditi e dichiarazioni Iva relative all’anno in cui sono sorte le ragioni del credito e ai due precedenti, copia del libro matricola).
Gli istituti di credito dovranno allegare alla domanda copia del contratto di conto corrente e gli estratti del conto corrente dall’inizio del rapporto contrattuale.
Qualsiasi ulteriore informazione ed eventuali specifiche indicazioni riguardo la presentazione dei documenti giustificativi necessari alla valida presentazione del ricorso possono essere richieste al sottoscritto curatore.
Coloro che vantano diritti sulle cose mobili o immobili del debitore è opportuno che presentino domande separate per l’ammissione del credito al passivo e per la rivendica o la restituzione.
Con la domanda di rivendica o di restituzione è possibile chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda. Qualora tali beni non siano stati acquisiti all’attivo della procedura è possibile chiedere l’ammissione al passivo per il controvalore che le cose avevano alla data di dichiarazione della liquidazione giudiziale. Nel caso in cui il possesso dei beni rivendicati o chiesti in restituzione sia cessato dopo l’apposizione dei sigilli o sia stato perso dal curatore dopo l’acquisizione è possibile chiedere l’integrale pagamento del valore della cosa in prededuzione.
Ciascun creditore può fornire la propria disponibilità ad assumere l’incarico di membro del Comitato dei Creditori, che verrà nominato entro trenta giorni dalla data della sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale, ovvero può segnalare altri nominativi aventi i requisiti previsti dall’art. 138 CCII.
Il progetto di stato passivo sarà depositato in cancelleria del Tribunale e trasmesso ai creditori almeno quindici giorni prima dell’udienza di verifica dei crediti. I creditori,
i titolari di diritti sui beni ed il debitore possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall’art. 201, c. 2, CCII, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell’udienza.
Ai fini di un sollecito svolgimento della procedura, si invitano i creditori a far pervenire allo scrivente ogni notizia sulla società in liquidazione giudiziale e/o sui rapporti con la stessa intrattenuti, ritenuta utile per il recupero dei crediti, per la ricostruzione del patrimonio e per individuare i soggetti responsabili del dissesto.
Chiunque fosse in possesso di beni, attrezzature o altro di proprietà della debitrice è tenuto a darne immediata comunicazione alla curatela.
Si ricorda infine che i creditori ammessi e non soddisfatti integralmente possono chiedere l’assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell’art. 232, c. 4, CCII.
Distinti saluti
Il Curatore ………
NOTICE TO ATTEND MEETING OF CREDITORS TO PROVE CLAIMS (*)
Date
CERTIFIED EMAIL
[To] ………
Address ………
City ………
………/[certified email sending date]
Bankruptcy of ……… (individual)/……… (company) in liquidation
Notice is hereby given that, the ……… Court of Law, by an Order No………. dated ……… (DD/MM/YYYY) has declared the bankruptcy/the liquidation [delete as applicable] of ………, registered office ……… (address) pursuant to art. 200, Corporate Crisis and Insolvency Code (hereinafter “the Code”)
His Honour/Her honour [delete as applicable] ……… has been appointed Judge and the undersigned has been appointed Bankruptcy Trustee/Official Receiver (hereinafter referred to as “OR”).
The Meeting of Creditors for the purpose of ascertaining bankruptcy liabilities and claim validation will be convened before the appointed Judge at ……… on ……… (DD/MM/YYYY).
The claim, along with Proofs of debt (*) in bankruptcy, regarding rights on personal or real property or belonging to the bankrupt party/insolvent company [delete as applicable] and together with its annexes must be peremptorily sent by certified email to the following certified email address ………, within 30 days before the date set for the above-mentioned meeting of creditors and, therefore, by ……… (DD/MM/YYYY).
Under no circumstances will any claim and its attachments be accepted if they are not sent by certified email and they will be considered inadmissible.
The only exception is represented by negotiable instruments whose original paper version must be lodged with the Law Court Bankruptcy Dept/Insolvency Dept. (i.e. Cancelleria Concorsuale del Tribunale).
In the same application creditors will indicate a certified email address to which they want to receive any future correspondence relating to the proceedings. The certified email address does not necessarily belong to an applicant; at any rate without it any further communication shall be served on paper format in the traditional way on the Law Court Bankruptcy Dept/Insolvency Dept.
Claimants are also required to notify the Bankruptcy Trustee/OR of any change in their certified email address.
All claims filed after the aforesaid deadline yet not later than six months (or twelve months in the case of complexity of the proceedings) after the day on which the Decree of claim validation became effective, shall be deemed late, under the conditions of art. 208, of the Code. After the aforementioned deadline and up to the final distribution of the assets amongst creditors tardy claims shall be accepted only on condition that it can be demonstrated that the creditor was not responsible for the delay.
After the above-stated deadline claims can be sent in the same way as for timely claims, upon the condition of art. 201, of the Code.
The claim shall set forth in the ordered provided herein the following:
1) the indication of the aforesaid bankruptcy/liquidation; the name of the appointed Judge with whom the claims shall be filed; the names and addresses of the company’s creditors (i.e. company name, the business address of its registered office, tax code and Tax identification Number along with the claimants’ bank details or the declaration that they wish to be paid by a different means of payment);
2) the total amount (assets and related interests) which you are willing to include in the bankruptcy debt list, or the description of the item of property for which you are willing to file a restitution claim; or the amount of the claim for which it is planned to participate in the distribution if the debtor against whom the judicial liquidation is opened is a third party mortgage holder;
3) a brief report containing all points of fact and law for filing a claim;
4) the indication of a pre-emption right related to the ranking of credits and the description of the item of property on which the pre-emption right is exercised and if it is a special pre-emption right;
5) the claimant’s certified email address for further communication. Should the creditor fail to timely send such information, the following communications and notifications shall be left at the Law Court Bankruptcy/Insolvency Dept.
The claim shall be deemed invalid if one of the requirements mentioned in paragraphs 1, 2 or 3 is omitted or if it is unknown. If the requirement set in paragraph 4 is omitted or if it is unknown, the credit shall be considered unsecured.
The claim must be submitted along with documents proving the claimed right, in accordance with current fiscal regulations (to be more precise, drafts must be enclosed in original copies). Notwithstanding this, supporting documents which had not been attached to the claim can be served, otherwise they will expire, at least until the date set for the claim validation hearing.
Creditors who are subordinate employees will have to state their wages, accruals, salary arrears and severance pays and allowances for want of notice and they will have to enclose all expense accounts along with all the detailed expenses.
In order to obtain preferential rights artisans will have to enclose appropriate documents (i.e enrolment certificate as a member of the Artisans’ Register recently released by the Chamber of Commerce; copies of tax returns and of the VAT statements relating to the year when the credits arose and to the previous two years; and a copy of the Company’s Employee Register).
Banks will have to attach a copy of their current account contract along with statements of account for the year ended.
Further information and details concerning the submission of the claim and of the required documents can be requested from the undersigned Bankruptcy Trustee/OR.
Persons laying claims to movables and immovables belonging to the bankrupt party/insolvent company should file separate claims, i.e. one to be included in the list of creditors and one to reaffirm the debt and file a restitution claim.
It is possible to require the stoppage of liquidation of the claimed property while claiming it back. If such property had not previously been included in the assets of the bankruptcy proceedings it is also possible to require being included in the list of creditors according to the counter value the property had when the bankruptcy order was served.
In case the possession of the claimed property ceased after putting an official seal to it or in case the Bankruptcy Trustee/OR lost possession of the property after the acquisition, it is possible to require the payment for the full unadjusted value of the property.
Each creditor can be elected and become a member of the creditors’/liquidation committee, which shall be appointed within 30 days from the date the adjudication of bankruptcy was rendered. Alternatively, a creditor can nominate other creditors as member of the committee, provided they comply with the requirements as set in art. 138 of the Code.
The provisional list of creditors shall be lodged with the Law Court Bankruptcy Dept. and sent by certified email to creditors, at least 2 weeks prior to the meeting of creditors and it could be checked by creditors. Creditors, persons laying claims to assets and the bankrupt party could examine the provisional list of creditors and can also send written comments or additional documents to the Bankruptcy Trustee/ OR, upon the condition of art. 201, para. 2 of The Code, up to five days prior to the meeting.
For a prompt procedure all creditors are kindly requested to lodge with the Bankruptcy Trustee/OR all information regarding the circumstances in which the company became insolvent, further details about assets and claims, the recovery of assets and misconduct.
Persons possessing goods, equipment or other items belonging to the insolvent company have to contact the Bankruptcy Trustee/OR immediately.
Lastly, eligible creditors who are not fully satisfied may claim the sums not collected by the entitled claimants and the interests pursuant to art. 232 of the Code.
Looking forward to hearing from you.
Yours faithfully,
Bankruptcy Trustee/OR’s signature
(*) In Italy to make a claim, you should not complete a proof of claim form.
(1) [In case of complex proceedings the claims must not be filed later than 12 months after the day on which the Decree of claim validation became effective].
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. L’avviso ai creditori
I.L’avviso ai creditori1 Nell’ipotesi in cui il curatore, che è tenuto ad applicare mezzi di comunicazione che diano la prova dell’avvenuta ricezione, abbia provveduto alla comunicazione prescritta dall’art. 92 l. fall., a mezzo servizio postale con piego raccomandato, grava su di esso l’onere di provare il ritardo colpevole del creditore che abbia proposto istanza d’insinuazione tardiva ai sensi dell’art. 101 l. fall., mediante produzione a corredo della relativa eccezione del relativo avviso di ricevimento [C. 14.5.2013, n. 11447].