[1] Con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene assegnato il domicilio digitale e viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato.
[2] I componenti del comitato dei creditori e il debitore possono prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti inseriti nel fascicolo, fatta eccezione per quelli di cui il giudice delegato ha ordinato la secretazione.
[3] Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.
[4] I creditori possono prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, degli atti, dei documenti e dei provvedimenti del procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale. (1)
(1) Per il rinvio dell’assegnazione del domicilio digitale da parte della cancelleria prevista dal presente comma vedi l’art. 38, comma 4, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Il fascicolo digitale della procedura
I.Il fascicolo digitale della procedura1 Una volta che la sentenza di liquidazione giudiziale è pubblicata, il cancelliere forma il fascicolo digitale della procedura e assegna il domicilio digitale. Il fascicolo è organizzato secondo determinate modalità volte a facilitare l’accesso alle fonti di informazioni ritraibili dai documenti e dagli atti inseriti. Sono tre i livelli di accesso: (i) il comitato dei creditori e ciascun componente possono accedervi salvo che per gli atti secretati; (ii) il debitore può accedervi salvo che per gli atti secretati, ma con la precisazione che vi possono essere atti secretati rispetto al debitore e non al comitato dei creditori; (iii) i terzi possono chiedere al giudice l’autorizzazione ad accedere al fascicolo se dimostrano di avervi interesse. Cfr. [F569] [F570] [F571].
2 L’autorizzazione non è necessaria per tutto ciò che pertiene agli atti e ai documenti dello stato passivo e ciò al fine di assicurare a ciascun creditore la facoltà di contestare (prima) e impugnare (poi) i crediti degli altri creditori.
3 In assenza di una disciplina più compiuta dobbiamo ritenere che il decreto del giudice delegato che nega l’accesso al fascicolo sia reclamabile ai sensi dell’art. 124 CCII al tribunale concorsuale ma, non avendo carattere decisorio, non sia poi ricorribile per cassazione.
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
***
Liquidazione giudiziale ………
G.D……….
Curatore ………
Sentenza del ………
***
ISTANZA DI ACCESSO AL FASCICOLO DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER DETERMINAZIONE DELL’EQUO COMPENSO DEL LOCATORE
***
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
il sottoscritto ………, creditore della liquidazione giudiziale in epigrafe,
ESPONE
quanto segue.
a) Al momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale era in corso il contratto di locazione, stipulato il ………, registrato il ………, relativamente all’immobile industriale sito in ……… (cfr. all. 1);
b) in data ……… il curatore è stato autorizzato dal comitato dei creditori a non recedere dal contratto di locazione e a corrispondere l’importo di euro ……… pari ai canoni scaduti e non pagati;
c) successivamente alla predetta autorizzazione il curatore non ha più corrisposto alcunché né ha più manifestato interesse per la locazione;
d) l’esponente, in funzione di valutare se sia opportuno interporre il reclamo di cui all’art. 133 CCII intende consultare il fascicolo della procedura per verificare se vi siano attualmente disponibilità liquide, se l’autorizzazione del comitato sia effettivamente stata rilasciata, se della circostanza sia stata informata la S.V.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto curatore
FA ISTANZA
alla S.V. perché voglia autorizzare l’esponente a consultare il fascicolo della procedura n……….
Con osservanza
Luogo, data ………
Firma ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
***
Liquidazione giudiziale ………
G.D……….
Curatore ………
Sentenza del ………
***
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
il sottoscritto curatore ……… presa visione della istanza con cui ……… creditore della liquidazione giudiziale in epigrafe, ha richiesto di accedere al fascicolo della Procedura n……….
presenta il seguente
PARERE EX ART. 199 CCII
………
Con osservanza
Luogo, data ………
Il curatore ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
***
Il Giudice Delegato
Vista l’istanza con la quale il creditore ……… Chiede di essere autorizzato ad accedere al fascicolo della Procedura ………
visto il parere favorevole del curatore;
visto l’art. 199 CCII
AUTORIZZA
il creditore ………ad accedere al fascicolo della Procedura ………, con le seguenti modalità ………
Luogo, data ………
Il Giudice Delegato ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. Il fascicolo della procedura
I.Il fascicolo della procedura1 Gli atti e i provvedimenti attinenti al procedimento fallimentare, formati dagli organi della procedura o assunti dall’autorità giudiziaria nel progressivo evolversi del fallimento, sono raccolti nel fascicolo di cui all’art. 90 l. fall., norma di portata generale che trova applicazione anche al procedimento di opposizione allo stato passivo. Questi atti e provvedimenti rimangono nella disponibilità del giudice delegato e del Tribunale fallimentare, i quali possono attingere al fascicolo della procedura al fine di verificare e prendere in esame le statuizioni adottate nel corso del procedimento concorsuale. Il decreto con cui il giudice delegato, ai sensi dell’art. 96, c. 4, l. fall., forma lo stato passivo e lo rende esecutivo, una volta depositato, entra a far parte del fascicolo della procedura e, al pari degli altri documenti della medesima natura ivi contenuti, rimane acquisito nella sfera conoscitiva dell’autorità giudiziaria preposta al procedimento, liberamente (a differenza dei documenti già prodotti dal creditore istante in uno con la domanda di ammissione al passivo, che, pur essendo ora ricompresi nel fascicolo informatico della procedura, devono essere specificamente indicati, a pena di decadenza, all’interno dell’atto di opposizione ex art. 99, c. 2, n. 4, l. fall. per poter poi essere utilizzati) [C. I 22.10.2020, n. 23138, GD 2021, 5].
2 È inammissibile, ai sensi dell’art. 111, c. 7, Cost., il ricorso per cassazione proposto nei confronti del decreto del tribunale che respinge il reclamo ex art. 26 l. fall. avverso il provvedimento del giudice delegato di rigetto dell’istanza del fallito di esaminare il fascicolo fallimentare e di estrarne copia, trattandosi di provvedimento non decisorio e ben potendo il ricorrente proporre nuovamente l’istanza, giustificando in modo specifico la propria richiesta di consultazione ai fini dell’ammissibilità della stessa. (Nella specie, la S.C., in ragione dell’inammissibilità del ricorso, ha ritenuto irrilevante la questione dell’impugnabilità in appello del provvedimento reso dal tribunale) [C. VI 17.1.2017, n. 1032, GCM 2017; C. I 4.9.2004, n. 17885, FI 2005, 1, 3186].
3 L’amministratore di fatto della società dichiarata fallita, pur potendo essere convenuto in giudizio per l’azione di responsabilità ex artt. da 2392 a 2394 c.c. non ha, diversamente dal fallito, il diritto di consultare il fascicolo fallimentare [C. I 23.4.2003, n. 6478, GD 2003, 55]. Il necessario contemperamento delle esigenze di riservatezza proprie della procedura concorsuale, le cui vicende sono documentate dal fascicolo fallimentare, con le esigenze difensive dei soggetti interessati alla consultazione degli atti inseriti in detto fascicolo, porta, dunque, ad escludere che i soggetti (fallito, creditori e terzi) comunque coinvolti dallo svolgimento della procedura fallimentare abbiano il diritto di consultare liberamente il fascicolo in questione e a ritenere che la consultazione degli atti e dei documenti in esso inseriti è subordinata alla presentazione di una specifica istanza, la quale deve essere formulata in modo da consentire non solo l’identificazione dell’istante e degli atti che si intendano visionare, ma anche la valutazione del concreto interesse che ne giustifica la consultazione [C. I 8.1.2019, n. 212; C. I 30.12.1998, n. 12890, Fall 1999, 909].
4 Il cosiddetto “amministratore di fatto” di società di capitali, equiparato all’amministratore di diritto soltanto sul piano degli obblighi e delle conseguenti responsabilità, civili e penali, assunti con l’esercizio dell’attività amministrativa [T. Savona 12.7.2022, n. 654, DeJure], ma assolutamente privo del potere di rappresentanza della società nella procedura di fallimento alla quale questa sia assoggettata, non può vantare i diritti che in tale procedura competono al fallito, compreso quello alla consultazione degli atti del fascicolo processuale; né è desumibile dall’art. 76 disp. att. c.p.c. o dalla disciplina del fallimento un generale diritto alla consultazione degli atti da parte di soggetti estranei alla procedura - quale è l’amministratore di fatto -, potendosi riconoscere a questi ultimi la facoltà di prendere visione dei soli atti destinati alla pubblicazione (sentenze, ordinanze di vendita) o ad essere conoscibili (perizie di stima) o degli atti dei cui effetti i terzi sono destinatari o rispetto ai quali gli stessi vantano un interesse non di mero fatto che li legittima ai reclami ex artt. 26 e 36 l. fall.; né, infine, il diritto di libera consultazione in esame può essere confuso con l’accesso disciplinato dalla l. 7.12.2000, n. 397, sulle indagini difensive in sede penale, trattandosi, in tale ultimo caso, di accesso procedimentalizzato, vincolato a determinate forme, e concettualmente distinto dal predetto diritto di consultazione ai fini della difesa in sede civile [C. I 23.4.2003, n. 6478, Fall 2004, 266].