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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    187. Contratto di assicurazione

    Mostra tutte le note

    [1] Al contratto di assicurazione contro i danni si applica l’articolo 172, salvo il diritto di recesso dell’assicuratore a norma dell’articolo 1898 del codice civile se la prosecuzione del contratto può determinare un aggravamento del rischio.

    [2] Se il curatore comunica di voler subentrare nel contratto, il credito dell’assicuratore è soddisfatto in prededuzione per i premi scaduti dopo l’apertura della liquidazione giudiziale.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. La regola della scelta tra scioglimento e subentro.

    I. La regola della scelta tra scioglimento e subentro

    I.La regola della scelta tra scioglimento e subentro

    1 La regola della scelta tra scioglimento e subentro del contratto vale anche nell’assicurazione contro i danni. In caso di prosecuzione del contratto per effetto del subentro del curatore sono dovuti in prededuzione solo i premi che maturano nel corso della procedura, mentre quelli scaduti prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale sono trattati come crediti concorsuali. Tuttavia, poiché la prosecuzione del contratto può costituire una causa di aggravamento del rischio, l’assicuratore può recedere dal contratto secondo le regole di cui all’art. 1898 c.c. Cfr. [F560].

    2 In ragione della ravvisata riconducibilità dell’assicurazione della responsabilità civile nella categoria di quella contro i danni, si ritiene applicabile alla prima la disciplina generale testé esposta. Atteso il peculiare meccanismo risarcitorio operante in materia di responsabilità civile, è necessario operare un distinguo in funzione del momento in cui accade l’evento coperto dalla garanzia assicurativa.

    3 Mentre, infatti, la pretesa risarcitoria inerente ad un sinistro verificatosi dopo l’apertura della liquidazione giudiziale costituisce debito di massa (sì che va autorizzata la liquidazione diretta al danneggiato da parte dell’assicuratore), il diritto derivante da quello occorso precedentemente subisce il concorso, con la conseguenza che la procedura potrà trattenere l’intero indennizzo, soddisfacendo il danneggiato in moneta concorsuale, con il privilegio di cui all’art. 2767 c.c.

    4 Estranea alla previsione dell’art. 187 viene invece reputata l’assicurazione sulla vita, giacché le somme dovute dall’assicuratore sono sottratte alla esecuzione concorsuale ai sensi del combinato disposto degli artt. 1923 c.c. e 146, n. 5, CCII, salvo il caso che la loro erogazione sia avvenuta prima della sentenza dichiarativa, con conseguente confusione nel patrimonio del debitore.

    B) Frmule

    B)Frmule
    F560
    DELIBERA DEL COMITATO DEI CREDITORI DI AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO NEL CONTRATTO

    Il Comitato dei Creditori

    Riunitosi in data [………]

    letta l’istanza che precede,

    ritenuto che la prosecuzione del contratto di assicurazione sia di beneficio per la procedura ………

    considerato che l’art. 187 CCII consente la prosecuzione del contratto con il pagamento dei soli premi successivi al subentro ……… e, in considerazione dei motivi già espressi dal Curatore e tenuto conto che ………

    ………

    ………

    AUTORIZZA

    Con il voto unanime dei componenti il Curatore a subentrare nel contratto di assicurazione ……… in oggetto e ad assumere tutte le obbligazioni conseguenti.

    Luogo, data ………

    Firma ………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. Il contratto di assicurazione.

    I. Il contratto di assicurazione

    I.Il contratto di assicurazione

    1 Le somme versate a titolo di indennità di assicurazione sulla vita sono acquisite all’attivo del fallimento dell’accipiens in quanto l’art. 1923 c.c. sancisce l’impignorabilità delle somme dovute dall’assicuratore, ma non di quelle, sicché tale disposizione - indipendentemente dall’inclusione delle somme dovute dall’assicuratore tra i beni non compresi nel fallimento ai sensi dell’art. 46 l. fall. - non può giustificare una separazione di quanto il beneficiato abbia percepito e confuso nel suo patrimonio, esaurendo la funzione previdenziale del contratto di assicurazione; tale principio non è derogato dal fatto che l’accipiens sia minore ed erede del contraente della polizza in quanto l’indennità assicurativa predetta è percepita iure proprio e non in forza di successione ereditaria [C. I 3.12.1988, n. 6548, Fall 1989, 371]. Anche dopo la dichiarazione di fallimento rimane in vigore, nei sensi e nei limiti di cui all’art. 1924 c.c., il contratto di assicurazione sulla vita, stipulato dal fallito in bonis, e, stante l’impignorabilità ex art. 1923 c.c., dei crediti del fallito derivanti dal non disciolto contratto, detti crediti rientrano tra le “cose” non compresi nel fallimento, ex art. 46, c. 1, n. 5, l. fall., da ciò conseguendo infine che il curatore non è legittimato a chiedere lo scioglimento del contratto per acquisire alla massa il corrispondente valore di riscatto, potendo solo agire in revocatoria in relazione ai premi pagati, ove il contratto sia stato stipulato non per finalità previdenziali, ma in pregiudizio dei creditori [C. I 6.2.2015, n. 2256; C. s.u. 31.3.2008, n. 8271, Fall 2008, 1278].

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