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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    183. Conto corrente, mandato, commissione

    Mostra tutte le note

    [1] I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti.

    [2] Il contratto di mandato si scioglie per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del mandatario.

    [3] Se il curatore della liquidazione giudiziale del patrimonio del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario per l’attività compiuta dopo l’apertura della procedura è soddisfatto in prededuzione.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. La liquidazione giudiziale del correntista e del mandatario - II. La disciplina della associazione temporanea di imprese.

    I. La liquidazione giudiziale del correntista e del mandatario

    I.La liquidazione giudiziale del correntista e del mandatario

    1 Lo scioglimento anticipato, alla data della liquidazione giudiziale di una delle parti, riguarda i contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, nonché dei tipi negoziali ad essi affini (spedizione, mediazione, agenzia, delegazione, raccomandazione marittima). Cfr. [F544] [F545] [F546].

    2 Nel caso (di gran lunga prevalente) di liquidazione giudiziale del correntista, l’ammontare del saldo, al netto di eventuali compensazioni relative ad operazioni eseguite e contabilizzate prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa, forma oggetto di insinuazione da parte del contraente in bonis, ovvero di restituzione alla curatela.

    3 Invece, a prescindere dalla conoscenza dell’intervenuta liquidazione giudiziale, le rimesse pervenute successivamente al deposito della sentenza vengono acquisite alla massa attiva, mentre eventuali pagamenti eseguiti per conto del debitore, secondo il combinato disposto della norma in esame e dell’art. 144 CCII, sono inefficaci. Alla stessa regola dello scioglimento automatico si conforma il caso della liquidazione giudiziale del mandatario.

    II. La disciplina della associazione temporanea di imprese

    II.La disciplina della associazione temporanea di imprese

    1 In tema di associazione temporanea di imprese per gli appalti di opere pubbliche, la dichiarazione di liquidazione giudiziale di una delle società mandanti, pur non comportando lo scioglimento del contratto d’appalto, alla cui esecuzione resta obbligata l’impresa capogruppo, determina, ex art. 183 CCII, lo scioglimento del rapporto di mandato conferito a quest’ultima, sicché la mandataria capogruppo non ha più la legittimazione ad agire, in nome e per conto della mandante assoggettata alla liquidazione giudiziale, per far valere i crediti dalla stessa vantati nei confronti dell’ente committente.

    2 Viceversa, nel caso di intervenuta liquidazione giudiziale della società mandataria, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico (del medesimo raggruppamento e nuovo mandatario), se in possesso dei medesimi requisiti del primo.

    3 Una disciplina specifica concerne gli appalti pubblici ed è disciplinata dal Codice degli appalti. All’art. 185 si prevede che la stazione appaltante debba escludere dalla partecipazione alla procedura d’appalto l’impresa in stato di liquidazione giudiziale.

    B) Frmule

    B)Frmule
    F544
    LETTERA DEL CURATORE DI CONFERMA DEL MANDATO

    Data del timbro postale

    Egr. Sig……….,

    nella mia qualità di curatore della liquidazione giudiziale ………, dichiarato con sentenza del ……… dal Tribunale di ………, Le comunico che in relazione al contratto di mandato conferitole dalla società debitrice ………, questa curatela - ricevuta espressa autorizzazione del comitato dei creditori - ha scelto di subentrare nel contratto.

    Pertanto, La invito a dar corso all’incarico conferitoLe, avvertendoLa che i compensi che matureranno per le attività svolte dopo la sentenza di liquidazione giudiziale Le saranno corrisposti in prededuzione.

    Distinti saluti

    Luogo, data ………

    Il curatore ………

    F545
    LETTERA DEL CURATORE DI SCIOGLIMENTO DEL MANDATO

    Data del timbro postale

    Egr. Sig……….,

    nella mia qualità di curatore della liquidazione giudiziale ………, dichiarato con sentenza del ……… dal Tribunale di ………, Le comunico che in relazione al contratto di mandato conferitole dalla società debitrice ………, questa curatela - sentito il comitato dei creditori - ha scelto di sciogliersi dal contratto.

    Pertanto, La invito a non dar corso all’incarico conferitoLe e a restituire quanto ha ricevuto in esecuzione del mandato, avvertendoLa che per i compensi maturati prima della sentenza di liquidazione giudiziale potrà essere presentata domanda di ammissione al passivo.

    Tutte le somme che Le dovessero affluire in esecuzione del contratto di mandato non potranno essere trattenute e dovranno essere invece accreditate sul conto della Procedura.

    Distinti saluti

    Luogo, data ………

    Il curatore ………

    F546
    LETTERA DEL CURATORE DI SCIOGLIMENTO DEL FACTORING

    Data del timbro postale

    Spett.le Società ………,

    nella mia qualità di curatore della liquidazione giudiziale ………, dichiarato con sentenza del ……… dal Tribunale di ………, Le comunico che in relazione al contratto di factoring conferitoVi dalla società debitrice ………, questa curatela - sentito il comitato dei creditori - ha scelto di sciogliersi dal contratto secondo quanto previsto nell’art. 7, c. 2, l. n. 52/1991.

    Pertanto, poiché a termini di contratto dovevano esserVi ceduti tutti i crediti derivanti dal contratto di fornitura in essere fra la debitrice e ………, considerando che non sono ancora sorti i crediti per lavorazioni avviate ma per le quali il credito non è ancora maturato, Vi invitiamo a non escutere dai debitori ceduti il corrispettivo dei lavori in corso.

    Poiché per tali cessioni ci è stato riconosciuto il corrispettivo di euro ………, la predetta somma Vi potrà essere restituita ai sensi dell’art. 7, c. 3, l. n. 52/1991.

    Distinti saluti

    Luogo, data ………

    Il curatore ………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. I contratti bancari e tipi negoziali affini.

    I. I contratti bancari e tipi negoziali affini

    I.I contratti bancari e tipi negoziali affini

    1 Con riguardo alla raccomandazione marittima, che l’art. 287 c. nav. assoggetta alle norme del codice civile sul mandato con rappresentanza, il fallimento del raccomandatario, sciogliendo il rapporto di raccomandazione (art. 78 l. fall.) e comportando la radiazione del fallito dall’elenco dei raccomandatari (art. 6, l. 4.4.1977, n. 135), determina, altresì, la caducazione della rappresentanza processuale del raccomandante, attribuita al raccomandatario dall’art. 288 c. nav., anche in ordine ai rapporti pregressi da costui posti in essere in tale veste [C. 16.7.1993, n. 7904, DF 1994, II, 160]. Nei casi di versamento mediante bonifico o bancogiro, il quale consiste nell’accreditamento di una somma di denaro da parte di una banca a favore del correntista beneficiario e nel contemporaneo addebitamento della stessa somma sul conto del soggetto che ne ha fatto richiesta, al fine di verificare l’anteriorità o la posteriorità dell’operazione bancaria rispetto alla dichiarazione di fallimento del beneficiario stesso, è rilevante la cosiddetta data contabile e cioè quella in cui è avvenuta l’annotazione dell’accredito sul conto. L’accreditamento successivo alla dichiarazione di fallimento deve ritenersi inefficace nei confronti dei creditori in applicazione dell’art. 44 l. fall., con la conseguente impossibilità per la banca di operare alcun conguaglio con sue eventuali precedenti ragioni. Né può invocarsi da parte della banca la compensazione, in quanto, ai fini dell’applicabilità dell’art. 56 l. fall., dovendo necessariamente risalire i fatti costitutivi dei reciproci crediti alla fase precedente all’apertura del fallimento, ogni evento successivo è improduttivo di effetti rispetto alla massa per la tutela della par condicio. D’altra parte, a seguito del fallimento, risultando ormai sciolto il conto corrente in virtù dell’art. 78 l. fall., l’impossibilità di eseguire l’obbligo di accreditamento determina la mancata coesistenza dei due debiti e preclude, per ciò solo, il ricorso all’art. 56 l. fall. [C. I 2.11.2017, n. 26065; C. I 24.3.2000, n. 3519, Fall 2001, 276].

    2 Con riguardo al contratto di conto corrente bancario la dichiarazione di fallimento del correntista comporta la risoluzione dello stesso, ai sensi dell’art. 78 l. fall., con la conseguente estinzione degli obblighi della banca per l’esecuzione del mandato inerente al conto predetto, nonché l’acquisizione alla massa dei relativi accreditamenti, restando salva, a norma dell’art. 42, c. 2, l. fall. la detrazione delle sole spese per la tenuta e la conservazione del conto medesimo, ma non dei pagamenti eseguiti dall’istituto di credito per conto del cliente successivamente al suo fallimento ed al venir meno della sua disponibilità delle somme ivi depositate [C. I 8.2.2018, n. 3086; C. I 20.1.1988, n. 407, DF 1988, II, 397].

    3 Con riguardo ad un mandato in rem propriam che integri una cessione di credito con funzione solutoria, ancorché sia seguito dal fallimento del creditore cedente, l’effetto sostanziale dell’avvenuta cessione, che fa uscire il credito dal patrimonio del fallito prima della dichiarazione di fallimento (salva l’esperibilità della revocatoria fallimentare), non solo preclude l’applicazione dell’art. 78 l. fall., ma neppure legittima gli organi della curatela alla revoca del mandato per giusta causa, ai sensi del comma 2, art. 1723 c.c. [C. III 27.8.2014, n. 18316, GCM 2014; C. III 6.7.2009, n. 15797, Fall 2010, 245; C. I 4.11.1992, n. 11966, ivi 1993, 287]. Il principio della conservazione, anche a seguito del fallimento del mandante, del cosiddetto mandato in rem propriam - conferito cioè anche nell’interesse del mandante - non è assoluto, dovendosi riconoscere l’ammissibilità della revoca, ad iniziativa del curatore, per giusta causa, quale ricorre in tutti i casi in cui la persistenza del rapporto si pone in contrasto con i fini del fallimento [C. App. Roma 4.9.2006, n. 3600] e quale può, pertanto, verificarsi anche in presenza di un mandato per l’incasso di crediti che persegua finalità di estinzione di debiti verso il mandatario, non attraverso il trasferimento della titolarità dei crediti stessi attuabile con la loro cessione, ma in modo indiretto, attraverso la loro compensazione col debito del mandatario avente ad oggetto il versamento delle somme incassate [C. I 20.8.1993, n. 8806, Fall 1994, 142]. In tema di mandato in rem propriam, ossia conferito anche nell’interesse del mandatario (o di terzi), il principio di cui all’art. 1723, c. 2, c.c. - che ne prevede la non estinzione per morte o incapacità del mandante - trova applicazione in via analogica solo in caso di fallimento del mandante, e non anche del mandatario, non potendosi per tale circostanza ritenere derogata la regola generale dell’estinzione automatica, posta dall’art. 78 l. fall., nel testo, ratione temporis vigente, anteriore al d.lgs. 9.1.2006, n. 5 [C. I 17.1.2017, n. 973; C. I 16.6.2011, n. 13243, Fall 2011, 1309]. Qualora l’imprenditore abbia conferito ad altri l’amministrazione dei suoi beni, in forza di mandato generale con poteri di rappresentanza sostanziale e processuale, il sopravvenuto fallimento del mandante non priva il mandatario della legittimazione all’opposizione avverso la dichiarazione di fallimento, atteso che il relativo potere, in quanto diretto a rivendicare al fallito l’amministrazione e la disponibilità del suo patrimonio, è compreso in detto mandato generale, e non viene meno a causa dello scioglimento del rapporto di mandato, che non è previsto dall’art 78 l. fall. - anche nel testo attualmente vigente, così come modificato dal d.lgs. n. 5/2006 - come effetto della dichiarazione di fallimento, la cui operatività deve ritenersi limitata alle attività che il fallito stesso non può più compiere [C. I 3.1.2017, n. 43, GCM 2017]. Per effetto della dichiarazione di fallimento del cliente il mandato difensivo si scioglie immediatamente, anche nel caso in cui esso sia relativo ad un procedimento pendente in Cassazione, non trovando applicazione il principio dell’ultrattività del mandato sol perché l’apertura del fallimento non comporta l’interruzione del giudizio di legittimità, fondandosi la mancata interruzione esclusivamente sull’impulso d’ufficio che lo caratterizza [C. I 24.2.2020, n. 4795, GCM 2020]. La banca creditrice del cliente per saldo passivo di conto corrente, la quale sia stata incaricata da quest’ultimo di riscuotere un credito verso terzi, non in forza di un negozio solutorio concernente la cessione del credito stesso, né, comunque, in forza di accordo comportante il diritto incondizionato di incamerare le somme riscosse, ma in base ad un mandato in senso stretto, è obbligata a rimettere al mandante in concordato preventivo le somme riscosse, senza potere invocare l’estinzione di tale obbligazione per compensazione con riguardo al debito di restituzione con il credito sorto prima della procedura [C. 18.12.1990, n. 11988, Fall 1991, 467].

    4 Il contratto di factoring è una convenzione complessa nella quale confluiscono elementi sia di finanziamento, sia di trasferimento dei crediti, sia di gestione della totalità dei crediti, con prevalenza delle prime due funzioni di finanziamento e di trasferimento dei crediti [C. I 12.4.2000, n. 4654, Fall 2001, 515].

    5 In tema di associazione temporanea di imprese per gli appalti di opere pubbliche (artt. 22 ss., d.lgs. 19.12.1991, n. 406, ora artt. 93 ss., d.P.R. 21.12.1999, n. 554), la dichiarazione di fallimento dell’impresa mandante comporta, con l’uscita di essa dal rapporto e dal concorso all’esecuzione dell’appalto, il venir meno, nei suoi confronti, dei poteri gestori e rappresentativi che competono all’impresa mandataria capogruppo [C. II 27.1.2020, n. 1737; C. VI 30.7.2010, n. 17926, Fall 2010, 41; C. I 30.1.2003, n. 1396, ivi 2003, 846]. In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da due imprese riunite in associazione temporanea, il fallimento dell’impresa capogruppo, costituita mandataria dell’altra ai sensi dell’art. 23, c. 8, d.lgs. 19.12.1991, n. 406, determina lo scioglimento del rapporto di mandato, ai sensi dell’art. 78 l. fall., con la conseguenza che l’impresa mandante è legittimata ad agire direttamente nei confronti del committente per la riscossione della quota dei crediti nascenti dall’appalto ad essa imputabile [C. I 17.1.2017, n. 973], ma tale azione non comprende i crediti maturati dopo il fallimento, il quale determina anche lo scioglimento dell’appalto, escludendo la configurabilità di una successione dell’impresa mandante nel relativo rapporto, la cui prosecuzione in via di mero fatto dà luogo ad un diverso rapporto, che attribuisce all’impresa mandante un titolo diretto per azionare nei confronti del committente i crediti originati dal suo apporto esclusivo [C. I 17.2.2010, n. 3810, Fall 2010, 1211; C. I 17.10.2008, n. 25368, ivi 2009, 585; C. I 13.9.2007, n. 19154, ivi 2008, 419; T. Siena 30.11.2017, n. 1205, DeJure]. In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, il fallimento della società capogruppo, costituita mandataria dell’altra, ai sensi del d.lgs. n. 406/1991, art. 23, c. 8, determina lo scioglimento del rapporto di mandato, ai sensi dell’art. 78 l. fall., sicché l’impresa mandante è legittimata ad agire direttamente nei confronti del committente per la riscossione della quota dei crediti nascenti dall’appalto ad essa imputabile e la curatela è legittimata a riscuotere dall’amministrazione appaltatrice il corrispettivo per l’esecuzione dell’appalto solo per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui realizzazione, in base all’accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza [C. I 23.9.2021, n. 25824; C. I 22.10.2013, n. 23894]. La procura rilasciata da una società mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese in favore della mandataria non viene meno per effetto della declaratoria di fallimento della prima, atteso che le vicende della mandante non incidono sul mandato a suo tempo conferito, come si evince dall’art. 78, c. 2, l. fall., in base al quale il contratto di mandato si scioglie solamente per il fallimento del mandatario [CdS V 25.7.2012, n. 4227].

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