[1] L’associazione in partecipazione si scioglie per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell’associante.
[2] L’associato ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito per quella parte dei conferimenti che non è assorbita dalle perdite a suo carico.
[3] L’associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico. Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall’articolo 260.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. La rilevanza dell’intuitus personae
I.La rilevanza dell’intuitus personae1 Conformemente ai principi generali (per l’evidente rilevanza dell’intuitus personae nell’assetto negoziale) e di tutela dalla par condicio creditorum, il contratto di associazione in partecipazione si scioglie con efficacia ex nunc allorquando si apre la liquidazione giudiziale dell’associante. Il contraente in bonis subisce il concorso sui crediti eventualmente maturati (al netto delle perdite conseguite), senza diritto a risarcimenti di sorta.
2 L’associato, se del caso, può solo compensare il suo credito con i versamenti dovuti, in relazione ai quali il legislatore ha concesso al curatore la facoltà di avvalersi dell’ingiunzione di pagamento ex art. 260 CCII. Nel silenzio della norma, è opinione comune che in caso di liquidazione giudiziale dell’associato trovino applicazione le disposizioni ed i principi di cui all’art. 172. Cfr. [F542] [F543].
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
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LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
G.D.: dr……….
Curatore: ………
Sent. n.: ………
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ISTANZA PER EMISSIONE DI DECRETO INGIUNTIVO NEI CONFRONTI DELL’ASSOCIATO
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Ill.mo Signor Giudice Delegato,
il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,
ESPONE
La società ……… sottoposta a liquidazione giudiziale aveva in corso alla data di apertura della procedura un contratto di associazione in partecipazione con………
La liquidazione giudiziale di ……… determina lo scioglimento della associazione in partecipazione.
Dall’esame della contabilità annessa al contratto si desume che l’associato ……… non ha versato la quota associativa di euro………
- a questo punto, il sottoscritto, con raccomandate del ……… (all. n……….) e del ……… (all. n……….), intimava all’associato ……… il pagamento dell’importo di euro ………, non sussistendo, nella fattispecie, alcuna ipotesi compensativa;
- entrambe le richieste sono rimaste prive di riscontro.
Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto curatore
FA ISTANZA
perché la S.V. voglia emettere decreto ingiuntivo nei confronti ……… come sopra generalizzato, per l’importo di euro ……… ai sensi dell’art. 641 c.p.c. in relazione all’art. 182 CCII
[N.B.: qualora si verificassero le condizioni ivi previste si potrà aggiungere la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c.]
Con osservanza
Luogo, data ………
Il curatore ………
IL GIUDICE DELEGATO
Visto il ricorso con il quale il curatore segnala che l’associato ……… del contratto di associazione in partecipazione stipulato con ……… non ha provveduto ad effettuare il versamento nella misura di euro ………;
esaminati i documenti prodotti e in particolare l’atto costitutivo della società e l’estratto della contabilità;
Letto l’art. 182 CCII in relazione all’art. 633 c.p.c.
INGIUNGE
A ……… di pagare a favore del curatore della liquidazione giudiziale ……… la somma di euro ……… oltre agli interessi al saggio legale dal ……… al saldo effettivo; [visto il pericolo nel ritardo, concede la provvisoria esecutorietà al presente decreto
e ………] avvisa l’ingiunto che avverso il presente decreto può essere proposta opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c. entro il termine di giorni 40 dalla notificazione e che in difetto il decreto diverrà esecutivo ai sensi dell’art. 653 c.p.c.
Luogo, data ………
Il Giudice delegato ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. Il contratto di associazione in partecipazione
I.Il contratto di associazione in partecipazione1 Va revocato il fallimento della società irregolare di fatto e dei singoli soci solidalmente responsabili quando, alla luce degli accertamenti che soltanto in seno al giudizio di opposizione è possibile compiere, risulti che il rapporto assoggettato alla misura concorsuale attenga alla differente forma negoziale dell’associazione in partecipazione, per la cui specifica disciplina l’art. 77 l. fall. prevede unicamente il fallimento dell’associante e lo scioglimento del contratto [T. Palermo 10.2.1989, Gcomm 1990, II, 680]. In tema di associazione in partecipazione, nel caso di fallimento dell’associante, che determina lo scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 77 l. fall., l’associato ha diritto di far valere nel passivo del fallimento il credito per quella parte dei conferimenti che non è assorbita dalle perdite a suo carico, costituendo elemento essenziale del contratto, come si evince dall’art. 2549 c.c., la pattuizione a favore dell’associato di una prestazione correlata agli utili di impresa e non ai ricavi, i quali ultimi rappresentano in se stessi un dato non significativo circa il risultato economico effettivo dell’attività di impresa [C. I 10.8.2017, n. 19937, GCM 2017].