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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

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    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    178. Vendita con riserva di proprietà

    Mostra tutte le note

    [1] Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l’autorizzazione del comitato dei creditori. Il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell’interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa, che può essere compensato con il credito avente ad oggetto la restituzione delle rate pagate.

    [2] L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del venditore non è causa di scioglimento del contratto.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. La disciplina del contratto di vendita a rate con riserva di proprietà (rinvio all’art. 177).

    I. La disciplina del contratto di vendita a rate con riserva di proprietà (rinvio all’art. 177)

    I.La disciplina del contratto di vendita a rate con riserva di proprietà (rinvio all’art. 177)

    1 Sulla falsariga della disciplina del contratto di locazione finanziaria, anche nel caso di vendita a rate con riserva della proprietà, laddove il contratto non sia stato eseguito da entrambe le parti, nell’ipotesi del subentro del curatore l’iniziativa è preceduta da apposita autorizzazione del comitato dei creditori, ma potrebbe essere sollecitata dal contraente in bonis mediante richiesta dell’assegnazione di un termine per l’esercizio della relativa prerogativa ovvero mediante richiesta di versamento di una somma a titolo di cauzione. Se il contratto si scioglie, il venditore deve restituire le rate riscosse ma può trattenere un equo compenso per l’uso delle cose, con possibilità di procedere alla compensazione delle rispettive partite di dare/avere. Cfr. [F537].

    B) Frmule

    B)Frmule
    F537
    ISTANZA DEL CURATORE PER ESSERE AUTORIZZATO A SUBENTRARE NEL CONTRATTO DI VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETÀ

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    G.D.: dr……….

    Curatore: ………

    Sent. n.: ………

    ***

    ISTANZA PER ESSERE AUTORIZZATO A SUBENTRARE NEL CONTRATTO DI VENDITA A RATE

    ***

    Al Comitato dei Creditori ………

    ………

    ………

    ………

    ………

    il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,

    ESPONE

    quanto segue:

    - il debitore ……… ebbe a stipulare in qualità di acquirente ……… prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale, il contratto di vendita a rate alle seguenti condizioni: ………

    ………

    ………;

    - il contratto risulta opponibile alla procedura e non è ancora compiutamente eseguito da entrambe le parti visto che devono essere ancora corrisposte n………. rate per l’importo di euro ……… ciascuna;

    - il subentro nel contratto appare conveniente per la procedura poiché ………

    ………

    ………

    Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto

    FA ISTANZA

    - perché il comitato dei creditori voglia autorizzare il curatore a subentrare nel contratto suddetto.

    - [eventuale nel caso in cui le prestazioni superino i 50.000 euro] lo scrivente specifica che della volontà di subentrare nel contratto è stato previamente informato il giudice delegato ex art. 133 CCII.

    Luogo, data ………

    Il curatore ………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. La vendita a rate con riserva di proprietà.

    I. La vendita a rate con riserva di proprietà

    I.La vendita a rate con riserva di proprietà

    1 Nell’ipotesi di vendita a rate e di successivo fallimento del compratore, l’art. 73 l. fall. non è applicabile quando, in tale momento, il venditore abbia già trasferito la proprietà e consegnato la cosa all’acquirente; infatti, quando il contratto abbia già avuto esecuzione con il trasferimento della proprietà, il venditore in bonis può vantare soltanto un diritto di credito, da farsi valere esclusivamente con l’insinuazione al passivo fallimentare [C. I 26.5.2000, n. 6952; C. I 19.2.1981, n. 1007, GC 1981, I, 1699]. La peculiare disciplina dettata dall’art. 73, c. 2, l. fall. in materia di vendita a rate con riserva di proprietà, secondo la quale il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto, trova giustificazione nel fatto che in tale contratto l’effetto traslativo, pur rinviato nel tempo e subordinato all’integrale pagamento del prezzo, è già vincolante tra le parti, tanto che il venditore è obbligato alla consegna del bene e il compratore, da tale momento, sopporta i rischi del perimento della cosa ai sensi dell’art. 1523, c. 1, c.c.; tale disciplina non si applica al contratto preliminare di vendita, nel quale l’immediato godimento dell’immobile e l’integrale pagamento del prezzo costituiscono soltanto attuazione di clausole accessorie, compatibili con la natura obbligatoria del contratto stesso [C. I 22.12.2005, n. 28480, Fall 2006, 801].

    2 In tema di fallimento, il combinato disposto degli artt. 72 e 73 l. fall. va interpretato nel senso che, in ipotesi di vendita rateale (nella quale il compratore non acquista la proprietà del bene se non al momento del versamento dell’ultima rata), ove il pagamento sia in corso al momento della dichiarazione di fallimento dell’acquirente, è incondizionatamente ammissibile il subingresso del curatore nel contratto, non spiegando alcuna influenza la dichiarazione del venditore, successiva all’apertura della procedura concorsuale, di volersi avvalere di una eventuale clausola risolutiva espressa originariamente apposta al negozio di compravendita, potendo detto venditore, per converso, legittimamente richiedere la risoluzione del negozio (e la conseguente restituzione della res tradita) nella ipotesi in cui, al detto subingresso, il curatore abbia espressamente o tacitamente rinunciato [C. I 26.8.1998, n. 8478, Fall 1999, 608; T. S. Maria Capua 6.5.2014, DeJure]. Nella vendita con riserva di proprietà in corso al momento della dichiarazione di fallimento del compratore, il venditore può richiedere la restituzione della cosa nell’ipotesi di scioglimento del contratto, quando ancora il curatore non si sia avvalso della facoltà di subentrare nel rapporto negoziale, oppure può proseguire l’azione di risoluzione già intrapresa nei confronti dell’acquirente successivamente fallito; non può, invece, dopo la dichiarazione di fallimento e ove il curatore si sia avvalso della facoltà di subentrare nel contratto in corso, chiedere la risoluzione dello stesso - ancorché fondata su clausola risolutiva espressa - per il pregresso inadempimento del fallito, perché il fallimento determina la destinazione del patrimonio di quest’ultimo al soddisfacimento paritario di tutti i creditori, con l’effetto che la pronunzia di risoluzione non può produrre gli effetti restitutori e risarcitori suoi propri, i quali sarebbero lesivi della par condicio [C. I 16.1.2018, n. 826, GCM 2018]. Nel caso di fallimento dell’acquirente con patto di riservato dominio la registrazione della compravendita in data posteriore a quella di conclusione del contratto purché anteriore alla dichiarazione di fallimento del compratore non vale a far presumere la non contestualità della vendita e del patto (in essa contenuto) di riservato dominio, con l’effetto che incombe al curatore l’onere di provare che il patto è stato stipulato in epoca posteriore a quello di stipulazione del contratto di compravendita [C. I 6.2.1986, n. 723, Fall 1986, 1183]. Con riguardo alla vendita di un bene mobile, con riserva di proprietà, che può essere validamente stipulata anche verbalmente, l’atto scritto è necessario solo ai fini dell’opponibilità della detta riserva di proprietà ai creditori del compratore e può consistere, oltre che nella scrittura contenente le dichiarazioni negoziali originarie, anche in un documento successivo alla vendita, inteso ad accertare o riconoscere l’avvenuta stipulazione della riserva e redatto al solo fine di acquisire certezza di data ai fini dell’opponibilità, atteso che, secondo il dettato dell’art. 1524 c.c., la suddetta riserva deve risultare da atto scritto, ma non necessariamente trovare nell’atto scritto la fonte negoziale del rapporto; pertanto, il patto di riservato dominio che sia munito di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del compratore è opponibile alla massa fallimentare anche se stipulato successivamente alla vendita del bene mobile, salva l’inefficacia del medesimo patto derivante dall’esercizio di azione revocatoria fallimentare volta a far valere la non contestualità tra la riserva di proprietà e la vendita [C. I 25.5.2022, n. 16854; C. I 13.5.1991, n. 5324, Fall 1991, 1062].

    3 Ancorché una clausola di riserva di proprietà sia prevista nel contratto quadro di concessione di vendita e sia richiamata nelle fatture relative alle singole consegne effettuate in attuazione di detto contratto, il concedente che eccepisce la riserva della proprietà su beni oggetto di azione revocatoria fallimentare, con la quale si allega la natura di pagamento dell’atto mediante il quale il fallito si è spogliato del possesso di tali beni, deve comunque provare che il relativo patto, con riferimento al singolo bene, risulti da atto scritto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento [C. I 19.2.2010, n. 3990, FI 2010, I, 2096]. Il contratto di concessione di vendita (nella specie, di veicoli e ricambi), essendo privo di una struttura negoziale tipica, può atteggiarsi nella realtà - in alternativa al contratto a prestazioni corrispettive o al contratto-quadro - come contratto di somministrazione, con il quale è compatibile la clausola di riserva di proprietà, purché ricorra la individuazione del bene nella sua singolarità al momento della consegna e fino al pagamento [T. Patti 10.3.2021, n. 213, DeJure]; ne consegue che non è opponibile alla massa fallimentare dell’acquirente il patto di riserva di proprietà quando le relative clausole contrattuali, pur munite della forma richiesta e della certezza di data anteriore al fallimento, siano prive dell’indicazione dei beni nella loro individualità [C. I 11.6.2009, n. 13568, Fall 2010, 438].

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