[1] L’apertura della liquidazione giudiziale della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all’articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell’operazione. In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.
[2] Se il curatore non subentra nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato, sentito il comitato dei creditori, a realizzare o a continuare l’operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi dell’affare e può insinuarsi al passivo della procedura in via chirografaria per l’eventuale credito residuo.
[3] Nelle ipotesi ai commi 1, secondo periodo e 2, resta ferma la disciplina prevista dall’articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.
[4] Qualora, nel caso di cui al comma 1, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste ai commi 1, secondo periodo e 2, si applica l’articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Lo scioglimento immediato
I.Lo scioglimento immediato1 Anche il caso dei finanziamenti destinati ad uno specifico affare si caratterizza per l’operabilità dello scioglimento immediato, fermo restando che per effetto di una più meditata valutazione da parte del curatore non si preferisca operare il subentro. Ciò nonostante, la disciplina è diversa e si basa sul principio in ragione del quale gli effetti variano a seconda che la liquidazione giudiziale impedisca o meno la realizzazione o la continuazione dell’affare.
2 Nel primo caso il contratto si scioglie, in quanto l’uso della proposizione ipotetica («se la liquidazione giudiziale della società impedisce la realizzazione …») rende inequivocabile l’intenzione del legislatore di lasciare un ampio margine di discrezionalità agli organi della procedura concorsuale. Se è vero che nell’art. 176 la regola imposta sembra essere quella dello scioglimento automatico del contratto, a ben vedere l’effetto dello scioglimento è generato solo se la liquidazione giudiziale della società viene considerata condizione ostativa alla realizzazione o prosecuzione dell’operazione.
II. La ipotesi del subentro
II.La ipotesi del subentro1 Qualora la liquidazione giudiziale non impedisca la continuazione o la realizzazione dell’affare il curatore può subentrarvi (assumendone - in prededuzione - gli oneri relativi ma solo dalla data del subentro) se lo ritiene conveniente nell’interesse dei creditori; in tale ipotesi, la decisione è rimessa al curatore che deve sentire il comitato dei creditori chiamato ad esprimere un parere e non un’autorizzazione. Cfr. [F531] [F532].
2 Ove - e secondo alcuni fino a quando - il curatore non subentri nel contratto, il contraente in bonis può chiedere di realizzare o continuare l’operazione in proprio o affidandola a terzi la cui scelta è discusso se spetti al finanziatore o se possa essere coinvolto il giudice che autorizza la prosecuzione. Occorre però che vi sia l’autorizzazione del giudice delegato dopo che il comitato dei creditori abbia espresso il parere (obbligatorio ma non vincolante).
3 Nelle ipotesi in cui il terzo contraente sia autorizzato a realizzare o continuare l’operazione, in proprio o affidandola a terzi, il finanziatore può trattenere i proventi dell’affare e può insinuarsi al passivo della liquidazione giudiziale in via chirografaria per l’eventuale credito residuo. Se il rapporto prosegue, con il richiamo all’art. 2447-decies c.c. si intende mantenere la separazione patrimoniale dei proventi dell’affare a garanzia del rimborso del finanziamento.
B) Frmule
B)FrmuleLIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
G.D.: dr……….
Curatore: ………
Sent. n.: ………
***
INFORMATIVA SUL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
***
Al comitato dei creditori
………
………
………
il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,
ESPONE
quanto segue.
- al momento della dichiarazione di liquidazione giudiziale era in corso di esecuzione un contratto di finanziamento fra ……… e la società debitrice ……… per la realizzazione di una operazione relativa a ………;
- la realizzazione di tale operazione appare ancora possibile in quanto ………;
- ove la Procedura intendesse proseguire nel rapporto vi sarebbe un profitto che si risolverebbe in un vantaggio per i creditori ………;
- il finanziatore si è dichiarato disponibile a proseguire nell’apporto secondo quanto risulta da ………
Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto
FA ISTANZA
perché il comitato dei creditori voglia esprimere il proprio parere in merito al subentro nel contratto di finanziamento.
Con osservanza
Luogo, data ………
Il curatore ………
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
G.D.: dr……….
Curatore: ………
Sent. n.: ………
***
ISTANZA PER ESSERE AUTORIZZATO A PROSEGUIRE L’OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO
***
Al Sig. Giudice delegato
………
………
………
il sottoscritto ………
ESPONE
quanto segue.
- al momento della dichiarazione di liquidazione giudiziale era in corso di esecuzione un contratto di finanziamento fra ……… e la società debitrice ……… per la realizzazione di una operazione relativa a ………;
- la realizzazione di tale operazione appare ancora possibile in quanto ………;
- è interesse dello scrivente proseguire nel rapporto in quanto ………;
Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto
FA ISTANZA
Perché la S.V. Ill.ma voglia autorizzare il sottoscritto a ………
Con osservanza
Luogo, data ………
Firma ………