[1] Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell’atto.
[2] Quando alla domanda di accesso a una procedura concorsuale segue l’apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 20, comma 2, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Nozione di periodo sospetto - II. Il fenomeno della consecuzione di procedure concorsuali.
I. Nozione di periodo sospetto
I.Nozione di periodo sospetto1 Il periodo sospetto è quella fascia temporale, anteriore (e successiva) alla domanda di apertura di un procedimento regolativo della crisi (cui sia seguita la liquidazione giudiziale), nel cui distretto si colloca il rischio o talora la presunzione di lesività degli atti compiuti. Il periodo sospetto è molto variabile perché è compreso in una forbice che va da dieci giorni (art. 39, d.lgs. n. 385/1993 a proposito della revocabilità delle ipoteche concesse per operazioni di credito fondiario) a cinque anni (art. 91, d.lgs. n. 270/1999 a proposito della revocabilità degli atti anomali compiuti dall’impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria e relativi ad imprese del medesimo gruppo).
2 Nel codice della crisi il periodo sospetto è di due anni per gli atti a titolo gratuito e per i pagamenti anticipati; è di un anno per i cc.dd. atti anormali e per i rimborsi di crediti postergati, mentre è di sei mesi per gli atti normali. Nel caso di rapporti di gruppo i termini di cui all’art. 166, c. 1, sono raddoppiati. In singole leggi speciali, il termine talora risulta ulteriormente ridotto (v., art. 4, l. n. 130/1999 in tema di cartolarizzazione di crediti che lo comprime sino a tre mesi).
3 Il periodo è tanto più esteso quanto più si ritiene sospetta una certa operazione, come accade per le ipotesi dell’art. 166, c. 1, lett. a), b), c) e d); dall’altro lato, il termine è tanto più breve quanto più, per scelta politica, si reputi opportuno proteggere certe operazioni (quelle di credito fondiario, come quelle di cartolarizzazione).
4 Il termine è computato a ritroso non più dal giorno del deposito della sentenza in cancelleria ma dal momento precedente che coincide con quello della domanda cui, poi, sarà seguita la liquidazione giudiziale. Sono parimenti revocabili gli atti compiuti nel periodo intermedio tra il deposito della domanda e la sentenza di apertura .
II. Il fenomeno della consecuzione di procedure concorsuali
II.Il fenomeno della consecuzione di procedure concorsuali1 Tuttavia, il termine diviene ancor più mobile quando la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è preceduta dalla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, posto che in tal caso viene computato, ai sensi dell’art. 170, c. 2, CCII, a ritroso dal giorno della pubblicazione della domanda di accesso nel registro delle imprese.
2 La consecuzione del periodo sospetto che nel passato regime era frutto di una intuizione giurisprudenziale, trova così un esplicito richiamo nell’art. 170 CCII, là dove si prevede che l’azione non sia più esperibile oltre il quinquennio dal compimento dell’atto, termine che si sovrappone a quello triennale di decadenza dalla dichiarazione di liquidazione giudiziale e là dove (comma 2) si fa riferimento alla pubblicazione della domanda di accesso ad una procedura concorsuale.
3 Al genus della consecuzione appartengono altri due fenomeni. Nel caso di trasmigrazione della procedura da un ufficio giudiziario ad un altro per effetto di una dichiarazione di incompetenza, il termine a ritroso ad avviso della giurisprudenza viene fatto decorrere dalla prima sentenza di avvio della liquidazione giudiziale (art. 32 CCII).
4 Qualora dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di una società si scopra l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili e ad essi venga esteso la liquidazione giudiziale, ai fini del computo del periodo sospetto per gli atti compiuti dal socio - autonomamente revocabili rispetto agli atti compiuti dalla società - si calcola la data della successiva dichiarazione di liquidazione giudiziale che ha natura costitutiva e produce effetto ex nunc.
B) Giurisprudenza:
B)Giurisprudenza:I. La decadenza delle azioni revocatorie
I.La decadenza delle azioni revocatorie1 In tema di prescrizione quinquennale dell’azione revocatoria fallimentare, ex art. 67 l. fall., trova applicazione il principio generale di cui all’art. 2935 c.c., secondo cui il termine di prescrizione non comincia a decorrere se non dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nella specie, il “dies a quo” alla stregua di tale principio - sia per le ipotesi di cui all’art. 67, c. 1 che per quelle di cui al comma 2 della stessa norma - dev’essere identificato non già nella data dell’atto revocando, bensì nel giorno della dichiarazione di fallimento, in quanto prima di tale dichiarazione non solo non è configurabile la proponibilità dell’azione revocatoria, ma nemmeno esiste il soggetto legittimato al suo esercizio [C. App. Lecce 20.4.2021, n. 460]. Ai fini dell’individuazione del periodo sospetto, il disposto dell’art. 69-bis, c. 2, l. fall. espressamente richiamato dall’art. 49, d.lgs. n. 270/1999, a sua volta citato dall’art. 6, d.l. n. 347/2003, in ipotesi di consecuzione di procedure, stabilisce che il dies a quo per il calcolo del periodo sospetto è quello della data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese con conseguente retrodatazione a tale data degli effetti dell’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria [T. Roma 7.9.2017, n. 16735, DeJure 2018]. Ai fini della revocatoria fallimentare (nella specie ex art. 67, n. 1, l. fall.), nel caso di amministrazione controllata seguita da fallimento, mentre il calcolo del termine a ritroso per la determinazione del periodo sospetto decorre dal provvedimento di ammissione alla prima procedura, la decorrenza del termine prescrizionale decorre dalla consecutiva dichiarazione di fallimento, in applicazione del generale criterio dell’art. 2935 c.c. atteso che l’azione revocatoria è manifestazione di un diritto potestativo spettante al solo curatore fallimentare a tutela della massa passiva e non anche al commissario giudiziale dell’amministrazione controllata, che ha unicamente una funzione di controllo dell’attività dell’imprenditore-debitore [C. I 2.9.1996, n. 7994, Fall 1997, 74]. L’eventuale decorrenza della prescrizione quinquennale dal compimento dell’atto revocabile, che deriverebbe dall’applicazione dell’art. 69-bis l. fall. alle procedure già pendenti, pregiudicherebbe ingiustificatamente il diritto sostanziale della curatela, pur non esercitabile prima della sentenza di fallimento, in deroga al principio generale dell’art. 2935 c.c., di decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere [C. App. Bari I 7.7.2020, n. 1285, DeJure 2020]. La sentenza che accoglie la domanda revocatoria fallimentare ha natura costitutiva, in quanto modifica ex post una situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti, nei confronti della massa fallimentare, atti che avevano già conseguito piena efficacia, sia determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.) ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell’atto; con la conseguenza che la situazione giuridica vantata dalla massa ed esercitata dal curatore non integra un diritto di credito (alla restituzione della somma o dei beni) esistente prima del fallimento (né nascente all’atto della dichiarazione dello stesso) e indipendentemente dall’esercizio dell’azione giudiziale rappresenta un vero e proprio diritto potestativo all’esercizio dell’azione revocatoria, rispetto al quale non è configurabile l’interruzione della prescrizione a mezzo di semplice atto di costituzione in mora (art. 2943, u.c., c.c.) [C. s.u. 23.11.2018, n. 30416; C. s.u. 8.7.1996, n. 6225 e C. s.u. 13.6.1996, n. 5443, Fall 1996, 999].
2 Il termine di prescrizione dell’azione revocatoria fallimentare è di cinque anni decorrenti dalla data di apertura del fallimento [C. I 29.8.1997, n. 8173, DF 1998, 2, 636]. Il termine di decadenza di cui all’art. 69-bis l. fall. trova applicazione solo alle azioni revocatorie promosse nell’ambito di procedure di fallimento regolate dalla normativa introdotta dal d.lgs. n. 5/2006 [T. Treviso 3.5.2007, ilcaso].
3 Il termine quinquennale di prescrizione per proporre l’azione revocatoria fallimentare non è soggetto a sospensione nel periodo feriale [C. I 25.10.2007, n. 22366, FI 2009, I, 516].
4 L’interruzione della prescrizione dell’azione revocatoria ex art. 67 l. fall. non può avvenire mediante una messa in mora con atto extragiudiziario, trattandosi di esercizio di un diritto potestativo riservato al solo organo concorsuale e da declinare mediante esercizio di un’azione giudiziale, mentre è a tal fine idoneo il ricorso per sequestro giudiziario, purché individui chiaramente la predetta azione di merito, atteso che la strumentalità dell’istanza cautelare manifesta la volontà dell’organo di agire in siffatto giudizio e considerato che il riferimento dell’art. 2943, c. 1, c.c. alla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio «conservativo» ha riguardo ad ogni istanza di tutela anticipatrice rispetto alla successiva cognizione piena [C. I 26.7.2012, n. 13302]. Ai fini dell’interruzione della prescrizione conseguente all’esercizio del diritto potestativo oggetto dell’azione revocatoria, ciò che rileva - in uno con “la tipicità dell’atto giudiziale, cioè il ricorso ad atti specificamente enumerati, quali l’atto introduttivo del giudizio ovvero la domanda proposta nel suo corso” - è la circostanza che sia “palese l’intento della parte di avvalersi del citato diritto potestativo mediante una domanda rivolta all’autorità giudiziaria e, si aggiunge, chiara la percezione di tale iniziativa in capo alla controparte” [C. III 15.9.2021, n. 24891]. La prescrizione del diritto potestativo all’azione revocatoria, può essere interrotto unicamente con l’esercizio dell’azione giudiziale e non con un semplice atto di messa in mora ma l’effetto interruttivo rimane fermo ai sensi dell’art. 2945 c.c. anche nell’ipotesi di estinzione del giudizio, non rilevando a tale specifico fine la rilevata natura costitutiva dell’azione [C. VI 20.3.2018, n. 6951; C. I 6.8.2010, n. 18438]. Il termine di prescrizione per la proposizione dell’azione revocatoria fallimentare può dirsi interrotto quando l’atto di citazione è consegnato, per la notifica, all’ufficiale giudiziario [C. I 25.10.2007, n. 22366, cit.].