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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    167. Patrimoni destinati ad uno specifico affare

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    [1] Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell’azione è costituito dalla conoscenza dello stato d’insolvenza della società.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. La ratio della norma e gli atti aggredibili.

    I. La ratio della norma e gli atti aggredibili

    I.La ratio della norma e gli atti aggredibili

    1 La norma dell’167 CCII è giustificata dal fatto che in occasione della riforma delle società di capitali è stato introdotto il nuovo istituto dei patrimoni destinati ad uno specifico affare. Nell’art. 167, la disciplina è riferita solo al c.d. patrimonio destinato di cui all’art. 2447-bis, c. 1, lett. a), c.c. La norma si riferisce ad atti compiuti con effetti sul patrimonio destinato e pur tuttavia lesivi del patrimonio della società; la disposizione non disciplina, invece, l’atto costitutivo del patrimonio destinato; tale atto può essere impugnato dai creditori della società con lo strumento dell’opposizione ex art. 2447-quater c.c.

    2 Gli atti aggredibili sono quelli posti in essere in occasione della gestione del patrimonio destinato rispetto ai terzi e che, peraltro, siano idonei a recare pregiudizio al patrimonio sociale. Ad esempio, si fa il caso del pagamento effettuato dalla società a favore dei creditori del patrimonio destinato, con una sottrazione di risorse dal patrimonio generale; analogamente si potrebbe pensare alla costituzione di garanzie sul patrimonio della società a vantaggio dei creditori particolari del patrimonio destinato.

    3 Restano fuori dal campo di applicazione della norma gli atti riferiti al patrimonio destinato in quanto non idonei a rifluire su quello sociale; tale scelta che si ricava dalla circostanza per la quale il profilo soggettivo dell’azione revocatoria va provato rispetto alla scientia decoctionis della società, muove dalla ragione che ha portato il legislatore ad escludere l’assoggettabilità a liquidazione giudiziale del patrimonio destinato, patrimonio che, in caso di insolvenza, genera solo la liquidazione (ad opera del curatore) secondo le regole civilistiche. La scelta provoca un’evidente asimmetria nel trattamento dei creditori e introduce un’anomala visione indennitaria dell’azione revocatoria (laddove si dà rilievo al danno al patrimonio sociale).

    Fine capitolo
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