[1] Se nel passivo della liquidazione giudiziale sono presenti crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell’articolo 1866 del codice civile.
[2] Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. La rendita perpetua
I.La rendita perpetua1 Si tratta di un mero adeguamento lessicale dell’art. 60 l. fall. In caso di liquidazione giudiziale del debitore nel rapporto di rendita perpetua, l’articolo in esame disciplina il concorso del credito nella procedura concorsuale imponendo il riscatto ex art. 1866 c.c. La ratio di tale norma viene normalmente ravvisata nell’incompatibilità della natura della rendita con la finalità liquidatoria della procedura. Pertanto, il creditore può insinuare al passivo la somma risultante dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell’interesse legale vigente al momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il criterio attraverso cui deve essere effettuata la capitalizzazione è stabilito dalla l. n. 998/1925 e dalla l. n. 607/1966 per le prestazioni fondiarie perpetue e dal r.d. n. 426/1926.
2 Poiché l’art. 1868 c.c. prevede che il riscatto possa essere richiesto dal creditore nel caso di insolvenza del debitore, nell’ipotesi in cui il creditore abbia chiesto lo scioglimento del contratto di rendita perpetua prima della liquidazione giudiziale, la determinazione del suo credito per l’ammissione al passivo dovrà essere effettuata tenendo conto del momento della suddetta richiesta con conseguente decorrenza degli interessi moratori dal giorno della determinazione della somma al giorno della dichiarazione di liquidazione giudiziale. Nel caso in cui il credito sia munito di garanzia ipotecaria gravante su un bene del debitore, il creditore avrà diritto di essere ammesso al passivo in via privilegiata.
II. La rendita vitalizia
II.La rendita vitalizia1 Nella rendita vitalizia v’è invece una deroga al divieto di riscatto previsto dall’art. 1879 c.c., e il creditore partecipa al concorso per il valore capitale della rendita alla data della dichiarazione di liquidazione giudiziale. Il beneficiario di una rendita vitalizia ha quindi diritto di essere ammesso al passivo oltre che per le rate scadute anche per una somma equivalente al valore capitale della rendita al momento della dichiarazione di liquidazione giudiziale [che si determina in base alle cd. tabelle di sopravvivenza in relazione all’età del beneficiario]. Cfr. [F486] [F487].
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
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Procedura ………
Sentenza n………. del ………
G.D.: dr……….
Curatore: ………
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DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO
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La ………, in persona del legale rappresentante, con sede in ………, [eventualmente: rappresentata e difesa dall’avv. ……… per procura a margine del presente atto],
elettivamente domiciliata in ………, via ……… n………., tel……….; fax ………, Posta Elettronica Certificata - PEC ………
PREMESSO
- che con contratto in data [………], la società ebbe a stipulare con il sottoscritto ………, in suo favore e per la durata della sua vita, contratto di rendita vitalizia onerosa, con corrispettiva cessione da parte di ………, a fronte del vitalizio, del capitale di euro ………;
- che il sottoscritto ……… in data ……… ha corrisposto la dovuta controprestazione;
- che prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale sono scadute le rate di ………, per un importo complessivo di euro ………;
- che al momento della dichiarazione di liquidazione giudiziale il beneficiario aveva ……… anni, con la conseguenza che, in base alle cd. tabelle di sopravvivenza, il valore capitale della rendita a quella data è pari ad euro ………;
- che in base al predetto contratto il sottoscritto ……… è creditore nei confronti della società dei seguenti importi:
• euro ……… per rate scadute;
• euro ……… pari al valore capitale della rendita alla data della dichiarazione di liquidazione giudiziale;
CHIEDE
di essere ammesso al passivo della procedura in oggetto, in via chirografaria, per l’importo complessivo di euro ………
Con osservanza.
Luogo, data ………
Firma ………
Si producono: [elencare i documenti che si allegano all’istanza]
G.D.: dr……….
Curatore: ………
Sent. n.: ………
Del: ………
Istanza: n……….
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
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Procedura ………
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ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE AD AGIRE IN GIUDIZIO
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
il sottoscritto Curatore
PREMESSO
che con contratto in data [………], la società ebbe a stipulare con ………, in suo favore e per la durata della sua vita, contratto di rendita vitalizia onerosa, con corrispettiva cessione da parte di ………, a fronte del vitalizio, del capitale di euro ………;
che dalla documentazione rinvenuta nella contabilità della società risulta che ……… non ha mai corrisposto la dovuta controprestazione;
che è ora interesse della procedura agire per ottenerne il pagamento,
tutto ciò premesso, il sottoscritto Curatore
CHIEDE
Che la S.V. Ill.ma voglia autorizzare il curatore a convenire in giudizio ………, onde ottenere il pagamento del capitale corrispettivo della rendita vitalizia stipulata fra egli e la debitrice, pari a euro ………
Con osservanza
Luogo, data ………
Il curatore ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. La rendita vitalizia
I.La rendita vitalizia1 Se si tratta di vitalizio oneroso, il curatore è legittimato a pretendere dal vitaliziato i crediti nascenti dal contratto, anche se questo non sia stato trascritto [C. 14.6.1966, n. 1545]. La norma non può essere applicata all’ipotesi degli assegni di mantenimento in caso di separazione legale fra coniugi e di divorzio; questi crediti possono concorrere nel fallimento dell’obbligato solo qualora, trattandosi di assegno di divorzio, fosse stata pattuita l’unica soluzione, e in ogni caso per i soli ratei che precedono la dichiarazione di fallimento [C. 16.1.1982, n. 268, Fall 1982, 555]. Il credito del coniuge beneficiario deve essere ammesso in privilegio ex art. 2751, n. 4, c.c. per le rate dovute per gli ultimi tre mesi [C. Cost. n. 84/1992]. Il coniuge può tuttavia conseguire il sussidio alimentare ex art. 47 l. fall., in misura da determinarsi dal Giudice delegato [C. 20.6.1962, n. 1589].