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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    157. Obbligazioni ed altri titoli di debito

    Mostra tutte le note

    [1] I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale, detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. Il concorso nella liquidazione giudiziale - II. La legittimazione .

    I. Il concorso nella liquidazione giudiziale

    I.Il concorso nella liquidazione giudiziale

    1 Si tratta di un mero adeguamento lessicale dell’art. 58 l. fall. L’art. 157 CCII disciplina il concorso dei crediti portati da obbligazioni e da altri titoli di debito, i quali partecipano al rimborso per una somma pari al valore nominale indicato nel titolo, detratti gli eventuali rimborsi già effettuati. La norma in oggetto rappresenta una specificazione del principio generale affermato dal comma 2 dell’art. 154 CCII, secondo cui i debiti pecuniari del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di liquidazione giudiziale. In applicazione del suddetto principio anche i crediti spettanti ai sottoscrittori di titoli obbligazionari ex artt. 2410 ss. c.c., devono ritenersi scaduti e perciò devono essere ammessi al passivo per il valore indicato negli stessi. Se si tratta di crediti non scaduti infruttiferi, deve essere applicato anche il disposto dell’art. 156 CCII. La riforma del 2006/2007 ha semplificato il criterio di calcolo degli interessi nel caso di obbligazioni per le quali sia previsto un premio da estrarre a sorte (premio di rimborso, sconto di emissione), stabilendo che il valore del premio deve essere attualizzato e poi attribuito a tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio. Nel silenzio della legge è da ritenere che l’attualizzazione debba essere effettuata dal giudice delegato con proprio decreto, sulla base dell’interesse legale (semplice), di tempo in tempo vigente. In ordine alle obbligazioni convertibili in azioni introdotte dalla l. n. 216/1974, non si deve tener conto, ai fini della partecipazione del credito al concorso, del maggiore esborso sopportato dall’obbligazionista per conseguire il diritto alla conversione. Peraltro va esclusa la possibilità che dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale venga esercitato il diritto d’opzione con conseguente conversione delle obbligazioni in azioni. Controversa è altresì la valutazione nella liquidazione giudiziale delle obbligazioni indicizzate (nelle quali la remunerazione delle obbl. viene cioè ancorata, ai sensi dell’art. 2411, c. 2, c.c., a parametri di varia natura) in riferimento ai numeri indici del costo di un determinato pacchetto di titoli obbligazionari. A tal proposito è preferibile il criterio secondo cui deve farsi riferimento ai parametri prefissati, con riferimento alla data della dichiarazione di liquidazione giudiziale, secondo la regola di cristallizzazione della massa passiva.

    2 L’art. 157 CCII si applica anche alle obbligazioni postergate. In questo caso, tuttavia, il creditore partecipa al concorso in qualità di creditore condizionale e può partecipare alle ripartizioni parziali attraverso il sistema degli accantonamenti.

    3 L’art. 157 CCII sulla scorta di quanto già previsto dall’art. 58 l. fall. - che ha recepito la previsione dell’art. 2483 c.c. riformato dal d.lgs. n. 6/2003, che consente alle s.r.l. di emettere titoli di debito - riferisce la disciplina del concorso anche ai titoli di debito, da intendersi in generale quali titoli rappresentativi di un debito della società verso il soggetto titolare, il quale vanta un diritto al rimborso della somma erogata e dei relativi interessi, secondo le caratteristiche e le modalità previste nell’atto costitutivo e/o nella delibera di emissione.

    II. La legittimazione

    II.La legittimazione

    1 Legittimato a presentare il ricorso per l’ammissione al passivo è anche il rappresentante comune degli obbligazionisti, il quale può agire anche “per singoli gruppi di creditori” ed anche a prescindere da una delibera dell’assemblea che a ciò lo autorizzi. Resta comunque ferma la legittimazione dei singoli obbligazionisti i quali, pertanto, ben possono procedere singolarmente alla tutela del proprio credito mediante la presentazione di idonea istanza, purché ciò avvenga prima di analoga iniziativa da parte del rappresentante comune.

    2 Nel caso di titoli dematerializzati in regime di deposito accentrato (art. 85 t.u.f.) la disciplina del trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari (art. 86 t.u.f.) impone che la banca depositaria rilasci una certificazione riguardante la titolarità di tali diritti, le cui forme e modalità sono specificate dagli artt. 33 ss. del Reg. Consob n. 11768/98 [come modificato dalla delibera Consob n. 14955 del 23.3.2005]. Cfr. [F484].

    B) Frmule

    B)Frmule
    F484
    DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO IN CASO DI TITOLI IN GESTIONE ACCENTRATA

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    Procedura………

    GIUDICE DELEGATO ………

    CURATORE ………

    ***

    DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO

    La ………, in persona del legale rappresentante, con sede in ………, [eventualmente: rappresentata e difesa dall’avv. ……… per procura a margine del presente atto], elettivamente domiciliata in ………, via ……… n………., tel……….; fax ………, Posta Elettronica Certificata - PEC ………

    PREMESSO

    1) di essere titolare di n………. obbligazioni emesse dalla società ………, Codice ISIN ………, del valore nominale complessivo di euro ………, come risultante dalla certificazione rilasciata dalla banca depositaria ai sensi degli artt. 85, c. 4, t.u.f. e 34, Reg. Consob n. 11768/98

    2) di avere/non avere ricevuto rimborsi nella misura di euro ……… per obbligazione, in data ……… e in data ………;

    CHIEDE

    l’ammissione al passivo in via chirografaria della procedura indicata in epigrafe:

    per complessivi euro ……… [valore nominale delle obbligazioni detratti i rimborsi].

    Si allegano:

    1) copia atto di sottoscrizione del prestito obbligazionario/contratto di acquisto delle obbligazioni/fissato bollato n……….;

    2) certificazione ai sensi degli artt. 85, c. 4, t.u.f. e 34, Reg. Consob n. 11768/98;

    3) documentazione relativa ai rimborsi.

    Luogo, data ………

    Firma ………

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