[1] I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell’attivo.
[2] Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un’utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l’importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.
[3] L’estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale all’atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.
[4] Se il credito è garantito da ipoteca, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione, dell’iscrizione e della rinnovazione dell’ipoteca.
[5] Se il credito è garantito da pegno o assistito da privilegio speciale a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione del pegno e, nel caso previsto dall’articolo 152, commi 1 e 2, alle spese di conservazione e vendita del bene costituito in pegno o oggetto del privilegio, nonché alle spese di individuazione e consegna del bene oggetto di pegno non possessorio
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Il CCII - II. Gli interessi - III. Il pegno - IV. L’ipoteca - V. Il privilegio - VI. Le spese.
I. Il CCII
I.Il CCII1 La disposizione, in continuità con l’art. 54 l. fall., disciplina le modalità con le quali i creditori garantiti da pegno, ipoteca o privilegio fanno valere i loro diritti sul ricavato della liquidazione prevedendo che gli stessi devono essere soddisfatti con precedenza sul ricavato dei beni vincolati per capitale, interessi e spese e che, se non sono in tal modo soddisfatti integralmente, concorrono per quanto ancora dovuto nelle ripartizioni dell’attivo con i creditori chirografari e sono agli stessi parificati.
2 Al fine di evitare che i creditori privilegiati possano essere pregiudicati dalla tardiva liquidazione dei beni sui quali grava il privilegio nel caso in cui il ricavato della liquidazione degli stessi non sia sufficiente al pagamento del loro credito, è previsto il loro diritto a partecipare quali chirografari anche alle ripartizioni del prezzo ricavato dalla liquidazione di altri beni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati alla loro garanzia. Se al momento della ripartizione del prezzo dei beni vincolati il loro credito, computati in primo luogo gli interessi, trova integrale capienza, dalla somma loro assegnata deve essere detratto per la distribuzione agli altri creditori quanto ottenuto dalle ripartizioni anteriori. Se invece l’importo ricavato dalla liquidazione dei beni vincolati alla garanzia copre solo una parte del credito, i creditori privilegiati possono trattenere su quanto ottenuto dalle ripartizioni precedenti solo la percentuale che è stata definitivamente attribuita ai creditori chirografari, essendo a questi equiparati per la quota di credito che non ha trovato capienza.
3 Il comma 3 rende applicabile anche alla ripartizione nella liquidazione giudiziale le regole del codice civile circa l’estensione del privilegio anche agli interessi dettate dagli artt. 2749 (per i crediti assistiti da privilegio), 2788 (per i crediti assistiti da pegno) e 2855 (per i crediti assistiti da ipoteca) equiparando alla data del pignoramento quella di apertura della liquidazione giudiziale, ferma la previsione, per i crediti assistiti da privilegio generale, della cessazione del decorso degli interessi alla data di deposito del progetto di riparto in cui viene prevista la soddisfazione anche parziale del credito.
II. Gli interessi
II.Gli interessi1 L’art. 154 CCII afferma la regola generale della sospensione del corso degli interessi dalla dichiarazione di liquidazione giudiziale, l’art. 153, c. 3 ne rappresenta l’eccezione. Il decorso degli interessi legali o convenzionali è sospeso, agli effetti del concorso, salvo che per i crediti garantiti da pegno, ipoteca o privilegio. La ratio della norma risiede nello stato di insolvenza e nella relativa esigenza di assicurare la par condicio creditorum. Si ritiene che la norma si riferisca, per quanto riguarda il concorso con i chirografari, anche agli interessi anteriori alla liquidazione giudiziale ed alle spese e non soltanto al capitale, come traspare dalla disposizione. L’art. 153 CCII deroga all’art. 154 CCII e consente per i crediti garantiti da pegno, ipoteca, privilegio e garanzia il pagamento di interessi successivi all’apertura della procedura in forza di prelazione sul prezzo ricavato dalla vendita.
III. Il pegno
III.Il pegno1 Per quanto riguarda il pegno cfr. [F479] ex art. 2788 c.c., la prelazione è limitata agli interessi, anche convenzionali, dell’anno in corso alla data della liquidazione giudiziale, mentre per quelli successivi a tale data spetta nella misura legale sino al momento della vendita. La disciplina riguardante gli interessi sui crediti pignoratizi si differenzia da quella relativa ai crediti ipotecari solo con riferimento ai limiti temporali previsti dall’art. 2788 c.c., riferiti al solo anno in corso alla data della liquidazione giudiziale.
IV. L’ipoteca
IV.L’ipoteca1 Gli interessi dovuti sul credito garantito da ipoteca sono collocati nello stesso grado del capitale, purché ne sia enunciata la misura nell’iscrizione. Tale disposizione risponde all’esigenza di rendere immediatamente e sicuramente percepibile, da parte dei terzi interessati, gli interessi pattuiti e, dunque, l’entità della garanzia. Per l’ipoteca, la prelazione si estende agli interessi - al tasso convenzionale, purché indicato nell’iscrizione ipotecaria - dei due anni anteriori e di quello in corso alla data della liquidazione giudiziale.
2 Il sistema delineato dagli artt. 153 e 154 CCII e 2855 c.c., che prevede un’eccezione alla regola del concorso statuendo la collocazione in via privilegiata ipotecaria degli interessi dovuti sul credito per capitale, non specifica a quali interessi si riferisca tale eccezione, se cioè corrispettivi o moratori.
3 Ai sensi del comma 3 dell’art. 2855 c.c., sono assistiti dal privilegio ipotecario - oltre le specifiche spese (per l’atto di costituzione dell’ipoteca volontaria, per l’iscrizione e la rinnovazione dell’ipoteca), non solo il capitale iscritto (nei limiti dell’iscrizione e del credito effettivamente esistente) ed i soli interessi corrispettivi maturati sul capitale iscritto nell’annata in corso al momento dell’apertura della procedura concorsuale e nel biennio anteriore, purché ne sia enunciata la misura, ma - pure gli interessi, di qualunque natura - e cioè, non rilevando se qualificabili come corrispettivi o moratori - ed al tasso legale via via vigente, maturati successivamente all’annata in corso al momento dell’apertura della procedura concorsuale sino alla vendita del bene oggetto di ipoteca.
4 Gli effetti dell’iscrizione ipotecaria si estendono agli interessi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 2855 c.c. e secondo l’interpretazione prevalente, senza che tale estensione possa intendersi contenuta entro i limiti dell’ammontare della somma per la quale è stata compiuta l’iscrizione ipotecaria, purché la misura degli interessi sia indicata nell’iscrizione.
5 Qualora la nota di iscrizione ipotecaria non contenga la previsione del tasso gli interessi non possono essere riconosciuti in privilegio nemmeno al tasso legale in forza del disposto dell’art. 2855, c. 2, c.c.
6 Il principio di specialità dell’ipoteca, in forza del quale si può avere l’estensione della prelazione del capitale agli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell’iscrizione, trova applicazione anche per il riconoscimento della preferenza del credito per interessi legali. Cfr. [F480].
7 Per annata in corso alla data della liquidazione giudiziale deve intendersi non l’anno solare bensì l’annata di maturazione degli interessi, cioè l’arco di tempo della durata di dodici mesi il cui inizio corrisponde a quello del debito di interessi.
8 Quanto agli interessi successivi all’apertura della liquidazione giudiziale eccedenti il tasso legale, si ritiene che gli stessi non trovino collocazione alcuna nello stato passivo, in quanto, secondo la più coerente interpretazione degli artt. 153 e 154 CCII., i crediti assistiti da ipoteca, pegno o privilegio continuano a produrre interessi dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale, ma solo nei limiti delle norme richiamate dal comma 3 dell’art. 153 CCII, cioè, stando agli artt. 2788, 2855 (e 2749) c.c., nei limiti della misura legale.
V. Il privilegio
V.Il privilegio1 Per gli interessi sui crediti privilegiati cfr. [F481] si ponevano difficoltà di coordinamento tra il comma 1 e 3 della norma in esame e l’art. 55 l. fall. Infatti, a differenza del comma 1 che menziona tali crediti - per capitali interessi e spese - a fianco di quelli pignoratizi ed ipotecari, il successivo comma 3 ometteva il richiamo del corrispondente art. 2749 c.c., mentre l’art. 55 l. fall., nella deroga al principio della sospensione degli interessi in corso di liquidazione giudiziale, dapprima ricomprende anche tale categoria di crediti ma poi fa salvo il comma 3 della norma in esame. I contrasti di opinione hanno riguardato essenzialmente gli interessi successivi all’apertura della procedura di liquidazione giudiziale. L’ostacolo all’estensione anche ai crediti privilegiati degli interessi post fallimentari è stato rimosso, dopo moltissimi contrasti ed incertezze giurisprudenziali, anche dello stesso giudice delle leggi [C. Cost. 28.5.2001, n. 162] che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 54, c. 3, l. fall. nella parte in cui non richiama, ai fini dell’estensione del diritto di prelazione agli interessi, l’art. 2749 c.c. Il legislatore, con la riforma, ha preso atto di tale decisione ed ha apposto l’inserzione nel comma 3, del richiamo all’art. 2749 c.c. Conseguentemente, con l’ammissione al passivo dei crediti assistiti da privilegio (generale o speciale) ai relativi interessi è ora pacificamente applicabile l’art. 2749 c.c. e quindi vanno ammessi al privilegio, con lo stesso grado dei crediti per capitale, gli interessi convenzionali dovuti per l’anno in corso alla data della liquidazione giudiziale e per quelli dell’anno precedente (art. 2749, c. 1, c.c.). L’espressione «anno in corso» deve essere intesa come annata di maturazione degli interessi, decorrente dalla data di inizio del debito di interesse: dunque l’anno pendente rispetto al momento iniziale del corso degli interessi. Gli interessi maturati dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale fino alla vendita dei beni vanno ammessi al privilegio, con lo stesso grado dei crediti per capitale. In caso di più vendite da effettuarsi in momenti diversi, l’orientamento preferibile è nel senso di ritenere che gli interessi cessano di maturare gradualmente e proporzionalmente in corrispondenza della liquidazione del patrimonio mobiliare del debitore. Tali interessi hanno privilegio nei limiti della misura legale (art. 2749, c. 2, c.c.). Secondo la dottrina prevalente, la differenza tra la misura convenzionale e la misura legale non è dovuta, conformemente all’interpretazione formatasi in materia di interessi ipotecari. Il legislatore ha anche fissato il dies ad quem per la decorrenza degli interessi successivi all’apertura della procedura di liquidazione in relazione ai crediti assistiti da privilegio generale - per i quali non vi sono singoli beni vincolati a garanzia del credito, la cui vendita, ai sensi dell’art. 2749, c. 2, c.c., sancirebbe il limite temporale per il riconoscimento della prelazione -, stabilendo che gli interessi su tali crediti si arrestano in occasione del primo piano di riparto nel quale il credito munito di prelazione viene soddisfatto, anche se solo parzialmente.
2 Con riferimento agli interessi generati dai crediti privilegiati di cui all’art. 2749 c.c., anche se la durata della prelazione è diversa, valgono le argomentazioni esaminate per i crediti ipotecari in relazione all’applicazione dell’art. 2855 c.c., ovviamente nei limiti temporali indicati dal richiamato art. 2749 c.c. Ne deriva che anche per i crediti privilegiati gli interessi moratori non sono dovuti per il periodo successivo all’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, ma soltanto gli interessi “nei limiti della misura legale”, che la giurisprudenza ha sempre inteso come riferita al saggio d’interesse previsto in via generale dall’art. 1284 c.c. Per il periodo antecedente all’anno in corso al momento dell’apertura della procedura l’art. 2749 c.c. prevede, per tale periodo la collocazione in via privilegiata degli interessi dovuti, senza fare alcuna differenza tra interessi corrispettivi o moratori. L’orientamento della giurisprudenza, come visto con riferimento all’art. 2855 c.c., consente l’ammissione in chirografo e non in via privilegiata degli interessi moratori anteriori.
VI. Le spese
VI.Le spese1 L’art. 153 al comma 4 apporta una significativa modifica al regime delle spese necessarie per costituzione delle prelazioni. In forza di tale disposizione “Se il credito è garantito da ipoteca, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione, dell’iscrizione e della rinnovazione dell’ipoteca”. Parimenti al comma 5 di legge che “Se il credito è garantito da pegno o assistito da privilegio speciale a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione del pegno e, nel caso previsto dall’articolo 152, commi 1 e 2, alle spese di conservazione e vendita del bene costituito in pegno o oggetto del privilegio, nonché alle spese di individuazione e consegna del bene oggetto di pegno non possessorio”.
2 Aggio, spese tabellari e diritti non possono essere considerati inerenti al tributo riscosso e non sono assistiti dal relativo privilegio, l’ammissione al chirografo è possibile solo se la cartella è stata notificata prima dell’apertura della liquidazione giudiziale. Con la Legge di Bilancio 2022, dal 1.1.2022 è stato definitivamente abrogato l’aggio, previa radicale variazione del meccanismo di remunerazione dell’Agente della riscossione. La copertura dei costi della riscossione ha richiesto la previsione di una specifica dotazione a carico del bilancio dello Stato. La nuova misura non interessa, però, l’aggio già dovuto sui ruoli affidati dagli enti creditori all’Agente della riscossione sino al 31.12.2021. Non si rilevano infine variazioni di sorta per tutti gli altri oneri collegati e correlati alla fase della riscossione ed all’attivazione delle eventuali procedure esecutive e/o concorsuali. Per quanto sopra, tutti i ruoli affidati all’Agente della riscossione fino alla chiusura dello scorso esercizio 2021, a prescindere dalla eventuale data di notifica della cartella di pagamento (che potrà essere notificata anche successivamente al 1.1.2022), permangono inalterati nelle originarie misure e gli oneri degli aggi graveranno ancora a carico del contribuente come previsto dalle previgenti disposizioni di legge.
3 La disposizione non fa menzione delle spese di ammissione del credito al passivo della liquidazione giudiziale, con la conseguenza che rimane sospesa la questione da tempo dibattuta. L’opinione largamente maggioritaria non riconosce le spese di insinuazione al passivo, in quanto sostenute dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale per cui non sono ripetibili in forza del principio della cristallizzazione dei crediti alla data della dichiarazione di liquidazione giudiziale, quella minoritaria ritiene che tali spese devono essere ammesse al passivo fallimentare, in virtù del combinato disposto degli artt. 95 c.p.c. e 153, c. 1, CCII, da cui potrebbe ricavarsi che le spese per la domanda di insinuazione, in quanto dirette a realizzare l’intervento dei creditori nella procedura esecutiva concorsuale, siano a carico del debitore e che le stesse debbano avere lo stesso trattamento del credito cui si riferiscono.
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
GIUDICE DELEGATO ………
CURATORE ………
***
DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO DI CREDITO IPOTECARIO
La ………, in persona del legale rappresentante, con sede in ………, [eventualmente: rappresentata e difesa dall’avv. ……… per procura a margine del presente atto], elettivamente domiciliata in ………, via ……… n………., tel……….; fax ………, Posta Elettronica Certificata - PEC ………
PREMESSO
1] di essere creditore nei confronti della società in forza di ……… [indicare il titolo] per i seguenti importi:
- euro ………, in via ipotecaria, in virtù dell’iscrizione effettuata in data ……… presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di ………, ai nn………. reg. gen. e ……… reg. part., in linea capitale, relativa all’immobile sito in ……… descritto al ………;
- euro ………, in via ipotecaria, per interessi convenzionali maturati nei due anni anteriori e nell’anno in corso alla data della dichiarazione di liquidazione giudiziale, ai sensi dell’art. 2855 c.c.;
- euro ………, in via chirografaria, per interessi convenzionali maturati anteriormente al triennio previsto dall’art. 2855;
2] di essere inoltre creditrice in via ipotecaria ai sensi dell’art. 2855, c. 3, c.c., per gli interessi nella misura legale sulla somma capitale che matureranno dopo il compimento dell’annata in corso alla data della dichiarazione di liquidazione giudiziale e fino alla data della vendita dell’immobile gravato e più precisamente sino alla data di deposito del decreto di trasferimento;
CHIEDE
l’ammissione al passivo della liquidazione giudiziale indicata in epigrafe:
per complessivi euro ……… in via ipotecaria e per euro ……… in via chirografaria, oltre agli interessi successivi sulla somma capitale nella misura legale sino alla data di deposito del decreto di trasferimento dell’immobile gravato, sempre in via ipotecaria.
Si allegano:
1] copia del contratto ……… in data ………;
2] copia nota iscrizione ipotecaria;
3] conteggio degli interessi maturati nel triennio di legge;
4] conteggio degli interessi maturati anteriormente al triennio di legge.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che le copie dei documenti inviati a mezzo PEC e indicati nell’elenco redatto SONO CONFORMI ALL’ORIGINALE.
Luogo, data
Firma ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
GIUDICE DELEGATO ………
CURATORE ………
***
DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO DI CREDITO PRIVILEGIATO
La ………, in persona del legale rappresentante, con sede in ………, [eventualmente: rappresentata e difesa dall’avv………. per procura a margine del presente atto], elettivamente domiciliata in ………, via ……… n………., tel……….; fax ………, Posta Elettronica Certificata - PEC ………
PREMESSO
1] di essere creditore nei confronti della società in forza di ……… [indicare il titolo] con privilegio speciale ex art………. su ……… [indicare l’oggetto del privilegio] per i seguenti importi:
- euro ………, in linea capitale;
- euro ………, in via privilegiata per interessi convenzionali maturati nell’anno anteriore e nell’anno in corso alla data della liquidazione giudiziale, ai sensi dell’art. 2749 c.c.;
2] di essere inoltre creditore in via privilegiata ai sensi dell’art. 2749, c. 2, c.c., per gli interessi nella misura legale che matureranno dopo il compimento dell’annata in corso alla data della liquidazione giudiziale e fino alla data della vendita dell’immobile gravato
CHIEDE
l’ammissione al passivo della liquidazione giudiziale indicato in epigrafe:
per complessivi euro ……… con privilegio speciale gravante su ……… ai sensi della suindicata norma e dell’art. 2749 c.c., oltre agli interessi successivi nella misura legale sino alla data della vendita del bene, sempre con il medesimo privilegio.
Si allegano:
1] copia del titolo;
2] conteggio degli interessi maturati nel biennio di legge;
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che le copie dei documenti inviati a mezzo PEC e indicati nell’elenco redatto SONO CONFORMI ALL’ORIGINALE.
Luogo, data ………
Firma ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
GIUDICE DELEGATO ………
CURATORE ………
***
DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO DI CREDITO PIGNORATIZIO
La ………, in persona del legale rappresentante, con sede in ………, [eventualmente: rappresentata e difesa dall’avv………. per procura a margine del presente atto], elettivamente domiciliata in ………, via ……… n………., tel……….; fax ………, Posta Elettronica Certificata - PEC ………
PREMESSO
1] di essere creditore nei confronti della società in forza di ……… [indicare il titolo] per i seguenti importi:
- euro ………, in linea capitale, in via privilegiata pignoratizia, in virtù dell’atto di costituzione in pegno in data ………, avente ad oggetto ………;
- euro ………, in via privilegiata pignoratizia, per interessi convenzionali maturati nell’anno in corso alla data della liquidazione giudiziale, ai sensi dell’art. 2788 c.c.;
- euro ………, in via chirografaria, per interessi convenzionali maturati anteriormente a tale periodo;
2] di essere inoltre creditore in via privilegiata pignoratizia ai sensi dell’art. 2788, c. 3, c.c., per gli interessi nella misura legale che matureranno dopo il compimento dell’annata in corso alla data della liquidazione giudiziale e fino alla data della vendita dei beni gravati da pegno;
CHIEDE
l’ammissione al passivo della liquidazione giudiziale indicato in epigrafe:
per complessivi euro ……… in via privilegiata pignoratizia e per euro ……… in via chirografaria, oltre agli interessi successivi nella misura legale sino alla data della vendita dei beni gravati, sempre in via privilegiata pignoratizia.
Si allegano:
1] copia del contratto ……… in data ………;
2] copia dell’atto di costituzione in pegno in data ………;
3] conteggio degli interessi maturati nell’anno;
4] conteggio degli interessi maturati anteriormente al periodo di legge.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che le copie dei documenti inviati a mezzo PEC e indicati nell’elenco redatto SONO CONFORMI ALL’ORIGINALE.
Luogo, data ………
Firma ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. L’ipoteca
I.L’ipoteca1 Dalla mancata previsione del tasso di interessi nella nota di iscrizione ipotecaria deriva che non può essere riconosciuta la prelazione di interessi, neppure al tasso legale [C. 13.5.1995, n. 298]. Il creditore può iscrivere ipoteca globale per gli interessi convenzionali triennali lasciando invece che gli interessi legali successivi al triennio, che ugualmente godono della collocazione nello stesso grado del capitale, vengano collocati solo quando siano accertate le variabili del tasso degli interessi legali del tempo tra l’anno successivo al pignoramento e la data dalla vendita [C. 18.2.2000, n. 1869]. L’iscrizione di un credito per capitale al passivo concorsuale fa collocare nello stesso grado anche il credito per interessi maturato limitatamente alle due annate anteriori e a quella in corso alla data di dichiarazione di fallimento, ma soltanto quando “corrispettivi”. Infatti, l’art. 2855 c.c., fa riferimento, come si desume dall’espressione usata nel comma 2, ove si fa menzione dell’iscrizione al passivo concorsuale di un capitale “che produce interessi”, ai soli interessi compensativi, che costituiscono una remunerazione del capitale, e non a quelli moratori, i quali trovano il loro presupposto in un ritardo imputabile al debitore [C. 30.8.2007, n. 18312; C. 17.9.1999, n. 10070; C. 29.8.1998, n. 8657; contra C. 8.7.1998, n. 6668]. Sempre per l’ipoteca la disciplina degli interessi successivi all’anno in corso alla data del fallimento è identica a quella dei crediti pignoratizi [C. 14.7.1993, n. 7772; C. 3.4.1992, n. 4079] e quindi la prelazione è estesa solo agli interessi al tasso legale calcolati fino al momento della vendita del bene ipotecato [C. 15.3.1995, n. 2981], cioè alla data del decreto di trasferimento che produce, appunto, il trasferimento della proprietà del bene e non a quella dell’aggiudicazione [C. 29.7.1992, n. 9063; C. 19.11.1992, n. 12384]. Nel caso in cui i beni ipotecati siano più d’uno, il corso degli interessi cessa con il decreto di trasferimento del bene sul cui ricavato il credito trovi soddisfazione per capitale e interessi [C. 8.9.1983, n. 5526]. La domanda del creditore ipotecario, diretta al riconoscimento degli interessi maturati dopo la dichiarazione di fallimento, non può essere dichiarata inammissibile, a causa della mancata determinazione preventiva del relativo importo, in quanto tali interessi, essendo dovuti fino alla data della vendita, non sono quantificabili nel momento in cui viene chiesta l’ammissione al passivo del credito principale [C. 30.3.2000, n. 3868]. Gli interessi sui crediti ipotecari e pignoratizi che superino i limiti quantitativi e cronologici fissati dagli artt. 2788 e 2855 c.c. non possono essere ammessi al passivo neppure con collocazione chirografaria [C. 5.5.1994, n. 4371; C. 27.2.1991, n. 2147]. In tema di ammissione al passivo del fallimento, al creditore ipotecario, in forza dell’art. 54, c. 3, l. fall., che fa rinvio all’art. 2855 c.c., è attribuita collocazione prelatizia sugli interessi convenzionali maturati nell’annata contrattuale in corso alla data del fallimento e nelle due annate precedenti, nonché con riferimento agli ulteriori interessi legali maturati sino alla data della vendita, riprendendo per il resto vigore il principio generale della sospensione degli interessi post fallimentari ex art. 55 l. fall., sicché al creditore in parola non spettano neppure in via chirografaria gli interessi convenzionali dalla data della vendita sino al deposito del riparto [C. 21.10.2020, n. 22954].
II. Il privilegio
II.Il privilegio1 Le spese, gli aggi o diritti e compensi di riscossione, e gli interessi di mora, sono componenti creditorie accessorie sulle quali non sussiste la giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie, ma è competente a decidere in via autonoma il giudice delegato. Se il ruolo è stato trasmesso dall’ente impositore al concessionario prima del fallimento e il concessionario abbia posto in essere prima del fallimento procedure esecutive o vi abbia spiegato intervento, le spese, i diritti e i compensi devono essere ammessi al passivo con il medesimo privilegio previsto per il tributo al quale si riferiscono le predette iniziative esecutive; quando invece il concessionario non abbia posto in essere prima del fallimento procedure esecutive, spese, diritti e compensi saranno comunque ammessi, ma solo in via chirografaria. Se, invece, il ruolo è stato trasmesso dall’ente impositore al concessionario dopo il fallimento, spese, diritti e compensi devono essere integralmente esclusi. Ciò perché il credito non è concorsuale e quindi nemmeno si pone il problema di escludere il privilegio in mancanza di una previa procedura esecutiva esattoriale [T. Milano 29.12.2009, GM 2011, 700].
2 L’aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l’attività svolta su incarico e mandato dell’ente impositore, e il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi pro quota) a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento: ne deriva che, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è, pertanto, assistito dal relativo privilegio [C. 5.9.2019, n. 22313].