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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    149. Obblighi del debitore

    Mostra tutte le note

    [1] Il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell’ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio e ogni loro cambiamento.

    [2] Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al comma 1 devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.

    [3] In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, i medesimi soggetti possono essere autorizzati dal giudice delegato a comparire per mezzo di un procuratore.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. La corrispondenza del fallito - II. Gli altri obblighi del debitore.

    I. La corrispondenza del fallito

    I.La corrispondenza del fallito

    1 Poiché il curatore, una volta insediatosi nella carica, ha bisogno di prendere conoscenza di tutti i fatti che attengono all’impresa, è naturale che tutta la corrispondenza gli sia trasmessa, visto che dalla corrispondenza il curatore può trarre utili informazioni per la redazione della relazione (art. 130 CCII), per preparare il progetto di stato passivo (art. 203 CCII) e per predisporre il programma di liquidazione (art. 213 CCII).

    2 Il debitore - se persona fisica - deve attivarsi per consegnare al curatore la corrispondenza ricevuta, il che significa che il debitore conserva il diritto all’indirizzo della corrispondenza, alla sua ricezione ed alla sua disponibilità. Nel concetto di corrispondenza va incluso ogni tipo di comunicazione ricevuta dall’imprenditore e, quindi, non soltanto lettere, telegrammi, cartoline postali ma anche manoscritti, stampe, circolari, la cui lettura può offrire elementi utili all’accertamento di rapporti intercorsi fra mittente e destinatario. Analogamente, debbono essere consegnati al curatore disegni, giornali e pacchi postali. Il debitore è tenuto altresì alla consegna della posta elettronica.

    3 Per l’osservanza di tali prescrizioni non è fissato alcun termine, né sono previste sanzioni dirette per la ritardata, l’omessa o l’incompleta consegna della corrispondenza. Nonostante ciò, deve ritenersi che la violazione degli obblighi di cui all’art. 148 non permetta al debitore inadempiente di accedere al beneficio dell’esdebitazione visto che l’art. 280 pone - quale requisito per accedere a tale istituto - la circostanza che il debitore, persona fisica, non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento.

    4 Al contrario, poiché ha senso salvaguardare il diritto alla riservatezza nella corrispondenza del debitore solo se persona fisica, la corrispondenza diretta ad una società non può avere, per definizione, carattere personale e non v’è quindi ragione di adottare misure idonee a salvaguardare la riservatezza della corrispondenza .

    II. Gli altri obblighi del debitore

    II.Gli altri obblighi del debitore

    1 Il debitore - ma anche l’amministratore o il liquidatore della società o enti soggetti alla procedura di liquidazione giudiziale - sono tenuti a comunicare al curatore le eventuali variazioni di residenza o di domicilio. Il debitore (o l’amministratore) può avvalersi - previa autorizzazione del giudice delegato - della facoltà di farsi rappresentare da un mandatario non solo qualora sussista un legittimo impedimento ma anche al ricorrere di altro giustificato motivato, per esempio un certificato medico o l’attestato del datore di lavoro.

    B) Frmule

    B)Frmule
    F468
    COMUNICAZIONE DEL DEBITORE (O DEGLI AMMINISTRATORI O DEI LIQUIDATORI) DEL CAMBIAMENTO DELLA PROPRIA RESIDENZA O DEL PROPRIO DOMICILIO

    Spett.le Sig……….

    Curatore della liquidazione giudiziale di ………

    ………

    ………

    Con la presente, il sottoscritto Sig. [generalità del fallito], assoggettato alla liquidazione giudiziale n………./ R.G……… [oppure: amministratore/liquidatore della società ………] dal Tribunale di ……… con sentenza n………. del ………,

    comunica, ai sensi e per gli effetti, dell’art. 149, c. 1, CCII che, a decorrere dal ……… la propria residenza [e/o il proprio domicilio] verrà trasferita/o a ……… [città], Via ……… n………. C.A.P……….

    Distinti saluti

    Luogo, data ………

    Firma ………

    F469
    CONVOCAZIONE DEL DEBITORE O DI AMMINISTRATORI/LIQUIDATORI DELLA SOCIETÀ DEBITRICE

    Il Giudice Delegato

    Ritenuta la necessità di acquisire informazioni sullo svolgimento della procedura;

    Visto l’art. 149, c. 1, CCII

    DISPONE

    la comparizione personale del debitore, sig………. [oppure: dell’amministratore/liquidatore della società ………a, sig. ………] avanti a sé per l’udienza del ……… ore ……… per essere sentito in merito alla seguente vicenda ………

    Si comunichi all’interessato.

    Luogo, data ………

    Firma ………

    ***

    Al Sig……….

    ………

    ………

    La presente per comunicarLe la necessità che la S.V. si presenti personalmente presso il mio studio sito in ………, Via ………, per il giorno ……… alle ore ………, per essere sentito in merito alla seguente vicenda: ……… [oppure: per essere sentito su questioni di interesse della procedura].

    Distinti saluti

    Luogo, data ………

    Il Curatore

    ………

    F470
    ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE A COMPARIRE TRAMITE MANDATARIO

    G.D.: dr……….

    Curatore: ………

    Sent. n.: ………

    Del: ………

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    ***

    Ill.mo Signor Giudice Delegato,

    il sottoscritto ………, assoggettato a liquidazione giudiziale con decisione del Tribunale di ……… n………. del ………

    PREMESSO

    - che è stato invitato dalla S.V. a presentarsi personalmente all’udienza del giorno ……… ore ……… per riferire in merito alla seguente vicenda ………

    - di essere impossibilitato a partecipare a tale udienza in quanto ……… [indicare il giustificato motivo];

    CHIEDE

    alla S.V. di essere autorizzato a comparire per mezzo del Sig………., nominato quale suo mandatario.

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Il Giudice Delegato ………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. Gli effetti personali del fallimento: le limitazioni alla corrispondenza - II. Le limitazioni alla circolazione.

    I. Gli effetti personali del fallimento: le limitazioni alla corrispondenza

    I.Gli effetti personali del fallimento: le limitazioni alla corrispondenza

    1 Nel caso in cui l’estratto della sentenza contumaciale venga notificato a mezzo della posta, ex art. 178 c.p.p. 1930, al curatore del fallimento dell’imputato, sussiste erronea applicazione della disposizione dell’art. 48, r.d. 16.3.1942, n. 267 (l. fall.), secondo cui “la corrispondenza diretta al fallito deve essere consegnata al curatore, il quale ha diritto di trattenere quella riguardante interessi patrimoniali”. In tal modo viene violato, infatti, il disposto dell’art. 7, c. 1, l. 20.11.1982, n. 890 (che disciplina le notificazioni di atti giudiziari a mezzo posta), ove si prevede che il piego raccomandato dell’atto da notificare deve essere consegnato dall’agente postale al destinatario “anche se dichiarato fallito”, e quindi non al curatore del fallimento. In materia penale, infatti, il fallito conserva autonoma capacità processuale (ed in materia civile egli perde la legittimazione processuale attiva e passiva nei soli limiti di cui all’art. 43 l. fall. e comunque sempre relativamente alla massa dei creditori) [C. pen. 19.9.1996, n. 11248, CP 1998, 1429].

    2 L’art. 48 l. fall., nella parte in cui prescrive che la corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica deve essere consegnata al curatore, va interpretato nel senso che anche la posta elettronica debba essere consegnata al curatore, con la conseguenza che il curatore ha diritto di esaminare il sito internet intestato alla società, prendendo visione dei relativi messaggi [T. Udine 26.4.2013].

    II. Le limitazioni alla circolazione

    II.Le limitazioni alla circolazione

    1 Il nuovo testo dell’art. 49 l. fall. (come sostituito dall’art. 46, d.lgs. n. 5/2006) che non subordina più al permesso del giudice delegato l’allontanamento del debitore fallito dalla propria residenza, ma onera esclusivamente quest’ultimo di comunicarne al curatore ogni cambiamento, è applicabile anche alle procedure già pendenti alla data del 16.1.2006 [T. Pescara 3.2.2006, Fall 2006, 423].

    2 L’art. 49 l. fall., che prescrive al fallito di non allontanarsi dalla residenza senza l’autorizzazione del giudice delegato e di presentarsi agli organi della procedura, se richiestone, ha lo scopo di assicurarne la sollecita presentazione ad ogni chiamata degli organi fallimentari per le esigenze del procedimento concorsuale. E poiché la sua violazione esclude la possibilità di considerare involontaria la sottrazione del fallito alla conoscenza degli atti dei procedimenti fallimentare o penale, che alla dichiarazione di fallimento si ricollegano, l’imputato non può addurre la mancata e incolpevole conoscenza della sentenza contumaciale di condanna e chiedere la restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175, c. 2, c.p.p. [C. pen. 25.1.2005, n. 23698, RP 2006, 883]. In tema di reati fallimentari, la comunicazione dovuta al curatore da parte dell’imprenditore fallito o dell’amministratore del cambiamento di residenza o di domicilio non può essere surrogata dall’elezione di domicilio effettuata presso il difensore e dal contatto allacciato da quest’ultimo, invece del fallito, con gli organi della procedura, in quanto la finalità dell’art. 49 l. fall. è quella di assicurare la reperibilità personale del fallito perché questi possa rendere informazioni o chiarimenti funzionali alla gestione della procedura. (In motivazione, la Corte ha sottolineato il carattere eccezionale della previsione dell’art. 49, c. 3, l. fall. che consente al giudice, soltanto in caso di legittimo impedimento o per altro giustificato motivo, di autorizzare la comparizione del fallito per mezzo di un mandatario) [C. pen. V 15.5.2019, n. 32867, CED Cass. pen. 2019].

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