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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    144. Atti compiuti dal debitore dopo l’apertura della liquidazione giudiziale

    Mostra tutte le note

    [1] Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l’apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori.

    [2] Fermo quanto previsto dall’articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilità che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al comma 1.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. La inefficacia dei pagamenti eseguiti - II. La inefficacia dei pagamenti ricevuti - III. Profili processuali delle azioni di inefficacia.

    I. La inefficacia dei pagamenti eseguiti

    I.La inefficacia dei pagamenti eseguiti

    1 Sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori i pagamenti che il debitore effettua dopo la liquidazione giudiziale per estinguere passività pregresse, il che vuol dire che colui che riceve un pagamento non può trattenere la somma ma deve restituirla al curatore; in questo caso poiché si tratta di un pagamento che nasce inefficace già nel momento in cui viene compiuto visto che il debitore ha già perduto il potere di disporre e di amministrare, il terzo che riceve il pagamento non può opporre la propria buona fede, posto che l’indisponibilità del patrimonio dell’imprenditore si produce con effetto automatico «erga omnes», a prescindere dalla conoscenza effettiva dell’apertura della liquidazione giudiziale. L’effetto dell’indisponibilità patrimoniale verso il terzo si produce con la pubblicazione della sentenza e con l’adempimento delle formalità iscrizionali presso il registro delle imprese. Cfr. [F458] [F459] [F460].

    2 Particolari sono le regole di applicazione dei principi ora descritti rispetto ai rapporti bancari. Con lo spossessamento il debitore perde la disponibilità delle somme giacenti su un conto corrente bancario, per cui se dopo l’apertura della liquidazione giudiziale la banca effettua pagamenti per conto del cliente debitore, i fondi prelevati vanno restituiti al curatore e l’istituto di credito ha facoltà di agire nei confronti dei destinatari dei pagamenti con l’azione di cui all’art. 2033 c.c. ed ottenere quindi la restituzione delle somme loro (indebitamente) versate. Se, invece, è il debitore ad effettuare un accredito in epoca successiva alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, la rimessa deve ritenersi inefficace nei confronti dei creditori in applicazione dell’art. 144 CCII. Parimenti, il contratto di conto corrente stipulato dal debitore successivamente alla liquidazione giudiziale è inefficace e ne consegue che le somme che la banca riceve dal debitore (e per conto del debitore) restano di pertinenza della liquidazione giudiziale e sono sottratte alla disponibilità del debitore, senza necessità di apposito provvedimento di acquisizione; l’attribuzione che di tali somme la banca effettui a favore di terzi su incarico del debitore non può essere opposta alla liquidazione giudiziale.

    3 A queste regole interpretative fa però eccezione il caso del debitore che dopo la data dell’apertura della procedura concorsuale, intraprenda una nuova attività d’impresa e si avvalga, per le operazioni finanziarie ad essa inerenti, di un conto corrente bancario; i relativi atti non ricadono nella sanzione di inefficacia dell’art. 144, la quale riguarda le diverse ipotesi in cui il debitore disponga di beni esistenti a quella data, ma restano soggetti alle disposizioni dell’art. 142, c. 2, CCII. La curatela, in applicazione di tale ultima norma, ha facoltà di appropriarsi dei risultati positivi dell’indicata attività, al netto delle spese incontrate per la loro realizzazione e, pertanto, può reclamare dalla banca soltanto il versamento del saldo attivo del predetto conto corrente, corrispondente all’utile dell’impresa, non anche la restituzione delle somme dal conto stesso uscite per pagamenti effettuati nell’esercizio dell’impresa medesima.

    II. La inefficacia dei pagamenti ricevuti

    II.La inefficacia dei pagamenti ricevuti

    1 La perdita del potere di amministrare incide non solo i pagamenti fatti, ma anche su quelli ricevuti; il debitore in bonis che esegue il pagamento a mani del debitore non estingue il proprio debito perché chi lo riceve non è più legittimato ad incassare, con la conseguenza che il terzo deve ripetere il pagamento a favore del curatore. Cfr. [F461]. Fermo restando il regime dei beni sopravvenuti, la liquidazione giudiziale acquisisce le utilità che il debitore ha conseguito nel corso della procedura per effetto di atti inefficaci. La procedura può allora avvantaggiarsi di ciò che di positivo hanno prodotto gli atti inefficaci; il curatore - una volta ritenuto conveniente per la liquidazione giudiziale acquisire il bene - può rinunciare a far valere l’inefficacia che riguarda l’atto (visto che si tratta di una inefficacia relativa); incamera il bene e rende opponibile alla liquidazione giudiziale l’atto compiuto dal debitore o dal terzo, così liberando quest’ultimo dal suo eventuale obbligo.

    III. Profili processuali delle azioni di inefficacia

    III.Profili processuali delle azioni di inefficacia

    1 Le azioni di inefficacia ex art. 144 CCII hanno natura dichiarativa (e non costituiva) in quanto si tratta, soltanto, di accertare che è stato inefficacemente compiuto dopo la liquidazione giudiziale il pagamento di un debito preesistente; poiché ha ad oggetto il potere di disporre, l’azione va considerata imprescrittibile. Ancorché si tratti di una inefficacia di diritto, per l’accertamento della stessa il curatore deve promuovere un’apposita domanda giudiziale rispetto alla quale è l’unico soggetto legittimato a farla valere, non potendosi reputare utilizzabile lo strumento del decreto di acquisizione di cui all’art. 123, c. 1, lett. b), CCII (salvo il consenso dell’altra parte).

    2 Un’altra circostanza che distingue queste azioni di inefficacia dalle azioni revocatorie deriva dal fatto che, per effetto della restituzione eseguita a favore del curatore, il terzo può rivalersi solo nei confronti del debitore e non può fruire del meccanismo di riequilibrio di cui all’art. 171 CCII che consente l’ammissione al passivo della somma restituita.

    B) Frmule

    B)Frmule
    F458
    ISTANZA DEL CURATORE PER ESSERE AUTORIZZATO AD AGIRE EX ART. 144 CCII

    G.D.: dr……….

    Curatore: ………

    Sent. n.: ………

    Del: ………

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    ***

    ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE AD AGIRE IN GIUDIZIO EX ART. 144 CCII.

    ***

    Ill.mo Signor Giudice Delegato,

    il sottoscritto ………, curatore nella Procedura della liquidazione giudiziale di cui in epigrafe

    ESPONE

    Quanto segue:

    - in data [………] è stata dichiarata la liquidazione giudiziale di ………;

    - in data [………] e cioè dopo il deposito della sentenza di liquidazione giudiziale è stato effettuato un pagamento a favore di ………, per l’importo di euro ………;

    - tale pagamento è inefficace ai sensi dell’art. 144 CCII;

    - ……… invitato dal sottoscritto con lettera raccomandata del [………PEC.] a restituire la somma percepita ha contestato di essere tenuto alla ripetizione;

    - appare pertanto necessario promuovere un giudizio;

    tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto

    FA ISTANZA

    alla S.V. perché voglia autorizzare il promovimento dell’azione di cui all’art. 144 CCII.

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Il curatore………

    F459
    DECRETO DEL G.D. DI AUTORIZZAZIONE A PROMUOVERE AZIONE EX ART. 144 CCII

    IL GIUDICE DELEGATO

    Vista l’istanza con la quale il curatore chiede di essere autorizzato a promuove il giudizio nei confronti di ……… per i pagamenti da questi ricevuti dopo la liquidazione giudiziale;

    ritenuta l’opportunità di radicare la controversia,

    AUTORIZZA

    il curatore ad agire in giudizio ai sensi dell’art. 144 CCII

    Luogo, data ………

    Il Giudice delegato ………

    F460
    SENTENZA IN TEMA DI INEFFICACIA DI PAGAMENTI A MEZZO CAMBIALI TRATTE

    N. Decreto ………

    N. R.G……….

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    REPUBBLICA ITALIANA

    IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ……… civile

    In persona del Giudice monocratico

    Dott……….

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    Oggetto: azione di inefficacia ex art. 144 CCII.

    Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data [………]

    DA

    Liquidazione giudiziale ………

    in persona del curatore ………

    rappresentato e difeso dall’avv………., come da procura ………, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo.

    - ATTORE -

    CONTRO

    ………

    rappresentato e difeso dall’avv………., come da procura in calce all’atto di citazione notificato [a margine della memoria di costituzione - in calce alla memoria di costituzione], con domicilio eletto presso lo studio del medesimo.

    - CONVENUTO -

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

    Il curatore della liquidazione giudiziale ………, previa autorizzazione del giudice delegato a stare in giudizio, ha notificato atto di citazione nei confronti di ………, nel quale ha esposto:

    - che la società debitrice aveva ceduto a ………, n………. effetti di propri clienti con scadenza successiva alla liquidazione giudiziale per l’importo complessivo di euro ………

    - che tale pagamento era inefficace ex art. 144 CCII ………

    Per tali motivi ha chiesto che, previa declaratoria di inefficacia, parte convenuta fosse condannata alla restituzione della somma sopra indicata di euro ……… oltre interessi e rivalutazione monetaria.

    La convenuta ……… ha depositato comparsa di costituzione con la quale ha eccepito:

    - che le cambiali ricevute da ……… per una parte non erano state onorate dai debitori emittenti e per altra parte erano state emesse senza accettazione e pagate dopo la liquidazione giudiziale, quando era venuto meno il rapporto di traenza, sì che non erano riferibili al debitore; concludeva quindi per il rigetto della domanda.

    Alla udienza fissata per ………; dopo lo scambio di memorie ex artt. 171-ter ss. c.p.c. e disposti i mezzi istruttori ………, il Giudice si è riservato la decisione.

    La curatela ha introdotto una domanda volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un atto ai sensi dell’art. 144 CCII in quanto compiuto dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale, sì che era suo onere dimostrare l’avvenuto compimento dell’atto dopo l’apertura del concorso.

    La curatela assume che il pagamento al creditore ……… sia avvenuto nel momento in cui i terzi debitori nei cui confronti erano state emesse le tratte, hanno estinto le loro obbligazioni.

    Occorre subito precisare che dai titoli prodotti si evince con sufficiente certezza che le tratte non sono state accettate prima della liquidazione giudiziale.

    In tale contesto, per effetto delle disposizioni di cui agli artt. 142 e 144 CCII deve ritenersi che il rapporto di delegazione di pagamento fra traente debitore e trattario,

    si sia sciolto a seguito della liquidazione giudiziale, con la conseguenza che nel patrimonio del debitore resta il credito nei confronti del trattario.

    In questo senso, seppure in fattispecie non perfettamente omogenee si è pronunciata in più occasioni la Corte regolatrice (cfr., C. 22.6.1994, n. 5963; C. 16.1.1991, n. 334).

    Non sussistono dunque i presupposti di cui all’art. 144 CCII.

    Va pertanto respinta la domanda.

    Le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza e sono liquidate in complessivi euro ……… (di cui euro ……… per onorari e euro ……… per ………).

    P.Q.M.

    Il Tribunale di ………, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Liquidazione giudiziale ……… nei confronti di ………, così decide:

    1) rigetta la domanda;

    2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite, in favore della convenuta liquidandole in complessivi euro ………

    Luogo, data ………

    Il Giudice est……….

    F461
    SENTENZA IN TEMA DI INEFFICACIA DI PAGAMENTI RICEVUTI

    N. Decreto ………

    N. R.G……….

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    REPUBBLICA ITALIANA

    IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ……… civile

    In persona del Giudice monocratico

    Dott……….

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    Oggetto: azione di inefficacia ex art. 144 CCII.

    Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data [………]

    DA

    Liquidazione giudiziale ………

    in persona del curatore ………

    rappresentato e difeso dall’avv………., come da procura ………, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo.

    - ATTORE -

    CONTRO

    ………

    rappresentato e difeso dall’avv………., come da procura in calce all’atto di citazione notificato [a margine della memoria di costituzione - in calce alla memoria di costituzione], con domicilio eletto presso lo studio del medesimo.

    - CONVENUTO -

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

    Il curatore della liquidazione giudiziale ………, previa autorizzazione del giudice delegato a stare in giudizio, ha notificato atto di citazione nei confronti di ………, nel quale ha esposto:

    - che la società debitrice aveva venduto a ………una partita di merce di ………per l’importo complessivo di euro ………

    - che il compratore ………ha eseguito il regolare pagamento della fornitura in data ………;

    - che tale pagamento era inefficace ex art. 144 CCII in quanto eseguito dopo la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ………

    Per tali motivi ha chiesto che, previa declaratoria di inefficacia, parte convenuta fosse condannata alla ripetizione del pagamento della somma sopra indicata di euro ……… oltre interessi e rivalutazione monetaria.

    La convenuta ……… ha depositato comparsa di costituzione con la quale ha eccepito:

    - che il pagamento è stato eseguito in buona fede in quanto ………non era a conoscenza dell’avvenuta dichiarazione di liquidazione giudiziale di ………; concludeva quindi per il rigetto della domanda.

    Alla udienza fissata per ………; dopo lo scambio di memorie ex artt. 171-ter ss. c.p.c. e disposti i mezzi istruttori ………, il Giudice si è riservato la decisione.

    La curatela ha introdotto una domanda volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un pagamento ai sensi dell’art. 144 CCII in quanto ricevuto dal debitore ……… dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale, sì che era suo onere dimostrare l’avvenuto compimento dell’atto dopo l’apertura del concorso.

    La curatela assume che il pagamento ricevuto da……… sia avvenuto nel momento dopo la pubblicazione della sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale di ………

    Parte convenuta non ha contestato il fatto ma ha eccepito la propria buona fede; tale circostanza, però, appare del tutto irrilevante in quanto la sanzione della inefficacia dei pagamenti ricevuti prescinde dalla valutazione del comportamento del

    solvens In tale contesto, per effetto delle disposizioni di cui agli artt. 142 e 144 CCII deve ritenersi che ……… abbia eseguito un pagamento che non è opponibile alla massa dei creditori e pertanto deve essere ripetuto, salvo poi rivalsa nei confronti del debitore quando la procedura sarà chiusa.

    Sussistono dunque i presupposti di cui all’art. 144 CCII e la domanda va accolta con conseguente condanna di ……… ad eseguire il pagamento della somma di euro ……… a favore della curatela ………, oltre a interessi dal ……… al ………

    Le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza e sono liquidate in complessivi euro ……… (di cui euro ……… per onorari e euro ……… per ………).

    P.Q.M.

    Il Tribunale di ………, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Liquidazione giudiziale ……… nei confronti di ………, così decide:

    1) accoglie la domanda e per l’effetto dichiara l’inefficacia del pagamento di euro ……… disposto da ……… a favore di ………

    2) condanna parte convenuta al pagamento della somma di euro ……… oltre interessi dal ……… al ………

    3) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, in favore della curatela, liquidandole in complessivi euro ………

    Luogo, data ………

    Il Giudice est……….

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. Gli atti compiuti dopo la dichiarazione di fallimento - II. Il regime dei pagamenti ricevuti dal fallito.

    I. Gli atti compiuti dopo la dichiarazione di fallimento

    I.Gli atti compiuti dopo la dichiarazione di fallimento

    1 L’art. 44, c. 1 e 2, l. fall. prevedendo, tra l’altro, l’inefficacia, rispetto ai creditori, degli atti compiuti dal fallito e dei pagamenti da lui eseguiti, nonché di quelli da lui ricevuti, dopo la dichiarazione di suo fallimento, costituisce un logico corollario della perdita della disponibilità dei beni acquisiti al fallimento stesso, di cui al precedente art. 42 l. fall., assicurando la par condicio creditorum. Tale inefficacia trova la sua ratio nella perdita, coeva al fallimento stesso, del diritto di disporre da parte del debitore, piuttosto che nel pregiudizio sofferto dai creditori, distinguendosi, pertanto, da quella accertabile con l’azione revocatoria, per cui la relativa azione è diretta a far dichiarare un’inefficacia che si verifica di pieno diritto nei confronti del fallimento e dei creditori. Tale principio è finalizzato, nella sua assolutezza, a una efficace e diretta tutela della massa dei creditori. Pertanto, sotto il profilo giuridico, è affatto irrilevante l’eventuale buona fede del terzo, posto che la inefficacia predetta non è fondata su una presunzione di conoscenza della perdita, da parte del fallito, del potere di disporre del proprio patrimonio, ma costituisce una sanzione di carattere obiettivo, che prescinde dalla effettiva conoscenza, da parte dell’altro contraente, della intervenuta dichiarazione di fallimento della sua controparte: trattasi, all’evidenza, di una scelta del legislatore non manifestamente irragionevole e, perciò stesso, non censurabile sul piano della legittimità costituzionale [C. I 13.1.2021, n. 377, GD 2021]. Non è manifestamente infondata la q.l.c. art. 44 l. fall. in relazione all’art. 17, nella parte in cui non prevede che gli effetti nei confronti dei terzi che contraggono con il fallito si producano solo dopo l’affissione della sentenza, in riferimento all’art. 3 Cost. [C. I 16.12.1996, n. 1004, FI 1997, 2201].

    2 È manifestamente infondata la q.l.c. dell’art. 44 l. fall., in relazione all’art. 3 Cost., nella parte in cui non discrimina, nel periodo tra la pubblicazione e l’affissione della sentenza dichiarativa, tra la buona e la mala fede del “solvens” [C. Cost. 23.6.1998, n. 234, Fall 1999, 20]. Tutti gli atti compiuti dal fallito dopo il deposito della sentenza dichiarativa di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori indipendentemente dal compimento delle formalità previste dall’art. 17 l. fall. o dalla conoscenza della dichiarazione da parte dei terzi di buona fede, destinatari degli atti di disposizione del fallito [C. 7.7.1981, n. 4434, GComm 1982, 2, 637; T. Potenza 14.4.2017, n. 474, DeJure].

    3 La data della dichiarazione di fallimento, quale dies a quo del verificarsi dello spossessamento del fallito e dell’inefficacia degli atti da lui compiuti ovvero dei pagamenti da lui effettuati o ricevuti, si identifica nel giorno in cui la sentenza dichiarativa di fallimento è depositata in cancelleria, mentre restano irrilevanti, al fine indicato, gli ulteriori adempimenti pubblicitari rescritti all’art. 17 l. fall., così come ogni indagine sulla concreta conoscenza del fallimento da parte dei destinatari di quegli atti, ovvero sull’idoneità o meno di questi ultimi ad arrecare pregiudizio alla massa [C. I 13.12.1988, n. 6777, Fall 1989, 505; T. Bari 10.6.2021, n. 2217, DeJure].

    II. Il regime dei pagamenti ricevuti dal fallito

    II.Il regime dei pagamenti ricevuti dal fallito

    1 L’inefficacia dei pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa del fallimento, previste dall’art. 44, c. 2, l. fall., comporta che per tale ragione il debitore non è liberato dalla sua obbligazione ed è pertanto tenuto a rinnovare l’adempimento nei confronti della curatela, la quale, però, non può pretendere la prestazione anche dall’istituto di credito eventualmente delegato dal debitore per il pagamento, perché l’istituto è estraneo al rapporto sostanziale fatto valere ed al titolo azionato, essendo invece vincolato (da un rapporto di mandato) esclusivamente al debitore [C. I 17.12.2003, n. 19313, Fall 2004, 1356; C. App. Bari 24.4.2020, n. 573, DeJure]. L’art. 44, c. 1, l. fall., nel prevedere l’inefficacia, rispetto ai creditori, dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, costituisce attuazione dei principi della par condicio creditorum e della conservazione della massa attiva fallimentare spossessata in seguito alla dichiarazione di fallimento, per effetto dei quali le ragioni di tutti i creditori vengono soddisfatte paritariamente attraverso l’amministrazione, da parte del curatore, del patrimonio del fallito, senza alcuna interferenza da parte di quest’ultimo che vanificherebbe le finalità stesse della procedura di salvaguardia della concorsualità; ne consegue che, nell’alveo dei pagamenti inefficaci, rientra ogni atto estintivo di un debito riferibile al soggetto fallito e comunque idoneo ad incidere sulla consistenza patrimoniale del patrimonio spossessato, ivi compresi i pagamenti relativi a debiti tributari effettuati dopo la dichiarazione di fallimento, pur quando conseguenti a riscossione coattiva, constando l’obbligo dell’erario di restituire la somma incamerata e di insinuare al passivo il corrispondente credito [C. s.t. 16.6.2021, n. 16958, GCM 2021]. L’art. 44, c. 1, l. fall., prevede che i pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori. In sostanza, la sentenza di fallimento priva il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti al momento dell’apertura del concorso, con la dichiarata finalità di preservare l’integrità del patrimonio ai fini della successiva soddisfazione dei creditori. Va tuttavia precisato che l’inefficacia di cui all’art. 44 l. fall. è di tipo oggettivo ed opera automaticamente, andando a colpire gli atti compiuti e i pagamenti eseguiti o ricevuti dal fallito a prescindere dall’elemento soggettivo dell’altro contraente [T. Busto Arsizio 24.2.2021, n. 279, DeJure 2021].

    2 Le norme della legge fallimentare sono applicabili anche ai conti correnti postali, in virtù della espressa previsione recata in tal senso dall’art. 24 del codice postale (d.P.R. n. 156/1973), non derogata dall’art. 82 di detto d.P.R. n. 156/1973, con la conseguenza che devono ritenersi inefficaci “ex” art. 44 l. fall. (r.d. 16.3.1942, n. 267), gli addebiti effettuati su detto conto dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, senza che sia necessaria la sua notificazione alla Poste Italiane S.p.A., dato che la disciplina prevista dall’art. 17, r.d. 16.3.1942, n. 267, fonda la sussistenza di una presunzione generale di conoscenza della pronuncia che dichiara aperta la procedura concorsuale [C. I 5.3.2019, n. 6375; C. I 29.3.2005, n. 6624, GC 2005, 1, 1472].

    3 Nei casi di versamento mediante bonifico o bancogiro al fine di verificare l’anteriorità o la posteriorità dell’operazione bancaria rispetto alla dichiarazione di fallimento del beneficiario stesso, è rilevante la cosiddetta “data contabile” e cioè quella in cui è avvenuta l’annotazione dell’accredito sul conto. L’accreditamento successivo alla dichiarazione di fallimento deve ritenersi inefficace nei confronti dei creditori in applicazione dell’art. 44 l. fall., con la conseguente impossibilità per la banca di operare alcun conguaglio con sue eventuali precedenti ragioni. Né può invocarsi da parte della banca la compensazione, in quanto, ai fini dell’applicabilità dell’art. 56 l. fall., dovendo necessariamente risalire i fatti costitutivi dei reciproci crediti alla fase precedente all’apertura del fallimento, ogni evento successivo è improduttivo di effetti rispetto alla massa per la tutela della “par condicio”. D’altra parte, a seguito del fallimento, risultando ormai sciolto il conto corrente in virtù dell’art. 78 l. fall., l’impossibilità di eseguire l’obbligo di accreditamento determina la mancata coesistenza dei due debiti e preclude, per ciò solo, il ricorso all’art. 56 l. fall. [C. I 2.11.2017, n. 26065]. Rispetto al momento perfezionativo di un pagamento a mezzo bonifico o giroconto, la data del pagamento è quella in cui si ha l’accreditamento della somma sul conto corrente dell’accipiens [T. Roma 7.5.2020, n. 6959, DeJure 2020]. L’operazione di bonifico effettuata da un terzo sul conto corrente del fallito, pur potendosi configurandosi come delegazione di pagamento, perde però la propria autonomia inserendosi nel rapporto di conto corrente in essere con il correntista fallito; per tale ragione è un atto sia assoggettabile a revocatoria, sia assoggettabile alla richiesta di inefficacia ex art. 44 l. fall. se avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento, azioni entrambe da svolgersi nei confronti della Banca [C. I 8.2.2018, n. 3086, RDottComm 2018].

    4 Il pagamento che il terzo “assegnato” abbia eseguito dopo la dichiarazione di fallimento (e che vale ad estinguere il persistente debito del fallito) incontra la sanzione d’inefficacia prevista dall’art. 44 l. fall. [C. I 14.2.2000, n. 1611, Fall 2001, 169; T. Reggio Calabria 1.3.2017, n. 323, DeJure].

    5 A seguito del provvedimento del giudice dell’esecuzione, con il quale viene disposta l’assegnazione di una somma di denaro al creditore procedente, la proprietà di detta somma rimane al debitore fino a quando non avvenga in concreto il passaggio nella sfera patrimoniale del creditore. Pertanto, qualora il debitore venga dichiarato fallito prima che sia avvenuto il materiale pagamento della somma assegnata, rimane precluso al creditore pretenderne la consegna e soddisfare così il proprio credito al di fuori della procedura fallimentare, mentre un eventuale pagamento intervenuto successivamente alla declaratoria di fallimento sarebbe inefficace, ai sensi dell’art. 44 l. fall., nei confronti del fallimento [C. III 6.4.2005, n. 7093; T. Napoli 2.11.2016, n. 11955, DeJure].

    6 Qualora il fallito, dopo la dichiarazione di fallimento, eserciti una nuova attività d’impresa e si avvalga per le esigenze finanziarie della stessa di un conto corrente bancario, i relativi atti non sono soggetti alla sanzione dell’inefficacia di cui all’art. 44 l. fall., ma a quella di cui al comma 2 del precedente art. 42 [C. I 11.5.2018, n. 11541; in senso conforme C. s.u. 10.12.1993, n. 12159, Fall 1994, 393].

    7 In caso di ancora non intervenuta accettazione della tratta da parte del trattario, il fallimento del traente, determina l’inoperatività della delegazione di pagamento, insita nella emissione della tratta. Ne consegue il ripristino del diritto del delegante di ricevere direttamente dal trattario il pagamento dovutogli, e, quindi, la configurabilità, con applicazione della relativa disciplina, dell’indebito oggettivo - cui è riconducibile l’indebito soggettivo “ex latere accipientis” - nel caso di pagamento effettuato dal trattario non accettante al presentatore del titolo emesso dal fallito [C. I 29.9.1998, n. 9705, Fall 1999, 610].

    8 Le somme versate dalla compagnia assicuratrice all’assicurato fallito a titolo di riscatto della polizza vita sono sottratte all’azione di inefficacia di cui all’art. 44 l. fall. in virtù del combinato disposto degli artt. 1923 c.c. e 46, c. 1, n. 5, l. fall., riguardando l’esonero dalla disciplina del fallimento tutte le possibili finalità dell’assicurazione sulla vita e, dunque, non solo la funzione previdenziale ma anche quella di risparmio [C. I 14.6.2016, n. 12261, GCM 2016]. Il contratto di factoring, ove postuli una cessione dei crediti a titolo oneroso in favore del factor, attribuisce a quest’ultimo la titolarità dei crediti medesimi e, quindi, la legittimazione alla loro riscossione in nome e per conto proprio, e non in qualità di semplice mandatario del cedente, sicché il pagamento eseguito dal debitore ceduto si configura quale adempimento di un debito non del cedente verso il factor ma proprio del debitore ceduto verso quest’ultimo, per cui, seppur eseguito dopo il fallimento del cedente, non comporta alcuna sottrazione di risorse alla massa e non è sanzionato con l’inefficacia prevista dall’art. 44 l. fall. [C. I 2.10.2015, n. 19716, GCM 2015]. In tema di inefficacia dei pagamenti dei debiti del fallito intervenuti dopo la dichiarazione di fallimento, l’obbligo restitutorio in favore del fallimento non riguarda il terzo debitore, bensì il creditore del fallimento, assegnatario del “debitor debitoris”, pertanto il curatore del fallimento non può esigere dal terzo il pagamento del suo debito, al quale non corrisponde più alcun credito del fallito [C. VI 17.12.2015, n. 25421, Ilfallimentarista.it 2016].

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