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Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

139. Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori.

[1] I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 138. Il giudice delegato provvede alla nomina dei soggetti designati, verificato il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 138, commi 1 e 2.

[2] Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.

[3] Il giudice delegato, su istanza del comitato dei creditori, acquisito il parere del curatore, può stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. La composizione del comitato dei creditori - II. La nomina del presidente del comitato dei creditori e il suo funzionamento.

I. La composizione del comitato dei creditori

I.La composizione del comitato dei creditori

1 Il comitato dei creditori è costituito in forma di organo collegiale che assume la funzione rappresentativa degli interessi generali dei creditori, attraverso l’esercizio di una serie di prerogative che incidono fortemente sulla gestione della procedura di liquidazione giudiziale e che possono presentarsi sotto forma di compiti di vigilanza (cfr. art. 140 CCII), di partecipazione attiva alla gestione realizzabile attraverso pareri vincolanti (cfr. ad esempio artt. 211, c. 3; art. 212, c. 1), approvazioni (art. 213, c. 1, CCII) o ancora autorizzazioni (cfr. artt. 132, 213, c. 2, CCII) e altre attività di controllo (cfr. art. 217 CCII). Cfr. [F433] [F434].

2 Il comitato dei creditori è nominato con decreto del giudice delegato (art. 138 CCII) che dispone anche del potere di sostituzione, in concorrenza con quello che può esercitare la maggioranza dei creditori. La nomina va fatta entro trenta giorni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo, o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l’incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti. Cfr. [F435] [F436] [F437].

3 La nomina si perfeziona soltanto per effetto dell’accettazione da parte del creditore designato. Il comitato dei creditori è un organo collegiale composto da tre o cinque componenti (più frequentemente tre) nominati dal giudice delegato. In merito alla composizione del comitato dei creditori, il giudice delegato deve tener conto di una pluralità di indicatori, posto che l’organo dovrebbe essere formato in modo da rappresentare, in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti e «avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi». Ciò significa che se non si prevede il soddisfacimento neppure parziale dei chirografari, nessun creditore chirografario dovrà far parte del comitato.

4 I creditori possono influire sulla nomina proponendo nuove designazioni dei componenti del comitato dei creditori (da motivare adeguatamente) con la stessa procedura prevista per la sostituzione del curatore ai sensi dell’art. 139 CCII. In tal caso il tribunale è vincolato a dar corso alla nomina dei soggetti designati dalla maggioranza dei creditori, a condizione che tali designazioni rispettino i requisiti previsti dall’art. 138 CCII e tale nomina non può essere neutralizzata, nel prosieguo della procedura, dal giudice delegato.

5 L’attribuzione di un compenso ai componenti del comitato dei creditori, previo parere del curatore, è deliberata dal giudice delegato. Il creditore designato componente del comitato può delegare l’attività ad un professionista di sua fiducia e ciò per “professionalizzare” il comitato dei creditori. Cfr. [F438] [F439].

II. La nomina del presidente del comitato dei creditori e il suo funzionamento

II.La nomina del presidente del comitato dei creditori e il suo funzionamento

1 Il comitato dei creditori in occasione della prima convocazione (effettuata dal curatore) procede alla nomina del presidente dell’organo. Di poi le deliberazioni sono assunte a maggioranza (dei votanti) attraverso riunioni collegiali o consultazioni per via telematica, considerando le eventuali astensioni di chi si trovi in conflitto d’interessi. Le deliberazioni devono essere assunte entro quindici giorni da quando vi è stata la richiesta ed il fatto che uno o più componenti del comitato dei creditori, pure interpellati, sistematicamente omettano senza motivo di rendere il loro parere ne giustifica la loro sostituzione.

2 Il comitato dei creditori è anche un organo consultivo permanente, sia del tribunale che del giudice delegato, in quanto in qualsiasi momento e per qualsiasi atto - e quindi non solo per quelli specificatamente previsti - può essere convocato ovvero può esserne richiesto il parere. Pareri e autorizzazioni sono il fulcro delle attività che sono richieste al comitato dei creditori.

B) Frmule

B)Frmule
F433
ISTANZA PER LA NOMINA DEL COMITATO DEI CREDITORI

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione ………

***

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

G.D.: dr……….

Curatore: ………

Sent. n.: ………

***

ISTANZA PER LA NOMINA DEL COMITATO DEI CREDITORI

Ill.mo Signor Giudice Delegato,

il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,

ESPONE

quanto segue:

- la liquidazione giudiziale in oggetto è stata dichiarata in data ……… sicché occorre provvedere alla nomina del comitato dei creditori;

- si evidenzia a questo riguardo che, tra i creditori che hanno ad oggi depositato domanda per l’ammissione al passivo della liquidazione giudiziale (il cui elenco completo si allega con l’indicazione degli importi richiesti) i più significativi per tipologia ed ammontare del credito sono i seguenti:

a) [dipendente] Sig……….

b) [banca] ………

c) [Fornitore] ………

I creditori di cui sopra rappresentano in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti in quanto ………, tenuto conto anche delle possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi

FA ISTANZA

perché la S.V. voglia nominare il comitato dei creditori nelle persone di ………

………

………

ovvero degli altri soggetti che la S.V. riterrà di indicare.

Con osservanza

Luogo, data ………

Il curatore ………

F434
VERBALE DEL COMITATO DEI CREDITORI RELATIVO ALLA NOMINA DEL PRESIDENTE

In data ………, alle ore ……… sono presenti in ……… alla Via ……… - presso lo studio del curatore [o in videoconferenza] e su convocazione dello stesso - i componenti del comitato dei creditori della liquidazione giudiziale ……… nella persona dei sigg.:

1) Avv………. residente in ……… alla Via ……… tel………. mail ………

2) Sig………., residente in ……… alla Via ……… tel………. mail ………

3) Sig………., residente in ……… alla Via ……… tel………. mail ………

Oggetto della riunione è la nomina del Presidente del comitato dei creditori.

A questo punto i partecipanti all’unanimità nominano presidente del comitato il Sig……….

I componenti suggeriscono al Presidente di privilegiare la forma della riunione collegiale per l’espressione del voto.

Il comitato, all’unanimità stabilisce che le convocazioni avverranno a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi:

………

………

………

Alle ore ……… la seduta viene sciolta.

Il Presidente ………

Il Segretario ………

F435
ISTANZA PER LA SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE IL COMITATO DEI CREDITORI

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione ………

***

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

G.D.: dr……….

Curatore: ………

Sent. n.: ………

***

ISTANZA PER SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE IL COMITATO DEI CREDITORI

Ill.mo Signor Giudice Delegato,

il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,

ESPONE

quanto segue:

- con decreto del [………] è stato istituito il comitato dei creditori;

- il sig………. designato con provvedimento della S.V. a comporre il comitato dei creditori della liquidazione giudiziale, ha comunicato di dimettersi da tale carica in quanto ……… [ovvero: deve essere sostituito in quanto sistematicamente ed immotivatamente omette di dare il suo parere sugli atti che lo necessitano/si è venuto a trovare in una situazione di incompatibilità in quanto ………].

Tutto ciò premesso ed esposto il sottoscritto curatore

FA ISTANZA

perché la S.V. voglia nominare un altro creditore in sostituzione di quello indicato in premessa.

Con osservanza

Luogo, data ………

Il curatore ………

F436
DECRETO DEL G.D. DINOMINA DEL COMITATO DEI CREDITORI

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione ………

***

IL GIUDICE DELEGATO

Vista l’istanza del curatore;

sentiti i creditori che con la domanda di ammissione al passivo hanno dato la loro disponibilità ad assumere l’incarico di componenti del comitato dei creditori;

individuati tra questi coloro che sono in grado di rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti;

ritenuto che tali creditori - in considerazione del grado di privilegio che assiste i crediti per i quali questi hanno proposto domanda di insinuazione al passivo - abbiano concrete prospettive di trovare, sebbene in misura parziale, soddisfazione attraverso la distribuzione dell’attivo che la procedura verosimilmente dovrebbe realizzare;

visto l’art. 138 CCII;

NOMINA

quali componenti del comitato dei creditori:

1) ……… Componente

2) ……… Componente

3) ……… Componente

Dispone che il curatore comunichi la nomina ai singoli componenti designati ponendo un termine di 5 giorni per l’accettazione. In caso di mancata accettazione di uno o più componenti designati, voglia il curatore informare il Giudice Delegato, proponendo, nel contempo, nuovi nominativi di creditori che abbiano dato la loro disponibilità a rivestire la carica di componenti del c.d.c.

Luogo, data ………

Il Giudice delegato ………

F437
DECRETO DEL G.D. DI NOMINA DI UN SOSTITUTO NEL COMITATO DEI CREDITORI

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione ………

***

IL GIUDICE DELEGATO

Letta l’istanza presentata dal curatore della liquidazione giudiziale ……… [dal sig………. nella qualità di componente del c.d.c.] con la quale viene chiesta la sostituzione del creditore sig………. quale componente del comitato dei creditori, attesa la sua rinuncia all’incarico [considerato che il creditore si trova in posizione di conflitto di interessi/che il creditore è stato soddisfatto]

tenuto conto che non è stata prevista la nomina di supplenti;

considerato che la rinuncia all’incarico [la situazione di conflitto di interesse/l’avvenuta soddisfazione del suo credito] costituisce giustificato motivo per provvedere alla sostituzione del creditore sig……….;

tenuto conto dei creditori che con la domanda di insinuazione al passivo hanno prestato la propria disponibilità ad assumere l’incarico;

vista la composizione del passivo,

visto l’art. 138 CCII;

NOMINA

in sostituzione di ……… quale ……… [Componente] del comitato dei creditori il sig……….

Luogo, data ………

Il Giudice delegato ………

F438
LETTERA DEL CURATORE DI CONVOCAZIONE DEL COMITATO DEI CREDITORI

Avviso a mezzo PEC

Egr……….

Con la presente Le comunico che il G.D. alla procedura dott………. - anche in considerazione della disponibilità da Lei precedentemente manifestata - ha nominato la S.V., con provvedimento del ………, quale componente del comitato dei creditori della liquidazione giudiziale ………

Nel prendere atto di tale nomina La convoco ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 138, comma 3, CCII, presso il mio studio [altro] sito in ………, per il giorno [………] alle ore ………

La riunione avrà ad oggetto la nomina del presidente dell’organo in questione.

Distinti saluti

Luogo, data ………

Il curatore ………

F439
VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO DEI CREDITORI

In data ………, alle ore ……… sono presenti presso [il domicilio del presidente del comitato/lo studio del curatore/ altro] a seguito della convocazione del presidente inviata in data ………, tutti i componenti del comitato dei creditori della liquidazione giudiziale ……… nominati con decreto del ………:

1) il Presidente sig……….;

2) il sig………. (componente);

3) il sig………. (componente);

per deliberare sul seguente ordine del giorno ………

Dopo ampia discussione tra gli intervenuti, i presenti, all’unanimità [a maggioranza], autorizzano il curatore a stipulare la transazione [abbandonare il giudizio pendente/rinunciare alla riscossione del credito vantato verso ………/non acquisire all’atto della procedura il bene ………] con la società ………

Tanto per le ragioni di seguito indicate ………

I presenti invitano il Presidente a comunicare la presente autorizzazione al curatore.

Alle ore ……… la seduta viene sciolta.

Il Presidente ………

Il Segretario ………

F440
DELEGA DEL CREDITORE AL PROFESSIONISTA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione ………

***

SEGNALAZIONE DELLA DELEGA AL PROFESSIONISTA PER PARTECIPARE AL COMITATO DEI CREDITORI

Ill.mo Signor Giudice Delegato,

il sottoscritto ………, creditore della liquidazione giudiziale in epigrafe,

ESPONE

quanto segue:

- con decreto del [………] è stato istituito il comitato dei creditori;

- l’esponente è stato designato con provvedimento della S.V. a comporre il comitato dei creditori della liquidazione giudiziale;

- per la particolare complessità della procedura, ritenuta l’opportunità che le funzioni siano assunte da un professionista munito dei requisiti di cui all’art. 357 CCII

COMUNICA

alla S.V. di voler delegare l’espletamento delle funzioni di componente del comitato dei creditori a ………

Con osservanza

Luogo, data ………

Firma ………

C) Giurisprudenza:

C)Giurisprudenza:

I. Le funzioni nello specifico.

I. Le funzioni nello specifico

I.Le funzioni nello specifico

1 La consultazione del comitato dei creditori costituisce un momento tipico dell’iter tendente alla formazione del decreto del giudice delegato, e la sua mancanza o tardività trova i suoi necessari ed esclusivi sistemi di controllo nei reclami previsti dalla legge fallimentare, il cui mancato esperimento rende non impugnabile l’atto che si sia irregolarmente formato [C. I 3.1.1998, n. 16, FI 1998, I, 2956; C. App. Venezia 18.11.2016, n. 2626, DeJure].

2 Il vizio del provvedimento di autorizzazione di una transazione, adottato dal tribunale fallimentare senza il preventivo parere del comitato dei creditori, determina l’annullabilità, e non la nullità, del negozio, la quale può essere fatta valere esclusivamente dal curatore e non dai singoli creditori del fallito [C. s.t. 26.6.2015, n. 13242; C. I 17.7.1980, n. 4647, FI 1981, 1, 789]. In tema di concordato fallimentare, proposto nella vigenza del d.lgs. n. 5/2006 e prima del d.lgs. n. 169/2007, in una procedura di fallimento disciplinata, ad ogni altro effetto, dal testo originario del r.d. n. 267/1942, perché aperta anteriormente all’entrata in vigore del cit. d.lgs. n. 5 ed ai sensi dell’art. 150 dello stesso, il parere che il comitato dei creditori è chiamato a rendere, su richiesta del giudice delegato ed avendo riguardo ai presumibili risultati della liquidazione, non è regolato più specificamente ai sensi dell’art. 125 l. fall. e dunque le sue modalità di espressione fanno rinvio implicito all’art. 41 l. fall. il quale, anche dopo i menzionati interventi di riforma, non esige che tale organo sia convocato per emettere una delibera collegiale, mentre una succinta motivazione è stata richiesta solo con il d.lgs. n. 5/2006; ne consegue che il parere può risultare anche da separate dichiarazioni dei suoi singoli componenti ed eventualmente, allorché si tratti di organo già costituito prima di tale modifica normativa, può manifestarsi anche col silenzio-assenso, nel caso in cui la richiesta sia stata formulata con l’avvertenza che la mancata manifestazione del parere entro un termine stabilito sarà considerata come parere favorevole. Al relativo funzionamento si applica, infatti, ai sensi dell’art. 150 cit., la disciplina dell’art. 41 l. fall. nel testo anteriore, apparendo irragionevole che il comitato sia tenuto ad esprimersi, nella medesima procedura, con regole diverse, tanto più che, in ogni caso, l’intervenuta approvazione del concordato da parte dei creditori - cui soltanto spetta ogni valutazione di convenienza - determina la sanatoria di ogni irregolarità del predetto parere, unico vizio in cui incorrerebbe se anche privo di motivazione [C. I 26.11.2010, n. 24026, Fall 2011, 967; T. Teramo 10.5.2013, n. 400, DeJure]. Poiché il comitato dei creditori, sotto il potere direttivo del presidente, si autodisciplina in ordine alle modalità di voto, è legittima la fissazione di un termine più breve di quello di quindici giorni previsto dall’art. 41 l. fall. [T. Roma 20.3.2008, Fall 2009, 110]. Nel comitato dei creditori il quorum deliberativo deve essere computato solo sui votanti effettivi e non sugli aventi diritto al voto e qualora in sede di votazione del comitato dei creditori si verifichi la parità dei voti, si deve considerare come non espresso il voto, con conseguente sostituzione del giudice delegato nella decisione [T. Roma 20.3.2008, cit.].

3 Posto che la violazione, da parte di uno dei componenti del comitato dei creditori, della situazione di conflitto in cui versi rileva soltanto qualora la deliberazione assunta possa arrecare danno, non incide sulla regolarità del procedimento di omologazione il parere, illo tempore obbligatorio, ma non vincolante, qualora, da un lato, non sia stato evidenziato il profilo di danno derivante dal parere espresso in situazione di ritenuto conflitto di interessi di uno dei componenti del comitato e, dall’altro, non sia stata formulata richiesta di sostituzione di tale componente, né sia stato reclamato, ex art. 36 l. fall., il parere reso [T. Monza 10.12.2015, DeJure].

Fine capitolo
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