[1] Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se la liquidazione giudiziale si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
[2] La liquidazione del compenso è fatta dopo l’approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l’esecuzione del concordato. Al curatore è dovuta anche un’integrazione del compenso per l’attività svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all’articolo 233, comma 2. È in facoltà del tribunale accordare al curatore acconti sul compenso. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni liquidazione di acconto deve essere preceduta dalla esecuzione di un progetto di ripartizione parziale.
[3] Se nell’incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.
[4] Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale.
[5] Quando sono nominati esperti ai sensi dell’articolo 49, comma 3, lettera b), alla liquidazione del compenso si applica il comma 3.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Il compenso del curatore
I.Il compenso del curatore1 La liquidazione compete al tribunale che provvede con decreto motivato non soggetto a reclamo alla corte d’appello ma ricorribile per cassazione nel termine di sessanta giorni, in quanto ritenuto provvedimento connotato dalla decisorietà e definitività. Il compenso è liquidato al momento della chiusura della liquidazione giudiziale, e cioè dopo che sia stato approvato il rendiconto, ovvero una volta eseguito il concordato di liquidazione. Cfr. [F427] [F428] [F429].
2 La misura del compenso, ovvero la redazione di griglie numeriche, viene stabilita con decreto ministeriale facendosi riferimento a percentuali minime e massime sull’attivo realizzato e sul passivo verificato ed ammesso, tenendo conto dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, dell’importanza della liquidazione giudiziale e della sollecitudine con cui sono state condotte le operazioni, e quindi con criteri guida che il tribunale deve seguire e che comportano anche un giudizio di merito sulla attività svolta dal curatore. Tali criteri dovrebbero essere utilizzati dal tribunale per modulare il compenso fra il minimo e il massimo. Cfr. [F430] [F431] [F432].
3 Nel corso della procedura il curatore può chiedere che gli vengano attribuiti acconti in funzione dell’attività svolta e riconosciuti fondi a copertura delle spese sostenute che è nella facoltà del tribunale accordare nel caso sussistano giustificati motivi. Al curatore spetta il compenso anche nel caso di revoca della liquidazione giudiziale e pure laddove la procedura non abbia realizzato alcun attivo.
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
G.D.: dr……….
Curatore: ………
Sent. n.: ………
***
ISTANZA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE [O PER L’ATTRIBUZIONE DI UN FONDO SPESE]
Ill.mo Tribunale,
il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,
ESPONE
quanto segue:
- nell’adempimento dell’incarico il sottoscritto ha sostenuto fino a questo momento spese ed anticipazioni dettagliate nel prospetto che si allega;
- sussistono i fondi sufficienti al rimborso;
Tutto ciò premesso ed esposto il sottoscritto curatore
FA ISTANZA
a codesto Ill.mo Tribunale perché gli venga riconosciuto il rimborso delle spese fin qui sostenute [ovvero attribuito un fondo a copertura di queste] fatta salva la liquidazione che verrà effettuata alla chiusura della liquidazione giudiziale.
Chiede altresì che venga autorizzato il prelievo delle somme occorrenti dal conto della procedura.
Con osservanza
Luogo, data ………
Il curatore ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
G.D.: dr……….
Curatore: ………
Sent. n.: ………
***
ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DI ACCONTO SUL COMPENSO
Ill.mo Tribunale
il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,
ESPONE
quanto segue:
– la procedura di Liquidazione giudiziale si è aperta con sentenza in data [………];
– come risulta dalle relazioni periodiche, la procedura è particolarmente complessa e non può essere chiusa a breve in quanto ………
………
………
– ad oggi l’attivo realizzato ammonta a euro ……… e più in dettaglio:
- recupero crediti euro ………
- vendite di beni mobili euro ………
- vendite immobiliari euro ………
- azioni revocatorie euro ………
- transazioni euro ………
- ……… euro ………
– il passivo verificato ed ammesso ammonta ad euro ……… (di cui al privilegio euro ………, ed al chirografo euro ………);
– sino ad ora non sono stati liquidati acconti [ovvero sono stati liquidati acconti] per euro ………
Tutto ciò premesso ed esposto, in considerazione della attività svolta, il sottoscritto curatore
FA ISTANZA
all’Ill.mo Tribunale perché gli venga attribuito un acconto sul compenso maturato; chiede altresì che venga autorizzato il prelievo delle somme occorrenti, maggiorate per contributo cassa di previdenza ed IVA, dal conto della procedura.
Con osservanza
Luogo, data ………
Il curatore ………
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Vista l’istanza con la quale il curatore chiede la liquidazione di un acconto sul compenso finale;
rilevato che la procedura è aperta da ……… anni [mesi];
considerato che l’attivo realizzato sino ad ora ammonta a euro ………, e che il passivo accertato è di euro ………;
considerato che non sono stati liquidati precedenti acconti [ovvero, che sono stati già liquidati acconti] per euro ………;
P.Q.M.
visto l’art. 137 CCII e il d.m. n. 30/2012, liquida al curatore ……… la somma di euro ………, a titolo di acconto sul compenso finale oltre a IVA e contributo previdenziale.
Luogo, data ………
Il Presidente ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
G.D.: dr……….
Curatore: ………
Sent. n.: ………
***
ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO FINALE
Ill.mo Tribunale,
il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,
ESPONE
quanto segue:
– in data [………] è stato approvato il conto della gestione;
– la procedura si è aperta con sentenza del [………];
– le risultanze finali della procedura sono le seguenti:
- attivo realizzato euro ………
- uscite euro ………
- saldo disponibile euro ………
- passivo insinuato ed ammesso:
- privilegio euro ………
- chirografo euro ………
- totale euro ………
– le spese e le anticipazioni sostenute dal sottoscritto ammontano a complessivi euro ……… e risultano dal prospetto dettagliato che si allega;
– [segnalare per procedure di particolare complessità, difficoltà, rilevanza, gli elementi che possano essere utili al Tribunale per la determinazione del compenso].
Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto curatore
FA ISTANZA
all’Ill.mo Tribunale perché voglia procedere alla liquidazione del compenso spettante al curatore, con la maggiorazione del contributo per cassa di previdenza ed IVA, nonché delle spese sostenute come da dettaglio allegato e di quelle generali nella misura del 5%. Fa presente che nel corso della procedura non gli sono stati attribuiti acconti né fondi spese [ovvero: gli sono stati attribuiti acconti per euro ……… e fondi spese per euro ………].
Con osservanza
Luogo, data ………
Il curatore ………
Allegati
- ………
- ………
- ………
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
letta l’istanza del curatore della liquidazione giudiziale ……… con la quale si chiede la liquidazione del compenso finale;
esaminati gli atti, tenuto conto dell’ammontare delle attività realizzate in euro ……… e dell’importo del passivo accertato in euro ………;
considerata l’opera prestata dal curatore e l’importanza della liquidazione giudiziale, avuto riguardo ai risultati ottenuti,
considerata la durata della procedura e la sua sollecita definizione
P.Q.M.
Visto l’art. 137 CCII e il d.m. n. 30/2012,
liquida in euro ……… il compenso dovuto al curatore ………, in euro ……… le spese sostenute e documentate ed in euro ……… quelle forfettariamente determinate, oltre contributo previdenziale ed IVA sugli importi imponibili.
Il prelievo, dedotti gli acconti, sarà effettuato all’atto della presentazione dell’istanza di chiusura della procedura.
Luogo, data ………
Il Presidente ………
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
letta l’istanza del curatore della liquidazione giudiziale ……… con la quale si chiede la liquidazione del compenso finale proprio e del curatore che lo ha preceduto;
vista la nota presentata dal curatore ……… dimissionario;
rilevato che nel periodo della gestione del curatore ……… sono state realizzate attività per complessivi euro ……… e sono state accertate passività per euro ………;
rilevato che nel periodo della gestione del curatore ……… sono state realizzate attività per complessivi euro ……… e sono state accertate passività per euro ………
considerata l’opera prestata dai curatori nell’ambito dei rispettivi periodi di competenza, l’importanza della liquidazione giudiziale, e i risultati ottenuti,
considerata la durata della procedura e la sua sollecita definizione;
ritenuta la necessità di suddividere il compenso fra i due curatori in modo che la somma dei loro compensi non possa superare quella che spetterebbe ad un curatore;
P.Q.M.
Visto l’art. 137 CCII e il d.m. n. 30/2012,
liquida in euro ……… il compenso dovuto al curatore ………, in euro ……… le spese sostenute e documentate ed in euro ……… quelle forfettariamente determinate, oltre contributo previdenziale ed IVA sugli importi imponibili;
liquida in euro ……… il compenso dovuto al curatore ………, in euro ……… le spese sostenute e documentate ed in euro ……… quelle forfettariamente determinate, oltre contributo previdenziale ed IVA sugli importi imponibili.
Il prelievo, dedotti gli acconti, sarà effettuato all’atto della presentazione dell’istanza di chiusura della procedura.
Luogo, data ………
Il Presidente ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. Il decreto di liquidazione delle spese - II. (Segue) A) la misura del compenso - III. Le impugnazioni della decisione - IV. Il compenso del curatore e le “vicende anomale” - V. L’ipotesi degli acconti.
I. Il decreto di liquidazione delle spese
I.Il decreto di liquidazione delle spese1 Il decreto di liquidazione del compenso al curatore deve essere specificamente motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali adottate dal giudice di merito così come demandategli dall’art. 39 l. fall. e dalle norme regolamentari ivi richiamate (d.m. n. 570/1992), con conseguente nullità del decreto predetto (qualora lo stesso risulti del tutto privo di motivazione ovvero corredato di parte motiva soltanto apparente), denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. Peraltro, la motivazione può essere anche implicita, ossia integrata dal contenuto dell’istanza e dai relativi allegati, come nel caso in cui il decreto si limiti a correggerne l’erroneo riferimento alla non prevista percentuale di calcolo del compenso sullo scaglione superiore al miliardo [C. I 17.2.2020, n. 3871; in senso conforme C. VI 7.12.2018, n. 31776; C. I 6.6.2002, n. 8198, Fall 2003, 66]. È affetto da carenza assoluta di motivazione, denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., il decreto con cui il tribunale fallimentare liquidi il compenso a due curatori succedutisi nel corso della procedura, calcolandolo sul complessivo ammontare dell’attivo realizzato, senza precisare l’ammontare dell’attivo realizzato da ciascuno di essi, e senza determinare, all’interno dei valori così identificati, l’esatta percentuale applicata tra il minimo e il massimo astrattamente previsti, sulla base dei criteri di cui agli artt. 1 e 2, d.m. 28.7.1992, n. 570 [C. I 25.10.2018, n. 27123]. Il compenso per l’opera prestata dal curatore fallimentare non può essere liquidato dal giudice prima dell’approvazione del rendiconto della gestione presentato dallo stesso, in quanto solo attraverso tale operazione è possibile valutare adeguatamente l’importanza e l’efficacia dell’attività da lui svolta. Pertanto, il provvedimento con il quale il tribunale rigetti la richiesta di liquidazione di tale compenso, avanzata prima della presentazione del rendiconto, ha natura interlocutoria, rinviando solamente detta liquidazione, senza incidere sul diritto soggettivo del curatore, e, perciò, esso non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. [C. VI 31.5.2013, n. 13805; C. I 19.1.1999, n. 471, Fall 1999, 1261] .
II. (Segue) A) la misura del compenso
II.(Segue) A) la misura del compenso1 In caso di cessazione dell’attività del curatore - con conseguente sua sostituzione - nel concetto di “attivo realizzato” cui ragguagliare il compenso, deve ricomprendersi non soltanto il ricavato delle operazioni di liquidazione, ma anche la liquidità comunque acquisita dal curatore durante la sua gestione, nonché l’attività svolta dal curatore stesso per l’inventario dei beni, se ed in quanto significativa, con l’unico limite per cui il compenso complessivamente spettante a più curatori succedutisi non deve superare la percentuale massima fissata dal d.m. 28.7.1992, n. 570 [C. I 6.6.2018, n. 14631; C. I 10.7.1998, n. 6725, Fall 1999, 535]. Il compenso che spetta al termine della procedura al curatore fallimentare deve essere determinato sulla base dell’attivo realizzato e non di quello inventariato [C. I 22.9.2004, n. 18996, FI 2005, I, 2793]. In tema di ripartizione dell’attivo fallimentare, sul ricavato della vendita degli immobili gravati da garanzia reale vanno collocate in prededuzione non solo le spese riconducibili alla conservazione e alla liquidazione del bene ipotecato ma anche una quota parte del compenso del curatore, ottenuta ponendo a confronto l’attività svolta nell’interesse generale e quella esercitata nell’interesse del creditore garantito, ed infine una porzione delle spese generali della procedura, da determinarsi in misura corrispondente all’accertata utilità delle stesse per il creditore garantito, adottando, ove non sia possibile un’esatta valutazione dell’incidenza delle spese generali su quelle specifiche, il criterio di proporzionalità, la cui applicabilità è tuttavia subordinata alla certezza dell’utilità di tali spese per il creditore garantito [T. Milano 3.4.2017, DeJure; C. App. Venezia 18.5.2017, n. 1075, DeJure].
2 Il curatore fallimentare sostituito in corso di procedura vanta un diritto al compenso da ragguagliare, in misura percentuale all’attivo fallimentare, ex art. 1, c. 1, d.m. n. 570/1992, a quello complessivamente dovuto ai curatori per l’opera prestata nella procedura di cui si tratta. Ne consegue, per un verso, che, in caso di mancanza di attivo al momento della sostituzione del curatore, legittimamente la liquidazione in suo favore viene effettuata in percentuale sul solo passivo, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 1; per l’altro, che la misura della stessa può essere inferiore alle percentuali minime, in deroga all’art. 4, c. 1, del citato decreto, avuto riguardo alla incompletezza dell’opera prestata [C. I 9.11.2001, n. 13880, Fall 2002, 730; C. I 16.11.1998, n. 11529, GC 1999, I, 1024]. In tema di liquidazione del compenso al curatore cessato dalla carica prima della conclusione della procedura fallimentare, ai sensi dell’art. 39 l. fall. (nel testo anteriore al d.lgs. n. 5/2006 che, riformulando la disposizione, non si applica ex art. 150 alle procedure pendenti alla sua entrata in vigore), il provvedimento adottabile in quella fase dal tribunale può avere per oggetto solo acconti, ma non il compenso definitivo, poiché il contributo di ciascun curatore ai risultati della procedura può valutarsi solo con le operazioni di chiusura della stessa, allorché diviene possibile una disamina unitaria dei fatti rilevanti ai fini della liquidazione; ne consegue che anche il criterio di commisurazione del compenso all’attivo realizzato ed al passivo accertato, secondo il d.m. 28.7.1992, n. 570, non è decisivo per imputare a ciascun curatore rispettive quote individuate con esclusivo riferimento alla data di cessazione dalla carica, operando esso solo come criterio di valutazione e di limite e dovendo le posizioni dei predetti curatori essere esaminate come concorrenti ed in termini omogenei [C. VI 12.11.2021, n. 34012; in senso conforme C. I 14.5.2014, n. 10455; C. s.u. 19.12.2007, n. 26730, Fall 2008, 1181]. La previsione della complessiva determinazione del compenso al curatore e del successivo riparto tra i due curatori, succedutisi nella funzione, comporta, stante l’unitarietà della situazione sostanziale, la necessità della partecipazione al procedimento camerale di cui all’art. 39 l. fall. di ambedue i soggetti che hanno rivestito tale qualità, al fine di individuare la frazione spettante a ciascuno, nel rispetto del principio del contraddittorio [C. I 6.6.2018, n. 14631]. La valutazione del tribunale circa la diligenza e la sollecitudine con cui il curatore fallimentare abbia svolto la propria attività può incidere sulla misura del compenso da liquidarsi in suo favore dopo l’approvazione del conto della gestione, giustificandone la quantificazione tra l’importo minimo e massimo, ma non anche sulla spettanza stessa di qualsivoglia compenso per l’opera prestata, fermo restando che la sua effettiva erogazione può essere impedita dal definitivo accertamento di una responsabilità del curatore medesimo alla stregua dell’art. 38 l. fall. [C. VI 31.5.2013, n. 13805].
3 Poiché il compenso del curatore, in ipotesi di chiusura del fallimento per mancanza di passivo, e, quindi, senza realizzazione di attivo, non può essere quantificato secondo criteri percentuali, con riferimento, appunto, all’ammontare dell’attivo e del passivo, deve ritenersi, in detta ipotesi, che il decreto, con il quale il tribunale liquidi tale compenso nel rispetto dei prescritti minimi, assolva l’obbligo della motivazione anche mediante la sola indicazione della mancanza di passività [C. I 20.11.1992, n. 12398, Fall 1993, 701].
III. Le impugnazioni della decisione
III.Le impugnazioni della decisione1 Il decreto del Tribunale fallimentare che, con riguardo a fallimento revocato, provvedendo sull’istanza del curatore di liquidare il suo compenso ponendolo a carico del creditore che aveva richiesto il fallimento ovvero a carico del fallito, respinga l’istanza senza curare che sia instaurato il contraddittorio nei confronti dei soggetti contro cui la domanda è rivolta, va cassato con rinvio perché il Tribunale pronunci sulla domanda nel contraddittorio delle parti [C. I 10.6.2004, n. 10987, GIUS 2004, 3862]. Il provvedimento con il quale il tribunale fallimentare - sul presupposto che, in caso di avvicendamento di più curatori in corso di procedura, il compenso finale di quello che sia stato sostituito va liquidato soltanto a chiusura del fallimento, onde adeguare i compensi ai dati certi dell’attivo realizzato - revochi il decreto di liquidazione del compenso precedentemente emanato in favore del curatore poi sostituito non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., mancandone i (necessari) presupposti della decisorietà e della definitività [C. I 18.1.2019, n. 1394]. I decreti con cui il tribunale fallimentare concede o rifiuta acconti richiesti dal curatore sul compenso, in quanto sono espressione di un potere discrezionale ed intervengono in fase processuale anteriore a quella della presentazione ed approvazione del rendiconto, non assumono l’efficacia di cosa giudicata: non possono pregiudicare la futura decisione sul compenso dovuto dopo la presentazione del rendiconto, cui corrisponde un diritto soggettivo del curatore; e non possono formare oggetto di ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 Cost. [C. I 25.11.2015, n. 24044; C. VI 1.9.2014, n. 18494; C. I 25.9.1993, n. 9721, Fall 1994, 172].
IV. Il compenso del curatore e le “vicende anomale”
IV.Il compenso del curatore e le “vicende anomale”1 Nelle ipotesi di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, in assenza di estremi di responsabilità a carico del creditore istante per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa, il compenso dovuto al curatore - dato il carattere di ufficiosità della procedura fallimentare - deve essere posto a carico dell’Amministrazione dello Stato [C. App. Bologna 2.11.2021, DeJure; T. Milano 13.2.2018, DeJure].
2 È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 146, c. 3, d.P.R. 30.5.2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), nella parte in cui non include tra le spese anticipate dall’Erario, qualora tra i beni compresi nel fallimento non vi sia denaro sufficiente, «le spese ed onorari» al curatore [C. Cost. 28.4.2006, n. 174, CG 2006, 855].
3 Il decreto con il quale il tribunale fallimentare - adito ex art. 39 l. fall. - declini la propria competenza territoriale sull’istanza di liquidazione del compenso avanzata dal curatore, ha natura di sentenza, giacché, negando ingresso alla domanda, risulta idoneo ad incidere definitivamente sulla pretesa creditoria e, quindi, sul diritto soggettivo dell’istante; pertanto tale provvedimento è suscettibile di impugnazione col regolamento di competenza [C. I 25.2.2002, n. 2760; C. I 24.8.1998, n. 8383, Fall 1999, 544].
V. L’ipotesi degli acconti
V.L’ipotesi degli acconti1 In tema di compensi al curatore cessato dalla carica prima della conclusione della procedura fallimentare, ai sensi dell’art. 39 l. fall., nel testo anteriore al d.lgs. n. 5/2006, che non si applica alle procedure pendenti alla sua entrata in vigore, il provvedimento adottabile in quella fase dal tribunale può avere ad oggetto solo acconti, ma non il compenso definitivo, in quanto il contributo di ciascun curatore ai risultati della procedura può valutarsi solo con le operazioni di chiusura della stessa, allorché diviene possibile una disamina unitaria dei fatti rilevanti ai fini della liquidazione [C. VI 17.12.2021, n. 40555; C. VI 4.4.2016, n. 6430]. I decreti con cui il tribunale fallimentare concede o rifiuta gli acconti richiesti dal curatore sul compenso, sono espressione di un potere discrezionale ed intervengono in una fase processuale anteriore alla presentazione ed approvazione del conto, non assumendo, di conseguenza l’efficacia di cosa giudicata. Tali provvedimenti, pertanto, non possono pregiudicare la futura e definitiva decisione sul compenso dovuto (dopo la presentazione del rendiconto) cui corrisponde un diritto soggettivo del curatore, ragione per cui oltre a non essere ricorribili per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., non possono essere soggetti a revocazione ai sensi dell’art. 397 c.p.c., non essendo qualificabili come “sentenze” [C. I 25.11.2015, n. 24044].