[1] Il curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice delegato un’informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell’insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società.
[2] Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all’articolo 49, comma 3, lettera c), e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 198, comma 2, il curatore informa senza indugio il pubblico ministero. In tal caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi dell’articolo 49, comma 3, lettera f), può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all’articolo 49 e specificamente indicate nell’istanza di autorizzazione. (1)
[3] Il giudice delegato può autorizzare il curatore a richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in loro possesso.
[4] Il curatore, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenta al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell’insorgere della crisi e del manifestarsi dell’insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell’esercizio dell’impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. Il curatore allega alla relazione il bilancio dell’ultimo esercizio formato ai sensi dell’articolo 198, comma 2, nonché il rendiconto di gestione di cui all’articolo 2487-bis del codice civile, evidenziando le rettifiche apportate. (2)
[5] Se il debitore insolvente è una società o altro ente, la relazione espone i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società. Se la società o l’ente fa parte di un gruppo, il curatore deve altresì riferire sulla natura dei rapporti con le altre società o enti e allegare le informazioni raccolte sulle rispettive responsabilità, avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo.
[6] Quando non si fa luogo all’accertamento del passivo ai sensi dell’articolo 209 la relazione di cui ai commi 4 e 5 è depositata entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
[7] Le relazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 sono trasmesse in copia integrale entro cinque giorni dal deposito al pubblico ministero.
[8] Il giudice delegato dispone la secretazione delle parti relative alla responsabilità penale del debitore e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l’adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del debitore.
[9] Il curatore, inoltre, entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, presenta al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti allegati è trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti secretate, è trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.
(1) Comma così modificato dall’art. 19, comma 3, lett. a), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.
(2) Comma così modificato dall’art. 19, comma 3, lett. b), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. La relazione del curatore - II. I rapporti riepilogativi.
I. La relazione del curatore
I.La relazione del curatore1 Lo strumento informativo principale è costituito dalla relazione ex art. 130 CCII (e dai successivi rapporti riepilogativi), ma un ruolo assai importante è rappresentato, altresì, dal programma di liquidazione. Questi adempimenti formali, tuttavia, non esauriscono il dovere di informativa, in quanto nel corso della procedura il flusso di informazioni dal curatore al giudice delegato deve essere costante. Il curatore deve presentare entro trenta giorni dall’apertura della procedura una prima informativa cfr. [F399] e allo scopo di offrire una rappresentazione compiuta delle vicende dell’impresa può chiedere di acquisire ulteriori documenti cfr. [F400] che il giudice delegato deve autorizzare cfr. [F401].
2 L’obbligo del curatore, stabilito dall’art. 130, di presentare la relazione al giudice delegato in merito alle cause e circostanze del dissesto, alla diligenza e responsabilità del debitore nella gestione dell’impresa, nonché a quant’altro può essere utile alla procedura, costituisce momento fondamentale dell’intera procedura; in particolare, le indagini debbono riguardare, in caso di liquidazione giudiziale di una società appartenente ad un gruppo, i rapporti, le interconnessioni e le interferenze tra le società, con specifica attenzione alle responsabilità degli organi sociali. Cfr. [F402].
3 La relazione va depositata entro sessanta giorni dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo (o di centottanta giorni dalla apertura della procedura se non si fa luogo alla formazione del passivo), unitamente al bilancio di esercizio e al rendiconto formati dal curatore. Dopo il deposito e l’inserimento nel fascicolo della procedura, la relazione va trasmessa al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali, con esclusione di quelle parti di cui il giudice reputa opportuna la secretazione (per le parti relative alla responsabilità penale e alle azioni che la curatela intende intraprendere quando presuppongano l’adozione di misure cautelari; la riservatezza riguarda, poi, la persona del debitore). Cfr. [F403].
4 La relazione, in quanto formata da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, fa piena prova fino a querela di falso degli atti e dei fatti che il curatore attesta essere stati da lui compiuti o essere avvenuti in sua presenza, ma il contenuto delle dichiarazioni rese dai terzi rimane liberamente valutabile in ordine alla sua veridicità; per tutto il resto l’efficacia probatoria del contenuto della relazione redatta dal curatore va liberamente valutata. La relazione viene trasmessa in versione integrale al pubblico ministero, anche se con questo adempimento il curatore non assolve all’obbligo di denuncia al p.m. (v. artt. 331 e 332 c.p.p.), denuncia che va separatamente inoltrata soltanto se e quando il curatore reputa che siano stati compiuti reati.
II. I rapporti riepilogativi
II.I rapporti riepilogativi1 Oltre la relazione generale, il curatore è tenuto, periodicamente (ogni sei mesi), a redigere un rapporto riepilogativo dell’attività svolta con specifica indicazione di quanto è accaduto nelle more del procedimento; al rapporto è allegato il conto provvisorio della gestione (e i documenti giustificativi), in modo che i creditori possano controllarne lo svolgimento, prima degli adempimenti connessi all’approvazione che interviene solo al termine della procedura. Sui rapporti riepilogativi possono esprimersi il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti, presentando osservazioni scritte. Il rapporto, unitamente alle eventuali osservazioni, è comunicato a tutti i creditori, al debitore e ai titolari di diritti reali o personali, a mezzo posta elettronica certificata. Cfr. [F404].
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
***
Liquidazione giudiziale ………
G.D.: dr……….
Curatore: ………
Sent. n.: ………
***
INFORMATIVA DEL CURATORE (art. 133, c. 1, CCII)
***
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
il sottoscritto ………, curatore della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE in epigrafe,
ESPONE
quanto segue:
in data ……… il Tribunale di ……… ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale di ………
in data ……… il sottoscritto ha accettato l’incarico ………
in data ……… con l’ausilio di ……… ha immediatamente provveduto ad avviare le operazioni d’inventario presso la sede di ……… e di ………
in data ……… ha sentito ………, nella qualità di ……… dell’impresa ………
il predetto Sig………. ha dichiarato che ………
Il sottoscritto ha acquisito, ad oggi, i seguenti documenti:
………
………
………
Dall’esame preliminare di tali documenti si ricavano le seguenti valutazioni.
Quanto alle cause dell’insolvenza ………
………
Quanto alla responsabilità di ………
………
Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto
RAPPRESENTA
alla S.V. quanto sopra e si riserva di provvedere al deposito della Relazione di cui all’art. 130, c. 4, CCII entro il termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo.
Con osservanza
Luogo, data ………
Il curatore ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
***
Liquidazione giudiziale ………
G.D.: dr……….
Curatore: ………
Sent. n.: ………
***
ISTANZA DEL CURATORE (art. 133, c. 2, CCII)
***
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
il sottoscritto ………, curatore della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE in epigrafe,
ESPONE
quanto segue:
in data ……… il Tribunale di ……… ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale di ………
in data ……… il sottoscritto ha accettato l’incarico ………
in data ……… con l’ausilio di ……… ha immediatamente provveduto ad avviare le operazioni d’inventario presso la sede di ……… e di ………
in data ……… ha sentito ………, nella qualità di ……… dell’impresa ………
il predetto Sig………. ha dichiarato che ………
Il sottoscritto ha acquisito, ad oggi, i seguenti documenti:
………
………
………
i succitati documenti sono insufficienti per una corretta ricostruzione delle vicende che hanno riguardato ……… e in particolare non consentono di verificare quando sia iniziata la crisi dell’impresa ………
Parimenti, dai documenti acquisiti, anche ai sensi dell’art. 49, c. 3, CCII, non sono ricavabili le informazioni necessarie per valutare la condotta di ……… e per verificare il compimento di atti ………
Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto
CHIEDE
alla S.V. di essere autorizzato ad accedere alle seguenti banche date e alle seguenti informazioni reperibili presso ………
Con osservanza
Luogo, data ………
Il curatore ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
G.D.: dr……….
Curatore: ………
Sent. n.: ………
Il Giudice delegato
Vista l’istanza del curatore………ai sensi dell’art. 130, c. 2, CCII
Ritenuto che ai fini della acquisizione delle informazioni necessarie per la redazione della Relazione di cui all’art. 130, c. 4, CCII sia opportuno che il curatore possa accedere a ………
Visti gli artt. 130, c. 3, CCII e 213 c.p.c.
AUTORIZZA
Il curatore ……… ad accedere alle seguenti banche-dati:
………
Nonché a richiedere alle pubbliche amministrazioni ……… la trasmissione di ………
Luogo, data ………
Il Giudice delegato ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
G.D.: dr……….
Curatore: ………
Sent. n.: ………
***
RELAZIONE EX ART. 130 CCII
***
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
il sottoscritto ………, curatore della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE in epigrafe,
ESPONE
quanto segue.
1. Brevi cenni storici
Alla luce di tutte le informazioni sino ad ora raccolte e facendo seguito alla informativa presentata ai sensi dell’art. 130, c. 1, CCII, si forniscono alcuni dati sulla storia della società e degli organi che l’hanno diretta:
1.1. Il capitale sociale, la sede sociale e le unità operative, l’oggetto sociale
La ………, che alla data della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE aveva sede legale in ………: iscritta al registro delle imprese al n………. con capitale sociale, interamente versato di euro ………, risulta essersi costituita in data ……… con il seguente oggetto sociale:
………
………
1.2. La compagine sociale
La compagine sociale, dalla costituzione alla data della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, risulta così composta:

1.3. L’organo amministrativo e gli altri soggetti coinvolti nella direzione della società
Sin dalla sua costituzione la società fu sempre amministrata dal sig………. il quale, quando la stessa venne messa in liquidazione, assunse la carica di liquidatore. Invero, il sig………. fu affiancato nell’amministrazione della società:
- da ………, nato a ……… il ……… C.F……….
con la qualifica di ………
- da ………, nato a ……… il ……… C.F……….
con la qualifica di ………
- da ………, nato a ……… il ……… C.F……….
con la qualifica di ………
1.4. Il collegio sindacale

1.5 I professionisti che hanno assistito la società nell’anno antecedente la LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
I fatti che vengono segnalati nella presente relazione coinvolgono anche soggetti esterni alla società che con il loro comportamento hanno condizionato le sorti della stessa in senso negativo. Si riportano, quindi, qui di seguito i nominativi di tali soggetti:
- Dr. [avv. - rag.] ……… nato a ……… il ……… C.F………., con studio in ………;
- Dr. [avv. - rag.] ……… nato a ……… il ……… C.F………., con studio in ………;
- Dr. [avv. - rag.] ……… nato a ……… il ……… C.F………., con studio in ………;
- Dr. [avv. - rag.] ……… nato a ……… il ……… C.F………., con studio in ………;
- Dr. [avv. - rag.] ……… nato a ……… il ……… C.F………., con studio in ………;
2. Le vicende sociali
2.1. I fatti rilevanti nella gestione sociale
………
………
………
2.2. La versione dei fatti fornita dalla società e la valutazione critica del curatore
………
………
………
2.3. Conclusioni sul punto
………
………
………
3. Le cause del dissesto e l’aggravio per l’omissione della tempestiva richiesta di liquidazione giudiziale in proprio
………
………
………
4. I rapporti con gli istituti di credito
………
………
………
5. La responsabilità degli amministratori, degli organi di controllo, dei soci
………
………
………
6. Le responsabilità di terzi nel dissesto
………
………
………
7. Le scritture contabili
………
………
………
8. Gli atti del debitore già impugnati dai creditori, quelli che intende impugnare il curatore
………
………
………
Il sottoscritto curatore si riserva di integrare la presente relazione e di fornire ulteriori informazioni alla S.V. non appena emergeranno ulteriori fatti rilevanti.
Con osservanza
Luogo, data ………
Il curatore ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
G.D.: dr……….
Curatore: ………
Sent. n.: ………
***
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
il sottoscritto ………, curatore della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE in epigrafe,
FA ISTANZA
Alla S.V. perché voglia provvedere alla secretazione delle parti di cui ai parr……….
Con osservanza
Luogo, data ………
Il curatore ………
***
Il Giudice Delegato,
- vista la relazione presentata ex art. 130 CCII dal curatore;
- rilevato che nel par………. il curatore ha esposto fatti che attengono alla responsabilità penale di ………
- rilevato che nel par………. il curatore ha manifestato l’opportunità di promuovere un giudizio nei confronti di ………, preceduto dalla richiesta di opportune misure cautelari
DISPONE
la secretazione dei parr……….
Luogo, data ………
Il Giudice delegato ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
G.D.: dr……….
Curatore: ………
Sent. n.: ………
***
RAPPORTO SULLO STATO DELLA PROCEDURA Periodo: ………
***
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
il sottoscritto ………, curatore della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE in epigrafe,
ESPONE
qui di seguito lo stato della procedura alla data del ………
1. Il rendiconto
1.1. Riepilogo delle disponibilità liquide alla data della precedente relazione
- Banca della procedura euro ………
- c/c postale euro ………
- Titoli di stato (rimborso crediti imposta ………) euro ………
- Cauz. vendita immob. c/o Ufficio Esecuz. Imm. euro ………
per un valore complessivo di euro ………
1.2. Attivo realizzato dal ………
- Incassi vendite di beni mobili euro ………
- Recupero crediti: euro ………
- Interessi attivi bancari (al netto di r.a.) euro ………
- Azioni revocatorie euro ………
- Vendita immobile di ………euro ………
per un valore complessivo di euro ………
1.3. Costi sostenuti dal ………

1.4. Riparti effettuati
(cfr. par. 4) euro ………
1.5. Disponibilità alla data del ………
- Banca della procedura euro ………
- c/c postale euro ………
- Titoli di stato euro ………
per un valore complessivo di euro ………
Riepilogo

2. L’attivo
2.1. Beni inventariati non ancora venduti

2.2. Gli immobili
………
………
………
3. Lo stato passivo
3.1. Ricorsi ex artt. 206 ss. CCII ad oggi definitivi

per complessivi euro ……… in prededuzione
euro ……… al privilegio
euro ……… al chirografo
3.2. Lo stato passivo è oggi così composto:

3.3 Ricorsi per opposizione e insinuazioni tardive da definire

3.4 Insinuazioni tardive, ad oggi depositate, non ancora discusse

4. Il primo piano di riparto parziale
Con decreto del [gg/mm/aa] la S.V. Ill.ma ha dichiarato esecutivo il riparto parziale dell’attivo che prevedeva il pagamento ……… di tutti i creditori, ammessi allo stato passivo alla data del [gg/mm/aa], con i seguenti gradi di privilegio:

5. altre attività svolte dalla data di liquidazione giudiziale al ………
5.1. Vendite di beni mobili concluse

5.2. Crediti definiti con transazione

5.3. Azioni revocatorie ex art. 166 ss. CCII. Intraprese

6. Osservazioni sull’andamento della procedura
………
………
………
7. Prossimi atti del curatore
………
………
………
Con osservanza
Luogo, data ………
Il curatore………
IL COMITATO DEI CREDITORI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
Visto il rapporto riepilogativo predisposto dal curatore ai sensi dell’art. 130, c. 9, CCII
formula le seguenti
OSSERVAZIONI
- in merito agli incassi ………
- per quanto concerne le azioni intraprese ………
- la cessione del complesso aziendale ………
DISPONE
Che le presenti osservazioni siano trasmesse all’Ufficio del registro delle imprese per essere allegate al rapporto riepilogativo predisposto dal curatore
Luogo, data ………
Firma ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. La relazione del curatore
I.La relazione del curatore1 L’efficacia probatoria del contenuto della relazione redatta dal curatore fallimentare va diversamente valutata a seconda della natura delle risultanze da essa emergenti. Mentre, infatti, la relazione, in quanto formata da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, fa piena prova fino a querela di falso degli atti e dei fatti che egli attesta essere stati da lui compiuti o essere avvenuti in sua presenza, il contenuto delle dichiarazioni rese dai terzi rimane liberamente valutabile in ordine alla sua veridicità. In ordine a tale secondo genere di risultanze, peraltro, ove la “ratio decidendi” si fondi su quelle parti della relazione del curatore in cui viene recepito ciò che allo stesso è stato riferito, eludendosi, in tal modo, il ricorso ad una prova testimoniale, con i limiti e la responsabilizzazione che essa comporta, si sostituisce una fonte di prova atipica alla utilizzazione di un mezzo di prova tipico, violandosi i precetti di diritto che governano l’assunzione delle prove. Né può ritenersi che, in tali ipotesi, la prova abbia carattere presuntivo, ove si consideri l’esigenza, per la validità di tal genere di prova, che essa abbia a fondamento fatti noti, in quanto provati o tali da non richiedere di essere provati per la loro notorietà o per l’assenza di contestazione [C. VI 6.2.2020, n. 2761; in senso conforme C. VI 25.1.2017, n. 1832; C. I 2.9.1998, n. 8704, Fall 1999, 988]. Si presumono sussistenti, fino a prova contraria, i fatti riferiti nella relazione al giudice delegato, in quanto venuti a conoscenza del curatore e tuttavia non ancora completamente accertati o riscontrati documentalmente [C. I 22.3.1990, n. 2400, Fall 1990, 790]. Gli elementi rilevati dal curatore nella relazione ex art. 33 l. fall., possono essere utilizzati per accertare lo stato di insolvenza alla data della dichiarazione di fallimento. Infatti, nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento l’accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento, ma può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame e desunti da circostanze non contestate dello stato passivo [C. I 18.5.2016, n. 10170, Ilfallimentarista.it, 2016]. Il curatore fallimentare, nel redigere la relazione ex art. 33 l. fall., incorre nel reato di falso ideologico sia nel caso in cui esprima una valutazione sulla base di un’attività falsamente compiuta o sulla base della falsa attestazione di elementi di fatto, sia quando, partendo da premesse vere, pervenga a conclusioni totalmente eccentriche e illogiche in relazione ai fatti che ne costituiscono la premessa allo scopo di inscenare o dissimulare artificiosamente la falsità della valutazione. (In motivazione la Corte ha evidenziato come fra i criteri interpretativi consensualmente accettati, utilizzabili per verificare la falsità delle valutazioni effettuate dal curatore, debbano essere considerati anche gli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità) [C. pen. V 21.11.2019, n. 97, RDottComm 2020, 343].
2 In tema di revocatoria fallimentare, il giudice può trarre elementi di prova in ordine alla scientia decoctionis, del convenuto dalla relazione del curatore, la quale, per la finalità assegnatagli dalla legge di fornire ogni più ampio elemento di valutazione su tutto ciò che possa interessare la procedura concorsuale, costituisce una legittima fonte di informazione, che, ove non sia validamente contraddetta, ben può concorrere alla formazione del convincimento del giudice; questi peraltro, se può ammettere le prove che le altre parti deducono per contrastare le risultanze di detta relazione, non è tenuto ad acquisirne d’ufficio per controllare la rispondenza al vero degli elementi di valutazione offerti dal curatore [C. II 8.8.2014, n. 17821; in senso contrario C. App. Ancona 20.1.2011, Fall 2011, 977].
3 In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento da parte del pubblico ministero, quest’ultimo può richiedere il fallimento, ai sensi dell’art. 7 l. fall., quando abbia appreso la notitia decoctionis nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, attingendola dalla relazione prevista dall’art. 33 l. fall. o ricavandola dagli atti relativi ad un procedimento penale per bancarotta, i quali possono essere legittimamente depositati per la prima volta anche in sede di reclamo ex art. 18 l. fall. [C. I 21.9.2022, n. 27670, GCM 2022].