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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    122. Poteri del tribunale concorsuale

    Mostra tutte le note

    [1] Il tribunale che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale è investito dell’intera procedura e:

    a) provvede alla nomina, alla revoca o sostituzione per giustificati motivi degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato;

    b) può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore;

    c) decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.

    [2] I provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto motivato, salvo che la legge non preveda che il provvedimento sia adottato in forma diversa.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. Il tribunale quale organo di gestione - II. Il tribunale quale organo di giurisdizione - III. I poteri della corte d’appello.

    I. Il tribunale quale organo di gestione

    I.Il tribunale quale organo di gestione

    1 Delle attribuzioni del tribunale concorsuale si occupa l’art. 122 CCII che disegna le funzioni gestorie, mentre la competenza giurisdizionale del tribunale è, ora, allocata nelle norme dettate in tema di competenza (v., art. 32 CCII). Il tribunale concorsuale coincide con l’ufficio giudiziario presso il quale è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, senza che abbia alcun rilievo l’eventuale distinzione dell’ufficio in più sezioni.

    2 Con formula un po’ enfatica l’art. 122 CCII esplicita che il tribunale è investito dell’intera procedura concorsuale come a voler dire che tutto quanto riguarda la liquidazione giudiziale deve “passare” dal tribunale. Che così fosse in passato era già lecito dubitare, ma certo ora le attribuzioni gestorie che sono affidate al tribunale appaiono decisamente marginali. Se si escludono le funzioni giurisdizionali esercitate in forma diretta (i giudizi di impugnazione dello stato passivo, il giudizio di omologazione del concordato di liquidazione), il tribunale partecipa alla gestione della procedura attraverso una triplice modalità che, però, dimostra proprio la residualità della funzione.

    3 Poiché le nomine del curatore e del giudice delegato avvengono con la sentenza dichiarativa, il ruolo del tribunale nella designazione degli organi si esprime essenzialmente quando si tratta di revocare (o sostituire) il curatore; si capisce bene che questo potere, per quanto invasivo, incide sulla gestione solo indirettamente. Cfr. [F367].

    4 Nell’ambito della distribuzione delle competenze relative agli atti di gestione, il tribunale interviene per autorizzare la prosecuzione provvisoria dell’attività d’impresa (art. 211 CCII) contestualmente alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. In questo caso l’affidamento della competenza al tribunale si spiega perché gli organi della procedura sono appena stati nominati.

    5 Il tribunale conosce dei reclami contro gli atti del giudice delegato (art. 124 CCII) e contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori, mediati dal decreto del giudice delegato che decide il reclamo in prima battuta. La conoscenza da parte del tribunale degli atti della procedura dipende, dunque, dal fatto che l’atto sia stato impugnato.

    6 Né si può dire che la facoltà di sentire, in ogni momento, in camera di consiglio il curatore, il debitore ed il giudice delegato possa risultare espressione di un potere di ingerenza dal momento che al tribunale non è riconosciuto alcun potere attivo se non quello di revoca del curatore (art. 134 CCII). Il tribunale può svolgere un ruolo di persuasione per indirizzare gli organi della procedura verso una certa direzione, ma se questo non accade non ha strumenti per intervenire. Cfr. [F368] .

    II. Il tribunale quale organo di giurisdizione

    II.Il tribunale quale organo di giurisdizione

    1 Per tutela giurisdizionale nella liquidazione giudiziale ben si può intendere quell’insieme di procedimenti che scaturiscono dalla liquidazione giudiziale e che pertengono ad attività espletate durante la naturale evoluzione della procedura.

    III. I poteri della corte d’appello

    III.I poteri della corte d’appello

    1 La corte d’appello non è considerata dal codice della crisi come uno degli organi della procedura e ciò a ragione, per il fatto che la partecipazione della corte alla gestione della procedura non è mai diretta, neppure in ipotesi residuali, ma deriva sempre dalla proposizione di un reclamo. Ciò nondimeno il fatto che la maggior parte delle impugnazioni si esprima proprio con la proposizione di reclami autorizza a qualificare la corte d’appello come un soggetto investito, nella misura dei reclami, della procedura di liquidazione giudiziale.

    B) Frmule

    B)Frmule
    F367
    DECRETO DI SOSTITUZIONE DEGLI ORGANI DELLA PROCEDURA

    IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:

    dott………. Presidente

    dott………. Giudice

    dott………. Giudice

    ha pronunciato il seguente

    DECRETO

    Vista la segnalazione con cui il curatore espone di essersi venuto a trovare in una situazione di incompatibilità con la Procedura;

    ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione

    visto l’art. 122 CCII

    DISPONE

    La revoca dall’incarico della procedura di liquidazione giudiziale N………./……… del ………e nomina in sua sostituzione ………

    DISPONE

    Che il curatore revocato depositi entro il ……… il rendiconto della gestione e che entro il ……… provveda a consegnare al nuovo curatore ……… tutta la documentazione acquisita.

    Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

    Luogo, data ………

    Il Presidente ………

    F368
    DECRETO DI CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI DELLA PROCEDURA

    IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:

    dott………. Presidente

    dott………. Giudice

    dott………. Giudice

    ha pronunciato il seguente

    DECRETO

    Vista la segnalazione pervenuta dal debitore il quale lamenta che il comitato dei creditori e il curatore non si sarebbero attivati tempestivamente per ………;

    ritenuta l’opportunità di sentire gli organi della procedura sui fatti segnalati dal debitore;

    visto l’art. 122 CCII

    DISPONE

    l’audizione in camera di consiglio del curatore e del comitato dei creditori per l’udienza del [………].

    Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

    Luogo, data ………

    Il Presidente ………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. Il tribunale fallimentare.

    I. Il tribunale fallimentare

    I.Il tribunale fallimentare

    1 Il principio generale posto dall’art. 23, u.c., l. fall., secondo cui i provvedimenti del tribunale nell’ambito della giurisdizione fallimentare non sono reclamabili davanti alla Corte d’Appello (se non nei casi previsti dalla stessa legge), si applica anche nel caso in cui il tribunale (legittimamente operando il suo potere di surroga) provveda direttamente su una questione la cui decisione è demandata al giudice delegato. Sicché, avverso un tale provvedimento non è ammesso reclamo alla Corte d’Appello, bensì esclusivamente ricorso per cassazione, inteso a far valere i vizi del provvedimento stesso, compresa l’incompetenza [C. I 2.11.1998, n. 10936, Fall 1999, 1094]. In tema di sostituzione del curatore fallimentare su richiesta avanzata dai creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi, ex art. 37-bis l. fall. la volontà dei creditori non vincola il tribunale, il quale non è chiamato a verificare unicamente la legittimità formale della richiesta, ma deve anche valutare se risultino integrati i giustificati motivi solo in presenza dei quali, ex art. 23 l. fall., può farsi luogo alla sostituzione del curatore [C. I 13.3.2015, n. 5094, GCM 2015]. Avverso il decreto della Corte d’appello che si sia pronunciata sul reclamo contro il provvedimento del tribunale di accoglimento o di rigetto dell’istanza di revoca del curatore fallimentare per giustificati motivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 l. fall., nel testo novellato dal d.lgs. 9.1.2006, n. 5, non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione da parte dello stesso curatore, del fallito o di qualunque altro interessato, in quanto anche la disciplina riformata è dettata unicamente a tutela dell’interesse pubblicistico al regolare svolgimento e al buon esito della procedura concorsuale, incidendo solo indirettamente sull’interesse del curatore, sicché il provvedimento di revoca di quest’ultimo ha natura amministrativa ed ordinatoria ed è privo di portata decisoria su posizioni di diritto soggettivo [C. I 13.3.2015, n. 5094, GCM 2015].

    2 Il tribunale fallimentare, mentre non può sostituirsi al giudice delegato, quando questi eserciti funzioni decisorie di natura giurisdizionale (come nell’ipotesi prevista dal n. 7, art. 25 l. fall.), nell’ambito dei poteri amministrativi, essendo investito dell’intera procedura ed avendo delegato il giudice singolo (art. 23 l. fall.), si trova in posizione gerarchica sopraordinata rispetto a quest’ultimo; pertanto, il detto tribunale non solo ha il potere, espressamente previsto dall’art. 23 cit., di annullare e riformare i provvedimenti del giudice delegato, ma ha anche quello di sostituirsi al medesimo giudice delegato nell’emanazione dei provvedimenti di competenza di quest’ultimo [C. I 3.4.1991, n. 3478, DFSC 1991, 2, 752; in senso contrario C. I 19.2.1999, n. 1394, Fall 2000, 434].

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