Vai al contenuto principale
La Mia Biblioteca

Accedi

Menu
  • Home
  • Cerca
  • Libreria
    • Indice degli argomenti
    • Libro

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

Indici

Torna all'inizio

Footer

La Mia Biblioteca

  • Accedi
  • Informazioni
  • A chi si rivolge
  • Richiedi una prova
  • Guarda il video
  • Certificazione di qualità

CONTENUTI E OPERE

  • CEDAM
  • il fisco
  • IPSOA
  • UTET Giuridica
  • Wolters Kluwer

NETWORK

  • One
  • ilQG – Il Quotidiano Giuridico
  • IPSOA Quotidiano
  • Quotidiano HSE+
  • ShopWKI

HELP

  • Come utilizzarla
  • Scarica il manuale d'uso
  • Contatti
  • Note legali
  • Privacy
    • Linkedin
    • X
    • Facebook

© 2025 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti diritti riservati. UTET Giuridica © è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Briciole di navigazione

Indietro

    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

    Open
      • Stampa
      • Condividi via email
      • Visualizza PDF
      • Vai a pagina

    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    120-quinquies. Esecuzione (1)

    Mostra tutte le note

    [1] Il provvedimento di omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza determina la riduzione e l’aumento del capitale e le altre modificazioni statutarie nei termini previsti dal piano, demanda agli amministratori l’adozione di ogni atto necessario a darvi esecuzione e li autorizza a porre in essere, nei successivi trenta giorni o nel diverso termine previsto dal piano, le ulteriori modificazioni statutarie programmate dal piano. In mancanza il tribunale, su richiesta di qualsiasi interessato e sentiti gli amministratori, può nominare un amministratore giudiziario, attribuendogli i poteri necessari a provvedere in luogo di costoro agli adempimenti di cui al presente articolo, e disporre la revoca per giusta causa degli amministratori.

    [2] Se il notaio incaricato ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono ricorrere, per i provvedimenti necessari, al tribunale che ha omologato lo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

    [3] Le modificazioni della compagine sociale con-seguenti all’esecuzione di uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza non costituiscono causa di risoluzione o di modificazione di contratti stipulati dalla società. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

    (1) Articolo inserito dall’art. 25, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, che ha inserito la Sezione VI-bis, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. L’esecuzione del concordato - II. La risoluzione dei contratti.

    I. L’esecuzione del concordato

    I.L’esecuzione del concordato

    1 Il comma 1, in attuazione di quanto previsto dall’art. 12 della direttiva, al fine di evitare atteggiamenti ostruzionistici dei soci, esclude la necessità di deliberazioni dell’assemblea sociale per l’attuazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza omologato, attribuendo i relativi poteri al tribunale, per le modificazioni statutarie che essendo previste in modo specifico dal piano non richiedono alcuna decisione discrezionale, e per tutte le altre, in via generale, agli amministratori.

    2 In caso d’inadempimento il tribunale, su richiesta di qualsiasi interessato e sentiti gli amministratori, può nominare un amministratore giudiziario, attribuendogli i poteri necessari a provvedere in luogo di costoro agli adempimenti di cui al presente articolo, e disporre la revoca per giusta causa degli amministratori.

    3 Il comma 2 prevede un ulteriore strumento in caso di inerzia dell’organo amministrativo, ancorato ai controlli assegnati dalla legge al notaio incaricato. Se il notaio incaricato ritiene non adempiute le condizioni previste dalla legge per la singola operazione ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori. Avverso il suo rifiuto, gli amministratori possono ricorrere, per i provvedimenti necessari, allo stesso tribunale che ha omologato.

    4 Il tribunale concorsuale valuterà ed indicherà se vi siano, ed eventualmente, quali siano i provvedimenti necessari a dare esecuzione al piano, non potendosi ipotizzare, in questa fase alcuna modifica allo stesso.

    II. La risoluzione dei contratti

    II.La risoluzione dei contratti

    1 Ai sensi del comma 3 tutte le modificazioni che pertengono alla compagine societaria frutto delle operazioni previste nel piano dello strumento di regolazione della crisi non producono effetti sui contratti stipulati dalla società (con inefficacia di eventuali patti contrari): sono, dunque, destinate a non operare le cc.dd. clausole di change of control, cioè quelle pattuizioni negoziali in forza delle quali il mutamento dell’assetto proprietario costituisce evento rilevante per la risoluzione o per il recesso dal contratto.

    2 La norma presenta evidenti analogie con altre disposizioni del Codice, con gli artt. 94-bis, 95 e 97 CCII, anche se, a differenza di queste ultime, riconnette l’effetto protettivo alla fase post omologa e non al deposito della domanda di concordato. Il che è logica conseguenza del fatto che le modificazioni che potrebbero minare la stabilità dei rapporti contrattuali si determinano proprio nella fase successiva all’omologazione, in sede di esecuzione del concordato.

    Fine capitolo
    Precedente 120-quater. Condizioni di omologazione del concordato con attribuzioni ai soci (1)
    Successivo TITOLO V Liquidazione giudiziale