[1] Lo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza può prevedere la formazione di una classe di soci o di più classi se esistono soci ai quali lo statuto, anche a seguito delle modifiche previste dal piano, riconosce diritti diversi.
[2] La formazione delle classi previste dal comma 1 è obbligatoria se il piano prevede modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci e, in ogni caso, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
[3] I soci, inseriti in una o più classi, esprimono il proprio voto nelle forme e nei termini previsti per l’espressione del voto da parte dei creditori. All’interno della classe il socio ha diritto di voto in misura proporzionale alla quota di capitale posseduta anteriormente alla presentazione della domanda. Il socio che non ha espresso il proprio dissenso entro il suddetto termine si ritiene consenziente.
[4] Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, ai titolari di strumenti finanziari, a eccezione di quelli che attribuiscono il diritto incondizionato al rimborso anche parziale dell’apporto.
(1) Articolo inserito dall’art. 25, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, che ha inserito la Sezione VI-bis, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Il classamento dei soci
I.Il classamento dei soci1 L’art. 120-ter CCII disciplina il classamento del socio quale detentore di una quota del capitale. La disposizione prevede due possibili forme di classamento del socio: una facoltativa e una obbligatoria. L’art. 120-ter CCII là dove richiama la nozione di classe è applicabile al concordato preventivo, al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ed al concordato minore.
2 Mentre in passato i soci non avevano alcun diritto di partecipare al processo di approvazione del concordato, ora il codice della crisi ‘sdogana’ questa posizione di subalternità e assegna ai soci la possibilità di esprimersi sulla proposta di concordato in due casi tra loro opposti.
3 Quando il piano di concordato modifica i diritti partecipativi la formazione delle classi di soci è obbligatoria e questa ipotesi ricomprende anche quella che ricorre se la società in concordato fa ricorso al mercato del capitale di rischio.
4 Quando, invece, il piano e la proposta prevedono attribuzioni ai soci la formazione della classe è facoltativa e tuttavia è incentivata. Anche nella formazione delle classi dei soci il debitore deve rispettare il criterio di omogeneità della posizione giuridica ed economica. Ne consegue che, stante l’assenza di una necessaria omogeneità dei contenuti dei titoli partecipativi al capitale di rischio, vanno formate più classi di soci quando diverse sono le categorie di azioni o di quote e quando vi sono strumenti finanziari partecipativi soggetti al rischio del mancato rimborso. In definitiva in presenza di diritti diversi ed ulteriori riconosciuti ai soci dallo statuto originario o come modificato a seguito della ristrutturazione, il classamento richiede la formazione di una pluralità di classi corrispondenti.
5 Nella classe il socio vota in misura pari alla quota di capitale che detiene al momento dell’apertura del concordato ma nel caso in cui non si esprima, il silenzio vale consenso, a differenza di quanto accade per i creditori. Questa regola appare in sintonia con il caso in cui il piano preveda un’attribuzione per i soci perché i soci ricevono qualcosa cui non potrebbero aspirare nel caso della liquidazione giudiziale.
6 In forza dell’ultimo comma dell’art. 120-ter CCII le disposizioni dell’articolo si applicano, in quanto compatibili, ai titolari di strumenti finanziari, ad eccezione di quelli che attribuiscono il diritto incondizionato al rimborso anche parziale dell’apporto.