[1] Dopo l’omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l’adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all’articolo 105, comma 1, redige un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 130, comma 9, e lo trasmette ai creditori. Conclusa l’esecuzione del concordato, il commissario giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9. (2)
[2] Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
[3] Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.
[4] Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.
[5] Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunciare al tribunale i ritardi e le omissioni del debitore mediante ricorso notificato al debitore e al commissario giudiziale con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario i poteri necessari per provvedere ai sensi del comma 4 o di revocare l’organo amministrativo, se si tratta di società, nominando un amministratore giudiziario. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza.
[6] Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il debitore ed il commissario giudiziale. Quando nomina un amministratore giudiziario, stabilisce la durata dell’incarico e gli attribuisce il potere di compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata, ivi inclusi, se la proposta prevede un aumento del capitale sociale della società debitrice o altre deliberazioni di competenza dell’assemblea dei soci, la convocazione dell’assemblea avente ad oggetto tali deliberazioni e l’esercizio del diritto di voto nelle stesse per le azioni o quote facenti capo al socio o ai soci di maggioranza. Al liquidatore, se nominato, possono essere attribuiti i compiti di amministratore giudiziario. Il provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario è comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione. (1)
[7] In caso di trasferimento di beni, il commissario richiede al tribunale, che provvede in composizione monocratica, l’emissione di decreto di cancellazione delle formalità iscritte, delegando ove opportuno al notaio rogante l’atto di trasferimento.
[8] In deroga all’articolo 2560 del codice civile, l’acquirente o cessionario dell’azienda non risponde dei debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano di concordato.
(1) Comma così modificato dall’art. 18, comma 2, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.
(2) Comma così modificato dall’art. 24, comma 5, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. La fase esecutiva - II. La mancata esecuzione della proposta - III. La chiusura della procedura.
I. La fase esecutiva
I.La fase esecutiva1 La sentenza di omologazione del tribunale non è da sola sufficiente a realizzare la soddisfazione dei creditori, motivo per cui con l’omologazione del concordato non si esaurisce del tutto la procedura avviatasi con la proposizione della domanda di accesso alla procedura da parte del debitore. Successivamente alla pronuncia della sentenza di omologazione del concordato si apre la fase esecutiva che segue a tale pronuncia. Tale ulteriore fase, non più prettamente giudiziale, benché regolata con una diversa articolazione della sua concorsualità, è caratterizzata da un’attività (non di rado lunga e complessa) che si svolge sotto la vigilanza del commissario giudiziale, il quale può essere considerato vero e proprio “dominus” di questo secondo momento della procedura, specialmente se si considerano i limitati poteri che conserva il giudice delegato [cfr. C. 29.12.2022, n. 37047]. Conseguentemente, al commissario giudiziale e non al liquidatore, che ha compiti di gestione e di amministrazione, sono attribuite (nella previgente così come nell’attuale disciplina) funzioni composite - di vigilanza, informazione, consulenza ed impulso - complessivamente finalizzate al controllo della regolarità del comportamento del debitore ed alla tutela dell’effettiva informazione dei creditori.
2 I primi due commi dell’art. 118 CCII corrispondono alle analoghe previsioni contenute nell’art. 185, c. 1 e 2, l. fall. La fase dell’esecuzione del concordato con continuità aziendale è retta dal piano e dalla proposta, a meno che il debitore non compia atti ostruzionistici rispetto alla proposta omologata: pertanto è il proponente che dirige la fase di esecuzione del concordato quando l’esecuzione è stata pianificata nella domanda di concordato, mentre nel concordato con cessione di beni, la fase dell’esecuzione (liquidatoria) è affidata alla direzione del liquidatore giudiziale.
3 Il commissario giudiziale deve sorvegliare l’adempimento del concordato, secondo le modalità stabilite nella sentenza; al giudice delegato spetta solo di determinare le modalità di versamento delle somme dovute alle scadenze, in esecuzione del concordato, se tale funzione gli è stata affidata nella sentenza di omologazione. Nel concordato preventivo con cessione dei beni viene poi meno il potere di gestione del debitore, spettando al liquidatore, nell’ambito del suo mandato, il potere di procedere alla liquidazione, sia pur limitatamente ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione.
4 Nella fase esecutiva del concordato le funzioni degli organi della procedura si limitano quindi ad un’attività di supervisione e controllo, che trovano sostegno nelle specifiche istruzioni dettate dalla sentenza di omologazione. Attività di controllo diretta a verificare il corretto adempimento della proposta. Nel concordato per garanzia il controllo sarà limitato alla verifica del pagamento nei termini della percentuale concordataria e sulla costituzione delle garanzie, sempre se si segua la tesi, che appare oggi di gran lunga preferibile, che l’ammette anche in data successiva alla decisione che conclude il giudizio di omologazione.
5 Più ampi sono i limiti del controllo e conseguentemente i poteri di indirizzo nel concordato per cessione, laddove l’attività liquidatoria deve essere disciplinata ed armonizzata con quanto disposto in sede di omologa; il giudice delegato emetterà quindi non solo meri decreti attuativi non impugnabili neppure con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., ma anche provvedimenti integrativi che, incidendo su posizioni di diritto, potranno essere oggetto di reclamo ai sensi dell’art. 124 CCII, con la possibilità di ricorrere in cassazione contro la decisione del tribunale, oppure potranno essere censurati con l’azione di nullità ove, eccedendo dai propri poteri, il giudice pretenda di decidere sull’esistenza dei crediti, o di modificare le modalità esecutive prefissate dall’omologa o ancora di imporre al debitore depositi integrativi per spese di giustizia.
6 Successivamente alla omologazione, al commissario giudiziale è affidato l’incarico di sorvegliare l’adempimento del concordato e di informare sia il giudice delegato sull’andamento dell’esecuzione, sia i creditori inviando loro un rapporto riepilogativo periodico; l’attività di sorveglianza è particolarmente delicata laddove il piano di concordato preveda la continuità diretta dell’attività d’impresa in quanto occorre monitorare l’andamento della gestione in funzione della tutela della conservazione del patrimonio a garanzia dei creditori anteriori.
7 Nel caso in cui rilevi che il debitore non provvede al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta, o ne ritarda il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale il quale, sentito il debitore, può attribuirgli i poteri necessari a provvedere in luogo di quest’ultimo; la surroga da parte del commissario può intervenire anche su sollecitazione del soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori.
8 Con riferimento al deposito delle somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, che vengono depositate con le modalità stabilite dal giudice delegato, può ritenersi che, pur in assenza di espressi richiami, debba essere adottata la disciplina prevista dall’art. 229, c. 4, CCII per il riparto delle somme nella liquidazione giudiziale.
9 I pagamenti saranno indirizzati ai creditori concordatari ed a quelli successivi, che siano divenuti tali in forza di atti “legalmente compiuti”, essendo ammesso il versamento ad estinzione dei crediti derivanti da un titolo successivo all’ammissione alla procedura originato da un atto di ordinaria amministrazione o di straordinaria con le prescritte autorizzazioni specifiche o generali. I creditori postergati verranno soddisfatti solo dopo il raggiungimento della percentuale concordataria per tutti i crediti ammessi.
II. La mancata esecuzione della proposta
II.La mancata esecuzione della proposta1 L’art. 118 CCII offre una parziale disciplina della inesecuzione della proposta da parte del debitore e stabilisce alcuni rimedi che si sostanziano, essenzialmente, nella sostituzione gestoria del debitore.
2 La disposizione, dopo aver affermato che il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato e che è compito del commissario giudiziale, nell’ambito dei poteri sorveglianza a lui attribuiti, verificare il corretto adempimento del concordato e riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio per i creditori con particolare riferimento, all’inerzia o ritardo del debitore nel dare esecuzione alla proposta, prevede che il tribunale possa attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a porre in atto gli adempimenti omessi dal debitore.
3 L’art. 118 CCII estende il suo campo d’applicazione rispetto all’art. 185 l. fall. in quanto, con l’inserimento nel comma 3 dell’avverbio “anche”: “Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o più creditori”. Ne consegue che l’intervento del giudice e la sostituzione gestoria del debitore sono ora consentiti anche quando la proposta proviene dal debitore proponente.
4 Nel caso sia stata omologata una proposta concorrente presentata da uno o più creditori, il proponente può denunciare al tribunale i ritardi e le omissioni del debitore mediante ricorso notificato al debitore e al commissario giudiziale con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario i poteri necessari per provvedere ai sensi del comma 4 o di revocare l’organo amministrativo, se si tratta di società, nominando un amministratore giudiziario, fatti salvi i diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza.
5 Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentiti il debitore ed il commissario giudiziale, e, nel caso nomini un amministratore giudiziario, determina la durata dell’incarico e i poteri che possono essere particolarmente ampi.
6 In particolare, il tribunale può attribuire all’amministratore giudiziario il potere di compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata, ivi inclusi, se la proposta prevede un aumento del capitale sociale della società debitrice o altre deliberazioni di competenza dell’assemblea dei soci, la convocazione dell’assemblea avente ad oggetto tali deliberazioni e l’esercizio del diritto di voto nelle stesse per le azioni o quote facenti capo al socio o ai soci di maggioranza.
7 Norma che descrive il possibile ampio contenuto della proposta concorrente, che può quindi prevedere non solo una delibera di aumento del capitale sociale, ma anche operazioni di fusione e/o scissione, con la conseguente possibilità di un intervento sostitutivo da parte dell’amministratore giudiziario in relazione alle decisioni di competenza dei soci.
8 In continuità con la norma contenuta nell’art. 185 l. fall., il tribunale, eventualmente delegando il notaio rogante, provvede alle cancellazioni delle formalità iscritte sui beni trasferiti, su richiesta del commissario giudiziale, con l’unica novità rappresentata dalla precisazione che il tribunale opera in composizione monocratica.
9 La norma, infine, conferma il principio, già presente nella precedente disciplina, secondo cui in deroga all’art. 2560 c.c., l’acquirente o cessionario dell’azienda non risponde dei debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano di concordato.
III. La chiusura della procedura
III.La chiusura della procedura1 La legge non disciplina espressamente le modalità di chiusura del concordato, ma una volta terminato l’adempimento delle obbligazioni che il proponente si è assunto, non è in discussione che il giudice delegato su segnalazione del commissario giudiziale, del liquidatore o del proponente, depositato dal commissario giudiziale il rapporto riepilogativo finale, con decreto accerti l’avvenuta esecuzione del concordato e con ciò provveda a dichiarare cessati gli effetti del concordato. Cfr. [F356], [F357].
2 Il provvedimento con il quale il giudice accerta l’esecuzione degli obblighi concordatari assume un valore ‘amministrativo’ privo di contenuto decisorio; quindi, il decreto di chiusura del concordato non preclude né la risoluzione (anche se il decreto di chiusura può rappresentare, almeno, il dies a quo per la decorrenza del periodo annuale entro il quale a pena di decadenza va presentata la domanda di risoluzione), né la circostanza che possano proseguire giudizi di accertamento sui crediti.
B) Frmule
B)FrmuleG.D.: dr……….
Curatore: ………
Sent. n.: ………
Del: ………
Istanza: n……….
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
CONCORDATO PREVENTIVO ………
ISTANZA DI ARCHIVIAZIONE DELLA PROCEDURA
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
il sottoscritto dott………., commissario giudiziale del concordato preventivo in epigrafe,
PREMESSO
- che lo scrivente è stato nominato Commissario Giudiziale con decreto ex art. 47 CCII del ……… che ha aperto la procedura di concordato preventivo;
- che nel concordato è stata ultimata la liquidazione dell’attivo;
- che in data ……… il commissario liquidatore dott………, nominato con la sentenza di omologa, in ossequio a quanto stabilito nel menzionato provvedimento e con il parere favorevole del commissario giudiziale, ha sottoposto alla S.V. il conto della gestione;
- che in data ……… è stato liquidato il compenso del liquidatore, nonché quello del commissario giudiziale, al quale detto compenso è stato corrisposto in data ………;
- che in data ……… è stata eseguita la quarta e finale distribuzione delle somme disponibili a favore dei creditori concordatari;
- In esito alla liquidazione la procedura ha potuto soddisfare i creditori secondo quanto previsto dalla proposta e quindi integralmente il ceto privilegiato e quello chirografario nella misura del ………% con riferimento ai creditori appartenenti alla classe 1, del ………% con riferimento ai creditori appartenenti alla classe 2………;
- che in data ……… il liquidatore è stato autorizzato dal tribunale ad aprire n………. libretti di deposito per complessivi euro ………, depositati presso la cancelleria in data ………, a favore di quei creditori che si erano resi irreperibili, con esclusione di coloro che vantavano un credito inferiore a euro ……… [cfr. all……….];
- che le disponibilità attuali di conto corrente, comprensive delle competenze maturate ed al netto delle spese di chiusura, ammontano a euro ……… [cfr. all……….] e corrispondono alle competenze dovute a saldo al liquidatore;
Tutto ciò premesso, il sottoscritto commissario giudiziale
CHIEDE
alla S.V. di voler
1] disporre l’archiviazione del fascicolo.
Con osservanza
Luogo, data ………
Il Commissario Giudiziale ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
CONCORDATO PREVENTIVO ………
Il Giudice Delegato
- letta l’istanza del commissario giudiziale che precede;
- considerato che tutte le obbligazioni concordatarie risultano correttamente eseguite;
DISPONE
l’archiviazione degli atti ed
AUTORIZZA
il liquidatore giudiziale ad estinguere il conto corrente n. intrattenuto con la banca ……… - filiale di ………, con prelievo del netto ricavo dello stesso conto a titolo di rimborso delle spese sostenute.
Luogo, data ………
Il Giudice Delegato ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. La fase esecutiva
I.La fase esecutiva1 In tema di concordato preventivo, le domande del debitore volte a far accertare se i creditori concordatari abbiano il diritto di esigere i loro crediti in sede di esecuzione del concordato, nel caso in cui questi siano oggetto di contestazione giudiziale, non rientrano nella competenza funzionale del tribunale che ha omologato il concordato, bensì in quella dell’ufficio giudiziario individuato in base agli ordinari criteri di competenza per valore e territorio [C. 4.11.2021, n. 31659].
2 Dopo l’omologazione del concordato, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori e che attengono all’esecuzione del concordato - concernenti la sussistenza, l’entità ed il rango del credito - mancando nel concordato preventivo la fase di formazione dello stato passivo, danno dunque luogo a controversie sottratte al potere decisionale del Giudice delegato e che devono costituire materia di un ordinario giudizio di cognizione [C. 18.6.2008, n. 16598].
3 La l. fall., art. 185, attribuisce un potere di sorveglianza dell’esecuzione del concordato esclusivamente in capo al commissario giudiziale, come si evince dal fatto che il predetto articolo si limita a richiamare l’applicazione della l. fall., art. 136, in tema di concordato fallimentare solo relativamente al comma 2, che prevede il potere del giudice delegato di stabilire le modalità di deposito delle somme relative a crediti condizionati, contestati o facenti capo a soggetti irreperibili, senza richiamare, invece, il comma 1 che attribuisce il potere di sorveglianza in questione anche al giudice delegato. Da ciò consegue che l’intervento di quest’ultimo nella procedura risulta alquanto limitato e deve ritenersi che ogni potere inerente alla gestione effettiva, incluso quello relativo alla nomina dei professionisti, spetti esclusivamente al liquidatore alla stessa stregua di quanto previsto per i poteri del curatore in sede fallimentare. Del resto, un’interpretazione sistematica porta di per sé ad escludere che il giudice delegato alla procedura di concordato preventivo, cui sono attribuiti, come esaminato, poteri alquanto limitati nella fase esecutiva, possa disporre di poteri maggiori, sia pure relativamente alla nomina dei professionisti che devono operare per conto della procedura, rispetto a quelli di cui dispone il giudice delegato al fallimento per il quale tale potere di nomina è escluso dalla l. fall., art. 25, c. 1, n. 6 [C. 15.7.2011, n. 15699].
4 Il commissario giudiziale - e non il liquidatore, intervenuto successivamente - si palesa come legittimo e necessario contraddittore, dotato di un bagaglio cognitivo che ne fa il rappresentante naturale degli interessi della procedura nel resistere ad una domanda suscettibile di alterare le clausole dell’accordo omologato. Tanto più che il suo eventuale travisamento esegetico della proposta potrebbe perfino essere causa di responsabilità, se idoneo a fuorviare lo stesso voto dei creditori, in ragione dell’affidamento riposto (nel caso di specie la suprema corte ha affermato la legittimazione del commissario giudiziale a ricorrere per cassazione trattandosi di stabilire se la proposta concordataria prevedesse, o no, l’acquisizione definitiva all’attivo di versamenti promessi “a fondo perduto” ed effettivamente eseguiti dai soci, questione ritenuta questione, suscettibile, com’è ovvio, di interferenza negativa sulle posizioni dell’intero ceto creditorio, nonché sulle operazioni di liquidazione, con gli adempimenti connessi) [C. 30.7.2012, n. 13565].
5 È assoggettabile a ricorso per cassazione, a norma dell’art. 111, c. 7, Cost., il provvedimento con cui il tribunale accolga (o rigetti) il reclamo proposto contro un decreto emesso dal giudice delegato in tema di vendita dei beni del debitore, nella fase esecutiva di un concordato preventivo per cessione dei beni omologato dal medesimo tribunale dovendosi estendere - sulla base di un’interpretazione sistematica dell’ordinamento, imposta dalla necessità di rispettare il principio di uguaglianza - il regime di ricorribilità applicabile, a norma degli artt. 617 e 618 c.p.c., per i provvedimenti del giudice dell’esecuzione non altrimenti impugnabili. Infatti, i suddetti provvedimenti del giudice delegato rientrano nel novero degli atti di giurisdizione esecutiva, assolvendo ad una funzione corrispondente a quella dei provvedimenti di analogo tenore emessi nell’ambito della liquidazione fallimentare [C. s.u. 16.7.2008, n. 19506]. Nonostante l’art. 185 l. fall. non richiami espressamente il comma 3 dell’art. 136, si deve ritenere che il giudice delegato debba ordinare lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche non altrimenti conseguibili, salvo quelle la cui cancellazione sia resa necessaria dall’esigenza di liquidare i beni per soddisfare i creditori concorrenti sotto la vigilanza del commissario giudiziale [C. App. Milano 14.1.2011].
6 La nomina dell’amministratore giudiziario, ai sensi dell’art. 185, c. 6, r.d. n. 267/1942, come introdotto con d.l. 27.6.2015, n. 83 in surroga dell’amministratore, per procedere all’aumento di capitale in osservanza della proposta concordataria omologata, costituisce il rimedio per risolvere le irregolarità costituite dall’inadempimento del concordato nell’interesse esclusivo della società, in analogia con il rimedio di cui all’art. 2409 c.c. [T. Napoli 4.4.2022].
7 Nell’ambito del concordato preventivo, qualora il debitore, in violazione del disposto di cui all’art. 185, c. 3, l. fall., sia inadempiente rispetto alle obbligazioni relative all’esecuzione di una proposta concorrente omologata, il Tribunale, su richiesta dello stesso proponente, può attribuire al Commissario giudiziale i poteri per il compimento, in via surrogatoria, degli atti previsti nel piano concordatario (nella specie, il Tribunale ha ritenuto inadempiente il debitore che, nel richiedere l’inserimento di particolari condizioni, ostacolava la conclusione della cessione prevista nella proposta concordataria concorrente e, di conseguenza, ha conferito al Commissario giudiziale i poteri per il compimento degli atti relativi alla cessione, in sostituzione del debitore) [T. Padova 3.3.2022].
8 Le disposizioni innovative introdotte nell’art. 185 l. fall. dal d.l. n. 83/2015 (tra le quali la facoltà per il tribunale di attribuire al commissario “i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti” e finanche di revocare l’organo amministrativo, se si tratta di società, e nominare un amministratore giudiziario) sono applicabili nei soli casi in cui la proposta omologata sia stata presentata da uno o più creditori e non anche laddove la proposta sia presentata dalla società debitrice, come risulta dall’utilizzo dei criteri ermeneutici letterale e sistematico con riferimento all’art. 185, c. 3 e c. 6, l. fall. Qualora invece il proponente sia il medesimo debitore tale esigenza non sussiste, essendo rimessa a quest’ultimo l’esecuzione del concordato e potendo, in caso di inadempimento, subire la risoluzione dello stesso [T. Viterbo 18.11.2021].