[1] Il tribunale omologa il concordato verificati:
a) la regolarità della procedura;
b) l’esito della votazione;
c) l’ammissibilità della proposta;
d) la corretta formazione delle classi;
e) la parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe;
f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l’attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;
g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.
[2] Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall’articolo 84, comma 7;
c) nessun creditore riceve più dell’importo del proprio credito;
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
[3] Nel concordato in continuità aziendale, se con l’opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
[4] In caso di opposizione proposta da un creditore dissenziente, la stima del complesso aziendale del debitore è disposta dal tribunale solo se con l’opposizione è eccepita la violazione della convenienza di cui al comma 3 o il mancato rispetto delle condizioni di ristrutturazione trasversale di cui al comma 2.
[5] Nel concordato che prevede la liquidazione del patrimonio oppure l’attribuzione delle attività a un assuntore o in qualsiasi altra forma, se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
[6] Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 24, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Natura giuridica - II. Il controllo di legittimità - III. Il controllo di fattibilità - IV. I finanziamenti - V. La ristrutturazione trasversale - VI. Il giudizio di convenienza - VII. La sentenza.
I. Natura giuridica
I.Natura giuridica1 Con il decreto di attuazione della direttiva Insolvency è stata profondamente innovata la disciplina dell’omologazione che è ora contenuta in due diverse disposizioni: l’art. 48 e l’art. 112 CCII. L’art. 48 CCII contiene le norme processuali del giudizio di omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione. Giudizio di omologazione del concordato preventivo che è disciplinato dall’art. 112 CCII.
2 La disposizione enuncia quali debbano essere le verifiche compiute dal tribunale, dettando le regole per l’omologazione nell’ipotesi di ristrutturazione trasversale dei debiti e il giudizio di convenienza secondo quanto delineato dal diritto unionale (art. 11, par. 1, lett. a), b) e c) della direttiva 2019/1023 UE).
3 Nella vigenza della legge fallimentare, le Sezioni unite della Corte di Cassazione [C. s.u. 23.1.2013, n. 1521], nel definire l’ambito dei poteri di sindacato d’ufficio del tribunale nei tre diversi momenti di ammissibilità, revoca ed omologazione del concordato, hanno affermato un’identità di posizione da parte del giudice e pertanto l’utilizzabilità di un medesimo parametro valutativo nelle differenti fasi, in quanto, nell’analisi del rapporto tra controllo giurisdizionale in fase di ammissibilità, nel corso della procedura ed in sede di omologa, non si rinviene alcun effetto preclusivo, alcun limite al riesame di questioni già decise nella fase introduttiva, che possono essere liberamente riconsiderate dal tribunale. Con la conseguenza che sia nel corso della procedura che in sede di omologa il tribunale poteva riesaminare d’ufficio tutte le questioni già affrontate in sede di ammissibilità. Ne derivava che il tribunale, nel giudizio di omologazione, anche nel caso in cui non fossero state proposte opposizioni, doveva effettuare nuovamente un controllo di legittimità del concordato, relativo all’osservanza delle norme formali e sostanziali che regolavano il procedimento, ed alla permanente sussistenza dei presupposti formali e sostanziali. Riesame che poteva e doveva avvenire anche alla luce di nuovi elementi eventualmente apportati dal commissario giudiziale o dai creditori, elementi sopravvenuti, successivi al deposito della domanda, del piano e della proposta.
4 Interpretazione che appare tuttora corretta, posto che, nell’analisi della disciplina del CCII, ed in particolare nel rapporto tra controllo giurisdizionale in fase di ammissibilità, nel corso della procedura ed in sede di omologa, non si rinviene alcun effetto preclusivo, alcun limite al riesame di questioni già decise nella fase introduttiva, che possono essere liberamente riesaminate dal tribunale
II. Il controllo di legittimità
II.Il controllo di legittimità1 Il comma 1 detta la disciplina del giudizio di omologazione precisando il contenuto delle verifiche compiute dal tribunale, a seconda che il concordato sia in continuità aziendale o meno.
Il tribunale omologa quindi il concordato verificati:
a) la regolarità della procedura;
b) l’esito della votazione;
c) l’ammissibilità della proposta;
d) la corretta formazione delle classi;
e) la parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe;
f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l’attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;
g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.
2 Comune a tutte le forme di concordato è l’indagine su a) la regolarità della procedura; b) l’esito della votazione; c) l’ammissibilità della proposta; d) la corretta formazione delle classi; e) la parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe.
3 L’espresso riferimento alla verifica della “regolarità della procedura” e della “ammissibilità della proposta” in sede di omologa rende evidente come, a prescindere dalla terminologia utilizzata dall’art. 47 CCII con riferimento alle diverse tipologie di concordato, il controllo di legittimità sia identico, nella sostanza, per tutte le procedure e possa essere esercitato dal tribunale durante tutto il corso della procedura, sino all’omologa. Deve infatti ritenersi che l’esame sulla ritualità della proposta di concordato con continuità non sia, di fatto, dissimile da quello sull’ammissibilità della proposta di concordato liquidatorio. Lettura che pare la più corretta anche per assicurare un’adeguata tutela del diritto di difesa del debitore al quale il tribunale, in sede di apertura della procedura potrebbe concedere un termine, ai sensi dell’art. 47, c. 4, CCII, per le modifiche e/o integrazioni necessarie per superare i profili di inammissibilità rilevati. Profili di inammissibilità della proposta che in sede di omologa non potrebbero che condurre al rigetto della domanda.
4 Giudizio di legittimità in sede di omologa che riguarda anche la corretta formazione delle classi e la parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe oltre che il rispetto delle regole distributive di cui all’art. 84, c. 5, 6 e 7. Invero la deroga alla graduazione (interdetta, in modo assoluto, dall’art. 84, c. 5 e 7 e, in modo relativo, all’art. 84, c. 6, CCII) integra un presupposto di legittimità, rilevabile d’ufficio che conduce all’inammissibilità del concordato, sia in sede di apertura che di omologazione (ai sensi dell’art. 112, c. 1, CCII, anche in caso di unanimi adesioni da parte delle classi e pure in difetto di opposizioni sulla convenienza). A tal proposito va rammentato che l’art. 2741 c.c. e quindi il rispetto delle cause legittime di prelazione costituisce una norma imperativa, la cui violazione, al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal Codice, se non precedentemente rilevata, comporta il rigetto dell’omologa. Non potendosi di certo ritenere che la maggioranza delle classi a cui potrebbe non corrispondere quella dei votanti possa determinare la violazione dell’imperatività delle regole della graduazione.
5 Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione si caratterizza per la possibilità di derogare ai principi dettati dagli artt. 2740, 2741, 2777 e 2778 c.c. per il trattamento dei creditori, il concordato preventivo in continuità aziendale nei soli limiti di cui all’art. 84, c. 5, 6 e 7, come espressamente ribadito dall’art. 85, c. 4.
6 L’esito della votazione deve essere diversamente scrutinato nel concordato con continuità aziendale, posto che occorre che tutte le classi abbiano votato favorevolmente.
III. Il controllo di fattibilità
III.Il controllo di fattibilità1 Una differenza, formalmente assai marcata, si rinviene anche nella valutazione di fattibilità, posto che tale giudizio pare sopravvivere soltanto per tutti gli altri concordati, dove la fattibilità, ai sensi dell’art. 112, c. 1, lett. g) è “intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”. Definizione identica a quella contenuta nell’art. 47, c. 1, lett. a) il che evidenzia, ancora una volta l’omogeneità del controllo affidato al tribunale durante tutto il corso della procedura. L’art. 47, c. 1, lett. a) menziona il solo concordato liquidatorio, ma è di tutta evidenza che identico controllo di fattibilità in sede di apertura della procedura deve essere riservato anche al concordato con assunzione ed a tutte le tipologie di concordato diverse da quelle (caratterizzate da un piano) in continuità aziendale.
2 Più complessa è l’analisi con riferimento al concordato con continuità aziendale dove manca un riferimento espresso al controllo di fattibilità. Invero in sede di ammissione il tribunale è chiamato soltanto a verificare, ai sensi dell’art. 47, c. 1, lett. b), CCII la ritualità della proposta, pur precisandosi che “La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali”. In sede di omologa il tribunale verifica, ai sensi dell’art. 112, c. 1, lett. f), CCII, che “il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza”. In sostanza pur non essendo menzionata la fattibilità, nel concordato con continuità aziendale al tribunale è comunque affidata una verifica che attiene a profili che esulano dal riscontro della mera regolarità/legittimità della procedura.
3 Verifica che presenta profili di omogeneità con riferimento al grado di controllo da esercitarsi sul piano, sia in sede di ammissione che in sede di omologa, rispetto all’analogo sindacato demandato al tribunale con riferimento a tutte le altre tipologie di concordato. Invero le espressioni utilizzate dal legislatore nel concordato con continuità aziendale sono identiche (art. 47 “è manifestamente inidoneo”), o equivalenti (art. 112 “non sia privo di ragionevoli prospettive”) a quelle che disciplinano la verifica di fattibilità, intesa come non manifesta inidoneità del piano, demandata ai giudici negli altri tipi di concordato.
4 Che la “manifesta inidoneità” sia il parametro generale del controllo di fattibilità sul piano, su ogni piano di concordato, lo si evince, del resto, dai principi generali del Codice, dall’art. 7, c. 1, lett. b) dato che nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati.
5 Interpretazione che appare del tutto in linea con l’art. 10, par. 3, della direttiva (“Gli Stati membri assicurano che l’autorità giudiziaria o amministrativa abbia la facoltà di rifiutare di omologare il piano di ristrutturazione che risulti privo della prospettiva ragionevole di impedire l’insolvenza del debitore o di garantire la sostenibilità economica dell’impresa”). Valutazione che in concreto dovrebbe tradursi in una limitazione dell’ambito attuale del controllo di fattibilità del tribunale, dato che la fattibilità dovrebbe ritenersi sussistente in difetto di prova della manifesta inettitudine del piano.
6 Sempre con riferimento al controllo del tribunale nel concordato con continuità aziendale le due norme, quella dell’art. 47 e quella dell’art. 112 CCII paiono, almeno formalmente, porsi su piani differenti con riferimento all’oggetto di tale controllo. Mentre il controllo sul piano in sede di apertura è volto alla verifica della soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, ed alla conservazione dei valori aziendali, in sede di omologa esso ha riguardo alle prospettive di impedire o superare l’insolvenza. Discrasia che va ricondotta ad unità posto che, come detto, costituisce un principio generale della disciplina del concordato preventivo quello che affida al tribunale la possibilità di riesaminare in sede di omologa tutte le questioni, pur se eventualmente già scrutinate in sede di apertura della procedura. Esigenza che conduce a ritenere che anche in sede di omologa il tribunale dovrà verificare se il piano “è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali”, rientrando tale verifica in quella sulla prospettiva di superamento dell’insolvenza. Interpretazione che dà conto del dato di fondo per cui l’insolvenza, intesa quale fenomeno giuridico di sostrato economico, è sì rimossa dall’omologazione del concordato, ma nel senso che, per effetto di questa l’insolvenza non rileva più nella sua manifestazione d’origine ma, eventualmente, solo in quella rinveniente dalla mancata esecuzione del patto concordatario. Con l’omologazione lo stato di insolvenza viene definitivamente ed irrevocabilmente assegnato alla ristrutturazione debitoria concordata ed alle modalità satisfattive in essa contemplate. Ne deriva che il superamento dell’insolvenza ai fini dell’omologa presuppone che il piano non sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore.
7 Verifica che avrà naturalmente un diverso oggetto a seconda che si tratti di un piano in continuità diretta o indiretta. Nella continuità indiretta nella verifica della non manifesta inidoneità delle modalità di cessione e/o conferimento dell’azienda prospettate nel piano. Nella continuità diretta nella verifica della non manifesta inidoneità del progetto di risanamento dell’impresa.
IV. I finanziamenti
IV.I finanziamenti1 Sempre con riferimento al concordato con continuità aziendale il tribunale omologa il concordato verificato che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l’attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori. Disposizione che rappresenta la testuale trasposizione di un precetto della direttiva Insolvency, che all’art. 10, par. 2, lett. e) impone di vagliare se «qualsiasi nuovo finanziamento sia necessario per attuare il piano di ristrutturazione e non pregiudichi ingiustamente gli interessi dei creditori».
2 Il riferimento ai nuovi finanziamenti rende evidente che la norma si riferisce ai finanziamenti in esecuzione di cui all’art. 101, c. 1, CCII. La norma parla genericamente di “crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati…, in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ed espressamente previsti nel piano”. Espressione che deve leggersi come “crediti derivanti da finanziamenti… in esecuzione di un concordato preventivo omologato”. Invero ove si ritenesse che l’art. 101, c. 1, CCII si riferisca anche a crediti derivanti da finanziamenti erogati in esecuzione di un piano di un concordato non ancora omologato, la disposizione andrebbe a sovrapporsi all’art. 99, c. 1, CCII, disciplinando entrambe (anche) una medesima fattispecie: quella dei crediti sorti da finanziamenti erogati nel corso della procedura di concordato preventivo prima dell’omologa.
3 La norma prescrive espressamente che i crediti derivanti da finanziamenti, finalizzati all’esecuzione del concordato, richiamati dall’art. 101, c. 1, CCII devono essere necessariamente previsti nel piano, quindi valutati nella relazione del professionista ed infine sottoposti, quale parte essenziale del piano e della proposta, all’approvazione dei creditori in sede di adunanza. La condizione del riconoscimento del beneficio della prededuzione e rappresentata dall’emissione della sentenza di omologazione. Condizione necessaria ma non sufficiente, dato che la sentenza deve contenere anche un’espressa motivazione sulla necessità dei finanziamenti per l’attuazione del piano e sull’assenza di un ingiusto pregiudizio agli interessi dei creditori. Quest’ultimo profilo appare assai delicato, posto che il riconoscimento della prededuzione, conseguente all’omologa, rappresenta, di per sé stesso, un potenziale pregiudizio per gli altri creditori. Per pregiudizio dei creditori deve intendersi la riduzione del valore dei loro crediti (cfr. Considerando 54 della direttiva UE) a seguito dell’erogazione dei finanziamenti e quindi del riconoscimento della prededuzione ai rispettivi crediti. Di talché il tribunale, per valutare la sussistenza o meno di un ingiusto pregiudizio, dovrà inoltrarsi inevitabilmente in una valutazione di merito sui vantaggi economici derivanti da detti finanziamenti in relazione alla soddisfazione dei creditori concordatari
V. La ristrutturazione trasversale
V.La ristrutturazione trasversale1 Ai sensi del comma 2 dell’art. 112 CCII nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall’art. 84, c. 7;
c) nessun creditore riceve più dell’importo del proprio credito;
la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
2 Il comma 2 dell’art. 112 CCII, dedicato al concordato con continuità aziendale, disciplina l’ipotesi in cui vi siano una o più classi dissenzienti, nel qual caso il debitore può comunque richiedere l’omologa ove ricorrano congiuntamente una serie di condizioni enunciate dalla disposizione in esame. In caso di proposte concorrenti è sufficiente il consenso del debitore. Norma che applica le regole dell’omologazione tramite ristrutturazione trasversale prevista dall’art. 11, par. 1 della direttiva per il caso di classi dissenzienti.
3 Con specifico riferimento alle regole distributive del patrimonio del debitore, l’art. 11, par. 1, lett. c) della Direttiva prevede, in caso di ristrutturazione con più classi di creditori (c.d. ristrutturazione trasversale), la regola della priorità relativa, secondo cui “le classi di voto dissenzienti di creditori interessati ricevano un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello delle altre classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori” Regola contenuta nelle lett. a) e b) in forza delle quali il valore di liquidazione deve essere distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; il valore eccedente quello di liquidazione in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall’art. 84, c. 7, in forza del quale i lavoratori subordinati devono essere soddisfatti secondo la regola della priorità assoluta, sia sul valore di liquidazione sia su quello eccedente la liquidazione.
4 Il dissenso della classe dei creditori va valutato non solo ai sensi dell’art. 112 ma anche in base ad una ulteriore comparazione quando il valore risultante dalla ristrutturazione è attribuito anche ai soci, In questo caso il concordato può essere omologato se il trattamento proposto a ciascuna delle classi dissenzienti è almeno altrettanto favorevole rispetto a quello proposto alle classi del medesimo rango e più favorevole di quello proposto alle classi di rango inferiore, anche se a tali classi venisse destinato il valore complessivamente riservato ai soci. In sostanza, come per la ristrutturazione trasversale, i creditori delle classi dissenzienti possono sì ricevere un trattamento inferiore a quello che riceverebbero con la regola della absolute priority rule ma alla condizione che la “perdita” non derivi da attribuzioni riconosciute ai soci, posto che i soci in quanto residual claimants non possono prevaricare i creditori. Questa conclusione è avvalorata dalla regola sussidiaria secondo la quale l’ultima classe dei creditori non può ricevere meno di quello che è complessivamente riservato ai soci (art. 120-quater CCII).
5 La condizione sub c) è la trasposizione letterale del dettato dell’art. 11, c. 1, lett. d) secondo cui nessuna classe di parti interessate può ricevere o conservare in base al piano di ristrutturazione più dell’importo integrale dei crediti o interessi che rappresenta.
6 La condizione sub d) è l’applicazione della regola comunitaria (art. 11, par. 1, lett. b) che prevede che l’omologazione possa essere conseguita qualora il piano sia stato approvato: “i) dalla maggioranza delle classi di voto di parti interessate, purché almeno una di esse sia una classe di creditori garantiti o abbia rango superiore alla classe dei creditori non garantiti; oppure, in mancanza, ii) da almeno una delle classi di voto di parti interessate o, se previsto dal diritto nazionale, di parti che subiscono un pregiudizio, diversa da una classe di detentori di strumenti di capitale o altra classe che, in base a una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale, non riceverebbe alcun pagamento né manterrebbe alcun interesse o, se previsto dal diritto nazionale, si possa ragionevolmente presumere che non riceva alcun pagamento né mantenga alcun interesse se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale” (c.d. classi in the money).
7 La condizione sub d) si presta a plurime interpretazioni, fermo restando il chiaro intento del legislatore, già espresso nell’art. 109, c. 5, CCII, di consentire l’omologazione anche nell’ipotesi in cui. il concordato in continuità aziendale non è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. E ciò in quanto non è chiaro se si sia in presenza di condizioni tra loro alternative o concorrenti. L’interpretazione più rigorosa ritiene che la norma prescriva che comunque la proposta sia stata approvata dalla maggioranza delle classi. In sostanza in forza della condizione sub. d) la ristrutturazione trasversale sarebbe possibile solo se nella maggioranza delle classi che ha approvato il concordato ve ne sia una formata da creditori titolari di diritti di prelazione, ovvero, in mancanza, da almeno una classe di creditori, per la quale si preveda il soddisfacimento, anche parziale, rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. A tal proposito va rammentato che anche i creditori assistiti da diritti di prelazione partecipano al voto perché essi sono considerati creditori non interessati nel solo caso in cui siano soddisfatti per intero, in denaro ed entro un certo lasso di tempo. Poiché tali creditori, ai sensi dell’art. 109, c. 5, CCII, devono essere collocati in una classe autonoma per la parte capiente, il loro voto favorevole è considerato decisivo ai fini dell’omologazione. Invero i creditori privilegiati soddisfatti parzialmente nei limiti della garanzia non hanno un interesse specifico perché ricevono quanto otterrebbero dalla liquidazione giudiziale, di talché il loro voto a favore della proposta assume il carattere di un significativo e decisivo sostegno al debitore. Secondo una diversa impostazione l’art. 112 CCII renderebbe omologabile un concordato pur se approvato da una sola classe, purché formata da creditori che sarebbero quanto meno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. In sostanza, secondo quest’ultima interpretazione, se una classe di creditori svantaggiati approva il concordato, il tribunale può omologare la proposta.
VI. Il giudizio di convenienza
VI.Il giudizio di convenienza1 L’art. 112, c. 3, disciplina il c.d. giudizio di convenienza previsto dalla lett. d), par. 2, c. 1, dell’art. 10 della direttiva (per il quale le condizioni di omologazione fissate dal diritto interno devono prevedere: “d) nel caso vi siano creditori dissenzienti, il piano di ristrutturazione superi la verifica del miglior soddisfacimento dei creditori”). La direttiva prevede inoltre che il c.d. test di convenienza non possa essere eseguito d’ufficio ma solo su opposizione del creditore dissenziente (art. 10, par. 2, c. 2: “Il rispetto del primo comma, lettera d), è esaminato da un’autorità giudiziaria o amministrativa solo se il piano di ristrutturazione è stato contestato per tale motivo”).
2 L’art. 112, c. 3 prevede, al primo periodo, che “Nel concordato in continuità aziendale, se con l’opposizione il creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato, quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale”.
3 Ai sensi dell’art. 112, c. 5 nel concordato che prevede la liquidazione del patrimonio oppure l’attribuzione delle attività a un assuntore o in qualsiasi altra forma, se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20% dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
4 Nel concordato con continuità aziendale, quindi, ogni creditore è legittimato a opporsi all’omologazione allegando il pregiudizio che la proposta gli arreca rispetto alla liquidazione giudiziale, mentre nel concordato liquidatorio la legittimazione spetta dei soli creditori inseriti in una classe dissenziente o che vantino il 20% dei crediti ammessi al voto. La norma di cui all’art. 112, c. 5, CCII appare in palese contrasto con la direttiva che prevede che ciascun creditore sia legittimato a contestare il pregiudizio subito (direttiva, art. 2, par. 1, n. 6) e con le regole europee in materia di tutela del “diritto di proprietà” (con l’art. 1 protocollo addizionale CEDU sulla protezione del diritto di proprietà), sotto il profilo della spettanza della tutela mediante un “ricorso effettivo” individualmente azionabile.
5 Con riferimento, infine, all’istruttoria, il comma 4 dell’art. 112 attua l’art. 14 della direttiva, che pone limiti al potere del tribunale di disporre la stima del complesso aziendale nell’ambito del giudizio di omologazione: il tribunale può effettuare una valutazione dell’impresa (secondo il valore di liquidazione, ai fini della prova di convenienza; secondo il valore di ristrutturazione, ai fini della individuazione della classe in the money) solo quando vi sia una parte dissenziente che lo contesti, giammai d’ufficio .
VII. La sentenza
VII.La sentenza1 La sentenza ha contenuto vincolato, nel senso che il tribunale può omologare o meno il concordato, ma non può modificare la proposta cfr. [F334] [F335]. In caso di diniego dell’omologazione la forma del provvedimento è sempre quella della sentenza che può anche contenere l’apertura della liquidazione giudiziale. Cfr. [F336].
2 Le modalità di versamento della percentuale e di svincolo degli accantonamenti disposti cfr. [F337], [F338], [F339], [F340] devono essere dedotte dalla disciplina del concordato della liquidazione giudiziale ed in ogni caso con il rispetto dell’ordinaria graduazione in caso di pagamenti parziali. Se la sentenza di omologa prevede date specifiche per il pagamento, le somme dovranno essere depositate anche se la pronuncia non è divenuta definitiva; è invece dubbio se il deposito debba essere immediato anche qualora la proposta preveda il pagamento entro termini decorrenti dall’omologa.
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato presso la cancelleria concorsuale in data ……… la ……… s.p.a., in persona dei sigg………., assistiti e rappresentati dall’avvocato ………, presentava domanda di Concordato Preventivo liquidatorio ai sensi dell’art. 40 CCII, con suddivisione dei creditori in classi.
Questo Tribunale, [acquisito ai sensi dell’art. 40 CCII in data ……… il parere del P.M. in ordine alla ammissibilità della domanda di concordato], con decreto del ………, valutata l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati, effettuata la valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle classi di creditori, dichiarava aperta la procedura ex art. 47 CCII, nominando giudice delegato il dott………. e commissario giudiziale il ………, e stabiliva la data iniziale del……… e finale del ………per l’espressione del voto dei creditori.
Veniva infine disposto che la società depositasse nel termine di quindici giorni dalla comunicazione la somma di euro ……… per le spese della procedura; tale somma veniva depositata nei termini mediante conto corrente n………. acceso presso la Banca ………
Essendo state previste n. 3 classi di creditori il concordato riportava il voto favorevole dei creditori ex art. 109, c. 1, CCII e la maggioranza dei crediti ammessi al voto nelle classi 1° e 2°.
Il concordato riportava quindi anche il voto favorevole dei creditori rappresentanti la maggioranza delle classi.
Con provvedimento del ……… questo Tribunale preso atto che risultava raggiunta la maggioranza richiesta dalla legge, fissava per il giorno ……… ore ……… la comparizione del debitore, del commissario giudiziale e per le eventuali contestazioni disponendo che il decreto fosse iscritto nel registro delle imprese ai sensi del comma 1 dell’art. 48 CCII e notificato entro il ……… a cura del debitore al commissario giudiziale, ai creditori dissenzienti con i conseguenti termini di costituzione.
In data ……… la ………, creditore chirografario si costituiva in giudizio e si opponeva all’omologazione del concordato preventivo. Il successivo ……… veniva depositata una ulteriore opposizione da parte della ………
Entrambi i creditori erano inseriti nella classe 3° ……… che non aveva approvato la proposta di concordato.
Verificato il deposito di opposizioni da parte dei creditori ………, appartenenti alla classe dissenziente, i quali contestavano la convenienza della proposta rispetto ai presumibili risultati della liquidazione, il Tribunale procedeva all’istruzione della causa.
Come si legge alla pagina ……… dell’originario ricorso, la proposta di concordato per cessione dei beni ai creditori prevede:
il pagamento integrale delle spese di giustizia e degli oneri della procedura;
il pagamento del ………% dei creditori muniti di privilegio speciale (costituenti la 1° classe);
il pagamento del ………% dei creditori chirografari appartenenti al ceto bancario, assistiti in gran parte da garanzie collaterali (costituenti la 2° classe);
il pagamento del ………% degli altri creditori chirografari (costituenti la 3° classe);
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire alla omologazione del concordato preventivo.
In primo luogo, deve procedersi ad un controllo di legittimità che, come detto, riguarda la verifica della ritualità del procedimento e l’osservanza degli adempimenti imposti dalla legge.
Si tratta, comunque, di valutare quale sia l’ambito di tale controllo di legittimità.
Ambito fissato dall’art. 112, c. 1 in forza del quale il tribunale omologa il concordato verificati:
a) la regolarità della procedura;
b) l’esito della votazione;
c) l’ammissibilità della proposta;
d) la corretta formazione delle classi;
e) la parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe;
Passando ora all’esame della richiesta di omologazione avanzata dalla società debitrice, deve in primo luogo confermarsi in questa sede il giudizio - già positivo in occasione del decreto di apertura della procedura adottato da questo tribunale - sulla sussistenza in capo alla ……… della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale oltre le soglie di cui all’art. 2, c. 1, lett. d), CCII, nonché sulla presenza di uno stato di crisi aziendale, di fatto integrante una conclamata situazione oggettiva di insolvenza.
Del pari, deve ritenersi riscontrata la completezza e la regolarità della documentazione depositata ex art. 39 CCII. Risulta poi raggiunta la maggioranza per somma e per classi richiesta ai fini dell’approvazione del concordato dall’art. 109, c. 1, l. (v. relazione del commissario giudiziale depositata in data ………, da intendersi qui integralmente richiamata). Deve infine ribadirsi il giudizio positivo già espresso con il decreto ex art. 47 CCII in relazione alla corretta formazione delle classi ed alla parità di trattamento dei creditori all’interno di esse.
Il tribunale in sede di omologa deve altresì svolgere una valutazione di fattibilità, intesa, ai sensi dell’art. 112, c. 1, lett. g) “come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”. Definizione identica a quella contenuta nell’art. 47, c. 1, lett. a) il che evidenzia l’omogeneità del controllo affidato al tribunale durante tutto il corso della procedura.
A tal proposito, deve rilevarsi, in piena sintonia con quanto osservato dal Commissario Giudiziale in sede di rilascio del proprio parere motivato ex art. 48, c. 2, CCII, come l’indagine prognostica sulla “fattibilità” del piano - già prospettata dalla debitrice a fondamento della originaria proposta di ammissione alla procedura (come attestato dal professionista incaricato della redazione della relazione ex art. 87, c. 3, CCII ed oggetto di positivo riscontro nella relazione ex art. 105, c. 1, CCII del Commissario Giudiziale) in termini fattuali potenzialmente migliorativi per gli interessi della massa dei creditori - abbia ricevuto piena conferma di attendibilità (e, appunto, di concreta fattibilità) a seguito delle vicende rilevate successivamente al decreto di apertura della procedura. Al riguardo, il commissario giudiziale evidenziava: “………”.
A fronte delle sopra richiamate e condivisibili valutazioni espresse dal commissario giudiziale, è appena il caso di aggiungere come il giudizio di fattibilità del piano concordatario presentato dalla società debitrice nella specie appaia, di fatto, intrinsecamente imposto dalle stesse modalità di cessione delle attività aziendali, indicate nella proposta e riassumibili in
………
………
………
il che limita i rischi della fase di liquidazione giudiziale (successiva alla presente omologazione del concordato).
L’art. 112, c. 5, CCII regola le modalità del giudizio di omologazione, prevedendo che nell’ipotesi di cui siano previste diverse classi di creditori, se un creditore appartenente ad una classe dissenziente si oppone contestando la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il creditore possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
In quest’ipotesi il tribunale effettua anche un controllo diretto di merito, di convenienza della proposta.
Poiché nel caso di specie il concordato prevedeva diverse classi di creditori e la proposta ha incontrato il dissenso di una classe, il tribunale deve altresì effettuare in questa sede un giudizio di convenienza della proposta concordataria, valutando che i creditori opponenti, appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
Il giudizio comparativo, nel caso di specie, si deve concludere in senso positivo all’omologa del concordato in quanto i creditori chirografari opponenti, appartenenti alla classe che ha espresso dissenso alla proposta, saranno soddisfatti nel concordato in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale.
Invero la pressoché certa alienazione di tutto l’attivo ad un valore superiore a quello di stima e, quindi, a quello presumibile di realizzo in sede di liquidazione giudiziale e l’apporto di euro ……… del socio che ha incrementato del 12% l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda, consentendo una previsione di soddisfazione dei creditori appartenenti alla classe 3 nella misura del 26%, rende evidente come la soluzione concordataria si presenti conveniente sia in termini percentuali che temporali per tutti i creditori, ivi compresi quelli appartenenti alla classe dissenziente.
D’altra parte, nell’eventuale successiva liquidazione giudiziale non sono pronosticabili azioni recuperatorie o risarcitorie tali da far implementare l’attivo; infatti la società debitrice già da diversi mesi prima della presentazione della domanda, aveva cessato di pagare i fornitori; né nel periodo sospetto risulta siano state costituite garanzie (cfr. relazione del commissario giudiziale ex art. 105 CCII).
Trattandosi di concordato con cessione dei beni, l’esecuzione del concordato deve venire affidata ad un liquidatore giudiziale che il Collegio indica nella persona del dr………. che dovrà attenersi alle istruzioni indicate nel dispositivo.
Tali organi saranno coadiuvati dal comitato dei creditori formato da:
……… Presidente
……… Componente
……… Componente
P.Q.M.
Il Tribunale di ……… ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento per omologa di concordato preventivo richiesto dalla ……… (in liquidazione), in persona dell’amministratore/liquidatore dr………. nei confronti della massa dei creditori, in persona del commissario giudiziale dr………., così decide:
omologa il concordato preventivo presentato dalla ……… (in liquidazione), in persona dell’amministratore/liquidatore dr……….;
nomina liquidatore della procedura il ……… il quale si atterrà alle seguenti disposizioni:
il liquidatore dovrà tenere informato il Commissario giudiziale, il comitato dei creditori ed il Giudice delegato in ordine all’andamento generale della liquidazione mediante relazioni almeno semestrali e, se richiesto dal Commissario giudiziale o dal comitato dei creditori, mediante riunioni alle quali parteciperà anche il Commissario giudiziale;
il Commissario giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione e terrà informato il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;
il commissario giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà i creditori ai fini dell’eventuale iniziativa loro riservata, anche per il tramite dello stesso organo della procedura, ai sensi dell’art. 119 CCII;
Trattandosi di un concordato per cessione dei beni vero e proprio, pare evidente che la liquidazione non possa che seguire la disciplina legale.
Alle vendite, alle cessioni ed ai trasferimenti legalmente posti in essere in esecuzione del concordato liquidatorio, si applicheranno le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale dettate dall’art. 216 CCII, in quanto compatibili.
le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario già in essere intestato alla procedura, con prelievo vincolato all’autorizzazione del Giudice delegato;
il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato dal Giudice delegato;
i pagamenti verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dal liquidatore in ragione della collocazione e del grado dei crediti e vistati, previo parere del Comitato dei creditori, dal Commissario giudiziale e dal Giudice delegato.
Conclusa l’esecuzione del concordato, il liquidatore dovrà comunicare al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale.
Il commissario ne darà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne depositerà copia presso la cancelleria del tribunale.
nomina componenti del comitato dei creditori:
……… Presidente
……… Componente
……… Componente
Dispone la notificazione e l’iscrizione nel registro delle imprese della presente sentenza a norma dell’art. 45 CCII.
Luogo, data ………
Il Presidente ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato presso la cancelleria concorsuale in data ……… la ……… s.p.a., in persona dei sigg………., assistiti e rappresentati dall’avvocato ………, presentava domanda di Concordato Preventivo in continuità diretta ai sensi dell’art. 40 CCII, con suddivisione obbligatoria dei creditori in classi.
Questo Tribunale, [acquisito ai sensi dell’art. 40 CCII in data ……… il parere del P.M. in ordine alla ammissibilità della domanda di concordato], con decreto del ………, valutata la ritualità della proposta, la non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, ed alla conservazione dei valori aziendali, la correttezza dei criteri di formazione delle classi di creditori, dichiarava aperta la procedura ex art. 47 CCII, nominando giudice delegato il dott………. e commissario giudiziale il ………, e stabiliva la data iniziale del……… e finale del ………per l’espressione del voto dei creditori.
Veniva infine disposto che la società depositasse nel termine di quindici giorni dalla comunicazione la somma di euro ……… per le spese della procedura; tale somma veniva depositata nei termini mediante conto corrente n………. acceso presso la Banca ………
La proposta prevedeva la suddivisione dei creditori in 8 classi, di cui 7 votanti.
Il concordato non era approvato ai sensi dell’art. 109, c. 5, CCII perché la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe 8° esprimeva voto contrario.
In data ……… il proponente chiedeva comunque l’omologazione ai sensi dell’art. 112, c. 2, CCII.
Con provvedimento del ……… questo Tribunale preso atto della richiesta del debitore di procedersi con l’omologazione, fissava per il giorno ……… ore ……… la comparizione del debitore, del commissario giudiziale e per le eventuali contestazioni disponendo che il decreto fosse iscritto nel registro delle imprese ai sensi del comma 1 dell’art. 48 CCII e notificato entro il ……… a cura del debitore al commissario giudiziale, ai creditori dissenzienti con i conseguenti termini di costituzione.
In data ……… la ………, creditore chirografario si costituiva in giudizio e si opponeva all’omologazione del concordato preventivo. Il successivo ……… veniva depositata una ulteriore opposizione da parte della ………
Entrambi i creditori erano inseriti nella classe 8° ……… che non aveva approvato la proposta di concordato.
Verificato il deposito di opposizioni da parte dei creditori ………, appartenenti alla classe dissenziente, i quali contestavano la convenienza della proposta rispetto ai presumibili risultati della liquidazione, il Tribunale procedeva all’istruzione della causa ed in particolare alla stima del complesso aziendale del debitore ai sensi dell’art. 112, c. 4, CCII.
Venendo ora all’esame della domanda, come si legge alla pagina ……… dell’originario ricorso, la proposta di concordato con continuità aziendale diretta prevede la suddivisione dei creditori nelle seguenti otto classi, a fianco delle quali viene altresì indicato il relativo trattamento proposto:
Classe 1° (non votante): Crediti muniti di privilegio generale ad eccezione dei crediti fiscali - pagamento integrale al 100%;
Classe 2° (votante): Crediti fiscali privilegiati oggetto di transazione fiscale [vedi formula F264] - pagamento percentuale del 75% (vale a dire nei limiti del valore di liquidazione)
Classe 3° (votante): Crediti ipotecari - pagamento percentuale del 60% (pari alla percentuale di soddisfacimento realizzabile in caso di liquidazione degli immobili su cui sussiste la causa di prelazione)
Classe 4° (votante): Crediti fiscali di rango chirografario - pagamento percentuale del 43%;
Classe 5° (votante) Crediti ipotecari degradati - pagamento percentuale del 40%;
Classe 6° (votante): Creditori chirografari cui è assicurata la prosecuzione dei rapporti di fornitura con la Società - pagamento percentuale del 30,00%;
Classe 7° (votante): Creditori chirografari appartenenti al ceto bancario, assistiti da garanzie collaterali - per lo più consistenti in fideiussioni personali dei soci e/o di terzi e garanzie reali su beni dei soci e/o di terzi - pagamento percentuale del 20,00%;
Classe 8° (votante): Altri creditori chirografari non appartenenti alle classi precedenti - pagamento percentuale del 18%.
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire alla omologazione del concordato preventivo.
In primo luogo, deve procedersi ad un controllo di legittimità che riguarda la verifica della ritualità del procedimento e l’osservanza degli adempimenti imposti dalla legge.
Si tratta, comunque, di valutare quale sia l’ambito di tale controllo di legittimità.
Ambito fissato dall’art. 112, c. 1 in forza del quale il tribunale omologa il concordato verificati:
a) la regolarità della procedura;
b) l’esito della votazione;
c) l’ammissibilità della proposta;
d) la corretta formazione delle classi;
e) la parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe;
Passando ora all’esame della richiesta di omologazione avanzata dalla società debitrice, deve in primo luogo confermarsi in questa sede il giudizio - già positivo in occasione del decreto di apertura della procedura adottato da questo tribunale - sulla sussistenza in capo alla ……… della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale oltre le soglie di cui all’art. 2, c. 1, lett. d), CCII, nonché sulla presenza di uno stato di crisi aziendale, di fatto integrante una conclamata situazione oggettiva di insolvenza.
Del pari, deve ritenersi riscontrata la completezza e la regolarità della documentazione depositata ex art. 39 CCII. Deve infine ribadirsi il giudizio positivo già espresso con il decreto ex art. 47 CCII in relazione alla corretta formazione delle classi ed alla parità di trattamento dei creditori all’interno di esse.
Il tribunale in sede di omologa deve altresì svolgere una valutazione di fattibilità, da intendersi come una valutazione diretta ad accertare, ai sensi dell’art. 112, c. 1, lett. f) “che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza”.
In sostanza pur non essendo espressamente menzionata la fattibilità, anche nel concordato con continuità aziendale al tribunale è comunque affidata una verifica che attiene a profili che esulano dal riscontro della mera regolarità/legittimità della procedura.
A tal proposito, deve rilevarsi, in piena sintonia con quanto osservato dal Commissario Giudiziale in sede di rilascio del proprio parere motivato ex art. 48, c. 2, CCII, come l’indagine prognostica sulla “fattibilità” del piano - già prospettata dalla debitrice a fondamento della originaria proposta di ammissione alla procedura (come attestato dal professionista incaricato della redazione della relazione ex art. 87, c. 3, CCII ed oggetto di positivo riscontro nella relazione ex art. 105, c. 1, CCII del Commissario Giudiziale) in termini fattuali potenzialmente migliorativi per gli interessi della massa dei creditori - abbia ricevuto piena conferma di attendibilità (e, appunto, di concreta fattibilità) a seguito delle vicende rilevate successivamente al decreto di apertura della procedura. Al riguardo, il commissario giudiziale evidenziava: “………”.
A fronte delle sopra richiamate e condivisibili valutazioni espresse dal commissario giudiziale, è appena il caso di aggiungere come il piano industriale appaia………
………
………
Ai sensi del comma 2 dell’art. 112 CCII nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall’art. 84, c. 7;
c) nessun creditore riceve più dell’importo del proprio credito;
la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero al-meno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
Il tribunale riscontra la ricorrenza di tutti i suddetti presupposti in quanto:
1) con riferimento alla condizione sub a) la proposta prevede il rigoroso rispetto degli artt. 2740 e 2741 cc e dell’art. 88 CCII con riferimento ai crediti fiscali;
2) con riferimento alla condizione sub b) la proposta prevede la corretta applicazione del principio della c.d. RPR di cui all’art. 84, c. 6, CCII;
3) con riferimento alla condizione di cui alla lett. c) nessun creditore riceve un trattamento superiore al proprio credito;
4) con riferimento alla condizione di cui alla lett. d) la proposta è stata approvata dalla maggioranza delle classi, ivi comprese le classi 2 e 3 formate da creditori privilegiati.
Poiché la classe 8 è dissenziente ed il piano prevede che il valore risultante dalla ristrutturazione sia riservato anche ai soci anteriori alla presentazione della domanda è necessario procedere d’ufficio alla valutazione di cui all’art. 120-quater, c. 1, CCII.
Nel par………. del Piano è stato determinato il valore risultante dalla ristrutturazione che resterà in capo ai soci al momento dell’omologazione della presente proposta, che è risultato essere pari ad euro ………
Tale valore, dedotto l’apporto a fondo perduto dei soci ……… di euro ………, è inferiore a quello riservato ai creditori appartenenti alla Classe 8°.
Ai sensi dell’art. 112, c. 3, CCII nel concordato in continuità aziendale, se con l’opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale
In quest’ipotesi il tribunale effettua anche un controllo diretto di merito, di convenienza della proposta.
Poiché nel caso di specie il concordato prevedeva diverse classi di creditori e la proposta ha incontrato il dissenso di una classe, il tribunale deve altresì effettuare in questa sede un giudizio di convenienza della proposta concordataria, valutando che i creditori opponenti, appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
Il giudizio comparativo, nel caso di specie, si deve concludere in senso positivo all’omologa del concordato in quanto i creditori chirografari opponenti, appartenenti alla classe che ha espresso dissenso alla proposta, saranno soddisfatti nel concordato in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale.
Invero la stima del complesso aziendale del debitore, affidata dal tribunale al dott……… evidenzia come il ricavato del realizzo della stessa in sede di liquidazione giudiziale consentirebbe una soddisfazione del creditore opponente nella misura del ………%, e quindi inferiore a quella proposta dal debitore.
Il che rende evidente come la soluzione concordataria si presenti conveniente sia in termini percentuali che temporali per tutti i creditori, ivi compresi quelli opponenti.
Non essendo prevista la liquidazione dei beni non si deve procedere alla nomina del liquidatore.
P.Q.M.
Il Tribunale di ……… ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento per omologa di concordato preventivo richiesto dalla ……… (in liquidazione), in persona dell’amministratore/liquidatore dr………. nei confronti della massa dei creditori, in persona del commissario giudiziale dr………., così decide:
omologa il concordato preventivo presentato dalla ………, in persona dell’amministratore dr……….;
il Commissario giudiziale sorveglierà lo svolgimento della fase esecutiva e terrà informato il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori;
il commissario giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà i creditori ai fini dell’eventuale iniziativa loro riservata, anche per il tramite dello stesso organo della procedura, ai sensi dell’art. 119 CCII;
Dispone la notificazione e l’iscrizione nel registro delle imprese della presente sentenza a norma dell’art. 45 CCII.
Luogo, data ………
Il Presidente ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
[vedi Formula F334].
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, non sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire alla omologazione del concordato preventivo.
In primo luogo, deve procedersi ad un controllo di legittimità che, come detto, riguarda la verifica della ritualità del procedimento e l’osservanza degli adempimenti imposti dalla legge.
Si tratta, comunque, di valutare quale sia l’ambito di tale controllo di legittimità.
Ambito fissato dall’art. 112, c. 1 in forza del quale il tribunale omologa il concordato verificati:
a) la regolarità della procedura;
b) l’esito della votazione;
c) l’ammissibilità della proposta;
d) la corretta formazione delle classi;
e) la parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe;
Nell’ambito di tale giudizio il controllo di legittimità deve riguardare in primo luogo la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi d’accesso ovvero-sia che la domanda sia depositata da un imprenditore commerciale che si trovi in stato di crisi o di insolvenza.
Passando ora all’esame della richiesta di omologazione avanzata dalla società debitrice, deve in primo luogo confermarsi in questa sede il giudizio - già positivo in occasione del decreto di ammissione alla procedura adottato da questo tribunale - sulla sussistenza in capo alla ……… della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale oltre le soglie di cui all’art. 2 CCII.
Orbene, gli elementi emersi nel corso del giudizio di omologazione, convalidati dal parere motivato del C.G., hanno confermato che con ragionevole certezza, quantomeno alla data di presentazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, la società debitrice non versava in stato di crisi o in una situazione di insolvenza, ben potendo all’epoca la società aderire all’offerta di acquisto di azienda avanzata congiuntamente dalla società ……… e dalla società ………, oggi creditori opponenti nel presente giudizio, offerta che avrebbe, allora, consentito il pagamento integrale ed a breve termine di tutti i debiti della ricorrente, sia privilegiati che chirografari, ed avrebbe altresì fornito ai creditori la responsabilità sussidiaria e solidale del cessionario di cui all’art. 2560, c. 2, c.c.
[ovvero]
Il tribunale in sede di omologa deve altresì svolgere una valutazione di fattibilità, intesa, ai sensi dell’art. 112, c. 1, lett. g) è “come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”. Definizione identica a quella contenuta nell’art. 47, c. 1, lett. a) il che evidenzia l’omogeneità del controllo affidato al tribunale durante tutto il corso della procedura.
In data ……… la ………, creditore chirografario, proponeva opposizione avverso l’istanza di omologazione del concordato preventivo. E il successivo ……… veniva depositata opposizione da parte della ………, altro creditore chirografario.
Nella loro sostanza, i ricorsi di entrambi i predetti creditori evidenziano che la società debitrice avrebbe presentato un piano di soddisfazione dei creditori carente del requisito di fattibilità.
I creditori opponenti rappresentano, infatti, che il piano su cui si basa la proposta della società debitrice, è basato sul presupposto della cessione dei beni ai creditori, e si fonda su ipotesi irrealistiche, con la conseguenza che i risultati previsti debbono ritenersi ragionevolmente irraggiungibili.
In particolare, gli opponenti evidenziano che:
buona parte dei crediti indicati tra le attività della proposta di concordato sarebbero in realtà inesigibili in quanto ………, ed anche in considerazione del fatto che si tratta di crediti che da oltre un triennio la società debitrice sta tentando, senza successo, di incassare;
i valori di stima dei beni immobili, all’attivo della proposta di concordato, appaiono non concretamente realizzabili, perché si tratta di immobili industriali difficilmente riadattabili per esigenze produttive diverse dall’attività svolta dalla società debitrice, perché tale specifico comparto di attività è stabilmente in crisi da numerosi anni, soprattutto nel territorio in cui gli immobili sono ubicati, perché, in conseguenza, sarà estremamente improbabile trovare un compratore ai valori esposti in perizia, perché i costi di riattamento degli immobili si adeguano a circa euro ……… (cioè circa il ………% del valore di perizia degli immobili stessi), ed infine, perché non vi il supportato di offerte irrevocabili di acquisto da parte di terzi su tali poste importanti e significative dell’attivo.
In definitiva gli opponenti assumevano che, nonostante l’apporto del socio ……… di euro ……… che ha incrementato del 10% l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda, la manifesta inattitudine del piano a consentire la soddisfazione dei creditori chirografari nella misura minima del 20% richiesta dalla legge.
Pertanto, il collegio disponeva l’acquisizione, nel corso del giudizio di omologazione, di uno specifico parere motivato del Commissario Giudiziale, ………, sulle questioni di fattibilità sollevate dei creditori opponenti circa la possibilità di incasso dei crediti, che veniva reso con memoria datata ………, e depositata il ………
Inoltre, lo stesso collegio disponeva la nomina dell’Ing………. per la valutazione degli immobili di cui alla proposta di concordato, anche alla luce delle osservazioni degli opponenti, che veniva resa con relazione tecnica stimativa datata ………, e depositata il ………
Come si legge alla pagina ……… del predetto parere, il C.G., adeguatamente motivando, rappresenta che quanto rappresentato dagli opponenti è parzialmente fondato, in quanto ………, con la conseguenza che l’importo dei crediti che possono ritenersi fondatamente escutibili va limitato ad euro ………
Inoltre, come si evince dalla relazione tecnica estimativa sopra citata, il valore degli immobili effettivamente realizzabile si adeguerebbe ad euro ………, somma significativamente inferiore a quella indicata nella proposta di concordato ed a quella stimata in precedente relazione tecnica estimativa agli atti nel fascicolo della procedura.
In particolare nella relazione tecnica estimativa si dà atto che negli ultimi 24 mesi sono stati venduti due immobili analoghi a quello offerto dal debitore, situati in zone attigue, ad un prezzo inferiore del 50% a quello indicato nel piano.
Orbene quest’ultima circostanza, che rende del tutto irrealistico il valore di liquidazione dell’immobile indicato nel piano, unitamente all’accertata inesigibilità del 40% dei crediti commerciali ancora da incassare manifesta l’inattitudine del piano a consentire la soddisfazione dei creditori chirografari nella misura minima del 20% prescritta dalla legge, pur a fronte dell’apporto di euro ……… del socio ………
La valutazione appena illustrata non implica alcuna ingerenza nelle scelte di merito e di convenienza riservate ai creditori: questi ultimi sono pienamente liberi di stabilire se “aderire” oppure no alla proposta concordataria, mentre l’attività del tribunale opera su un diverso livello, volto all’accertamento della non manifesta inattitudine del piano alla realizzazione degli obiettivi della proposta di concordato preventivo, una volta approvata dai creditori.
La suddetta valutazione del piano concordatario inerisce ai poteri officiosi del tribunale a prescindere da sollecitazioni esterne (ad es. di soggetti che potrebbero non aver avuto nemmeno la possibilità di costituirsi nel giudizio di omologazione), anche se, nel caso di specie, si è in presenza di opposizioni sul punto da parte di creditori dissenzienti.
Per le ragioni sopra esposte, ritiene il Collegio che non sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire alla omologazione del concordato preventivo ………
[ovvero]
L’art. 112, c. 5, CCII regola le modalità del giudizio di omologazione, prevedendo che nell’ipotesi di cui siano previste diverse classi di creditori, se un creditore appartenente ad una classe dissenziente si oppone contestando la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il creditore possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
In quest’ipotesi il tribunale effettua anche un controllo diretto di merito, di convenienza della proposta.
Poiché nel caso di specie il concordato prevedeva diverse classi di creditori e la proposta ha incontrato il dissenso di una classe, il tribunale deve altresì effettuare in questa sede un giudizio di convenienza della proposta concordataria, valutando che i creditori opponenti, appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
Tale giudizio comparativo deve condurre al rigetto della proposta di concordato in quanto i creditori chirografari opponenti, appartenenti alla classe che ha espresso il suo dissenso alla proposta, verrebbero ad essere soddisfatti nel concordato in misura inferiore a quanto o sarebbero nella liquidazione giudiziale.
Infatti, come rappresentato dagli opponenti, sussistono seri dubbi per l’alienazione in sede concordataria di tutto l’attivo ad un valore pari a quello di stima e, quindi, a quello presumibile in abito di liquidazione giudiziale, mentre l’evidenza della fondatezza delle azioni revocatorie esperibili in sede di liquidazione giudiziale, nonché ………, rende evidente come la soluzione concordataria si presenti meno conveniente per tutti i creditori, particolarmente per quelli appartenenti alla classe dissenziente, pur a fronte dell’apporto di euro ……… del socio ………
Per le ragioni sopra esposte, ritiene il Collegio che non sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire alla omologazione del concordato preventivo.
Ritenuto che dagli atti non risulta che il debitore versi in stato di insolvenza.
P.Q.M.
il Tribunale di ……… così provvede:
1) rigetta la domanda di omologazione del concordato;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Luogo, data ………
Il Presidente ………
G.D.: dr……….
Curatore: ………
Sent. n.: ………
Del: ………
Istanza: n……….
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
Concordato Preventivo ………
decreto n………. del ………
Ill.mo Tribunale,
il sottoscritto, ………, commissario giudiziale/liquidatore giudiziale della ……… in concordato preventivo
PREMESSO
- che l’esecuzione del piano allegato dal debitore alla domanda di ammissione alla procedura, come integrato e/o modificato con memoria in data ………, e/o come consacrato nella sentenza di omologazione del ………, prevede la distribuzione ai creditori [appartenenti alla classe dei] ………, dell’importo pari al ………% dei crediti rispettivamente vantati;
- che il creditore, signor ……… o società ………, al quale spetta, secondo il piano, l’importo di euro ………, risulta attualmente irreperibile, come dimostrato dal fatto che ………
………
tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 112, c. 6, CCII;
CHIEDE
di essere autorizzato a depositare la somma spettante al creditore, signor/società ………, nelle forme che il Tribunale vorrà indicare.
Con osservanza
Luogo, data ………
Il commissario giudiziale/Il liquidatore giudiziale ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
letta l’istanza del commissario giudiziale volta ad ottenere l’autorizzazione al deposito dell’importo spettante al signor ………, creditore attualmente irreperibile, secondo il piano allegato dal debitore alla domanda di ammissione alla procedura;
visto l’art. 112, c. 6, CCII;
AUTORIZZA
il commissario giudiziale a depositare l’importo di euro ………, spettante al creditore signor ………, attualmente irreperibile, in un libretto di risparmio allo stesso intestato. Dispone che detto libretto sia depositato in cancelleria
Luogo, data ………
Il Presidente ………
G.D.: dr……….
Curatore: ………
Sent. n.: ………
Del: ………
Istanza: n……….
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
CONCORDATO PREVENTIVO ………
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
il sottoscritto ………, Commissario Giudiziale (o, se del caso, Liquidatore Giudiziale) del concordato preventivo in epigrafe,
PREMESSO CHE
- il piano allegato dal debitore alla domanda di ammissione alla procedura, integrato con memoria in data ………, prevedeva la distribuzione ai creditori (appartenenti alla classe dei ………), dell’importo pari al ………% dei crediti rispettivamente vantati;
- il creditore, signor ………, al quale spetta, secondo il piano, l’importo di euro ………, era, al momento del riparto, irreperibile;
- con decreto in data ……… codesto Ill.mo Tribunale ha disposto il deposito della somma predetta in un libretto di risparmio intestato al creditore;
- il signor ……… chiede ora l’attribuzione della somma predetta;
tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 112, c. 6, CCII;
CHIEDE
che sia autorizzato lo svincolo del deposito e la consegna del libretto sopra indicato al creditore signor ………
Con osservanza
Luogo, data ………
(Il Commissario giudiziale) ………
Il Liquidatore Giudiziale ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
Concordato Preventivo: ………
decr. n………. del ………
Giud. Deleg.: dr……….
riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
letta l’istanza del commissario giudiziale volta ad ottenere lo svincolo dell’importo di euro ………, depositato in un libretto di risparmio intestato al signor ………, creditore irreperibile al momento del riparto;
visto l’art. 112, c. 6, CCII;
ORDINA
lo svincolo del deposito e la consegna del libretto sopra indicato al creditore signor ………
Luogo, data ………
Il Presidente ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. Il giudizio del tribunale
I.Il giudizio del tribunale1 Il mezzo in esame risulta infondato laddove circoscrive la nozione di regolarità al mero controllo circa il calcolo della maggioranza. La regolarità, sulla quale in ogni caso deve indagare il giudice dell’omologa, va riferita alla legittimità sia formale che sostanziale della procedura, ed impone pertanto il riscontro dell’assenza nella proposta che recepisce il piano concordatario di violazioni di legge che certamente la regola della maggioranza non potrebbe convalidare. La regolare costituzione delle classi è verificabile d’ufficio in sede d’omologa [C. 26.7.2012, n. 13284].
2 In tema di giudizio di omologazione del concordato preventivo, nel perimetro di controllo (di legittimità anche sostanziale) demandato al tribunale non rientra il potere-dovere di accertare la fattibilità dell’accordo intervenuto tra il debitore proponente ed i creditori, in quanto essi, se informati, sin dall’inizio e durante le fasi successive, in modo veritiero e trasparente sulla situazione aziendale e sulle ragioni di sostegno del piano concordatario, ben possono accordare a quest’ultimo preferenza, rispetto alla liquidazione concorsuale; ne consegue che di tale scelta consapevole il tribunale, verificando la persistenza delle stesse condizioni di ammissibilità della procedura e l’assenza di fatti di revoca ex art. 173 l. fall., deve limitarsi a prendere atto.
3 Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, poiché quando non sono presentate opposizioni, il tribunale deve svolgere un controllo di regolarità sostanziale improntato a verificare che sulla proposta sia stato prestato da parte dei creditori un consenso consapevole, il giudice non ha il potere di sindacare la fattibilità del piano che i creditori hanno dimostrato di accettare prestando il consenso. (Nella specie il commissario giudiziale, costituendosi senza però svolgere rituale opposizione, aveva evidenziato, nel suo parere motivato, il «deficit» del fabbisogno concordatario ed il tribunale, su tale rilievo, aveva respinto la proposta) [C. 16.9.2011, n. 18987].
4 In tema di omologazione del concordato preventivo, sebbene, nel regime conseguente all’entrata in vigore del d.lgs. 12.9.2007, n. 169, al giudice sia precluso il giudizio sulla convenienza economica della proposta, non per questo gli è affidata una mera funzione di controllo della regolarità formale della procedura, dovendo, invece, egli intervenire, anche d’ufficio ed in difetto di opposizione ex art. 180 l. fall., sollevando le eccezioni di merito, quale quella di nullità, ex art. 1421 c.c.; in particolare, se è vero che l’apprezzamento della realizzabilità della proposta, come mera prognosi di adempimento, compete ai soli creditori, ove sussista, invece, un vero e proprio vizio genetico della causa, accertabile in via preventiva in ragione della totale ed evidente inadeguatezza del piano, non rilevata nella relazione del professionista attestatore, il giudice deve procedere ad un controllo di legittimità sostanziale, trattandosi di vizio non sanabile dal consenso dei creditori e così svolgendo il predetto giudice una funzione di tutela dell’interesse pubblico, evitando forme di abuso del diritto nella utilizzazione impropria della procedura. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che l’omessa considerazione, nella proposta di concordato, di un ingente credito privilegiato, di radice causale anteriore alla detta proposta, operasse come causa di impossibilità dell’oggetto, così alterando l’ipotesi prospettata di soddisfacimento delle obbligazioni sociali, su cui confidava il consenso del ceto creditorio, dovendosi perciò rigettare la domanda di omologazione) [C. 15.9.2011, n. 18864].
5 Il tribunale è privo del potere di valutare d’ufficio il merito della proposta, in quanto tale potere appartiene solo ai creditori così che solo in caso di dissidio tra i medesimi in ordine alla fattibilità, denunciabile attraverso l’opposizione all’omologazione, il tribunale, preposto per sua natura alla soluzione dei conflitti, può intervenire risolvendo il contrasto con una valutazione di merito in esito ad un giudizio, quale è quello di omologazione, in cui le parti contrapposte possono esercitare appieno il loro diritto di difesa [C. 23.6.2011, n. 13817].
6 La stessa modifica dell’art. 180, laddove è ampliata la competenza del tribunale in tema di valutazione di convenienza della procedura (configurata laddove i creditori dissenzienti rappresentino il 20% dei crediti ammessi al voto), non sembra possa trovare ragionevole fondamento nell’intento di ampliare i margini di intervento del giudice nell’ambito della procedura in questione, ma appare piuttosto un bilanciamento in favore del ceto creditorio, determinato dalla modifica apportata alla all’art. 178, c. 4, l. fall. che, contrapponendosi alla disciplina previgente, ha introdotto il principio del silenzio assenso nello svolgimento delle operazioni di voto [C. s.u. 23.1.2013, n. 1521, Fall 2013, 149].
7 La regolare costituzione delle classi è verificabile d’ufficio in sede d’omologa [C. 26.7.2012, n. 13284]. In tema di imposta di registro, il decreto di omologazione del concordato preventivo, alla stregua del criterio nominalistico, rientra nella dizione di cui all’art. 8, lett. g), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, ed è, pertanto, assoggettato ad imposta in misura fissa e non proporzionale, salvo che da esso derivi un effetto traslativo o altro effetto considerato espressivo di ricchezza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto soggetto a tassazione fissa l’impegno del terzo di conferire al concordato una somma di denaro per soddisfare, pur parzialmente, i creditori, non generando lo stesso, con l’omologa, una nuova ricchezza in loro favore, né una modifica dell’originaria situazione debitoria) [C. 4.7.2022, n. 21113].