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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

111. Mancata approvazione del concordato

[1] Se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze richieste, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma dell’articolo 49, comma 1.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. Mancata approvazione del concordato.

I. Mancata approvazione del concordato

I.Mancata approvazione del concordato

1 La formulazione della norma non prefigura un’automatica emissione del provvedimento di improcedibilità della domanda, in quanto il tribunale dovrà compiere un accertamento sull’effettivo mancato raggiungimento delle maggioranze, previa verifica della regolarità del voto e dell’esattezza dei calcoli. Accertamento preceduto dalla comunicazione del giudice delegato che riveste rilevanza meramente interna, ricognitoria dell’esito della votazione e prodromica all’ulteriore intervento del Tribunale. Decisione del giudice delegato reclamabile dinanzi al tribunale, competente a decidere in ordine alle contestazioni rivolte contro i rilievi del giudice delegato circa il mancato conseguimento delle maggioranze previste dalla legge. Cfr. [F333].

2 La contestazione può riguardare, in particolare, l’ammissione al voto di uno o più creditori; in tal caso, il creditore il cui credito sia contestato non è peraltro parte del giudizio, anche se taluni ritengono che tutti i creditori possano intervenire nel procedimento in camera di consiglio.

3 L’art. 111 CCII contiene un esplicito richiamo all’art. 49, c. 1, CCII, che si riferisce all’ipotesi di apertura della procedura di liquidazione giudiziale a seguito della definizione di una delle domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Definizione che deve intendersi, nel caso di specie, come dichiarazione di improcedibilità della proposta di concordato emessa dal tribunale con decreto non soggetto a reclamo.

4 In quest’ultimo caso, accertata la sussistenza dei presupposti dell’art. 121, su istanza di uno dei soggetti legittimati, dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale. Pertanto, ove risulti acclarata la sussistenza dello stato d’insolvenza, in assenza di istanze dei creditori, il tribunale non potrà che sollecitare l’iniziativa del p.m.

5 In passato si negava che la decisione del tribunale sul reclamo fosse impugnabile ex art. 111 Cost. in quanto il decreto era destinato a confluire nella dichiarazione del fallimento ed era quindi carente di quella autonoma funzione decisoria e della correlata idoneità ad incidere su posizioni di diritto soggettivo. Dopo la riforma, venuta meno la necessaria consequenzialità tra inammissibilità/improcedibilità della proposta e dichiarazione di fallimento ed oggi di liquidazione giudiziale molte ragioni militano a favore della ricorribilità in cassazione di tutti i provvedimenti che, come il decreto in esame, contengano la statuizione finale sul diritto dell’imprenditore al concordato facendo cessare gli effetti collegati alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. In caso di contestuale dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale le relative questioni possono invece formare oggetto di riesame da parte della corte d’appello investita del reclamo, trattandosi di liquidazione giudiziale connessa al (e dipendente dal) concordato non giunto a buon esito ed in relazione al quale non è tanto l’accertamento dei presupposti costituiti dalla qualità d’imprenditore commerciale del debitore e del suo stato d’insolvenza che viene in rilievo, quanto piuttosto la verifica delle ragioni per le quali al concordato è seguita la liquidazione giudiziale.

B) Frmule

B)Frmule
F333
RELAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO EX ART. 111 CCII

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione concorsuale

***

CONCORDATO PREVENTIVO ………

***

PREMESSO

- che la società in epigrafe, con ricorso depositato il ……… e successiva integrazione depositata il ………, ha richiesto l’ammissione alla procedura ex art. 47 CCII. (nella forma di un concordato preventivo con cessione [assegnazione] di beni);

- che con decreto del ………, dep………., rubricato al cron. n………., il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, nominando giudice delegato il Dott………. e commissario giudiziale ed ha fissato la data iniziale alle ore 00.00.01 del giorno ……… e quella finale alle ore 23.59.59 del giorno ……… per l’espressione del voto dei creditori.

In data ……… il commissario giudiziale depositava nella cancelleria del giudice delegato e contestualmente comunicava per posta elettronica ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati la relazione illustrativa di cui all’art. 107, c. 2, CCII, alla quale era allegato, ai soli fini della votazione, l’elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell’ammontare per cui sono ammessi.

Nel termine di legge giungevano osservazioni e contestazioni da parte del debitore e dei creditori ……… che venivano prontamente inoltrate al giudice delegato.

In data ……… il giudice delegato depositava l’elenco provvisorio dei creditori ammessi al voto.

La decisione del giudice delegato è stata comunicata ai sensi dell’articolo 107, c. 7.

All’esito della votazione il commissario giudiziale ha depositato in cancelleria la relazione di cui all’art. 110, c. 1, CCII

Alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all’espressione dei voti.

Nella votazione non risulta raggiunta la maggioranza per l’approvazione del concordato ai sensi dell’art. 109, c. 1 (ovvero dell’art. 109, c. 5).

Pertanto,

IL GIUDICE DELEGATO

dato atto che non sono state raggiunte le maggioranze previste dall’art. 109, c. 1 (ovvero dall’art. 109, c. 5) rimette la causa al Tribunale perché provveda a norma dell’articolo 49, c. 1, CCII.

ORDINA

il deposito del presente provvedimento nella Cancelleria del Tribunale.

Luogo, data ………

Il Giudice Delegato ………

C) Giurisprudenza:

C)Giurisprudenza:

I. Mancata approvazione del concordato.

I. Mancata approvazione del concordato

I.Mancata approvazione del concordato

1 Nel procedimento di reclamo promosso dal debitore concordatario avverso il provvedimento del giudice delegato dichiarativo del mancato conseguimento delle maggioranze richieste per l’approvazione del concordato, il creditore dissenziente il cui diritto sia contestato dal reclamante non è legittimato ad assumere la veste di parte, in quanto l’ammissione del credito al voto non è destinata ad esplicare alcuna incidenza sull’accertamento della sussistenza e della dimensione del diritto dello stesso a fini satisfattori [C. 24.3.2000, n. 3521].

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